Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Capo II. Piano di difesa del sistema
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 11 Elaborazione del piano di difesa del sistema
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di difesa del sistema, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO nella propria area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485;
b) il comportamento e le capacità di carico e di generazione all'interno dell'area sincrona;
c) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete elencati in conformità del paragrafo 4, lettera d); e
d) le caratteristiche del proprio sistema di trasmissione e dei sistemi sottostanti dei DSO.
3. Il piano di difesa del sistema contiene almeno le seguenti disposizioni:
a) le condizioni di attivazione del piano di difesa del sistema, in conformità all'articolo 13;
b) le istruzioni del piano di difesa del sistema che devono essere impartite dal TSO; e
c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di difesa del sistema comprende i seguenti elementi:
a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori di cui ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale, e un elenco delle misure da attuare a cura dei suddetti SGU;
d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione, e
e) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata nel piano di difesa del sistema.
5. Il piano di difesa del sistema comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo II, sezione 2:
a) gli schemi di protezione del sistema che prevedano almeno:
i) uno schema di controllo automatico della sottofrequenza in conformità all'articolo 15;
ii) uno schema di controllo automatico della sovrafrequenza in conformità all'articolo 16; e
iii) uno schema automatico contro il crollo di tensione in conformità all'articolo 17.
b) le procedure del piano di difesa del sistema, che comprendano almeno:
i) la procedura di gestione della deviazione della frequenza in conformità all'articolo 18;
ii) la procedura di gestione della deviazione della tensione in conformità all'articolo 19;
iii) la procedura di gestione dei flussi di potenza a norma dell'articolo 20;
iv) la procedura d'assistenza per potenza attiva in conformità all'articolo 21; e
v) la procedura di disconnessione manuale della domanda in conformità all'articolo 22;
6. Le misure contenute nel piano di difesa del sistema rispettano i seguenti principi:
a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b) sono economicamente efficienti;
c) sono attivate solo se necessarie; e
d) non portano il sistema di trasmissione del TSO o i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.
Art. 12 Attuazione del piano di difesa del sistema
1. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di difesa del sistema previste per il sistema di trasmissione. successivamente le mantiene in essere.
2. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione:
a) negli impianti dei DSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 4; o
b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; o
c) negli impianti dei prestatori di servizi di difesa connessi ai loro sistemi di distribuzione; o
d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione.
3. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), o ai prestatori di servizi di difesa direttamente connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione.
4. Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente agli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), ai prestatori di servizi di difesa o ai DSO connessi ai sistemi di distribuzione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione, informando il DSO di tale notifica.
5. Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di difesa e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di difesa del sistema che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione.
6. I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di difesa che hanno ricevuto la notifica:
a) attuano le misure notificate a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data della notifica;
b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e
c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.
Art. 13 Attivazione del piano di difesa del sistema
1. Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di difesa.
2. Oltre agli schemi del piano di difesa del sistema attivati automaticamente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), il TSO attiva una procedura del piano di difesa del sistema se:
a) il sistema si trova in stato di emergenza, conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e non esistono contromisure disponibili per riportare il sistema allo stato normale; o
b) in base all'analisi della sicurezza operativa, la sicurezza operativa del sistema di trasmissione richiede l'attivazione di una misura del piano di difesa a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, oltre alle contromisure disponibili.
3. I DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di difesa del sistema impartite dal TSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), conformemente alle procedure del piano di difesa del sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b).
4. Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), che hanno un significativo impatto transfrontaliero in coordinamento con i TSO interessati.
Art. 14 Assistenza e coordinamento tra TSO in stato di emergenza
1. Su richiesta di un TSO in stato di emergenza, il TSO fornisce attraverso interconnettori ogni possibile assistenza al TSO che la richiede, purché ciò non comporti lo stato di emergenza o di blackout del proprio sistema di trasmissione o ai sistemi di trasmissione interconnessi.
2. Quando deve essere fornita tramite interconnettori a corrente continua, l'assistenza può consistere nelle seguenti misure, tenuto conto delle caratteristiche tecniche e delle capacità del sistema HVDC:
a) azioni di regolazione manuale della potenza attiva trasmessa per aiutare il TSO in stato di emergenza a portare i flussi di potenza entro i limiti di sicurezza operativa o la frequenza dell'area sincrona limitrofa entro i limiti di frequenza del sistema in stato d'allerta definito a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485;
b) funzioni di controllo automatico della potenza attiva trasmessa sulla base dei segnali e dei criteri di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1447;
c) controllo automatico della frequenza a norma degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/1447 in caso di funzionamento in isola;
d) controllo della potenza reattiva e della tensione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1447,
e) ogni altra misura appropriata.
3. Il TSO può disconnettere manualmente di qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che abbia un significativo impatto transfrontaliero, compreso un interconnettore, a condizione che:
a) si coordina con i TSO limitrofi; e
b) questa azione non comporti lo stato di emergenza o di blackout delle restanti parti del sistema di trasmissione.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, il TSO può disconnettere manualmente qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che ha un significativo impatto transfrontaliero, tra cui un interconnettore, senza coordinamento, in circostanze eccezionali che comportano una violazione dei limiti di sicurezza operativa, al fine di evitare pericoli per la sicurezza del personale o danni materiali. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione almeno in inglese contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e ai TSO limitrofi e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.
Sezione 2. Misure del piano di difesa del sistema
Art. 15 Schema di controllo automatico sottofrequenza
1. Lo schema per il controllo automatico della sottofrequenza del piano di difesa del sistema comprende uno schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza e le impostazioni della modalità Limited Frequency Sensitive Mode - Underfrequency (LSFM-U) nell'area di controllo frequenza/domanda («area LFC») del TSO.
2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO prevede l'attivazione della modalità LSFM-U prima dell'attivazione dello schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, se il tasso di variazione della frequenza lo consente.
3. Prima di attivare lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, il TSO e i DSO identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, prevedono che le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico collegate al sistema:
a) passino automaticamente alla modalità di generazione entro il termine stabilito e al setpoint della potenza attiva stabiliti dal TSO nel piano di difesa del sistema; o
b) se non sono in grado di commutare entro il termine stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema, si scolleghino automaticamente.
4. Nel piano di difesa del sistema, il TSO stabilisce le soglie di frequenza a cui si verifica la commutazione automatica o la disconnessione delle unità di stoccaggio dell'energia. Le soglie di frequenza devono essere inferiori o pari al limite di frequenza del sistema definito per lo stato di emergenza all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e superiori al limite di frequenza per il livello obbligatorio di disconnessione della domanda.
5. Il TSO progetta lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza conformemente ai parametri per la perdita di carico in tempo reale di cui all'allegato. Lo schema comprende la disconnessione della domanda a frequenze diverse, a partire da un «livello obbligatorio di partenza» fino a un «livello obbligatorio finale», entro un intervallo di esecuzione di cui si stabilisce un numero minimo di fasi e la loro entità massima. L'intervallo di esecuzione definisce la deviazione massima ammissibile della domanda netta da disconnettere rispetto alla domanda netta desiderata da disconnettere a una determinata frequenza, calcolata mediante interpolazione lineare tra i livelli obbligatori iniziali e finali. L'intervallo di esecuzione non consente la disconnessione di una domanda netta di quantità inferiore a quella del livello obbligatorio di partenza. Una fase non può essere considerata tale se nessuna domanda netta è disconnessa quando è raggiunta questa fase.
6. Il TSO o il DSO installa i relè necessari alla disconnessione della domanda per bassa frequenza, tenendo conto almeno dei comportamenti di carico e della generazione dispersa.
7.
Nell'attuare lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui alla notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, il TSO o il DSO:
a) evita di creare un ritardo intenzionale oltre al tempo di funzionamento dei relè e degli interruttori di circuito;
b) riduce al minimo la disconnessione dei gruppi di generazione, in particolare quelli che forniscono inerzia; e
c) limita il rischio che lo schema comporti deviazioni dei flussi di energia e deviazioni della tensione al di fuori dei limiti di sicurezza operativa.
Se il DSO non può soddisfare entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), ne informa il TSO e propone l'applicazione di uno dei due requisiti. Il TSO, consultandosi con il DSO, stabilisce i requisiti applicabili in base a un'analisi comune costi-benefici.
8. Lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema può prevedere la disconnessione della domanda netta basata sul gradiente di frequenza a condizione che:
a) sia attivata solo:
i) se la deviazione della frequenza è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario e il gradiente di frequenza è superiore a quello prodotto dall'incidente di riferimento;
ii) fino a quando la frequenza raggiunge la frequenza del livello obbligatorio di partenza di disconnessione della domanda;
b) se è conforme all'allegato. e
c) se è necessaria e giustificata al fine di mantenere in modo efficiente la sicurezza operativa.
9. Nel caso in cui lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema comprenda una disconnessione della domanda netta basata sul gradiente di frequenza, come descritto al paragrafo 8, il TSO presenta all'autorità nazionale di regolamentazione, entro 30 giorni dall'attuazione, una relazione contenente una spiegazione dettagliata della motivazione, dell'attuazione e dell'impatto della misura.
10. Il TSO può includere nello schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema ulteriori fasi per la disconnessione della domanda netta al di sotto del livello obbligatorio finale stabilito nell'allegato.
11. Il TSO ha la facoltà di attuare ulteriori schemi di protezione del sistema che sono avviati da una frequenza inferiore o pari alla frequenza del livello obbligatorio finale di disconnessione della domanda e che mirano a un più rapido processo di ripristino. Il TSO garantisce che tali schemi non peggiorino ulteriormente la frequenza.
Art. 16 Schema di controllo automatico della sovrafrequenza
1. Lo schema di controllo automatico della sovrafrequenza del piano di difesa del sistema determina la riduzione automatica della potenza attiva totale immessa in ciascuna area LFC.
2. Consultandosi con gli altri TSO dell'area sincrona, il TSO stabilisce i seguenti parametri dello schema di controllo automatico sovrafrequenza:
a) le soglie di frequenza per l'attivazione; e
b) il rapporto di riduzione dell'immissione di potenza attiva. Il TSO progetta lo schema di controllo automatico della sovrafrequenza tenendo conto delle capacità dei gruppi di generazione riguardo alla modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e delle unità di stoccaggio dell'energia, nella propria area LFC.
3. Il TSO progetta lo schema di controllo automatico della sovrafrequenza tenendo conto delle capacità dei gruppi di generazione riguardo alla modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e delle unità di stoccaggio dell'energia, nella propria area LFC. Se la modalità LFSM-O non esiste o non è sufficiente a soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b), il TSO predispone anche una disconnessione graduale lineare della generazione nell'area LFC. Il TSO stabilisce l'entità massima delle fasi per la disconnessione dei gruppi di generazione e/o dei sistemi HVDC, consultandosi con gli altri TSO dell'area sincrona.
Art. 17 Schema automatico contro il crollo di tensione
1. Lo schema automatico contro il crollo della tensione del piano di difesa del sistema può comprendere uno o più dei seguenti schemi, in base ai risultati di una valutazione della sicurezza del sistema effettuata dal TSO:
a) uno schema per la disconnessione della domanda per bassa tensione in base all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388;
b) uno schema di blocco del commutatore sotto carico in base all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1388; e
c) schemi di protezione del sistema per la gestione della tensione.
2. A meno che la valutazione a norma del paragrafo 1 dimostri che l'attuazione di uno schema di blocco del commutatore sotto carico non è necessaria per evitare un crollo di tensione nella propria area di controllo, il TSO stabilisce le condizioni alle quali il commutatore sotto carico si blocca a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1388, che comprendono almeno:
a) il metodo di blocco (locale o remoto dalla sala di controllo);
b) la soglia del livello della tensione al punto di connessione;
c) la direzione del flusso di potenza reattiva; e
d) il lasso di tempo massimo tra l'individuazione della soglia e il blocco.
Art. 18 Procedura di gestione della deviazione della frequenza
1. La procedura per la gestione delle deviazioni della frequenza del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire una deviazione al di fuori dei limiti di frequenza definiti per lo stato d'allerta all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485. La procedura di gestione della deviazione della frequenza è in linea con le procedure stabilite per le contromisure da gestire in modo coordinato, a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485 e soddisfa almeno i seguenti requisiti:
a) la diminuzione della generazione è inferiore alla diminuzione del carico durante eventi di sottofrequenza; e
b) la diminuzione della generazione è superiore alla diminuzione del carico durante eventi di sovrafrequenza;
2. Il TSO adegua la modalità operativa del controllo frequenza/potenza in modo da evitare interferenze con l'attivazione o la disattivazione manuale della potenza attiva come stabilito ai paragrafi 3 e 5.
3. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint della potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascun prestatore di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO.
4. Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.
5. Prima dell'attivazione dello schema di disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui all'articolo 15 e a condizione che il tasso di variazione della frequenza lo consenta, il TSO attiva, direttamente o indirettamente tramite i DSO, attivare la gestione della domanda presso i pertinenti prestatori di servizi di difesa e:
a) commuta le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico alla modalità di generazione a un setpoint di potenza attiva stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema; o
b) scollega manualmente le unità di stoccaggio dell'energia che non sono in grado di commutare abbastanza rapidamente per stabilizzare la frequenza.
Art. 19 Procedura di gestione della deviazione della tensione
1. La procedura per la gestione delle deviazioni della tensione del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire le deviazioni al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Il TSO è autorizzato a stabilire un intervallo della potenza reattiva o un intervallo dei valori di tensione e istruisce i DSO e gli SGU individuati per la presente misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, in modo che l'intervallo sia mantenuto, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/1485.
3. Su richiesta di TSO limitrofi in stato di emergenza, il TSO mette a disposizione tutte le capacità di potenza reattiva che non portano il proprio sistema di trasmissione in stato di emergenza o di blackout.
Art. 20 Procedura di gestione dei flussi di potenza
1. La procedura per la gestione dei flussi di potenza del piano di difesa del sistema prevede una serie di misure per gestire i flussi di potenza al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici dei prestatori di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO.
3. Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
Art. 21 Procedura di assistenza in potenza attiva
1. In caso di inadeguatezza dell'area di controllo nell'orizzonte temporale giornaliero o infragiornaliero a norma dell'articolo 107, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485, prima di un'eventuale sospensione delle attività di mercato a norma dell'articolo 35, il TSO è autorizzato a richiedere assistenza in potenza attiva a:
a) qualsiasi prestatore di servizi di bilanciamento, che, su richiesta del TSO, modifica il proprio stato di disponibilità per rendere disponibile tutta la sua potenza attiva, a condizione che non sia già stata attivata attraverso il mercato di bilanciamento, e conformemente ai vincoli tecnici;
b) qualsiasi SGU collegato nella sua area LFC, che non gli fornisca già un servizio di bilanciamento e che, su richiesta del TSO, rende disponibile tutta la sua potenza attiva conformemente ai vincoli tecnici; e
c) altri TSO in stato normale o di allerta.
2. Il TSO può attivare l'assistenza in potenza attiva da un prestatore di servizi di bilanciamento o da uno SGU, a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), solo se ha attivato tutte le offerte di energia di bilanciamento disponibili, tenendo conto della capacità interzonale disponibile al momento dell'inadeguatezza dell'area di controllo.
3. Il TSO che ha ricevuto una richiesta di assistenza in potenza attiva conformemente al paragrafo 1, lettera c):
a) mette a disposizione le proprie offerte non condivise;
b) è autorizzato ad attivare l'energia di bilanciamento disponibile per fornire la potenza corrispondente al TSO richiedente; e
c) è autorizzato a chiedere l'assistenza in potenza attiva ai prestatori di servizi di bilanciamento e a qualsiasi SGU connesso nella propria area LFC che non gli fornisca già un servizio di bilanciamento, al fine di fornire la necessaria assistenza in potenza attiva al TSO richiedente.
4. All'attivazione della potenza attiva richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), i TSO che formulano o che ricevono la richiesta sono autorizzati a utilizzare:
a) la capacità interzonale disponibile nel caso in cui l'attivazione sia effettuata prima dell'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale e se la fornitura delle capacità interzonali in questione non sia stata sospesa a norma dell'articolo 35;
b) la capacità supplementare che può essere disponibile a causa dello stato in tempo reale del sistema, nel qual caso il TSO che formula la richiesta e quello che la riceve si coordinano con gli altri TSO per i quali l'impatto di questa misura sarebbe significativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 5.
5. Una volta che il TSO che formula la richiesta e quello che la riceve hanno concordato le condizioni per la fornitura dell'assistenza in potenza attiva, la quantità di potenza attiva e la fascia oraria per la fornitura concordate sono fisse, a meno che il sistema di trasmissione del TSO che fornisce assistenza entri in stato di emergenza o di blackout.
Art. 22 Procedura di disconnessione manuale della domanda
1. Oltre alle misure di cui agli articoli da 18 a 21, il TSO può stabilire una quantità di domanda netta da disconnettere manualmente, direttamente dal TSO o indirettamente tramite i DSO, se necessario per impedire la propagazione o l'aggravamento di uno stato di emergenza. Se la domanda deve essere disconnessa direttamente, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO.
2. Il TSO attiva la disconnessione manuale della domanda netta di cui al paragrafo 1 al fine di:
a) risolvere situazioni di sovra o sotto tensione; o
b) risolvere situazioni in cui l'assistenza in potenza attiva a norma dell'articolo 21 è stata richiesta ma non è sufficiente a mantenere l'adeguatezza in orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero nella propria area di controllo, a norma dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1485, comportando un rischio di deterioramento della frequenza nell'area sincrona.
3. Il TSO notifica ai DSO la quantità della domanda netta stabilita in base al paragrafo 1 che deve essere disconnessa nei loro sistemi di distribuzione. Ciascun DSO disconnette la quantità notificata di domanda netta senza indebito ritardo.
4. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
Capo III. Piano di ripristino
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 23 Elaborazione del piano di ripristino
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO in tale area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di ripristino, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) il comportamento e le capacità di carico e di generazione;
b) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete di cui al paragrafo 4; e
c) le caratteristiche della propria rete e delle reti sottostanti dei DSO.
3. Il piano di ripristino contiene almeno le seguenti disposizioni:
a) le condizioni di attivazione del piano di ripristino, in conformità dell'articolo 25;
b) le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO; e
c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di ripristino comprende i seguenti elementi:
a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori dei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale e un elenco delle misure da attuare a cura degli SGU;
d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
e) l'elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
f) il numero di fonti di energia nell'area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema mediante una strategia di riaccensione bottom-up con capacità di black start, risincronizzazione rapida (con funzionamento in rifiuto di carico) e funzionamento in isola; e
g) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata.
5. Il piano di ripristino comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo III:
a) la procedura di rimessa in tensione, conformemente alla sezione 2;
b) la procedura di gestione della frequenza conformemente alla sezione 3; e
c) la procedura di risincronizzazione, conformemente alla sezione 4;
6. Le misure contenute nel piano di ripristino rispettano i seguenti principi:
a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b) sono economicamente efficienti;
c) sono attivate solo se necessarie; e
d) non portano i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.
Art. 24 Attuazione del piano di ripristino
1. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di ripristino previste per il sistema di trasmissione. successivamente le mantiene in essere.
2. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione:
a) negli impianti dei DSO a norma dell'articolo 23, paragrafo 4; e
b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; e
c) negli impianti dei prestatori di servizi di ripristino connessi ai loro sistemi di distribuzione. e
d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione.
3. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e ai prestatori di servizi di ripristino direttamente connessi al suo sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).
4. Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente le misure che devono essere attuate agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, ai prestatori di servizi di ripristino e ai DSO collegati ai sistemi di distribuzione, informando il DSO di tale notifica.
5. Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di ripristino e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di ripristino che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).
6. I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di ripristino che hanno ricevuto la notifica:
a) attuano le misure notificate entro 12 mesi dalla data della notifica;
b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e
c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.
Art. 25 Attivazione del piano di ripristino
1. Il TSO attiva le procedure del piano di ripristino in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di ripristino nei seguenti casi:
a) quando il sistema si trova in stato di emergenza conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485, una volta stabilizzato in seguito all'attivazione delle misure del piano di difesa; o
b) quando il sistema è in stato di blackout conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Durante il ripristino del sistema, il TSO identifica e monitora:
a) la portata e i confini della o delle regioni sincronizzate cui appartiene l'area di controllo;
b) i TSO con cui condivide la o le regioni sincronizzate; e
c) le riserve di potenza attiva disponibili nell'area di controllo.
3. I DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di ripristino eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di ripristino impartite dal TSO a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), conformemente alle procedure del piano di ripristino.
4. Il TSO attiva le procedure del piano di ripristino che hanno un significativo impatto transfrontaliero coordinandosi con i TSO coinvolti.
Sezione 2. Rimessa in tensione
Art. 26 Procedura di rimessa in tensione
1. La procedura di rimessa in tensione del piano di ripristino contiene una serie di misure che consentono al TSO di applicare:
a) una strategia di rialimentazione top-down; e
b) una strategia di riaccensione bottom-up;
2. Per quanto riguarda la strategia di riaccensione bottom-up, la procedura di rimessa in tensione contiene almeno misure per:
a) gestire deviazioni della tensione e della frequenza causate dalla rimessa in tensione;
b) monitorare e gestire il funzionamento in isola; e
c) risincronizzare le aree di funzionamento in isola.
Art. 27 Attivazione della procedura di rimessa in tensione
1. Al momento dell'attivazione della procedura di rimessa in tensione, il TSO imposta la strategia da applicare, tenendo conto:
a) della disponibilità delle fonti di energia che possono effettuare la rimessa in tensione nella propria area di controllo;
b) della durata prevista e dei rischi delle possibili strategie di rimessa in tensione;
c) delle condizioni dei sistemi elettrici;
d) delle condizioni dei sistemi direttamente connessi, compreso almeno lo stato degli interconnettori;
e) degli utenti prioritari della rete elencati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4; e
f) della possibilità di combinare strategie di riaccensione bottom-up e rialimentazione top-down.
2. In caso di applicazione di una strategia di rialimentazione top-down, il TSO gestisce la connessione del carico e della generazione in modo da regolare la frequenza verso la frequenza nominale con una tolleranza massima della massima deviazione di frequenza in regime stazionario. Il TSO applica le condizioni di connessione del carico e della generazione definite dal coordinatore della frequenza, se nominato a norma dell'articolo 29.
3. In caso di applicazione di una strategia di riaccensione bottom-up, il TSO gestisce la connessione del carico e della generazione in modo da regolare la frequenza verso la frequenza desiderata stabilita a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera c).
4. Durante la rimessa in tensione, il TSO, previa consultazione con i DSO, stabilisce e notifica la quantità di domanda netta da riconnettere sulle reti di distribuzione. Il DSO riconnette la quantità di domanda netta notificata, rispettando il blocco dei carichi e tenendo conto della riconnessione automatica del carico e della generazione nella propria rete.
5. Il TSO comunica ai TSO limitrofi la propria capacità di sostenere una strategia di rialimentazione top-down.
6. Per l'attivazione di una strategia di rialimentazione top-down, il TSO chiede ai TSO limitrofi di sostenere la rimessa in tensione. Tale sostegno può consistere nell'assistenza in potenza attiva, a norma dell'articolo 21, paragrafi da 3 a 5. Il TSO che riceve la richiesta presta assistenza per la rimessa in tensione, a meno che ciò non porti i suoi sistemi in stato di emergenza o di blackout. In questo caso il TSO richiedente utilizza la strategia di riaccensione bottom-up.
Sezione 3. Gestione della frequenza
Art. 28 Procedura di gestione della frequenza
1. La procedura di gestione della frequenza del piano di ripristino contiene una serie di misure intese a ripristinare la frequenza del sistema alla frequenza nominale.
2. Il TSO attiva la procedura di gestione della frequenza:
a) in preparazione alla procedura di risincronizzazione, quando un'area sincrona è suddivisa in più regioni sincronizzate;
b) in caso di deviazione della frequenza nell'area sincrona; o
c) in caso di rimessa in tensione.
3. La procedura di gestione della frequenza include almeno:
a) l'elenco delle azioni relative all'impostazione del sistema di controllo frequenza/potenza prima della nomina dei coordinatori della frequenza;
b) la nomina dei coordinatori della frequenza;
c) la definizione della frequenza desiderata in caso di strategia di riaccensione bottom-up;
d) la gestione della frequenza in seguito alla deviazione della frequenza; e
e) la gestione della frequenza in seguito alla suddivisione dell'area sincrona.
f) la determinazione della quantità di carico e di generazione da riconnettere, tenendo conto delle riserve disponibili di potenza attiva nella regione sincronizzata, al fine di evitare gravi deviazioni della frequenza.
Art. 29 Nomina del coordinatore della frequenza
1. Durante il ripristino del sistema, se un'area sincrona è suddivisa in più regioni sincronizzate, i TSO di ciascuna regione sincronizzata nominano un coordinatore della frequenza, conformemente al paragrafo 3.
2. Durante il ripristino del sistema, se un'area sincrona non è suddivisa ma la frequenza del sistema supera i limiti di frequenza per lo stato di allerta, come definiti all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485, tutti i TSO dell'area sincrona nominano un coordinatore della frequenza, conformemente al paragrafo 3.
3. Il TSO il cui fattore K in tempo reale è stimato essere il più elevato è nominato coordinatore della frequenza, a meno che i TSO della regione sincronizzata, o dell'area sincrona, decidano di nominare per questa funzione un altro TSO. In tal caso, i TSO della regione sincronizzata, o dell'area sincrona, tengono conto dei seguenti criteri:
a) la quantità di riserve disponibili di potenza attiva e in particolare di riserve di ripristino della frequenza;
b) le capacità disponibili negli interconnettori;
c) la disponibilità di misurazioni della frequenza del TSO della regione sincronizzata o dell'area sincrona; e
d) la disponibilità di misurazioni relative agli elementi cruciali nella regione sincronizzata o nell'area sincrona.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, se la dimensione dell'area sincrona e la situazione in tempo reale lo consentono, i TSO dell'area sincrona possono nominare un coordinatore della frequenza prestabilito.
5. Il TSO nominato coordinatore della frequenza di cui ai paragrafi 1 e 2 informa immediatamente della nomina gli altri TSO dell'area sincrona.
6. Il coordinatore della frequenza nominato agisce come tale fino:
a) alla nomina di un altro coordinatore della frequenza per la propria regione sincronizzata;
b) alla nomina di un nuovo coordinatore della frequenza in seguito alla risincronizzazione della propria regione sincronizzata con un'altra regione sincronizzata; o
c) a quando l'area sincrona è completamente risincronizzata, la frequenza del sistema rientra nell'intervallo di frequenza standard e il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO dell'area sincrona è tornato alla normale modalità di funzionamento in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1485.
Art. 30 Gestione della frequenza in seguito a deviazione di frequenza
1. Durante il ripristino del sistema, se è stato nominato un coordinatore della frequenza a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, i TSO dell'area sincrona, diversi dal coordinatore della frequenza, come prima misura sospendono l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.
2. Il coordinatore della frequenza stabilisce, previa consultazione con gli altri TSO dell'area sincrona, la modalità operativa che deve essere applicata per il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO dell'area sincrona.
3. Il coordinatore della frequenza gestisce l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione all'interno dell'area sincrona, in modo da regolare la frequenza dell'area sincrona verso la frequenza nominale e tenendo conto dei limiti di sicurezza operativa definiti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485. Su richiesta, i TSO dell'area sincrona sostengono il coordinatore della frequenza.
Art. 31 Gestione della frequenza dopo la suddivisione dell'area sincrona
1. Durante il ripristino del sistema, se è stato nominato un coordinatore della frequenza a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, i TSO di ciascuna regione sincronizzata, eccetto il responsabile della frequenza, come prima misura sospendono l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.
2. Il coordinatore della frequenza stabilisce, previa consultazione con gli altri TSO della regione sincronizzata, la modalità operativa che deve essere applicata per il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO della regione sincronizzata.
3. Il coordinatore della frequenza gestisce l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione all'interno della regione sincronizzata in modo da regolare la frequenza della regione sincronizzata verso la frequenza desiderata stabilita dall'eventuale coordinatore della risincronizzazione, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e tenendo conto dei limiti di sicurezza operativa definiti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485. Nel caso in cui non sia stato nominato un coordinatore della risincronizzazione per la regione sincronizzata, il coordinatore della frequenza regola la frequenza in modo che tenda alla frequenza nominale. Su richiesta, i TSO della regione sincronizzata sostengono il coordinatore della frequenza.