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Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione («il codice»)1, in particolare gli articoli 6, 7, 131, 153, 156 e 279,

In conformità all'articolo 290 del trattato, il codice delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice stesso.

Il codice promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, ritenuto un elemento essenziale per garantire la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali. Più precisamente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del codice, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici. Di norma, i sistemi di informazione e di comunicazione devono offrire le medesime agevolazioni agli operatori economici di tutti gli Stati membri.

Sulla base del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti informatici doganali redatto in conformità alla decisione n. 70/2008/CE, la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione3 (il «programma di lavoro») contiene un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri devono sviluppare, ove applicabile in stretta collaborazione con la Commissione, per rendere possibile l'applicazione pratica del codice.

A tale riguardo l'articolo 278 del codice stabilisce che mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possano essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.

In linea di principio, le misure transitorie contemplate nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020 al più tardi; tuttavia, tenuto conto delle considerazioni di ordine pratico e inerenti alla gestione dei progetti contenute nel programma di lavoro, ove la data di introduzione di un sistema elettronico sia anteriore alla data di scadenza finale fissata nel codice per l'applicazione delle disposizioni transitorie, l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al presente regolamento dovrebbe essere accettato come alternativa al pertinente sistema elettronico, nel caso sia introdotto, al fine di tutelare la certezza giuridica degli operatori, ed essere poi sospeso.

Data l'indisponibilità dei sistemi elettronici necessari per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici, è opportuno stabilire misure transitorie relative alla forma di tali domande e decisioni. Il trattamento di dati a carattere personale nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti a livello nazionale e dell'Unione.

Se è necessario che si svolgano consultazioni tra le autorità doganali di più di uno Stato membro prima dell'adozione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, nella misura in cui tali consultazioni riguardino lo scambio e l'archiviazione di dati tramite mezzi elettronici non ancora introdotti, è opportuno stabilire misure transitorie atte a garantire che tali consultazioni possano continuare a svolgersi.

Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non è ancora stato potenziato e al fine di aiutare gli operatori a determinare la classificazione tariffaria corretta, fino al pieno potenziamento del sistema si dovrebbero continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili per le domande e le decisioni ITV, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

Poiché il sistema elettronico necessario all'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente esistenti, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

Poiché fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione è necessario utilizzare il sistema attualmente esistente per la dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana (DV1), è opportuno stabilire nel presente regolamento disposizioni transitorie concernenti la comunicazione di talune indicazioni relative al valore in dogana delle merci.

L'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione4 fa riferimento a un sistema elettronico predisposto per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che può essere utilizzato in più di uno Stato membro. In assenza di tale sistema elettronico è opportuno prevedere altri mezzi per lo scambio e l'archiviazione di tali informazioni.

Poiché il sistema di controllo delle importazioni, che è necessario per l'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la dichiarazione sommaria di entrata, non è ancora completamente potenziato, dovrebbero continuare ad essere utilizzati i mezzi attualmente esistenti per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice.

Allo stesso titolo, poiché il sistema di controllo delle importazioni attualmente esistente è in grado di ricevere soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata presentate sotto forma di un'unica serie di dati, è opportuno sospendere temporaneamente gli articoli relativi alla fornitura di dati in più serie e prevedere requisiti alternativi fino al potenziamento di detto sistema.

Al fine di sostenere e garantire l'espletamento delle formalità doganali relative all'introduzione delle merci con riguardo alla sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e assicurare che la vigilanza doganale inizi al momento opportuno e sia debitamente eseguita prima dell'introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea, è opportuno stabilire mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni al fine di gestire la notifica di arrivo, la notifica di deviazione, la notifica di presentazione e la custodia temporanea.

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle operazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale si dovrebbe autorizzare l'uso di dichiarazioni doganali su supporto cartaceo in parallelo ai sistemi nazionali d'importazione esistenti fino a quando questi ultimi non siano potenziati.

Considerando che le nuove serie di dati e i nuovi formati richiesti dal codice e le disposizioni adottate al riguardo sulla base del codice non saranno disponibili fino a quando i sistemi nazionali d'importazione non saranno potenziati, si dovrebbe prevedere la possibilità di presentare le dichiarazioni doganali con una serie di dati diversa in modo da garantire la certezza giuridica per gli operatori.

Fino a quando il sistema automatizzato di esportazione e i sistemi nazionali di importazione non saranno potenziati, è opportuno assegnare scadenze diverse per la presentazione della dichiarazione complementare agli operatori che utilizzano la dichiarazione semplificata. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di prevedere termini diversi da quelli indicati all'articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/24465.

Analogamente, durante il periodo transitorio gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare la presentazione di una dichiarazione doganale semplificata sotto forma di un documento commerciale o amministrativo.

Se una dichiarazione doganale è presentata prima della presentazione delle merci, prima che i sistemi elettronici appositamente previsti siano introdotti e potenziati, è opportuno che la notifica di presentazione delle merci possa essere presentata alle autorità doganali tramite i sistemi nazionali esistenti o altri mezzi.

L'obbligo di presentare dichiarazioni doganali mediante uno scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice e la soppressione delle attuali esenzioni dall'obbligo di presentare dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali comportano notevoli difficoltà per gli operatori postali. Anche la possibilità di utilizzare una dichiarazione con una serie ridotta di dati per alcune spedizioni postali richiede adeguamenti del flusso di dati e delle infrastrutture informatiche di supporto degli operatori postali e delle autorità doganali degli Stati membri. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie al fine di agevolare l'adeguamento alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Durante il periodo transitorio, in assenza del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU, tutte le informazioni riguardanti la domanda e l'autorizzazione di sdoganamento centralizzato dovrebbero continuare a essere pubblicate per garantire l'accesso alla Commissione e agli Stati membri a fini di monitoraggio.

Per consentire il transito agevole e ininterrotto delle merci per ferrovia, prima del potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), dovrebbero essere stabilite norme volte ad assicurare la continuità del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

È opportuno stabilire norme volte ad assicurare la continuità dell'utilizzo dei manifesti su supporto cartaceo o in forma elettronica al fine di garantire la continuità e l'efficacia della circolazione da parte delle compagnie aeree e di navigazione fino a quando i pertinenti sistemi degli operatori economici non siano potenziati.

Per assicurare l'efficace funzionamento delle disposizioni transitorie di cui sopra, è opportuno modificare altresì alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero imporre alla Commissione o agli Stati membri l'obbligo di potenziare o introdurre sistemi tecnici unicamente in conformità alle date previste nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'articolo 278 del codice fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.

2. I requisiti in materia di dati, i formati e i codici che devono essere applicati per i periodi di transizione fissati nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono stabiliti negli allegati del presente regolamento.

Sezione 1. Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Art. 2 Domande e decisioni

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni, e per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale, che hanno ripercussioni in uno o in più Stati membri.

Art. 3 Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali assicurano la disponibilità dei mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni in modo da garantire lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Ciascuna autorità doganale designa i punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni con altre autorità doganali nonché con la Commissione e comunica alla Commissione i dati di tali punti di contatto.

3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco dei punti di contatto.

Sezione 2. Decisioni in materia di ITV

Art. 4 Formulario per le domande e le decisioni in materia di ITV

1. Fino alle date di potenziamento del sistema ITV di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di ITV o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) fino alla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico:

    1. i) le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 2; e

    2. ii) le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 3;

  2. b) dalla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico fino alla data di potenziamento della seconda fase del sistema elettronico:

    1. i) le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 4; e

    2. ii) le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 5.

Sezione 3. Domanda per ottenere la qualifica di AEO

Art. 5 Formulario per le domande e le autorizzazioni

1. Fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di AEO o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) le domande per ottenere la qualifica di AEO sono presentate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 6 e

  2. b) le autorizzazioni che concedono la qualifica di AEO sono rilasciate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 7.

Capo 2. Valore in dogana delle merci

Art. 6 Dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana

1. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contiene le indicazioni relative al valore in dogana.

2. Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la comunicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

3. Se le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, si utilizza il formulario di cui all'allegato 8.

4. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 70 del codice, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Tranne quando sia indispensabile per la corretta determinazione del valore in dogana, le autorità doganali esentano dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

  1. a) quando il valore in dogana delle merci importate in una spedizione non supera i 20000 EUR, a condizione che non si tratti di spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo stesso destinatario;

  2. b) quando la transazione alla base dell'immissione in libera pratica delle merci è di natura non commerciale;

  3. c) quando la comunicazione delle indicazioni in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune;

  4. d) quando i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune non sono applicabili.

6. Nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Capo 3. Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Art. 7 Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

1. Fino alle date di introduzione del sistema di gestione delle garanzie («GUM») nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro di cui all'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e che sono presentate per scopi diversi dal transito:

  1. a) l'archiviazione delle informazioni è effettuata dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro in conformità al sistema nazionale esistente e

  2. b) per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali si utilizza la posta elettronica.

3. Il punto di contatto designato in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, è responsabile dello scambio di cui al paragrafo 2, lettera b).

Art. 8 Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali

1. Fino alla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la persona di cui all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 specifica nella domanda di garanzia globale la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui effettua le operazioni, tranne per quanto riguarda le merci vincolate a un regime di transito unionale, che devono essere coperte dalla garanzia.

2. A norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ufficio doganale di garanzia che riceve la domanda consulta gli altri Stati membri indicati nella domanda in merito alla ripartizione dell'importo di riferimento chiesta dalla persona tenuta a fornire la garanzia.

3. A norma dell'articolo 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ciascuno Stato membro è responsabile del monitoraggio della propria parte dell'importo di riferimento.

Capo 4. Arrivo delle merci e custodia temporanea

Art. 9 Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile di cui all'articolo 133 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 10 Presentazione di merci in dogana

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 11 Dichiarazione di custodia temporanea

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.