Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/20031, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 5,
Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per centrare gli obiettivi di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati del mercato unionale dell'energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
La sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica e all'integrazione dei mercati isolati degli Stati membri. L'energia elettrica può essere erogata ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività economica e il benessere dei cittadini dell'Unione.
Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione da applicarsi alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Al fine di effettuare la transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato, è opportuno elaborare possibilità di copertura efficienti per consentire a generatori, consumatori e rivenditori di attenuare il rischio dei prezzi futuri nel settore in cui operano, compresa l'armonizzazione delle attuali norme che disciplinano le aste per l'allocazione di capacità a termine.
Il calcolo della capacità a lungo termine per gli orizzonti temporali del mercato a un anno e a un mese dovrebbe essere coordinato dai gestori di sistema di trasmissione (di seguito «TSO») almeno a livello regionale al fine di garantire l'affidabilità del calcolo e ottimizzare la capacità resa disponibile sul mercato. A tal fine, i TSO dovrebbero istituire un modello comune di rete che raccolga tutti i dati necessari per il calcolo della capacità a lungo termine e tenga conto delle incertezze inerenti agli orizzonti temporali lunghi. È opportuno applicare l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione per calcolare e attribuire capacità a lungo termine in un contesto transfrontaliero. L'approccio basato sul flusso potrebbe essere applicato nei casi in cui le capacità interzonali fra zone di offerta sono altamente interdipendenti e tale approccio è giustificato sotto il profilo dell'efficienza economica.
Regole armonizzate di allocazione della capacità interzonale a lungo termine richiedono l'istituzione e l'esercizio di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo. È opportuno che tutti i TSO provvedano a sviluppare tale piattaforma centrale per agevolare l'allocazione di diritti di trasmissione a lungo termine agli operatori del mercato e rendano possibile il trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine fra operatori del mercato ammessi.
Al fine di consentire un'allocazione trasparente e non discriminatoria dei diritti di trasmissione a lungo termine, è necessario che la piattaforma unica di allocazione pubblichi tutte le informazioni pertinenti relative all'asta prima della sua apertura. È auspicabile che le regole sulla nomina contengano informazioni dettagliate sulla procedura di nomina per i diritti di trasmissione fisica, compresi requisiti, tempistiche, chiusure e ammissibilità allo scambio tra operatori del mercato.
È opportuno che i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine abbiano la facoltà di restituirli ai TSO per riallocazione in una successiva allocazione di capacità a termine. I detentori possono essere remunerati per la restituzione dei diritti di trasmissione a lungo termine. Inoltre, è opportuno che gli operatori del mercato abbiano la facoltà di trasferire o acquistare diritti di trasmissione a lungo termine già allocati. È opportuno che gli operatori del mercato riferiscano ai TSO in merito a siffatti trasferimenti o acquisti e circa le controparti interessate, compresi gli operatori del mercato e i rispettivi TSO.
È importante che gli oneri amministrativi e i costi connessi alla partecipazione alla piattaforma unica di allocazione rimangano entro limiti ragionevoli, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione del quadro contrattuale con gli operatori del mercato.
Attualmente nell'Unione gli accordi contrattuali per i diritti di trasmissione a lungo termine sono disciplinati da una molteplicità di regole di allocazione. È opportuno che i TSO elaborino regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione fisica, per i diritti di trasmissione finanziari in forma di opzione (di seguito: «FTR — opzione») e per i diritti di trasmissione finanziari in forma di obbligazione (di seguito: «FTR — obbligazione»), a livello dell'Unione.
È opportuno che tali regole di allocazione armonizzate contengano almeno la descrizione del processo/procedura di allocazione dei diritti di trasmissione a lungo termine, compresi i requisiti minimi per la partecipazione, le questioni finanziarie, il tipo di prodotti offerti in specifiche aste, le regole sulla nomina, le regole di riduzione e di compensazione, le regole per gli operatori del mercato che trasferiscono i loro diritti di trasmissione a lungo termine, la clausola di utilizzo pena la vendita (il principio «use-it-or-sell-it», in appresso: «UIOSI») e le disposizioni in materia di forza maggiore e di responsabilità. È opportuno che tali regole di allocazione armonizzate descrivano anche gli obblighi contrattuali che gli operatori del mercato sono tenuti a rispettare.
Il regolamento (UE) 2015/12222 della Commissione istituisce un termine per l'irrevocabilità del giorno prima e un regime di compensazione per i diritti di trasmissione a lungo termine ridotti dopo tale termine. Analogamente, è opportuno che i diritti di trasmissione a lungo termine ridotti prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima siano rimborsati o compensati dai TSO ai detentori di diritti di trasmissione a lungo termine.
Si potrebbero introdurre massimali alla compensazione da versare ai detentori dei diritti di trasmissione a lungo termine ridotti prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima, tenendo conto della liquidità dei mercati pertinenti e della possibilità per gli operatori del mercato di adeguare le loro posizioni.
In linea con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3, è opportuno che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia») adotti una decisione in merito ai termini, alle condizioni di accesso o alle metodologie comuni qualora le competenti autorità nazionali di regolamentazione non siano in grado di raggiungere un accordo su tali questioni regolamentari.
Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'Agenzia, la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito la «ENTSO-E») e le parti interessate, al fine di adottare regole efficaci, equilibrate e proporzionate in modo trasparente e partecipativo. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, la Commissione consulta l'Agenzia, l'ENTSO-E e le altre parti interessate prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.
Il presente regolamento integra l'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 di detto regolamento.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull'allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sull'istituzione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, sull'istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnettori.
3. Negli Stati membri in cui sono presenti più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti in quello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più TSO specifici diversi.
4. La piattaforma unica di allocazione può essere aperta ai gestori di mercato e ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'UE relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo di cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera.
5. Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 4, la partecipazione della Svizzera alla piattaforma unica di allocazione è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia. I diritti e le responsabilità dei TSO svizzeri partecipanti alla piattaforma unica di allocazione devono coerenti con i diritti e le responsabilità dei TSO attivi nell'Unione onde consentire un buon funzionamento dell'allocazione dei diritti di trasmissione a lungo termine attuata a livello unionale e condizioni di parità per tutte le parti interessate.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione4, nonché all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
1) «allocazione di capacità a termine»: l'assegnazione di capacità interzonale a lungo termine mediante un'asta che precede l'orizzonte temporale del giorno prima;
2) «diritto di trasmissione a lungo termine»: un diritto di trasmissione fisica o un FTR — opzione o un FTR — obbligazione acquisiti mediante allocazione di capacità a termine;
3) «regole di allocazione»: le regole di allocazione della capacità a termine applicate dalla piattaforma unica di allocazione;
4) «piattaforma unica di allocazione»: la piattaforma europea istituita da tutti i TSO per l'allocazione di capacità a termine;
5) «asta»: procedura con cui la capacità interzonale a lungo termine è offerta e allocata agli operatori del mercato che presentano offerte;
6) «UIOSI»: il principio in base al quale la capacità interzonale sottostante ai diritti di trasmissione fisica acquistati e non nominati è automaticamente resa disponibile per l'allocazione della capacità del giorno prima e in base al quale il detentore di detti diritti di trasmissione fisica riceve una remunerazione dai TSO.
7) «nomina»: la notifica dell'uso della capacità interzonale a lungo termine da parte di un detentore di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte, o di una terza parte autorizzata, ai rispettivi TSO;
8) «regole sulla nomina»: le regole in merito alla notifica dell'uso della capacità interzonale a lungo termine da parte di un detentore di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte, o di una terza parte autorizzata, ai rispettivi TSO;
9) «spread di mercato»: la differenza tra i prezzi orari del giorno prima delle due zone di offerta interessate per lo stesso orizzonte temporale in una direzione specifica;
10) «regole di compensazione»: le regole in base alle quali ogni TSO responsabile del confine fra zone di offerta, dove sono stati allocati diritti di trasmissione a lungo termine, compensa i detentori di diritti di trasmissione per la riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine da essi detenuti.
Art. 3 Obiettivi dell'allocazione della capacità a termine
Il presente regolamento intende:
a) promuovere scambi interzonali a lungo termine efficienti con possibilità di copertura interzonale a lungo termine per gli operatori del mercato;
b) ottimizzare il calcolo e l'allocazione della capacità interzonale a lungo termine;
c) fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale a lungo termine;
d) garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dell'Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;
e) soddisfare l'esigenza di un'allocazione della capacità a termine equa e ordinata e di una formazione dei prezzi ordinata;
f) garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni in materia di allocazione della capacità a termine;
g) contribuire al funzionamento efficiente a lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione.
Art. 4 Adozione di termini e condizioni o metodologie
1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all’Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell’approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6 e congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.
2.
Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:
a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e
b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.
La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.
Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
3.
Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:
a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e
b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.
La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.
I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.
Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
4. Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente ai paragrafi 6 e 7 o al paragrafo 11, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6 o 7, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.
5. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, è responsabile dell’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6 e 7. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.
6. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:
a) la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico a norma dell'articolo 17;
b) la metodologia del modello comune di rete, a norma dell'articolo 18;
c) i requisiti della piattaforma unica di allocazione a norma dell'articolo 49;
d) le regole di allocazione armonizzate a norma dell'articolo 51;
e) la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione, a norma dell'articolo 57;
f) la metodologia di ripartizione dei costi di definizione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione a norma dell'articolo 59;
g) la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 61.
7. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:
a) la metodologia di calcolo della capacità, a norma dell'articolo 10;
b) la metodologia per suddividere la capacità interzonale a norma dell'articolo 16;
c) la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 31;
d) l'istituzione di procedure alternative, conformemente all'articolo 42;
e) i requisiti regionali delle regole di allocazione armonizzate a norma dell'articolo 52, comprese le regole regionali di compensazione a norma dell'articolo 55.
8. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.
9. Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 11 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell’Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 6 o all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7.
10. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 9, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.
11. Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4.
12.
L’Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6 e 7, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia.
Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 6 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.
13. I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 7.
Art. 5 Partecipazione delle parti interessate
L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente all'allocazione della capacità a termine nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni periodiche con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene al funzionamento e allo sviluppo dell'allocazione di capacità a termine, ivi compresa l'armonizzazione delle regole d'asta. Dette riunioni non sostituiscono le consultazioni delle parti interessate a norma dell'articolo 6.
Art. 6 Consultazione
1. I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano le parti interessate, comprese le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro, in merito ai suddetti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie laddove esplicitamente contemplato dal presente regolamento. La consultazione ha una durata di almeno un mese.
2. Le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai TSO a livello unionale sono pubblicate e sottoposte a consultazione a livello unionale. Per le proposte presentate dai TSO a livello regionale, la consultazione si svolge almeno a livello regionale. Le parti che presentano le proposte a livello bilaterale o multilaterale consultano almeno gli Stati membri interessati.
3. Le entità responsabili delle proposte di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni avviate conformemente al paragrafo 1, prima della presentazione alle autorità di regolamentazione per approvazione, se tale approvazione è prevista dall'articolo 4, o prima della pubblicazione in tutti gli altri casi. In ogni caso, si elabora una giustificazione chiara e valida per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o metodologie o contestualmente ad essa.
Art. 7 Obblighi di riservatezza
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti.
4. Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o unionale, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.
Titolo II. Requisiti relativi ai termini, alle condizioni e alle metodologie
Capo 1. Calcolo della capacità a termine
Sezione 1. Requisiti generali
Art. 8 Regioni di calcolo della capacità
Ai fini del presente regolamento le regioni di calcolo della capacità sono quelle stabilite a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222.
Art. 9 Orizzonti temporali di calcolo della capacità
I TSO in ciascuna regione di calcolo della capacità garantiscono che la capacità interzonale a lungo termine sia calcolata per ciascuna allocazione di capacità a termine e con orizzonti temporali almeno annuali e mensili.
Sezione 2. Metodologie di calcolo della capacità
Art. 10 Metodologia di calcolo della capacità
1. Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1222, tutti i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità presentano una proposta di metodologia comune di calcolo della capacità per orizzonti temporali a lungo termine nella rispettiva regione. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6.
2. L'approccio usato nelle metodologie comuni di calcolo della capacità è un approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione oppure un approccio basato sul flusso.
3. La metodologia di calcolo della capacità è compatibile con la metodologia di calcolo della capacità stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222.
4. L'incertezza relativa agli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine viene presa in considerazione in sede di applicazione:
a) di un'analisi della sicurezza basata su più scenari e che utilizzi i dati di partenza del calcolo della capacità, l'approccio del calcolo della capacità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e la convalida della capacità interzonale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1222; oppure
b) di un approccio statistico basato sulla serie storica della capacità interzonale per gli orizzonti temporali del giorno prima o infragiornaliero qualora possa essere dimostrato che tale approccio può:
i) migliorare l'efficienza della metodologia di calcolo della capacità;
ii) tenere maggiormente conto delle incertezze nel calcolo della capacità interzonale a lungo termine rispetto all'analisi di sicurezza svolta in conformità alla lettera a);
iii) migliorare l'efficienza economica a parità di livello di sicurezza del sistema.
5. I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità possono applicare congiuntamente l'approccio basato sul flusso per orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'approccio basato sul flusso comporta un aumento dell'efficienza economica nella regione di calcolo della capacità a parità di livello di sicurezza del sistema;
b) la trasparenza e l'accuratezza dei risultati ottenuti con l'approccio basato sul flusso sono state confermate nella regione di calcolo della capacità;
c) i TSO concedono agli operatori del mercato un periodo di sei mesi per adeguare i loro processi.
6. Qualora venga applicata un'analisi della sicurezza sulla base di più scenari per elaborare la metodologia di calcolo della capacità in una regione di calcolo della capacità, si applicano i requisiti per i dati di partenza del calcolo della capacità, l'approccio per il calcolo della capacità e la convalida della capacità interzonale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv) ove pertinente.
7. Nell'elaborare la metodologia di calcolo della capacità, si prendono i considerazione i requisiti per le procedure alternative e il requisito di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222.
Art. 11 Metodologia relativa al margine operativo di trasmissione
La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include una metodologia relativa al margine operativo di trasmissione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/1222.