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Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio4, l’Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione nel mercato interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di produzione, come pure per alcuni prodotti alimentari a base di prodotti agricoli.

Tenendo conto, da un lato, dell’esperienza acquisita e, dall’altro, dei probabili sviluppi del settore agricolo e dei mercati sia all’interno che all’esterno dell’Unione, è opportuno rivedere il regime istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e renderlo più coerente ed efficace. Il regolamento (CE) n. 3/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento.

L’obiettivo delle suddette azioni di informazione e di promozione consiste nel migliorare la competitività dell’agricoltura dell’Unione in modo da realizzare una maggiore equità competitiva sia nel mercato interno che nei paesi terzi. Più specificamente, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero mirare ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori riguardo ai meriti dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell’Unione nonché a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione. Inoltre, esse dovrebbero migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione, ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione e aumentare la quota di mercato di tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggiore potenziale di crescita. In caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici, le suddette azioni dovrebbero contribuire a ripristinare condizioni normali di mercato. Tali azioni di informazione e di promozione dovrebbero integrare e rafforzare utilmente le azioni condotte dagli Stati membri. Al fine di conseguire i loro obiettivi, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero continuare ad essere attuate sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

È opportuno altresì prevedere azioni destinate a valorizzare l’autenticità dei prodotti dell’Unione in modo da migliorare le conoscenze dei consumatori in merito alle qualità dei prodotti autentici rispetto ai prodotti di imitazione e contraffatti; questo contribuirà notevolmente alla conoscenza, sia all’interno dell’Unione che nei paesi terzi, dei simboli, delle diciture e delle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Uno dei punti di forza della produzione alimentare dell’Unione risiede nella diversità dei suoi prodotti e nelle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai diversi metodi di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici, offrendo la varietà e l’autenticità che i consumatori ricercano sempre più spesso, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione.

Oltre che sulle informazioni concernenti le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, le azioni ammissibili possono anche vertere sulla comunicazione di messaggi utili ai consumatori, relativi in particolare alla nutrizione, al sapore, alle tradizioni, alla diversità e alla cultura.

Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione dei marchi commerciali o dell’origine del prodotto. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia delle dimostrazioni e degustazioni e del materiale informativo e promozionale, è opportuno prevedere la possibilità di indicare i marchi commerciali e l’origine di un prodotto, purché sia rispettato il principio di non discriminazione e le azioni non siano intese a incoraggiare il consumo di un qualunque prodotto soltanto in base alla sua origine. Inoltre, tali azioni dovrebbero rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non dovrebbero equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell’articolo 34 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È opportuno stabilire norme specifiche sulla visibilità dei marchi e dell’origine in rapporto al principale messaggio dell’Unione di una campagna.

L’Unione esporta principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non rientrano nell’allegato I al TFUE. È pertanto opportuno estendere le azioni di informazione e di promozione in modo da includere determinati prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I al TFUE. Ciò sarebbe coerente con gli altri regimi della politica agricola comune (PAC) come i regimi di qualità, che sono fin d’ora aperti a tali prodotti.

L’attività di informazione e promozione dei vini dell’Unione nell’ambito della PAC rappresenta una delle pietre angolari dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo. Solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché i vini con indicazione della varietà di uva da vino dovrebbero essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione. In caso di programmi semplici, il programma considerato dovrebbe altresì riguardare un altro prodotto agricolo o alimentare. Analogamente, il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6 prevede la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Di conseguenza, è opportuno limitare l’ammissibilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura figuranti all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7, alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente ai casi in cui i prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano associati a un altro prodotto agricolo o alimentare.

I prodotti che rientrano nei regimi di qualità dell’Unione e nei regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri dovrebbero essere ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione poiché tali regimi forniscono ai consumatori garanzie in merito alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti o dei processi di produzione impiegati, creano valore aggiunto per i prodotti interessati e migliorano le loro opportunità di mercato. Analogamente, il metodo di produzione biologica nonché il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche dovrebbero essere ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione.

Nel periodo 2001-2011 solo il 30 % del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. È opportuno prevedere modalità per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell’Unione nei paesi terzi, in particolare fornendo un sostegno finanziario rafforzato.

Per garantire l’efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell’ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero delle azioni proposte e migliorarne la qualità, è opportuno estendere l’ambito dei beneficiari alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni, ai gruppi e agli organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi.

Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall’Unione dovrebbero manifestare una dimensione dell’Unione specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare la visibilità dell’Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari, occorre stabilire un programma di lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di popolazioni, prodotti, regimi o mercati a cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. Il programma dovrebbe essere elaborato sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento, e dovrebbe tenere presenti le opportunità offerte dai mercati e la necessità di integrare e rafforzare le azioni condotte dagli Stati membri e dagli operatori, sia nel mercato interno sia nei paesi terzi, al fine di garantire la coesione della politica di promozione e di informazione. A tale scopo, nell’elaborare detto programma, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e le pertinenti parti interessate.

Il programma di lavoro dovrebbe prevedere, in particolare, meccanismi specifici di reazione in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o di altri problemi particolari. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali previste dagli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, e, per le azioni destinate ai paesi terzi, degli accordi di libero scambio che rientrano nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione per le azioni destinate ai paesi terzi. Nell’elaborare tale programma, la Commissione dovrebbe altresì tenere conto degli svantaggi delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche dell’Unione.

Per garantire l’attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è opportuno affidarne l’esecuzione a organismi di esecuzione selezionati attraverso una procedura di gara. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, le organizzazioni proponenti dovrebbero avere la possibilità di eseguire direttamente alcune parti del rispettivo programma.

La Commissione dovrebbe poter realizzare azioni di informazione e di promozione di propria iniziativa, comprese missioni di alto livello, in particolare per contribuire all’apertura di nuovi mercati. La Commissione dovrebbe inoltre poter condurre campagne proprie allo scopo di fornire una risposta tempestiva ed efficace in caso di gravi turbative del mercato o perdita di fiducia dei consumatori. Se necessario, la Commissione dovrebbe rivedere la pianificazione delle proprie iniziative al fine di realizzare tali campagne. Gli stanziamenti assegnati ai programmi di informazione e di promozione in corso, sia semplici che multipli, non dovrebbero essere ridotti in caso di azioni intraprese dalla Commissione in tali circostanze.

Oltre alle azioni di informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e coordini servizi di sostegno tecnico a livello dell’Unione allo scopo di aiutare gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione. Tali servizi dovrebbero, in particolare, provvedere all’elaborazione di orientamenti volti ad aiutare i potenziali beneficiari a rispettare le norme e le procedure associate a questa politica.

Gli sforzi intesi a promuovere i prodotti dell’Unione nei mercati dei paesi terzi sono talvolta pregiudicati dalla concorrenza dei prodotti di imitazione e contraffatti. I servizi di sostegno tecnico istituiti dalla Commissione dovrebbero fornire anche consulenze al settore in materia di protezione dei prodotti dell’Unione dalle pratiche di imitazione e di contraffazione.

La semplificazione normativa della PAC costituisce una priorità importante per l’Unione. È opportuno seguire tale approccio anche nel presente regolamento. In particolare, è opportuno rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte di programmi. La Commissione, tuttavia, dovrebbe garantire che gli Stati membri ricevano informazioni tempestive su tutti i programmi proposti e selezionati. Tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il numero di proposte pervenute, gli Stati membri e i settori interessati, e l’esito della valutazione di dette proposte.

La cooperazione tra gli attori economici di diversi Stati membri contribuisce considerevolmente all’incremento del valore aggiunto dell’Unione e a migliorare la visibilità della diversità dei prodotti agricoli dell’Unione. Nonostante la priorità assegnata ai programmi elaborati congiuntamente da organizzazioni proponenti di diversi Stati membri, nel periodo dal 2001 al 2011 tali programmi hanno rappresentato solo il 16 % del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione nell’ambito. Di conseguenza, per poter superare gli attuali ostacoli alla loro attuazione è opportuno adottare nuove disposizioni, relative in particolare alla gestione dei programmi multipli.

È opportuno definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale, l’Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi allo scopo di garantire che le organizzazioni proponenti interessate si assumano la loro parte di responsabilità. Tuttavia, determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all’esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e dovrebbero essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione.

Per migliorarne la qualità e dimostrarne l’efficacia tutte le misure dovrebbero formare oggetto di monitoraggio e di valutazione. A tale riguardo è necessario compilare un elenco di indicatori e valutare l’incidenza della politica di promozione in funzione dei suoi obiettivi strategici. È opportuno che la Commissione stabilisca un quadro di monitoraggio e valutazione di tale politica in linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC.

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. Tale delega di poteri dovrebbe riguardare l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento, i criteri di ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni che disciplinano la procedura di gara per la selezione degli organismi di esecuzione e le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione, dei costi amministrativi e per il personale, nonché le disposizioni per agevolare la transizione tra il regolamento (CE) n. 3/2008 e il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti le norme dettagliate concernenti la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, e la visibilità dell’origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale; il programma di lavoro annuale; la selezione dei programmi semplici; le norme dettagliate in base alle quali un’organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice; le modalità di attuazione, di monitoraggio e di controllo dei programmi semplici; le regole per la conclusione dei contratti relativi all’attuazione dei programmi semplici selezionati nell’ambito del presente regolamento; e il quadro comune di valutazione dell’impatto dei programmi nonché un sistema di indicatori. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dati i nessi esistenti tra la politica di promozione e gli altri strumenti della PAC, e tenendo conto della garanzia pluriennale dei finanziamenti dell’Unione e della loro concentrazione su priorità chiaramente definite, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi («azioni di informazione e di promozione»), possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell’Unione.

Art. 2 Obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione

1. L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.

2. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

  1. a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

  2. b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

  3. c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

  4. d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

  5. e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Art. 3 Descrizione delle azioni di informazione e di promozione

Le azioni di informazione e di promozione sono destinate a:

  1. a) mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni;

  2. b) rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle denominazioni d’origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.

Tali azioni consistono in particolare in attività di pubbliche relazioni e in campagne di informazione e possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale.

Art. 4 Caratteristiche delle azioni

1. Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, esiste la possibilità che i marchi commerciali siano visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, purché sia rispettato il principio di non discriminazione e rimanga invariata la natura globale delle azioni, non orientata in funzione di marchi commerciali. Il principio di non discriminazione si applica al fine di garantire la parità di trattamento e di accesso per tutti i marchi delle organizzazioni proponenti e la parità di trattamento per gli Stati membri. Tutti i marchi sono ugualmente visibili e la rappresentazione grafica dei marchi ha un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna. Sono esposti svariati marchi, salvo in circostanze debitamente giustificate relative alla situazione specifica dello Stato membro interessato.

2. Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione dell’origine. Tali azioni non sono destinate a incentivare il consumo di un determinato prodotto soltanto in base alla sua origine specifica. Tuttavia è possibile che l’origine dei prodotti figuri sul materiale informativo e promozionale nel rispetto delle seguenti norme:

  1. a) nel mercato interno, l’indicazione dell’origine deve sempre essere secondaria rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna;

  2. b) nei paesi terzi, l’indicazione dell’origine può figurare su un piano di parità rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna;

  3. c) per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), l’origine registrata nella denominazione può essere indicata senza restrizioni.

3.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti:

  1. a) la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni e sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 1, e le condizioni uniformi alle quali può essere esposto un unico marchio; nonché

  2. b) la visibilità dell’origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Art. 5 Prodotti e regimi ammissibili

1. Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i prodotti seguenti:

  1. a) i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I al TFUE, escluso il tabacco;

  2. b) i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento.

  3. c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

2. Al fine di tenere presente l’evoluzione del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 22, che integrano l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento aggiungendovi prodotti.

3. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) le azioni di informazione e di promozione possono riguardare solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché il vino con indicazione della varietà di uva da vino; nel caso dei programmi semplici di cui all’articolo 6, paragrafo 3, nel programma considerato devono rientrare anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b);

  2. b) per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), per il vino alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per la birra, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi di cui al paragrafo 4 e sul consumo responsabile di tali bevande;

  3. c) i prodotti della pesca e dell’acquacoltura figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione a soltanto se nel programma considerato rientrino anche altri prodotti di cui al paragrafo 1.

4. Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i regimi seguenti:

  1. a) i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. b) il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio11;

  3. c) il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12;

  4. d) i regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Capo II. Attuazione delle azioni di informazione e di promozione

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 6 Tipi di azioni

1. Le azioni di informazione e di promozione avvengono in forma di:

  1. a) programmi di informazione e di promozione («programmi»); e

  2. b) le azioni su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 9.

2. I programmi sono costituiti da un insieme coerente di operazioni e sono attuati per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni.

3. I programmi semplici di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 2 del presente capo, possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti dallo stesso Stato membro.

4. I programmi multipli di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 3 del presente capo possono essere presentati:

  1. a) da almeno due organizzazioni proponenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti da almeno due Stati membri; oppure

  2. b) da una o più organizzazioni dell’Unione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Art. 7 Organizzazioni proponenti

1. Un programma può essere proposto da:

  1. a) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

  2. b) organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;

  3. c) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro;

  4. d) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 che definisce le condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione, gruppo o organismo proponente di cui al paragrafo 1 può presentare un programma. Dette condizioni, in particolare, garantiscono la rappresentatività di tali organizzazioni, gruppi e organismi e una dimensione significativa del programma.

Art. 8 Programma di lavoro annuale

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, per ogni anno un programma di lavoro annuale che enuncia gli obiettivi operativi perseguiti, le priorità operative, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale del piano di finanziamento. Tale programma di lavoro annuale e in particolare le sue priorità operative sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2. In particolare, il programma prevede dispositivi temporanei specifici di reazione a gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato per i programmi semplici e per quelli multipli, mediante pubblicazione, da parte della Commissione, di inviti a presentare proposte in conformità del titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Art. 9 Azioni su iniziativa della Commissione

1. La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte all’articolo 3, tra cui campagne, in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Tali azioni possono assumere in particolare la forma di missioni di alto livello, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti dell’Unione.

2. La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di:

  1. a) favorire la conoscenza dei diversi mercati, tra l’altro attraverso visite commerciali esplorative;

  2. b) mantenere una rete professionale dinamica nell’ambito della politica di informazione e di promozione, anche fornendo consulenza al settore riguardo alla minaccia rappresentata dai prodotti di imitazione e contraffatti nei paesi terzi; e

  3. c) migliorare la conoscenza delle norme dell’Unione relative all’elaborazione e all’attuazione dei programmi.

Art. 10 Divieto di doppi finanziamenti

Le azioni di informazione e di promozione finanziate dall’Unione ai sensi del presente regolamento non beneficiano di alcun altro finanziamento nell’ambito del bilancio dell’Unione.

Sezione 2. Attuazione e gestione dei programmi semplici

Art. 11 Selezione dei programmi semplici

1. La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 per stabilire le condizioni specifiche per l’ammissibilità riguardo ai programmi semplici.

2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.