Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,
Quando i contratti derivati non sono compensati mediante controparte centrale, le controparti hanno l'obbligo di tutelarsi contro il rischio di credito verso le controparti del contratto derivato raccogliendo margini. Il presente regolamento stabilisce le norme per uno scambio delle garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione. Le norme dovrebbero applicarsi obbligatoriamente alle garanzie che le controparti sono tenute a raccogliere o a costituire ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, le controparti che decidono di raccogliere o costituire garanzie oltre gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero poter scegliere se procedere o no allo scambio delle garanzie in conformità alle presenti disposizioni.
Le controparti soggette alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 nello stabilire le procedure di gestione del rischio per i contratti derivati OTC conclusi con controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento dovrebbero tener conto dei profili di rischio diversi di dette controparti. È pertanto opportuno consentire alle controparti di stabilire se il livello del rischio di controparte rappresentato dalle controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione debba essere attenuato o no attraverso lo scambio di garanzie. Dato che si può ritenere che le controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo che, se stabilite nell'Unione, non supererebbero la soglia di compensazione abbiano lo stesso profilo di rischio delle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione che non superano la soglia di compensazione, si dovrebbe applicare lo stesso approccio a entrambi i tipi di controparti, al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare.
Le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale devono essere protette dal rischio di un potenziale default dell'altra controparte. Pertanto, per gestire adeguatamente i rischi a cui dette controparti sono esposte sono necessari due tipi di garanzie in forma di margini. Il primo tipo è il margine di variazione, che protegge le controparti dalle esposizioni relative al valore di mercato corrente dei contratti derivati OTC. Il secondo tipo è il margine iniziale, che protegge le controparti dalle perdite potenziali che potrebbero derivare dalle variazioni del valore di mercato delle posizioni in derivati che si verificano tra l'ultimo scambio del margine di variazione prima del default della controparte e il momento in cui i contratti derivati OTC sono sostituiti o il corrispondente rischio è coperto.
Dato che le controparti centrali (di seguito «CCP») potrebbero essere autorizzate come enti creditizi ai sensi della normativa dell'Unione, è necessario escludere dai requisiti del presente regolamento i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che le CCP stipulano nel processo di gestione del default dato che detti contratti, essendo soggetti alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione2, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che comportano il pagamento anticipato di un premio a garanzia dell'esecuzione del contratto, la controparte che riceve il pagamento del premio («il venditore dell'opzione») non ha nei confronti della controparte esposizioni correnti o esposizioni potenziali future. Inoltre, il valore di mercato giornaliero dei contratti è già coperto dal pagamento del premio. Pertanto, se il paniere di compensazione è costituito da tali opzioni, per questi tipi di derivati OTC il venditore dell'opzione dovrebbe poter scegliere di non raccogliere il margine iniziale o il margine di variazione, purché il venditore dell'opzione non sia esposto al rischio di credito. La controparte che paga il premio («l'acquirente dell'opzione») dovrebbe tuttavia raccogliere sia il margine iniziale che il margine di variazione.
Sebbene i processi di risoluzione delle controversie previsti negli accordi bilaterali tra le controparti siano utili per ridurre al minimo la lunghezza e la frequenza delle controversie, in caso di contestazioni sull'importo di una richiesta di margine, le controparti dovrebbero, in primo luogo, raccogliere almeno l'importo non contestato. Ciò consentirebbe di attenuare il rischio derivante dalle operazioni controverse e di assicurare pertanto che i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale siano quanto più possibile coperti da garanzia conformemente al presente regolamento.
Per garantire condizioni di parità tra le varie giurisdizioni, quando una controparte stabilita nell'Unione stipula un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale con una controparte stabilita in un paese terzo, dovrebbero essere scambiati margini iniziali e margini di variazione in entrambe le direzioni. Le controparti stabilite nell'Unione che effettuano operazioni con controparti stabilite nei paesi terzi dovrebbero continuare a essere assoggettate all'obbligo di valutare l'applicabilità giuridica degli accordi bilaterali e l'efficacia delle disposizioni relative alla segregazione.
È opportuno autorizzare le controparti ad applicare un importo minimo dei trasferimenti per lo scambio delle garanzie, in modo da ridurre l'onere operativo che comporta lo scambio di importi modesti quando le esposizioni variano solo leggermente. Tuttavia, è necessario assicurare che tale importo minimo dei trasferimenti sia utilizzato come strumento operativo e non funga da linea di credito non garantita tra le controparti. Pertanto, è opportuno fissare un livello massimo per gli importi minimi dei trasferimenti.
Per ragioni operative, in alcuni casi potrebbe essere più appropriato prevedere importi minimi dei trasferimenti separati per il margine iniziale e per il margine di variazione. In tali casi dovrebbe essere possibile per le controparti concordare importi minimi dei trasferimenti separati per il margine iniziale e per il margine di variazione. Tuttavia, la somma degli importi minimi dei trasferimenti separati non dovrebbe superare il livello massimo dell'importo minimo dei trasferimenti. Per ragioni pratiche, è opportuno prevedere la possibilità di definire l'importo minimo dei trasferimenti nella valuta in cui i margini sono normalmente scambiati, che può non essere l'euro.
È possibile che alcuni paesi terzi stabiliscano una portata diversa, rispetto al regolamento (UE) n. 648/2012, per l'obbligo di scambio di garanzie in relazione ai contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Pertanto, se il presente regolamento disponesse che solo i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 siano inclusi nel calcolo del margine per i panieri transfrontalieri di compensazione, le controparti in diverse giurisdizioni sarebbero potenzialmente costrette a duplicare i calcoli necessari al fine di tener conto delle diverse definizioni dei prodotti o della loro diversa portata ai sensi dei rispettivi requisiti di margine. Ne potrebbero derivare distorsioni nel calcolo dei margini. Inoltre, potrebbe risultarne un aumento del rischio di controversie. Pertanto, consentendo nei panieri transfrontalieri di compensazione l'uso di una gamma più ampia di prodotti, che includa tutti i contratti derivati OTC soggetti allo scambio di garanzie nell'una o nell'altra giurisdizione, si faciliterebbe la raccolta dei margini. Questa impostazione è in linea con l'obiettivo di riduzione dei rischi sistemici del regolamento (UE) n. 648/2012, dato che ai requisiti di margine verrebbe ad essere soggetta una gamma più ampia di prodotti.
