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Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il gas naturale («gas») è una componente essenziale dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.

Una grave interruzione dell'approvvigionamento di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005. Può inoltre danneggiare seriamente l'economia dell'Unione con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti vulnerabili.

Scopo del presente regolamento è disporre tutte le misure necessarie ad assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas in tutta l'Unione, in particolare ai clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti attraverso misure improntate alla massima efficienza economica e senza falsare i mercati del gas.

Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5, il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, ha già avuto un impatto positivo considerevole sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di approvvigionamento in quanto sono tenuti a stabilire piani di azione preventivi e piani di emergenza; sono ora inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e all'approvvigionamento di gas. Nondimeno, la relazione della Commissione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento potrebbero rafforzare ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione.

Nella comunicazione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione ha analizzato gli effetti di un'interruzione parziale o totale degli approvvigionamenti di gas provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono molto efficaci in caso di grave interruzione, poiché il loro ambito è per definizione limitato. Dagli stress test è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri potrebbe ridurre sensibilmente le conseguenze di scenari di interruzione particolarmente gravi negli Stati membri più vulnerabili.

La sicurezza energetica costituisce uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» che sottolinea ulteriormente il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare gli atti giuridici dell'Unione vigenti nel settore dell'energia. La comunicazione pone in evidenza che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà, principio sancito dall'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica. Il presente regolamento è inteso a rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e a predisporre le misure necessarie a perseguire tale scopo. Nel valutare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza stabiliti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe anche poterne attirare l'attenzione sugli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle interruzioni di approvvigionamento di gas. Se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno Stato membro è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno del gas e l'approvvigionamento di gas ai clienti in altri Stati membri. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas.

Un mercato interno dell'energia realmente interconnesso, caratterizzato da molteplici punti di entrata e dall'inversione dei flussi, può essere realizzato soltanto tramite la completa interconnessione delle sue reti del gas, la costruzione di hub per il gas naturale liquefatto (GNL) nelle regioni dell'Europa meridionale e orientale, il completamento del corridoio nord-sud e del corridoio meridionale del gas e l'ulteriore sviluppo della produzione domestica. È pertanto necessario accelerare lo sviluppo delle interconnessioni e dei progetti, già preselezionati nella strategia di sicurezza energetica, volti a diversificare le fonti di approvvigionamento.

Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale. Non si tratta solo di coordinare meglio le misure nazionali di mitigazione in situazioni d'emergenza, ma anche di adottare misure nazionali di prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio o quelle relative al GNL, che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni dell'Unione.

In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento, al fine di attenuare i rischi individuati e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure, nonché per attuare misure improntate alla massima efficienza economica a favore dei consumatori dell'Unione. La cooperazione regionale dovrebbe essere progressivamente completata da una prospettiva più a livello dell'Unione, che consenta di ricorrere a tutti gli approvvigionamenti e a tutti gli strumenti disponibili nell'intero mercato interno del gas. La valutazione a livello di Unione dei corridoi di approvvigionamento di emergenza dovrebbe essere integrata nel quadro della cooperazione regionale.

L'approccio basato sul rischio nel valutare la sicurezza dell'approvvigionamento e nello stabilire misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi e apporta vantaggi considerevoli in termini di efficacia delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse. In particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità dell'approvvigionamento ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione congiunta dei rischi correlati all'interno dei gruppi di rischio, che è al tempo stesso più completa e precisa, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi. Inoltre, in caso di emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti.

Ai fini dell'approccio basato sul rischio, i gruppi di rischio dovrebbero essere definiti secondo i principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Detti rischi sono stati individuati nella comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo e della valutazione inclusa nel più recente piano decennale di sviluppo della rete sviluppato dalla Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas («ENTSOG»). Per garantire una valutazione più precisa e mirata ai fini del presente regolamento, i gruppi di rischio dovrebbero essere composti in base alle principali fonti e rotte di approvvigionamento di gas.

Per contribuire alle valutazioni comuni e nazionali del rischio, l'ENTSOG, in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas (GCG) e con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto dell'energia elettrica (ENTSO-E), dovrebbe procedere a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura. Tale simulazione dovrebbe essere ripetuta quanto meno a intervalli biennali. Per rafforzare la cooperazione regionale attraverso la messa a disposizione di informazioni sui flussi di gas e la predisposizione di una consulenza tecnica e operativa, dovrebbe essere coinvolto nelle simulazioni il sistema regionale di coordinamento per il gas (RCSG), istituito dall'ENTSOG e composto di gruppi di esperti permanenti. L'ENTSOG dovrebbe assicurare un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari.

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di aggiornare la composizione dei gruppi di rischio per mezzo di atti delegati basati sull'evoluzione dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e sul suo impatto sugli Stati membri, tenendo conto dell'esito della simulazione a livello dell'Unione, e della discussione in seno al GCG.

Per poter realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero concordare un meccanismo di cooperazione all'interno di ciascun gruppo di rischio. Tale meccanismo dovrebbe essere sviluppato in tempo utile per permettere di effettuare la valutazione comune del rischio e di discutere e concordare misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, che dovranno essere approvate da ciascuno Stato membro interessato, da includere nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, previa consultazione della Commissione. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto a un determinato gruppo di rischio. La Commissione dovrebbe poter svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno dei gruppi di rischio per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione dovrebbe proporre un meccanismo di cooperazione adatto ad un dato gruppo di rischio.

Nel realizzare una valutazione comune del rischio, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti i fattori di rischio pertinenti che potrebbero causare il verificarsi dei principali rischi transnazionali per i quali il gruppo di rischio è stato creato, tra cui l'interruzione dell'approvvigionamento di gas da parte del fornitore principale. Tali fattori di rischio dovrebbero essere affrontati con misure transfrontaliere adeguate, concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Le misure transfrontaliere dovrebbero essere incluse nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero procedere a una completa valutazione nazionale del rischio e analizzare i rischi naturali, tecnologici, commerciali,finanziari, sociali, politici e di mercato e altri eventualmente pertinenti. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure efficaci, proporzionate e non discriminatorie che devono essere sviluppate nei piani d'azione preventivi e nei piani di emergenza. I risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione delle valutazioni di tutti i rischi di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 e dovrebbero essere tenuti in piena considerazione nelle valutazioni nazionali del rischio.

Ai fini della massima preparazione, per evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas e mitigarne gli effetti se ciò malgrado dovesse accadere, le autorità competenti di un dato gruppo di rischio dovrebbero stabilire, previa consultazione delle parti interessate, piani d'azione preventivi e piani di emergenza comprensivi di capitoli regionali. I piani dovrebbero essere elaborati per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza o mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici e dovrebbero essere in linea con gli strumenti di pianificazione strategica e di comunicazione dell'Unione dell'energia.

Nello stabilire e attuare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto in ogni momento del funzionamento sicuro del sistema del gas a livello nazionale e regionale. Dovrebbero affrontare ed esporre in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza.

La Commissione dovrebbe valutare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza tenendo debitamente conto dei pareri espressi in sede di GCG e raccomandarne la revisione, in particolare se tali piani non affrontano efficacemente i rischi individuati nella valutazione del rischio, se distorcono la concorrenza od ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'energia, se compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o se non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento o di altra normativa dell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni della Commissione. Se, alla luce della posizione finale dell'autorità competente, la Commissione conclude che la misura in questione metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di un altro Stato membro o dell'Unione, essa dovrebbe proseguire il dialogo con lo Stato membro interessato affinché accetti di modificare o di revocare la misura.

I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza dovrebbero essere regolarmente aggiornati e pubblicati. Per garantire l'aggiornamento costante e l'efficacia dei piani di emergenza, gli Stati membri dovrebbero effettuare almeno una prova tra gli aggiornamenti simulando scenari di alto e medio impatto con risposte in tempo reale. Le autorità competenti dovrebbero presentare i risultati delle prove al GCG.

Sono necessari modelli completi e vincolanti che contemplino tutti i rischi analizzati nelle valutazioni del rischio e tutte le componenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, per facilitare la valutazione del rischio e la preparazione dei piani nonché la loro valutazione da parte della Commissione.

Per agevolare la comunicazione tra Stati membri e Commissione, le valutazioni del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani di emergenza e tutti gli altri scambi di documenti e informazioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere trasmessi mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro e standardizzato.

Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione dagli effetti negativi di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas. La definizione di clienti protetti non dovrebbe entrare in conflitto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione.

È opportuno delimitare la definizione di clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà. Ciò si rende necessario alla luce dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. La definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà dovrebbe pertanto limitarsi ai clienti civili, ma poter ancora includere, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione, gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.

La sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe essere responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati. Tale responsabilità condivisa richiede una cooperazione molto stretta tra tali parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un impatto immediato sull'equilibrio tra domanda e offerta. Inoltre, in alcuni casi può essere anche considerata fondamentale la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di alcuni clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica. In situazione di emergenza, uno Stato membro dovrebbe poter dare priorità all'approvvigionamento di gas a tali clienti, a determinate condizioni, persino rispetto all'approvvigionamento di gas ai clienti protetti. In circostanze eccezionali, l'approvvigionamento di gas ad alcuni dei clienti a cui, in situazione di emergenza, è data priorità rispetto ai clienti protetti può anche continuare in uno Stato membro che presta solidarietà, al fine di evitare gravi danni al funzionamento del sistema di energia elettrica o del gas in tale Stato membro. Questa misura specifica non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvere i compiti precisati nel presente regolamento.

In base allo standard infrastrutturale gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mantenere un livello infrastrutturale minimo per disporre di un margine di riserva nel sistema nell'eventualità di un'interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale di gas. Poiché nell'analisi condotta sulla base della formula N – 1 l'approccio è basato soltanto sulla capacità, i risultati della formula N – 1 dovrebbero essere integrati con un'analisi dettagliata che tenga conto anche dei flussi di gas.

A norma del regolamento (UE) n. 994/2010 i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a realizzare una capacità fisica bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere, salvo esenzioni da tale obbligo. Tutto ciò al fine di assicurare che gli eventuali benefici della capacità bidirezionale permanente siano sempre presi in considerazione quando si pianifica una nuova interconnessione. Tuttavia, la capacità bidirezionale può essere usata per approvvigionare di gas sia lo Stato membro confinante sia altri lungo il corridoio di approvvigionamento di gas. I vantaggi che la realizzazione della capacità fisica bidirezionale permanente comporta per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas devono quindi esser visti in una prospettiva più ampia, in uno spirito di solidarietà e di collaborazione più intensa. Nel vagliare l'eventualità di realizzare la capacità bidirezionale è opportuno condurre un'analisi costi/benefici esaustiva che tenga conto dell'intero corridoio di trasporto. Le autorità competenti interessate dovrebbero essere tenute a rivedere le esenzioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 in base ai risultati della valutazione comune dei rischi. L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di disporre di una capacità bidirezionale crescente e di contenere al minimo, in futuro, i progetti transfrontalieri aventi capacità unidirezionale.

