Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione6, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione7, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1447, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1719 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1485.
S'intende inoltre per:
1) «prestatore dei servizi di difesa», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di difesa del sistema;
2) «prestatore dei servizi di ripristino», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di ripristino;
3) «utente prioritario della rete», utente significativo della rete a cui si applicano condizioni speciali per la disconnessione e la rimessa in tensione;
4) «domanda netta», valore netto della potenza attiva in un determinato punto del sistema, calcolato come (carico - generazione), generalmente espressa in kilowatt (kW) o megawatt (MW) in un determinato istante o media calcolata su un intervallo di tempo prestabilito;
5) «piano di ripristino», insieme delle misure tecniche e organizzative necessarie per riportare il sistema allo stato normale;
6) «rimessa in tensione», ricollegamento di generazione e carico per mettere in tensione le parti del sistema che sono state scollegate;
7) «strategia di rialimentazione top-down», strategia che richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parti del sistema di un TSO;
8) «strategia di riaccensione bottom-up», strategia che non richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parte del sistema di un TSO;
9) «risincronizzazione», sincronizzazione e riconnessione tra due regioni appartenenti alla medesima area sincrona nel punto di risincronizzazione;
10) «coordinatore della frequenza», TSO nominato e responsabile della gestione della frequenza del sistema all'interno di una regione sincronizzata o di un'area sincrona al fine di riportare la frequenza del sistema alla frequenza nominale;
11) «regione sincronizzata», frazione di area sincrona gestita di TSO interconnessi con una frequenza del sistema comune e che non è sincronizzata con il resto dell'area sincrona;
12) «coordinatore della risincronizzazione», TSO nominato e responsabile della risincronizzazione di due regioni sincronizzate;
13) «punto di risincronizzazione», dispositivo utilizzato per collegare due regioni sincronizzate, di solito un interruttore.
Art. 4 Aspetti regolamentari
1. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, le entità competenti e i gestori di sistema:
a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
b) garantiscono la trasparenza;
c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
d) fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
e) rispettano i vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza;
f) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
g) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e
h) tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
2. Il TSO presenta alle pertinenti autorità di regolamentazione le seguenti proposte a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE ai fini dell'approvazione:
a) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa su base contrattuale a norma del paragrafo 4;
b) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di ripristino su base contrattuale a norma del paragrafo 4;
c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei propri impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388, (UE) 2016/1447 e/o nella legislazione nazionale e l'elenco delle misure che dovranno essere realizzate da tali SGU, individuati dal TSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera c);
d) l'elenco degli utenti prioritari della rete di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d), o i principi applicati per definirli e i termini e le condizioni per la disconnessione e la rimessa in tensione degli utenti prioritari della rete, a meno che non siano definiti dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
e) le norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;
f) le norme specifiche per la compensazione degli sbilanciamenti e dell'energia di bilanciamento in caso di sospensione delle attività di mercato, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1;
g) il piano di prova conforme all'articolo 43, paragrafo 2.
3. Se uno Stato membro ha così disposto, le proposte di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), possono essere presentate per approvazione a un'entità diversa dall'autorità di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione e le entità designate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo decidono in merito alle proposte di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data di presentazione da parte del TSO.
4. I termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa e prestatore di servizi di ripristino sono stabiliti nel quadro giuridico nazionale o su base contrattuale. Se stabiliti su base contrattuale, il TSO redige entro il 18 dicembre 2018 una proposta di termini e condizioni, che definisce almeno:
a) le caratteristiche del servizio da fornire;
b) la possibilità e le condizioni per l'aggregazione; e
c) per i prestatori di servizi di ripristino, la distribuzione geografica delle fonti di alimentazione con capacità di black start e di funzionamento in isola.
5. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO notifica all'autorità di regolamentazione o all'entità designata dallo Stato membro il piano di difesa del sistema elaborato a norma dell'articolo 11 e il piano di ripristino elaborato a norma dell'articolo 23, o almeno i seguenti elementi di tali piani:
a) gli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, compresi i fenomeni che devono essere gestiti o le situazioni che devono essere risolte;
b) le condizioni che determinano l'attivazione delle misure del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema;
c) la motivazione di ciascuna misura, spiegando in che modo essa contribuisce agli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, e la parte responsabile dell'attuazione di tali misure; e
d) la scadenza per l'attuazione delle misure stabilite a norma degli articoli 11 e 23.
6. Se un TSO è tenuto o autorizzato, a norma del presente regolamento, a precisare, stabilire o concordare requisiti, termini e condizioni o metodologie che non sono soggetti ad approvazione a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere la previa approvazione di tali requisiti, termini e condizioni o metodologie a cura dell'autorità di regolamentazione, dell'entità designata dallo Stato membro o di altre autorità competenti degli Stati membri.
7. Se un TSO ritiene necessario modificare i documenti approvati a norma del paragrafo 3, alla modifica proposta si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. I TSO che propongono una modifica tengono conto delle legittime aspettative, ove necessario, dei titolari degli impianti di generazione, dei titolari degli impianti di consumo e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.
8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
Art. 5 Consultazione e coordinamento
1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO consulti i soggetti coinvolti per le azioni che esso definisce prima del tempo reale o in tempo reale, si applica la seguente procedura:
a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento che è tenuto a consultare;
b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo della consultazione e della decisione che deve adottare;
c) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione;
d) il TSO tiene in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti consultati;
e) prima di adottare una decisione, il TSO spiega ai soggetti consultati le ragioni per cui ha seguito o meno il loro parere.
2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO coordini l'esecuzione di una serie di azioni in tempo reale con diversi soggetti, si applica la seguente procedura:
a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento con cui è tenuto a coordinarsi in tempo reale;
b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo del coordinamento e delle azioni che deve intraprendere;
c) il TSO presenta una prima proposta circa le azioni che ciascuna parte deve intraprendere;
d) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione;
e) il TSO presenta una proposta definitiva sulle azioni che ciascun soggetto deve intraprendere, tenendo in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti coinvolti e stabilisce un termine entro il quale i soggetti possono esprimere la loro opposizione alle azioni proposte dal TSO;
f) qualora i soggetti coinvolti non si oppongano all'esecuzione delle azioni proposte dal TSO, ciascuno di essi, compreso il TSO, attua le azioni in linea con la proposta;
g) nel caso in cui uno o più soggetti rifiutino l'azione proposta dal TSO entro il termine previsto, il TSO sottopone all'autorità competente, per decisione, l'azione proposta unitamente a una giustificazione delle relative motivazioni e relativi obiettivi, nonché ala valutazione e alla posizione dei soggetti;
h) se non è possibile sottoporre l'azione in tempo reale all'autorità competente, il TSO avvia un'azione equivalente con un'incidenza minima o nulla sui soggetti che si sono rifiutati di eseguire l'azione proposta.
3. Una parte può rifiutarsi di eseguire le azioni in tempo reale proposte dal TSO nell'ambito della procedura di coordinamento descritta al paragrafo 2, se ritiene che l'azione potrebbe comportare la violazione di uno o più vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza.
Art. 6 Coordinamento regionale
1. Quando elabora il piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 11 e il piano di ripristino a norma dell'articolo 23 o quando riesamina il piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 50 e il piano di ripristino a norma dell'articolo 51, il TSO assicura la coerenza con le corrispondenti misure nei piani dei TSO della propria area sincrona e nei piani dei TSO limitrofi che appartengono a un'altra area sincrona, almeno delle seguenti misure:
a) l'assistenza e il coordinamento tra TSO in stato di emergenza, a norma dell'articolo 14;
b) le procedure di gestione delle frequenze, a norma degli articoli 18 e 28, ad eccezione della definizione della frequenza desiderata in caso di riaccensione bottom-up prima di qualsiasi risincronizzazione al sistema di trasmissione interconnesso;
c) l'assistenza per la procedura della potenza attiva a norma dell'articolo 21;
d) la strategia di rialimentazione top-down, a norma dell'articolo 27.
2. La valutazione della coerenza del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema a norma del paragrafo 1 comprende i seguenti compiti:
a) lo scambio delle informazioni e dei dati relativi alle misure di cui al paragrafo 1 fra i TSO coinvolti;
b) l'identificazione delle incompatibilità delle misure di cui al paragrafo 1, nei piani dei TSO coinvolti;
c) l'identificazione delle potenziali minacce alla sicurezza operativa nella regione di calcolo della capacità. Le minacce comprendono, tra l'altro, i guasti regionali aventi cause comuni che hanno un impatto significativo sui sistemi di trasmissione dei TSO coinvolti;
d) la valutazione dell'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, specificate nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti, al fine di gestire le minacce potenziali di cui alla lettera c);
e) la consultazione con gli RSC pertinenti per valutare la coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 all'interno dell'intera area sincrona in questione;
f) l'identificazione delle azioni di attenuazione in caso di incompatibilità nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti o nel caso in cui tali misure non siano presenti nei suddetti piani.
3. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO trasmette le misure di cui al paragrafo 1 ai pertinenti RSC istituiti a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2017/1485. Entro tre mesi dalla presentazione delle misure, gli RSC elaborano una relazione tecnica sulla coerenza delle misure in base ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il TSO garantisce la disponibilità dei propri esperti qualificati per assistere gli RSC a stilare detta relazione.
4. Gli RSC trasmettono immediatamente la relazione tecnica di cui al paragrafo 3 a tutti i TSO coinvolti, che a loro volta la trasmettono alle pertinenti autorità di regolamentazione e a ENTSO-E, agli scopi previsti dall'articolo 52.
5. I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più TSO negli stati di emergenza, blackout e ripristino è considerato significativo per altri TSO nella regione di calcolo della capacità.
Art. 7 Consultazione pubblica
1. I pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte soggette ad approvazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), e), f) e g). La consultazione ha una durata di almeno un mese.
2. I pertinenti TSO tengono in debita considerazione i pareri delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di presentare il progetto di proposta. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o meno dei pareri delle parti interessate.
Art. 8 Recupero dei costi
1. I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.
2. Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.
Art. 9 Obblighi di riservatezza
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi contemplati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti.
4. Fatti salvi i casi contemplati dalla normativa nazionale o dell'Unione, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono utilizzarle unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.
Art. 10 Accordi con i TSO non vincolati dal presente regolamento
Se un'area sincrona ingloba TSO sia dell'Unione che di paesi terzi, entro il 18 giugno 2019 tutti i TSO dell'Unione nell'area sincrona in questione si adoperano per concludere con i TSO dei paesi terzi non vincolati dal presente regolamento un accordo che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema e stabilisca disposizioni per assicurare il rispetto, da parte dei TSO dei paesi terzi, degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Capo II. Piano di difesa del sistema
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 11 Elaborazione del piano di difesa del sistema
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di difesa del sistema, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO nella propria area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485;
b) il comportamento e le capacità di carico e di generazione all'interno dell'area sincrona;
c) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete elencati in conformità del paragrafo 4, lettera d); e
d) le caratteristiche del proprio sistema di trasmissione e dei sistemi sottostanti dei DSO.
3. Il piano di difesa del sistema contiene almeno le seguenti disposizioni:
a) le condizioni di attivazione del piano di difesa del sistema, in conformità all'articolo 13;
b) le istruzioni del piano di difesa del sistema che devono essere impartite dal TSO; e
c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di difesa del sistema comprende i seguenti elementi:
a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori di cui ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale, e un elenco delle misure da attuare a cura dei suddetti SGU;
d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione, e
e) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata nel piano di difesa del sistema.
5. Il piano di difesa del sistema comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo II, sezione 2:
a) gli schemi di protezione del sistema che prevedano almeno:
i) uno schema di controllo automatico della sottofrequenza in conformità all'articolo 15;
ii) uno schema di controllo automatico della sovrafrequenza in conformità all'articolo 16; e
iii) uno schema automatico contro il crollo di tensione in conformità all'articolo 17.
b) le procedure del piano di difesa del sistema, che comprendano almeno:
i) la procedura di gestione della deviazione della frequenza in conformità all'articolo 18;
ii) la procedura di gestione della deviazione della tensione in conformità all'articolo 19;
iii) la procedura di gestione dei flussi di potenza a norma dell'articolo 20;
iv) la procedura d'assistenza per potenza attiva in conformità all'articolo 21; e
v) la procedura di disconnessione manuale della domanda in conformità all'articolo 22;
6. Le misure contenute nel piano di difesa del sistema rispettano i seguenti principi:
a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b) sono economicamente efficienti;
c) sono attivate solo se necessarie; e
d) non portano il sistema di trasmissione del TSO o i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.
Art. 12 Attuazione del piano di difesa del sistema
1. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di difesa del sistema previste per il sistema di trasmissione. successivamente le mantiene in essere.
2. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione:
a) negli impianti dei DSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 4; o
b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; o
c) negli impianti dei prestatori di servizi di difesa connessi ai loro sistemi di distribuzione; o
d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione.
3. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), o ai prestatori di servizi di difesa direttamente connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione.
4. Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente agli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), ai prestatori di servizi di difesa o ai DSO connessi ai sistemi di distribuzione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione, informando il DSO di tale notifica.
5. Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di difesa e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di difesa del sistema che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione.
6. I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di difesa che hanno ricevuto la notifica:
a) attuano le misure notificate a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data della notifica;
b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e
c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.
Art. 13 Attivazione del piano di difesa del sistema
1. Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di difesa.
2. Oltre agli schemi del piano di difesa del sistema attivati automaticamente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), il TSO attiva una procedura del piano di difesa del sistema se:
a) il sistema si trova in stato di emergenza, conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e non esistono contromisure disponibili per riportare il sistema allo stato normale; o
b) in base all'analisi della sicurezza operativa, la sicurezza operativa del sistema di trasmissione richiede l'attivazione di una misura del piano di difesa a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, oltre alle contromisure disponibili.
3. I DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di difesa del sistema impartite dal TSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), conformemente alle procedure del piano di difesa del sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b).
4. Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), che hanno un significativo impatto transfrontaliero in coordinamento con i TSO interessati.
Art. 14 Assistenza e coordinamento tra TSO in stato di emergenza
1. Su richiesta di un TSO in stato di emergenza, il TSO fornisce attraverso interconnettori ogni possibile assistenza al TSO che la richiede, purché ciò non comporti lo stato di emergenza o di blackout del proprio sistema di trasmissione o ai sistemi di trasmissione interconnessi.
2. Quando deve essere fornita tramite interconnettori a corrente continua, l'assistenza può consistere nelle seguenti misure, tenuto conto delle caratteristiche tecniche e delle capacità del sistema HVDC:
a) azioni di regolazione manuale della potenza attiva trasmessa per aiutare il TSO in stato di emergenza a portare i flussi di potenza entro i limiti di sicurezza operativa o la frequenza dell'area sincrona limitrofa entro i limiti di frequenza del sistema in stato d'allerta definito a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485;
b) funzioni di controllo automatico della potenza attiva trasmessa sulla base dei segnali e dei criteri di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1447;
c) controllo automatico della frequenza a norma degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/1447 in caso di funzionamento in isola;
d) controllo della potenza reattiva e della tensione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1447,
e) ogni altra misura appropriata.
3. Il TSO può disconnettere manualmente di qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che abbia un significativo impatto transfrontaliero, compreso un interconnettore, a condizione che:
a) si coordina con i TSO limitrofi; e
b) questa azione non comporti lo stato di emergenza o di blackout delle restanti parti del sistema di trasmissione.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, il TSO può disconnettere manualmente qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che ha un significativo impatto transfrontaliero, tra cui un interconnettore, senza coordinamento, in circostanze eccezionali che comportano una violazione dei limiti di sicurezza operativa, al fine di evitare pericoli per la sicurezza del personale o danni materiali. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione almeno in inglese contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e ai TSO limitrofi e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.
Sezione 2. Misure del piano di difesa del sistema
Art. 15 Schema di controllo automatico sottofrequenza
1. Lo schema per il controllo automatico della sottofrequenza del piano di difesa del sistema comprende uno schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza e le impostazioni della modalità Limited Frequency Sensitive Mode - Underfrequency (LSFM-U) nell'area di controllo frequenza/domanda («area LFC») del TSO.
2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO prevede l'attivazione della modalità LSFM-U prima dell'attivazione dello schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, se il tasso di variazione della frequenza lo consente.
3. Prima di attivare lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, il TSO e i DSO identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, prevedono che le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico collegate al sistema:
a) passino automaticamente alla modalità di generazione entro il termine stabilito e al setpoint della potenza attiva stabiliti dal TSO nel piano di difesa del sistema; o
b) se non sono in grado di commutare entro il termine stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema, si scolleghino automaticamente.
4. Nel piano di difesa del sistema, il TSO stabilisce le soglie di frequenza a cui si verifica la commutazione automatica o la disconnessione delle unità di stoccaggio dell'energia. Le soglie di frequenza devono essere inferiori o pari al limite di frequenza del sistema definito per lo stato di emergenza all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e superiori al limite di frequenza per il livello obbligatorio di disconnessione della domanda.
5. Il TSO progetta lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza conformemente ai parametri per la perdita di carico in tempo reale di cui all'allegato. Lo schema comprende la disconnessione della domanda a frequenze diverse, a partire da un «livello obbligatorio di partenza» fino a un «livello obbligatorio finale», entro un intervallo di esecuzione di cui si stabilisce un numero minimo di fasi e la loro entità massima. L'intervallo di esecuzione definisce la deviazione massima ammissibile della domanda netta da disconnettere rispetto alla domanda netta desiderata da disconnettere a una determinata frequenza, calcolata mediante interpolazione lineare tra i livelli obbligatori iniziali e finali. L'intervallo di esecuzione non consente la disconnessione di una domanda netta di quantità inferiore a quella del livello obbligatorio di partenza. Una fase non può essere considerata tale se nessuna domanda netta è disconnessa quando è raggiunta questa fase.
6. Il TSO o il DSO installa i relè necessari alla disconnessione della domanda per bassa frequenza, tenendo conto almeno dei comportamenti di carico e della generazione dispersa.
7.
Nell'attuare lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui alla notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, il TSO o il DSO:
a) evita di creare un ritardo intenzionale oltre al tempo di funzionamento dei relè e degli interruttori di circuito;
b) riduce al minimo la disconnessione dei gruppi di generazione, in particolare quelli che forniscono inerzia; e
c) limita il rischio che lo schema comporti deviazioni dei flussi di energia e deviazioni della tensione al di fuori dei limiti di sicurezza operativa.
Se il DSO non può soddisfare entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), ne informa il TSO e propone l'applicazione di uno dei due requisiti. Il TSO, consultandosi con il DSO, stabilisce i requisiti applicabili in base a un'analisi comune costi-benefici.
8. Lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema può prevedere la disconnessione della domanda netta basata sul gradiente di frequenza a condizione che:
a) sia attivata solo:
i) se la deviazione della frequenza è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario e il gradiente di frequenza è superiore a quello prodotto dall'incidente di riferimento;
ii) fino a quando la frequenza raggiunge la frequenza del livello obbligatorio di partenza di disconnessione della domanda;
b) se è conforme all'allegato. e
c) se è necessaria e giustificata al fine di mantenere in modo efficiente la sicurezza operativa.
9. Nel caso in cui lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema comprenda una disconnessione della domanda netta basata sul gradiente di frequenza, come descritto al paragrafo 8, il TSO presenta all'autorità nazionale di regolamentazione, entro 30 giorni dall'attuazione, una relazione contenente una spiegazione dettagliata della motivazione, dell'attuazione e dell'impatto della misura.
10. Il TSO può includere nello schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema ulteriori fasi per la disconnessione della domanda netta al di sotto del livello obbligatorio finale stabilito nell'allegato.
11. Il TSO ha la facoltà di attuare ulteriori schemi di protezione del sistema che sono avviati da una frequenza inferiore o pari alla frequenza del livello obbligatorio finale di disconnessione della domanda e che mirano a un più rapido processo di ripristino. Il TSO garantisce che tali schemi non peggiorino ulteriormente la frequenza.
Art. 16 Schema di controllo automatico della sovrafrequenza
1. Lo schema di controllo automatico della sovrafrequenza del piano di difesa del sistema determina la riduzione automatica della potenza attiva totale immessa in ciascuna area LFC.
2. Consultandosi con gli altri TSO dell'area sincrona, il TSO stabilisce i seguenti parametri dello schema di controllo automatico sovrafrequenza:
a) le soglie di frequenza per l'attivazione; e
b) il rapporto di riduzione dell'immissione di potenza attiva. Il TSO progetta lo schema di controllo automatico della sovrafrequenza tenendo conto delle capacità dei gruppi di generazione riguardo alla modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e delle unità di stoccaggio dell'energia, nella propria area LFC.
3. Il TSO progetta lo schema di controllo automatico della sovrafrequenza tenendo conto delle capacità dei gruppi di generazione riguardo alla modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e delle unità di stoccaggio dell'energia, nella propria area LFC. Se la modalità LFSM-O non esiste o non è sufficiente a soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b), il TSO predispone anche una disconnessione graduale lineare della generazione nell'area LFC. Il TSO stabilisce l'entità massima delle fasi per la disconnessione dei gruppi di generazione e/o dei sistemi HVDC, consultandosi con gli altri TSO dell'area sincrona.
Art. 17 Schema automatico contro il crollo di tensione
1. Lo schema automatico contro il crollo della tensione del piano di difesa del sistema può comprendere uno o più dei seguenti schemi, in base ai risultati di una valutazione della sicurezza del sistema effettuata dal TSO:
a) uno schema per la disconnessione della domanda per bassa tensione in base all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388;
b) uno schema di blocco del commutatore sotto carico in base all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1388; e
c) schemi di protezione del sistema per la gestione della tensione.
2. A meno che la valutazione a norma del paragrafo 1 dimostri che l'attuazione di uno schema di blocco del commutatore sotto carico non è necessaria per evitare un crollo di tensione nella propria area di controllo, il TSO stabilisce le condizioni alle quali il commutatore sotto carico si blocca a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1388, che comprendono almeno:
a) il metodo di blocco (locale o remoto dalla sala di controllo);
b) la soglia del livello della tensione al punto di connessione;
c) la direzione del flusso di potenza reattiva; e
d) il lasso di tempo massimo tra l'individuazione della soglia e il blocco.
Art. 18 Procedura di gestione della deviazione della frequenza
1. La procedura per la gestione delle deviazioni della frequenza del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire una deviazione al di fuori dei limiti di frequenza definiti per lo stato d'allerta all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485. La procedura di gestione della deviazione della frequenza è in linea con le procedure stabilite per le contromisure da gestire in modo coordinato, a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485 e soddisfa almeno i seguenti requisiti:
a) la diminuzione della generazione è inferiore alla diminuzione del carico durante eventi di sottofrequenza; e
b) la diminuzione della generazione è superiore alla diminuzione del carico durante eventi di sovrafrequenza;
2. Il TSO adegua la modalità operativa del controllo frequenza/potenza in modo da evitare interferenze con l'attivazione o la disattivazione manuale della potenza attiva come stabilito ai paragrafi 3 e 5.
3. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint della potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascun prestatore di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO.
4. Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.
5. Prima dell'attivazione dello schema di disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui all'articolo 15 e a condizione che il tasso di variazione della frequenza lo consenta, il TSO attiva, direttamente o indirettamente tramite i DSO, attivare la gestione della domanda presso i pertinenti prestatori di servizi di difesa e:
a) commuta le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico alla modalità di generazione a un setpoint di potenza attiva stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema; o
b) scollega manualmente le unità di stoccaggio dell'energia che non sono in grado di commutare abbastanza rapidamente per stabilizzare la frequenza.
Art. 19 Procedura di gestione della deviazione della tensione
1. La procedura per la gestione delle deviazioni della tensione del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire le deviazioni al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Il TSO è autorizzato a stabilire un intervallo della potenza reattiva o un intervallo dei valori di tensione e istruisce i DSO e gli SGU individuati per la presente misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, in modo che l'intervallo sia mantenuto, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/1485.
3. Su richiesta di TSO limitrofi in stato di emergenza, il TSO mette a disposizione tutte le capacità di potenza reattiva che non portano il proprio sistema di trasmissione in stato di emergenza o di blackout.
Art. 20 Procedura di gestione dei flussi di potenza
1. La procedura per la gestione dei flussi di potenza del piano di difesa del sistema prevede una serie di misure per gestire i flussi di potenza al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici dei prestatori di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO.
3. Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
Art. 21 Procedura di assistenza in potenza attiva
1. In caso di inadeguatezza dell'area di controllo nell'orizzonte temporale giornaliero o infragiornaliero a norma dell'articolo 107, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485, prima di un'eventuale sospensione delle attività di mercato a norma dell'articolo 35, il TSO è autorizzato a richiedere assistenza in potenza attiva a:
a) qualsiasi prestatore di servizi di bilanciamento, che, su richiesta del TSO, modifica il proprio stato di disponibilità per rendere disponibile tutta la sua potenza attiva, a condizione che non sia già stata attivata attraverso il mercato di bilanciamento, e conformemente ai vincoli tecnici;
b) qualsiasi SGU collegato nella sua area LFC, che non gli fornisca già un servizio di bilanciamento e che, su richiesta del TSO, rende disponibile tutta la sua potenza attiva conformemente ai vincoli tecnici; e
c) altri TSO in stato normale o di allerta.
2. Il TSO può attivare l'assistenza in potenza attiva da un prestatore di servizi di bilanciamento o da uno SGU, a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), solo se ha attivato tutte le offerte di energia di bilanciamento disponibili, tenendo conto della capacità interzonale disponibile al momento dell'inadeguatezza dell'area di controllo.
3. Il TSO che ha ricevuto una richiesta di assistenza in potenza attiva conformemente al paragrafo 1, lettera c):
a) mette a disposizione le proprie offerte non condivise;
b) è autorizzato ad attivare l'energia di bilanciamento disponibile per fornire la potenza corrispondente al TSO richiedente; e
c) è autorizzato a chiedere l'assistenza in potenza attiva ai prestatori di servizi di bilanciamento e a qualsiasi SGU connesso nella propria area LFC che non gli fornisca già un servizio di bilanciamento, al fine di fornire la necessaria assistenza in potenza attiva al TSO richiedente.
4. All'attivazione della potenza attiva richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), i TSO che formulano o che ricevono la richiesta sono autorizzati a utilizzare:
a) la capacità interzonale disponibile nel caso in cui l'attivazione sia effettuata prima dell'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale e se la fornitura delle capacità interzonali in questione non sia stata sospesa a norma dell'articolo 35;
b) la capacità supplementare che può essere disponibile a causa dello stato in tempo reale del sistema, nel qual caso il TSO che formula la richiesta e quello che la riceve si coordinano con gli altri TSO per i quali l'impatto di questa misura sarebbe significativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 5.
5. Una volta che il TSO che formula la richiesta e quello che la riceve hanno concordato le condizioni per la fornitura dell'assistenza in potenza attiva, la quantità di potenza attiva e la fascia oraria per la fornitura concordate sono fisse, a meno che il sistema di trasmissione del TSO che fornisce assistenza entri in stato di emergenza o di blackout.
Art. 22 Procedura di disconnessione manuale della domanda
1. Oltre alle misure di cui agli articoli da 18 a 21, il TSO può stabilire una quantità di domanda netta da disconnettere manualmente, direttamente dal TSO o indirettamente tramite i DSO, se necessario per impedire la propagazione o l'aggravamento di uno stato di emergenza. Se la domanda deve essere disconnessa direttamente, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO.
2. Il TSO attiva la disconnessione manuale della domanda netta di cui al paragrafo 1 al fine di:
a) risolvere situazioni di sovra o sotto tensione; o
b) risolvere situazioni in cui l'assistenza in potenza attiva a norma dell'articolo 21 è stata richiesta ma non è sufficiente a mantenere l'adeguatezza in orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero nella propria area di controllo, a norma dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1485, comportando un rischio di deterioramento della frequenza nell'area sincrona.
3. Il TSO notifica ai DSO la quantità della domanda netta stabilita in base al paragrafo 1 che deve essere disconnessa nei loro sistemi di distribuzione. Ciascun DSO disconnette la quantità notificata di domanda netta senza indebito ritardo.
4. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
Capo III. Piano di ripristino
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 23 Elaborazione del piano di ripristino
1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO in tale area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di ripristino, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) il comportamento e le capacità di carico e di generazione;
b) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete di cui al paragrafo 4; e
c) le caratteristiche della propria rete e delle reti sottostanti dei DSO.
3. Il piano di ripristino contiene almeno le seguenti disposizioni:
a) le condizioni di attivazione del piano di ripristino, in conformità dell'articolo 25;
b) le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO; e
c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di ripristino comprende i seguenti elementi:
a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori dei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale e un elenco delle misure da attuare a cura degli SGU;
d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
e) l'elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
f) il numero di fonti di energia nell'area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema mediante una strategia di riaccensione bottom-up con capacità di black start, risincronizzazione rapida (con funzionamento in rifiuto di carico) e funzionamento in isola; e
g) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata.
5. Il piano di ripristino comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo III:
a) la procedura di rimessa in tensione, conformemente alla sezione 2;
b) la procedura di gestione della frequenza conformemente alla sezione 3; e
c) la procedura di risincronizzazione, conformemente alla sezione 4;
6. Le misure contenute nel piano di ripristino rispettano i seguenti principi:
a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b) sono economicamente efficienti;
c) sono attivate solo se necessarie; e
d) non portano i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.