diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti delegati della Commissione adottati sulla base della direttiva 2010/30/UE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite negli atti delegati e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fornitori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di assegnare ai loro prodotti un'etichetta energetica di classe superiore oppure indurre a ritenere che forniscano prestazioni migliori di quelle reali.

Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate durante le prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fornitori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fornitore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di assegnare ai loro prodotti un'etichetta energetica di classe superiore oppure indurre a ritenere che forniscano prestazioni migliori di quelle effettivamente misurate e calcolate. I parametri dichiarati o pubblicati dal fornitore non dovrebbero essere più favorevoli per il fornitore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.

Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito all'efficienza energetica e alle prestazioni funzionali dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1059/20102, (UE) n. 1060/20103, (UE) n. 1061/20104, (UE) n. 1062/20105, (UE) n. 626/20116, (UE) n. 392/20127, (UE) n. 874/20128, (UE) n. 665/20139, (UE) n. 811/201310, (UE) n. 812/201311, (UE) n. 65/201412, (UE) n. 1254/201413, (UE) 2015/109414, (UE) 2015/118615 e (UE) 2015/118716,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: