Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione del 31 maggio 2017 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto1, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
L'articolo 3, lettera a), della direttiva 2010/40/UE indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale per lo sviluppo e l'utilizzo di specifiche e norme.
L'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi nel suo territorio.
Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sulla mobilità, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti ai sensi della direttiva 2010/40/UE, in particolare i regolamenti delegati (UE) n. 886/20132 e (UE) 2015/9623 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 454/2011 della Commissione4.
Per quanto riguarda la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce norme minime per il riutilizzo di informazioni del settore pubblico in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità dei trasporti e degli operatori dei trasporti, dovrebbero applicarsi le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva 2003/98/CE.
Ogni volta che le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento di dati personali, questo deve essere effettuato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e alla direttiva 2002/58/EC del Parlamento europeo e del Consiglio7, nonché alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione. Le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile dovrebbero essere trattate in stretta conformità con il principio di minimizzazione dei dati ed esclusivamente per le finalità del presente regolamento e fintantoché è necessario. Tali dati non dovrebbero consentire di indentificare l'interessato o di renderlo identificabile, ogniqualvolta ciò sia possibile e non ostacoli lo scopo del presente regolamento.
Se il servizio di informazione si basa sulla raccolta di dati, anche di geolocalizzazione, è opportuno che gli utenti finali siano chiaramente informati dell'acquisizione di tali dati, delle modalità che presiedono alla loro raccolta e potenziale tracciabilità e del periodo di conservazione dei dati. I soggetti i che raccolgono dati pubblici e privati, come gli operatori dei trasporti, le autorità dei trasporti, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità e i produttori di mappe digitali dovrebbero applicare misure tecniche adeguate (come la tutela della riservatezza e la protezione dei dati fin dalla progettazione) per garantire la pseudonimizzazione8 dei dati ricevuti dagli utenti finali.
La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 mira a creare un'infrastruttura di dati territoriali nell'Unione che consenta la condivisione e l'accesso pubblico in tutta l'Unione alle informazioni territoriali, comprese le informazioni relative alle reti di trasporto, allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell'Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con quelle stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione10.
Le specifiche definite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti i modi di trasporto nell'Unione, ad esempio i trasporti di linea (aerei, ferrovie comprese ferrovie ad alta velocità, ferrovie convenzionali e sistemi di trasporto leggero su rotaia, autobus a lunga percorrenza, trasporti marittimi compresi traghetti, metropolitana, tram, autobus, filobus, funivie), i trasporti a richiesta (bus navetta, traghetto navetta, taxi, ride sharing, car sharing, car pooling, noleggio auto, bike sharing, noleggio biciclette, servizi di bus a chiamata) e i trasporti privati (auto, motocicletta, bicicletta, a piedi). Lo spostamento a piedi come opzione di mobilità per compiere parti del primo e ultimo tratto di viaggio ha una grande rilevanza per le informazioni sulla mobilità multimodale e può generare non solo vantaggi ambientali e di gestione della rete ma anche benefici diretti per la salute del viaggiatore.
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 definisce l'infrastruttura dei trasporti, che fa parte delle reti transeuropee di trasporto centrali e globali. Per rispondere alle esigenze di mobilità degli utenti finali in tutto il territorio dell'Unione e per massimizzare il pieno potenziale delle informazioni sulla mobilità multimodale, è necessaria una copertura completa della rete «da porta a porta». Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla rete globale TEN-T, compresi i nodi urbani e le altre parti della rete di trasporto.
Al fine di sostenere la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione europea, si possono utilizzare sia approcci centralizzati basati sulla fornitura di dati sia approcci decentralizzati basati sulla fornitura di dati e servizi. Pertanto il presente regolamento dovrebbe disciplinare la fornitura sia di dati sia di servizi, in modo da sostenere entrambi gli approcci. Al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di tali dati per la predisposizione di servizi di informazione globali sulla mobilità, le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiestadovrebbero rendere i dati statici, i corrispondenti metadati e le informazioni sulla qualità dei dati accessibili agli utenti attraverso un punto di accesso nazionale o comune. Il punto di accesso può assumere varie forme, ad esempio di banca dati, archivio di dati, marketplace di dati, repertorio, registro, portale web o simili in base alla natura dei dati. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'eventualità di raggruppare i punti di accesso pubblici e privati esistenti in un unico punto, consentendo così l'accesso a tutti i tipi di dati disponibili rientranti nel campo di applicazione delle presenti specifiche.
Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare tra loro per stabilire un punto di accesso comune che copra i dati disponibili degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se utilizzare i punti di accesso istituiti nell'ambito di altri atti delegati, adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, come punti di accesso nazionali per i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere di utilizzare come punto di accesso nazionale anche punti di accesso preesistenti che coprono più settori. Gli Stati membri possono definire quale attore sia responsabile della fornitura dei dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato. In alcuni casi gli operatori del trasporto, i gestori delle infrastrutture e i fornitori di servizi di trasporto a richiesta operano in diversi Stati membri e pertanto l'accesso ai dati sulla mobilità e sul traffico sono forniti da più di un punto di accesso. Occorre tuttavia impegnarsi per evitare inutili duplicazioni dei dati e considerare la forma e la struttura dei punti di accesso pertinenti. Per questo i dati e i metadati pertinenti potrebbero essere elencati in tutti i punti di accesso nazionali pertinenti in cui assumono la forma di un repertorio di dati. Inoltre, qualora alcuni dei punti di accesso nazionali pertinenti assumano la forma di una banca dati/un archivio di dati, i dati e i metadati potrebbero essere ospitati in uno soltanto di essi ed elencati in tutti gli altri. I termini e le condizioni per l'utilizzo dei dati sul traffico e sulla mobilità forniti attraverso il punto di accesso nazionale potrebbero essere stabiliti, se del caso, mediante un contratto di licenza.
I dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato potrebbero essere integrati nel punto di accesso nazionale secondo un approccio graduale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se integrare o meno i dati elencati nell'allegato prima del termine stabilito. I servizi di informazione sulla mobilità multimodale si basano su dati sulla mobilità e sul traffico sia statici sia dinamici, elencati nell'allegato. I dati statici sulla mobilità e sul traffico sono essenziali a fini di informazione e pianificazione durante la fase preparatoria del viaggio, e pertanto sono richiesti a tutti gli Stati membri. I dati dinamici sulla mobilità e sul traffico, ad esempio su ritardi e inconvenienti lungo il tragitto, consentono agli utenti finali di prendere decisioni ben informate e di risparmiare tempo. Va tuttavia considerato che l'integrazione nei punti di accesso nazionali di dati dinamici sulla mobilità e sul traffico può comportare uno sforzo supplementare. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se integrare o meno nel punto di accesso nazionale i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato. Qualora dovessero decidere di farlo, si applicano le prescrizioni del presente regolamento. Per garantire che lo sviluppo delle informazioni sulla mobilità multimodale sia omogeneo e coerente in tutta l'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a integrare i dati dinamici esistenti sulla mobilità e sul traffico nel punto di accesso nazionale in base al seguente calendario: i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.1 dell'allegato entro il 1o dicembre 2019; i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.2 dell'allegato entro il 1o dicembre 2020; i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.3 dell'allegato entro il 1o dicembre 2021.
Per consentire un utilizzo dei punti di accesso nazionali efficace e dal buon rapporto costi-benefici, è necessario descrivere correttamente il contenuto e la struttura di questi dati servendosi di metadati appropriati.12
Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i fornitori di servizi di trasporto a richiesta e i gestori delle infrastrutture a iniziare a raccogliere dati che non siano già disponibili in un formato leggibile mediante dispositivi informatici. I requisiti delle specifiche riguardanti i dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico nei diversi modi di trasporto dovrebbero applicarsi unicamente ai dati effettivamente raccolti e disponibili in un formato leggibile da un dispositivo informatico. Nel contempo gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cercare modi efficaci in termini di costi e adeguati alle loro esigenze per digitalizzare i dati statici e dinamici esistenti sulla mobilità e sul traffico dei diversi modi di trasporto. Gli Stati membri che iniziano a digitalizzare informazioni statiche e dinamiche sulla mobilità e sul traffico relative ai diversi modi di trasporto e utilizzabili per servizi di informazione sulla mobilità multimodale sono incoraggiati a iniziare dai dati definiti nel livello di servizio 1 dell'allegato e quindi a proseguire con i livelli di servizio 2 e 3. I dati definiti nel primo gruppo sono considerati essenziali per il funzionamento di base dei servizi di informazione sulla mobilità multimodale.
Per sviluppare un sistema armonizzato e una fornitura costante di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, sostenendo l'interoperabilità in tutta l'Unione, è opportuno che il punto di accesso nazionale utilizzi un insieme armonizzato di formati e protocolli interoperabili per lo scambio di dati, basati su soluzioni tecniche e standard già esistenti per i diversi modi di trasporto. Nell'ambito dei servizi di informazione sulla mobilità multimodale sono disponibili numerosi standard e specifiche tecniche preesistenti relativi al trasporto stradale(DATEX II), ferroviario (documenti tecnici TAP-TSI B1, B2, B3, B4, B8, B9), aereo (IATA SSIM) e ai dati territoriali che li sottendono (INSPIRE). In tali casi il presente regolamento dovrebbe fare riferimento agli standard già adottati, ma questi modi di trasporto possono anche scegliere di utilizzare altri standard e requisiti tecnici indicati nella specifica. È comunque opportuno evitare una duplicazione degli stessi dati sulla mobilità e sul traffico in più formati (ad esempio dati delle reti ferroviarie urbane in un solo standard tra TAP-TSI e NeTEx). In futuro questi standard, in particolare DATEX II, potrebbero estendere il loro ambito di applicazione a ulteriori elementi urbani e, ove disponibili, dovrebbero essere utilizzati nell'ambito delle specifiche.
Per quanto riguarda lo scambio di dati statici relativi a trasporti di linea (trasporti pubblici, bus a lunga percorrenza, trasporti marittimi compresi traghetti), i dati rilevanti forniti dal punto di accesso nazionale dovrebbero utilizzare lo standard di scambio dati CEN NeTEx CEN/TS 16614, basato sul modello concettuale di riferimento Transmodel EN 12896: 2006 e successive versioni aggiornate, o qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico e pienamente compatibile entro le scadenze stabilite. Per quanto riguarda lo scambio di dati dinamici sul trasporto pubblico, se gli Stati membri scelgono di includere dati dinamici nel punto di accesso nazionale, dovrebbero essere utilizzate le parti pertinenti dello standard di scambio di dati sul trasporto pubblico CEN SIRI CEN/TS 15531 e successive versioni aggiornate, o qualsiasi formato pienamente compatibile e leggibile da un dispositivo informatico. Gli Stati membri possono scegliere di continuare a utilizzare gli standard nazionali per i dati sui trasporti pubblici relativi all'operatività nazionale nello Stato membro ma, per garantire l'interoperabilità e la continuità dei servizi in tutto il territorio europeo, al livello del punto di accesso nazionale devono essere utilizzati gli standard UE specificati. Gli Stati membri possono servirsi di metodi di traduzione e conversione al fine di rispettare i requisiti europei di normalizzazione. Dovrebbe essere utilizzata la versione degli standard disponibile alla data di presentazione della domanda. Dovrebbero essere altresì utilizzati tutti gli aggiornamenti pertinenti che estendano l'ambito di applicazione e integrino nuove tipologie di dati.
Per garantire un utilizzo ottimale e la completa interoperabilità dei suddetti standard tra gli Stati membri, è necessario stabilire un profilo comune minimo che identifichi i diversi elementi chiave dello standard e adottarlo in tutti i punti di accesso nazionali. I profili nazionali degli Stati membri devono essere basati su un profilo comune minimo europeo, laddove esistente.
Per i viaggiatori è essenziale che i fornitori di servizi mettano a disposizione informazioni sulla mobilità accurate e affidabili in tutto il territorio dell'Unione. Quando si verificano cambiamenti, i dati pertinenti dovrebbero essere aggiornati con tempestività dalle autorità di trasporto o dagli operatori del trasporto attraverso il punto di accesso nazionale. Se poi a usare i dati sulla mobilità e sul traffico è un fornitore di servizi, esiste il rischio che gli utenti visualizzino informazioni sulla mobilità non accurate, che possono avere effetti negativi sul viaggio intrapreso dal viaggiatore. Quando le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta rilevano eventuali inesattezze, è opportuno che tali errori siano corretti con tempestività.
Attualmente in Europa esiste un numero considerevole di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, tuttavia la loro offerta di risultati di ricerca completi «da porta a porta» è generalmente limitata al territorio di un solo Stato membro. Una soluzione fondamentale per migliorare la copertura geografica dei servizi di informazione sulla mobilità e supportare le informazioni sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione consiste nel collegare tra loro i servizi di informazione locali, regionali e nazionali. Questo comporta l'utilizzo di strumenti tecnologici, comprese le interfacce per collegare tra loro i sistemi informativi esistenti, in modo da consentire l'interscambio dei risultati di ricerca. Si raccomanda che per la pianificazione decentralizzata della mobilità i servizi di informazione sulla mobilità adottino la specifica tecnica europea «Intelligent Transport Systems — Public Transport — Open API for distributed journey planning 00278420» (Sistemi di trasporto intelligenti — Trasporti pubblici — API aperta per una pianificazione decentralizzata della mobilità 00278420), attualmente in fase di finalizzazione. Quando i fornitori di servizi stabiliscono punti di trasferimento per la pianificazione decentralizzata di itinerari, tali punti di trasferimento dovrebbero essere elencati nel punto di accesso nazionale.
I servizi di informazione sulla mobilità possono fornire agli utenti finali opzioni di itinerario multiple con diversi operatori dei trasporti. È indispensabile che i fornitori di servizi siano trasparenti nei criteri utilizzati per classificare le opzioni di itinerario e che forniscano informazioni neutrali. Laddove possibile, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità dovrebbero fornire informazioni sulle emissioni di gas serra dei diversi modi, al fine di favorire la transizione verso modi di trasporto sostenibili. I fornitori di servizi sono inoltre fortemente incoraggiati a consentire ai clienti di dare un feedback diretto sulla qualità del servizio.
I dati statici e dinamici utilizzati per la fornitura di servizi di informazione sulla mobilità comprendono dati provenienti da diversi soggetti della catena del valore. In molti casi un fornitore di servizi di informazione sulla mobilità si servirà di dati originali forniti da autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, gestori di infrastrutture o fornitori di servizi di trasporto a richiesta. In tal caso è indispensabile che siano indicati, laddove utilizzati, la fonte originale, la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento statico.
Per massimizzare il prevedibile uso di servizi di informazione sulla mobilità da parte di persone con limitazioni funzionali, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità e gli Stati membri nell'attuare il presente regolamento delegato dovrebbero tener conto della legislazione pertinente in materia di requisiti di accessibilità, come l'atto europeo sull'accessibilità di prossima emanazione. I requisiti pertinenti comprendono l'accessibilità di siti web e servizi basati su dispositivi mobili in modo coerente e adeguato alla percezione, all'operatività e alla comprensione degli utenti.
Al fine di assicurarsi che le presenti specifiche siano attuate correttamente, gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità ai requisiti per quanto riguarda l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati sulla mobilità multimodale da parte di autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. A tal fine le autorità competenti dovrebbero essere libere di fare affidamento su auto-dichiarazioni di conformità presentate da autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, gestori di infrastrutture, fornitori di servizi di trasporto a richiesta o fornitori di servizi di informazione sulla mobilità, e possono sottoporre a verifiche casuali la correttezza di tali dichiarazioni.
Al fine di monitorare l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione che descriva l'attuazione delle diverse disposizioni.
Nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa la Commissione darà sostegno a diversi requisiti tecnici stabiliti dal presente regolamento attraverso un'azione di sostegno al programma13, in particolare con l'istituzione del punto di accesso nazionale, la conversione agli standard prescritti per lo scambio di dati, l'utilizzo di profili comuni minimi nei punti di accesso nazionali e il collegamento tra servizi di informazione sulla mobilità, ove pertinente.
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e ha espresso un parere il 22 agosto 2017,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari affinché i servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell’Unione europea siano accurati e disponibili agli utenti finali attraverso le frontiere nazionali.
2. Il presente regolamento si applica all'intera rete di trasporto dell'Unione.
3. Il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE e all'articolo 3 del regolamento (UE) 1315/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni relative alle informazioni sulla mobilità multimodale e sul traffico:
1) «informazioni sulla mobilità multimodale»: informazioni derivate da dati sulla mobilità e sul traffico statici, storici, osservati o dinamici, o eventuali loro combinazioni, per utenti finali, fornite attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, che coprano almeno due modi di trasporto e che offrano la possibilità di confrontare modi di trasporto;
2) «servizi di informazione sulla mobilità»: un servizio ITS, comprendente mappe digitali, che offre agli utenti dei dati e agli utenti finali informazioni sulla mobilità e sul traffico relative ad almeno un modo di trasporto;
3) «dati dinamici sulla mobilità e sul traffico»: dati relativi a diversi modi di trasporto che cambiano spesso o dati relativi a circostanze o eventi inattesi, come elencati nell’allegato;
4) «dati statici sulla mobilità e sul traffico»: dati relativi a diversi modi di trasporto che non cambiano spesso o dati relativi a cambiamenti pianificati, come elencati nell’allegato;
5) «dati storici sulla mobilità e sul traffico»: dati relativi alle caratteristiche del traffico, utilizzati per calcolare i ritardi medi, a seconda dell’orario, del giorno e della stagione e sulla base di misurazioni precedenti, ad esempio tasso di congestione, velocità media, tempi di percorrenza medi;
6) «dati osservati»: dati operativi relativi alla mobilità e al traffico, come la durata e il motivo dei ritardi e delle cancellazioni, scaturiti e rilevati durante l’erogazione dei servizi;
7) «utente dei dati»: qualsiasi soggetto pubblico o privato, ad esempio autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di informazione sulla mobilità, produttori di mappe digitali, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e gestori delle infrastrutture, o qualsiasi altro soggetto che utilizza i dati elencati nell’allegato per creare informazioni sulla mobilità multimodale oppure, laddove previsto dai termini e dalle condizioni stabiliti dal titolare dei dati, per altre finalità;
8) «autorità dei trasporti»: qualsiasi autorità pubblica responsabile della gestione del traffico o della pianificazione, del controllo o della gestione di una determinata rete di trasporti o di servizi di trasporto, o di entrambi, rientranti nella sua competenza territoriale;
9) «operatore dei trasporti»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, responsabile della manutenzione e della gestione di servizi di trasporto;
10) «fornitore di servizi di trasporto a richiesta»: qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di trasporto a richiesta a utenti finali;
11) «titolare dei dati»: una persona giuridica, un soggetto pubblico o privato, come le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta, che ha il diritto di concedere l’accesso, sotto il suo controllo, ai dati elencati nell’allegato o di condividerli, conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione applicabile;
12) «servizio di trasporto a richiesta»: un servizio che richiede, prima della sua fornitura, un’interazione tra il fornitore del servizio di trasporto a richiesta e l’utente finale;
13) «utente finale»: una persona fisica o giuridica che abbia accesso a servizi di informazione sulla mobilità;
14) «metadati»: una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l’utilizzo dei dati;
15) «risultato di ricerca»: l’itinerario di viaggio in formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico, prodotto di una ricerca di itinerario degli utenti finali, relativo al punto o ai punti di trasferimento utilizzati;
16) «punto di trasferimento»: la stazione, la fermata o la posizione in cui i risultati di ricerca di due servizi di informazione sulla mobilità si collegano tra loro producendo un itinerario;
17) «punto di accesso»: un’interfaccia digitale in cui i dati elencati nell’allegato, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati, o dove le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati;
18) «aggiornamento dei dati»: qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l’inserimento di elementi nuovi o ulteriori;
19) «servizio di ricerca»: un servizio che consente la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tale contenuto;
20) «accessibilità dei dati»: la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico;
21) «rete stradale transeuropea globale» o «TEN-T»: l’infrastruttura di trasporto stradale e le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013;
22) «tempestività dei dati»: la disponibilità di dati aggiornati forniti agli utenti finali e agli utenti dei dati con un anticipo sufficiente per essere utili;
23) «fornitore di servizi di informazione sulla mobilità»: qualsiasi fornitore pubblico o privato di almeno un’informazione sulla mobilità e sul traffico a utenti finali e utenti dei dati, a esclusione del semplice convertitore di informazioni;
24) «collegamento di servizi»: collegamento tra servizi di informazione sulla mobilità a livello locale, regionale e nazionale, interconnessi tra loro mediante interfacce tecniche per fornire risultati di ricerca, o altri risultati di interfacce per programmi applicativi (API), basati su dati statici, storici, osservati e/o dinamici sulla mobilità e sul traffico;
25) «nodo di accesso»: una posizione predefinita in cui i passeggeri possono salire o scendere da un trasporto di linea o a richiesta.
Art. 3 Punti d'accesso nazionali
1. Ogni Stato membro istituisce un punto di accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un punto di accesso unico per gli utenti dei dati per i dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico relativi a diversi modi di trasporto, compresi gli aggiornamenti dei dati, di cui all’allegato, forniti dai titolari dei dati nel territorio di un determinato Stato membro.
2. Eventuali punti di accesso nazionali preesistenti, stabiliti in conformità ad altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, possono essere utilizzati come punti di accesso nazionali ove ritenuto opportuno dagli Stati membri.
3. I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti dei dati servizi di ricerca.
4. Gli Stati membri raggiungono un accordo sulle prescrizioni in materia di metadati in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi nel settore degli ITS. I titolari dei dati garantiscono la predisposizione di metadati sulla base di tali prescrizioni.
5. Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.
6. Qualsiasi soggetto che fornisce dati tramite il punto di accesso nazionale può farlo per delega conformemente agli accordi applicabili, anche mediante una banca dati o un aggregatore di terzi. Ciò non solleva il titolare dei dati originale dagli obblighi stabiliti agli articoli da 3 a 8.
Art. 4 Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico
1. I titolari dei dati forniscono, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, accesso ai dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico elencati al punto 1 dell’allegato per i diversi modi e mezzi di trasporto utilizzando:
a) per il trasporto stradale, il formato standard di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/962;
b) per altri modi di trasporto, uno dei seguenti standard e specifiche tecniche o qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico di cui è possibile provare la piena compatibilità e interoperabilità con tali standard e specifiche tecniche, anche ad esempio mediante validatori e convertitori automatici:
i) NeTEx CEN/TS 16614 e versioni successive;
ii) le specifiche tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 454/2011;
iii) i documenti tecnici pubblicati sotto l’egida della conferenza sui servizi per i passeggeri della IATA;
iv) Transmodel EN 12896, in assenza di protocolli di scambio di riferimento;
c) per la rete territoriale le prescrizioni dell’articolo 7 della direttiva 2007/2/CE.
2. I dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico elencati al punto 1 dell’allegato, per i quali si applicano NeTEx e DATEX II, sono rappresentati attraverso profili minimi dell’UE o profili nazionali minimi.
3. I titolari dei dati forniscono dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, nei formati richiesti, in linea con il seguente calendario:
a) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.1 dell’allegato, eccetto il punto 1.1, lettera d), punto ix), per la rete globale TEN-T, entro il 1o dicembre 2019;
b) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.2 dell’allegato, eccetto il punto 1.2, lettera a), punti i) e iii), e lettera c), punto ii), per la rete globale TEN-T, entro il 1o°dicembre 2020;
c) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.3 dell’allegato, eccetto il punto 1.3, lettera c), punto iii), per la rete globale TEN-T, entro il 1o dicembre 2021;
d) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato, eccetto il punto 1.1, lettera d), punto ix), il punto 1.2, lettera a), punti i), iii) e vii), e lettera c), punto ii), il punto 1.3, lettera c), punto iii), nonché il punto 1.2, lettera c), punto i), e il punto 1.3, lettera a), punti ii) e iii), per il trasporto a richiesta, per le altre parti della rete di trasporti dell’Unione, entro il 1o dicembre 2023;
e) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.1, lettera d), punto ix), al punto 1.2, lettera a), punti i), iii) e vii), e lettera c), punto ii), al punto 1.3, lettera c), punto iii), al punto 1.2, lettera c), punto i), e al punto 1.3, lettera a), punti ii) e iii), dell’allegato per il trasporto a richiesta, per l’intera rete di trasporti dell’Unione, entro il 1o dicembre 2024;
f) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.4 dell’allegato, per l’intera rete di trasporti dell’Unione, entro il 1o dicembre 2025.
4. Le API che forniscono l’accesso ai dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico elencati nell’allegato, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, sono accessibili pubblicamente agli utenti dei dati, se del caso previa registrazione.
5. Gli utenti dei dati e i titolari dei dati collaborano al fine di garantire l’immediata notifica al titolare dei dati da cui questi provengono di eventuali inesattezze relative ai dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico.
6. I dati forniti dai titolari dei dati attraverso il punto di accesso nazionale non comprendono i dati personali di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 5 Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sulla mobilità e sul traffico
1. I titolari dei dati forniscono, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, l’accesso ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato per i diversi modi e mezzi di trasporto utilizzando:
a) per il trasporto stradale, i formati di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2015/962;
b) per gli altri modi di trasporto, uno dei seguenti standard e specifiche tecniche o qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico di cui è possibile provare la piena compatibilità e interoperabilità con tali standard e specifiche tecniche, anche ad esempio mediante validatori e convertitori automatici:
i) SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive;
ii) le specifiche tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 454/2011.
2. I dati dinamici sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato, per i quali si applicano SIRI e DATEX II, sono rappresentati attraverso profili minimi dell’UE o profili nazionali minimi.
3. I titolari dei dati forniscono i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, nei formati richiesti, in linea con il seguente calendario:
a) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.1 dell’allegato per la rete globale TEN-T, entro il 1o dicembre 2025;
b) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.2 dell’allegato per la rete globale TEN-T, entro il 1° dicembre 2026;
c) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato per le altre parti della rete di trasporti dell’Unione, entro il 1° dicembre 2028.
4. Ogni Stato membro può decidere che i titolari dei dati forniscano i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico relativi a diversi modi di trasporto elencati al punto 2.3 dell’allegato, nel territorio dello stesso Stato membro, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3. In tal caso i titolari dei dati utilizzano SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive, o qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico di cui è possibile provare la piena compatibilità e interoperabilità con tali standard e specifiche tecniche, anche ad esempio mediante validatori e convertitori automatici.
5. Le API che forniscono l’accesso ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell’allegato, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, sono accessibili pubblicamente agli utenti dei dati, se del caso previa registrazione.
6. Gli utenti dei dati e i titolari dei dati collaborano al fine di garantire l’immediata notifica al titolare dei dati da cui questi provengono di eventuali inesattezze relative ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico.
7. I dati forniti dai titolari dei dati attraverso il punto di accesso nazionale non comprendono i dati personali di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 6 Aggiornamenti dei dati
1. I servizi di informazione sulla mobilità si basano sui più recenti dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico accessibili.
2. Quando si verificano cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i titolari dei dati aggiornano i dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico in questione elencati nell’allegato e li rendono accessibili attraverso il punto di accesso nazionale, istituito conformemente all’articolo 3, entro un periodo di tempo che ne consenta un utilizzo affidabile ed efficace conformemente all’articolo 8. Laddove i cambiamenti siano noti in anticipo, i titolari dei dati forniscono tali aggiornamenti agli utenti dei dati in anticipo. Inoltre i titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o notificate loro dagli utenti finali o dagli utenti dei dati.
Art. 7 Collegamento di servizi di informazione sulla mobilità
1. Su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità forniscono a un altro fornitore di servizi di informazione sulla mobilità risultati di ricerca basati su informazioni statiche, storiche, osservate e dinamiche sulla mobilità e sul traffico.
2. I risultati di ricerca si basano su:
a) i punti di partenza e di arrivo del viaggio del richiedente insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi;
b) possibili opzioni di itinerario insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze;
c) il punto di trasferimento tra servizi di informazione sulla mobilità;
d) in caso di problemi, possibili opzioni di itinerario alternative insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze ove disponibili.
Art. 8 Norme sul riutilizzo di dati sulla mobilità e sul traffico nelle forniture di servizi e sul collegamento di servizi di informazione sulla mobilità
1. I dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell’allegato e i metadati corrispondenti, comprese informazioni sulla loro qualità, sono accessibili allo scambio e al riutilizzo all’interno dell’Unione su base non discriminatoria, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3 e secondo una tempistica che garantisca un riutilizzo affidabile ed efficace dei dati. Tali dati devono essere accurati, aggiornati e basati su requisiti minimi di qualità dei dati. A tal fine gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi nel settore degli ITS, raggiungono un accordo su tali requisiti minimi di qualità dei dati.
2. I dati di cui al paragrafo 1 devono essere riutilizzati in modo neutro, senza discriminazioni o pregiudizi nei confronti del titolare dei dati. I criteri utilizzati per la classificazione delle opzioni di viaggio con diversi modi di trasporto o loro combinazioni, o entrambe le cose, devono essere trasparenti e non basarsi su alcun fattore direttamente o indirettamente connesso all’identità dell’utente finale o dell’utente dei dati o, se del caso, a considerazioni commerciali relative al riutilizzo dei dati, e saranno applicati in modo non discriminatorio a tutti gli utenti finali o utenti dei dati partecipanti. La prima presentazione dell’itinerario di viaggio non deve indurre in errore l’utente finale.
3. In caso di riutilizzo di dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico, e su richiesta del titolare dei dati, è indicata la fonte di tali dati. È indicato inoltre l’intervallo di aggiornamento dei dati statici, storici, osservati e, ove possibile, dinamici.
4. I termini e le condizioni per l’utilizzo dei dati sul traffico e sulla mobilità forniti attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3 possono essere stabiliti mediante un contratto di licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo né sono utilizzate per limitare la concorrenza. I contratti di licenza, laddove utilizzati, impongono in ogni caso il numero minore possibile di limitazioni al riutilizzo. Le eventuali compensazioni finanziarie sono ragionevoli e proporzionate ai legittimi costi derivanti dalla fornitura e dalla diffusione dei dati pertinenti sulla mobilità e sul traffico.
5. I termini e le condizioni del collegamento di servizi di informazione sulla mobilità sono definiti mediante accordi contrattuali tra i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. Le eventuali compensazioni finanziarie delle spese sostenute per il collegamento di servizi di informazione sulla mobilità sono ragionevoli e proporzionate.
Art. 9 Valutazione di conformità
1. Gli Stati membri valutano se i titolari dei dati e i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 8.
2. Al fine di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai titolari dei dati e ai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità i seguenti documenti:
a) una descrizione dei dati sulla mobilità e sul traffico accessibili attraverso il punto di accesso nazionale, le informazioni sulla loro qualità e le condizioni per il riutilizzo di tali dati;
b) una descrizione dei servizi di informazione sulla mobilità disponibili, compresi i collegamenti con altri servizi ove applicabile;
c) una dichiarazione di conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 8 basata su elementi concreti;
d) i contratti di licenza o gli accordi contrattuali con i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità.
3. Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera c).
Art. 10 Relazioni
1. Entro il 1o dicembre 2019 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure eventualmente adottate per istituire un punto di accesso nazionale e sulle modalità del suo funzionamento.
2. Nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) i progressi compiuti in termini di accessibilità e di scambio dei dati sulla mobilità e sul traffico di cui all’allegato;
b) l’ambito geografico dei dati di cui all’allegato accessibili attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3 e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire detta qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla;
c) il collegamento dei servizi di informazione sulla mobilità;
d) il risultato della valutazione di conformità di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
e) se pertinente, una descrizione delle modifiche apportate al punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker