Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il settore dell'energia elettrica nell'Unione sta subendo una profonda trasformazione verso mercati più decentrati con un numero maggiore di partecipanti, l'aumento della quota dell'energia da fonti rinnovabili e migliori sistemi interconnessi. In risposta, il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio5 mirano a migliorare il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione per garantire il funzionamento ottimale dei mercati e delle reti, a beneficio delle imprese e dei cittadini dell'Unione. Il presente regolamento intende inoltre contribuire all'attuazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia, di cui fanno parte integrante la sicurezza energetica, la solidarietà, la fiducia e un'ambiziosa politica in materia climatica.
I mercati e i sistemi ben funzionanti, con adeguate interconnessioni elettriche, sono la migliore garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Tuttavia, anche in mercati e sistemi ben funzionanti e interconnessi non si può escludere il rischio di una crisi dell'energia elettrica (per effetto di calamità naturali quali condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi o penurie di combustibile). Le conseguenze delle crisi dell'energia elettrica spesso travalicano le frontiere nazionali. Anche quando sono inizialmente circoscritte, tali crisi possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere. Alcuni eventi estremi, quali ondate di freddo o caldo o attacchi informatici, possono colpire intere regioni contemporaneamente.
In un contesto di mercati e sistemi dell'energia elettrica interconnessi, la prevenzione e la gestione delle crisi dell'energia elettrica non possono considerarsi un compito esclusivamente nazionale. È opportuno sfruttare meglio il potenziale di misure più efficienti e meno costose attraverso la cooperazione regionale. È necessario dotarsi di un quadro comune di norme e procedure meglio coordinate per garantire che gli Stati membri e altri soggetti possano collaborare efficacemente attraverso le frontiere in uno spirito di maggiore trasparenza, fiducia e solidarietà tra Stati membri.
La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 ha stabilito le misure che gli Stati membri devono adottare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in generale. Le disposizioni di tale direttiva sono state in gran parte superate da atti legislativi successivi, in particolare per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei mercati dell'energia elettrica al fine di assicurare la disponibilità di capacità sufficiente, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione devono collaborare per garantire la stabilità del sistema e l'esistenza di infrastrutture adeguate. Il presente regolamento affronta il problema specifico della prevenzione e della gestione delle crisi dell'energia elettrica.
I regolamenti (UE) 2017/14857 e (UE) 2017/21968 della Commissione costituiscono un corpus di norme dettagliate che disciplinano il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero agire e cooperare per garantire la sicurezza del sistema. Tali norme tecniche dovrebbero assicurare risposte efficaci a livello operativo alla maggior parte degli incidenti elettrici. Il presente regolamento s'incentra sulle crisi dell'energia elettrica di maggior impatto e più ampia scala. Stabilisce le azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere per prevenire tali crisi e quali misure possono adottare qualora le norme di gestione del sistema si rivelino insufficienti. Anche in caso di crisi dell'energia elettrica, è opportuno continuare a rispettare pienamente le norme di gestione del sistema e il presente regolamento dovrebbe essere coerente con il regolamento (UE) 2017/2196.
Il presente regolamento stabilisce un quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica, migliorando la trasparenza nella fase di preparazione e durante una crisi, e garantendo che le misure siano adottate in modo coordinato ed efficace. Esso impone agli Stati membri di cooperare a livello regionale e, se del caso, a livello bilaterale, in uno spirito di solidarietà. Il regolamento stabilisce anche un quadro per un monitoraggio efficace della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione tramite il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (ECG), istituito con decisione della Commissione del 15 novembre 20129, come forum nel quale scambiare informazioni e promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La cooperazione tra gli Stati membri e il quadro di monitoraggio sono intesi a raggiungere una migliore preparazione ai rischi a un costo inferiore. Il presente regolamento dovrebbe inoltre rafforzare il mercato interno dell'energia elettrica per promuovere un clima di fiducia tra gli Stati membri ed escludere interventi statali inopportuni in caso di crisi dell'energia elettrica, in particolare evitando indebite decurtazioni dei flussi transfrontalieri e delle capacità di trasmissione interzonali, riducendo in tal modo il rischio di ricadute negative sugli Stati membri confinanti.
La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio10 stabilisce norme generali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, mentre le norme specifiche sulla cibersicurezza saranno elaborate attraverso il codice di rete di cui al regolamento (UE) 2019/943. Il presente regolamento integra la direttiva (UE) 2016/1148 garantendo che gli incidenti informatici siano adeguatamente identificati come un rischio e che le misure adottate per risolverli siano adeguatamente riprese nei piani di preparazione ai rischi.
La direttiva 2008/114/CE del Consiglio11 istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate, tra le quali alcune infrastrutture dell'energia elettrica. Insieme al presente regolamento, la direttiva 2008/114/CE contribuisce a creare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.
La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni e di sviluppare e perfezionare la loro pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale opportuno. Le specifiche azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione in materia di rischi di cui al presente regolamento dovrebbero essere coerenti con le valutazioni dei rischi nazionali a più ampia impostazione multirischio che sono obbligatorie in virtù della decisione n. 1313/2013/UE.
Gli Stati membri sono responsabili di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sul loro territorio, ma la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è anche una responsabilità condivisa tra la Commissione e altri attori dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenze. La sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica comporta un'efficace cooperazione tra Stati membri, istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nonché pertinenti portatori di interessi. I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico, conformemente agli articoli 31 e 40 della direttiva (UE) 2019/944. Le autorità di regolazione e altre autorità nazionali competenti svolgono altresì un ruolo importante nell'assicurare e monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nel quadro dei compiti loro attribuiti dall'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944. Gli Stati membri dovrebbero designare un'entità esistente o nuova quale unica autorità governativa nazionale o di regolazione competente, al fine di garantire la partecipazione trasparente e inclusiva di tutti gli attori coinvolti, la preparazione efficiente e la corretta attuazione dei piani di preparazione ai rischi, nonché di agevolare la prevenzione e la valutazione ex-post delle crisi dell'energia elettrica e degli scambi di informazioni al riguardo.
Per un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica occorre che gli Stati membri condividano una nozione comune di quanto costituisca una crisi dell'energia elettrica. In particolare, il presente regolamento dovrebbe agevolare il coordinamento fra Stati membri al fine di individuare una situazione in cui sia presente o imminente il rischio potenziale di significativa carenza di energia elettrica o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO per l'energia elettrica») e gli Stati membri dovrebbero, a loro volta, determinare scenari concreti di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale. Tale approccio dovrebbe garantire che siano contemplate tutte le pertinenti crisi dell'energia elettrica, tenendo conto delle specificità regionali e nazionali quali la topologia della rete, il mix di energia elettrica, il volume della produzione e del consumo e il livello di densità demografica.
Un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica richiede, inoltre, che gli Stati membri utilizzino gli stessi metodi e le stesse definizioni per individuare i rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e siano in grado di confrontare effettivamente le proprie prestazioni in tale settore con quelle dei paesi vicini. Il presente regolamento identifica due indicatori per monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione: l'energia prevista non fornita, espressa in GWh/anno, e la previsione di perdita di carico, espressa in ore/anno. Tali indicatori fanno parte della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse svolta dall'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/943. L'ECG dovrebbe svolgere un monitoraggio periodico della sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica sulla base dei risultati di tali indicatori. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) dovrebbe anch'essa fare uso di tali indicatori nel riferire sui risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, nelle sue relazioni annuali di monitoraggio del mercato dell'energia elettrica, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio13.
Per garantire la coerenza delle valutazioni del rischio in modo tale da creare un clima di fiducia fra gli Stati membri in una crisi dell'energia elettrica, occorre un approccio comune all'individuazione degli scenari di rischio. Pertanto, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe, previa consultazione delle parti interessate, elaborare e aggiornare una metodologia comune per l'individuazione del rischio, in cooperazione con l'ACER e con l'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe proporre una metodologia e l'ACER dovrebbe approvarla. In sede di consultazione dell'ECG, l'ACER tiene in massima considerazione le opinioni espresse dall'ECG. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe aggiornare la metodologia comune per l'individuazione dei rischi qualora si rendano disponibili nuove significative informazioni.
Sulla base della metodologia comune di individuazione dei rischi, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penurie di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di carenza di gas, il rischio di interruzione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e interruzione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio14. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe essere in grado di delegare i compiti relativi all'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale ai centri di coordinamento regionali istituiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943. Tali compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'ENTSO per l'energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, in linea di principio ogni quattro anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell'individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere qualsiasi rischio relativo alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e qualsiasi misura adottata, se del caso, per affrontarli quali norme legali generali o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, con l'indicazione dei motivi per cui tali misure sono considerate necessarie e proporzionate.
Un approccio regionale all'individuazione di scenari di rischio e all'elaborazione di misure di prevenzione, preparazione e attenuazione dovrebbe apportare benefici significativi in termini di efficacia di tali misure e di uso ottimale delle risorse. Inoltre, in caso di crisi simultanea dell'energia elettrica, un approccio coordinato e convenuto in anticipo assicurerà una risposta coerente e ridurrà i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. Il presente regolamento impone pertanto agli Stati membri di cooperare in un contesto regionale.
I centri di coordinamento regionali dovrebbero svolgere i compiti di rilevanza regionale loro attribuiti in conformità del regolamento (UE) 2019/943. Affinché i centri possano svolgere efficacemente i loro compiti e agire in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, al fine di prevenire e attenuare gli incidenti dell'energia elettrica su larga scala, la cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle strutture di cooperazione regionale utilizzate a livello tecnico, vale a dire i gruppi di Stati membri che condividono lo stesso centro di coordinamento regionale. Le regioni geografiche dei centri di coordinamento regionali sono pertanto pertinenti per l'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e le valutazioni dei rischi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di costituire sottogruppi all'interno delle regioni a fini di cooperazione per quanto riguarda misure regionali concrete, o per cooperare in forum di cooperazione regionale esistenti a tal fine, in quanto la capacità tecnica di prestarsi reciprocamente assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica è essenziale. Ciò deriva dal fatto che non tutti gli Stati membri di una regione più ampia saranno necessariamente in grado di fornire energia elettrica ad un altro Stato membro in caso di crisi dell'energia elettrica. Non è quindi necessario che tutti gli Stati membri di una regione concludano accordi regionali concernenti misure regionali concrete. Dovrebbero concludere invece tali accordi gli Stati membri che hanno la capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca.
Il regolamento (UE) 2019/943 dispone l'uso di una metodologia comune per la valutazione a medio-lungo termine dell'adeguatezza delle risorse in Europa (da un orizzonte decennale a un orizzonte annuale), onde garantire che le decisioni degli Stati membri relative all'eventuale fabbisogno di investimenti siano prese su una base trasparente e concordata. La valutazione dell'adeguatezza delle risorse europee ha una finalità diversa da quella delle valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, che servono a individuare eventuali problemi di adeguatezza in un orizzonte temporale breve, vale a dire le prospettive stagionali (a sei mesi) e le valutazioni dell'adeguatezza per un orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero. Per quanto riguarda le valutazioni a breve termine, è necessario un approccio comune per l'individuazione di problemi legati all'adeguatezza. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe condurre valutazioni di adeguatezza invernali ed estive per allertare gli Stati membri e i gestori dei sistemi di trasmissione sui rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento che potrebbero verificarsi nei sei mesi successivi. Per migliorare tali valutazioni di adeguatezza, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe sviluppare una metodologia probabilistica comune, previa consultazione delle parti interessate e in collaborazione con l'ACER e l'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO-E dovrebbe proporre tale metodologia e i relativi aggiornamenti all'ACER, e l'ACER dovrebbe approvare la proposta e gli aggiornamenti. In sede di consultazione dell'ECG, l'ACER dovrebbe tenere nella massima considerazione le opinioni espresse dall'ECG. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe aggiornare la metodologia qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe poter delegare compiti relativi alle valutazioni dell'adeguatezza stagionale ai centri di coordinamento regionali, mentre i compiti delegati dovrebbero essere svolti nel quadro della vigilanza dell'ENTSO per l'energia elettrica.
I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per l'elaborazione dell'adeguatezza delle valutazioni stagionali a ogni altro tipo di valutazione dei rischi a breve termine e in particolare alle previsioni dell'adeguatezza della generazione per un orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero di cui al regolamento (UE) 2017/1485.
Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale. Le autorità competenti dovrebbero consultare i soggetti interessati o i rappresentanti dei gruppi di soggetti interessati che sono rilevanti per la prevenzione e la gestione di una crisi dell'energia elettrica, come i rappresentanti dei produttori, o i loro organismi commerciali, o dei gestori dei sistemi di distribuzione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero stabilire le opportune modalità per effettuare la consultazione. I piani di preparazione ai rischi dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati. Occorre tenere conto dell'impatto ambientale delle misure proposte sul lato dell'offerta e della domanda. I piani dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non basate sul mercato per attenuare le crisi dell'energia elettrica. Tutte le misure non basate sul mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento. I piani di preparazione ai rischi dovrebbero essere resi pubblici, garantendo comunque la confidenzialità delle informazioni sensibili.
I piani di preparazione ai rischi dovrebbero precisare le misure nazionali, regionali e, se del caso, bilaterali. Sono necessarie misure regionali e, se del caso, bilaterali, soprattutto in caso di crisi simultanea dell'energia elettrica, in cui un approccio coordinato e prestabilito è necessario per assicurare una risposta coerente e ridurre i rischi di ricadute negative. A tal fine, prima di adottare i piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti dovrebbero consultare le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati sono quelli in cui potrebbero registrarsi le ricadute negative o altri effetti sui sistemi elettrici, siano tali Stati membri situati nella stessa regione o direttamente connessi. I piani dovrebbero tener conto, tra le pertinenti circostanze nazionali, compresa la situazione delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di alcuni microsistemi isolati che non sono connessi ai sistemi di trasmissione nazionali. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero trarre le opportune conclusioni per quanto concerne, tra l'altro, le disposizioni del presente regolamento sull'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e le misure regionali e bilaterali che sono state precisate per i piani di preparazione ai rischi, nonché le disposizioni in materia di assistenza. I piani dovrebbero definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate e dovrebbero trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di una crisi dell'energia elettrica e attenuarne gli effetti.
I piani di preparazione ai rischi dovrebbero essere aggiornati periodicamente. Per garantire che i piani rimangano sempre aggiornati ed efficaci, le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione dovrebbero verificarne l'idoneità mediante simulazioni biennali delle crisi dell'energia elettrica, organizzate in cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e altri pertinenti portatori di interessi.
Il modello di cui al presente regolamento è destinato ad agevolare la preparazione dei piani, consentendo l'inclusione di informazioni supplementari specifiche agli Stati membri. Il modello intende inoltre agevolare la consultazione di altri Stati membri nella regione interessata e dell'ECG. Le consultazioni all'interno della regione e all'interno dell'ECG dovrebbero garantire che le misure adottate in uno Stato membro o in una regione non mettano a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica di altri Stati membri o regioni.
È importante facilitare la comunicazione e la trasparenza fra Stati membri ogniqualvolta dispongano di informazioni concrete, serie e affidabili che indichino il possibile verificarsi di una crisi dell'energia elettrica. In tali circostanze gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione, gli Stati membri confinanti e l'ECG, senza indebito indugio, fornendo in particolare informazioni sulle cause del deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, sulle misure previste per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri.
In caso di crisi dell'energia elettrica è essenziale potersi scambiare informazioni per garantire un'azione coordinata e un'assistenza mirata. Pertanto, il presente regolamento impone all'autorità competente di informare gli Stati membri della regione, gli Stati membri confinanti e la Commissione senza indebito indugio in caso di crisi dell'energia elettrica. L'autorità competente dovrebbe anche trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e programmate per attenuarla e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri. Qualora tale assistenza vada oltre la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, il meccanismo di protezione civile dell'Unione dovrebbe rimanere il quadro giuridico applicabile.
In caso di crisi dell'energia elettrica gli Stati membri dovrebbero cooperare in uno spirito di solidarietà. Oltre a questa norma generale, sarebbe opportuno prevedere opportune disposizioni affinché gli Stati membri si prestino reciproca assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica. Tale assistenza dovrebbe basarsi su misure coordinate previamente concordate, stabilite nei piani di preparazione ai rischi. Il presente regolamento lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale per concordare il contenuto di tali misure coordinate e, di conseguenza, il contenuto dell'assistenza offerta. Spetta agli Stati membri decidere e concordare tali misure coordinate, tenendo conto della domanda e dell'offerta. Nel contempo, il presente regolamento garantisce che, ai fini dell'assistenza concordata, l'energia elettrica sia fornita in maniera coordinata. Gli Stati membri dovrebbero convenire le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate. Nel quadro di tali disposizioni tecniche gli Stati membri dovrebbero indicare i volumi massimi di energia elettrica da fornire, che dovrebbero essere riesaminati sulla base della fattibilità tecnica della fornitura di energia elettrica una volta che l'assistenza si renda necessaria durante una crisi dell'energia elettrica. Successivamente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate nonché delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.
Nel concordare le misure coordinate e le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e altre disposizioni di attuazione in materia di assistenza, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei fattori sociali ed economici, compresa la sicurezza dei cittadini dell'Unione, e della proporzionalità. Essi sono invitati a scambiare le buone pratiche e a avvalersi dell'ECG quale piattaforma di discussione attraverso cui individuare le opzioni di assistenza disponibili, in particolare per quanto riguarda le misure coordinate e le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, tra cui un'equa compensazione. La Commissione può agevolare la preparazione delle misure regionali e bilaterali.
L'assistenza fra Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere soggetta a un'equa compensazione concordata fra Stati membri. Il presente regolamento non armonizza tutti gli aspetti di tale equa compensazione fra Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto concordare disposizioni in materia di equa compensazione prima che sia fornita l'assistenza. Lo Stato membro che richiede assistenza dovrebbe versare tempestivamente tale compensazione, o assicurare il tempestivo versamento della stessa, allo Stato membro che presta assistenza. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione e su altri elementi delle disposizioni tecniche, giuridiche e finanziarie.
Nel prestare assistenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione e sono tenuti pertanto a rispettare i diritti fondamentali che esso garantisce. A seconda delle misure concordate tra Stati membri, tale assistenza può quindi comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Gli Stati membri dovrebbero perciò assicurare che, all'occorrenza, siano predisposte norme di compensazione nazionali conformi al diritto dell'Unione, per quanto riguarda in particolare i diritti fondamentali. Inoltre, lo Stato membro che riceve assistenza dovrebbe, in ultima analisi, sostenere tutti i ragionevoli costi cui è andato incontro un altro Stato membro per fornire assistenza in base a tali norme nazionali di compensazione.
In caso di crisi dell'energia elettrica, dovrebbe inoltre essere prestata assistenza anche se gli Stati membri non hanno ancora concordato misure coordinate e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, come previsto dalle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza. Al fine di poter prestare assistenza in tale situazione, in conformità del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero concordare misure e modalità ad hoc che suppliscano alla mancanza delle misure coordinate e delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.
Il presente regolamento introduce un siffatto meccanismo di assistenza fra Stati membri quale strumento per prevenire o attenuare una crisi dell'energia elettrica all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere il meccanismo di assistenza alla luce dell'esperienza tratta dal suo funzionamento e proporre, se del caso, modifiche.
Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese del settore dell'energia elettrica e ai loro clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (EU) 2019/944 il più a lungo possibile in caso di crisi dell'energia elettrica. Le norme che disciplinano il mercato interno e le norme di gestione del sistema dovrebbero essere osservate anche nelle situazioni di crisi dell'energia elettrica. Tali norme includono l'articolo 22, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1485 e l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2196 che disciplinano la decurtazione delle transazioni, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmazioni. Ciò significa che misure non basate sul mercato, quali la disconnessione forzata della domanda o forniture supplementari al di fuori del normale funzionamento del mercato, dovrebbero essere adottate solo in ultima istanza, dopo aver esaurito tutte le possibilità offerte dal mercato. Pertanto la disconnessione forzata della domanda dovrebbe avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le possibilità di disconnessione volontaria. Inoltre, eventuali misure non basate sul mercato dovrebbero essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.
Al fine di garantire la trasparenza in seguito a una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica dovrebbe effettuare una valutazione ex post della crisi e del suo impatto. Tale valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate, nonché del loro costo economico. Tale valutazione dovrebbe contenere altresì considerazioni di carattere transfrontaliero, quali l'impatto delle misure su altri Stati membri e il livello di assistenza che lo Stato membro che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica ha ottenuto da essi.
Gli obblighi di trasparenza dovrebbero garantire che tutte le misure adottate per prevenire o gestire le situazioni di crisi dell'energia elettrica rispettino le regole del mercato interno e siano in linea con i principi di cooperazione e solidarietà su cui è fondata l'Unione dell'energia.
Il presente regolamento rafforza il ruolo dell'ECG. L'ECG dovrebbe svolgere compiti specifici, in particolare in relazione allo sviluppo di una metodologia per l'individuazione di scenari regionali di crisi dell'energia elettrica e una metodologia per valutazioni a breve termine e stagionali dell'adeguatezza, nonché in relazione all'elaborazione dei piani di preparazione ai rischi, e dovrebbe avere un ruolo di primo piano nel monitorare le prestazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle migliori pratiche.
È possibile che una crisi dell'energia elettrica travalichi le frontiere dell'Unione estendendosi anche al territorio delle parti contraenti della Comunità dell'energia. In quanto parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, l'Unione dovrebbe promuovere modifiche a tale trattato al fine di creare un mercato integrato e uno spazio normativo unico, emanando un quadro normativo idoneo e stabile. Per garantire un'efficiente gestione delle crisi, l'Unione dovrebbe cooperare strettamente con le parti contraenti della Comunità dell'energia nella prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica.
Qualora la Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri e le loro competenti autorità nazionali di regolazione o altri organismi, entità o persone ottengano informazioni riservate a norma del presente regolamento, essi ne dovrebbero garantire la riservatezza. A tal fine, le informazioni riservate dovrebbero essere soggette alle vigenti norme nazionali e dell'Unione relative al trattamento di informazioni e procedure riservate.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire la preparazione ai rischi più efficace ed efficiente possibile nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Cipro è attualmente l'unico Stato membro che non è direttamente connesso a un altro Stato membro. È opportuno precisare in relazione a talune disposizioni del presente regolamento che, fintantoché tale situazione perdura, le disposizioni in oggetto, in particolare quelle sull'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica, sull'inclusione delle misure regionali e bilaterali che sono state precisate nei piani di preparazione ai rischi e sull'assistenza, non si applicano a Cipro. Cipro e gli altri Stati membri interessati sono incoraggiati a sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative nei settori contemplati da tali disposizioni, a condizione che tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento fra gli altri Stati membri.
È opportuno abrogare la direttiva 2005/89/CE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e di trasparenza e in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale dell'energia elettrica.
Art. 2 Definizioni
Al fine del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) «sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di un sistema elettrico di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti con un livello di prestazioni definito stabilito dagli Stati membri interessati;
2) «gestore del sistema di trasmissione»: il gestore di un sistema di trasmissione come definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944;
3) «distribuzione»: la distribuzione come definita all'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2019/944;
4) «flusso transfrontaliero»: il flusso transfrontaliero come definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/943;
5) «capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;
6) «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/944;
7) «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;
8) «generazione»: la generazione come definita all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2019/944;
9) «crisi dell'energia elettrica»: una situazione esistente o imminente di significativa carenza di energia elettrica quale definita dagli Stati membri e descritta nei piani di preparazione ai rischi, o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti;
10) «crisi simultanea dell'energia elettrica»: una crisi dell'energia elettrica che colpisce simultaneamente più di uno Stato membro;
11) «autorità competente»: l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolazione designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3;
12) «autorità di regolazione»: le autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;
13) «coordinatore della crisi»: una persona, un gruppo di persone, una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell'energia elettrica o un'istituzione incaricati di fungere da punto di contatto e di coordinare il flusso di informazioni durante una crisi dell'energia elettrica;
14) «misura non di mercato»: qualsiasi provvedimento non di mercato sul lato dell'offerta o della domanda che si discosta dalle regole del mercato o da accordi commerciali, volto ad attenuare una crisi dell'energia elettrica;
15) «produttore»: il produttore come definito all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944;
16) «regione»: un gruppo di Stati membri i cui gestori del sistema di trasmissione condividono lo stesso centro di coordinamento regionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/943;
17) «sottogruppo»: un gruppo di Stati membri, all'interno di una regione, che dispongono della capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca a norma dell'articolo 15;
18) «situazione di preallarme»: una situazione in cui vi siano informazioni concrete, serie e affidabili della possibilità che si verifichi un evento suscettibile di provocare un deterioramento sostanziale della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica e di determinare una crisi dell'energia elettrica;
19) «trasmissione»: la trasmissione come definita all'articolo 2, punto 34, della direttiva (UE) 2019/944;
20) «impresa elettrica»: l'impresa elettrica come definita all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944;
21) «allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;
22) «energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile come definita all'articolo 2, punto 31, della direttiva (UE) 2019/944.
Art. 3 Autorità competente
1. Quanto prima e, in ogni caso, entro il 5 gennaio 2020 ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, governativa o di regolazione, quale autorità competente. Le autorità competenti sono responsabili e collaborano fra loro ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora opportuno, in attesa della designazione dell'autorità competente, le entità nazionali responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica svolgono i compiti dell'autorità competente in conformità del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all'ECG il nome e le informazioni di contatto delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 e le relative modifiche eventuali, e li rende pubblici.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare ad altri organismi compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e della loro gestione di cui al presente regolamento. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano di preparazione ai rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).
Capo II. Valutazione del rischio
Art. 4 Valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica
Ciascuna autorità competente assicura che tutti i pertinenti rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle norme di cui al presente regolamento e nel capo IV del regolamento (UE) 2019/943. A tal fine, essa coopera con i gestori dei sistemi di trasmissione, i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, i centri regionali di coordinamento ed eventualmente con altri soggetti interessati, se del caso.
Art. 5 Metodologia per individuare scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale
1. Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi regionali dell'energia elettrica di maggior rilievo.
2. La metodologia proposta consente di individuare scenari di crisi dell'energia elettrica concernenti l'adeguatezza e la sicurezza del sistema nonché la sicurezza dei combustibili sulla base almeno dei seguenti rischi:
a) calamità naturali rare ed estreme;
b) pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1 e imprevisti eccezionali;
c) fattori derivati di pericolo, tra cui le conseguenze di attacchi dolosi e della carenza di combustibile.
3. La metodologia proposta comprende almeno i seguenti elementi:
a) considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali, compresi eventuali sottogruppi;
b) interazione e correlazione dei rischi a livello transfrontaliero;
c) simulazioni di scenari simultanei di crisi di energia elettrica;
d) classificazione dei rischi in funzione dell'impatto e della probabilità;
e) principi relativi alle modalità di trattamento delle informazioni sensibili, in modo tale da garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.
4. Nel valutare i rischi di interruzione delle forniture di gas nel contesto dell'individuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, l'ENTSO per l'energia elettrica utilizza gli scenari di interruzione delle forniture di gas naturale e delle infrastrutture elaborati dall'ENTSO-G a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.
5. Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei pertinenti gestori dei sistemi distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolazione e di altre autorità nazionali. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.
6. L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.
7. L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'ACER o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dal ricevimento di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.
Art. 6 Individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica
1. Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, l'ENTSO per l'energia elettrica individua, sulla base di tale metodologia e in stretta cooperazione con l'ECG, i centri regionali di coordinamento, le autorità competenti e le autorità di regolazione, gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. Può delegare compiti relativi all'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai centri regionali di coordinamento.
2. L'ENTSO per l'energia elettrica presenta gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati, ai centri regionali di coordinamento, alle autorità competenti, alle autorità di regolazione e all'ECG. Quest'ultimo può raccomandare modifiche.
3. L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
Art. 7 Individuazione degli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica
1. Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità competente individua gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo.
2. Nell'individuare gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente consulta i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione che l'autorità competente considera pertinenti, i produttori interessati o le loro associazioni di categoria e l'autorità di regolazione, se diversa dall'autorità competente.
3. Gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica sono individuati quanto meno sulla base dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e sono coerenti con gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica individuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri aggiornano gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
4. Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri informano l'ECG e la Commissione sulla loro valutazione dei rischi per quanto riguarda la proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e circa le misure adottate per prevenire o attenuare tali rischi, specificando perché tali misure sono ritenute necessarie e proporzionate.
Art. 8 Metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali
1. Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza stagionale e a breve termine, vale a dire l'adeguatezza mensile e quella a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero, che comprende almeno i seguenti elementi:
a) l'incertezza dei fattori di approvvigionamento quali la probabilità di interruzione della capacità di trasmissione, la probabilità di un'indisponibilità imprevista di centrali elettriche, condizioni meteorologiche avverse, domanda variabile, segnatamente picchi a seconda delle condizioni meteorologiche, e la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) la probabilità del verificarsi di una crisi dell'energia elettrica;
c) la probabilità del verificarsi di una crisi simultanea dell'energia elettrica.
2. La metodologia di cui al paragrafo 1 prevede un approccio probabilistico, tra cui molteplici scenari, e prende in considerazione il contesto nazionale, regionale e dell'Unione, compresi il grado di interconnessione tra Stati membri e, per quanto possibile, i paesi terzi appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. La metodologia tiene conto delle specificità del settore dell'energia di ciascuno Stato membro, comprese le condizioni meteorologiche specifiche e le circostanze esterne.
3. Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione e di altre autorità nazionali del caso. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.
4. L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.
5. L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 4 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'Agenzia o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dalla ricezione di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.
Art. 9 Valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali
1. Tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, siano esse a livello nazionale, regionale o dell'Unione, sono effettuate secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8.
2. L'ENTSO per l'energia elettrica effettua valutazioni stagionali dell'adeguatezza secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8. Pubblica i risultati al più tardi entro il 1o dicembre di ogni anno per la valutazione invernale ed entro il 1o giugno di ogni anno per la valutazione estiva. Esso può delegare compiti relativi all'effettuazione delle valutazioni dell'adeguatezza ai centri regionali di coordinamento. Esso presenta le prospettive all'ECG, il quale può formulare raccomandazioni sui risultati, se del caso.
3. I centri regionali di coordinamento effettuano valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero a norma del regolamento (UE) n. 2017/1485 in base alla metodologia adottata a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.
Capo III. Piani di preparazione ai rischi
Art. 10 Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi
1. Sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica regionali e nazionali definiti ai sensi degli articoli 6 e 7, l'autorità competente dello Stato membro definisce un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei gestori dei sistemi di distribuzione ritenuti pertinenti dall'autorità competente, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei produttori interessati o delle loro associazioni di categoria, delle imprese dell'energia elettrica e del gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali e non industriali e dell'autorità di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente).
2. Il piano di preparazione ai rischi comprende misure nazionali e regionali e, se pertinente, bilaterali di cui agli articoli 11 e 12. A norma dell'articolo 16, tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono pienamente conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. Tali misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.
3. Il piano di preparazione ai rischi è elaborato a norma degli articoli 11 e 12 e secondo il modello di cui all'allegato. All'occorrenza, gli Stati membri possono includere informazioni supplementari nel piano di preparazione ai rischi.
4. Al fine di garantire la coerenza dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti, prima di adottare i loro piani di preparazione ai rischi, presentano, per consultazione, i progetti dei piani alle autorità competenti degli Stati membri interessati nella regione e, se non sono nella stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi nonché all'ECG.
5. Entro sei mesi dal ricevimento del progetto dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 e l'ECG possono formulare raccomandazioni relative ai progetti di piani presentati a norma del paragrafo 4.
6. Entro nove mesi dalla presentazione dei loro progetti di piani, le autorità competenti interessate adottano i loro piani di preparazione ai rischi, tenendo conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 4 e delle eventuali raccomandazioni emesse ai sensi del paragrafo 5. Esse notificano, senza indugio, i loro piani di preparazione ai rischi alla Commissione.
7. Le autorità competenti e la Commissione pubblicano sui loro siti web i piani di preparazione ai rischi, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi. La protezione della riservatezza delle informazioni sensibili si fonda sui principi determinati a norma dell'articolo 19.
8. Le autorità competenti adottano e pubblicano i loro primi piani di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022. Esse li aggiornano ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
Art. 11 Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali
1. Il piano di preparazione ai rischi di ciascuno Stato membro dispone le misure nazionali programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7. Come minimo il piano:
a) contiene una sintesi degli scenari di crisi dell'energia elettrica definiti per lo Stato membro e per la regione interessati secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7;
b) definisce il ruolo e le responsabilità dell'autorità competente e descrive quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi;
c) descrive le misure nazionali di prevenzione o preparazione relative ai rischi di crisi dell'energia elettrica individuati a norma degli articoli 6 e 7;
d) designa un coordinatore nazionale delle crisi e ne stabilisce i compiti;
e) istituisce procedure precise da seguire per le crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;
f) individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alle crisi dell'energia elettrica, in particolare sul versante della domanda e dell'offerta;
g) individua eventuali misure non di mercato da applicare in caso di crisi dell'energia elettrica, precisandone le soglie di attivazione, le condizioni e le procedure di attuazione e indicando in che modo si conformano ai requisiti di cui all'articolo 16 e alle misure regionali e bilaterali;
h) fornisce un quadro per la riduzione del carico manuale, che definisca in quali circostanze tale riduzione debba avvenire e, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, specifica quali categorie di utenti di energia elettrica possono beneficiare, a norma del diritto nazionale, di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e motiva la necessità di tale protezione, precisando in che modo i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione degli Stati membri interessati debbano ridurre i consumi;
i) descrive i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alle crisi dell'energia elettrica;
j) descrive le misure nazionali necessarie per attuare e far applicare le misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'articolo 12;
k) include le informazioni sui piani connessi e necessari per lo sviluppo della futura rete che contribuirà a far fronte alle conseguenze di situazioni individuate di crisi dell'energia elettrica.
2. Tutte le misure nazionali tengono pienamente conto delle misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'articolo 12 e non compromettono la sicurezza operativa o la protezione del sistema di trasmissione né la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri.