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Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Sezione 2. Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Art. 48 sexies Misure di vigilanza dell’ESMA

1. Qualora constati, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

  1. a) adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;

  2. b) adozione di una decisione che infligga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 48 septies;

  3. c) emanazione di comunicazioni pubbliche.

2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

  1. a) la durata e la frequenza della violazione;

  2. b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

  3. c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

  4. d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

  5. e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

  6. f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

  7. g) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

  8. h) il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;

  9. i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

  10. j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3.

L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

  1. a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

  2. b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

  3. c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 48 septies Sanzioni amministrative pecuniarie

1.

Qualora, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), ovvero constati la mancata cooperazione o il mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo, l’ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2.

L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:

  1. a) in caso di persone giuridiche, 1000000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o il 10 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato;

  2. b) nel caso di una persona fisica, 500000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016.

In deroga al primo comma, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all’articolo 11, paragrafo 4, è pari a 250000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016 per le persone fisiche.

Ai fini del punto a), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.

3. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2.

4. In deroga al paragrafo 3, qualora una persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del vantaggio.

5. Se l’azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e relativa ad una di queste violazioni.

Art. 48 octies Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

  1. a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 48 sexies, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) una persona di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1:

    1. i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 48 ter;

    2. ii) a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 48 quater;

    3. iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 48 quinquies.

2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Art. 48 nonies Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1. L’ESMA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies sono di natura amministrativa.

3. Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4.

Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies costituiscono titolo esecutivo.

L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Sezione 3. Procedure e controllo

Art. 48 decies Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), ovvero di mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sugli indici di riferimento cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 48 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 quater e 48 quinquies.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nelle attività di vigilanza.

5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all’indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 48 undecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o siano responsabili di mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 48 sexies e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 48 septies, a seconda dei casi.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

10. Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 49 al fine di specificare le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali pertinenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Art. 48 undecies Audizione delle persone interessate dall’indagine

1.

Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 48 septies, 48 octies e 48 sexies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’articolo 48 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Art. 48 duodecies Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.

Sezione 4. Commissioni e deleghe

Art. 48 terdecies Commissioni di vigilanza

1. L’ESMA impone agli amministratori il pagamento di commissioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, in conformità degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per la vigilanza degli amministratori e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 48 quaterdecies.

2. L’importo di una commissione individuale imposta a un amministratore copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA per le sue attività in relazione alla vigilanza ed è proporzionato al fatturato dell’amministratore.

3. Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 49 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Art. 48 quaterdecies Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.

Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 48 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 48 quater e dell’articolo 48 quinquies.

In deroga al primo comma, l’autorizzazione degli indici di riferimento critici non può essere delegata.

2. Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l’ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:

  1. a) alla portata del compito da delegare;

  2. b) ai tempi di esecuzione del compito; e

  3. c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.

3. Conformemente all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, l’ESMA rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L’ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.

Art. 48 quindecies Misure transitorie relative all’ESMA

1. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), conferiti alle autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1o gennaio 2022. Tali competenze e compiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.

1 bis. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori che richiedono l’avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), conferiti alle autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1o gennaio 2026. Tali competenze e compiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.

2.

I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e le domande di riconoscimento in conformità dell’articolo 32 ricevute dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non sono trasferite all’ESMA e la decisione di autorizzare o riconoscere è presa dalla pertinente autorità competente.

2 bis.

I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori che richiedono l’avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.

Tuttavia, le domande di avallo che siano state ricevute dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2025 non sono trasferite all’ESMA e la decisione di autorizzazione o avallo è presa dall’autorità competente.

3. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), siano trasferiti all’ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1o gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

3 bis. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), siano trasferiti all’ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1o gennaio 2026. Le stesse autorità competenti forniscono all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L’ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.

5. L’autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), il riconoscimento in conformità dell’articolo 32 e qualsiasi autorizzazione o registrazione di un amministratore che richiede o prevede di richiedere l’avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo da parte di un’autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano validi dopo il trasferimento delle competenze all’ESMA.

Titolo VII. Atti delegati e atti di esecuzione

Art. 49 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 9, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi l’31 dicembre 2029. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, all’articolo 48 decies, paragrafo 10, e all’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 dicembre 2019.

2 ter. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 54, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 febbraio 2021.

3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 9, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 48 decies, paragrafo 10, all’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis. La delega di potere di cui all’articolo 54, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, dell’articolo 19 quater, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 9, dell’articolo 27, paragrafo 2 ter, dell’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 48 decies, paragrafo 10, dell’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6 bis. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 Disposizioni transitorie

1. Un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 presenta domanda di autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34 entro il 1o gennaio 2020.

2.

Entro il 1o gennaio 2020, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, ha la facoltà di decidere di registrare tale fornitore di indici in qualità di amministratore anche se non si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, alle seguenti condizioni:

  1. a) il fornitore di indici non fornisce un indice di riferimento critico;

  2. b) l'autorità competente è ragionevolmente a conoscenza del fatto che l'indice o gli indici forniti dal fornitore di indici in questione non sono largamente utilizzati, ai sensi del presente regolamento, né nello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici né in altri Stati membri.

L'autorità competente notifica all'ESMA la propria decisione adottata ai sensi del primo comma.

L'autorità competente conserva le prove dei motivi alla base della sua decisione adottata in conformità del primo comma, in una forma tale da consentire una piena comprensione delle valutazioni da parte dell'autorità competente dell'indice o degli indici forniti dal fornitore di indici, compresi i dati di mercato, le valutazioni e le altre informazioni, incluse quelle ricevute dal fornitore di indici.

3. Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento che può essere utilizzato dalle entità soggette a vigilanza fino al 1o gennaio 2020 salvo e fino a che tale autorizzazione o registrazione siano rifiutate.

4. Se un indice di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua soppressione o modifica per soddisfare tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegato a detto indice di riferimento, l'utilizzo dell'indice di riferimento è autorizzato dalla pertinente autorità competente dello Stato membro nel quale è ubicato il fornitore di indici. Nessuno strumento finanziario, contratto finanziario o misurazione della performance di un fondo di investimento si collega a tale indice di riferimento esistente dopo il 1o gennaio 2020.

4 bis. Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento esistente che sia stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 20, fino al 31 dicembre 2021 salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.

4 ter. Un indice di riferimento esistente che è stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità dell’articolo 20, può essere utilizzato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance, sia nuovi che esistenti, di un fondo di investimento fino al 31 dicembre 2021, salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.

4 quater.

Se le autorità competenti o l’ESMA intendono designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore che al 31 dicembre 2025 era incluso nel registro di cui all’articolo 36 ovvero se l’ESMA intende designare come significativo un indice di riferimento che al 31 dicembre 2025 era incluso nel registro di cui all’articolo 36, le autorità competenti o l’ESMA, a seconda dei casi, procedono in tal senso entro il 30 settembre 2026.

Gli amministratori degli indici di riferimento che al 31 dicembre 2025 erano inclusi nel registro di cui all’articolo 36 in quanto amministratori che avevano ottenuto l’autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l’avallo mantengono tale status fino al 30 settembre 2026 e:

  1. a) qualora uno o più dei loro indici di riferimento siano significativi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), non sussiste per tali amministratori l’obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell’articolo 24 bis, paragrafo 1;

  2. b) qualora uno o più dei loro indici di riferimento siano indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, indici di riferimento UE di transizione climatica, o indici di riferimento per le merci soggetti all’allegato II, non sussiste per tali amministratori l’obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell’articolo 34;

  3. c) qualora al 30 settembre 2026 o prima di tale data uno o più dei loro indici di riferimento siano designati come significativi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3 o 6, non sussiste per tali amministratori l’obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell’articolo 24 bis, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi;

  4. d) qualora al 30 settembre 2026 nessuno dei loro indici di riferimento sia significativo ai sensi dell’articolo 24, o sia un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi, un indice di riferimento UE di transizione climatica, o un indice di riferimento per le merci soggetto all’allegato II, e tali amministratori presentino, entro il 1o gennaio 2027, una richiesta affinché uno o più dei loro indici di riferimento siano designati come significativi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, non sussiste per tali amministratori l’obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione o registrazione qualora detta richiesta conduca a una designazione.

Un indice di riferimento per valuta estera a pronti fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato per strumenti finanziari o contratti finanziari nuovi ed esistenti o per misurare la performance di un fondo di investimento fino alla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3.

5.

A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento di paesi terzi è autorizzato solo per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e le misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che sono già riferiti a tale indice di riferimento o che aggiungono un rimando a tale indice di riferimento da prima del 31 dicembre 2023.

Il primo comma non si applica agli indici di riferimento forniti da amministratori che si trasferiscono dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio. L’autorità competente informa al riguardo l’ESMA in conformità all’articolo 35. L’ESMA redige un elenco degli indici di riferimento di paesi terzi ai quali non si applica il primo comma.

Se l’ESMA ha ricevuto, entro il 31 dicembre 2025, una domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, da un amministratore situato in un paese terzo che fornisce un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi, un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento di merci soggetto all’allegato II, o una domanda di avallo a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, per un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi, un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento di merci soggetto all’allegato II, fornito da un amministratore situato in un paese terzo, l’indice di riferimento in questione può essere utilizzato per strumenti finanziari e contratti finanziari, sia nuovi che esistenti, salvo e fino a che il riconoscimento o l’avallo del suo amministratore sia rifiutato dall’ESMA.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49, riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui la pertinente autorità competente può stabilire se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente, per conformarlo ai requisiti del presente regolamento, può ragionevolmente determinare un evento di causa maggiore, eludere o comunque violare le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento che è collegato a tale indice di riferimento.