La capacità in un punto di interconnessione con uno Stato membro può entrare in competizione con la capacità nei punti di uscita della rete del gas in direzione di un impianto di stoccaggio del gas. Ciò potrebbe dar luogo a una situazione in cui la prenotazione continua di capacità di uscita destinata allo stoccaggio riduce la capacità tecnicamente disponibile da assegnare al punto di interconnessione. Per assicurare un maggiore livello di sicurezza energetica in un'emergenza, il presente regolamento dovrebbe prevedere una chiara regola di priorità. La capacità prenotata nei punti di interconnessione dovrebbe avere priorità rispetto alla capacità concorrente in un punto di uscita in direzione di un impianto di stoccaggio, così da consentire al gestore di sistemi di trasporto di assegnare la capacità tecnica massima al punto di interconnessione al fine di aumentare i flussi di gas verso lo Stato membro confinante che ha dichiarato un'emergenza. Ciò può avere come conseguenza quella di impedire le iniezioni di gas nell'impianto di stoccaggio o di ridurne i volumi, sebbene siano state prenotate in anticipo e in via definitiva. Per compensare la perdita finanziaria che ne deriva, il presente regolamento dovrebbe prevedere una compensazione equa da applicarsi direttamente e tempestivamente agli utenti dei sistemi interessati. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dovrebbero cooperare conformemente ai pertinenti atti giuridici ai fini dell'applicazione di suddetta regola di priorità.

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio11 istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate all'interno dell'Unione, tra le quali alcune infrastrutture del gas. La direttiva 2008/114/CE insieme al presente regolamento contribuisce a formulare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce standard di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzati per poter far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia. Tali standard tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Gli standard di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero essere stabili, ai fini della certezza giuridica, e chiari, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale. Essi dovrebbero garantire invece la parità di accesso delle imprese di gas naturale dell'Unione ai clienti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero definire misure che garantiscano, in modo efficace e proporzionato, la conformità delle imprese di gas naturale a tali standard, nonché la possibilità di stabilire sanzioni per i fornitori, qualora lo ritengano opportuno.

Per mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di interruzione dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è opportuno definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Tali ruolo e responsabilità dovrebbero essere stabiliti in modo tale da rispettare un approccio a tre livelli che coinvolga, innanzitutto, le imprese di gas naturale pertinenti e il settore, in secondo luogo gli Stati membri a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di ricorrere quanto più possibile ai meccanismi di mercato in caso di interruzioni. Dovrebbe però anche fornire meccanismi cui ricorrere quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un'interruzione dell'approvvigionamento di gas.

In caso di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas, agli operatori dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure di mercato. Laddove queste misure siano esaurite senza esser state sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento di gas.

Laddove gli Stati membri prevedano di varare misure non di mercato, l'introduzione di queste ultime dovrebbe essere corredata di una descrizione del loro impatto economico. Ciò assicura che i clienti abbiano le informazioni necessarie sui costi di tali misure e assicura la trasparenza delle misure, segnatamente per quanto riguarda l'impatto sul prezzo del gas.

La Commissione dovrebbe avere il potere di garantire che le nuove misure preventive non di mercato non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o nell'Unione. Dal momento che tali misure possono essere particolarmente dannose per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, è opportuno che entrino in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Commissione o modificate conformemente a una decisione di quest'ultima.

Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione dell'approvvigionamento di gas ai grandi clienti industriali in un ordine economicamente efficiente, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad un'interruzione dell'approvvigionamento di gas. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda. Dovrebbe essere tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda sia dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente. Nel contempo, dovrebbero essere tenuti presenti gli aspetti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e della competitività.

È necessario assicurare la prevedibilità dell'azione che sarà intrapresa in caso di emergenza in modo da offrire a tutti gli operatori del mercato margine sufficiente per reagire e prepararsi a simili situazioni. Le autorità competenti dovrebbero quindi di norma agire in conformità del piano di emergenza. In casi eccezionali debitamente giustificati, dovrebbero poter intraprendere azioni che si discostano dal piano. Occorre inoltre rendere più trasparente e prevedibile la modalità di dichiarazione delle emergenze. Le informazioni sulla posizione di bilanciamento del sistema (la situazione generale della rete di trasporto) il cui quadro di riferimento è definito nel regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione12, possono svolgere un ruolo rilevante a tal riguardo. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione, in tempo reale, delle autorità competenti e, qualora queste non siano le autorità competenti, delle autorità nazionali di regolamentazione.

Come dimostrato nell'ambito degli stress test dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Essa permette di assorbire in maniera più omogenea i contraccolpi e di ridurre gli effetti generali di una grave interruzione. Il meccanismo di solidarietà è concepitoper far fronte a situazioni estreme in cui in uno Stato membro è in gioco l'approvvigionamento ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in quanto esigenza fondamentale e priorità necessaria. La solidarietà assicura la cooperazione con Stati membri più vulnerabili. Allo stesso tempo, è una misura di ultima istanza che si applica solo in una situazione di emergenza e solo a condizioni restrittive. Pertanto, se uno Stato membro ha dichiarato l'emergenza, è opportuno procedere con un approccio graduale e proporzionato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In primo luogo, lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza dovrebbe attuare in particolare tutte le misure previste dal suo piano di emergenza al fine di garantire l'approvvigionamento di gas ai propri clienti protetti nel quadro della solidarietà. Nel contempo tutti gli Stati membri che hanno introdotto un aumento dello standard di approvvigionamento dovrebbero ridurlo temporaneamente allo standard di approvvigionamento ordinario per rendere più liquido il mercato del gas, nell'eventualità che lo Stato membro che dichiara lo stato di emergenza indichi la necessità di un'azione transfrontaliera. Se queste due serie di misure non riescono ad assicurare l'approvvigionamento necessario, gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero adottare misure di solidarietà per assicurare l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro in situazione di emergenza su richiesta di tale Stato membro. Tali misure di solidarietà dovrebbero consistere nel garantire una riduzione o un'interruzione dell'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel territorio dello Stato membro che presta solidarietà, al fine di liberare i volumi di gas, nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente solidarietà. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa nel senso che impone o consente a uno Stato membro di esercitare l'autorità pubblica in un altro Stato membro.

Dovrebbero essere adottate misure di solidarietà come ultima istanza anche quando uno Stato membro è connesso a un altro Stato membro tramite un paese terzo, a meno che i flussi che attraversano il paese terzo non siano limitati, e laddove esista un accordo tra gli Stati membri interessati, che dovrebbero coinvolgere, se del caso, il paese terzo tramite cui sono connessi.

In caso di applicazione di misure di solidarietà come ultima istanza, la riduzione o l'interruzione dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro che presta solidarietà, se necessario affinché lo Stato membro adempia ai propri obblighi di solidarietà, e per evitare un trattamento discriminatorio, dovrebbe essere applicabile a tutti i clienti che non sono clienti protetti nel quadro della solidarietà, indipendentemente dal fatto che ricevano gas direttamente o attraverso impianti di teleriscaldamento protetti nel quadro della solidarietà, sotto forma di riscaldamento. Altrettanto dovrebbe essere garantito, viceversa, per quanto riguarda i clienti che non sono clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro che riceve il gas nel quadro del meccanismo di solidarietà.

In caso di adozione di misure di solidarietà come ultima istanza, è preferibile che il consumo di gas nello Stato membro che presta solidarietà sia, in una prima fase, ridotto su base volontaria, per mezzo di misure di mercato, come le misure volontarie sul fronte della domanda o le aste inverse, in cui alcuni clienti come quelli industriali indicheranno al gestore di sistemi di trasporto o a un'altra autorità responsabile il prezzo a cui ridurrebbero o sospenderebbero il proprio consumo di gas. Se le misure di mercato sono ritenute insufficienti per far fronte alla carenza nell'approvvigionamento di gas necessario, e data l'importanza delle misure di solidarietà come ultima istanza, lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe, in una seconda fase, poter avvalersi di misure non di mercato, compresa la riduzione di taluni gruppi di clienti, al fine di adempiere ai propri obblighi di solidarietà.

Le misure di solidarietà di ultima istanza dovrebbero essere predisposte sulla base della compensazione. Lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe ricevere un'equa compensazione tempestivamente da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, anche per il gas distribuito nel suo territorio e per tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà. Le misure di solidarietà di ultima istanza dovrebbero essere subordinate alla condizione che lo Stato membro richiedente solidarietà si impegni a versare suddetta equa e tempestiva compensazione. Il presente regolamento non armonizza tutti gli aspetti dell'equa compensazione. Gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le misure necessarie, in particolare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, per attuare le disposizioni relative all'equa e tempestiva compensazione fra loro.

Nell'adottare misure di solidarietà a norma delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri stanno attuando il diritto dell'Unione e sono pertanto tenuti a rispettare i diritti fondamentali da esso garantiti. Siffatte misure possono pertanto comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che vengano predisposte norme nazionali in materia di compensazione conformi al diritto dell'Unione, in particolare con riguardo ai diritti fondamentali. Inoltre, è opportuno assicurare che lo Stato membro che riceve solidarietà sostenga in definitiva tutti i costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che presta solidarietà in base a detto obbligo di versare una compensazione, come pure gli altri costi ragionevoli legati al versamento della compensazione secondo le sopraccitate norme nazionali in materia di compensazione.

Data la possibilità che più di uno Stato membro presti solidarietà a uno Stato membro richiedente, è opportuno prevedere un meccanismo di ripartizione degli oneri. Nel quadro di tale meccanismo, lo Stato membro richiedente solidarietà dovrebbe, previa consultazione di tutti gli Stati membri interessati, cercare l'offerta più vantaggiosa sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione dell'approvvigionamento di gas da parte dei vari Stati membri. Questi ultimi dovrebbero presentare tali offerte sulla base di misure volontarie sul versante della domanda, per quanto e il più a lungo possibile, prima di ricorrere a misure non di mercato.

Il presente regolamento introduce, per la prima volta, tale meccanismo di solidarietà tra Stati membri quale strumento volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione, prevedendo un meccanismo di ripartizione degli oneri. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere il meccanismo di ripartizione degli oneri e il meccanismo di solidarietà in generale alla luce della futura esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento e proporre, se del caso, le relative modifiche.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che riguardano il meccanismo di solidarietà, anche mediante un accordo sulle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie da parte degli Stati membri interessati. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei dettagli tali modalità nei propri piani di emergenza. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti giuridicamente non vincolanti relativi agli elementi fondamentali da includere in tali modalità.

Fintantoché uno Stato membro può soddisfare con la propria produzione il consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà e non ha pertanto bisogno di chiedere solidarietà, esso dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di definire modalità tecniche, giuridiche e finanziarie con altri Stati membri al fine di ricevere solidarietà. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo dello Stato membro interessato a prestare solidarietà ad altri Stati membri.

È opportuno prevedere una salvaguardia nell'eventualità in cui l'Unione possa sostenere costi in virtù di una responsabilità, diversa dalla responsabilità per atti illeciti o per comportamento illecito a norma dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, in relazione alle misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma delle disposizioni del presente regolamento sul meccanismo di solidarietà. In tali casi, è opportuno che lo Stato membro che riceve solidarietà rimborsi i costi sostenuti dall'Unione.

Se necessario, la solidarietà dovrebbe esplicarsi anche sotto forma di assistenza della protezione civile dell'Unione e degli Stati membri. Tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata dal meccanismo unionale di protezione civile istituito con decisione n. 1313/2013/UE al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e agevolare il coordinamento nel settore della protezione civile, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro o di parte o tutta l'Unione, è indispensabile avere accesso alle informazioni pertinenti. In particolare, gli Stati membri e la Commissione devono poter accedere regolarmente alle informazioni provenienti dalle imprese di gas naturale in merito ai principali parametri dell'approvvigionamento di gas, comprese misurazioni accurate delle riserve stoccate disponibili, in quanto elementi fondamentali nella pianificazione delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In presenza di motivi ragionevoli, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, dovrebbe essere possibile accedere a informazioni supplementari necessarie per valutare lo stato generale dell'approvvigionamento di gas. Si tratta tipicamente di informazioni sulla riconsegna del gas, senza attinenza ai prezzi (ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di riconsegna o le condizioni per la sospensione degli approvvigionamenti di gas).

Un meccanismo mirato ed efficiente che consenta agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai contratti più importanti di fornitura di gas dovrebbe assicurare una valutazione esauriente dei rischi di interruzione dell'approvvigionamento di gas o di interferenza con le misure di mitigazione necessarie nell'eventualità di una crisi. In base al meccanismo, determinati contratti essenziali dovrebbero essere automaticamente comunicati subito dopo la stipula, indipendentemente dall'origine del gas, interna od esterna all'Unione, all'autorità competente degli Stati membri più colpiti. I nuovi contratti o le modifiche apportate a contratti esistenti dovrebbero essere comunicati subito dopo la loro stipula. Per garantire trasparenza e affidabilità, i contratti esistenti dovrebbero anche essere comunicati. L'obbligo di comunicazione dovrebbe applicarsi anche a tutti gli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, compresi i relativi accordi che potrebbero riguardare l'infrastruttura, lo stoccaggio e qualsiasi altro aspetto importante ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

L'obbligo di comunicazione automatica di un contratto all'autorità competente deve essere proporzionato. L'applicazione di tale obbligo ai contratti tra un fornitore e un acquirente che coprono una percentuale equivalente o superiore al 28 % del consumo annuo di gas nel mercato nazionale costituisce una misura equa in termini di efficienza amministrativa e trasparenza e stabilisce precisi vincoli per gli operatori del mercato. L'autorità competente dovrebbe valutare il contratto ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e trasmetterei risultati della valutazione alla Commissione. Qualora nutra il dubbio circa il fatto che un contratto possa mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dello Stato membro o di una regione, l'autorità competente dovrebbe trasmettere il contratto alla Commissione affinché lo valuti. Ciò non significa che altri contratti di fornitura di gas non siano importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Di conseguenza, se l'autorità competente dello Stato membro più colpito o la Commissione ritiene che un contratto di fornitura di gas non soggetto alla notifica automatica di cui al presente regolamento possa, a causa della sua specificità, del gruppo di clienti servito o della sua importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro, di una regione o dell'Unione, l'autorità competente o la Commissione dovrebbe poter richiedere tale contratto al fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Potrebbero ad esempio essere richieste in caso di modifiche al parametro di approvvigionamento di gas a uno o più acquirenti in uno Stato membro: evenienza inattesa in una situazione di funzionamento normale del mercato, che potrebbe incidere sull' approvvigionamento di gas dell'Unione o di parti di essa. Tale meccanismo garantirà l'accesso ad altri contratti essenziali di fornitura di gas importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale richiesta dovrebbe essere motivata, tenendo conto della necessità di limitare per quanto possibile l'onere amministrativo di tale misura.

La Commissione può proporre che gli Stati membri modifichino le valutazioni del rischio e i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza per tener conto delle informazioni ricavate dai contratti. Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE e di far rispettare le norme sulla concorrenza anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato.

Tutte le informazioni contrattuali o i contratti ricevuti in tale contesto, incluse le valutazioni da parte delle autorità competenti o della Commissione, dovrebbero restare riservati, in particolare al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili nonché l'integrità e il corretto funzionamento del sistema di scambio di informazioni. Tale riservatezza può essere rilevante anche ai fini della pubblica sicurezza, data l'importanza che un bene essenziale come il gas può rivestire per gli Stati membri. Inoltre, le valutazioni significative e complete delle autorità competenti o della Commissione conterranno, in particolare, informazioni relative alla pubblica sicurezza, informazioni commerciali o riferimenti a esse. È pertanto necessario garantire la riservatezza delle valutazioni. È altrettanto importante che coloro che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento siano vincolati all'obbligo del segreto professionale. La Commissione, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ricevute.

È opportuno prevedere un sistema proporzionato di gestione delle crisi e scambio di informazioni basato su tre livelli di crisi: preallarme, allarme ed emergenza. Quando l'autorità competente di uno Stato membro dichiara uno dei livelli di crisi, essa dovrebbe informarne immediatamente la Commissione nonché le autorità competenti degli Stati membri cui lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connessa. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dovrebbero essere informati anche gli Stati membri nel gruppo di rischio. La Commissione dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza. Per garantire un adeguato livello di scambio di informazioni e di cooperazione in caso di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consultazione del GCG. La Commissione dovrebbe dichiarare la fine di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione se, dopo aver valutato la situazione, conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata.

Il GCG dovrebbe svolgere mansioni di consulenza per la Commissione al fine di agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento di gas da applicare nell'eventualità di un'emergenza a livello dell'Unione. Dovrebbe inoltre monitorare l'adeguatezza e l'opportunità delle misure da adottare a norma del presente regolamento, compresa la coerenza dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza elaborati dai diversi gruppi di rischio.

Una crisi del gas potrebbe travalicare le frontiere dell'Unione estendendosi anche alle parti contraenti della Comunità dell'energia. In quanto parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, l'Unione dovrebbe promuovere modifiche a tale trattato con l'obiettivo di creare un mercato integrato e uno spazio normativo unico fornendo un quadro normativo adeguato e stabile. Al fine di assicurare che ci sia nel contempo una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri e le parti contraenti, questi sono invitati a cooperare strettamente nella prevenzione, preparazione e risposta a una crisi del gas.

Poiché gli approvvigionamenti di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti dei paesi terzi, collaborare con i paesi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire unflusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad inviare un gruppo di esperti incaricato di monitorare i flussi di gas verso l'Unione in situazioni di crisi, previa consultazione degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e, se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di Mediatore e facilitatore. La Commissione dovrebbe riferire periodicamente al GCG.

Qualora da informazioni affidabili risulti una minaccia esterna all'Unione che metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno o più Stati membri e possa far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il GCG e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per cercare di allentare la tensione.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla composizione dei gruppi di rischio nonché ai modelli per le valutazioni del rischio e per i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»13. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Il presente regolamento non incide sul diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche in conformità dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

Il regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbe essere abrogato. Tuttavia, per evitare incertezza giuridica i piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza elaborati a norma di tale regolamento dovrebbero restare in vigore fino alla prima adozione dei nuovi piani d'azione preventivi e dei nuovi piani d'emergenza elaborati a norma del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Il presente regolamento stabilisce anche meccanismi di trasparenza che riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1)

  2. 2) «cliente», il cliente quale definito all'articolo 2, punto 24, della direttiva 2009/73/CE;

  3. 3) «cliente civile», il cliente quale definito all'articolo 2, punto 25, della direttiva 2009/73/CE;

  4. 4) «servizio sociale essenziale», il servizio di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza, di sicurezza, di istruzione o di pubblica amministrazione;

  5. 5) «cliente protetto», il cliente civile che è connesso a una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere anche, purché le imprese o i servizi di cui alle lettere a) e b) rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuale finale di gas in tale Stato membro:

    1. a) la piccola o media impresa, purché connessa a una rete di distribuzione del gas;

    2. b) un servizio sociale essenziale, purché connesso a una rete di distribuzione o di trasporto del gas;

    3. c) l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili, le piccole o medie imprese o i servizi sociali essenziali, se non può essere alimentato anche da combustibili diversi dal gas.

  6. 6) «cliente protetto nel quadro della solidarietà», il cliente civile che è connesso ad una rete di distribuzione del gas, e può comprendere anche uno o entrambi i seguenti casi:

    1. a) l'impianto di teleriscaldamento se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato e solo nella misura in cui serve clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione;

    2. b) un servizio sociale essenziale se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato, diverso dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione;

  7. 7) «autorità competente», l'autorità governativa nazionale o un'autorità nazionale di regolamentazione designata da uno Stato membro per garantire l'attuazione delle misure previste nel presente regolamento;

  8. 8) «autorità nazionale di regolamentazione», l'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;

  9. 9) «impresa di gas naturale», l'impresa di gas quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE;

  10. 10) «contratto di fornitura di gas», il contratto di fornitura di gas quale definito all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2009/73/CE;

  11. 11) «trasporto», il trasporto quale definito all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/73/CE;

  12. 12) «gestore del sistema di trasporto», il gestore del sistema di trasporto quale definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

  13. 13) «distribuzione», la distribuzione quale definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;

  14. 14) «gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE;

  15. 15) «interconnettore», l'interconnettore quale definito all'articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE;

  16. 16) «corridoi di approvvigionamento di emergenza», le rotte di approvvigionamento di gas dell'Unione che aiutano gli Stati membri a mitigare meglio gli effetti delle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento o dell'operatività dell'infrastruttura;

  17. 17) «capacità di stoccaggio», la capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, punto 28, del regolamento (CE) n. 715/2009;

  18. 18) «capacità tecnica», la capacità tecnica quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009;

  19. 19) «capacità continua», la capacità continua quale definita all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 715/2009;

  20. 20) «capacità interrompibile», la capacità interrompibile quale definita all'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 715/2009;

  21. 21) «capacità di un impianto GNL», la capacità di un impianto GNL quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (CE) n. 715/2009;

  22. 22) «impianto GNL» l'impianto GNL quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2009/73/CE;

  23. 23) «impianto di stoccaggio», l'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2009/73/CE;

  24. 24) «sistema», il sistema quale definito all'articolo 2, punto 13, della direttiva 2009/73/CE;

  25. 25) «utente del sistema», l'utente del sistema quale definito all'articolo 2, punto 23, della direttiva 2009/73/CE;

  26. 26) «servizi ausiliari», i servizi ausiliari quali definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2009/73/CE.

  27. 27) «traiettoria di riempimento», una serie di obiettivi intermedi indicativi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro, che rappresentano il piano di riempimento di tale Stato membro, definiti a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7;

  28. 28) «obiettivo di riempimento», l'obiettivo vincolante relativo al livello di riempimento della capacità aggregata degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

  29. 29) «impianto di stoccaggio strategico», impianto di stoccaggio sotterraneo del gas o parte di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas per il gas naturale non liquefatto acquistato, gestito e stoccato dal gestore del sistema di trasporto entità designata dagli Stati membri o da un'impresa, e che può essere svincolato solo a seguito di notifica preventiva o ad autorizzazione dell'autorità pubblica, e che in genere è svincolato in caso di:

    1. a) grave scarsità dell'approvvigionamento;

    2. b) interruzione dello stesso; o

    3. c) emergenza dichiarata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

  30. 30) «riserva di bilanciamento», gas naturale non liquefatto:

    1. a) acquistato, gestito e stoccato nel sottosuolo da gestori del sistema di trasporto o da un'entità designata dallo Stato membro con le uniche finalità di svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; e

    2. b) distribuito solo qualora ciò sia necessario per mantenere il sistema in funzione in condizioni di sicurezza e affidabilità in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE e degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 312/2014;

  31. 31) «impianto di stoccaggio sotterraneo del gas», un impianto di stoccaggio, quale definito all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2009/73/CE, utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, compresa la riserva di bilanciamento, e collegato a un sistema di trasporto o di distribuzione, ma che esclude gli impianti di stoccaggio fuori terra sferici o linepack.

  32. 32) «gas», il gas naturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/17881.

