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Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 53,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3. La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione4.

Oltre ad adeguare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il presente regolamento intende semplificare e chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 al fine di ridurre il tasso di errore e di adeguarle alla realtà delle procedure e delle operazioni in essere. Nel contempo, il presente regolamento vuole limitare il più possibile gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.

Il titolo V del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce norme in materia di sistemi di controllo e sanzioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano norme relative alle condizioni che permettono di revocare integralmente o in parte il sostegno concesso o di non pagare una parte o la totalità del sostegno quando il beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno. Al fine di determinare chiaramente il pagamento da effettuare in caso di attuazione parziale di un'operazione approvata, è necessario definire norme specifiche nel presente regolamento.

Per garantire la certezza del diritto, occorre definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione5. È opportuno in particolare stabilire chi è ammissibile al sostegno nell'ambito di ogni singola misura. Al fine di creare sinergie, le associazioni di produttori che non sono formalmente riconosciute possono essere beneficiari ammissibili anche se si tratta di un'associazione temporanea in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale applicabile.

Per garantire che le misure di sostegno siano attuate in modo efficace ed efficiente, è opportuno stabilire criteri di ammissibilità per ciascuna misura nonché criteri di priorità per privilegiare determinati beneficiari od operazioni volte a conseguire i principali obiettivi di ogni singola misura.

L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede il sostegno alla promozione. Per garantire la certezza del diritto, occorre definire le operazioni di informazione e di promozione e le rispettive azioni ammissibili. In ogni caso, esse non dovrebbero contrastare con la posizione delle autorità sanitarie pubbliche degli Stati membri e dovrebbero essere conformi alla legislazione nazionale del paese terzo in cui sono attuate.

Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni di informazione e di promozione, è opportuno che esse siano aperte agli operatori e alle loro associazioni in tutte le loro forme. Gli organismi di diritto pubblico non dovrebbero essere gli unici beneficiari in un determinato Stato membro. Onde evitare la promozione di singoli marchi nell'Unione, i singoli operatori non dovrebbero beneficiare del sostegno a favore di azioni di informazione negli Stati membri.

Al fine di garantire che il maggior numero di operatori possa beneficiare del sostegno e che le operazioni di informazione e di promozione siano il più diversificate possibile, tale sostegno dovrebbe limitarsi a un periodo massimo di tre anni per il medesimo beneficiario nello stesso paese terzo o mercato di paese terzo. Laddove sia dimostrata la necessità di una proroga in termini di consolidamento dell'operazione di informazione e di penetrazione in tale mercato, si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare una proroga per un periodo massimo complessivo di due anni.

Onde favorire le sinergie per quanto riguarda il sostegno all'informazione negli Stati membri, si dovrebbero privilegiare le operazioni che coinvolgono diversi Stati membri o diverse regioni oppure varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

Quanto al sostegno alla promozione nei paesi terzi, la priorità andrebbe accordata a nuove operazioni di promozione per sostenere gli operatori che non hanno beneficiato del regime in precedenza o gli operatori che desiderano aprire nuovi mercati nei paesi terzi. Per sostenere la penetrazione nei paesi terzi in cui le importazioni di vino dell'Unione non sono ancora consolidate, gli Stati membri dovrebbero poter privilegiare gli operatori che si rivolgono ai mercati emergenti dei paesi terzi.

Si dovrebbero specificare le spese che non possono essere considerate ammissibili al sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, comprese le spese di estirpazione e quelle sostenute per compensare la perdita di reddito nell'ambito del sostegno al reimpianto per ragioni fitosanitarie, inteso unicamente a coprire, a determinate condizioni, i costi di reimpianto a seguito di misure fitosanitarie obbligatorie.

Per quanto concerne il sostegno per la vendemmia verde, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare restrizioni riguardo alle varietà, ai rischi ambientali e fitosanitari specifici e al metodo da utilizzare per eseguire la misura in questione onde poter adeguare l'attuazione di tale misura alle esigenze specifiche derivanti dalla loro situazione di mercato e alle condizioni delle superfici vitate, tenendo in considerazione al tempo stesso l'impatto dei diversi metodi di vendemmia verde. Si dovrebbero stabilire tuttavia alcune condizioni per il corretto funzionamento della misura. Occorre inoltre stabilire la durata massima del sostegno per evitare che la misura si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato.

È necessario stabilire le norme in materia di sostegno per i fondi di mutualizzazione. Tali norme dovrebbero essere tese a prevenire gli abusi e fissare limiti nel tempo e sotto il profilo finanziario. Inoltre, per incoraggiare il ricorso alla misura di sostegno, è opportuno prevedere lo stesso livello di contribuzione per tutti gli Stati membri.

Si dovrebbero stabilire determinate condizioni applicabili al sostegno per l'assicurazione del raccolto. È opportuno in particolare derogare alla regola che prevede che i pagamenti siano versati integralmente ai beneficiari e permettere, a determinate condizioni, che il sostegno sia versato agli intermediari per evitare inutili oneri amministrativi, purché ciò non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Si dovrebbero definire le azioni e i costi ammissibili per il sostegno agli investimenti e all'innovazione. In particolare, è opportuno consentire la partecipazione dei centri di ricerca e sviluppo all'operazione di innovazione e privilegiare le operazioni a cui partecipano centri di ricerca e sviluppo. Si dovrebbe altresì consentire alle organizzazioni interprofessionali di essere cobeneficiarie delle operazioni di innovazione. Inoltre, per quanto riguarda il sostegno agli investimenti e all'innovazione nel settore vitivinicolo, è importante specificare per motivi di chiarezza che i semplici investimenti di sostituzione non possono essere considerati costi ammissibili, in modo da assicurarsi che un siffatto sostegno permetta di conseguire l'obiettivo del provvedimento, che consiste tra l'altro in un migliore adeguamento alla domanda del mercato e in una maggiore competitività.

Lo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione è soggetto alle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 555/2008. Se lo smaltimento viene effettuato mediante distillazione dei sottoprodotti, il distillatore certificato può beneficiare di un sostegno a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tale riguardo, è opportuno chiarire il significato di «alcole greggio» ed escludere l'impiego dell'alcole ottenuto per l'industria alimentare e delle bevande onde evitare distorsioni della concorrenza.

È opportuno stabilire norme per tutte le misure pertinenti al fine di garantire l'introduzione nei programmi di sostegno di criteri di demarcazione chiari per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato siano finanziate anche da altri fondi. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di determinare, a livello del programma di sostegno, il tipo di demarcazione ritenuto più idoneo, purché esso permetta di definire chiaramente a priori quale fondo dovrebbe finanziare una determinata azione od operazione oggetto di domanda da parte di un operatore specifico.

Per quanto riguarda il sostegno per la ristrutturazione e la vendemmia verde, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine discrezionale per stabilire con precisione la portata e i livelli del sostegno, compresi in particolare i metodi semplificati di rimborso dei costi, i contributi in natura e i livelli massimi di sostegno, entro i limiti previsti nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e conformemente alle relative disposizioni di applicazione. A tale riguardo occorre stabilire norme comuni.

Per quanto concerne il sostegno per la promozione e l'innovazione, è opportuno definire norme in materia di ammissibilità e calcolo dei costi di personale e delle spese amministrative in modo da garantirne l'applicazione uniforme a livello di Unione.

Per poter prendere in considerazione la totalità delle spese sostenute e indubbiamente a carico del beneficiario nell'esecuzione di un'operazione ammissibile e conformemente alla norma riguardante la concessione di sovvenzioni applicabili ad altri fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile dovrebbe essere ammissibile al sostegno, purché siano soddisfatte certe condizioni da specificare.

Onde garantire l'utilizzazione dei fondi riservati per i programmi di sostegno, è opportuno prevedere un sistema di anticipi. Occorre in particolare stabilire in quali casi si possano versare degli anticipi e subordinare tale versamento al deposito di una cauzione.

È opportuno precisare che nessun sostegno andrebbe pagato ai produttori in possesso di impianti illegali o di superfici vitate prive di autorizzazione.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, occorre precisare che i beneficiari possono ricevere il sostegno soltanto alla conclusione di tutti i controlli finali previsti, fatta eccezione per gli anticipi, che sono subordinati al deposito di una cauzione.

A determinate condizioni, è opportuno consentire le modifiche delle operazioni presentate dai beneficiari e approvate dall'autorità competente. Si dovrebbe concedere la più completa flessibilità per quanto riguarda modifiche di minore entità, come previsto dallo Stato membro. In ogni caso, i trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione approvata dovrebbero essere autorizzati, entro certi limiti, senza la preventiva approvazione dell'autorità competente.

Il pagamento del sostegno dopo la completa attuazione delle operazioni approvate dovrebbe costituire la regola generale. Tuttavia, è opportuno derogare a tale norma generale per quanto concerne la ristrutturazione e la vendemmia verde, che sono misure basate sulla superficie. Per tali misure, occorre stabilire norme in merito al calcolo dell'importo da pagare o dell'importo da recuperare rispetto all'importo già versato, in funzione della parte che non è stata attuata.

Per quanto riguarda la ristrutturazione e la vendemmia verde, occorre precisare i casi in cui la misurazione della superficie dovrebbe soddisfare requisiti specifici. In tutti gli altri casi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire metodi di controllo adeguati per stabilire il grado effettivo di attuazione dell'operazione.

Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori.

A fini di chiarezza e per garantire la certezza del diritto, dovrebbero essere soppresse le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008, che sono sostituite da quelle del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008.

Occorre prevedere una transizione armoniosa tra le norme pertinenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e le nuove norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione e significato dei termini

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano la parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.

2. Il presente regolamento non osta all'applicazione:

  1. a) delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da agevolare l'applicazione del presente regolamento;

  2. b) delle regole relative:

    1. i) alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

    2. ii) alla procedura in materia di sanzioni amministrative.

3. Ai fini del presente regolamento, per «operazione» si intende l'azione o la serie di azioni comprese in un progetto o in un contratto presentato da un richiedente e selezionato dalle autorità nazionali nell'ambito di un determinato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Capo II. Disposizioni relative a misure specifiche di sostegno

Sezione 1. Promozione

§ 1. Disposizioni comuni

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o, qualora uno Stato membro lo decida, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Le imprese private possono beneficiare della misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri non possono designare un organismo di diritto pubblico come unico beneficiario del sostegno.

Art. 4 Durata del sostegno

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Stato membro per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Tuttavia, se gli effetti dell'operazione lo giustificano, il sostegno a un'operazione può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga.

Art. 5 Costi ammissibili e modalità di rimborso per le operazioni di informazione e di promozione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 6 e 9 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono le azioni ammissibili e i rispettivi costi ammissibili. Le suddette norme sono definite in modo tale da garantire il conseguimento degli obiettivi dei regimi di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le suddette norme prevedono in particolare il pagamento sulla base di tabelle standard dei costi unitari calcolati conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 o sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.

§ 2. Informazione negli Stati membri

Art. 6 Operazioni ammissibili

1. Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nell'informazione dei consumatori negli Stati membri in merito al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol e in merito al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine.

2. Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni che rivestono importanza a livello nazionale o di Unione.

3. Le informazioni divulgate si basano sulle qualità intrinseche del vino o sulle sue caratteristiche e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine di un vino può essere indicata come parte dell'attività di informazione.

4. Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono compatibili con la strategia dell'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le operazioni.

Art. 7 Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

  1. a) le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di informazione, ivi compreso il costo previsto;

  2. b) la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;

  3. c) la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione;

  4. d) la coerenza con le strategie proposte e con gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di sensibilizzazione dei consumatori al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol o al regime dell'Unione riguardante le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette.

Art. 8 Criteri di priorità

1. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:

  1. a) riguardano sia il consumo responsabile di vino sia i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette;

  2. b) interessano vari Stati membri;

  3. c) interessano varie regioni amministrative o vinicole;

  4. d) interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette dell'Unione.

2. Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

§ 3. Promozione nei paesi terzi

Art. 9 Operazioni ammissibili

Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nella promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi purché:

  1. a) i prodotti siano destinati al consumo diretto ed esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario;

  2. b) l'origine del prodotto sia indicata nell'ambito di un'operazione di informazione o di promozione nel caso di un vino a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta;

  3. c) l'operazione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, le azioni di commercializzazione e i costi previsti;

  4. d) il messaggio di informazione o di promozione si basi sulle qualità intrinseche del vino e sia conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato.

Art. 10 Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

  1. a) le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di promozione, ivi compreso il costo previsto;

  2. b) la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;

  3. c) la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedano sufficienti risorse per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile dell'operazione;

  4. d) i beneficiari dimostrino che la disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'operazione di promozione;

  5. e) la coerenza tra le strategie proposte e gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento della domanda dei prodotti interessati.

Art. 11 Criteri di priorità

1. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano:

  1. a) i nuovi beneficiari che non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. b) i beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo o un nuovo mercato di un paese terzo per il quale non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.