diritto.io

Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/20031, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

Un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

Il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione2, stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema per i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i coordinatori della sicurezza regionale («RSC»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti rilevanti della rete («SGU»). Esso individua diversi stati critici del sistema (stato normale, stato d'allerta, stato di emergenza, stato di blackout e di ripristino). Comprende anche i requisiti e i principi per garantire le condizioni che mantengono la sicurezza operativa in tutta l'Unione e promuovere il coordinamento della gestione del sistema, i requisiti e i principi per i processi di pianificazione e programmazione operative necessari ad anticipare le difficoltà legate alla sicurezza nella gestione in tempo reale nonché i requisiti e i principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello dell'Unione.

È necessario sviluppare un insieme comune di requisiti e principi minimi per le procedure e le azioni da realizzare nello specifico durante gli stati di emergenza, blackout e ripristino.

Sebbene ai TSO competa la responsabilità di mantenere la sicurezza operativa nella propria area di controllo, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema dell'energia elettrica dell'Unione è un compito condiviso tra tutti i TSO dell'Unione, poiché tutti i sistemi nazionali sono, in una certa misura, interconnessi e un guasto in un'area di controllo potrebbe incidere su altre aree. Il funzionamento efficiente del sistema dell'energia elettrica dell'Unione richiede inoltre una stretta collaborazione e il coordinamento tra le parti interessate.

È pertanto necessario stabilire requisiti armonizzati per le misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un incidente nel sistema nazionale ed evitare la diffusione del disturbo e dello stato di blackout ad altri sistemi. È necessario inoltre stabilire procedure armonizzate che i TSO dovrebbero attuare al fine di ripristinare lo stato normale o di allerta dopo la diffusione del disturbo o dello stato di blackout.

Il TSO dovrebbe istituire un piano di difesa e un piano di ripristino del sistema attraverso un approccio in tre fasi: una fase di elaborazione che consiste nel definire il contenuto dettagliato del piano; una fase di attuazione che consiste nello sviluppo e nell'installazione di tutti i mezzi e i servizi necessari per l'attivazione del piano; una fase di attivazione che consiste nell'uso operativo di una o più misure dal piano.

L'armonizzazione dei requisiti per l'istituzione da parte dei TSO dei rispettivi piani di difesa del sistema dovrebbe garantire l'efficienza complessiva dei piani a livello dell'Unione.

I TSO dovrebbero assicurare la continuità delle operazioni durante lo stato di emergenza, blackout o ripristino e sospendere le attività di mercato e i processi di accompagnamento del mercato solo in ultima istanza. È opportuno stabilire condizioni chiare, oggettive e armonizzate in base alle quali le operazioni potrebbero essere sospese e successivamente ripristinate.

Il TSO dovrebbe sostenere, su richiesta, gli altri TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino, laddove tale sostegno non porti il sistema del TSO interpellato in uno stato di emergenza o di blackout.

Negli Stati membri in cui sono utilizzati sistemi di comunicazione pubblici, i TSO, i DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di ripristino dovrebbero adoperarsi per ottenere lo stato prioritario dai rispettivi prestatori di telecomunicazione.

Il 20 luglio 2015 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (in seguito «l'Agenzia») ha raccomandato l'adozione da parte della Commissione del codice di rete sul bilanciamento dell'energia elettrica, nel rispetto dei requisiti contenuti nella raccomandazione n. 3/2015 dell'Agenzia.

Oltre alle disposizioni generali del regolamento (UE) 2017/1485, sono necessari requisiti specifici per garantire lo scambio di informazioni e la comunicazione durante gli stati di emergenza, blackout o ripristino, nonché la disponibilità di strumenti e strutture cruciali per la gestione e il ripristino del sistema.

Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Per tutelare la sicurezza operativa, prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un incidente, evitare la diffusione su vasta scala di un disturbo e lo stato di blackout e consentire il ripristino efficace e rapido del sistema di energia elettrica dagli stati di emergenza o di blackout, il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti in materia di:

  1. a) gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino da parte dei TSO;

  2. b) coordinamento della gestione del sistema in tutta l'Unione negli stati di emergenza, blackout e ripristino;

  3. c) simulazioni e prove per garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blackout allo stato normale;

  4. d) strumenti e strutture necessari a garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blackout allo stato normale;

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a TSO, DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa, prestatori di servizi di ripristino, responsabili del bilanciamento, prestatori di servizi di bilanciamento, gestori del mercato elettrico designati (Nominated Electricity Market Operators, NEMO) e ad altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato, conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione1 e al regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione2.

2. Il presente regolamento si applica specificamente agli SGU seguenti:

  1. a) gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo C e D in conformità ai criteri definiti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione3;

  2. b) gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo B in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, se vengono riconosciuti come SGU conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 23, paragrafo 4;

  3. c) impianti di consumo esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;

  4. d) sistemi di distribuzione chiusi esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;

  5. e) fornitori di ridispacciamento dei gruppi di generazione o degli impianti di consumo mediante aggregazione e fornitori di riserve di potenza attiva di cui al titolo 8 del regolamento (UE) 2017/1485; e

  6. f) sistemi in corrente continua ad alta tensione («HVDC») e parchi di generazione connessi in corrente continua esistenti e nuovi conformi ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione4.

3. Il presente regolamento si applica ai gruppi di generazione esistenti e nuovi di tipo A in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, ai gruppi di generazione esistenti e nuovi di tipo B diversi da quelli indicati al paragrafo 2, lettera b), nonché agli impianti di consumo esistenti e nuovi, ai sistemi di distribuzione chiusi e ai terzi che forniscono servizi di gestione della domanda, se operano in qualità di prestatori di servizi di difesa o prestatori di servizi di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

4. I gruppi di generazione di tipo A e B di cui al paragrafo 3, gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi che forniscono servizi di gestione della domanda possono soddisfare i requisiti del presente regolamento direttamente o indirettamente tramite una terza parte, in base ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Il presente regolamento si applica alle unità di stoccaggio dell'energia degli SGU, dei prestatori di servizi di difesa o dei prestatori di servizi di ripristino, che possono essere utilizzate per bilanciare il sistema, a condizione che siano individuate come tali nei piani di difesa del sistema, nei piani di ripristino o nel pertinente contratto di servizio.

6. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e di distribuzione e a tutte le interconnessioni dell'Unione, ad eccezione dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, o parti di essi, di isole degli Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico, a condizione che tale funzionamento non sincrono non sia causato da un disturbo.

7. Negli Stati membri in cui sono presenti più gestori di sistemi di trasmissione, il presente regolamento si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione operanti nello Stato membro in questione. Se un gestore di sistema di trasmissione non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più gestori di sistemi di trasmissione specifici diversi.

8. I TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia, fintantoché e nella misura in cui funzionano in modo sincrono in un'area sincrona in cui non tutti i paesi sono sottoposti alla legislazione dell'Unione, sono esentati dall'applicazione degli articoli 15, 29 e 33, salvo altrimenti disposto in un accordo di cooperazione con i TSO di paesi terzi che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema a norma dell'articolo 10.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione6, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione7, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1447, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1719 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1485.

S'intende inoltre per:

  1. 1) «prestatore dei servizi di difesa», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di difesa del sistema;

  2. 2) «prestatore dei servizi di ripristino», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di ripristino;

  3. 3) «utente prioritario della rete», utente significativo della rete a cui si applicano condizioni speciali per la disconnessione e la rimessa in tensione;

  4. 4) «domanda netta», valore netto della potenza attiva in un determinato punto del sistema, calcolato come (carico - generazione), generalmente espressa in kilowatt (kW) o megawatt (MW) in un determinato istante o media calcolata su un intervallo di tempo prestabilito;

  5. 5) «piano di ripristino», insieme delle misure tecniche e organizzative necessarie per riportare il sistema allo stato normale;

  6. 6) «rimessa in tensione», ricollegamento di generazione e carico per mettere in tensione le parti del sistema che sono state scollegate;

  7. 7) «strategia di rialimentazione top-down», strategia che richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parti del sistema di un TSO;

  8. 8) «strategia di riaccensione bottom-up», strategia che non richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parte del sistema di un TSO;

  9. 9) «risincronizzazione», sincronizzazione e riconnessione tra due regioni appartenenti alla medesima area sincrona nel punto di risincronizzazione;

  10. 10) «coordinatore della frequenza», TSO nominato e responsabile della gestione della frequenza del sistema all'interno di una regione sincronizzata o di un'area sincrona al fine di riportare la frequenza del sistema alla frequenza nominale;

  11. 11) «regione sincronizzata», frazione di area sincrona gestita di TSO interconnessi con una frequenza del sistema comune e che non è sincronizzata con il resto dell'area sincrona;

  12. 12) «coordinatore della risincronizzazione», TSO nominato e responsabile della risincronizzazione di due regioni sincronizzate;

  13. 13) «punto di risincronizzazione», dispositivo utilizzato per collegare due regioni sincronizzate, di solito un interruttore.

Art. 4 Aspetti regolamentari

1. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, le entità competenti e i gestori di sistema:

  1. a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;

  2. b) garantiscono la trasparenza;

  3. c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;

  4. d) fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;

  5. e) rispettano i vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza;

  6. f) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;

  7. g) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e

  8. h) tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.

2. Il TSO presenta alle pertinenti autorità di regolamentazione le seguenti proposte a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE ai fini dell'approvazione:

  1. a) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa su base contrattuale a norma del paragrafo 4;

  2. b) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di ripristino su base contrattuale a norma del paragrafo 4;

  3. c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei propri impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388, (UE) 2016/1447 e/o nella legislazione nazionale e l'elenco delle misure che dovranno essere realizzate da tali SGU, individuati dal TSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera c);

  4. d) l'elenco degli utenti prioritari della rete di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d), o i principi applicati per definirli e i termini e le condizioni per la disconnessione e la rimessa in tensione degli utenti prioritari della rete, a meno che non siano definiti dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

  5. e) le norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;

  6. f) le norme specifiche per la compensazione degli sbilanciamenti e dell'energia di bilanciamento in caso di sospensione delle attività di mercato, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1;

  7. g) il piano di prova conforme all'articolo 43, paragrafo 2.

3. Se uno Stato membro ha così disposto, le proposte di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), possono essere presentate per approvazione a un'entità diversa dall'autorità di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione e le entità designate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo decidono in merito alle proposte di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data di presentazione da parte del TSO.

4. I termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa e prestatore di servizi di ripristino sono stabiliti nel quadro giuridico nazionale o su base contrattuale. Se stabiliti su base contrattuale, il TSO redige entro il 18 dicembre 2018 una proposta di termini e condizioni, che definisce almeno:

  1. a) le caratteristiche del servizio da fornire;

  2. b) la possibilità e le condizioni per l'aggregazione; e

  3. c) per i prestatori di servizi di ripristino, la distribuzione geografica delle fonti di alimentazione con capacità di black start e di funzionamento in isola.

5. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO notifica all'autorità di regolamentazione o all'entità designata dallo Stato membro il piano di difesa del sistema elaborato a norma dell'articolo 11 e il piano di ripristino elaborato a norma dell'articolo 23, o almeno i seguenti elementi di tali piani:

  1. a) gli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, compresi i fenomeni che devono essere gestiti o le situazioni che devono essere risolte;

  2. b) le condizioni che determinano l'attivazione delle misure del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema;

  3. c) la motivazione di ciascuna misura, spiegando in che modo essa contribuisce agli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, e la parte responsabile dell'attuazione di tali misure; e

  4. d) la scadenza per l'attuazione delle misure stabilite a norma degli articoli 11 e 23.

6. Se un TSO è tenuto o autorizzato, a norma del presente regolamento, a precisare, stabilire o concordare requisiti, termini e condizioni o metodologie che non sono soggetti ad approvazione a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere la previa approvazione di tali requisiti, termini e condizioni o metodologie a cura dell'autorità di regolamentazione, dell'entità designata dallo Stato membro o di altre autorità competenti degli Stati membri.

7. Se un TSO ritiene necessario modificare i documenti approvati a norma del paragrafo 3, alla modifica proposta si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. I TSO che propongono una modifica tengono conto delle legittime aspettative, ove necessario, dei titolari degli impianti di generazione, dei titolari degli impianti di consumo e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.

8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Art. 5 Consultazione e coordinamento

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO consulti i soggetti coinvolti per le azioni che esso definisce prima del tempo reale o in tempo reale, si applica la seguente procedura:

  1. a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento che è tenuto a consultare;

  2. b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo della consultazione e della decisione che deve adottare;

  3. c) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione;

  4. d) il TSO tiene in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti consultati;

  5. e) prima di adottare una decisione, il TSO spiega ai soggetti consultati le ragioni per cui ha seguito o meno il loro parere.

2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO coordini l'esecuzione di una serie di azioni in tempo reale con diversi soggetti, si applica la seguente procedura:

  1. a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento con cui è tenuto a coordinarsi in tempo reale;

  2. b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo del coordinamento e delle azioni che deve intraprendere;

  3. c) il TSO presenta una prima proposta circa le azioni che ciascuna parte deve intraprendere;

  4. d) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione;

  5. e) il TSO presenta una proposta definitiva sulle azioni che ciascun soggetto deve intraprendere, tenendo in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti coinvolti e stabilisce un termine entro il quale i soggetti possono esprimere la loro opposizione alle azioni proposte dal TSO;

  6. f) qualora i soggetti coinvolti non si oppongano all'esecuzione delle azioni proposte dal TSO, ciascuno di essi, compreso il TSO, attua le azioni in linea con la proposta;

  7. g) nel caso in cui uno o più soggetti rifiutino l'azione proposta dal TSO entro il termine previsto, il TSO sottopone all'autorità competente, per decisione, l'azione proposta unitamente a una giustificazione delle relative motivazioni e relativi obiettivi, nonché ala valutazione e alla posizione dei soggetti;

  8. h) se non è possibile sottoporre l'azione in tempo reale all'autorità competente, il TSO avvia un'azione equivalente con un'incidenza minima o nulla sui soggetti che si sono rifiutati di eseguire l'azione proposta.

3. Una parte può rifiutarsi di eseguire le azioni in tempo reale proposte dal TSO nell'ambito della procedura di coordinamento descritta al paragrafo 2, se ritiene che l'azione potrebbe comportare la violazione di uno o più vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza.

Art. 6 Coordinamento regionale

1. Quando elabora il piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 11 e il piano di ripristino a norma dell'articolo 23 o quando riesamina il piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 50 e il piano di ripristino a norma dell'articolo 51, il TSO assicura la coerenza con le corrispondenti misure nei piani dei TSO della propria area sincrona e nei piani dei TSO limitrofi che appartengono a un'altra area sincrona, almeno delle seguenti misure:

  1. a) l'assistenza e il coordinamento tra TSO in stato di emergenza, a norma dell'articolo 14;

  2. b) le procedure di gestione delle frequenze, a norma degli articoli 18 e 28, ad eccezione della definizione della frequenza desiderata in caso di riaccensione bottom-up prima di qualsiasi risincronizzazione al sistema di trasmissione interconnesso;

  3. c) l'assistenza per la procedura della potenza attiva a norma dell'articolo 21;

  4. d) la strategia di rialimentazione top-down, a norma dell'articolo 27.

2. La valutazione della coerenza del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema a norma del paragrafo 1 comprende i seguenti compiti:

  1. a) lo scambio delle informazioni e dei dati relativi alle misure di cui al paragrafo 1 fra i TSO coinvolti;

  2. b) l'identificazione delle incompatibilità delle misure di cui al paragrafo 1, nei piani dei TSO coinvolti;

  3. c) l'identificazione delle potenziali minacce alla sicurezza operativa nella regione di calcolo della capacità. Le minacce comprendono, tra l'altro, i guasti regionali aventi cause comuni che hanno un impatto significativo sui sistemi di trasmissione dei TSO coinvolti;

  4. d) la valutazione dell'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, specificate nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti, al fine di gestire le minacce potenziali di cui alla lettera c);

  5. e) la consultazione con gli RSC pertinenti per valutare la coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 all'interno dell'intera area sincrona in questione;

  6. f) l'identificazione delle azioni di attenuazione in caso di incompatibilità nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti o nel caso in cui tali misure non siano presenti nei suddetti piani.

3. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO trasmette le misure di cui al paragrafo 1 ai pertinenti RSC istituiti a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2017/1485. Entro tre mesi dalla presentazione delle misure, gli RSC elaborano una relazione tecnica sulla coerenza delle misure in base ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il TSO garantisce la disponibilità dei propri esperti qualificati per assistere gli RSC a stilare detta relazione.

4. Gli RSC trasmettono immediatamente la relazione tecnica di cui al paragrafo 3 a tutti i TSO coinvolti, che a loro volta la trasmettono alle pertinenti autorità di regolamentazione e a ENTSO-E, agli scopi previsti dall'articolo 52.

5. I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più TSO negli stati di emergenza, blackout e ripristino è considerato significativo per altri TSO nella regione di calcolo della capacità.

Art. 7 Consultazione pubblica

1. I pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte soggette ad approvazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), e), f) e g). La consultazione ha una durata di almeno un mese.

2. I pertinenti TSO tengono in debita considerazione i pareri delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di presentare il progetto di proposta. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o meno dei pareri delle parti interessate.

Art. 8 Recupero dei costi

1. I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.

2. Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

Art. 9 Obblighi di riservatezza

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi contemplati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti.

4. Fatti salvi i casi contemplati dalla normativa nazionale o dell'Unione, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono utilizzarle unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.

Art. 10 Accordi con i TSO non vincolati dal presente regolamento

Se un'area sincrona ingloba TSO sia dell'Unione che di paesi terzi, entro il 18 giugno 2019 tutti i TSO dell'Unione nell'area sincrona in questione si adoperano per concludere con i TSO dei paesi terzi non vincolati dal presente regolamento un accordo che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema e stabilisca disposizioni per assicurare il rispetto, da parte dei TSO dei paesi terzi, degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Capo II. Piano di difesa del sistema

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 11 Elaborazione del piano di difesa del sistema

1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di difesa del sistema, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO nella propria area sincrona.

2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:

  1. a) i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485;

  2. b) il comportamento e le capacità di carico e di generazione all'interno dell'area sincrona;

  3. c) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete elencati in conformità del paragrafo 4, lettera d); e

  4. d) le caratteristiche del proprio sistema di trasmissione e dei sistemi sottostanti dei DSO.

3. Il piano di difesa del sistema contiene almeno le seguenti disposizioni:

  1. a) le condizioni di attivazione del piano di difesa del sistema, in conformità all'articolo 13;

  2. b) le istruzioni del piano di difesa del sistema che devono essere impartite dal TSO; e

  3. c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.

4. In particolare, il piano di difesa del sistema comprende i seguenti elementi:

  1. a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;

  2. b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;

  3. c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori di cui ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale, e un elenco delle misure da attuare a cura dei suddetti SGU;

  4. d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione, e

  5. e) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata nel piano di difesa del sistema.

5. Il piano di difesa del sistema comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo II, sezione 2:

  1. a) gli schemi di protezione del sistema che prevedano almeno:

    1. i) uno schema di controllo automatico della sottofrequenza in conformità all'articolo 15;

    2. ii) uno schema di controllo automatico della sovrafrequenza in conformità all'articolo 16; e

    3. iii) uno schema automatico contro il crollo di tensione in conformità all'articolo 17.

  2. b) le procedure del piano di difesa del sistema, che comprendano almeno:

    1. i) la procedura di gestione della deviazione della frequenza in conformità all'articolo 18;

    2. ii) la procedura di gestione della deviazione della tensione in conformità all'articolo 19;

    3. iii) la procedura di gestione dei flussi di potenza a norma dell'articolo 20;

    4. iv) la procedura d'assistenza per potenza attiva in conformità all'articolo 21; e

    5. v) la procedura di disconnessione manuale della domanda in conformità all'articolo 22;

6. Le misure contenute nel piano di difesa del sistema rispettano i seguenti principi:

  1. a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;

  2. b) sono economicamente efficienti;

  3. c) sono attivate solo se necessarie; e

  4. d) non portano il sistema di trasmissione del TSO o i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.