Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 37, paragrafo 13, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafi 1 e 6, l'articolo 61, paragrafo 3, l'articolo 68, paragrafo 1, l'articolo 101, l'articolo 125, paragrafi 8 e 9, l'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 144, paragrafo 6,
Nella parte II, il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano ora nell'ambito di un quadro comune («fondi strutturali e di investimento europei» o «fondi SIE»). Inoltre la parte III dello stesso regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano al FEASR e al FEAMP, mentre la parte IV dello stesso regolamento reca disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Il presente regolamento stabilisce pertanto disposizioni applicabili a tutti i fondi SIE, nonché disposizioni applicabili esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione o al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP.
È necessario stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità compresa nei programmi finanziati dai fondi SIE.
Dette rettifiche finanziarie possono essere applicate soltanto se è contemporaneamente soddisfatta una serie di condizioni. Il livello di rettifica finanziaria dovrebbe essere definito sulla base di tassi forfettari correlati a un coefficiente calcolato in rapporto al livello di completamento materiale dell'operazione e di assorbimento finanziario. I fattori esterni — diversi dai fattori che escludono la rettifica finanziaria — che abbiano contribuito a carenze gravi nel raggiungimento entro il 2023 dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbero essere valutati caso per caso e potrebbero giustificare un tasso di rettifica più basso di quello altrimenti applicabile sulla base del coefficiente.
Nelle disposizioni sui criteri di determinazione del livello delle rettifiche finanziarie da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, dovrebbe essere trattata separatamente la dotazione speciale riservata all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
Norme specifiche dovrebbero chiarire le disposizioni relative all'acquisto di terreni con il supporto di strumenti finanziari.
Un quadro coerente che associ in un'unica operazione le sovvenzioni di supporto tecnico e uno strumento finanziario impone che ciò sia consentito unicamente ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale.
Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire i criteri di selezione di detti organismi e il loro ruolo, le loro competenze e le loro responsabilità.
Per garantire una sana gestione finanziaria degli strumenti finanziari che forniscono garanzie, i contributi erogati dai programmi dovrebbero essere calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi, tenendo conto di un opportuno coefficiente di moltiplicazione.
Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari avvenga in conformità al diritto applicabile, è opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla gestione e al controllo, audit compreso, di tali strumenti.
Per garantire una sana gestione finanziaria dei contributi del programma agli strumenti finanziari, le eventuali revoche di tali contributi dovrebbero opportunamente riflettersi nelle pertinenti domande di pagamento.
Per garantire un calcolo coerente degli abbuoni di interesse e degli abbuoni delle commissioni di garanzia capitalizzati ammissibili, è opportuno stabilire norme specifiche per tale calcolo.
Per promuovere un'assegnazione rapida ed efficiente dei fondi all'economia reale e una sana gestione finanziaria, garantendo nel contempo una remunerazione ragionevole degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è opportuno stabilire i criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.
In conformità al principio di sana gestione finanziaria, nel calcolo del contributo pubblico si dovrebbe tener conto delle entrate generate dalle operazioni.
È necessario stabilire il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di un'operazione tenendo conto dei periodi di riferimento applicabili al settore dell'operazione, della redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati.
È opportuno fissare i periodi di riferimento per settore sulla base dei dati storici, registrati e conservati, relativi ai progetti generatori di entrate del periodo di programmazione 2007-2013.
È necessario definire i costi e le entrate da considerare nel calcolo delle entrate nette attualizzate e le condizioni per determinare un valore residuo e il tasso di attualizzazione finanziaria.
La proposta di un tasso di attualizzazione del 4 % come parametro indicativo di riferimento dovrebbe basarsi sull'attuale tasso di rendimento a lungo termine di un portafoglio internazionale di investimenti, calcolato come rendimento medio delle attività del 3 % aumentato dell'1 %, percentuale quest'ultima che corrisponde al calo subito dal rendimento medio dei titoli di Stato a lungo termine nel territorio dell'Unione successivamente alla fissazione del tasso di attualizzazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007-2013.
Il principio «chi inquina paga» impone che i costi ambientali dell'inquinamento e della prevenzione siano sostenuti dai responsabili dell'inquinamento e che i metodi di addebito riflettano tutti i costi, compresi quelli di capitale e dei servizi ambientali, i costi ambientali dell'inquinamento e delle misure preventive attuate e i costi legati alla scarsità delle risorse utilizzate.
Per ridurre gli oneri amministrativi, si dovrebbe consentire ai beneficiari, per il calcolo dei costi indiretti, di utilizzare i metodi esistenti e i tassi corrispondenti stabiliti nell'ambito di altre politiche dell'Unione, laddove si tratti di operazioni e beneficiari di tipo simile.
Per garantire che le operazioni sostenute dai fondi SIE per le quali è ammessa, relativamente ai costi indiretti, l'applicazione di un tasso forfettario stabilito nell'ambito di altre politiche dell'Unione siano simili alle operazioni finanziate nell'ambito di tali altre politiche, occorre definire le categorie di intervento e le priorità o misure d'investimento in cui esse rientrano.
È opportuno stabilire la metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti. L'analisi della qualità a cura di esperti indipendenti costituisce un requisito preliminare per la presentazione di un grande progetto alla Commissione da parte di uno Stato membro secondo la procedura di notifica di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.
Lo Stato membro che decida di ricorrere alla procedura di notifica dovrebbe stabilire se il grande progetto debba essere valutato da esperti indipendenti, supportati dall'assistenza tecnica della Commissione, oppure da altri esperti indipendenti d'intesa con la Commissione.
La capacità, la competenza e l'imparzialità degli esperti indipendenti incaricati dell'analisi della qualità dei grandi progetti sono alcuni dei principali fattori da cui dipendono la buona qualità e l'affidabilità dell'esito dell'analisi. È quindi opportuno fissare alcuni criteri relativi agli esperti indipendenti in modo da garantire che la loro attività di analisi della qualità sia affidabile e di elevato livello qualitativo. Tutti gli esperti indipendenti dovrebbero soddisfare questi requisiti, indipendentemente dal fatto che nella loro attività siano supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o dall'assistenza tecnica di uno Stato membro. Prima di ricercare l'intesa della Commissione sulla scelta degli esperti indipendenti lo Stato membro dovrebbe farsi carico di verificare che gli esperti indipendenti soddisfino questi requisiti.
Considerato che soltanto i grandi progetti giudicati positivamente dagli esperti indipendenti possono essere selezionati per essere presentati alla Commissione mediante la procedura di notifica, occorre fissare criteri chiari al riguardo. È necessario inoltre delineare le fasi del processo di analisi e i relativi parametri di valutazione della qualità, al fine di garantire che l'analisi della qualità di tutti i grandi progetti si fondi sullo stesso approccio metodologico e sia eseguita in modo da contribuire al miglioramento della qualità dei grandi progetti sottoposti ad analisi.
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 impone all'autorità di gestione di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti. È necessario quindi redigere un elenco dei dati da registrare e conservare in tale sistema.
Alcuni dati sono pertinenti soltanto per determinati tipi di operazioni o per alcuni fondi SIE; è pertanto opportuno specificare l'applicabilità delle prescrizioni in materia di dati. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabiliscono prescrizioni specifiche da prendere in considerazione per quanto riguarda la registrazione e la conservazione dei dati su singoli partecipanti a operazioni finanziate dal FSE.
L'elenco dei dati dovrebbe tener conto degli obblighi relativi alla predisposizione di relazioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, in modo da garantire che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza, compresi quelli necessari per preparare le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di procedere agevolmente alla loro aggregazione e riconciliazione. Nella compilazione dell'elenco si dovrebbe tenere conto del fatto che determinati dati di base in formato elettronico relativi alle operazioni sono necessari per garantire un'efficace gestione finanziaria delle operazioni e il rispetto dell'obbligo di pubblicare informazioni di base relative alle operazioni. Per programmare e svolgere efficacemente le verifiche e l'attività di audit sono necessari alcuni altri dati.
L'elenco dei dati da registrare e conservare dovrebbe lasciare impregiudicate le caratteristiche tecniche o la struttura dei sistemi informatizzati istituiti dalle autorità di gestione e non dovrebbe predeterminare il formato dei dati registrati e conservati, salvo espresse indicazioni contenute nel presente regolamento. L'elenco dei dati dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati gli strumenti attraverso i quali i dati vengono inseriti o generati all'interno del sistema; in alcuni casi i dati compresi nell'elenco possono comportare l'inserimento di valori multipli. È tuttavia necessario stabilire alcune norme sulla natura di questi dati, per garantire che l'autorità di gestione possa adempiere le proprie funzioni in materia di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, anche laddove ciò imponga il trattamento dei dati su singoli partecipanti.
Per consentire il controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito dei programmi operativi è necessario stabilire i criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata.
In relazione all'attività di audit condotta a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire che la Commissione e gli Stati membri devono impedire qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzati a dati personali e occorre precisare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.
L'autorità di audit ha la responsabilità degli audit delle operazioni. Per garantire che l'ambito e l'efficacia degli audit siano adeguati e che essi vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit dovrebbero rispettare.
È necessario fissare nel dettaglio la base di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento, anche per quanto concerne la definizione dell'unità di campionamento, alcuni criteri tecnici da applicare al campione e, se necessario, i fattori da considerare ai fini dell'acquisizione di ulteriori campioni.
L'autorità di audit dovrebbe redigere il parere di audit sui conti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che gli audit sui conti abbiano un ambito e contenuti adeguati e vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che detti audit dovrebbero soddisfare.
Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri nell'applicazione delle rettifiche finanziarie nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario stabilire i criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.
Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le seguenti disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1303/2013:
a) disposizioni che integrano la parte II di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP (di seguito «fondi SIE»), per quanto riguarda:
i) i criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
ii) la disciplina degli strumenti finanziari relativamente ai seguenti profili:
norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari,
norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari,
norme relative alla gestione e al controllo di determinati strumenti finanziari, inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit,
norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento,
norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia,
norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito;
iii) il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento;
iv) il tasso forfettario per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione;
b) disposizioni che integrano la parte III di tale regolamento, applicabili al FESR e al Fondo di coesione, riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti;
c) disposizioni che integrano la parte IV di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, per quanto riguarda:
i) le norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito dall'autorità di gestione;
ii) i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari;
iii) l'ambito e i contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni;
iv) le norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione;
v) le norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.
Capo II. Disposizioni che integrano la parte II del regolamento (ue) n. 1303/2013, applicabili ai fondi sie
Sezione I. Criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione [Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Art. 2 Determinazione del livello di rettifica finanziaria [Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un tasso forfettario determinato sulla base del rapporto tra la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento («coefficiente di realizzazione/assorbimento»).
2. Il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato secondo le seguenti modalità:
a) il valore finale ottenuto per ciascun indicatore di output e per ciascuna fase di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale;
b) si calcola la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %;
c) il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %;
d) la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità.
3. Se una priorità ricade in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato separatamente per ciascun fondo SIE e/o per ciascuna categoria di regioni.
Art. 3 Livello di rettifica finanziaria [Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il livello di rettifica finanziaria è fissato come segue:
a) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65 % ma pari o superiore al 60 %, si applica un tasso forfettario del 5 %;
b) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60 % ma pari o superiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 10 %;
c) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 25 %.
2.
Il tasso forfettario è applicato al contributo del fondo SIE determinato sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, previa applicazione di eventuali altre rettifiche finanziarie.
Per le priorità che ricadono in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il tasso forfettario è applicato a ciascun fondo SIE e/o a ciascuna categoria di regioni.
3. I fattori esterni, diversi da quelli citati all'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che contribuiscono a una carenza grave nel raggiungimento dei target finali, sono considerati caso per caso. La rettifica forfettaria di cui al paragrafo 1 può essere ridotta nella misura massima del 50 % tenendo conto dell'incidenza attribuita a tali fattori sulla carenza grave.
4. Laddove l'applicazione del tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 1 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.
Sezione II. Strumenti finanziari
Art. 4 Norme specifiche in materia di acquisto di terreni [Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEASR possono sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10 % del contributo del programma erogato al destinatario finale. Nel caso delle garanzie, tale percentuale si applica all'importo del prestito sottostante o degli altri strumenti di rischio.
2. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano, il limite di cui al paragrafo 1 è del 20 %.
3. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità di gestione può derogare ai limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per operazioni a tutela dell'ambiente.
Art. 5 Combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari [Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Le sovvenzioni di supporto tecnico possono essere associate a strumenti finanziari in una singola operazione a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 soltanto ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale che sarà sostenuto attraverso tale operazione.
Art. 6 Norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. Essi provvedono a che:
a) i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
b) i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto
i) dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione;
ii) dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 per il FEASR;
iii) dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4 per il FEAMP.
c) gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza;
d) il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/2017, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionato ai rischi assunti da tali investitori e limitato al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.
2. Dato che la responsabilità finanziaria diretta dell'autorità di gestione nei confronti degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o dei destinatari finali e la sua responsabilità per qualsiasi altro debito od obbligazione dello strumento finanziario non può superare l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario a norma dei pertinenti accordi di finanziamento, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari garantiscono che l'autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
3.
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari sono responsabili del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non sono tuttavia responsabili del rimborso degli importi di cui al primo comma a condizione che dimostrino che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di fondi, al livello degli intermediari finanziari o dei destinatari finali;
b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno rispettato il paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità;
c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
Art. 7 Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punto iii), all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:
a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
b) adeguata solidità economica e finanziaria;
c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
f) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.
2. Nel selezionare un organismo di cui al paragrafo 1, l'autorità di gestione tiene in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui seguenti criteri:
a) validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi;
b) livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo;
c) termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa;
d) capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma;
e) capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente;
f) nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse.
3. Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI e un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, se l'organismo che attua uno strumento finanziario a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.
Art. 8 [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano garanzie, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) deve essere ottenuto un idoneo coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del programma accantonato a copertura di perdite previste e impreviste su nuovi prestiti o altri strumenti di condivisione dei rischi coperti dalle garanzie e il valore dei corrispondenti nuovi prestiti erogati o altri strumenti di condivisione del rischio;
b) il coefficiente di moltiplicazione è stabilito attraverso una prudente valutazione ex ante dei rischi concernente lo specifico prodotto di garanzia offerto, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, della strategia di investimento dello strumento finanziario e dei principi di economia e di efficienza. La valutazione ex ante dei rischi può essere oggetto di riesame qualora ciò sia giustificato da successive condizioni di mercato;
c) il contributo del programma impegnato per onorare le garanzie riflette tale valutazione ex ante dei rischi;
d) se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale.
Art. 9 Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione garantisce che:
a) l'operazione sia conforme alla legislazione applicabile, al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella fase di valutazione e selezione dell'operazione sia durante la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario;
b) gli accordi di finanziamento contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR;
d) i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
i) siano conservati, relativamente all'operazione, dall'autorità di gestione, dall'intermediario finanziario o dall'organismo che attua il fondo di fondi nel caso di uno strumento finanziario attuato attraverso un fondo di fondi, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;
ii) siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;
e) i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43, 43 bis e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
viii) le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili;
ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
x) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
xii) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
2.
Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FESR, del FSE, del Fondo di coesione e del FEAMP, le autorità di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
3.
4.
Art. 10 Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento [Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.
Art. 11 Sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia [Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli abbuoni di interesse e gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale degli obblighi di pagamento attualizzati per le finalità e i periodi previsti da tale articolo e in conformità ai pertinenti accordi di finanziamento.
2. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.