Art. 52 Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave

L'articolo 29, paragrafo 2, non pregiudica i prospetti esistenti approvati ai sensi della direttiva 2003/71/CE prima del 1o gennaio 2018. Per quanto riguarda i prospetti approvati prima del 1o gennaio 2018 ai sensi della direttiva 2009/65/CE, i documenti di base sono aggiornati quanto prima o al più tardi entro 12 mesi da tale data.

Art. 54 Riesame

1. Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione riesamina e presenta una relazione sul presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

  1. a) sul funzionamento e l'efficacia del regime degli indici di riferimento critici, l'amministrazione obbligatoria e la contribuzione obbligatoria di cui agli articoli 20, 21 e 23, nonché sulla definizione di indice di riferimento critico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25);

  2. b) sull'efficacia del regime di autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 46, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni indici di riferimento da parte degli organismi dell'Unione;

  3. c) sul funzionamento e l'efficacia dell'articolo 19, paragrafo 2, in particolare sul suo ambito di applicazione.

2. La Commissione segue l'evoluzione dei principi internazionali applicabili agli indici di riferimento nonché dei quadri giuridici e delle prassi di vigilanza nei paesi terzi, riguardanti la fornitura di indici di riferimento, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni dal 1o gennaio 2018. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 49 al fine di prorogare di 24 mesi il periodo di 42 mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 2, qualora la relazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo dimostri che il regime di registrazione transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 2, non arreca pregiudizio a una cultura europea comune in materia di vigilanza né a prassi e approcci coerenti in materia di vigilanza tra le autorità competenti.

4. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione riesamina le norme minime degli indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi al fine di garantire che la selezione delle attività sottostanti sia coerente con gli investimenti ecosostenibili come definiti in un quadro normativo a livello di Unione.

5. Prima del 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un «indice di riferimento ESG», tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

6. Entro il 15 giugno 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento al fine di ridurre l’ambito di applicazione alla fornitura di determinate tipologie di indici di riferimento o alla fornitura di indici di riferimento ampiamente utilizzati nell’Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 entro il 15 giugno 2023 per prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, al più tardi fino al 31 dicembre 2025, se la relazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo dimostra che, in caso contrario, l’utilizzo continuativo nell’Unione, da parte di entità sottoposte a vigilanza, di determinati indici di riferimento di paesi terzi sarebbe gravemente compromesso o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.

8. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se l’ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli indici di riferimento con affermazioni relative ai fattori ESG, e in particolare l’informativa ESG da parte degli amministratori di tali indici di riferimento, sia appropriato. In tale valutazione la Commissione tiene conto della disponibilità nell’Unione di indici di riferimento con affermazioni relative ai fattori ESG e della loro diffusione, tenendo conto, ove possibile, del costo di tali indici di riferimento e della natura in evoluzione degli indicatori ESG e dei metodi utilizzati per misurarli. La relazione include inoltre una valutazione della coerenza del contenuto dell’informativa da effettuare a norma del presente regolamento con l’informativa sulla sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 e con i pertinenti orientamenti dell’ESMA. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.

Art. 55 Notifica degli indici di riferimento associati e dei relativi amministratori

Quando un indice di riferimento è associato a uno strumento finanziario contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento includono il nome dell'indice di riferimento associato e del relativo amministratore.

Art. 56 Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

  1. 1) l'articolo 19 è così modificato:

    1. a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.»;

    2. b) al paragrafo 7, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.»;

  2. 2) l'articolo 35 è così modificato:

    1. a) ai paragrafi 2 e 3, la frase «e all'articolo 19, paragrafi 13 e 14» è sostituita dalla frase «, all' articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all' articolo 38»;

    2. b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 o 6, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 13 o 14, o dell'articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

  3. 3) all'articolo 38 sono aggiunti i commi seguenti: «Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo all'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), qualora stabilisca in tale relazione che tali soglie debbano essere adeguate.»

Art. 57 Modifiche della direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 5, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Qualora l'accordo di credito si riferisca a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio14, il nome dell'indice di riferimento e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.

  2. 2) all'articolo 27, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente: «Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»

Art. 58 Modifiche della direttiva 2014/17/UE

La direttiva 2014/17/UE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente: «e bis) qualora siano disponibili contratti che si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio15 la denominazione dell'indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori;

  2. 2) all'articolo 42, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: «Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»;

  3. 3) all'articolo 43, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), non si applica ai contratti di credito esistenti prima del 1o luglio 2018.»

Art. 59 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 56 si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders