Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
REQUISITI RELATIVI ALLE AUTORITÀ PER LE OPERAZIONI DI VOLO [PARTE ARO]
ARO.GEN.005 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per il sistema di gestione e amministrazione che l’Agenzia e gli Stati membri devono soddisfare per l’attuazione e il controllo dell’applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative in merito alle operazioni di volo dell’aviazione civile.
CAPO GEN REQUISITI GENERALI
SEZIONE I Generalità
ARO.GEN.115 Documentazione relativa alla sorveglianza
L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, gli standard, le norme, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale così che possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.
ARO.GEN.120 Metodi di rispondenza
a) L'Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai corrispondenti atti delegati o di esecuzione.
b) Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai corrispondenti atti delegati o di esecuzione.
c) L'autorità competente deve stabilire un sistema per verificare in modo coerente se tutti i metodi alternativi di rispondenza che essa o le organizzazioni e le persone che si trovano sotto la sua sorveglianza utilizzano siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai corrispondenti atti delegati o di esecuzione. Tale sistema deve comprendere procedure volte a limitare, revocare o modificare i metodi alternativi di rispondenza approvati, se l'autorità competente ha dimostrato che tali metodi alternativi di rispondenza non rispettano il regolamento (UE) 2018/1139 e i relativi atti delegati e di esecuzione.
d) L'autorità competente deve valutare tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'organizzazione in conformità:
1) alla norma ORO.GEN.120, lettera b), dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento;
2) nel caso dei palloni, alla norma BOP.ADD.010 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione7; oppure
3) nel caso degli alianti, alla norma SAO.DEC.100, lettera c), dell'allegato II (parte SAO) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione8;
analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, effettuando un'ispezione dell'organizzazione.
Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, l'autorità competente deve senza alcun indugio:
1) informare il richiedente della possibilità di attuare i metodi alternativi di rispondenza e, se del caso, modificare di conseguenza l'approvazione, l'autorizzazione di operazione specializzata o il certificato del richiedente; e
2) notificare all'Agenzia il loro contenuto, accludendo una copia di tutta la documentazione pertinente.
e) Nel caso in cui la stessa autorità competente utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, deve:
1) renderli disponibili a tutte le organizzazioni e persone sotto la sua sorveglianza; e
2) notificarli all’Agenzia senza ulteriori ritardi.
L’autorità competente deve fornire all’Agenzia una piena descrizione dei metodi alternativi di rispondenza, incluse tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri che le norme attuative sono soddisfatte.
ARO.GEN.125 Informazione dell’Agenzia
a) L’autorità competente informa immediatamente l’Agenzia qualora si verifichino problemi per quanto riguarda l’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
b) L’autorità competente deve fornire all’Agenzia le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, provenienti dalle segnalazioni di eventi ricevuti.
c) L'autorità competente dello Stato membro fornisce all'Agenzia il prima possibile le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, provenienti dalle relazioni sulla sicurezza delle informazioni ricevute a norma del punto IS.I.OR.230 dell'allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.
ARO.GEN.135 Reazione immediata a un problema di sicurezza
a) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio9, l'autorità competente pone in atto un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni di sicurezza in maniera adeguata.
b) L’Agenzia pone in atto un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute rilevanti in materia di sicurezza e fornire agli Stati membri e alla Commissione, senza ulteriori ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da adottare, che si rendono necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente adotta i provvedimenti adeguati per affrontare il problema di sicurezza in questione.
d) I provvedimenti intrapresi di cui alla lettera c) vengono immediatamente comunicati a tutte le persone o organizzazioni che devono conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. L’autorità competente comunica i suddetti provvedimenti anche all’Agenzia e, nel caso in cui sia necessario un intervento combinato, agli altri Stati membri interessati.
ARO.GEN.135A Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea
a) L'autorità competente pone in atto un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle organizzazioni. A tal fine si coordina con eventuali altre autorità pertinenti responsabili della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza all'interno dello Stato membro, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione.
b) L'Agenzia pone in atto un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le pertinenti informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza ricevute conformemente al punto ARO.GEN.125, lettera c), e fornire agli Stati membri e alla Commissione, senza ulteriori ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da adottare, che si rendono necessarie per reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente i prodotti, le parti, gli equipaggiamenti non installati, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta i provvedimenti adeguati per affrontare il potenziale impatto dell'inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea.
d) I provvedimenti intrapresi conformemente alla lettera c) sono immediatamente comunicati a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarli a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L'autorità competente dello Stato membro comunica i suddetti provvedimenti anche all'Agenzia e, nel caso in cui sia necessario un intervento combinato, agli altri Stati membri interessati.
SEZIONE II Gestione
ARO.GEN.200 Sistema di gestione
a) L’autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che includa come minimo:
1) politiche e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Le procedure sono aggiornate e vengono utilizzate come documenti di lavoro di base dell’autorità competente in questione per tutti i compiti corrispondenti;
2) un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Il personale deve essere qualificato a svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e deve avere la necessaria conoscenza, esperienza, addestramento iniziale e periodico per garantire una costante competenza. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;
3) strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;
4) una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti corrispondenti, l’adeguatezza delle procedure tra cui l’istituzione di una procedura di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni del processo di audit ai quadri dirigenziali dell’autorità competente per garantire la messa in atto delle azioni correttive necessarie; e
5) una persona o gruppo di persone che risponda unicamente ai quadri dirigenziali dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
b) Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’autorità competente nomina una o più persone come responsabili per la gestione dei compiti di riferimento.
c) L’autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie e di assistenza con le altre autorità competenti interessate, tra cui tutte le conclusioni raggiunte e le iniziative avviate in seguito ai risultati della sorveglianza delle persone e delle organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificateo autorizzate o che presentano dichiarazioni all’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia.
d) Viene messa a disposizione dell’Agenzia, a fini di standardizzazione, copia delle procedure inerenti il sistema di gestione e delle relative modifiche.
e) Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il sistema di gestione stabilito e mantenuto dall'autorità competente è conforme all'allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.
ARO.GEN.205 Assegnazione dei compiti
a) I compiti relativi alla certificazione iniziale, autorizzazione di operazione specializzata o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative vengono assegnati dallo Stato membro solo a soggetti qualificati. In occasione dell’assegnazione dei compiti, l’autorità competente si accerta che:
1) sia stato posto in essere un sistema in grado di verificare inizialmente e in modo continuato che il soggetto qualificato ottemperi all’allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008. Tale sistema e i risultati delle verifiche sono documentati;
2) sia stato stipulato un accordo documentato con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:
i) i compiti che devono essere svolti;
ii) le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;
iii) le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nell’espletamento di tali compiti;
iv) la corrispondente copertura di responsabilità; e
v) la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.
b) L’autorità competente assicura che la procedura di audit interno prevista al punto ARO.GEN.200 a) 4) riguardi tutti i compiti di certificazione , autorizzazione o sorveglianza continua svolti a suo nome.
c) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ORO.GEN.200A, l'autorità competente può assegnare compiti a soggetti qualificati in conformità al punto a), o a qualsiasi autorità pertinente responsabile della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza nello Stato membro. In occasione dell'assegnazione dei compiti, l'autorità competente si accerta che:
1) tutti gli aspetti legati alla sicurezza aerea siano coordinati e presi in considerazione dal soggetto qualificato o dall'autorità pertinente;
2) i risultati delle attività di certificazione e sorveglianza svolte dal soggetto qualificato o dall'autorità pertinente siano integrati nei fascicoli complessivi di certificazione e sorveglianza dell'organizzazione;
3) il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, stabilito conformemente al punto ARO.GEN.200, lettera e), includa tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti per suo conto.
ARO.GEN.205 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati
ARO.GEN.210 Modifiche al sistema di gestione
a) L’autorità competente si dota di un sistema per identificare le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di espletare le proprie responsabilità come prevede il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Tale sistema deve permettere di avviare delle azioni appropriate per assicurare che il proprio sistema di gestione resti adeguato ed efficace.
b) L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, in modo da garantirne l’efficace attuazione.
c) L’autorità competente deve comunicare all’Agenzia le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di espletare le proprie responsabilità come prevede il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
ARO.GEN.220 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente istituisce un sistema per la conservazione della documentazione che preveda l’adeguato immagazzinamento, l’accessibilità e la tracciabilità affidabile:
1) delle politiche e procedure documentate del sistema di gestione;
2) dell’addestramento, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;
3) dell’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi previsti dal punto ARO.GEN.205, nonché i dettagli dei compiti assegnati;
4) dei processi di certificazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;
4 bis) il processo di autorizzazione di una operazione commerciale specializzata ad alto rischio e sorveglianza continua di un titolare di autorizzazione;
5) procedure di dichiarazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;
6) dei dettagli dei corsi di addestramento forniti dalle organizzazioni certificate e, se del caso, della documentazione relativa ai dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per tale addestramento;
7) sorveglianza di persone e organizzazioni che esercitano attività all’interno del territorio dello Stato membro, ma sottoposte a sorveglianza, certificate o autorizzate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, come convenuto tra tali autorità;
8) sorveglianza, da parte di operatori non commerciali, delle operazioni d'aeromobili non rientranti tra gli aeromobili a motore complessi;
9) della valutazione e notificazione all’Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni soggette alla certificazione, o autorizzazione e della valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’autorità competente stessa;
10) delle risultanze, azioni correttive e data di fine dell’azione;
11) dei provvedimenti attuativi intrapresi;
12) delle informazioni in materia di sicurezza e dei provvedimenti di monitoraggio; e
13) dell’utilizzo di misure di flessibilità in conformità all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.
b) L’autorità competente conserva un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni e delle autorizzazioni di operazioni specializzate da essa rilasciati nonché delle dichiarazioni da essa ricevute.
c) Tutta la documentazione deve essere conservata per il periodo minimo specificato nel presente regolamento. In mancanza di tale indicazione, la documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la legislazione in materia di protezione dei dati.
SEZIONE III Sorveglianza, certificazione e controllo dell’attuazione
ARO.GEN.300 Sorveglianza
a) L’autorità competente verifica:
1) la rispondenza ai requisiti applicabili alle organizzazioni o tipo di operazioni prima del rilascio di un certificato, approvazione o autorizzazione, a seconda dei casi;
2) la rispondenza continua ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato, delle operazioni specializzate che essa ha autorizzato e delle organizzazioni da cui ha ricevuto una dichiarazione;
3) l'effettivo adempimento dei requisiti applicabili da parte degli operatori non commerciali d'aeromobili non rientranti tra gli aeromobili a motore complessi; nonché
4) l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente come definito alla norma ARO.GEN.135, lettere c) e d).
b) Tale verifica:
1) si basa sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza della sicurezza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;
2) fornisce alle persone e alle organizzazioni interessate i risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;
3) si basa su verifiche e ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni senza preavviso; e
4) fornisce all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste ulteriori iniziative, inclusi i provvedimenti previsti ai punti ARO.GEN.350 e ARO.GEN.355.
c) Il campo di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) di cui sopra tiene conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.
d) Fatte salve le competenze degli Stati membri e i loro obblighi definiti al punto ARO.RAMP, il campo di applicazione della sorveglianza delle attività svolte nel territorio di uno Stato membro da persone o organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro è determinato sulla base delle priorità di sicurezza, nonché delle attività di sorveglianza passate.
e) Nel caso in cui l’attività di una persona o di un’organizzazione coinvolga più di uno Stato membro o l’Agenzia, l’autorità competente responsabile per la sorveglianza di cui alla lettera a) può acconsentire a far svolgere i compiti di sorveglianza dalla/e autorità competente/i dello Stato membro/degli Stati membri in cui viene svolta l’attività o dall’Agenzia. Le persone o organizzazioni oggetto di tale accordo devono essere informate della sua esistenza e del suo campo di applicazione.
f) L’autorità competente raccoglie ed elabora tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse quelle per le ispezioni a terra e senza preavviso.
g) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ORO.GEN.200A, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.
ARO.GEN.305 Programma di sorveglianza
a) L’autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza previste al punto ARO.GEN.300 e alla sezione ARO.RAMP.
b) Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente, il programma di sorveglianza è sviluppato tenendo conto della natura specifica dell’organizzazione, della complessità delle sue attività, dei risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza passate previste da ARO.GEN e ARO.RAMP e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma include all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
1) audit e ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni senza preavviso, ove opportuno; e
2) riunioni organizzate tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambi siano informati in merito a questioni rilevanti.
c) Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’organizzazione sono diminuite. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 36 mesi qualora l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:
1) l’organizzazione ha dimostrato di saper individuare in modo efficace i pericoli per la sicurezza aerea e la gestione dei rischi associati;
2) l’organizzazione ha dimostrato senza interruzioni, a norma di ORO.GEN.130, di avere il pieno controllo su tutte le modifiche;
3) non sono stati emessi rilievi di livello 1; e
4) tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo temporale accettato o prorogato dall’autorità competente a norma del punto ARO.GEN.350 d) 2).
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente prorogato a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre ai punti di cui sopra, l’organizzazione abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un’efficace sistema di segnalazione continuo all’autorità competente sui risultati conseguiti in materia di sicurezza e rispondenza sotto il profilo normativo dell’organizzazione stessa.
d) Per le organizzazioni che dichiarano la propria attività all’autorità competente, il programma di sorveglianza è basato sulla natura specifica dell’organizzazione, la complessità delle sue attività e i dati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e la valutazione dei rischi associati al tipo di attività svolta. Tale programma include audit e ispezioni, incluse ispezioni a terra e ispezioni senza preavviso, ove opportuno.
d1) Per le organizzazioni titolari di un’autorizzazione di operazioni specializzate, il programma di sorveglianza è stabilito in conformità alla lettera d) e tiene altresì conto della procedura di autorizzazione passata e attuale e del periodo di validità dell’autorizzazione.
e) Per i soggetti titolari di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato dall’autorità competente, il programma di sorveglianza comprende ispezioni, tra cui le ispezioni senza preavviso, ove opportuno.
f) Il programma di sorveglianza include la documentazione delle date alle quali devono svolgersi audit, ispezioni e riunioni e quando tali audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.
ARO.GEN.310 Procedura per la certificazione iniziale — organizzazioni
a) All’atto di ricezione di una domanda per il rilascio iniziale di un certificato per un’organizzazione, l’autorità competente verifica la rispondenza dell’organizzazione ai requisiti applicabili. Tale verifica può tener conto della dichiarazioni di cui al punto ORO.AOC.100 b).
b) Se è convinta che l’organizzazione risponde ai requisiti applicabili, l’autorità competente rilascia il certificato, come previsto alle appendici da I a II. Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l’organizzazione è autorizzata a svolgere vengono specificati nelle condizioni di approvazione allegate al certificato.
c) Al fine di permettere a un’organizzazione di attuare le modifiche senza la previa approvazione dell’autorità competente in conformità al punto ORO.GEN.130, l’autorità competente deve approvare la procedura proposta dall’organizzazione, definendo il campo di applicazione di tali modifiche e descrivendo come tali modifiche verranno gestite e notificate.
ARO.GEN.330 Modifiche — organizzazioni
a) All’atto della ricezione di una domanda per una modifica che necessita di previa approvazione, l’autorità competente verifica la rispondenza dell’organizzazione ai requisiti applicabili prima di rilasciare l’approvazione. L’autorità competente stabilisce le condizioni alle quali l’organizzazione può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente decida che il certificato dell’organizzazione debba essere sospeso. Se convinta che l’organizzazione risponde ai requisiti applicabili, l’autorità competente approva la modifica.
b) Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui l’organizzazione adotti modifiche che richiedono una approvazione preventiva, senza aver ottenuto l’approvazione dall’autorità competente, come previsto alla lettera a), l’autorità competente sospende, limita o revoca il certificato dell’organizzazione.
c) Per le modifiche che non richiedono una approvazione preventiva, l’autorità competente esamina le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall’organizzazione in conformità al punto ORO.GEN.130 per verificare la rispondenza ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l’autorità competente:
1) comunica all’organizzazione la non conformità e richiede ulteriori modifiche;
2) nel caso di rilievi di livello 1 o di livello 2, agisce in conformità al punto ARO.GEN.350.
ARO.GEN.330A Modifiche al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
a) Per quanto riguarda le modifiche gestite e notificate all'autorità competente in conformità alla procedura di cui al punto IS.I.OR.255, lettera a), dell'allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, l'autorità competente inserisce il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto ARO.GEN.300. Qualora si riscontri una non conformità, l'autorità competente informa l'organizzazione, richiede ulteriori modifiche e agisce in conformità al punto ARO.GEN.350.
b) Per quanto riguarda le altre modifiche per le quali occorre una richiesta di approvazione in conformità al punto IS.I.OR.255, lettera b), dell'allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203:
1) all'atto della ricezione della domanda di modifica, prima di rilasciare l'approvazione l'autorità competente verifica la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti applicabili;
2) l'autorità competente stabilisce le condizioni alle quali l'organizzazione può operare durante l'attuazione della modifica;
3) se convinta che organizzazione risponde ai requisiti applicabili, l'autorità competente approva la modifica.
ARO.GEN.345 Dichiarazione — organizzazioni
a) Dopo aver ricevuto una dichiarazione da un'organizzazione che esercita o intende esercitare attività per le quali è richiesta una dichiarazione, l'autorità competente deve verificare che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste:
1) in conformità alla norma ORO.DEC.100, dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento;
2) per gli operatori di palloni, alla norma BOP.ADD.100 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395; oppure
3) per gli operatori di alianti, alla norma SAO.DEC.100 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976.
Una volta verificate le informazioni necessarie, l'autorità competente deve confermare all'organizzazione di aver ricevuto la dichiarazione.
b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano la non rispondenza ai requisiti applicabili, l’autorità competente notifica all’organizzazione la non rispondenza e chiede ulteriori informazioni. Se lo ritiene necessario l’autorità competente effettua un’ispezione presso l’organizzazione. Se la non rispondenza è confermata, l’autorità competente prende le iniziative previste alla norma ARO.GEN.350.
ARO.GEN.350 Rilievi e azioni correttive — organizzazioni
a) L’autorità competente per la sorveglianza in conformità al punto ARO.GEN.300 a) dispone di un sistema per analizzare i rilievi per quanto riguarda la loro importanza sotto il profilo della sicurezza.
b) L’autorità competente emana un rilievo di livello 1 quando vengono individuate significative non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione, alle procedure e ai manuali dell’organizzazione o alle condizioni di approvazione, del certificato, dell’autorizzazione di operazione specializzata o al contenuto di una dichiarazione che riduce il livello di sicurezza o compromette gravemente la sicurezza del volo. I rilievi di livello 1 includono:
1) l'impossibilità per l'autorità competente di accedere alle strutture dell'organizzazione in conformità alla norma ORO.GEN.140 dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento o, nel caso degli operatori di palloni, in conformità alle norme BOP.ADD.015 e BOP.ADD.035 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 durante il normale orario di lavoro e dopo due richieste scritte;
2) l’ottenimento o il mantenimento della validità del certificato dell’organizzazioneo autorizzazione di operazioni specializzate falsificando la documentazione presentata;
3) le prove di negligenza o di utilizzo fraudolento del certificato dell’organizzazioneo autorizzazione di operazioni specializzate; e
4) la mancanza di un dirigente responsabile.
c) L’autorità competente emana un rilievo di livello 2 quando vengono individuate significative non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione, alle procedure e ai manuali dell’organizzazione o alle condizioni di approvazione, del certificato, dell’autorizzazione di operazione specializzata o al contenuto di una dichiarazione che riduce il livello di sicurezza o compromette gravemente la sicurezza del volo.
d) Quando viene riscontrata una criticità nel corso dell’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, ferme restando eventuali ulteriori iniziative previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, comunica il risultato all’organizzazione per iscritto e chiede un’azione correttiva diretta a correggere la non rispondenza che è stata individuata. Se del caso, l’autorità competente informa lo Stato nel quale l’aeromobile è registrato.
1) Nel caso di rilievi di livello 1, l’autorità competente adotta immediate e opportune misure per proibire o limitare le attività e, se del caso, revocare il certificato, autorizzazione di operazioni specializzate o l’approvazione specifica o limitarla o sospenderla in tutto o in parte, a seconda della gravità del rilievo di livello 1, fino a quando l’organizzazione non abbia adottato con successo un’azione correttiva.
2) Nel caso di rilievi di livello 2, l’autorità competente:
i) concede all’organizzazione un determinato periodo per porre in atto l’azione correttiva adeguato alla natura del rilievo che in ogni caso inizialmente non può superare i 3 mesi. Alla fine di questo periodo, e a seconda della natura del rilievo, l’autorità competente può prorogare il periodo di 3 mesi a condizione che venga attuato un piano soddisfacente di azioni correttive approvato dall’autorità competente; e
ii) valuta il piano di attuazione e di azioni correttive proposti dall’organizzazione e, se in seguito a tale esame conclude che essi sono sufficienti a correggere la non rispondenza, li approva.
3) Nel caso in cui un’organizzazione non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, il rilievo è innalzato a rilievo di livello 1 e vengono intraprese le azioni di cui alla lettera d), punto 1.
4) L'autorità competente registra tutti i rilievi mossi o che le sono stati segnalati in conformità alla lettera e) e, se del caso, i provvedimenti attuativi che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell'azione per i rilievi.
e) Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui l’autorità di uno Stato membro che agisce in conformità alle disposizioni del punto ARO.GEN.300 d) individui una non rispondenza ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative da parte di un’organizzazione certificata, o autorizzata da o che dichiara la propria attivitàall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, essa informa tale autorità competente e fornisce un’indicazione del livello del rilievo.
ARO.GEN.355 Rilievi e provvedimenti attuativi — persone
a) Nel caso in cui, durante l’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente responsabile della sorveglianza in conformità al punto ARO.GEN.300 a) individui elementi di prova che dimostrino una non corrispondenza ai requisiti applicabili da parte di una persona titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, l’autorità competente agisce in conformità al punto ARO.GEN.355, lettere da a) a d), dell’allegato VI (Parte ARA) delregolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione10.
b) Nel caso in cui, durante l’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano individuati elementi di prova che dimostrino una non rispondenza ai requisiti applicabili da parte di una persona soggetta ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative e che non sia titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità a tale regolamento e alle sue norme attuative, l’autorità competente che ha individuato la non rispondenza adotta tutti i provvedimenti attuativi necessari per impedire il perpetuarsi di tale non rispondenza.
ARO.GEN.360 Rilievi e provvedimenti attuativi – tutti gli operatori
Se, durante la sorveglianza o con altri mezzi, si riscontra una non conformità ai requisiti applicabili di un operatore soggetto ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e relative norme attuative, l’autorità competente che ha constatato la non conformità adotta le misure di attuazione necessarie per impedire il protrarsi della suddetta non conformità.
CAPO OPS OPERAZIONI DI VOLO
SEZIONE I Certificazione degli operatori del trasporto aereo commerciale (CAT) e degli operatori della mobilità aerea innovativa (IAM)
ARO.OPS.100 Rilascio del certificato di operatore aereo
a) L’autorità competente rilascia il certificato di operatore aereo (COA) quando ritiene che l’operatore aereo abbia dimostrato la sua rispondenza agli elementi previsti nella norma ORO.AOC.100.
b) Il certificato include le corrispondenti specifiche delle operazioni.
c) L’autorità competente può determinare limitazioni specifiche di utilizzo. Tali limitazioni sono documentate nelle specifiche operative.
ARO.OPS.105 Accordi di code sharing
Nell’esaminare la sicurezza di un accordo di code sharing che comprende un operatore di un paese terzo, l’autorità competente:
1) giunge alla conclusione, in seguito a verifica dell’operatore come prevede il punto ORO.AOC.115, che l’operatore del paese terzo risponde alle norme ICAO applicabili;
2) mantiene stretti contatti con l’autorità competente dello Stato dell’operatore del paese terzo, se necessario.
ARO.OPS.110 Contratti di noleggio per velivoli ed elicotteri
a) L’autorità competente approva un contratto di noleggio quando ritiene che l’operatore certificato a norma dell’allegato III (Parte ORO) soddisfa i punti:
1) ORO.AOC.110 d), per aeromobili di un paese terzo presi a noleggio senza equipaggio (a scafo nudo);
2) ORO.AOC.110 c), per aeromobili di un operatore di un paese terzo presi a noleggio con equipaggio;
3) ORO.AOC.110 e), per aeromobili ceduti a noleggio senza equipaggio (a scafo nudo) a qualsiasi operatore, ad eccezione dei casi specificati nella norma ORO.GEN.310 dell'allegato III;
4) i pertinenti requisiti relativi all’aeronavigabilità continua e alle operazioni di volo, per il noleggio senza equipaggio di un aeromobile registrato nell’UE e il noleggio con equipaggio di un aeromobile di un operatore UE.
b) L’approvazione di una presa a noleggio con equipaggio deve essere sospesa o revocata nei casi in cui:
1) il COA del locatore o del locatario viene sospeso o revocato;
2) il locatore è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
3) l'autorizzazione rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione12 è stata sospesa, revocata o restituita.
c) L'approvazione di una presa a noleggio a scafo nudo è sospesa o revocata nei casi in cui:
1) il certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile è sospeso o revocato;
2) l'aeromobile figura nell'elenco degli operatori soggetti a restrizioni operative o è registrato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sorveglianza di detto Stato sono soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
d) Quando viene chiesto all’autorità competente di approvare preventivamente un contratto per la cessione di aeromobili a noleggio a scafo nudo in conformità alla norma ORO.AOC.110 e), essa assicura:
1) un appropriato coordinamento con l'autorità competente responsabile per la sorveglianza continua dell'aeromobile, in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione13, o per l'utilizzo dell'aeromobile, nel caso in cui non si tratti della stessa autorità;
2) che l'aeromobile sia rimosso tempestivamente dal COA dell'operatore, ad eccezione dei casi specificati nella norma ORO.GEN.310 dell'allegato III.
e) Quando viene chiesto all'autorità competente di approvare preventivamente un contratto per la presa a noleggio a scafo nudo a norma del punto ORO.AOC.110, lettera d), essa assicura un appropriato coordinamento con lo Stato di registrazione dell'aeromobile nella misura necessaria ad adempiere alle responsabilità di sorveglianza dell'aeromobile.
SEZIONE I BIS Autorizzazione di operazioni commerciali specializzate ad alto rischio
ARO.OPS.150 Autorizzazione di operazioni commerciali specializzate ad alto rischio
a) All’atto di ricezione di una domanda per il rilascio di un’autorizzazione di operazioni commerciali specializzate ad alto rischio, l’autorità competente dell’operatore riesamina la documentazione di valutazione dei rischi e le procedure operative standard (POS) dell’operatore, collegate a una o più operazioni programmate e sviluppate in conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato VIII (Parte-SPO).
b) Se convinta della valutazione del rischio e della SOP, l'autorità competente dell'operatore rilascia l'autorizzazione, come previsto all'appendice IV. L'autorizzazione può essere rilasciata per una durata limitata o illimitata. Le condizioni alle quali un operatore è autorizzato a effettuare una o più operazioni commerciali specializzate ad alto rischio sono specificate nell'autorizzazione.
c) Quando riceve una domanda per una modifica dell’autorizzazione, l’autorità competente dell’operatore si attiene alle lettere a) e b). Essa stabilisce le condizioni alle quali l’operatore può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente decida che l’autorizzazione debba essere sospesa.
d) Quando riceve una domanda per il rinnovo dell’autorizzazione, l’autorità competente dell’operatore si attiene alle lettere a) e b). Essa può tener conto della precedente procedura di autorizzazione e delle attività di sorveglianza.
e) Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui l’operatore adotti modifiche senza aver presentato una modifica della valutazione dei rischi e delle POS, l’autorità competente dell’operatore potrà sospendere, limitare o revocare l’autorizzazione.
f) Quando riceve una domanda per il rilascio di un’autorizzazione per un’operazione commerciale specializzata ad alto rischio transfrontaliera, l’autorità competente dell’operatore riesamina la documentazione di valutazione dei rischi e le procedure operative standard (POS) dell’operatore in coordinamento con l’autorità competente del luogo in cui l’operazione dovrebbe essere effettuata. Quando entrambe le autorità sono convinte della valutazione del rischio e delle POS, l’autorità competente dell’operatore rilascia l’autorizzazione.
ARO.OPS.155 Contratti di locazione
a) L’autorità competente approva un contratto di noleggio relativo ad un aeromobile registrato in un paese terzo o ad un operatore di un paese terzo quando l’operatore SPO abbia dimostrato la sua rispondenza alla norma ORO.SPO.100.
b) L’approvazione di un contratto di presa a noleggio senza equipaggio è sospesa o revocata quando il certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile è sospeso o revocato.
SEZIONE II Approvazioni
ARO.OPS.200 Procedura di approvazione specifica
a) Quando riceve una domanda per il rilascio di un’approvazione specifica o di sue modifiche, l’autorità competente esamina la richiesta in conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato V (Parte SpA) ed effettua, se del caso, un’ispezione adeguata dell’operatore.
b) Se essa ritiene che l’operatore abbia dimostrato la propria rispondenza ai requisiti applicabili, l’autorità competente rilascia o modifica l’approvazione. L’approvazione viene indicata:
1) nelle specifiche delle operazioni, come previsto all’appendice II, per le operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli ed elicotteri e per le operazioni di mobilità aerea innovativa (IAM) con VCA; oppure
2) l'elenco delle approvazioni specifiche, come previsto all'appendice III, per le operazioni non commerciali e le operazioni specializzate.
ARO.OPS.205 Approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)
a) Quando riceve una domanda per l’approvazione iniziale di una lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o di una sua modifica da parte di un operatore, l’autorità competente esamina ogni voce interessata, per verificare la rispondenza ai requisiti applicabili, prima del rilascio dell’approvazione.
b) L’autorità competente deve approvare la procedura dell’operatore per l’estensione degli intervalli di rettifica applicabili B, C e D, se le condizioni specificate nella norma ORO.MLR.105 f), sono dimostrate dall’operatore e verificate dall’autorità competente.
c) L’autorità competente approva, vagliando caso per caso, l’utilizzo di un aeromobile al di fuori dei limiti della MEL ma entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL), se le condizioni specificate nella norma ORO.MLR.105 sono dimostrate dall’operatore e verificate dall’autorità competente.
ARO.OPS.210 Determinazione della distanza o di area locale
L’autorità competente può determinare una distanza o un’area locale ai fini delle operazioni.
ARO.OPS.215 Approvazione delle operazioni con elicotteri su ambiente ostile situato al di fuori di un’area congestionata
a) Lo Stato membro designa le aree dove le operazioni con elicotteri possono essere svolte senza la garanzia di poter effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, come descritto nella norma CAT.POL.H.420.
b) Prima del rilascio dell’approvazione di cui alla norma CAT.POL.H.420 l’autorità competente esamina le motivazioni esposte dall’operatore che precludono l’utilizzo dei requisiti prestazionali appropriati.
ARO.OPS.220 Approvazione delle operazioni con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico
a) Al ricevimento di una richiesta di rilascio o di modifica di un’approvazione per un’operazione con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico, l’autorità competente valuta la domanda in conformità all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, ed effettua ogni ulteriore valutazione dell’operatore ritenuta necessaria.
b) L’approvazione di cui all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, comprende un elenco dei siti di interesse pubblico e dei tipi di elicotteri specificati dall’operatore e ai quali si applica l’approvazione.
c) L’approvazione si applica solo ai siti di interesse pubblico istituiti prima del 1o luglio 2002 o ai siti di interesse pubblico istituiti prima del 28 ottobre 2014 e per i quali è stata notificata alla Commissione e all’Agenzia una deroga all’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, concessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 6.
d) In caso di notifica o scoperta di modifiche alla configurazione degli ostacoli in un sito di interesse pubblico, l’autorità competente valuta se le approvazioni che ha concesso per le operazioni con elicotteri da o verso tale sito restino valide. Qualora modifiche permanenti della configurazione degli ostacoli abbiano un impatto fortemente negativo sulla sicurezza, si applicano le seguenti disposizioni:
1) l’autorità competente limita i privilegi delle pertinenti approvazioni concesse ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, al fine di escludere le operazioni con elicotteri da e verso tale sito e rimuovere il sito dall’elenco allegato all’approvazione in conformità alla lettera b);
2) il sito non può più ottenere l’approvazione quale sito di interesse pubblico ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225;
3) in caso di rimozione dei nuovi ostacoli, gli operatori possono chiedere o chiedere nuovamente l’approvazione di un’operazione con elicotteri ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, per il sito in questione.
e) L’autorità competente non concede un’approvazione ai sensi dell’allegato IV, norma CAT.POL.H.225, per un sito di interesse pubblico precedentemente oggetto di operazioni con prestazioni di classe 1 a seguito di una modifica della configurazione degli ostacoli.
ARO.OPS.224 Approvazione dei regimi in materia di combustibile/energia per le operazioni IAM
a) L’autorità competente approva il regime in materia di combustibile/energia proposto da un operatore IAM se tale operatore dimostra la conformità ai requisiti di cui ai punti UAM.OP.VCA.190, UAM.OP.VCA.191, UAM.OP.VCA.195 e UAM.OP.MVCA.192 dell’allegato IX.
b) Inoltre l’autorità competente:
1) valuta se il sistema di gestione e il processo di gestione dei rischi di sicurezza dell’operatore IAM possano sostenere l’attuazione del singolo regime in materia di combustibile/energia proposto; e
2) istituisce un piano di sorveglianza per condurre valutazioni periodiche del regime vigente in materia di combustibile/energia dell’operatore IAM al fine di verificarne la conformità rispetto ai requisiti applicabili o decidere se detto regime debba essere modificato o revocato.
ARO.OPS.225 Approvazione dei regimi in materia di combustibile/energia — velivoli ed elicotteri
a) L’autorità competente approva il regime in materia di combustibile/energia proposto da un operatore CAT se l’operatore dimostra la conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento in materia di combustibile/energia per velivoli o elicotteri impiegati in operazioni CAT.
b) L’autorità competente valuta e supervisiona le linee guida in materia di pianificazione e ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia, selezione dell’aeroporto e politiche di gestione del combustibile/dell’energia in volo associate ai regimi in materia di combustibile/energia, unitamente ai processi a sostegno dell’attuazione di tali regimi.
c) Oltre a quanto previsto alle lettere a) e b), ai fini dell’approvazione dei singoli regimi in materia di combustibile/energia l’autorità competente:
1) verifica che l’operatore abbia dimostrato il raggiungimento di prestazioni di sicurezza di base del regime vigente in materia di combustibile/energia;
2) valuta la capacità dell’operatore di sostenere l’attuazione del singolo regime in materia di combustibile/energia proposto; occorre considerare almeno i seguenti elementi:
i) il sistema di gestione dell’operatore,
ii) le capacità operative dell’operatore;
3) verifica che la valutazione dei rischi per la sicurezza effettuata dall’operatore a sostegno del singolo regime in materia di combustibile/energia proposto garantisca un livello di sicurezza equivalente a quello del regime vigente in materia di combustibile/energia; e
4) istituisce un piano di sorveglianza per effettuare valutazioni periodiche del singolo regime in materia di combustibile/energia approvato al fine di verificarne la conformità o decidere se detto regime debba essere modificato o revocato.
d) L’approvazione di cui alla norma CAT.OP.MPA.182, lettera d), punto 2, include un elenco degli aerodromi isolati specificati dall’operatore per ciascun tipo di aeromobile al quale si applica l’approvazione.
e) Fatte salve le disposizioni di cui alla norma ARO.GEN.120, lettere d) ed e), l’autorità competente notifica all’Agenzia l’inizio della valutazione di metodi alternativi di rispondenza relativi ai regimi in materia di combustibili/energia.
ARO.OPS.226 Approvazione e sorveglianza dei programmi di addestramento basati su evidenze
(a) Se un'autorità competente concede un'approvazione per i programmi EBT, gli ispettori devono ricevere una qualificazione e un addestramento in merito ai principi, all'applicazione, alle procedure di approvazione e alla sorveglianza continua dell'EBT.
(b) L'autorità competente deve valutare e supervisionare il programma EBT, unitamente ai processi che sostengono l'attuazione del programma EBT e la sua efficacia.
(c) Al ricevimento di una domanda per l'approvazione di un programma EBT, l'autorità competente deve:
(1) garantire la risoluzione dei rilievi di livello 1 nei settori che sosterranno l'applicazione del programma EBT;
(2) valutare la capacità dell'operatore di sostenere l'attuazione del programma EBT. Occorre considerare almeno i seguenti elementi:
(i) la maturità e la capacità del sistema di gestione dell'operatore nei settori che sosterranno l'applicazione del programma EBT, in particolare l'addestramento dell'equipaggio di condotta;
(ii) l'idoneità del programma EBT dell'operatore, che deve corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività;
(iii) l'adeguatezza del sistema dell'operatore per la conservazione della documentazione, in particolare di quella relativa all'addestramento, ai controlli e alle qualificazioni dell'equipaggio di condotta; si vedano nello specifico la norma ORO.GEN.220 e la norma ORO.MLR.115, lettere c) e d);
(iv) l'idoneità del sistema di classificazione dell'operatore a valutare le competenze del pilota;
(v) la competenza e l'esperienza degli istruttori e di altro personale partecipante al programma EBT nell'utilizzo dei processi e delle procedure che sostengono l'attuazione del programma EBT; e
(vi) il piano di attuazione dell'EBT posto in essere dall'operatore e una valutazione dei rischi per la sicurezza a sostegno del programma EBT al fine di illustrare le modalità con cui è possibile ottenere un livello di sicurezza equivalente a quello del programma di addestramento in atto.
(d) L'autorità competente deve rilasciare l'approvazione di un programma EBT quando la valutazione conclude che è assicurata almeno la conformità alle norme ORO.FC.146, ORO.FC.231 e ORO.FC.232.
(e) Fatta salva la norma ARO.GEN.120, lettere d) ed e), l'autorità competente deve informare l'Agenzia nel momento in cui avvia la valutazione di metodi alternativi di rispondenza connessi all'EBT.
ARO.OPS.230 Determinazione degli orari irregolari
Ai fini dei limiti dei tempi di volo, l’autorità competente stabilisce, in conformità alle definizioni di orario irregolare di «early type» e «late type» nella norma ORO.FTL.105 dell’allegato III, quale di questi due tipi di orari irregolari si applica a tutti gli operatori del trasporto aereo commerciale sotto la sua supervisione.
ARO.OPS.235 Approvazione di schemi di tempi di volo individuali
a) L’autorità competente approva gli schemi dei tempi di volo proposti dagli operatori del trasporto aereo commerciale se l’operatore dimostra la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e al capo FTL dell’allegato III al presente regolamento.
b) Ogni qualvolta uno schema dei tempi di volo proposto da un operatore devii dalle specifiche di certificazione applicabili rilasciate dall’Agenzia, l’autorità competente applica la procedura descritta all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008.
c) Ogni qualvolta uno schema dei tempi di volo proposto da un operatore devii dalle specifiche di certificazione applicabili rilasciate dall’Agenzia, l’autorità competente applica la procedura descritta all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
d) Le deviazioni o deroghe approvate saranno soggette, dopo essere state applicate, a una valutazione per determinare se tali deviazioni o deroghe debbano essere confermate o modificate. L’autorità competente e l’Agenzia conducono una valutazione indipendente sulla base delle informazioni fornite dall’operatore. Tale valutazione deve essere proporzionata, trasparente e basata su principi e conoscenze scientifiche.
ARO.OPS.240 Approvazione specifica di RNP AR APCH
a) Laddove la conformità ai requisiti di cui alla norma SPA.PBN.105 sia stata dimostrata dal richiedente, l'autorità competente rilascia un'approvazione specifica generica o un'approvazione specifica riferita a una procedura per RNP AR APCH.
b) In caso di approvazione specifica riferita a una procedura, l'autorità competente:
1) elenca nell'approvazione PBN le procedure di avvicinamento strumentale approvate in determinati aeroporti;
2) istituisce un coordinamento con le autorità competenti per tali aeroporti, se del caso; e
3) tiene conto di eventuali crediti derivanti dalle approvazioni specifiche RNP AR APCH già rilasciate al richiedente.
SEZIONE III Sorveglianza delle operazioni
ARO.OPS.300 Voli introduttivi
L’autorità competente può stabilire condizioni supplementari per i voli introduttivi effettuati in conformità alla parte-NCO nel territorio dello Stato membro. Tali condizioni devono garantire la sicurezza delle operazioni e essere proporzionate.
CAPO RAMP ISPEZIONI DI RAMPA DEGLI AEROMOBILI DEGLI OPERATORI SOGGETTI ALLA SORVEGLIANZA DI UN ALTRO STATO
ARO.RAMP.005 Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce i requisiti che l’autorità competente o l’Agenzia devono seguire nell’esercitare i propri compiti e responsabilità in merito allo svolgimento delle ispezioni di rampa degli aeromobili utilizzati dagli operatori di paesi terzi o utilizzati dagli operatori soggetti alla sorveglianza normativa di un altro Stato membro quando atterrano negli aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato.
ARO.RAMP.100 Osservazioni generali
a) Gli aeromobili, nonché i loro equipaggi, vengono ispezionati sulla base dei requisiti applicabili.
b) Oltre alle ispezioni di rampa incluse nel suo programma di sorveglianza stabilito in conformità alla norma ARO.GEN.305, l’autorità competente svolge un’ispezione di rampa di un aeromobile sospettato di non rispondenza ai requisiti applicabili.
c) Nei limiti dello sviluppo del programma di sorveglianza stabilito in conformità alla norma ARO.GEN.305, l’autorità competente stabilisce un programma annuale per lo svolgimento delle ispezioni di rampa degli aeromobili. Tale programma:
1) è basato sulla metodologia di calcolo che tiene conto di informazioni storiche sul numero e il tipo di operatori e il numero di atterraggi nei suoi aeroporti, nonché dei rischi di sicurezza; e
2) permette all’autorità competente di dare priorità alle ispezioni degli aeromobili sulla base dell’elenco di cui alla norma ARO.RAMP.105 a).
d) Quando lo ritiene necessario, l’Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri sul cui territorio si svolgeranno le ispezioni, procede alle ispezioni di rampa degli aeromobili al fine di verificare la rispondenza ai requisiti applicabili per i seguenti fini:
1) compiti di certificazione assegnati all’Agenzia dal regolamento (CE) n. 216/2008;
2) ispezioni di standardizzazione di uno Stato membro; o
3) ispezioni di un’organizzazione per verificare la rispondenza ai requisiti applicabili in situazioni potenzialmente non sicure.
ARO.RAMP.105 Criteri di definizione delle priorità
a) L’agenzia trasmette alle autorità competenti un elenco degli operatori o aeromobili che possono presentare un potenziale rischio, per definire le priorità delle ispezioni di rampa.
b) Tale elenco include:
1) gli operatori di aeromobili identificati sulla base dell’analisi dei dati disponibili in conformità alla norma ARO.RAMP.150 b) 4);
2) gli operatori o gli aeromobili comunicati all’Agenzia dalla Commissione europea e identificati sulla base di:
i) un parere espresso dal comitato per la sicurezza aerea (ASC) nel contesto dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 sulla necessità di un’ulteriore verifica dell’effettiva rispondenza agli standard di sicurezza applicabili attraverso delle ispezioni di rampa sistematiche; o
ii) informazioni trasmesse alla Commissione europea dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
3) gli aeromobili utilizzati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato da operatori inclusi nell’allegato B dell’elenco degli operatori soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005;
4) gli aeromobili utilizzati dagli operatori certificati in uno Stato che esercita la sorveglianza normativa sugli operatori inclusi nell’elenco di cui al punto 3;
5) gli aeromobili utilizzati da un operatore di un paese terzo che opera all'interno o all'esterno del territorio soggetto alle disposizioni del trattato per la prima volta o la cui autorizzazione rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 452/2014 è limitata o reintegrata in seguito a sospensione o revoca.
c) L’elenco è realizzato, in conformità alle procedure stabilite dall’Agenzia, dopo ogni aggiornamento dell’elenco comunitario degli operatori soggetti a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, e in ogni caso almeno una volta ogni 4 mesi.
ARO.RAMP.106 Test alcolemici
a) L'autorità competente effettua test alcolemici sull'equipaggio di condotta e di cabina.
b) L'agenzia trasmette alle autorità competenti un elenco degli operatori dell'Unione e dei paesi terzi per definire le priorità dei test alcolemici nell'ambito del programma delle ispezioni di rampa in conformità alla norma ARO.RAMP.105, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall'Agenzia, tenendo conto della fondatezza e dell'efficacia degli attuali programmi di test per il rilevamento delle sostanze psicoattive.
c) Al momento di selezionare gli operatori che devono sottoporre a test alcolemici l'equipaggio di condotta e di cabina, l'autorità competente si avvale dell'elenco stabilito a norma della lettera b).
d) Ogni qualvolta vengono registrati i dati relativi ai test alcolemici nella banca dati centralizzata conformemente alla lettera b) della norma ARO.RAMP.145, l'autorità competente si assicura che tali dati non comprendano i dati personali del membro dell'equipaggio interessato.
e) Qualora vi sia un ragionevole motivo o sospetto, i test alcolemici possono essere effettuati in qualsiasi momento.
f) La metodologia per i test alcolemici applica standard di qualità riconosciuti che garantiscono l'accuratezza dei risultati dei test.
g) A un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito positivo, risulti essere sotto l'effetto di alcolici non è consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni.
ARO.RAMP.110 Raccolta di informazioni
L’autorità competente raccoglie ed elabora tutte le informazioni che giudica utili ai fini delle ispezioni di rampa.
ARO.RAMP.115 Qualifiche degli ispettori di rampa
a) L’autorità competente e l’Agenzia devono disporre di ispettori qualificati per effettuare le ispezioni di rampa.
b) Gli ispettori di rampa:
1) possiedono il necessario livello di formazione in campo aeronautico o le conoscenze pratiche pertinenti alle loro aree di ispezione;
2) hanno completato con successo:
i) uno specifico addestramento teorico e pratico appropriato, in una o più delle seguenti aree di ispezione:
A) cabina di pilotaggio;
B) sicurezza in cabina;
C) condizioni dell’aeromobile;
D) merci;
ii) un adeguato addestramento operativo impartito da un ispettore di rampa esperto assegnato dall’autorità competente o dall’Agenzia;
3) mantengono la validità delle loro qualifiche sottoponendosi a un addestramento periodico e svolgendo un minimo di 12 ispezioni per anno civile.
c) L’addestramento di cui alla lettera b), punto 2.i), viene impartito dall’autorità competente o da un’organizzazione di addestramento approvata in conformità alla norma ARO.RAMP.120 a).
d) L’Agenzia sviluppare e aggiorna i programmi di addestramento e promuove l’organizzazione di corsi di addestramento e seminari destinati agli ispettori per migliorare l’apprendimento e l’attuazione uniformi del presente capo.
e) L’Agenzia facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori per permettere loro di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.
ARO.RAMP.120 Approvazione delle organizzazioni di addestramento
a) L’autorità competente approva un’organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività nel territorio del corrispondente Stato membro, se ritiene che tale organizzazione di addestramento:
1) abbia nominato un responsabile dell’addestramento dotato di solida capacità di gestione e in grado di assicurare che l’addestramento fornito risponda ai requisiti applicabili;
2) disponga di strutture e attrezzature adeguate al tipo di addestramento fornito;
3) fornisca un addestramento conforme ai programmi sviluppati dall’Agenzia in conformità alla norma ARO.RAMP.115 d);
4) utilizzi degli istruttori qualificati.
b) Se l’autorità competente lo richiede, la verifica della rispondenza e della continua rispondenza ai requisiti di cui alla lettera a) è svolta dall’Agenzia.
c) L’organizzazione di addestramento deve essere approvata per fornire uno o più dei seguenti tipi di addestramento:
1) addestramento teorico iniziale;
2) addestramento pratico iniziale;
3) addestramento periodico.
ARO.RAMP.125 Esecuzione delle ispezioni di rampa
a) Le ispezioni di rampa devono essere effettuate in modo standardizzato.
b) Nello svolgere un’ispezione di rampa, l’ispettore/gli ispettori si adoperano nella massima misura possibile per evitare ritardi eccessivi agli aeromobili ispezionati.
c) Al completamento dell'ispezione di rampa, il pilota in comando o, in sua assenza, un altro membro dell'equipaggio di condotta o un rappresentante dell'operatore deve essere informato in merito ai risultati dell'ispezione di rampa.
ARO.RAMP.130 Categorie dei rilievi
Per ogni voce dell’ispezione, vengono definite rilievi tre categorie di rilievi relativi a possibili non rispondenze ai requisiti applicabili. Tali rilievi vengono classificati come segue:
1) un rilievo di categoria 3 corrisponde a una non rispondenza significativa ai requisiti applicabili o ai termini di un certificato avente una grave incidenza sulla sicurezza;
2) un rilievo di categoria 2 corrisponde a una non rispondenza ai requisiti applicabili o ai termini di un certificato avente una significativa incidenza sulla sicurezza;
3) un rilievo di categoria 1 corrisponde a una non rispondenza ai requisiti applicabili o ai termini di un certificato avente una incidenza minore sulla sicurezza.
ARO.RAMP.135 Azioni di monitoraggio sui rilievi
a) Per un rilievo di categoria 2 o 3, l’autorità competente, o se del caso, l’Agenzia:
1) comunica il rilievo all’operatore per iscritto, inclusa una richiesta di provare che sono state intraprese azioni correttive; e
2) informa l’autorità competente dello Stato dell’operatore e, se del caso, lo Stato nel quale l’aeromobile è registrato e dove è stata rilasciata la licenza dell’equipaggio di condotta. Se del caso, l’autorità competente o l’Agenzia chiede conferma dell'accettazione delle azioni correttive intraprese dall’operatore in conformità alla norma ARO.GEN.350 o ARO.GEN.355.
b) Oltre alle disposizioni della lettera a), nel caso di un rilievo di categoria 3, l’autorità competente prende iniziative immediate:
1) imponendo una restrizione sulle operazioni di volo dell’aeromobile;
2) richiedendo delle azioni correttive immediate;
3) ponendo l’aeromobile in fermo macchina in conformità alla norma ARO.RAMP.140; o
4) imponendo un divieto operativo immediato in conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
c) Nel caso in cui l’Agenzia abbia effettuato un rilievo di categoria 3, richiede all’autorità competente del luogo in cui l’aeromobile è atterrato di adottare le disposizioni appropriate in conformità alla lettera b).
ARO.RAMP.140 Fermo di un aeromobile
a) Nel caso di un rilievo di categoria 3 quando si riscontra l’intenzione o la probabilità che l’aeromobile venga utilizzato senza che sia stata completata l’azione correttiva appropriata da parte dell’operatore o del proprietario, l’autorità competente:
1) comunica al pilota in comando/comandante o all’operatore che l’aeromobile non è autorizzato a iniziare il volo fino a ulteriore notifica; e
2) pone l’aeromobile in fermo macchina.
b) L’autorità competente dello Stato nel quale l’aeromobile viene posto in fermo macchina ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato dell’operatore e dello Stato nel quale l’aeromobile è registrato, se rilevante, e l’Agenzia nel caso di un aeromobile posto in fermo macchina che viene utilizzato da un operatore di un paese terzo.
c) L’autorità competente, in coordinamento con lo Stato dell’operatore dello Stato di registrazione, definisce le condizioni necessarie per permettere all’aeromobile di decollare.
d) Se la non rispondenza incide sulla validità del certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile, il fermo macchina può essere tolto soltanto dall’autorità competente quando l’operatore fornisce la prova di aver ottenuto:
1) il ripristino della rispondenza ai requisiti applicabili;
2) un permesso di volo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, per gli aeromobili registrati in uno Stato membro;
3) un permesso di volo o documento equivalente dello Stato di registrazione o dello Stato dell’operatore per gli aeromobili registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore UE o di un paese terzo; e
4) un permesso dei paesi terzi che verranno sorvolati, se pertinente.
ARO.RAMP.145 Presentazione di relazioni
a) Le informazioni raccolte in conformità alla norma ARO.RAMP.125 a), vengono inserite in una banca dati centralizzata di cui alla norma ARO.RAMP.150 b) 2), entro 21 giorni di calendario dopo l’ispezione.
b) L’autorità competente o l’Agenzia inserisce in una banca dati centralizzata tutte le informazioni utili all’applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative e all’espletamento da parte dell’Agenzia dei compiti a essa assegnati dal presente allegato, incluse le informazioni pertinenti di cui alla norma ARO.RAMP.110.
c) Quando informazioni di cui alla norma ARO.RAMP.110 indicano una possibile minaccia alla sicurezza, tali informazioni vengono comunicate anche a ciascuna autorità competente e all’Agenzia senza ritardi.
d) Quando informazioni concernenti carenze degli aeromobili vengono fornite all’autorità competente da un individuo, le informazioni di cui alla norma ARO.RAMP.110 e alla norma ARO.RAMP.125 a) vengono rese anonime per quanto riguarda la fonte di tali informazioni.
ARO.RAMP.150 Compiti di coordinamento dell’Agenzia
a) L’Agenzia gestisce e utilizza gli strumenti e le procedure necessari per l’immagazzinamento e lo scambio:
1) delle informazioni di cui alla norma ARO.RAMP.145.
2) delle informazioni fornite da paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali l’UE ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008.
b) Tale gestione comprende i seguenti compiti:
1) raccolta presso gli Stati membri di dati relativi a informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che atterrano negli aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato;
2) sviluppo, conservazione e aggiornamento continuo di una banca dati centralizzata contenente tutte le informazioni di cui alla lettera a), punti 1 e 2;
3) introduzione delle modifiche e dei miglioramenti necessari alla banca dati;
4) analisi della banca dati centralizzata e delle altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:
i) consigliare la Commissione e le autorità competenti circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di monitoraggio;
ii) riferire su potenziali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti;
iii) proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico;
5) garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda gli scambi di informazioni.
ARO.RAMP.155 Relazione annuale
L’Agenzia redige e sottopone alla Commissione una relazione annuale sul sistema delle ispezioni di rampa contenente, almeno, le informazioni seguenti:
a) situazione dell’avanzamento del sistema;
b) situazione delle ispezioni effettuate nell’anno;
c) analisi dei risultati delle ispezioni, classificando i rilievi per categorie;
d) azioni intraprese nel corso dell’anno;
e) proposte per migliorare ulteriormente il sistema delle ispezioni di rampa; e
f) allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate per Stato dell’operazione, tipo di aeromobile, operatore e percentuali per categoria.
ARO.RAMP.160 Informazione del pubblico e protezione dell’informazione
a) Gli Stati membri utilizzano le informazioni ricevute ai sensi delle norme ARO.RAMP.105 e ARO.RAMP.145 unicamente ai fini del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative e le proteggono di conseguenza.
b) L’Agenzia pubblica una relazione annuale sulle informazioni aggregate che viene resa disponibile al pubblico, contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi della norma ARO.RAMP.145. La relazione è semplice e facilmente comprensibile e la fonte delle informazioni viene resa anonima.