Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 54,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 63, paragrafo 5, lettera a),
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3. La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione4, soppresse dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione5.
È opportuno istituire una procedura per la presentazione dei programmi nazionali di sostegno. È altresì opportuno predisporre una procedura di modifica dei programmi di sostegno che consenta di notificare alla Commissione i programmi adattati che tengono conto di eventuali nuove circostanze non prevedibili in precedenza. È opportuno subordinare le modifiche eventuali a determinati limiti e condizioni per garantire che i programmi di sostegno continuino a perseguire i loro obiettivi generali e siano conformi alla normativa dell'Unione.
Al fine di garantire la coerenza e la buona gestione delle diverse misure di sostegno, è necessario prevedere norme relative al contenuto minimo e al formato del programma di sostegno. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere il livello territoriale più idoneo per elaborare il programma di sostegno. Poiché gli Stati membri sono responsabili della presentazione del programma e delle modifiche ad esso apportate, essi dovrebbero garantire che i programmi nazionali rispettino il contenuto minimo e possano essere presentati entro i termini stabiliti.
È opportuno definire criteri intesi a disciplinare la procedura di presentazione delle domande all'interno degli Stati membri al fine di garantire un'applicazione uniforme delle misure e dell'esame di ciascuna domanda di sostegno nell'ambito di ciascun programma di sostegno e in tutta l'Unione.
Al fine di creare sinergie, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di organizzare campagne di promozione e di informazione congiunte.
È necessario che gli Stati membri adottino norme sull'attuazione della misura relativa alla vendemmia verde e sul calcolo della compensazione per i beneficiari in modo da assicurare che il sostegno non si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire la data entro cui chiedono ai produttori di completare le operazioni, in modo da disporre di tempo sufficiente, tenuto conto dei vincoli di tempo e della prossimità del periodo di raccolta, per i necessari controlli preliminari al pagamento e da assicurare la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, eliminando così totalmente la resa della superficie corrispondente.
Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere messi a disposizione della Commissione annualmente i dati pertinenti relativi alla previsione e all'esecuzione dei programmi di sostegno. In questo contesto è necessario stabilire le informazioni dettagliate da fornire per la rendicontazione e la valutazione dei programmi di sostegno ai fini di valutarne l'efficacia e l'efficienza.
Per consentire alla Commissione di monitorare gli eventuali aiuti di Stato e anticipi concessi ai beneficiari per gli interventi attuati nell'ambito di talune misure dei programmi di sostegno, è necessario stabilire i dettagli delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione a tale riguardo. Tuttavia, per ragioni di economicità, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono esentare i beneficiari dall'obbligo di comunicare annualmente informazioni sull'utilizzo e sul saldo degli anticipi ricevuti.
Ai fini del corretto funzionamento delle misure di sostegno è opportuno che tutte le comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione6. Per garantire un uso equo e verificabile del bilancio dell'Unione, l'inosservanza degli obblighi di notifica dovrebbe comportare conseguenze finanziarie. È opportuno che oltre alle norme specifiche previste dal presente regolamento si applichino le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni non corrette o incomplete effettuate dagli Stati membri.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tutte le misure in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura di selezione, compresa l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità nonché il metodo di esclusione delle domande non ammissibili o di quelle che non raggiungono una determinata soglia, soprattutto in caso di restrizioni di bilancio. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere la ponderazione da attribuire a ciascun criterio di priorità e l'opportunità o meno di stabilire una soglia anche qualora le risorse di bilancio disponibili siano sufficienti.
Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe fornire agli Stati membri un quadro di riferimento per l'applicazione di rimborsi dei costi semplificati. Tale quadro dovrebbe comprendere norme per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari e dei contributi in natura nonché sul riesame periodico e l'eventuale adeguamento di tali tabelle standard. Tali norme dovrebbero garantire che le tabelle standard dei costi unitari siano calcolate in modo oggettivo e restino aggiornate.
Al fine di tutelare gli interessi dei beneficiari, in particolare quando essi versano contributi per il mantenimento di una cauzione, e nella prospettiva di una sana gestione finanziaria, è opportuno prevedere un congruo termine per la verifica delle richieste di pagamento e la determinazione dell'importo effettivo del sostegno, che costituisce una condizione preliminare per lo svincolo della cauzione in caso di versamento di un anticipo.
Ai fini di un'attuazione efficace del divieto di doppi finanziamenti è opportuno predisporre un sistema efficiente di controllo volto a garantire che un'azione o un'operazione finanziata per un dato beneficiario dai programmi di sostegno non sia contemporaneamente finanziata nell'ambito di altri fondi.
È opportuno fissare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese al fine di garantire la parità di trattamento dei produttori.
È opportuno stabilire norme relative ai controlli necessari per garantire la corretta applicazione dei programmi di sostegno e alle sanzioni appropriate da irrogare in caso di eventuali irregolarità riscontrate. Tali norme dovrebbero riguardare sia i controlli e le sanzioni specificamente previsti a livello dell'Unione sia eventuali controlli e sanzioni supplementari previsti a livello nazionale. I controlli e le sanzioni dovrebbero essere dissuasivi, efficaci e proporzionati.
È opportuno che gli Stati membri garantiscano l'efficacia dell'operato degli organismi responsabili dei controlli relativi alle misure di sostegno nel settore vitivinicolo. A tal fine, dovrebbero coordinare le attività pertinenti nel caso in cui la competenza sia ripartita tra diversi organismi e designare un organismo responsabile del collegamento tra di essi e con la Commissione.
Al fine di rendere efficaci i controlli richiesti, gli Stati membri dovrebbero adottare i necessari provvedimenti affinché il personale degli organismi competenti disponga di poteri di indagine sufficienti per garantire l'osservanza delle norme e affinché le persone sottoposte a controlli non ne ostacolino lo svolgimento.
È opportuno fissare le disposizioni necessarie per garantire il recupero con interessi dei pagamenti indebiti e la notifica delle irregolarità alla Commissione.
Per quanto riguarda la misura di informazione e di promozione, l'esperienza ha dimostrato che il numero di operazioni selezionate e da sottoporre al controllo delle autorità competenti è notevolmente in crescita, il che comporta un onere amministrativo rilevante. Al fine di semplificare tali controlli, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per un sistema che consenta la presentazione di certificati di audit a sostegno delle domande di pagamento per i progetti più grandi, in modo che i controlli amministrativi e in loco da effettuare possano basarsi su tali certificati. È inoltre opportuno chiarire che non occorre effettuare controlli in loco all'estero e che le verifiche possono essere limitate a un raffronto di campioni dei documenti presentati o indicati nei certificati di audit con i registri contabili e, se possibile, con altri documenti giustificativi.
Per quanto riguarda le operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, è opportuno prevedere controlli sistematici prima e dopo l'esecuzione di ogni singola operazione e stabilire quando e a quali condizioni tali controlli possono essere effettuati mediante telerilevamento o sulla base di un campione.
Per quanto riguarda le operazioni di vendemmia verde, è opportuno prevedere una verifica sistematica in loco delle zone interessate dopo l'esecuzione, al fine di garantire che la totale distruzione o rimozione delle uve è stata effettuata quando esse non erano ancora giunte a maturazione, eliminando così totalmente la resa della relativa superficie. Tale verifica dovrebbe inoltre garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali. Ai fini di un'attuazione efficace, il pagamento della compensazione dovrebbe essere versato solo previo controllo dell'esecuzione della vendemmia verde e non dovrebbe essere prevista la concessione di anticipi.
Al fine di creare una base più uniforme per i pagamenti del sostegno nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di vendemmia verde, è opportuno stabilire norme sulla misurazione delle superfici, in particolare per stabilire a cosa corrisponde la superficie vitata quando il sostegno è versato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate sulla superficie.
Infine, per quanto riguarda la misura relativa alla distillazione dei sottoprodotti, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti per il pagamento del sostegno.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE e LA MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO
Art. 1 Periodo di programmazione e notifica della normativa nazionale pertinente
1. Il progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferisce ai seguenti periodi quinquennali:
a) gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018;
b) gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023.
1 bis.
Gli Stati membri presentano alla Commissione il proprio progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1o marzo 2018. Se le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi sono modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguano di conseguenza i programmi di sostegno.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione il progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato I bis.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la dotazione finanziaria del progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato II bis.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai programmi di sostegno di cui al paragrafo 1.
Art. 2 Modifiche dei programmi di sostegno
1.
Le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario, rispettivamente, entro il 1o marzo e il 30 giugno di ogni anno.
Tuttavia, tali termini non si applicano nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione7 o a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, o ad altre circostanze eccezionali.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono indicate nel programma di sostegno che è presentato alla Commissione utilizzando il modello che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis e comprendono:
a) i motivi delle modifiche proposte;
b) una versione aggiornata della tabella finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato II o all'allegato II bis, quando le modifiche del programma di sostegno comportano una revisione della dotazione finanziaria.
Art. 3 Contenuto dei programmi di sostegno
Un programma di sostegno contiene:
a) per ciascuna delle misure di sostegno specifiche di cui agli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
i) una descrizione della strategia proposta e obiettivi quantificati;
ii) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;
iii) la procedura di domanda;
iv) i criteri di ammissibilità;
v) i costi ammissibili e non ammissibili;
vi) ove pertinente, l'applicabilità o meno di tabelle standard dei costi unitari o contributi in natura e, in caso affermativo, le informazioni sul metodo di calcolo e di adeguamento annuale;
vii) ove applicabile, i criteri di priorità e la rispettiva ponderazione;
viii) la procedura di selezione;
ix) i termini per i pagamenti ai beneficiari;
x) ove pertinente, la possibilità o meno di concedere anticipi, il tasso massimo e le condizioni;
xi) ove pertinenti, i dettagli sulla demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sul sistema di verifica attuato per evitare la duplicazione dei finanziamenti;
xii) ove pertinente, l'indicazione dell'eventuale concessione di un aiuto di Stato;
b) i risultati della consultazione tenuta;
c) la strategia globale;
d) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;
e) uno scadenzario di attuazione delle misure;
f) una tabella finanziaria generale quale riportata nell'allegato II o nell'allegato II bis del presente regolamento;
g) i criteri e gli altri indicatori quantitativi da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione;
h) le misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione del programma;
i) il nome e il recapito delle autorità competenti e degli organismi cui è affidata l'attuazione del programma;
j) il sito Internet su cui è pubblicamente disponibile la legislazione nazionale connessa al programma di sostegno.
Capo II. Disposizioni relative alle misure di sostegno specifiche
Sezione 1. Promozione
§ 1. Informazione negli Stati membri
Art. 4 Procedura di domanda
1. Per il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di presentazione delle domande e alla procedura di eventuale proroga del sostegno, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che comprendono disposizioni concernenti:
a) le persone giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c) la verifica di conformità con le disposizioni relative alle operazioni ammissibili, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 1, sottosezione 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;
e) la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli;
f) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;
g) la valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno sulla base di indicatori adeguati.
2. In caso di proroga del sostegno a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, i risultati dell'operazione oggetto di sostegno devono essere valutati prima della proroga ed essere presi in considerazione nella decisione di proroga.
3. I richiedenti che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all'articolo 41 comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.
§ 2. Promozione nei paesi terzi
Art. 5 Procedura di domanda
1. Per il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di presentazione delle domande e alla procedura di eventuale proroga del sostegno, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che comprendono disposizioni concernenti:
a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c) la verifica di conformità con le disposizioni relative alle operazioni ammissibili, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 1, sottosezione 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
d) i prodotti interessati e la loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle disposizioni nazionali e alle pertinenti specifiche;
e) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;
f) la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli;
g) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;
h) la valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno sulla base di indicatori adeguati.
2. In caso di proroga del sostegno a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, i risultati dell'operazione oggetto di sostegno devono essere valutati prima della proroga ed essere presi in considerazione nella decisione di proroga.
3. I richiedenti che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all'articolo 41 comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.
§ 3. Disposizioni comuni
Art. 6 Operazione di promozione congiunta
Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'operazione di informazione o di promozione congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'operazione congiunta.
Sezione 2. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Art. 7 Procedura di domanda
1. Per il sostegno di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:
a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b) il contenuto della domanda;
c) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
d) le procedure volte a garantire l'ammissibilità della domanda e la sua coerenza con le norme e il sistema di controllo istituito per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a norma degli articoli 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) la verifica di conformità con le disposizioni relative ai criteri di ammissibilità, ai costi non ammissibili, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
f) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
g) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.
2. Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa al sostegno a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.
Sezione 3. Vendemmia verde
Art. 8 Applicazione della misura di sostegno
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri:
a) adottano disposizioni per l'applicazione della misura di sostegno, che includono:
i) la notifica preventiva della vendemmia verde;
ii) l'importo della compensazione da versare;
b) fissano il termine di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 10 giugno di ogni anno;
c) stabiliscono entro il 10 giugno di ogni anno una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi, nonché il termine di esecuzione dell'operazione di vendemmia verde di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;
d) fissano annualmente un termine, successivo alla data in cui viene stabilita la situazione di mercato prevedibile di cui alla lettera c), per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità dei requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 9 Calcolo della compensazione
1.
Ogni anno gli Stati membri calcolano i costi diretti della vendemmia verde secondo i diversi metodi (manuale, meccanico e chimico) che ritengono ammissibili ai fini delle condizioni da essi adottate a norma dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.
Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo di vendemmia verde, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.
2. Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla vendemmia verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto di eventuali risparmi sui costi.
Art. 10 Procedura di domanda
1. Per il sostegno di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:
a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b) la compensazione applicabile al produttore interessato;
c) il contenuto della domanda;
d) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
e) la verifica di conformità con le disposizioni relative alle condizioni per il corretto funzionamento, ai criteri di ammissibilità, alle azioni non ammissibili e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
f) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri.
2. Se il produttore ritira la domanda senza un giustificato motivo, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
Sezione 4. Fondi di mutualizzazione
Art. 11 Applicazione della misura di sostegno
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni per l'applicazione della misura di sostegno.