Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 2016 che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di riduzione di tale impatto mediante il miglioramento della progettazione senza generare costi eccessivi.
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE, la Commissione è tenuta a introdurre, se del caso, misure di esecuzione cominciando dai prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento. Tali misure di esecuzione devono essere introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2009/125/CE e dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Commissione deve consultare il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile in merito alle misure da introdurre.
La Commissione ha effettuato diversi studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura comunemente utilizzati nell'UE. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con le parti interessate dell'UE e di paesi terzi, e i risultati sono stati resi pubblici.
Le caratteristiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura identificate come significative ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso. Sono state altresì identificate come significative le emissioni dirette rilasciate dai refrigeranti nonché le emissioni sonore.
Gli studi preparatori mostrano che non è necessario introdurre requisiti relativi agli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE nel caso dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura.
Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura progettati per usare combustibili gassosi o liquidi oppure energia elettrica nonché i ventilconvettori.
Poiché i refrigeranti sono disciplinati nell'ambito del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2, ne consegue che il presente regolamento non stabilisce requisiti specifici in merito ai refrigeranti.
Sono altresì rilevanti le emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. Tuttavia l'ambiente in cui sono installati i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori incide sulle emissioni sonore massime accettabili. È inoltre possibile adottare misure secondarie per attenuare l'impatto delle emissioni sonore. Di conseguenza non si stabiliscono requisiti minimi in merito alle emissioni sonore massime. Si stabiliscono requisiti in materia di informazione concernenti il livello di potenza sonora
Il consumo energetico annuale combinato dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura nell'UE è stato stimato a 2477 PJ (59 Mtep) l'anno per il 2010, corrispondenti a 107 Mt di emissioni di diossido di carbonio. In caso di mancata adozione di misure specifiche, si stima che il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura raggiungerà 2534 PJ (60 Mtep) l'anno entro il 2030.
Il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura potrebbe essere ridotto senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie.
Per il 2010 si stima che le emissioni totali di ossidi di azoto nell'UE, provenienti principalmente dai generatori d'aria calda alimentati a gas, siano ammontate a 36 Mt SOX equivalente l'anno (espresse in termini di contributo all'acidificazione). Si prevede che tali emissioni scendano a 22 Mt SOX equivalente l'anno entro il 2030.
Le emissioni dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura potrebbero essere ulteriormente ridotte senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie.
Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento consentiranno di risparmiare ogni anno circa 203 PJ (5 Mtep), corrispondenti a 9 Mt di emissioni di diossido di carbonio entro il 2030.
Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento ridurranno le emissioni annuali di ossidi di azoto di 2,6 Mt SOX equivalente entro il 2030.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti relativi all'efficienza energetica e alle emissioni di ossidi di azoto applicabili ai prodotti di riscaldamento dell'aria e ai prodotti di raffrescamento in tutta l'UE, il che consentirà di migliorare sia il funzionamento del mercato unico, sia la prestazione ambientale dei prodotti interessati.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nel presente regolamento non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sull'accessibilità economica dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura per l'utilizzatore finale, né incidere negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.
Ai fabbricanti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per riprogettare i loro prodotti al fine di ottemperare al presente regolamento. È necessario tenere in considerazione tale elemento al momento di fissare la data a partire dalla quale si applicano le specifiche. La tempistica dovrebbe tenere conto delle considerazioni di costo per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, garantendo nel contempo la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento entro le date fissate.
Le misurazioni dei pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili ai fini della valutazione della conformità.
Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti dovrebbero fornire nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE tutte le informazioni inerenti alle specifiche stabilite nel presente regolamento.
Al fine di limitare ulteriormente gli effetti ambientali dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori è opportuno che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e/o allo smaltimento.
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario identificare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire l'ampia disponibilità e la facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:
a) prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;
b) prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;
c) ventilconvettori.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
a) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale1;
b) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori2;
c) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti3;
d) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo4;
e) i chiller per la climatizzazione d'ambiente con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C e i chiller di processo ad alta temperatura con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C o superiori a + 12 °C;
f) prodotti progettati per usare principalmente biomassa come combustibile;
g) prodotti che usano combustibili solidi;
h) prodotti che erogano calore o freddo in combinazione con energia elettrica («cogenerazione») per mezzo di un processo di combustione o di conversione del combustibile;
i) prodotti inclusi nelle installazioni disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali5;
j) chiller di processo ad alta temperatura che funzionano esclusivamente mediante condensazione evaporativa;
k) prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;
l) chiller di processo ad alta temperatura in cui la refrigerazione è ottenuta mediante un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; e
m) prodotti di riscaldamento dell'aria e/o di raffrescamento utilizzati principalmente nella produzione e nell'immagazzinamento di materiali deperibili a determinate temperature da parte di entità commerciali, istituzionali o industriali, nei quali la funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente è secondaria e l'efficienza energetica della funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente dipende dall'efficienza della funzione primaria.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:
1. «prodotto di riscaldamento dell'aria»: un dispositivo che a) incorpora o fornisce calore a un sistema di riscaldamento ad aria; b) è munito di uno o più generatori di calore; e c) può includere un sistema di riscaldamento ad aria per erogare l'aria riscaldata direttamente nell'ambiente riscaldato mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria. Un generatore di calore progettato per un prodotto di riscaldamento dell'aria e un alloggiamento per un prodotto di riscaldamento dell'aria progettato per essere munito di tale generatore di calore sono considerati congiuntamente un prodotto di riscaldamento dell'aria.
2. «sistema di riscaldamento ad aria»: i componenti e/o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria riscaldata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente riscaldato, affinché il sistema raggiunga e mantenga la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;
3. «generatore di calore»: la parte di un prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore utile avvalendosi di uno o più fra i seguenti processi: a) la combustione di combustibili liquidi o gassosi; b) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica; c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee e trasferimento di tale calore al sistema di riscaldamento ad aria per mezzo di un ciclo di compressione del vapore o di un ciclo di assorbimento;
4. «prodotto di raffrescamento»: un dispositivo che a) incorpora o fornisce aria o acqua raffreddata a un sistema di raffrescamento ad aria o ad acqua; ed b) è munito di uno o più generatori di freddo. Un generatore di freddo progettato per un prodotto di raffrescamento e un alloggiamento per un prodotto di raffrescamento progettato per essere munito di tale generatore di freddo sono considerati congiuntamente un prodotto di raffrescamento;
5. «sistema di raffrescamento ad aria»: i componenti o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria raffreddata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente raffrescato, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;
6. «sistema di raffrescamento ad acqua»: i componenti o le apparecchiature necessari per la distribuzione dell'acqua raffreddata e il trasferimento di calore da spazi interni all'acqua raffreddata, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;
7. «generatore di freddo»: la parte di un prodotto di raffrescamento che genera una differenza di temperatura in grado di estrarre il calore dalla fonte di calore, l'ambiente interno da raffrescare, e di trasferire tale calore a un dissipatore, quale l'aria dell'ambiente esterno, l'acqua o il suolo, per mezzo di un ciclo a compressione del vapore o di un ciclo ad assorbimento;
8. «chiller per la climatizzazione d'ambiente»: un prodotto di raffrescamento a) il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffrescamento ad acqua (fonte di calore), progettato per funzionare con acqua refrigerata avente una temperatura in uscita uguale o superiore a + 2 °C; b) munito di un generatore di freddo; e c) il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) rilascia tale calore nell'aria ambiente, nell'acqua o nel suolo;
9. «ventilconvettore»: un dispositivo che produce una circolazione forzata dell'aria interna a fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprende la fonte di calore o di freddo né uno scambiatore di calore esterno. Il dispositivo può essere munito di un sistema minimo di condotti per convogliare l'ingresso e l'uscita dell'aria, compresa l'aria condizionata. Il prodotto può essere progettato a incasso o disporre di un alloggiamento che ne consente l'installazione nell'ambiente da condizionare. Esso può includere un generatore di calore a effetto joule destinato a essere usato unicamente come apparecchio di emergenza;
10. «chiller di processo ad alta temperatura»: un prodotto a) che integra almeno un compressore, azionato o destinato a essere azionato da un motore elettrico, e almeno un evaporatore; b) in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido, per garantire il raffreddamento di un apparecchio o un sistema di refrigerazione, il cui fine non è garantire il raffrescamento di un ambiente per il comfort termico delle persone; c) in grado di garantire la sua capacità nominale di refrigerazione a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore lato interno, di 7 °C alle condizioni nominali standard; d) che può eventualmente integrare il condensatore, il materiale per un circuito di raffrescamento o altre apparecchiature ausiliarie;
11. «capacità di refrigerazione nominale» (P): la capacità di refrigerazione, espressa in kW, raggiungibile dal chiller di processo ad alta temperatura durante il funzionamento a pieno carico e misurata a una temperatura dell'aria in ingresso di 35 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria e a una temperatura dell'aria in ingresso di 30 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua;
12. «chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad aria»: un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione è l'aria;
13. «chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad acqua»: un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione è l'acqua o la salamoia;
14. «combustibile da biomassa»: combustibile prodotto a partire da biomassa;
15. «biomassa»: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese sostanze animali e vegetali), silvicoltura e relative industrie, comprese la piscicoltura e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
16. «combustibile solido»: combustibile allo stato solido alle temperature interne normali;
17. «capacità nominale di riscaldamento» (Prated,h): la capacità di riscaldamento, espressa in kW, di una pompa di calore, di un generatore d'aria calda o di un ventilconvettore quando eroga riscaldamento d'ambiente alle «condizioni nominali standard»;
18. «capacità nominale di raffrescamento» (Prated,c): la capacità di raffrescamento, espressa in kW, di un chiller per la climatizzazione d'ambiente e/o di un condizionatore d'aria o di un ventilconvettore quando eroga raffrescamento d'ambiente alle «condizioni nominali standard»;
19. «condizioni nominali standard»: condizioni di funzionamento dei chiller per la climatizzazione d'ambiente, dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore alle quali questi sono collaudati per determinarne la capacità nominale di riscaldamento, la capacità nominale di raffrescamento, il livello di potenza sonora e/o le emissioni di ossidi di azoto. Per i prodotti che fanno uso di motori a combustione interna, si tratta del numero di giri equivalente del motore (Erpmequivalent);
20. «temperatura in uscita dell'acqua raffreddata»: la temperatura dell'acqua in uscita dal chiller per la climatizzazione d'ambiente, espressa in gradi Celsius.
Ai fini degli allegati da II a V, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.
Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura sono stabilite nell'allegato II.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
a) Dal 1o gennaio 2018:
i) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
ii) i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
iii) i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
iv) i ventilconvettori sono conformi alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato II.
b) Dal 26 settembre 2018:
i) i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato II;
c) Dal 1o gennaio 2021:
i) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato II;
ii) i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato II;
iii) i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II;
iv) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera b), dell'allegato II.
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai requisiti stabiliti nell'allegato III.
Art. 4 Valutazione della conformità
Ai fini della procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, i fabbricanti hanno la facoltà di scegliere il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
I fabbricanti trasmettono la documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all'allegato II, punto 5, lettera c), del presente regolamento.
Art. 5 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Art. 6 Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per classificare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura come i più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti nell'allegato V dello stesso.
Art. 7 Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico compiuto relativamente ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento e ai chiller di processo ad alta temperatura. Entro il 1o gennaio 2022 essa presenta i risultati del riesame al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Tale riesame comprende una valutazione dei seguenti aspetti:
a) l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra causate dai refrigeranti;
b) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo ad alta temperatura che funzionano mediante condensazione evaporativa e dei chiller di processo che funzionano mediante tecnologia ad assorbimento;
c) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose in materia di efficienza energetica e di emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura;
d) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori;
e) l'opportunità di stabilire requisiti in materia di emissioni sulla base della capacità utile di riscaldamento o di raffrescamento anziché dell'energia assorbita;
f) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei generatori d'aria calda combinati;
g) l'opportunità di stabilire specifiche per l'etichettatura energetica dei prodotti di riscaldamento dell'aria per uso domestico;
h) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei generatori d'aria calda C2 e C4;
i) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore da tetto e canalizzabili;
j) l'opportunità della certificazione indipendente; e
k) per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze per la verifica, quale menzionato nelle procedure di verifica stabilite all'allegato IV.
Art. 8 Deroga
1. Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria, di prodotti di raffrescamento e di chiller di processo ad alta temperatura conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica stagionale o di indice di prestazione energetica stagionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria e di prodotti di raffrescamento conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di emissioni di ossidi di azoto in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker