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Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio2 istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

L'attuale modello uniforme per i permessi di soggiorno, che è utilizzato da venti anni, è considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.

È pertanto opportuno istituire un nuovo modello comune per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi con elementi di sicurezza più moderni, per rendere tali permessi di soggiorno più sicuri e per impedire le falsificazioni.

I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato utilizzando il modello uniforme da uno degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen hanno il diritto di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni all'interno dello spazio Schengen a condizione che soddisfino le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (codice frontiere Schengen).

La normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi prevede regimi che concedono diritti di mobilità addizionali, con condizioni specifiche per l'ingresso e il soggiorno negli Stati membri vincolati da tale acquis. I permessi di soggiorno rilasciati conformemente a tale normativa utilizzano il modello uniforme stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti di identificare i cittadini di paesi terzi che possono beneficiare di tali specifici diritti di mobilità, è importante che su detti permessi di soggiorno figurino chiaramente le pertinenti voci, quali «ricercatore», «studente» o «lavoratore trasferito all'interno della società (ICT)» conformemente alla normativa dell'Unione applicabile.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen4, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen6, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen8, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.

Per consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti di permessi di soggiorno, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti permessi di soggiorno.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1030/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi 15 mesi dopo l'adozione delle ulteriori prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente M. Maasikas