Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Titolo III. Requisiti per le diverse tipologie di indici di riferimento
Capo 1. Indici di riferimento basati su dati regolamentati
Art. 17 Indici di riferimento basati su dati regolamentati
1. L'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 15 e 16 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento basati su dati regolamentati né alla contribuzione di dati per gli stessi. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati in relazione ai dati forniti interamente e direttamente, secondo quanto specificato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24).
2. Gli articoli 24 e 25 o l'articolo 26 si applicano, se del caso, alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati, e alla fornitura e alla contribuzione di dati per gli stessi, utilizzati direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale fino a 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.
Capo 2. Indici di riferimento per i tassi di interesse e indici di riferimento per valuta estera a pronti
Art. 18 Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
I requisiti specifici di cui all'allegato I si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II o in sostituzione degli stessi.
L’articolo 25 non si applica alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Art. 18 bis Indici di riferimento per valuta estera a pronti
1. La Commissione designa come esentato un indice di riferimento per valuta estera a pronti che è amministrato da amministratori ubicati al di fuori dell’Unione se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti:
a) l’indice di riferimento per valuta estera a pronti fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo cui si applicano controlli sui cambi; e
b) l’indice di riferimento per valuta estera a pronti:
i) è utilizzato su base frequente, sistematica e regolare come copertura contro fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio; oppure
ii) non ha un indice di riferimento alternativo equivalente fornito da un amministratore ubicato nell’Unione.
2. La Commissione effettua una consultazione pubblica per individuare gli indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.
3. In seguito alla conclusione della consultazione pubblica, la Commissione adotta un atto di esecuzione per creare un elenco di indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 entro il 9 giugno 2026. La Commissione aggiorna, se del caso, tale elenco.
Capo 3. Indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati
Art. 19 Indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati
Gli indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati sono conformi all’articolo 10, ai titoli IV, V e VI e ai requisiti specifici di cui all’allegato II.
Capo 3 bis. Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
Art. 19 bis Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
1. I requisiti di cui all’allegato III si applicano alla fornitura, e alla contribuzione, di indici di riferimento etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi, in aggiunta ai requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi per specificare:
a) i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, eventuali criteri di esclusione delle attività;
b) i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell’indice di riferimento;
c) la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica.
3. Gli amministratori di indici di riferimento che forniscono un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi si conformano al presente regolamento entro il 30 aprile 2020.
4. Gli amministratori che non figurano nel registro di cui all’articolo 36:
a) non forniscono né avallano indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi;
b) non indicano o danno per inteso, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell’Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione sono conformi ai requisiti applicabili alla fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.
5. Gli amministratori includono l’acronimo «CTB» nel nome degli indici di riferimento UE di transizione climatica e l’acronimo «PAB» nel nome degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.
Art. 19 ter Requisiti degli indici di riferimento UE per la transizione climatica
Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione, conformemente ai seguenti requisiti:
i) le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici;
ii) le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate;
iii) le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;
iv) le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG.
Art. 19 quater Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 per individuare, in relazione agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, i settori da escludere perché non hanno obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio con scadenze specifiche in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1o gennaio 2021, e lo aggiorna ogni tre anni.
2. Nel redigere l’atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei lavori del TEG.
Art. 19 quinquies Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica
Entro il 1o gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell’Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.
Capo 4. Indici di riferimento critici
Art. 20 Indici di riferimento critici
1. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento forniti dagli amministratori ubicati nell'Unione che sono indici di riferimento critici, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile;
b) l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo;
c) l'indice di riferimento soddisfa tutti i seguenti criteri:
i) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 400 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile, ma inferiore al valore di cui alla lettera a);
ii) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;
iii) nel caso in cui cessasse la fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Se un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui alla lettera c), punti ii) e iii), ma non soddisfa il criterio di cui alla lettera c), punto i), le autorità competenti degli Stati membri interessati, di concerto con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'amministratore, possono decidere che tale indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico a norma del presente comma. In ogni caso, l'autorità competente dell'amministratore consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'autorità competente dell'amministratore decide se l'indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico ai sensi del presente comma, tenendo conto dei motivi del disaccordo. Le autorità competenti o, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore, trasmettono la valutazione alla Commissione. Dopo aver ricevuto la valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al presente paragrafo. Inoltre, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore trasmette la propria valutazione all'ESMA, che può pubblicare un parere.
1 bis.
Se ritiene che un indice di riferimento soddisfi tutti i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ESMA presenta alla Commissione una richiesta documentata affinché tale indice di riferimento sia riconosciuto come critico.
Dopo aver ricevuto tale richiesta documentata, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1.
L’ESMA procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell’indice di riferimento almeno ogni due anni e notifica e trasmette la valutazione alla Commissione.
2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera b), ritenga che un amministratore soggetto alla sua vigilanza fornisca un indice di riferimento che dovrebbe essere riconosciuto come critico, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa una valutazione documentata.
3.
Ai fini del paragrafo 2, l'autorità competente valuta se la cessazione dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati o di un panel di contributori di dati non più rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica possa avere ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro interessato. Ai fini della sua valutazione, l'autorità competente prende in considerazione:
a) il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari e il valore totale dei fondi d'investimento in essere nello Stato membro;
b) il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;
c) qualsiasi altro dato per valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro.
L'autorità competente procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell'indice di riferimento fornito in tale Stato membro almeno ogni due anni, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa la nuova valutazione.
4. Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, l'ESMA pubblica un parere nel quale indica se la valutazione dell'autorità competente è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e lo trasmette alla Commissione, unitamente alla valutazione dell'autorità competente.
5. Dopo aver ricevuto il parere di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente al paragrafo 1.
6.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di:
a) specificare le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche in caso di riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento, nell'ottica di raffrontarli con le soglie di cui al paragrafo 1 e di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);
b) rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione di indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo alle soglie; tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
c) specificare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo, tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Se del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato.
Art. 21 Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici
1.
Qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intenda cessare la fornitura di tale indice di riferimento:
a) ne informa immediatamente la propria autorità competente; e
b) entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione delle modalità di:
i) trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore; oppure
ii) cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento.
2.
Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:
a) informa l’ESMA e il collegio istituito a norma dell’articolo 46;
b) entro quattro settimane dal ricevimento di detta valutazione, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell’indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l’amministratore non cessa la fornitura dell’indice di riferimento senza il consenso scritto dell’ESMA o dell’autorità competente, se del caso.
3.
In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento finché:
a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
c) l'indice di riferimento non sia più critico.
Ai fini del primo comma, l'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento per un periodo non superiore a 12 mesi.
Al termine di tale periodo, l’autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all’amministratore l’obbligo di proseguire la pubblicazione dell’indice di riferimento. L’autorità competente può, se necessario, estendere tale periodo di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento critico debba porre fine alla sua attività a causa di una procedura di insolvenza, l'autorità competente esegue una valutazione per stabilire se e come sia possibile effettuare il trasferimento dell'indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o cessarne la produzione in modo ordinato, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
5.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri sui quali si basa la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b).
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 22 Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici
Fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, nella fornitura di un indice di riferimento critico, l'amministratore adotta gli opportuni provvedimenti per garantire che le licenze dell'indice di riferimento e le informazioni relative a esso siano fornite a tutti gli utenti su basi eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
Art. 23 Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici
1. Il presente articolo si applica agli indici di riferimento critici basati sui dati trasmessi da contributori di dati, e in relazione agli stessi, che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza.
2. Gli amministratori di uno o più indici di riferimento critici presentano ogni due anni alla loro autorità competente una valutazione della capacità di ciascun indice di riferimento critico da esso fornito di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.
3.
Un contributore di dati per un indice di riferimento critico sottoposto a vigilanza che intende cessare la contribuzione di dati lo notifica immediatamente per iscritto all’amministratore. L’amministratore informa quindi senza indebito ritardo indugio la sua autorità competente.
L’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento critico informa senza indebito ritardo indugio l’autorità competente di tale contributore sottoposto a vigilanza e, se del caso, l’ESMA. L’amministratore fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore sottoposto a vigilanza, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell’indice di riferimento critico di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.
4. Dopo aver ricevuto la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente dell’amministratore ne informa immediatamente, ove opportuno, l’ESMA o il collegio istituito a norma dell’articolo 46 e sulla base di tale valutazione effettua la propria valutazione della capacità dell’indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall’amministratore per la cessazione dell’indice di riferimento a norma dell’articolo 28, paragrafo 1.
5. Dalla data in cui l'autorità competente dell'amministratore è informata dell'intenzione di un contributore di cessare la contribuzione di dati e fino al completamento della valutazione di cui al paragrafo 4, essa ha il potere di esigere che i contributori che hanno effettuato la notifica conformemente al paragrafo 3 continuino a effettuare la contribuzione di dati, per un periodo comunque non superiore a quattro settimane, senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare.
6.
Nel caso in cui, al termine del periodo di cui al paragrafo 5 e sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 4, l'autorità competente ritiene che la rappresentatività di un indice di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di:
a) richiedere alle entità sottoposte a vigilanza selezionate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, incluse le entità che non forniscono ancora dati per l'indice di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia dell'amministratore, al codice di condotta di cui all'articolo 15 e ad altre norme. Tali prescrizioni si applicano per un periodo di tempo adeguato non superiore a 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione iniziale di rendere obbligatoria la contribuzione ai sensi del paragrafo 5 o, per le entità che non sono ancora contributori, dalla data in cui la decisione di rendere obbligatoria la contribuzione è adottata a norma del presente punto;
b) estendere il periodo di contribuzione obbligatoria di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi in seguito al riesame previsto al paragrafo 9 di una delle misure adottate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo;
c) determinare le modalità e le tempistiche per la contribuzione dei dati senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare;
d) imporre all'amministratore di modificare la metodologia, il codice di condotta di cui all'articolo 15 o altre norme dell'indice di riferimento critico.
Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera cinque anni.
7. Ai fini del paragrafo 6, le entità sottoposte a vigilanza che sono tenute a effettuare la contribuzione di dati sono selezionate dall'autorità competente dell'amministratore, in stretta collaborazione con le autorità competenti delle entità sottoposte a vigilanza, sulla base della portata della partecipazione, effettiva e potenziale, dell'entità sottoposta a vigilanza al mercato che l'indice di riferimento intende misurare.
8. L'autorità competente di un contributore sottoposto a vigilanza cui è stato richiesto di effettuare una contribuzione per un indice di riferimento in forza delle misure adottate a norma del paragrafo 6, lettere a), b) o c), collabora con l'autorità competente dell'amministratore nell'applicazione di dette misure.
9. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore riesamina le misure adottate a norma del paragrafo 6. Essa procede alla revoca delle misure se ritiene:
a) che sia probabile che i contributori proseguano la contribuzione per almeno un anno in caso di revoca della misura il che deve essere dimostrato almeno da:
i) un impegno scritto del contributore nei confronti dell'amministratore e dell'autorità competente a proseguire la contribuzione dei dati per l'indice di riferimento critico per un periodo minimo di un anno in caso di revoca della misura;
ii) una relazione scritta dell'amministratore all'autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità dell'indice di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la contribuzione obbligatoria;
b) che la fornitura dell'indice di riferimento possa continuare anche dopo che i contributori che hanno l'obbligo di effettuare la contribuzione di dati cessano di contribuire;
c) che sia disponibile un indice di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti dell'indice di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, ciò che dovrà essere dimostrato almeno da una relazione scritta dell'amministratore che descriva le modalità di transizione a un indice di riferimento sostitutivo, la capacità degli utenti di passare a detto indice di riferimento e i costi a loro carico per il passaggio; oppure
d) che non sia possibile individuare adeguati contributori alternativi e che la cessazione della contribuzione da parte delle pertinenti entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe l'indice di riferimento quanto basta per cessare lo stesso.
10. Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall’autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 5 anni di cui al paragrafo 6.
11. L'amministratore dà notifica all'autorità competente pertinente, non appena ragionevolmente possibile, in caso di eventuali violazioni da parte dei contributori dei requisiti di cui al paragrafo 6.
12. Ove un indice di riferimento sia riconosciuto critico secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafi da 2 a 5, l'autorità competente dell'amministratore ha il potere di richiedere dati a norma del paragrafo 5 e del paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente articolo solo dai contributori sottoposti a vigilanza ubicati nel proprio Stato membro.
Capo 4 bis. Sostituzione legale di un indice di riferimento
Art. 23 bis Ambito di applicazione della sostituzione legale di un indice di riferimento
Il presente capo si applica:
a) a qualsiasi contratto, o a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di uno degli Stati membri; e
b) a qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nell’Unione, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di un paese terzo, e laddove tale diritto non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento.
Art. 23 ter Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa dell’Unione
1. Il presente articolo si applica:
a) agli indici di riferimento designati come critici da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c);
b) agli indici di riferimento basati sulla contribuzione di dati laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione; e
c) agli indici di riferimento di paesi terzi laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari o rappresenti un rischio sistemico per il sistema finanziario dell’Unione.
2. Per un indice di riferimento la Commissione può designare uno o più sostituti, a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti:
a) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui è annunciato che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; nel caso di un indice di riferimento designato come critico da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti;
b) l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento.
c) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l’amministratore darà avvio alla liquidazione ordinata dell’indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l’indice di riferimento; o
d) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 o il riconoscimento a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, o richiede la cessazione dell’avallo a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, a condizione che, al momento della revoca, della sospensione o della cessazione dell’avallo, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento, e l’amministratore di tale indice di riferimento darà avvio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato,.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, qualora tali contratti e strumenti finanziari non contengano:
a) nessuna clausola di riserva; o
b) nessuna clausola di riserva adeguata;
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), una clausola di riserva è considerata inadeguata se:
a) non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione; o
b) la sua applicazione richiede un ulteriore consenso da parte di terzi che è stato negato; o
c) prevede un sostituto dell’ indice di riferimento che non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria.
5. Il sostituto di un indice di riferimento concordato come un tasso contrattuale di riserva non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, qualora;
a) ciò sia stato stabilito dall’autorità nazionale pertinente, sulla base di una valutazione orizzontale di uno specifico tipo di accordo contrattuale effettuata a seguito di una richiesta motivata di almeno una parte interessata, e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi;
b) a seguito di una valutazione in conformità della lettera a), una delle parti del contratto o dello strumento finanziario si è opposta alla clausola di riserva convenuta contrattualmente al più tardi tre mesi prima della cessazione dell’indice di riferimento; e
c) a seguito di un’obiezione a norma della lettera b), le parti del contratto o dello strumento finanziario non hanno concordato una alternativa al più tardi un giorno lavorativo prima della cessazione dell’indice di riferimento in questione.
6. Ai fini del paragrafo 4, lettera c), l’autorità nazionale pertinente informa senza indebito ritardo la Commissione e l’ESMA della propria valutazione di cui al paragrafo 5, lettera a). Qualora la valutazione possa ripercuotersi su entità in più di uno Stato membro, le autorità competenti di tutti tali Stati membri effettuano congiuntamente la valutazione.
7. Gli Stati membri designano un’autorità pertinente che sia in grado di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 5, lettera a). Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità pertinenti designate a norma del presente paragrafo entro il 14 agosto 2021.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione per designare uno o più sostituti di un indice di riferimento secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2, se si è verificato uno qualsiasi degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
9. Un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 include quanto segue:
a) uno o più sostituti di un indice di riferimento;
b) l’adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale adeguamento, da applicare al sostituto di un indice di riferimento in via di cessazione alla data della sostituzione per ciascun termine specifico, al fine di tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall’indice di riferimento da liquidare alla sua sostituzione;
c) le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all’uso o all’applicazione di un sostituto di un indice di riferimento e ragionevolmente necessarie in tal senso; e
d) la data a decorrere dalla quale si applicano il sostituto o i sostituti di un indice di riferimento.
10. In sede di adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene presenti le raccomandazioni disponibili concernenti il sostituto di un indice di riferimento, le corrispondenti modifiche per garantirne la conformità e l’adeguamento dello spread fatti dalla banca centrale competente per l’area monetaria in cui l’indice di riferimento è in via di liquidazione, o da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l’egida delle autorità pubbliche o della banca centrale. Prima di adottare l’atto di esecuzione, la Commissione effettua una consultazione pubblica e tiene in considerazione le raccomandazioni di altri portatori di interessi, comprese l’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento e l’ESMA.
11. In deroga al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo, un sostituto di un indice di riferimento designato dalla Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta delle parti di un contratto o di uno strumento finanziario di cui all’articolo 23 bis, abbiano concordato di applicare un diverso sostituto di un indice di riferimento, prima o dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
Art. 23 quater Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa nazionale
1. L’autorità nazionale competente di uno Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati può designare uno o più sostituti di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti:
a) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si annuncia che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti;
b) l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento.
c) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento; o
d) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento e l’amministratore darà inizio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento, o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato.
2. Qualora uno Stato membro designi uno o più sostituti di un indice di riferimento conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e l’ESMA.
3. Il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) tali contratti o strumenti finanziari si riferiscono all’indice di riferimento in via di cessazione alla data in cui la normativa nazionale che designa il sostituto di un indice di riferimento diviene applicabile; e
b) tali contratti o strumenti finanziari non prevedono clausole di riserva o includono una clausola di riserva che non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione.
4. Un sostituto di un indice di riferimento designato da un’autorità competente a norma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta delle parti di un contratto o di uno strumento finanziario di cui all’articolo 23 bis, abbiano concordato di applicare un diverso sostituto di un indice di riferimento prima o dopo l’entrata in vigore delle disposizioni pertinenti della normativa nazionale.
Capo 5. Indici di riferimento significativi
Art. 24 Indici di riferimento significativi
1. Un indice di riferimento che non sia un indice di riferimento critico costituisce un indice di riferimento significativo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) è utilizzato direttamente o indirettamente all’interno di una combinazione di indici di riferimento nell’Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base delle seguenti caratteristiche dell’indice di riferimento su un periodo di sei mesi:
i) la gamma di scadenze o termini dell’indice di riferimento, ove del caso;
ii) tutte le valute o altre unità di misura dell’indice di riferimento, ove del caso; e
iii) tutti i metodi di calcolo del rendimento, ove del caso;
b) è stato designato come significativo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, alla procedura di cui al paragrafo 6 o alla procedura di cui al paragrafo 7.
2.
Un amministratore dà immediata notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, all’ESMA, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore raggiungano la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, l’autorità competente o l’ESMA, a seconda dei casi, pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo.
Un amministratore fornisce, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, su richiesta dell’ESMA, all’autorità competente o all’ESMA, a seconda dei casi, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata raggiunta.
Se l’autorità competente o, nel caso di un amministratore di un paese terzo, l’ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento raggiunga la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente o l’ESMA può emanare una comunicazione in tal senso. Tale comunicazione fa scattare per l’amministratore dell’indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica di cui al primo comma del presente paragrafo. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l’autorità competente o l’ESMA, a seconda dei casi, informa l’amministratore dell’indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.
3.
Un’autorità competente può, previa consultazione dell’ESMA conformemente al paragrafo 4 e tenuto conto del suo parere, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell’Unione che non raggiunga la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa le condizioni seguenti:
a) l’indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;
b) la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, o la sua fornitura sulla base di dati che non sono più del tutto rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti o sono inaffidabili, avrebbe gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro di detta autorità competente; e
c) l’indice di riferimento non è stato designato come significativo da un’autorità competente di un altro Stato membro.
Se giunge alla conclusione che un indice di riferimento soddisfa le condizioni stabilite al primo comma, l’autorità competente prepara un progetto di decisione per designare l’indice di riferimento come significativo e lo notifica all’amministratore in questione e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’amministratore. L’autorità competente che effettua la designazione consulta anche l’ESMA in merito al progetto di decisione.
L’amministratore e, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’amministratore hanno 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L’autorità competente che effettua la designazione informa l’ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.
L’autorità competente che effettua la designazione notifica all’ESMA la propria decisione finale e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della designazione e agli obblighi giuridici per l’amministratore da essa derivanti. Se designa un indice di riferimento come significativo contrariamente al parere formulato dall’ESMA a norma del paragrafo 4, l’autorità competente pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega in modo esauriente i motivi di tale scelta.
4.
Quando è consultata dall’autorità competente in merito all’intenzione di designare un indice di riferimento come significativo a norma del paragrafo 3, primo comma, l’ESMA formula, entro tre mesi da tale consultazione, un parere che tiene conto, alla luce delle caratteristiche specifiche dell’indice di riferimento in questione, dei fattori seguenti:
a) se l’autorità competente che ha richiesto la consultazione abbia adeguatamente comprovato la propria valutazione secondo cui le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soddisfatte;
b) se la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, o la sua fornitura sulla base di dati che non sono più del tutto rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti o sulla base di dati inaffidabili, avrebbe gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in Stati membri diversi dallo Stato membro dell’autorità competente che ha richiesto la consultazione.
Ai fini della lettera b) del presente paragrafo, l’ESMA tiene debitamente conto di qualsiasi informazione fornita dall’autorità competente che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3, terzo comma.
5. Qualora constati che un indice di riferimento soddisfa le condizioni stabilite al paragrafo 3, primo comma, in più di uno Stato membro, l’ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. Le autorità competenti degli Stati membri interessati concordano chi tra loro provvede a designare l’indice di riferimento come significativo. Qualora non raggiungano tale accordo, le autorità competenti deferiscono la questione all’ESMA, la quale risolve la controversia in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6.
L’ESMA può, su richiesta di un’autorità competente o di propria iniziativa, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa le condizioni seguenti:
a) l’indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi; e
b) la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, o la sua fornitura sulla base di dati che non sono più del tutto rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti o sulla base di dati inaffidabili, avrebbe gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
L’ESMA, prima della decisione di designazione e appena possibile, informa l’amministratore dell’indice di riferimento delle proprie intenzioni, e lo invita a fornirle, entro 15 giorni lavorativi, una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell’indice di riferimento come significativo.
Ove del caso, l’ESMA invita il prima possibile l’autorità competente del paese terzo in cui è ubicato l’amministratore a fornire tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell’indice di riferimento come significativo.
L’ESMA indica i motivi delle decisioni di designazione, valutando se sia stato adeguatamente comprovato che le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’indice di riferimento in questione.
L’ESMA pubblica la sua decisione motivata sul proprio sito web e ne informa l’autorità competente richiedente senza indebito ritardo.
7.
Un’autorità competente può designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell’Unione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa le condizioni seguenti:
a) il suo amministratore ha presentato all’autorità competente una richiesta scritta affinché l’indice di riferimento sia designato come significativo, indicando chiaramente i motivi di tale richiesta; e
b) è utilizzato direttamente o indirettamente all’interno di una combinazione di indici di riferimento nell’Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 20 miliardi di EUR nel corso degli ultimi 6 mesi.
L’autorità competente rifiuta di designare un indice di riferimento come significativo se ha motivo di ritenere che la richiesta in tal senso sia inesatta o fuorviante.
L’autorità competente che effettua la designazione notifica all’ESMA qualsiasi decisione di designare un indice di riferimento come significativo e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della designazione e agli obblighi giuridici per l’amministratore da essa derivanti.
8.
Se desidera che tale designazione sia revocata, l’amministratore di un indice di riferimento designato a norma del paragrafo 7 presenta una richiesta scritta in tal senso alla propria autorità competente non prima di quattro anni dalla data in cui l’indice di riferimento in questione è stato designato.
L’autorità competente revoca la designazione, a meno che siano state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o le condizioni di cui al paragrafo 3.
La decisione di revocare la designazione è adottata entro tre mesi dalla data della richiesta.
L’autorità competente pubblica la decisione di revoca della designazione sul proprio sito web. La decisione fissa la data alla quale deve produrre i suoi effetti, al più tardi 12 mesi dalla sua pubblicazione.
9. Alla Commissione è conferito il potere, previa consultazione dell’ESMA, di integrare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all’articolo 49, al fine di specificare:
a) il metodo di calcolo, comprese le potenziali fonti di dati, da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
b) i criteri per valutare quando un indice di riferimento raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
c) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire nel consultare l’ESMA, come disposto a norma del paragrafo 3 del presente articolo;
d) i criteri di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, tenendo conto di tutti i dati che contribuiscono a valutare se le ripercussioni della cessazione della fornitura o dell’inaffidabilità dell’indice di riferimento sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri siano gravi.
10. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, in cooperazione con l’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’adeguatezza della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Art. 24 bis Requisiti degli amministratori di indici di riferimento significativi
1. Entro 60 giorni dalla notifica di cui all’articolo 24, paragrafo 2, l’amministratore di un indice di riferimento che soddisfa la condizione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), richiede l’autorizzazione o la registrazione presso l’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato. Se l’amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, e tranne quando l’indice di riferimento è oggetto di una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 30, tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 24, paragrafo 2, richiede:
a) il riconoscimento presso l’ESMA conformemente alla procedura di cui all’articolo 32; oppure
b) l’avallo conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, nel qual caso l’amministratore deve selezionare un amministratore che richieda l’avallo nell’Unione, il quale presenta una domanda all’ESMA.
2. Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, l’amministratore dell’indice di riferimento, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l’autorizzazione o la registrazione presso l’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato in conformità dell’articolo 34.
3. Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all’articolo 24, paragrafo 6, l’amministratore dell’indice di riferimento, a meno che l’indice non sia oggetto di una decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 30, richiede:
a) il riconoscimento presso l’ESMA conformemente alla procedura di cui all’articolo 32; oppure
b) l’avallo conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, nel qual caso l’amministratore deve selezionare un amministratore che richiede l’avallo nell’Unione, il quale presenta una domanda all’ESMA.
4. Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all’articolo 24, paragrafo 7, l’amministratore dell’indice di riferimento, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l’autorizzazione o la registrazione presso l’autorità competente che effettua la designazione in conformità dell’articolo 34.
5. L’ESMA e le autorità competenti si avvalgono dei poteri di vigilanza e sanzionatori loro conferiti a norma del presente regolamento al fine di garantire che gli amministratori rispettino i propri obblighi.
6.
L’autorità competente o l’ESMA, a seconda dei casi, emana una comunicazione pubblica in cui afferma che un indice di riferimento significativo fornito da un amministratore non è conforme al presente regolamento e che gli utilizzatori devono astenersi dall’utilizzare tale indice se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 24, paragrafo 2, dalla designazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, o dalla designazione di cui all’articolo 24, paragrafo 6, l’amministratore in questione non ha avviato le procedure per conformarsi, rispettivamente, al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo;
b) le procedure di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo non sono andate a buon fine;
c) l’ESMA ha cancellato la registrazione dell’amministratore interessato in conformità dell’articolo 31;
d) l’ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell’amministratore in questione in conformità dell’articolo 32, paragrafo 8;
e) l’avallo dell’amministratore in questione è cessato conformemente all’articolo 33, paragrafo 6;
f) l’autorità competente ha revocato o sospeso l’autorizzazione o la registrazione dell’amministratore in questione conformemente all’articolo 35.
Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l’ESMA di tutte le comunicazioni pubbliche emanate. L’ESMA pubblica tutte le comunicazioni pubbliche emanate sul proprio sito web. L’ESMA e l’autorità competente rimuovono senza indebito ritardo la comunicazione pubblica non appena il motivo per cui è stata emanata non sia più valido.
Art. 25 Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi
1. Un amministratore può decidere di non applicare l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o l'articolo 15, paragrafo 2, riguardo ai propri indici di riferimento significativi qualora tale amministratore ritenga che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto dell'indice di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.
2. Qualora l'amministratore decida di non applicare uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, ne dà immediatamente notifica all'autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.
3. Un'autorità competente può decidere che l'amministratore di un indice di riferimento significativo è comunque tenuto ad applicare uno o più dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, qualora lo ritenga opportuno alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore. Sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore, nella sua valutazione l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:
a) la vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione;
b) la natura dei dati;
c) il livello dei conflitti di interesse;
d) il grado di discrezionalità dell'amministratore;
e) l'impatto dell'indice di riferimento sui mercati;
f) la natura, la portata e la complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento;
g) l'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all' indice di riferimento;
i) le dimensioni, la forma organizzativa o la struttura dell'amministratore.
4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di un amministratore ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente comunica all'amministratore la sua decisione di applicare un requisito aggiuntivo, a norma del paragrafo 3. Se la notifica all'autorità competente è effettuata nel corso di una procedura di autorizzazione o di registrazione, si applicano i termini di cui all'articolo 34.
5. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza conformemente all'articolo 41, un'autorità competente riesamina regolarmente la valutazione da essa effettuata a norma del paragrafo 3 del presente articolo per stabilire se sia ancora valida.
6. Se un'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che le informazioni che le sono state fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano incomplete o che siano necessarie informazioni supplementari, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo inizia a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni complementari sono fornite dall'amministratore, salvo che i termini di cui all'articolo 34 si applichino a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
7. Ove un amministratore di un indice di riferimento significativo non adempia a uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, esso pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni.
8.
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 7.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
9.
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
10. Il presente articolo non si applica agli indici di riferimento per le merci.
Capo 6. Indici di riferimento non significativi
Titolo IV. Trasparenza e tutela dei consumatori
Art. 27 Dichiarazione sull'indice di riferimento
1.
Entro due settimane dall'inserimento di un amministratore nel registro di cui all'articolo 36, gli amministratori pubblicano una dichiarazione, in modo da garantire un accesso equo e semplice, per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione a norma dell'articolo 29.
Se un amministratore avvia la fornitura di un nuovo indice di riferimento o di una nuova famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione conformemente all'articolo 29, pubblica, entro due settimane e in modo da garantire un accesso equo e semplice, una dichiarazione per ciascun nuovo indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna nuova famiglia di indici di riferimento.
Gli amministratori riesaminano e, ove necessario, aggiornano la dichiarazione per ciascun indice di riferimento o per ciascuna famiglia di indici di riferimento in caso di modifica alle informazioni da fornire a norma del presente articolo e almeno ogni due anni.
La dichiarazione per l'indice di riferimento:
a) definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dall' indice di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;
b) contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo dell'indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;
c) informa della possibilità che alcuni fattori, inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento; e
d) avvisa gli utilizzatori che le variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento possono ripercuotersi sui contratti finanziari e sugli strumenti finanziari legati all'indice di riferimento o alla misurazione della performance dei fondi di investimento.
2. La dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:
a) le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi all' indice di riferimento;
b) il motivo dell'adozione della metodologia dell'indice di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;
c) i criteri e le procedure usati per determinare l'indice di riferimento, inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un indice di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un indice di riferimento;
d) i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell'amministratore o dei contributori di dati, per assicurare la coerenza nell'uso di tali valutazioni o discrezionalità;
e) le procedure che disciplinano la determinazione dell'indice di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti dell'indice di riferimento in detti periodi;
f) le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione dell'indice di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente l' indice di riferimento; e
g) l'individuazione dei potenziali limiti di un indice di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.
2 bis. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, l’amministratore dell’indice di riferimento pubblica, nella rispettiva dichiarazione sull’indice di riferimento, informazioni dettagliate in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio.13
2 bis bis.
Se un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento include nella propria documentazione legale o di marketing qualsiasi riferimento al fatto che si tiene conto dei fattori ESG, l’amministratore pubblica, in modo da garantire un accesso equo e semplice, una spiegazione di come i fattori ESG sono presi in considerazione per ciascuno degli elementi di cui al paragrafo 2.
Per quanto riguarda un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento soggetti alla pubblicazione di una dichiarazione sull’indice di riferimento a norma del paragrafo 1, tale spiegazione è inclusa nella dichiarazione.
2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire a norma dei paragrafi 2 bis e 2 bis bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tali paragrafi.
3.
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento e i casi in cui è necessario un aggiornamento della dichiarazione stessa.
L'ESMA opera una distinzione tra diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, e tiene conto del principio di proporzionalità.
L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.