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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie1, in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 8,

La direttiva (UE) 2016/798 è diretta a migliorare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario mediante la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva (UE) 2016/798 prevede inoltre l'istituzione di un quadro normativo in grado di garantire pari condizioni per tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli attraverso l'applicazione degli stessi requisiti e delle stesse condizioni di certificazione in tutta l'Unione.

Scopo del sistema di certificazione è fornire un quadro per l'armonizzazione di requisiti e metodi per valutare le capacità dei soggetti responsabili della manutenzione in tutta l'Unione.

A seguito della valutazione positiva del vigente sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, trasmessa alla Commissione l'11 marzo 2015 dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'Agenzia), quest'ultima ha pubblicato il 27 settembre 2018 la raccomandazione 007REC1004 sulla revisione del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione2.

L'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 stabilisce i requisiti e i criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato per i soggetti responsabili della manutenzione («certificato ECM») o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione. Ai fini della loro piena applicabilità, tali requisiti devono essere descritti in maggior dettaglio e ulteriormente specificati per le diverse funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale direttiva.

Tenuto conto della grande varietà dei metodi di progettazione e manutenzione, tale sistema di manutenzione dovrebbe essere incentrato più sui requisiti di gestione, quale ad esempio l'organizzazione del soggetto responsabile della manutenzione, che non su un requisito tecnico specifico.

I componenti critici per la sicurezza richiedono un'attenzione particolare e sono prioritari nelle procedure di manutenzione. Gli aspetti relativi alle criticità di ogni componente sono tuttavia connessi alla progettazione specifica del veicolo e alle funzioni specifiche del componente. Non è pertanto possibile stilare un elenco esaustivo dei componenti critici per la sicurezza. Sarebbe opportuno indicare gli elementi essenziali dei componenti critici per la sicurezza.

Ogni fabbricante, nel progettare un nuovo tipo di veicolo, dovrebbe determinare le criticità delle funzioni e dei componenti dei propri prodotti mediante un'analisi basata sul rischio e registrarle nella documentazione tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio3. La determinazione delle criticità dovrebbe tenere conto delle modalità di utilizzo previste per il componente e dell'ambiente in cui sarà utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe avere accesso alle parti pertinenti della documentazione tecnica per garantire la propria piena consapevolezza delle criticità dei componenti per ciascun tipo di veicolo di cui è responsabile. Il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe individuare le criticità mediante l'osservazione e l'analisi dei guasti e il tracciamento di tutti i suoi interventi ed essere obbligato a fornire informazioni almeno sui componenti critici per la sicurezza identificati come tali dal fabbricante.

Qualora il soggetto responsabile della manutenzione ritenesse che nuovi componenti critici per la sicurezza dovrebbero essere inclusi nella documentazione tecnica o che un componente dovrebbe essere riclassificato come non critico per la sicurezza, dovrebbe informarne tempestivamente il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo, al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie, compresa, se necessaria, una revisione della documentazione tecnica.

Un soggetto o un'organizzazione responsabile di una o più delle funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere da b) a d), della direttiva (UE) 2016/798, o di parte di tali funzioni di manutenzione, può applicare il sistema di certificazione su base volontaria, sulla base dei principi specificati all'articolo 6. Scopo di tale certificazione è garantire che la manutenzione sia effettuata nell'ambito di un processo controllato che soddisfi in tutte le sue fasi gli standard di qualità comuni. È opportuno che l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798 sulla validità in tutta l'Unione sia applicato anche a tali certificati rilasciati su base volontaria.

I gestori dell'infrastruttura possono aver bisogno, nell'ambito delle loro attività, di utilizzare treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, mezzi d'opera o altri veicoli speciali per scopi diversi, come il trasporto di materiali o di personale per la costruzione o la manutenzione delle infrastrutture, la manutenzione di elementi delle infrastrutture o la gestione delle situazioni di emergenza. In situazioni simili, si dovrebbe considerare che il gestore dell'infrastruttura opera a titolo di impresa ferroviaria nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza. La valutazione della capacità del gestore dell'infrastruttura di utilizzare veicoli a tale scopo dovrebbe essere parte della sua valutazione relativa all'autorizzazione di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798.

La valutazione di una domanda di certificato ECM da parte di un organismo di certificazione consiste in una valutazione della capacità del richiedente di gestire le attività di manutenzione ed eseguire le funzioni operative di manutenzione autonomamente o attraverso contratti stipulati con altri soggetti, quali officine di manutenzione responsabili dello svolgimento di tali funzioni o di parti di esse.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, gli organismi di certificazione sono gli organismi accreditati, gli organismi riconosciuti o le autorità nazionali preposte alla sicurezza. Un sistema di accreditamento dovrebbe costituire uno strumento idoneo a gestire i rischi, garantendo che gli organismi accreditati abbiano la competenza per svolgere il lavoro intrapreso. L'accreditamento è inoltre uno strumento per garantire il riconoscimento a livello nazionale e internazionale dei certificati ECM rilasciati da organismi accreditati.

La cooperazione tra tutti gli organismi in grado di rilasciare certificati a qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione (gli «organismi di certificazione») è importante ai fini dell'istituzione di un sistema che consenta agli organismi di certificazione di effettuare controlli sui soggetti responsabili della manutenzione certificati nell'Unione e di armonizzare le modalità di certificazione. I requisiti specifici per ottenere l'accreditamento e il riconoscimento devono essere elaborati e approvati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Le prestazioni, l'organizzazione e le procedure che regolano le decisioni nel settore della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie variano notevolmente tra i soggetti responsabili della manutenzione, a detrimento del buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò potrebbe avere conseguenze negative, in particolare, per le piccole e medie imprese che desiderano inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. Al fine di garantire la coerenza dell'attuazione e dell'applicazione delle diverse disposizioni del presente regolamento da parte dei soggetti responsabili della manutenzione e degli organismi di certificazione, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») dovrebbe, nell'ambito delle sue competenze di monitoraggio delle prestazioni globali in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio5, monitorare le attività degli organismi di certificazione mediante audit e ispezioni. Per poter svolgere tale funzione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere informazioni sulla natura degli organismi di certificazione attivi in tale settore e sul numero di certificati rilasciati a soggetti responsabili della manutenzione. È altresì importante che l'Agenzia agevoli il coordinamento degli organismi di certificazione.

In attesa della piena applicazione del sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione previsto dal presente regolamento, la validità delle prassi esistenti ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione e delle officine di manutenzione di veicoli diversi dai carri merci dovrebbe essere prorogata per un periodo transitorio al fine di garantire la continuità della prestazione dei servizi di gestione ferroviaria, in particolare a livello internazionale.

Il presente regolamento prevede un sistema di certificazione per tutti i tipi di veicoli, compresi i carri merci. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione6.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione («certificato ECM»), comprese le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

2. Tale sistema si applica a tutti i veicoli e introduce la possibilità di certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate.

3. Il presente regolamento stabilisce i requisiti che i soggetti responsabili della manutenzione devono soddisfare nell'ambito della gestione dei componenti critici per la sicurezza.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «accreditamento», l'accreditamento definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

  2. b) «organismo di certificazione», un organismo competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni;

  3. c) «reimmissione in servizio», l'assicurazione giustificata e accertata, fornita dal soggetto che esegue la manutenzione al gestore della manutenzione della flotta e corredata, se del caso, della documentazione, del fatto che la manutenzione è stata effettuata in conformità degli ordini di manutenzione;

  4. d) «ritorno in esercizio», la notifica basata su una reimmissione in servizio trasmessa dal soggetto responsabile della manutenzione all'utente, vale a dire un'impresa ferroviaria o un detentore, a garanzia del completamento di tutte le necessarie operazioni di manutenzione e del fatto che il veicolo, precedentemente rimosso dall'esercizio, può essere utilizzato in condizioni di sicurezza, nel rispetto di eventuali restrizioni d'uso.

È applicata la definizione di «componente critico per la sicurezza» di cui al punto 4.2.12.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione7.

Art. 3 Sistema di certificazione

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione è tenuto a soddisfare i requisiti dell'allegato II per quanto riguarda tutti i veicoli di cui alla direttiva (UE) 2016/798.

2. Un certificato ECM attestante la conformità ai requisiti dell'allegato II è obbligatorio per tutti i soggetti responsabili della manutenzione

  1. a) incaricati della manutenzione di carri merci, oppure

  2. b) diversi da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura che effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni.

3. Qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi da quelli indicati al paragrafo 2 può richiedere il certificato ECM.

4. La conformità all'allegato II è dimostrata mediante un certificato ECM oppure, fatto salvo il paragrafo 2, mediante il processo di certificazione della sicurezza, nel caso di imprese ferroviarie, o mediante la procedura di autorizzazione di sicurezza, nel caso dei gestori dell'infrastruttura.

5. Il certificato ECM rilasciato a un'impresa ferroviaria o a un gestore dell'infrastruttura è considerato una prova della conformità ai punti 5.2.4 e 5.2.5 dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione8 per quanto concerne la manutenzione dei veicoli.

Art. 4 Componenti critici per la sicurezza

1. Per la gestione dei componenti critici per la sicurezza, il soggetto responsabile della manutenzione tiene conto dell'identificazione iniziale dei componenti critici per la sicurezza da parte del fabbricante del veicolo e delle istruzioni di manutenzione specifiche registrate nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.

2. Il soggetto responsabile della manutenzione fornisce informazioni nel modo più opportuno, direttamente o attraverso il detentore, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura che gestiscono i veicoli, ai detentori, ai fabbricanti, ai titolari delle autorizzazioni dei veicoli e delle autorizzazioni del tipo di veicoli, sottosistemi o componenti, informandoli, in particolare, di elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura.

3. Se, nel corso della manutenzione di un veicolo, un soggetto responsabile della manutenzione viene a conoscenza di elementi che inducono a ritenere che un componente non precedentemente identificato come critico per la sicurezza debba essere considerato tale, ne informa senza ritardo il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo.

4. Il fabbricante, nei casi in cui è possibile identificarlo, effettua una valutazione del rischio per verificare che il componente sia critico per la sicurezza. Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto del componente e dell'ambiente in cui è destinato a essere utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione adegua di conseguenza le proprie procedure di manutenzione in modo da garantire il monitoraggio e la manutenzione in condizioni di sicurezza del componente.

5. I componenti critici per la sicurezza, compresi quelli identificati ai sensi del paragrafo 4, sono registrati e gestiti sulla base della pertinente documentazione del veicolo con le modalità seguenti:

  1. a) i fabbricanti gestiscono le informazioni sui componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione ad essi relative mediante riferimento nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e

  2. b) i soggetti responsabili della manutenzione gestiscono i componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione nonché le pertinenti attività di manutenzione nel piano di manutenzione o nella documentazione ad essa relativa di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798.

6. Il soggetto responsabile della manutenzione informa il settore ferroviario e l'industria delle forniture ferroviarie in merito a risultati nuovi o imprevisti in materia di sicurezza, compresi gli elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura, in relazione a veicoli, sottosistemi o altri componenti, quando i rischi connessi sono rilevanti per più di un singolo attore e potrebbero essere oggetto di controlli inadeguati. Il soggetto responsabile della manutenzione utilizza lo strumento informatico di allerta di sicurezza o un altro strumento informatico fornito a tale scopo dall'Agenzia.

7. I fabbricanti forniscono, su richiesta del soggetto responsabile della manutenzione o del detentore del veicolo, supporto tecnico e ingegneristico per i componenti critici per la sicurezza e per la loro integrazione in condizioni di sicurezza.

Art. 5 Obblighi delle parti coinvolte nel processo di manutenzione

1. Il soggetto responsabile della manutenzione del veicolo fornisce su richiesta alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura, direttamente o attraverso il detentore, informazioni sulla manutenzione di un veicolo e, se del caso, sugli aspetti pertinenti del suo funzionamento.

2. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura fornisce, su richiesta, informazioni sul funzionamento di un veicolo al soggetto responsabile della manutenzione, direttamente o attraverso il detentore del veicolo.

3. Tutte le parti coinvolte nel processo di manutenzione, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori, soggetti responsabili della manutenzione e fabbricanti di veicoli, sottosistemi o componenti, scambiano tra loro informazioni pertinenti sulla manutenzione in conformità dei criteri elencati all'allegato II, punti I.7 e I.8.

4. Se una delle parti coinvolte, in particolare un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, dispone di elementi tali da provare il mancato rispetto da parte di un soggetto responsabile della manutenzione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 o dei requisiti del presente regolamento, ne informa senza ritardo l'organismo di certificazione e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'organismo di certificazione o, qualora il soggetto responsabile della manutenzione non fosse certificato, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta misure adeguate per verificare la veridicità dell'asserita non conformità.

5. In caso di cambiamento del soggetto responsabile della manutenzione, il detentore, a norma dell'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, informa senza ritardo l'organismo di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 2007/756/CE della Commissione9 e chiede l'aggiornamento del registro di immatricolazione. In tale situazione:

  1. i) il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione trasmette senza ritardo la documentazione relativa alla manutenzione al detentore;

  2. ii) il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione è liberato dai suoi obblighi a partire dal momento della sua cancellazione dal registro di immatricolazione;

  3. iii) l'immatricolazione del veicolo, in assenza di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione, è sospesa.

Art. 6 Organismi di certificazione

1. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia le seguenti informazioni relative agli organismi di certificazione:

denominazione;

indirizzo;

recapiti;

natura del conferimento di poteri a tali organismi a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 (accreditamento, riconoscimento o svolgimento del compito in qualità di autorità nazionale preposta alla sicurezza).

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia di eventuali cambiamenti della situazione entro un mese dal momento in cui si verificano.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di certificazione ottemperino ai criteri e ai principi generali stabiliti all'allegato I e a qualsiasi programma settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di certificazione siano soggette a sindacato giurisdizionale.

5. Ai fini dell'armonizzazione delle modalità di valutazione delle domande, gli organismi di certificazione cooperano tra loro sia all'interno degli Stati membri sia a livello di Unione.

6. L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi di certificazione.

7. Gli organismi di certificazione trasmettono ogni tre anni all'Agenzia una relazione di attività in formato elettronico. Il contenuto di tale relazione è definito dall'Agenzia (in collaborazione con gli organismi di certificazione) e reso disponibile il 16 dicembre 2020, conformemente a qualsiasi regime settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione. L'Agenzia pubblica tali relazioni sul suo sito Internet.

8. Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, un organismo investigativo nazionale o l'Agenzia può richiedere a qualsiasi organismo di certificazione informazioni sulla situazione relativa a un singolo certificato ECM. L'organismo di certificazione risponde entro due settimane.

Art. 7 Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione

1. Il soggetto responsabile della manutenzione richiede il certificato ECM a un organismo di certificazione, utilizzando il modulo pertinente di cui all'allegato III e fornendo le prove documentali relative ai requisiti e alle procedure di cui all'allegato II. La domanda include la descrizione della strategia atta a garantire la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II dopo il rilascio del certificato ECM, compresa la conformità al regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione10.

2. La domanda di certificato ECM può essere limitata a una specifica categoria di veicoli.

3. Il richiedente presenta informazioni e documentazione supplementari su richiesta dell'organismo di certificazione. Il termine per la trasmissione di informazioni supplementari è ragionevole, proporzionato alla difficoltà legate alla fornitura delle informazioni richieste e concordato, su richiesta, con il richiedente.

4. L'organismo di certificazione verifica il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II e può effettuare, a tal fine, visite in loco presso il soggetto responsabile della manutenzione.

5. L'organismo di certificazione adotta una decisione positiva o negativa sul rilascio del certificato ECM al più tardi entro 4 mesi dalla ricezione di tutte le informazioni e della documentazione completa.

6. L'organismo di certificazione motiva le proprie decisioni. L'organismo di certificazione notifica le proprie decisioni al soggetto responsabile della manutenzione, con indicazione della procedura di ricorso, del termine per la presentazione del ricorso e dei recapiti dell'organo competente per i ricorsi.

7. La decisione di rilasciare il certificato ECM è notificata utilizzando il pertinente modulo di cui all'allegato IV.

8. Un certificato ECM è valido per un periodo massimo di cinque anni. Il soggetto responsabile della manutenzione certificato informa senza ritardo l'organismo di certificazione di eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla validità del proprio certificato.

Art. 8 Conformità dei soggetti responsabili della manutenzione

1. L'organismo di certificazione svolge attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione per verificare la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II. Esso effettua visite in loco almeno una volta ogni 12 mesi. La scelta circa la natura delle attività di supervisione e i siti da visitare è volta a garantire l'ininterrotta conformità complessiva ed è basata su un equilibrio geografico e funzionale. Tale scelta tiene conto delle precedenti attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione sottoposto alla supervisione.

2. L'organismo di certificazione, nei casi in cui rileva che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato ECM, può intraprendere una delle azioni seguenti:

concordare un piano di miglioramento con il soggetto responsabile della manutenzione;

decidere di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM;

sospendere o revocare il certificato, a seconda del livello di non conformità.

3. Nei casi in cui il soggetto responsabile della manutenzione non rispetta il piano di miglioramento o continua a non rispettare i requisiti di cui all'allegato II, l'organismo di certificazione decide di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM o di revocarlo, a seconda del livello di non conformità.

4. In caso di revoca di un certificato ECM, il soggetto responsabile del registro nazionale o europeo dei veicoli provvede affinché l'immatricolazione dei veicoli interessati dalla revoca sia sospesa fino alla registrazione di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione per i veicoli interessati.

5. Ciascun soggetto responsabile della manutenzione presenta una relazione annuale sulle proprie attività al rispettivo organismo di certificazione e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza e dell'Agenzia. I requisiti per la suddetta relazione sono stabiliti all'allegato V.

Art. 9 Esternalizzazione delle funzioni di manutenzione

1. È possibile esternalizzare una o più delle funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di esse. È necessario informare in merito l'organismo di certificazione.

2. Il soggetto responsabile della manutenzione dimostra all'organismo di certificazione la propria conformità a tutti i requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato II per quanto riguarda le funzioni che decide di esternalizzare.

3. Il soggetto responsabile della manutenzione rimane responsabile dell'esito delle attività di manutenzione esternalizzate e istituisce un sistema per monitorarne l'efficacia.

Art. 10 Certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate

1. Qualsiasi soggetto o organizzazione che adempie una o più funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), può richiedere una certificazione. Tale certificazione conferma che la manutenzione effettuata dal soggetto o dall'organizzazione responsabile di una o più di tali funzioni è conforme ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II.

2.

Gli organismi di certificazione applicano le procedure di cui agli articoli 6, 7, 8 e all'articolo 13, paragrafo 2, adattate al caso specifico del richiedente.

Gli organismi di certificazione, nel valutare le domande di certificazione per quanto concerne le funzioni di manutenzione esternalizzate o parti di esse, applicano:

  1. a) i requisiti e i criteri di valutazione di cui al titolo I dell'allegato III, adattati al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio;

  2. b) i requisiti e i criteri di valutazione che descrivono la funzione o le funzioni di manutenzione specifiche.

Art. 11 Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è a conoscenza del fatto che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa i requisiti dell'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 o i requisiti di certificazione di cui al presente regolamento, ne informa gli organismi o le autorità nazionali responsabili per l'accreditamento o il riconoscimento, l'Agenzia, l'organismo di certificazione e, se del caso, altre parti interessate.