Le controparti possono scegliere di raccogliere i margini iniziali in contante, nel qual caso la garanzia non dovrebbe essere soggetta a scarti di garanzia, purché la valuta della garanzia corrisponda alla valuta in cui è espresso il contratto. Tuttavia, quando i margini iniziali sono raccolti in contante in una valuta diversa da quella in cui è espresso il contratto, i disallineamenti di valuta possono generare rischi di cambio. Per questo motivo, ai margini iniziali raccolti in contante in un'altra valuta dovrebbe applicarsi uno scarto di garanzia per disallineamento di valuta. Per i margini di variazione raccolti in contante non sono necessari scarti di garanzia, in linea con il quadro CBVB-IOSCO, anche nei casi in cui il pagamento sia effettuato in una valuta diversa da quella del contratto.
Nel fissare il livello dei requisiti di margine iniziale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno esplicitamente considerato due aspetti, come evidenziato nel loro quadro sugli obblighi di marginazione per i derivati non compensati centralmente del marzo 2015 (di seguito «quadro CBVB-IOSCO»). Il primo aspetto è la disponibilità di attività liquide aventi un merito di credito elevato a copertura dei requisiti di margine iniziale. Il secondo aspetto è il principio di proporzionalità, dato che le controparti finanziarie e non finanziarie di minori dimensioni potrebbero risentire in modo sproporzionato dei requisiti di margine iniziale. Per mantenere condizioni di parità, il presente regolamento dovrebbe prevedere una soglia, al di sotto della quale due controparti non sono tenute allo scambio del margine iniziale, che sia esattamente la stessa prevista dal quadro CBVB-IOSCO. Una tale previsione dovrebbe ridurre considerevolmente i costi e gli oneri operativi per i partecipanti di minori dimensioni e dare una risposta alle preoccupazioni riguardo alla disponibilità di attività liquide aventi un merito di credito elevato senza compromettere gli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 648/2012.
Le soglie dovrebbero sempre essere calcolate a livello di gruppo, ma i fondi di investimento dovrebbero essere considerati un caso speciale, dato che possono essere gestiti da un unico gestore degli investimenti ed essere considerati come un unico gruppo. Tuttavia, quando i fondi sono aggregati distinti di attività e non sono assistiti da garanzia reale o personale di altri fondi di investimento o dello stesso gestore degli investimenti né da essi sostenuti, essi presentano un rischio relativamente inferiore rispetto al resto del gruppo. Nel calcolo delle soglie tali fondi di investimento dovrebbero pertanto essere trattati come entità separate, in linea con il quadro CBVB-IOSCO.
Per quanto riguarda il margine iniziale, è verosimile che i requisiti del presente regolamento abbiano un impatto misurabile sulla liquidità del mercato, visto che le attività fornite come garanzia non possono essere liquidate o altrimenti riutilizzate per la durata del contratto derivato OTC non compensato a livello centrale. Tali requisiti introducono un cambiamento significativo nella prassi di mercato e presentano alcuni problemi pratici e operativi che dovranno essere risolti quando entreranno in vigore. Tenendo conto del fatto che il margine di variazione comprende già le fluttuazioni del valore dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale verificatesi fino al momento del default, si ritiene proporzionato prevedere per l'applicazione dei requisiti di margine iniziale una soglia di 8 miliardi di EUR di importo nozionale lordo dei contratti in essere. Tale soglia si applica a livello di gruppo o, se la controparte non appartiene ad un gruppo, a livello della singola entità. L'importo nozionale lordo aggregato dei contratti in essere dovrebbe essere un riferimento adeguato da utilizzare, dato che si tratta di un parametro appropriato per misurare le dimensioni e la complessità di un portafoglio di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Si tratta inoltre di un parametro di riferimento facile da controllare e da segnalare. Tali soglie sono anche in linea con il quadro CBVB-IOSCO per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale e sono pertanto in linea con le norme internazionali.
Nel calcolo dell'importo nozionale lordo aggregato dovrebbero essere incluse anche le esposizioni derivanti da contratti o controparti permanentemente o temporaneamente esentate o parzialmente esentate dai margini ai sensi del presente regolamento. Ciò in ragione del fatto che tutti i contratti contribuiscono alla determinazione delle dimensioni e della complessità del portafoglio di una controparte. Pertanto, anche i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che possono essere esonerati dai requisiti del presente regolamento sono pertinenti ai fini della determinazione delle dimensioni, della portata e della complessità del portafoglio della controparte e, di conseguenza, dovrebbero anch'essi essere inclusi nel calcolo delle soglie.
È opportuno stabilire procedure speciali di gestione del rischio per determinati tipi di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che presentano un profilo di rischio particolare. In particolare, lo scambio del margine di variazione senza scambio di margine iniziale dovrebbe, in linea con il quadro CBVB-IOSCO, essere considerato uno scambio adeguato di garanzie per i contratti su tassi di cambi regolati fisicamente. Analogamente, dato che gli swap valutari possono essere scomposti in una sequenza di contratti a termine su tassi di cambio, solo la componente del tasso di interesse dovrebbe essere coperta dal margine iniziale.
È necessario tener conto degli ostacoli incontrati dagli emittenti di obbligazioni garantite o dai gruppi di copertura nel fornire garanzie. In determinati casi, agli emittenti di obbligazioni garantite o ai gruppi di copertura non dovrebbero quindi essere imposta la costituzione di garanzie. Ciò dovrebbe consentire una certa flessibilità per gli emittenti di obbligazioni garantite o per i gruppi di copertura, permettendo allo stesso tempo di limitare i rischi per le loro controparti. Gli emittenti di obbligazioni garantite o i gruppi di copertura possono incontrare impedimenti di diritto nella concessione e nella raccolta di garanzie non in contante per il margine iniziale o per il margine di variazione o nella costituzione del margine di variazione in contante, perché il pagamento del margine di variazione potrebbe essere considerato un credito di rango superiore rispetto ai crediti del detentore dell'obbligazione, il che potrebbe determinare un impedimento di diritto. Analogamente, la possibilità di sostituire o ritirare il margine iniziale potrebbe essere considerata un credito di rango superiore rispetto ai crediti del detentore dell'obbligazione soggetti allo stesso tipo di vincoli. Tuttavia, non vi sono vincoli che impediscano agli emittenti di obbligazioni garantite o ai gruppi di copertura di restituire il contante precedentemente raccolto come margine di variazione. Pertanto, le controparti degli emittenti di obbligazioni garantite o dei gruppi di copertura dovrebbero essere tenute a costituire il margine di variazione in contante e dovrebbero avere il diritto di ottenerne il rimborso in tutto o in parte, ma gli emittenti di obbligazioni garantite o i gruppi di copertura dovrebbero essere tenuti solo a costituire il margine di variazione per l'importo in contante precedentemente ricevuto.
Le controparti dovrebbero sempre procedere alla valutazione dell'applicabilità giuridica degli accordi di compensazione e di segregazione. Se, in relazione al quadro normativo del paese terzo, dette valutazioni dovessero risultare negative, le controparti dovrebbero basarsi su un regime diverso dallo scambio bilaterale di margini. Per assicurare la coerenza con le norme internazionali al fine di evitare che diventi impossibile per le controparti dell'Unione effettuare operazioni con controparti in dette giurisdizioni e per assicurare condizioni di parità per le controparti dell'Unione, è opportuno stabilire una soglia minima al di sotto della quale le controparti possono effettuare operazioni con controparti stabilite in tali giurisdizioni senza scambiare margini iniziali o di variazione. Quando hanno la possibilità di raccogliere i margini e possono assicurare che per le garanzie raccolte, diversamente dalle garanzie costituite, le disposizioni del presente regolamento possono essere rispettate, le controparti dell'Unione dovrebbero sempre essere tenute a raccogliere le garanzie. Le esposizioni derivanti da contratti con controparti stabilite in giurisdizioni dei paesi terzi per i quali non è previsto lo scambio di garanzie a causa di impedimenti di diritto in dette giurisdizioni dovrebbero essere soggette ad un limite, dato che il capitale non è considerato equivalente allo scambio di margini in relazione alle esposizioni derivanti da contratti derivati OTC non compensati a livello centrale e visto che non tutte le controparti soggette ai requisiti di margine ai sensi del presente regolamento sono soggette anche a requisiti patrimoniali. Detto limite dovrebbe essere fissato in modo tale che sia semplice da calcolare e da verificare. Per prevenire l'aumento del rischio sistemico ed evitare che tale trattamento speciale consenta di eludere le disposizioni del presente regolamento, il limite dovrebbe essere fissato ad un livello prudente. Tali trattamenti sarebbero considerati sufficientemente prudenti, perché vi sono anche altre tecniche di attenuazione del rischio in alternativa ai margini.
Per tutelarsi contro i casi in cui le garanzie non possano essere liquidate immediatamente dopo il default di una controparte, in sede di calcolo del margine iniziale è necessario tener conto del tempo intercorrente tra l'ultimo scambio di garanzie a copertura di un paniere di compensazione di contratti con una controparte in stato di default fino alla liquidazione dei contratti e fino a quando il rischio di mercato che ne deriva venga nuovamente coperto. Tale periodo, denominato «periodo con rischio di margine», è lo stesso strumento di cui all'articolo 272, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 in relazione al rischio di credito degli enti creditizi. Tuttavia, poiché le finalità dei due regolamenti differiscono, e dato che il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce le regole per il calcolo del periodo con rischio di margine ai fini dei requisiti di fondi propri, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme specifiche sul periodo con rischio di margine necessarie nel quadro delle procedure di gestione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Il periodo con rischio di margine dovrebbe tener conto dei processi per lo scambio dei margini previsti dal presente regolamento.
Il margine iniziale e il margine di variazione dovrebbero generalmente essere scambiati entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione. Tuttavia, una proroga del termine per lo scambio del margine di variazione è consentita se compensata da un calcolo adeguato del periodo con rischio di margine. In alternativa, nel caso in cui non si applichino requisiti di margine iniziale, la proroga dovrebbe essere consentita se viene raccolto un importo appropriato di margine di variazione aggiuntivo.
Nell'elaborare i modelli del margine iniziale e nel calcolare il periodo con rischio di margine appropriato, le controparti dovrebbero tenere conto dell'esigenza di disporre di modelli che tengano conto della liquidità del mercato, del numero dei partecipanti al mercato in questione e del volume dei contratti derivati OTC. Allo stesso tempo vi è la necessità di elaborare un modello che entrambe le parti possano comprendere, riprodurre e utilizzare per risolvere le controversie. Pertanto, le controparti dovrebbero avere la possibilità di calibrare il modello e di calcolare il periodo con rischio di margine solo sulla base delle condizioni di mercato, senza la necessità di adeguare le loro stime alle caratteristiche di specifiche controparti. A sua volta ciò comporta che le controparti possono scegliere di adottare modelli diversi per il calcolo degli importi del margine iniziale che devono scambiarsi e che tali importi possano non essere simmetrici.
Pur essendovi la necessità di ricalibrare con sufficiente frequenza il modello del margine iniziale, una nuova calibrazione potrebbe determinare livelli inattesi dei requisiti di margine. Per questo motivo, dovrebbe essere previsto un appropriato periodo di tempo durante il quale i margini possano ancora essere scambiati sulla base delle precedenti calibrazioni. Ciò dovrebbe lasciare alle controparti il tempo sufficiente per soddisfare le richieste di margini risultanti dalla ricalibrazione.
La garanzia dovrebbe essere considerata liberamente trasferibile se, in caso di default del soggetto che l'ha costituita, non vi sono impedimenti di diritto o regolamentari o pretese di terzi, tra cui quelle del terzo depositario. Tuttavia, talune pretese, come i costi e le spese sostenuti per il trasferimento della garanzia sotto forma di gravami sistematicamente imposti a tutti i trasferimenti di titoli, non dovrebbero essere considerati un impedimento, in quanto in tal caso si avrebbe una situazione in cui verrebbe sempre individuato un impedimento.
La controparte che raccoglie la garanzia dovrebbe avere la capacità operativa di liquidarla in caso di default del soggetto che l'ha costituita. La controparte che raccoglie la garanzia dovrebbe essere anche in grado di utilizzare il contante ricavato della liquidazione per stipulare un contratto equivalente con un'altra controparte o per coprire i rischi che ne derivano. L'accesso al mercato dovrebbe essere pertanto un prerequisito, affinché la controparte che raccoglie la garanzia possa venderla o farne l'oggetto di un'operazione di vendita con patto di riacquisto entro un lasso di tempo ragionevole. Questa capacità dovrebbe essere indipendente dal soggetto che ha costituito la garanzia.
La garanzia raccolta deve essere di liquidità e di merito di credito sufficientemente elevati per consentire alla controparte che raccoglie la garanzia di liquidare le posizioni senza subire perdite dovute a variazioni significative del valore in caso di default dell'altra controparte. Il merito di credito della garanzia dovrebbe essere valutato basandosi su metodologie riconosciute come il rating di agenzie esterne di valutazione del merito di credito. Tuttavia, per attenuare il rischio di ricorso meccanico ai rating esterni, dovrebbero essere introdotta una serie di salvaguardie supplementari. Tali salvaguardie dovrebbero includere la possibilità di utilizzare un modello basato sui rating interni («IRB») e la possibilità di rinviare la sostituzione della garanzia diventata non ammissibile a causa del declassamento del rating, al fine di attenuare in maniera efficiente potenziali effetti falesia (cliff effects) che potrebbero derivare da un'eccessiva dipendenza dalle valutazioni esterne del merito di credito.
Anche se gli scarti di garanzia consentono di attenuare il rischio che la garanzia raccolta non consenta di coprire le esigenze di margine nei momenti di crisi finanziaria, al momento dell'accettazione della garanzia non in contante sono necessari altri elementi di attenuazione del rischio per assicurare che la garanzia possa essere effettivamente liquidata. In particolare, le controparti dovrebbero assicurare che la garanzia raccolta sia ragionevolmente diversificata in termini di singoli emittenti, tipi di emittenti e classi di attività.
L'impatto sulla stabilità finanziaria della liquidazione delle garanzie costituite dalle controparti non aventi rilevanza sistemica è limitato. Inoltre, i limiti di concentrazione sul margine iniziale potrebbero essere onerosi per le controparti con portafogli limitati di derivati OTC, le quali potrebbero disporre solo di una gamma limitata di garanzie ammissibili da costituire. Pertanto, anche se la diversificazione delle garanzie è un importante fattore di attenuazione del rischio, le controparti non aventi rilevanza sistemica non dovrebbero essere obbligate a diversificarle. D'altra parte, gli enti finanziari a rilevanza sistemica e altre controparti con grandi portafogli di negoziazione in derivati OTC che effettuano operazioni tra di loro dovrebbero applicare i limiti di concentrazione almeno al margine iniziale, anche in relazione alle garanzie ammissibili comprendenti i titoli di debito sovrano degli Stati membri. Tali controparti sono sufficientemente sofisticate per trasformare le garanzie o per accedere a più mercati ed emittenti per diversificare sufficientemente le garanzie costituite. L'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 prevede che siano individuati gli enti a rilevanza sistemica ai sensi della normativa dell'Unione. Tuttavia, dato l'ampio ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno introdurre una soglia quantitativa, in modo che i requisiti relativi ai limiti di concentrazione si applichino anche alle controparti che, pur non rientrando nella vigente classificazione degli enti a rilevanza sistemica, sarebbero comunque soggetti a limiti di concentrazione in ragione delle dimensioni del loro portafoglio di derivati OTC.
Gli schemi pensionistici sono soggetti a obblighi di collateralizzazione bilaterale. È tuttavia importante evitare un onere eccessivo derivante da tali disposizioni sui risultati attesi degli schemi pensionistici e pertanto sul reddito da pensione dei futuri pensionati. Le obbligazioni degli schemi pensionistici nei confronti dei pensionati sono denominate in valuta locale e i loro investimenti devono pertanto essere denominati nella stessa valuta, al fine di evitare i costi e i rischi dei disallineamenti di valuta. È pertanto appropriato prevedere che, al pari di quanto avviene per altre controparti, i limiti di concentrazione non si applichino agli schemi pensionistici. È importante, tuttavia, che siano messe in atto adeguate procedure di gestione del rischio per controllare e affrontare potenziali rischi di concentrazione derivanti da tale regime speciale. L'applicazione di tali disposizioni in materia di schemi pensionistici dovrebbe essere monitorata e riesaminata alla luce degli sviluppi del mercato.
Dovrebbero essere riconosciute le difficoltà di segregare le garanzie in contante, permettendo alle controparti di costituire un margine iniziale di importo limitato in contante e consentendo ai depositari di reinvestire questa garanzia in contante. Tuttavia, il contante detenuto dal depositario è una passività che il depositario ha nei confronti della controparte che ha costituito la garanzia, che genera un rischio di credito per quest'ultima. Pertanto, per ridurre il rischio sistemico, l'uso del contante come margine iniziale dovrebbe essere soggetto a obblighi di diversificazione almeno per gli enti a rilevanza sistemica. Gli enti a rilevanza sistemica dovrebbero essere tenuti a limitare l'importo del margine iniziale raccolto in contante o a diversificare l'esposizione utilizzando più di un depositario.
Il valore della garanzia non dovrebbe presentare una significativa correlazione positiva con il merito di credito del soggetto che ha costituito la garanzia o il valore del portafoglio sottostante di strumenti derivati non compensati a livello centrale, in quanto ciò pregiudicherebbe l'efficacia della protezione offerta dalla garanzia raccolta. Di conseguenza, i titoli emessi dal soggetto che ha fornito la garanzia o da entità collegate non dovrebbero essere accettati come garanzie. Le controparti dovrebbero anche essere tenute a verificare che le garanzie raccolte non siano soggette ad altre forme di rischio di correlazione sfavorevole.
In caso di default della controparte, la controparte non in stato di default dovrebbe poter liquidare le attività raccolte come margine iniziale o margine di variazione in tempi sufficientemente rapidi per proteggersi dalle perdite sui contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Tali attività dovrebbero pertanto essere altamente liquide e non dovrebbero essere esposte al rischio di credito, di mercato o di cambio. Nella misura in cui il valore della garanzia è esposto a questi rischi, dovrebbero essere applicati scarti di garanzia adeguatamente sensibili al rischio.
Per garantire il rapido trasferimento della garanzia, le controparti dovrebbero mettere in atto efficaci procedure operative. Ciò richiede che le procedure per lo scambio bilaterale delle garanzie siano sufficientemente dettagliate, trasparenti e solide. Il mancato accordo tra le controparti su un quadro operativo per il calcolo, la comunicazione e la finalizzazione efficienti delle richieste di margine e la sua mancata attuazione possono dar luogo a controversie e al mancato scambio di garanzie, che determinano esposizioni non garantite nel quadro dei contratti derivati OTC. Di conseguenza, è essenziale che le controparti definiscano politiche e norme interne chiare in materia di trasferimenti delle garanzie. Ogni scostamento da tali politiche dovrebbe essere rigorosamente esaminato da tutti i portatori di interesse interni che sono tenuti ad autorizzare questi scostamenti. Inoltre, tutti i termini applicabili in materia di scambio operativo delle garanzie dovrebbero essere accuratamente registrati in dettaglio in modo solido, rapido e sistematico.
Le controparti che stipulano un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale dovrebbero concludere un accordo di scambio di garanzia al fine di creare certezza del diritto. Un tale accordo di scambio di garanzia dovrebbe includere tutti i diritti e le obbligazioni sostanziali delle controparti applicabili ai contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.
La garanzia protegge la controparte che la raccogliere in caso di default della controparte che l'ha costituita. Tuttavia, entrambe le controparti sono anche responsabili di garantire che il modo in cui è detenuta la garanzia raccolta non aumenti, per la controparte che ha fornito la garanzia, il rischio di perdita della garanzia costituita in eccesso in caso di default della controparte che l'ha raccolta. Per questo motivo, l'accordo bilaterale tra le controparti dovrebbe consentire ad entrambe di accedere rapidamente alla garanzia, quando ne hanno il diritto, donde la necessità di norme sulla segregazione e di una regolamentazione che preveda una valutazione dell'efficacia dell'accordo in tal senso, tenendo conto dei vincoli giuridici e delle prassi di mercato in ciascuna giurisdizione.
La reipoteca, il reimpegno o il riutilizzo della garanzia raccolta come margine iniziale creerebbe nuovi rischi per le controparti, a causa delle pretese dei terzi sulle attività in caso di default. Complicazioni giuridiche e operative potrebbero ritardare la restituzione della garanzia in caso di default del soggetto che ha inizialmente raccolto la garanzia o del terzo o renderla persino impossibile. Pertanto, per salvaguardare l'efficacia del quadro normativo e assicurare un'adeguata attenuazione del rischio di controparte, la reipoteca, il reimpegno o il riutilizzo della garanzia raccolta come margine iniziale non dovrebbero essere consentiti.
Date le difficoltà di segregazione del contante, la prassi vigente in alcune giurisdizioni per lo scambio delle garanzie in contante e la necessità di ricorso al contante invece dei titoli in determinate circostanze, quando il trasferimento dei titoli può essere impedito da vincoli operativi, la garanzia in contante raccolta come margine iniziale dovrebbe sempre essere detenuta dalla banca centrale o da un ente creditizio terzo, in modo da garantirne la separazione dalle due controparti del contratto. Per assicurare tale separazione, l'ente creditizio terzo non dovrebbe appartenere allo stesso gruppo di una delle controparti.
Quando una controparte comunica all'autorità competente interessata l'intenzione di avvalersi dell'esenzione per le operazioni infragruppo, affinché l'autorità competente possa decidere se le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte, la controparte dovrebbe fornire una documentazione completa, comprese tutte le informazioni utili di cui l'autorità competente ha bisogno per completare la sua valutazione.
Affinché le procedure di gestione del rischio del gruppo possano considerarsi sufficientemente solide e robuste devono essere soddisfatte alcune condizioni. Il gruppo dovrebbe garantire il regolare monitoraggio delle esposizioni infragruppo e dovrebbe assicurare il pronto regolamento delle obbligazioni derivanti dai contratti derivati OTC infragruppo sulla base di strumenti di monitoraggio e di liquidità a livello di gruppo che siano adeguati alla complessità delle operazioni infragruppo.
Per poter beneficiare dell'esenzione per le operazioni infragruppo, deve essere certo che nessuna disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o altra disposizione obbligatoria della normativa applicabile possa legittimamente impedire alle controparti infragruppo di adempiere l'obbligazione di trasferire fondi o rimborsare passività o titoli secondo i termini delle operazioni infragruppo. Analogamente, le controparti infragruppo o il gruppo non dovrebbe seguire pratiche operative o commerciali che abbiamo come conseguenza la non disponibilità di fondi per adempiere le obbligazioni di pagamento man mano che giungono a scadenza su base giornaliera o l'impossibilità del pronto trasferimento elettronico dei fondi.
Il presente regolamento contiene una serie di requisiti dettagliati che i gruppi devono soddisfare per ottenere l'esenzione dall'obbligo di costituzione del margine per le operazioni infragruppo. Oltre a tali requisiti, quando una delle due controparti del gruppo è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora determinata l'equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il gruppo è tenuto a scambiare il margine di variazione e a segregare opportunamente i margini iniziali per tutte le operazioni infragruppo con le imprese figlie in detti paesi terzi. Per evitare un'applicazione sproporzionata dei requisiti di margine e tenuto conto di requisiti analoghi per gli obblighi di compensazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere il rinvio dell'applicazione di tale specifico obbligo. Ciò consentirebbe di disporre di un lasso di tempo sufficiente per completare la procedura di determinazione dell'equivalenza, senza imporre ai gruppi con imprese figlie aventi sede in paesi terzi un'allocazione inefficiente delle risorse.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, alle controparti che detengono portafogli di minori dimensioni, e che, pertanto, eseguono di norma operazioni di minore entità, dovrebbe essere concesso più tempo per adeguare i sistemi e i processi interni al fine di poter soddisfare i requisiti del presente regolamento. Per conseguire un corretto equilibrio tra l'attenuazione dei rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati a livello centrale e l'applicazione proporzionata del presente regolamento, nonché per favorire la coerenza internazionale e ridurre al minimo le possibilità di arbitraggio regolamentare, allo scopo di evitare turbolenze del mercato è necessario prevedere un periodo transitorio per l'introduzione dei requisiti. Il periodo transitorio per i requisiti fissati nel presente regolamento tiene conto del calendario concordato nell'ambito del CBVB-IOSCO, che è stato stabilito sulla base di uno studio di impatto quantitativo che ha coinvolto gli enti creditizi dell'Unione.
Il regolamento delegato della Commissione5 chiarisce la definizione di contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente nell'Unione. Tuttavia, al momento detta definizione non è ancora in vigore e questi prodotti sono definiti in maniera non uniforme nell'Unione. Pertanto, per evitare che nell'Unione si creino condizioni di disparità è necessario che l'applicazione delle corrispondenti tecniche di attenuazione del rischio sia allineata alla data di applicazione del pertinente atto delegato. Per evitare ritardi eccessivi nell'introduzione delle tecniche di attenuazione del rischio, è inoltre fissata una data specifica alla quale dovrebbero in ogni caso applicarsi i pertinenti requisiti.
Per evitare la frammentazione del mercato e assicurare condizioni di parità a livello mondiale per le controparti dell'Unione stabilite nell'Unione, e riconoscendo che in alcune giurisdizioni lo scambio del margine di variazione e lo scambio del margine iniziale per le opzioni su singole azioni e per le opzioni su indici azionari sono soggetti a requisiti di margine non equivalenti, si dovrebbe procedere all'introduzione graduale del trattamento di detti prodotti. Il periodo di introduzione graduale consentirà di guadagnare tempo per monitorare gli sviluppi regolamentari in altre giurisdizioni e assicurare che nell'Unione siano introdotti requisiti appropriati per attenuare il rischio di controparte in relazione a questi contratti, riducendo allo stesso tempo le possibilità di arbitraggio regolamentare.
Per assicurare la certezza del diritto e per evitare potenziali turbolenze sui mercati finanziari, è opportuno specificare il trattamento dei contratti in vigore.
Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/20106 del Parlamento europeo e del Consiglio, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/20107 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8,
Ai sensi della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, commi quinto, sesto e settimo, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 10, paragrafo 1, commi quinto, sesto e settimo, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e all'articolo 10, paragrafo 1, commi quinto, sesto e settimo, del regolamento (UE) n. 1094/2010 il presente regolamento integra le modifiche apportate al progetto di norme tecniche di regolamentazione ripresentato alla Commissione in forma di parere formale dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali sulle procedure di gestione del rischio
Sezione 1. Definizioni e requisiti generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «margine iniziale»: la garanzia raccolta dalla controparte a copertura delle esposizioni correnti e delle potenziali esposizioni future nell'intervallo di tempo tra l'ultima raccolta del margine e la liquidazione delle posizioni o la copertura del rischio di mercato a seguito del default dell'altra controparte;
2) «margine di variazione»: la garanzia raccolta dalla controparte in funzione dei risultati della valutazione giornaliera dei contratti a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
3) «paniere di compensazione (netting set)»: un paniere di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale tra due controparti oggetto di accordo di compensazione bilaterale giuridicamente vincolante.
Art. 2 Requisiti generali
1. Le controparti istituiscono, applicano e documentano le procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.
2.
Le procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 comprendono procedure che prevedono o specificano quanto segue:
a) l'ammissibilità delle garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi della sezione 2;
b) il calcolo e la raccolta dei margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi della sezione 3;
c) la gestione e la segregazione delle garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale ai sensi della sezione 5;
d) il calcolo del valore delle garanzie aggiustato ai sensi della sezione 6;
e) lo scambio di informazioni tra le controparti e l'autorizzazione e la registrazione delle eccezioni alle procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 1;
f) la segnalazione all'alta dirigenza delle eccezioni di cui al capo II;
g) le condizioni di tutti gli accordi che le controparti devono concludere al più tardi al momento in cui è concluso il contratto derivato OTC non compensato a livello centrale, compresi i termini dell'accordo di compensazione e i termini dell'accordo di scambio di garanzie a norma dell'articolo 3;
h) la verifica periodica della liquidità delle garanzie da scambiare;
i) il pronto recupero, in caso di default, della garanzia da parte della controparte che l'ha costituita presso la controparte che l'ha raccolta; e
j) il regolare monitoraggio delle esposizioni derivanti da contratti derivati OTC che sono operazioni infragruppo e il rapido regolamento delle obbligazioni derivanti da detti contratti.
Ai fini del primo comma, lettera g), i termini degli accordi comprendono tutti gli aspetti in materia di obbligazioni derivanti dal contratto derivato OTC non compensato a livello centrale che dovrà essere concluso, e almeno quanto segue:
a) le obbligazioni di pagamento che sorgono tra le controparti;
b) le condizioni delle obbligazioni di pagamento di compensazione;
c) gli eventi di default o altro evento di estinzione dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale;
d) tutti i metodi di calcolo utilizzati in relazione alle obbligazioni di pagamento;
e) le condizioni delle obbligazioni di pagamento di compensazione al momento dell'estinzione,
f) il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni al momento dell'estinzione;
g) la legge applicabile alle operazioni con contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.
3.
Se stipulano un accordo di compensazione o un accordo di scambio di garanzie, le controparti effettuano un riesame giuridico indipendente dell'applicabilità giuridica degli accordi. Il riesame può essere effettuato da unità indipendenti interne o da terzi indipendenti.
L'obbligo di effettuare il riesame di cui al primo comma si considera soddisfatto in relazione all'accordo di compensazione quando l'accordo è riconosciuto in conformità all'articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Le controparti attuano politiche per la valutazione in continuo dell'applicabilità giuridica dell'accordo di compensazione e dell'accordo di scambio di garanzie che stipulano.
5. Le procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 sono testate, riesaminate e aggiornate in funzione delle necessità e almeno una volta l'anno.
6. Su richiesta, le controparti che utilizzano i modelli del margine iniziale ai sensi della sezione 4 forniscono, in qualsiasi momento, alle autorità competenti tutti i documenti relativi alle procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 2, lettera b).
Art. 3 Accordo di scambio di garanzie
L'accordo di scambio di garanzie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera g), include almeno i seguenti elementi:
a) il livello e la tipologia delle garanzie necessarie;
b) l'accordo di segregazione;
c) il paniere di compensazione a cui lo scambio di garanzie si riferisce;
d) le procedure di comunicazione, conferma e aggiustamento delle richieste di margine;
e) le procedure di regolamento delle richieste di margine per ciascun tipo di garanzia ammissibile;
f) le procedure, i metodi, il calendario e l'attribuzione di responsabilità per il calcolo dei margini e la valutazione delle garanzie;
g) gli eventi che sono da considerarsi default o gli eventi di cessazione;
h) la legge applicabile al contratto derivato OTC non compensato a livello centrale;
i) la legge applicabile all'accordo di scambio di garanzie.
Sezione 2. Ammissibilità
Art. 4 Garanzie ammissibili
1. La controparte raccoglie soltanto garanzie appartenenti alle seguenti classi di attività:
a) contante in forma di denaro accreditato su un conto in qualsiasi valuta, o crediti analoghi che danno diritto alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;
b) oro in forma di lingotti di oro puro allocati conformi agli standard di buona consegna;
c) titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali degli Stati membri;
d) titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri le cui esposizioni sono considerate esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) titoli di debito emessi dagli enti del settore pubblico degli Stati membri le cui esposizioni sono considerate esposizioni verso l'amministrazione centrale, le amministrazioni regionali o le autorità locali dello Stato membro a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera d);
g) titoli di debito emessi dagli enti del settore pubblico degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera e);
h) titoli di debito emessi dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) titoli di debito emessi dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
j) titoli di debito emessi dalle amministrazioni o dalle banche centrali di paesi terzi;
k) titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali di paesi terzi che soddisfano i requisiti delle lettere d) ed e);
l) titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o le autorità locali di paesi terzi diversi da quelli di cui alle lettere d) ed e);
m) titoli di debito emessi da enti creditizi o imprese di investimento, comprese le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1;
n) obbligazioni societarie;
o) il segmento con rango più elevato di una cartolarizzazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sia una ricartolarizzazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del medesimo regolamento;
p) obbligazioni convertibili, purché possano essere convertite unicamente in strumenti di capitale inclusi in un indice specificato conformemente all'articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
q) strumenti di capitale inclusi in un indice specificato conformemente all'articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
r) azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5.
2. Una controparte raccoglie le garanzie delle classi di attività di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e da k) a r), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le attività non sono emesse dalla controparte che costituisce la garanzia;
b) le attività non sono emesse da entità che fanno parte del gruppo al quale appartiene la controparte che costituisce la garanzia;
c) le attività non sono altrimenti soggette ad un significativo rischio di correlazione sfavorevole ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 5 Criteri di ammissibilità di quote o azioni di OICVM
1.
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), una controparte può utilizzare le quote o azioni di OICVM come garanzie ammissibili solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
b) l'OICVM può unicamente investire in attività ammissibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) l'OICVM soddisfa i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai fini della lettera b), gli OICVM possono utilizzare strumenti derivati per coprire i rischi derivanti dalle attività in cui investono.
Se l'OICVM investe in azioni o quote di altri OICVM, le condizioni di cui al primo comma si applicano anche a detti OICVM.
2.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), quando l'OICVM o uno dei suoi OICVM sottostanti non investe solo in attività ammissibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere utilizzato come garanzia ammissibile ai sensi del paragrafo 1 solo il valore delle quote o azioni dell'OICVM corrispondente all'investimento in attività ammissibili.
Il primo comma si applica a ogni OICVM sottostante di un OICVM che abbia propri OICVM sottostanti.
3. Quando le attività non ammissibili dell'OICVM possono avere un valore negativo, il valore delle quote o azioni dell'OICVM che possono essere utilizzate come garanzie ammissibili ai sensi del paragrafo 1 è determinato sottraendo dal valore delle attività ammissibili il massimo valore negativo delle attività non ammissibili.
Art. 6 Valutazione del merito di credito
1. La controparte che raccoglie la garanzia valuta il merito di credito delle attività appartenenti alle classi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non denominate o non finanziate nella valuta nazionale dell'emittente, e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f), g), da j) a n) e p), utilizzando una delle seguenti metodologie:
a) i rating interni di cui al paragrafo 3 della controparte che raccoglie la garanzia;
b) i rating interni di cui al paragrafo 3 della controparte che costituisce la garanzia, se tale controparte è stabilita nell'Unione o in un paese terzo in cui detta controparte è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella disciplinata dalla normativa dell'Unione ai sensi dell'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE;
c) la valutazione del merito di credito formulata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciuta, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del regolamento (UE) n. 575/2013, o la valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione di cui all'articolo 137 del medesimo regolamento.
2. La controparte che raccoglie la garanzia valuta il merito di credito delle attività appartenenti alla classe di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera o), utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
3. La controparte autorizzata a utilizzare il metodo basato sui rating interni (di seguito «metodo IRB») ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013 può utilizzare i propri rating interni per valutare il merito di credito delle garanzie raccolte ai fini del presente regolamento.
4. La controparte che utilizza il metodo IRB conformemente al paragrafo 3, determina la classe di merito di credito delle garanzie conformemente all'allegato I.
5. La controparte che utilizza il metodo IRB conformemente al paragrafo 3, comunica all'altra controparte la classe di merito di credito, di cui al paragrafo 4, associata alle attività che devono essere scambiate come garanzie.
6. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la valutazione del merito di credito è attribuita alle classi di merito di credito specificate ai sensi dell'articolo 136 o 270 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 7 Requisiti specifici per le attività ammissibili
1. Le controparti possono utilizzare come garanzie le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f), g) e da j) a p), solo quando il relativo merito di credito è stato valutato nella classe di merito credito 1, 2 o 3 conformemente all'articolo 6.
2. Le controparti possono utilizzare come garanzie le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), che non sono denominate o finanziate nella moneta nazionale dell'emittente, solo quando il relativo merito di credito è stato valutato nella classe di merito credito 1, 2, 3 o 4 conformemente all'articolo 6.
3. Le controparti stabiliscono le procedure per il trattamento delle attività scambiate come garanzie conformemente ai paragrafi 1 e 2 il cui merito di credito è successivamente valutato come:
a) classe 4 o oltre per le attività di cui al paragrafo 1;
b) oltre la classe 4 per le attività di cui al paragrafo 2.
4. Le procedure di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) vietano alle controparti di scambiare attività supplementari valutate nella classe di merito di credito di cui al paragrafo 3;
b) definiscono un calendario entro il quale le attività valutate nella classe di merito di credito di cui al paragrafo 3 e già scambiate come garanzie sono sostituite nel corso di un periodo di tempo non superiore a due mesi;
c) fissano una classe di merito di credito che impone la sostituzione immediata delle attività di cui al paragrafo 3;
d) consentono alle controparti di aumentare gli scarti di garanzia sulle pertinenti garanzie fintanto che non siano state sostituite secondo il calendario di cui alla lettera b).
5. Le controparti non possono utilizzare come garanzia le classi di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quando non abbiano accesso al mercato di dette attività o quando non siano in grado di liquidare dette attività prontamente in caso di default della controparte che costituisce la garanzia.
Art. 8 Limiti di concentrazione per il margine iniziale
1.
In caso di raccolta della garanzia come margine iniziale ai sensi dell'articolo 13, ad ogni controparte che raccoglie la garanzia si applicano i seguenti limiti:
a) la somma dei valori del margine iniziale raccolto dalle classi di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), f), g), e da l) a r), emesse da un solo emittente o da entità appartenenti allo stesso gruppo, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
i) il 15 % delle garanzie raccolte presso la controparte che costituisce la garanzia;
ii) 10 milioni di EUR o l'equivalente in altra valuta;
b) la somma dei valori del margine iniziale raccolto dalle classi di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere o), p) e q), se le classi di attività di cui alle lettere p) e q) dello stesso articolo sono emesse dagli enti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
i) il 40 % delle garanzie raccolte presso la controparte che costituisce la garanzia;
ii) 10 milioni di EUR o l'equivalente in un'altra valuta.
I limiti di cui al primo comma si applicano anche alle azioni o quote di OICVM, quando l'OICVM investe principalmente nelle classi di attività di cui allo stesso comma.
2. Quando la garanzia raccolta come margine iniziale ai sensi dell'articolo 13 supera 1 miliardo di EUR e ogni controparte appartiene ad una delle categorie di cui al paragrafo 3, si applicano i seguenti limiti all'importo del margine iniziale superiore a 1 miliardo di EUR raccolto presso la controparte:
a) la somma dei valori del margine iniziale raccolto dalle classi di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a l), emesse da un solo emittente o da emittenti domiciliati nello stesso paese non supera il 50 % del margine iniziale raccolto presso la controparte;
b) se il margine iniziale è raccolto in contante, il limite di concentrazione del 50 % di cui alla lettera a) tiene conto anche delle esposizioni al rischio derivanti dal terzo detentore o depositario del contante.
3. Le controparti di cui al paragrafo 2 sono uno dei seguenti soggetti:
a) enti individuati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE;
b) enti individuati come O-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE;
c) controparti che non sono schemi pensionistici, per le quali la somma dei valori delle garanzie da raccogliere supera 1 miliardo di EUR.
4. Quando la garanzia raccolta come margine iniziale ai sensi dell'articolo 13 da o presso schemi pensionistici supera 1 miliardo di EUR, la controparte che raccoglie la garanzia stabilisce le procedure per gestire il rischio di concentrazione per quanto riguarda le garanzie raccolte dalle classi di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a l), compresa un'adeguata diversificazione delle garanzie.
5. Se gli enti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), raccolgono il margine iniziale in contante presso un'unica controparte che è anche un ente di cui alle medesime lettere, la controparte che raccoglie il margine assicura che non più del 20 % del margine iniziale sia detenuto da un unico terzo depositario.
6. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle garanzie raccolte in forma di strumenti finanziari analoghi allo strumento finanziario sottostante il contratto derivato OTC non compensato a livello centrale.
7. La controparte che raccoglie la garanzia valuta la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2 almeno ogni volta che il margine iniziale è calcolato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
8. In deroga al paragrafo 7, la controparte di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 può valutare trimestralmente la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2, purché l'importo del margine iniziale raccolto da ogni singola controparte sia sempre inferiore a 800 milioni di EUR durante il trimestre precedente la valutazione.
Sezione 3. Calcolo e raccolta dei margini
Art. 9 Frequenza del calcolo e determinazione della data del calcolo
1. Le controparti calcolano il margine di variazione conformemente all'articolo 10 almeno su base giornaliera.
2. Le controparti calcolano il margine iniziale conformemente all'articolo 11 entro il giorno lavorativo successivo ad uno dei seguenti eventi:
a) un nuovo contratto derivato OTC non compensato a livello centrale è eseguito o aggiunto al paniere di compensazione;
b) un vigente contratto derivato OTC non compensato a livello centrale scade o è rimosso dal paniere di compensazione;
c) un vigente contratto derivato OTC non compensato a livello centrale fa scattare un pagamento o una consegna diversi dalla costituzione e dalla raccolta di margini;
d) il margine iniziale è calcolato conformemente al metodo standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e un contratto vigente è riclassificato in termini di classe di attività di cui all'allegato IV, paragrafo 1, in ragione della ridotta durata residua;
e) nei precedenti dieci giorni lavoratori non è stato effettuato alcun calcolo.
3. Ai fini della determinazione della data del calcolo del margine iniziale e del margine di variazione, si applica quanto segue:
a) quando due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo è effettuato sulla base del paniere di compensazione della giornata lavorativa precedente;
b) quando due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo è basato sulle operazioni nel paniere di compensazione concluse il precedente giorno lavorativo prima delle ore 16:00, secondo l'ora del fuso orario in cui le ore 16:00 scoccano prima.
Art. 10 Calcolo del margine di variazione
L'importo del margine di variazione che la controparte deve raccogliere è pari all'aggregazione dei valori, calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, di tutti i contratti nel paniere di compensazione, meno il valore di tutti i margini di variazione raccolti in precedenza, meno il valore netto di ciascun contratto nel paniere di compensazione determinato al momento della stipula del contratto, più il valore di tutti i margini di variazione precedentemente costituiti.
Art. 11 Calcolo del margine iniziale
1. Le controparti calcolano l'importo del margine iniziale che deve essere raccolto utilizzando il metodo standardizzato di cui all'allegato IV o i modelli del margine iniziale di cui alla sezione 4 o entrambi.
2. La raccolta del margine iniziale è effettuata senza compensare gli importi del margine iniziale tra le due controparti.
3. Se le controparti in relazione allo stesso paniere di compensazione utilizzano sia il metodo standardizzato di cui all'allegato IV che i modelli del margine iniziale di cui alla sezione 4, esse li utilizzano in modo coerente per ciascun contratto derivato OTC non compensato a livello centrale.
4. Se calcolano il margine iniziale conformemente alla sezione 4, le controparti non tengono conto delle correlazioni tra il valore dell'esposizione non garantita e la garanzia.
5. Le controparti concordano il metodo che ognuna utilizza per determinare il margine iniziale che è tenuta a raccogliere; esse non sono però tenute a utilizzare una metodologia comune.
6. Quando una o entrambe le controparti si basano su un modello del margine iniziale, esse concordano il modello elaborato ai sensi della sezione 4.