Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 5 Obblighi del cliente
1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.
3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.
4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.
5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.
7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.
8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.
9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
Art. 5 bis Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto
1.
Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:
a) il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;
b) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
ii) l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
c) le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.
2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
b) il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.
3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a):
a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.
4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b):
a) l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.
Art. 5 ter Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto
1.
Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
a) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione;
b) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
c) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto;
d) il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
ii) l'impegno del secondo cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del terzo cliente indiretto nei confronti del cliente indiretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
e) le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.
2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:
a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti;
b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti.
Capo III. NOTIFICA ALL’AESFEM AI FINI DELL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012]
Art. 6 Informazioni da includere nella notifica
1. La notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta le seguenti informazioni:
a) indicazione della categoria di contratti derivati OTC;
b) indicazione dei contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC;
c) le altre informazioni da includere nel registro pubblico a norma dell’articolo 8;
d) le altre caratteristiche che permettono di distinguere i contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC da quelli esclusi;
e) prova del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;
f) informazioni sul volume della categoria di contratti derivati OTC;
g) informazioni sulla liquidità della categoria di contratti derivati OTC;
h) prova del fatto che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC;
i) prova dell’impatto dell’obbligo di compensazione sulla disponibilità, per i partecipanti al mercato, di informazioni per la determinazione dei prezzi.
2. Ai fini della fissazione della data o delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e della determinazione delle categorie di controparti cui l’obbligo si applica, la notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta:
a) le informazioni utili per quantificare il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;
b) la prova della capacità della CCP di gestire il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione e di gestire il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC interessata, anche tramite accordi di compensazione conclusi con clienti o clienti indiretti;
c) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali per la categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;
d) una breve descrizione dei diversi compiti da svolgere prima di avviare la compensazione con la CCP, con indicazione del tempo necessario per l’esecuzione di ciascuno;
e) informazioni sulla gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC eventualmente assoggettata all’obbligo di compensazione.
3. Le informazioni sul volume e sulla liquidità precisano, relativamente alla categoria di contratti derivati OTC e a ciascun contratto derivato in essa compreso, le pertinenti informazioni di mercato, inclusi i dati storici, i dati attuali e qualsiasi variazione prevista qualora la categoria di contratti derivati OTC sia assoggettata all’obbligo di compensazione, tra cui:
a) numero di operazioni;
b) volume complessivo;
c) totale delle posizioni aperte;
d) profondità degli ordini, compreso il numero medio di ordini e di richieste di quotazioni;
e) ampiezza degli spread;
f) misure di liquidità in situazione di tensione sui mercati;
g) misure di liquidità per l’esecuzione delle procedure in caso di inadempimento.
4. Le informazioni sul grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC, di cui al paragrafo 1, lettera e), riportano, per la categoria di contratti derivati OTC e per ciascun contratto derivato in essa compreso, l’indicazione del prezzo di riferimento giornaliero e del numero di giorni l’anno in cui il prezzo di riferimento è considerato attendibile, almeno sull’arco dei dodici mesi precedenti.
Capo IV. CRITERI PER DETERMINARE LE CATEGORIE DI CONTRATTI DERIVATI OTC SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]
Art. 7 Criteri valutati dall’Aesfem
1. Riguardo al grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) valuta:
a) se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
b) se i processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti.
2. Riguardo al volume e alla liquidità della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta:
a) se i margini o i requisiti finanziari della CCP sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;
b) la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione;
c) la probabilità che la dispersione sul mercato si mantenga sufficiente in caso di inadempimento di un partecipante diretto;
d) il numero e il valore delle operazioni.
3. Riguardo alla disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta se i partecipanti al mercato sono in grado di accedere, a condizioni commerciali ragionevoli, alle informazioni necessarie per determinare accuratamente i prezzi dei contratti compresi in tale categoria e se continueranno ad esserlo qualora essa fosse assoggettata all’obbligo di compensazione.
Capo V. REGISTRO PUBBLICO [articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]
Art. 8 Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem
1. Per ciascuna categoria di contratti derivati OTC soggetta all’obbligo di compensazione il registro pubblico dell’Aesfem riporta:
a) la categoria di attività dei contratti derivati OTC;
b) la tipologia dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;
c) i sottostanti dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;
d) se i sottostanti sono strumenti finanziari, l’indicazione del fatto che il sottostante è uno strumento finanziario unico o proviene da un emittente unico ovvero è un indice o portafoglio;
e) se i sottostanti non sono strumenti finanziari, l’indicazione della categoria del sottostante;
f) la valuta nozionale e di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;
g) la gamma delle scadenze dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;
h) le condizioni di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;
i) la gamma delle frequenze di pagamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;
j) l’identificativo del prodotto riguardo alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;
k) qualsiasi altra caratteristica utile per distinguere un contratto della pertinente categoria di contratti derivati OTC da un altro.
2. Riguardo a ciascuna CCP autorizzata o riconosciuta ai fini dell’obbligo di compensazione, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:
a) il codice identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione6;
b) la denominazione completa;
c) il paese di stabilimento;
d) l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Riguardo alle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:
a) l’identificazione delle categorie di controparti cui si applica ciascun periodo di applicazione graduale;
b) qualsiasi altra condizione che, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessaria ai fini del periodo di applicazione graduale.
4. Il registro pubblico dell’Aesfem riporta il riferimento delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, in base alle quali è stato stabilito ciascun obbligo di compensazione.
5. Riguardo a ciascuna CCP notificata all’Aesfem dall’autorità competente, il registro pubblico dell’Aesfem riporta almeno:
a) l’identificazione della CCP;
b) la categoria di attività dei contratti derivati OTC notificati;
c) la tipologia dei contratti derivati OTC;
d) la data della notifica;
e) l’identificazione dell’autorità competente che effettua la notifica.
Capo VI. FRAMMENTAZIONE DELLA LIQUIDITÀ [articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012]
Art. 9 Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità
1. Si ritiene che si verifichi frammentazione di liquidità quando i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti.
2. Non si ritiene che l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione già servita da un’altra CCP vi determini frammentazione della liquidità se tutti i partecipanti alla sede di negoziazione, senza che i partecipanti diretti della CCP preesistente siano obbligati a aderire alla CCP che richiede l’accesso, sono in grado di usufruire, direttamente o indirettamente, della compensazione tramite una delle alternative seguenti:
a) almeno una CCP in comune;
b) accordi di compensazione predisposti dalle CCP.
3. Gli accordi volti a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono predisposti prima che la CCP richiedente inizi a fornire servizi di compensazione nella pertinente sede di negoziazione.
4. L’accesso a una CCP comune di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere realizzato tramite due o più partecipanti diretti o due o più clienti ovvero mediante accordi di compensazione indiretti.
5. Gli accordi di compensazione di cui al paragrafo 2, lettera b), possono prevedere il trasferimento delle operazioni effettuate dai pertinenti partecipanti al mercato verso partecipanti diretti di altre CCP. Sebbene l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione non debba richiedere interoperabilità, il requisito dell’accesso ad accordi comuni di compensazione può essere soddisfatto con un accordo d’interoperabilità concluso dalle pertinenti CCP e approvato dalle pertinenti autorità competenti.
Capo VII. Controparti non finanziarie
Art. 10 [articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Criteri per stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi
1. La capacità del contratto derivato OTC di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo è oggettivamente misurabile quando tale contratto soddisfa, di per sé o in combinazione con altri, direttamente o tramite strumenti strettamente correlati, uno dei seguenti criteri:
a) copre i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che, nel corso normale dell’attività, la controparte non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente il possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione;
b) copre i rischi derivanti dal potenziale impatto indiretto sul valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività, di cui alla lettera a), dovuto alla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito;
c) costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Art. 11 [articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] Soglie di compensazione
I valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione sono i seguenti:
a) 1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti;
b) 1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni;
c) 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi d’interesse;
d) 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di cambio;
e) 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).
Capo VIII. Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati otc non compensati mediante ccp
Art. 12 [articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Conferma tempestiva
1. Il contratto derivato OTC concluso tra controparti finanziarie o controparti non finanziarie contemplate all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 e non compensato mediante CCP è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque:
a) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 28 febbraio 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;
b) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 28 febbraio 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;
c) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;
d) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;
e) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato.
2. Il contratto derivato OTC concluso con una controparte non finanziaria non contemplata all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque:
a) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della quinta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;
b) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;
c) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;
d) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della settima giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;
e) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della quarta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;
f) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato.
3. Laddove l’operazione di cui al paragrafo 1 o 2 è conclusa dopo le ore 16:00, ora locale, ovvero con una controparte ubicata su un fuso orario diverso che non consente la conferma entro il termine stabilito, la conferma è effettuata il più presto possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva al pertinente termine fissato al paragrafo 1 o 2.
4. Le controparti finanziarie predispongono la necessaria procedura per segnalare a cadenza mensile all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 il numero di operazioni in derivati OTC di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono state confermate e che sono state in essere per più di cinque giorni lavorativi.
Art. 13 [articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Riconciliazione del portafoglio
1. Le controparti finanziarie e non finanziarie di un contratto derivato OTC concordano con ciascuna controparte, per iscritto o con mezzi elettronici equivalenti, le modalità di riconciliazione del portafoglio. L’accordo in questione è raggiunto prima della conclusione del contratto derivato OTC.
2. Effettuano la riconciliazione del portafoglio le controparti dei contratti derivati OTC, tra di loro, ovvero un terzo qualificato che ne è stato debitamente incaricato da una delle controparti. La riconciliazione del portafoglio riguarda i termini essenziali di ogni specifico contratto derivato OTC e include almeno la valutazione attribuita a ciascun contratto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Al fine di individuare precocemente eventuali divergenze in uno dei termini essenziali del contratto derivato OTC, valutazione compresa, la riconciliazione del portafoglio è effettuata:
a) per la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria contemplata all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012:
i) ogni giorno lavorativo qualora tra le controparti siano in essere 500 o più contratti derivati OTC;
ii) una volta alla settimana qualora tra le controparti siano in essere da 51 a 499 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso della settimana;
iii) una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere 50 o meno contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;
b) per la controparte non finanziaria non contemplata dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012:
i) una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere oltre 100 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;
ii) una volta all’anno qualora tra le controparti siano in essere 100 o meno contratti derivati OTC.
Art. 14 [articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Compressione del portafoglio
La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria che hanno in essere con una controparte 500 o più contratti derivati OTC non compensati a livello centrale predispongono procedure per vagliare periodicamente, almeno due volte l’anno, l’ipotesi di effettuare una compressione del portafoglio per ridurre il rischio di credito di controparte, e di procedervi.
La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria assicurano di poter spiegare in modo ragionevole e valido alla pertinente autorità competente i motivi che le hanno indotte a concludere che la compressione del portafoglio non fosse opportuna.
Art. 15 [articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Risoluzione delle controversie
1. Alla conclusione del contratto derivato OTC, la controparte finanziaria e la controparte non finanziaria hanno già concordato procedure e processi dettagliati per:
a) l’individuazione, la registrazione e il monitoraggio delle controversie relative al riconoscimento o alla valutazione del contratto e allo scambio di garanzie reali tra le parti. Dette procedure registrano perlomeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;
b) la risoluzione tempestiva delle controversie, prevedendo un processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi.
2. La controparte finanziaria segnala all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE le controversie relative al contratto derivato OTC, alla sua valutazione o allo scambio di garanzie reali che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di EUR e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.
Art. 16 [articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] Condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato
1. Si ritiene che vigano condizioni di mercato che impediscono la valutazione del contratto derivato OTC a prezzi correnti di mercato in una delle due situazioni seguenti:
a) quando il mercato è inattivo;
b) laddove la gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) è ampia e le probabilità delle diverse stime non possono essere valutate ragionevolmente.
2. Il mercato del contratto derivato OTC è considerato inattivo quando le quotazioni non sono disponibili facilmente e sistematicamente e le quotazioni disponibili non sono riconducibili a operazioni effettuate realmente e regolarmente sul mercato alle normali condizioni ivi vigenti.
Art. 17 [articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] Criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello
Ai fini della valutazione in base a un modello, le controparti finanziarie e non finanziarie ricorrono a un modello che:
a) ingloba tutti i fattori che le controparti prenderebbero in considerazione nella fissazione del prezzo, utilizzando anche, per quanto possibile, le informazioni utili per la valutazione a prezzi correnti di mercato;
b) è conforme alle metodologie economiche di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari accettate;
c) è calibrato e testato, quanto a validità, in base ai prezzi riscontrati nelle operazioni correnti osservabili sul mercato riguardo allo stesso strumento finanziario ovvero è fondato sui dati di mercato osservabili a disposizione;
d) è convalidato e monitorato in maniera indipendente da un servizio diverso da quello che assume il rischio;
e) è debitamente documentato e approvato dal consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria, dopo qualsiasi modifica sostanziale e almeno una volta l’anno. L’approvazione può essere delegata ad un comitato.
Art. 18 [articolo 11, paragrafo 14, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012] Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’autorità competente
1. La domanda o la notifica all’autorità competente delle modalità delle operazioni infragruppo è effettuata per iscritto e specifica:
a) le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;
b) il rapporto societario tra le controparti;
c) i particolari del rapporto contrattuale di base tra le parti;
d) la categoria di operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 648/2012;
e) i particolari delle operazioni per cui la controparte chiede l’esenzione, ossia:
i) categoria di attività dei contratti derivati OTC;
ii) tipologia dei contratti derivati OTC;
iii) tipologia dei sottostanti;
iv) valute nozionali e di regolamento;
v) fascia di durata del contratto;
vi) tipologia di regolamento;
vii) dimensione, volume e frequenza annui previsti dei contratti derivati OTC.
2. Nell’ambito della domanda o della notifica all’autorità competente, la controparte comunica altresì le informazioni accessorie che comprovano il soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012. I documenti a corredo includono copie di procedure documentate di gestione del rischio, dati storici sulle operazioni e copia dei pertinenti contratti tra le parti e, su richiesta dell’autorità competente, anche un parere legale.
Art. 19 [articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012] Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’Aesfem
1. L’autorità competente notifica all’Aesfem per iscritto le modalità delle operazioni infragruppo:
a) entro un mese dal ricevimento della notifica, relativamente alla notifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7 o 9, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) entro un mese dalla trasmissione della decisione alla controparte, relativamente alla decisione dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. La notifica all’Aesfem specifica:
a) le informazioni previste all’articolo 18;
b) il fatto che la decisione sia favorevole o sfavorevole;
c) se la decisione è favorevole:
i) una sintesi dei motivi per i quali le condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono ritenute soddisfatte;
ii) il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale, relativamente alla notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012;
d) se la decisione è sfavorevole:
i) l’indicazione delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non sono soddisfatte;
ii) una sintesi dei motivi per i quali dette condizioni non sono ritenute soddisfatte.
Art. 20 [articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012] Informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche
Le informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche precisano:
a) le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;
b) il rapporto tra le controparti;
c) il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale;
d) l’importo nozionale aggregato dei contratti derivati OTC cui si applica l’esenzione infragruppo.
Art. 21 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 13, 14 e 15 si applicano sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso