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Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici

Testo vigente

Art. 11 bis Combinazioni

In deroga all’articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento e all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, la garanzia dell’Unione può coprire le perdite di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento in relazione all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

La garanzia dell’Unione può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 ai fini delle combinazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento e può coprire perdite in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.

Art. 12 Fondo di garanzia dell'Unione

1. È istituito un fondo di garanzia dell'Unione («fondo di garanzia») che costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione.

2. Il fondo di garanzia è alimentato con:

  1. a) contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

  2. b) rendimenti ottenuti dalle risorse del fondo di garanzia investite;

  3. c) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita dall'accordo sul FEIS di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto iv);

  4. d) entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

3. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo costituiscono un'entrata con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

4. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate.

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell’UE («importo-obiettivo»). L’importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell’UE.

6. A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del fondo di garanzia compiuta in base alla relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, devono essere effettuati i seguenti pagamenti:

  1. a) l'eccedenza è versata nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia;

  2. b) il contributo per ripristinare il fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio nell'esercizio n+1.

7. A partire dal 1o luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell’UE facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell’importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.

8. A seguito di un’attivazione della garanzia dell’UE, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), del presente articolo che sono oltre l’importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all’articolo 9 per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.

9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.

10. Qualora la garanzia dell’UE sia integralmente riportata all’ammontare di 26000000000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l’importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell’Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.

Art. 13 Finanziamento del fondo di garanzia a titolo del bilancio generale dell'Unione

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1316/2013 sono modificati come indicato all'allegato I del presente regolamento.

Se necessario, gli stanziamenti di pagamento possono essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione oltre il 2020, fino all'esercizio 2023 compreso, per ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 12, paragrafo 5, secondo comma.

Gli stanziamenti annuali a titolo del bilancio generale dell'Unione volti ad alimentare il fondo di garanzia sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio14.

Capo IV. Polo europeo di consulenza sugli investimenti

Art. 14 Polo europeo di consulenza sugli investimenti

1.

Il Polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione. Tale sostegno include la fornitura di un supporto mirato riguardo all’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, al ricorso a partenariati pubblico-privato e alla fornitura di informazioni, se del caso, sugli aspetti pertinenti del diritto dell’Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.

Il PECI deve essere in grado di fornire assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, la RTE-T e la mobilità urbana. Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l’azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino.

2. Il PECI fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione, tra cui:

  1. a) la messa a disposizione di uno sportello unico per l'assistenza tecnica alle autorità e ai promotori di progetti;

  2. b) l'assistenza ai promotori di progetti, se del caso, nello sviluppare i loro progetti affinché rispettino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6;

  3. c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere attivamente al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché, ove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS;

  4. d) la messa a disposizione di una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di competenze relativamente allo sviluppo di progetti;

  5. e) la fornitura di consulenza proattiva, se necessario, mediante presenza a livello locale, per l’istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni;

  6. f) lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;

  7. g) la prestazione di consulenza sulla combinazione con il FEIS di altre fonti di finanziamento dell’Unione, quali i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, allo scopo di risolvere i problemi pratici legati all’uso di tali fonti di finanziamento combinate;

  8. h) la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e incoraggiare le operazioni di cui all’articolo 8, primo comma, lettera b).

3. I servizi del PECI sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme o fondi d'investimento ed entità pubbliche regionali e locali.

4. I diritti riscossi dalla BEI per i servizi prestati dal PECI di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per coprire i costi legati alle operazioni del PECI e per fornire detti servizi. I diritti a carico delle PMI non possono essere superiori a un terzo del costo dell'assistenza tecnica fornita loro. I servizi prestati dal PECI ai promotori di progetti pubblici in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione sono gratuiti.

5. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

5 bis. La BEI propone ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento della BEI, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di sottoporre i loro progetti al PECI allo scopo di migliorarne, se del caso, la preparazione e/o di permettere di valutare la possibilità di raggruppare i progetti attraverso piattaforme di investimento. Essa informa inoltre i promotori dei progetti cui è stato negato il finanziamento della BEI o che sono confrontati a una penuria di finanziamenti, malgrado esistano possibilità di finanziamento della BEI, della possibilità di inserire i loro progetti nell’elenco figurante sul portale dei progetti di investimento europei.

6. Al fine di garantire un'ampia copertura dei servizi forniti dal PECI in tutta l'Unione, il PECI collabora ove possibile con analoghi prestatori di servizi a livello dell'Unione, regionale, nazionale o subnazionale. La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall’altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un’istituzione finanziaria internazionale o un istituto o un’autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECI si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.

6 bis. Onde sviluppare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e sfruttare efficacemente le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECI, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECI coadiuva il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale al fine di costituire capacità e competenze a livello regionale e locale.

7. Un importo annuo di riferimento di 20000000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell’Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi di cui al paragrafo 2, a condizione che tali costi non siano coperti dall’importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.

8.

La Commissione conclude con la BEI un accordo per l'attuazione del PECI nell'ambito della stessa BEI («accordo sul PECI»).

L'accordo sul PECI contiene in particolare disposizioni sui necessari finanziamenti del PECI conformemente al paragrafo 7.

9. Entro il 1o settembre 2016 e successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 e sull'esecuzione del suo bilancio. La relazione include informazioni sui diritti riscossi e sul loro utilizzo.

Capo V. Portale dei progetti di investimento europei

Art. 15 Portale dei progetti di investimento europei

1. La Commissione crea, con il sostegno della BEI, un portale dei progetti di investimento europei («PPIE») trasparente in cui figurino i progetti di investimento attuali e futuri nell'Unione. Esso costituisce una banca dati sui progetti pubblicamente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.

2. Il PPIE mira innanzitutto ad assicurare visibilità a beneficio degli investitori e a fornire informazioni. L'inclusione di progetti nel PPIE lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3. Gli Stati membri possono contribuire alla costituzione e gestione del PPIE.

4. Ai promotori di progetti privati possono essere addebitati diritti non rimborsabili per il trattamento delle domande di inserimento di un progetto nel PPIE. I diritti riscossi costituiscono entrata con destinazione specifica esterna per il PPIE ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Capo VI. Informazione, obbligo di rendiconto e valutazione

Art. 16 Informazione e obbligo di rendiconto

1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

2.

3.

Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi contabili, dei suoi obblighi di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e della sua gestione del fondo di garanzia, la BEI trasmette ogni anno alla Commissione e alla Corte dei conti, se del caso in cooperazione con il FEI:

  1. a) la valutazione del rischio della BEI e del FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento;

  2. b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'Unione prestata per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento, ripartito per singola operazione;

  3. c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i).

In relazione alle combinazioni di cui all’articolo 11 bis, la BEI e il FEI presentano ogni anno alla Commissione i rispettivi rendiconti finanziari conformemente all’articolo 212, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Tali rendiconti finanziari includono dati contabili relativi al sostegno fornito dalla garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento chiaramente distinti dal sostegno fornito dalla garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523.

4. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

5. La BEI e, se del caso, il FEI si fanno carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di reintegrarlo. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente, dei flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché delle operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

Art. 17 Obbligo di rendiconto

1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all’istituzione richiedente, anche partecipando a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo, qualora quest’ultimo presenti una richiesta in tal senso. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce all’istituzione richiedente sui lavori del comitato per gli investimenti.

2. Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell’interrogazione. Inoltre, il direttore generale risponde oralmente o per iscritto al Parlamento europeo o al Consiglio alle interrogazioni inerenti all’operato del comitato per gli investimenti.

3. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione trasmette una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. Il presidente della BEI risponde oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dalla data del loro ricevimento, alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o dal Consiglio riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento.

5. Il Parlamento europeo e la BEI concludono un accordo sulle modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del presente regolamento, inclusa la procedura di selezione del direttore generale e del vice direttore generale.

Art. 18 Valutazione e riesame

1. Entro il 5 gennaio 2017, la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

2. Entro il 5 gennaio 2017, la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

3. Entro il 30 giugno 2018 e successivamente con cadenza triennale

  1. a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS che comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione;

  2. b) la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia.

4. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, concorre alla valutazione e alla relazione della Commissione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 e fornisce le informazioni necessarie.

5. La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sull'impatto e sui risultati pratici delle rispettive attività specifiche condotte a norma del presente regolamento.

6. Sia prima della presentazione di qualsiasi nuova proposta del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021 sia alla fine del periodo di investimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento che stima:

  1. a) il funzionamento del FEIS, l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del PECI;

  2. b) se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio generale dell’Unione, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati;

  3. c) se il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti sia utile da un punto di vista macroeconomico;

  4. d) alla fine del periodo di investimento, l’applicazione della procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto v).

7. Tenendo debitamente conto della prima relazione contenente una valutazione indipendente di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa corredata di idonea copertura, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021.

8. Le relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo comprendono una valutazione dell’utilizzo del quadro di valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 14, e all’allegato II, in particolare per quanto concerne l’esame dell’adeguatezza di ciascun pilastro e del rispettivo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, se opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell’atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 14.

Capo VII. Disposizioni generali

Art. 19 Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell’esistenza del sostegno del FEIS garantendo la visibilità di tali informazioni, soprattutto nel caso delle PMI, nel pertinente accordo che fornisce il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.

Art. 20 Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, su sua richiesta e in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti o alle informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni.

Art. 21 Misure antifrode

1. La BEI informa senza indugio l'OLAF e fornisce a esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbia motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

2.

L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio16 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio17, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI intraprende sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.

Art. 22 Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1.

Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI e il FEI rispettano le normative dell’Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali.

Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni segnalate nell’ambito della politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio9, o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale o dell’Unione.

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

La BEI e il FEI riesaminano la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l’adozione dell’elenco dell’Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

2. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

Art. 23 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 13, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.

L'atto delegato che istituisce in primo luogo il quadro di valutazione ed è adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre settimane dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Per quanto concerne qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4 del presente articolo.

Capo VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 Disposizione transitoria

1. La BEI e il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi approvate nel periodo che va dal 1o gennaio 2015 fino alla conclusione dell'accordo sul FEIS e alle prime nomine di tutti i membri del comitato per gli investimenti e del direttore generale a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione esamina le operazioni di cui al paragrafo 1 e, laddove ne riscontri la conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 6, agli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, nonché all'allegato II, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'Unione.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente J. REIRS