  33. 33) «clausola take or pay», una disposizione contrattuale che obbliga l’acquirente a prendere in consegna o, in alternativa, a pagare per un dato quantitativo minimo di gas entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che il gas sia effettivamente ricevuto;

  34. 34) «clausola deliver or pay», una disposizione contrattuale che obbliga il venditore a pagare una sanzione pecuniaria contrattuale in caso di mancata consegna del gas.

Art. 3 Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, in particolare attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente. Le autorità competenti collaborano nell'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare a organi diversi specifici compiti previsti nel presente regolamento. Laddove le autorità competenti deleghino i compiti di dichiarazione di uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lo fanno solo a un'autorità pubblica, al gestore del sistema di trasporto o al gestore del sistema di distribuzione. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza.

3. Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome della sua autorità competente e le relative eventuali modifiche, e li rende pubblici.

4. In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare un approccio a tre livelli che coinvolga, innanzitutto, le imprese di gas naturale pertinenti, le imprese elettriche, se del caso, e il settore, in secondo luogo, gli Stati membri a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l'Unione.

5. La Commissione coordina l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, a norma del presente regolamento, anche attraverso il GCG o, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, attraverso il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

6. In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, i gestori del sistema di trasporto cooperano e scambiano informazioni utilizzando il RCSG istituito dall'ENTSOG. L'ENTSOG informa di conseguenza la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati.

7.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, i principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione devono essere identificati e su tale base devono essere stabiliti i gruppi di rischio. Tali gruppi di rischio fungono da base per una maggiore cooperazione regionale al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e consentono accordi su misure transfrontaliere adeguate ed efficaci di tutti gli Stati membri interessati all'interno o all'esterno dei gruppi di rischio lungo i corridoi di approvvigionamento di emergenza.

L'elenco dei gruppi di rischio con relativa composizione è riportato nell'allegato I. La composizione dei gruppi di rischio non osta a che altre forme di cooperazione regionale vadano a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per aggiornare la composizione dei gruppi di rischio riportati nell'allegato I modificando tale allegato al fine di rispecchiare l'evoluzione dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e del suo impatto sugli Stati membri, tenendo conto dell'esito della simulazione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione effettuate dall'ENTSOG in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1. Prima di procedere all'aggiornamento, la Commissione consulta il GCG nella configurazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, sul progetto di aggiornamento.

Art. 4 Gruppo di coordinamento del gas

1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas (GCG) volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il GCG è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare rappresentanti delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), dell'ENTSOG e degli organi rappresentativi del settore interessato e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del GCG. La Commissione presiede il GCG. Il GCG adotta il proprio regolamento interno.

2. Il GCG è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:

  1. a) la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;

  2. b) tutte le informazioni importanti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione;

  3. c) le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;

  4. d) il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;

  5. e) gli scenari nazionali, regionali e dell'Unione e le prove per determinare il grado di preparazione;

  6. f) la valutazione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, la coerenza tra i vari piani e l'attuazione delle misure ivi contemplate;

  7. g) il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza dell'Unione, con le parti contraenti della Comunità dell'energia e con altri paesi terzi;

  8. h) l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.

3. La Commissione convoca regolarmente il GCG e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4. La Commissione può convocare il GCG in una configurazione limitata ai rappresentanti degli Stati membri e in particolare delle loro autorità competenti. La Commissione convoca il GCG in tale configurazione limitata se richiesto da uno o più rappresentanti degli Stati membri e in particolare delle loro autorità competenti. In tal caso, l'articolo 16, paragrafo 2, non si applica.

Art. 5 Standard infrastrutturale

1.

Ciascuno Stato membro o la propria autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata in conformità della formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. Il calcolo è effettuato tenendo conto dell'andamento tendenziale del consumo di gas, dell'impatto a lungo termine delle misure di efficienza energetica e dei tassi di utilizzazione dell'infrastruttura esistente.

L'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di trasporto di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dal regolamento (CE) n. 715/2009 e dalla direttiva 2009/73/CE.

2. L'obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità tecnica di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera rispettato anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo, che un'interruzione dell'approvvigionamento di gas può essere compensata adeguatamente e tempestivamente grazie ad opportune misure di mercato sul versante della domanda. A tale scopo, la formula N – 1 è calcolata come previsto dall'allegato II, punto 4.

3. Ove opportuno, in base alle valutazioni del rischio di cui all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri confinanti possono decidere di adempiere, congiuntamente, all'obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso le autorità competenti forniscono il calcolo della formula N – 1 nella valutazione del rischio, precisando le modalità concordate per adempiere a tale obbligo nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi. Si applica il punto 5 dell'allegato II.

4.

I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale») su tutte le interconnessioni tra Stati membri salvo:

  1. a) nei casi di connessioni a impianti di produzione, impianti GNL e reti di distribuzione; o

  2. b) esenzioni da tale obbligo, accordate previe valutazione dettagliata e consultazione degli altri Stati membri e della Commissione in conformità dell'allegato III.

Per dotare l'interconnessione della capacità bidirezionale o per potenziarla, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo si applica la procedura di cui all'allegato III. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco delle esenzioni.

5. Una proposta di realizzazione o potenziamento della capacità bidirezionale o una richiesta di concessione o proroga di un'esenzione includono un'analisi costi/benefici elaborata sulla base della metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e si basano sui seguenti elementi:

  1. a) sulla valutazione della domanda del mercato;

  2. b) sulle proiezioni della domanda e dell'offerta;

  3. c) sul possibile impatto economico sull'infrastruttura esistente;

  4. d) sullo studio di fattibilità;

  5. e) sui costi della capacità bidirezionale, ivi compresi quelli del necessario rafforzamento del sistema di trasporto; e

  6. f) sui benefici della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenendo conto della misura in cui la capacità bidirezionale contribuisce a soddisfare lo standard infrastrutturale stabilito nel presente articolo.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale, al fine di offrire incentivi appropriati in sede di fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o delle metodologie a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.

7. Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale non risponde a un'esigenza del mercato, ma è ritenuto necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati prendono una decisione coordinata sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto dei principi descritti e degli elementi figuranti all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione. La ripartizione dei costi non distorce indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno e cerca di evitare effetti distorsivi impropri sul mercato.

8.

L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas grazie allo sviluppo di una rete ben connessa che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in relazione alla domanda del mercato e ai rischi individuati.

L'autorità competente determina, nella valutazione del rischio, in una prospettiva integrata che abbraccia i sistemi del gas e dell'elettricità, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e l'infrastruttura nazionale di entrata, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas a livello nazionale e di interesse comune per il gruppo di rischio individuato nella valutazione del rischio.

9.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, e alle condizioni di cui al presente paragrafo, Lussemburgo, Slovenia e Svezia non sono vincolati ma si adoperano per rispettare l'obbligo di cui al detto paragrafo, assicurando al contempo gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti conformemente all'articolo 6.

La deroga si applica al Lussemburgo purché:

  1. a) abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri;

  2. b) almeno due diverse fonti di approvvigionamento di gas; e

  3. c) nessun impianto di stoccaggio sul proprio territorio.

La deroga si applica alla Slovenia purché:

  1. a) abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri;

  2. b) almeno due diverse fonti di approvvigionamento di gas; e

  3. c) nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio.

La deroga si applica alla Svezia purché:

  1. a) non abbia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul proprio territorio;

  2. b) il consumo interno lordo annuale di gas sia inferiore a 2 Mtep; e

  3. c) corrisponda a meno del 5 % del consumo totale di energia primaria prodotta da gas.

Lussemburgo, Slovenia e Svezia informano la Commissione di qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni di cui al presente paragrafo. La deroga di cui al presente paragrafo cessa di applicarsi qualora venga meno almeno una di tali condizioni.

Nell'ambito della valutazione nazionale del rischio effettuata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, Lussemburgo, Slovenia e Svezia descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni di cui al presente paragrafo e le prospettive di conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dell'impatto economico della conformità allo standard infrastrutturale nonché dell'evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nel gruppo di rischio. In base alle informazioni fornite nella valutazione nazionale del rischio e se le rispettive condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga si applichi per altri quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.

Art. 6 Standard di approvvigionamento di gas

1.

L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in ciascuno dei casi seguenti:

  1. a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;

  2. b) un periodo di trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;

  3. c) un periodo di trenta giorni in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas in condizioni invernali medie.

Entro il 2 febbraio 2018, ogni Stato membro notifica alla Commissione le proprie definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che tali volumi di consumo rappresentano in tale Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, punto 5, lettera a) o b), specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai clienti appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di clienti rappresenta nel consumo finale complessivo di gas all'anno.

L'autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo comma del presente paragrafo e le specifica nel piano d'azione preventivo.

Le nuove misure non di mercato previste per assicurare lo standard di approvvigionamento di gas sono conformi alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi da 4 a 9.

Gli Stati membri possono conformarsi all'obbligo di cui al primo comma attuando misure di efficienza energetica o sostituendo il gas con un'altra fonte di energia, tra cui le fonti di energia rinnovabili, nella misura in cui risulti lo stesso livello di sicurezza.

2.

Eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas al di là del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas si basano sulla valutazione del rischio, sono riportati nel piano d'azione preventivo e:

  1. a) sono conformi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1;

  2. b) non incidono negativamente sulla capacità di altri Stati membri di approvvigionare di gas i rispettivi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, regionale o dell'Unione; e

  3. c) sono conformi all'articolo 12, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione.

La Commissione può chiedere una giustificazione che mostri la conformità di qualsiasi misura di cui al primo comma alle condizioni ivi indicate. Tale giustificazione è resa pubblica dall'autorità competente dello Stato membro che introduce la misura.

Ogni nuova misura non di mercato a norma del primo comma del presente paragrafo adottate il 1o novembre 2017, o successivamente, sono conformi alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafi da 4 a 9.

3. Decorsi i termini definiti dall'autorità competente di cui ai paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle di cui al paragrafo 1, l'autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per preservare, per quanto possibile, l'approvvigionamento di gas, in particolare ai clienti protetti.

4. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale per rispettare gli standard di approvvigionamento di gas di cui al presente articolo non sono discriminatori né impongono un onere eccessivo a tali imprese.

5. Le imprese di gas naturale sono autorizzate a conformarsi agli obblighi basati sul presente articolo a livello regionale o dell'Unione, ove opportuno. Le autorità competenti non prescrivono che gli standard di approvvigionamento di gas di cui al presente articolo siano rispettati sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul loro territorio.

6. Le autorità competenti fanno sì che le condizioni degli approvvigionamenti ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e a un prezzo corrispondente al valore di mercato degli approvvigionamenti.

Art. 6 bis Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento

1.

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 septies, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un’area di mercato nel loro territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell’allegato I ter, in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre di ogni anno:

  1. a) per il 2022: l'80 %;

  2. b) a partire dal 2023: il 90 %.

Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.

2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.

3. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

4. Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter.

5. Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;

  2. b) lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a).

5 bis. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’obbligo degli altri Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati, in caso di condizioni difficili che limitano la capacità di garantire che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas siano riempiti conformemente al presente regolamento, ciascuno Stato membro può decidere di discostarsi dall’obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a un massimo di 10 punti percentuali.

5 ter.

In deroga al paragrafo 1, oltre a un’eventuale deviazione conformemente al paragrafo 5 bis e fatto salvo l’obbligo degli altri Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati, ciascuno Stato membro può decidere di discostarsi dall’obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a un massimo di cinque punti percentuali, se:

  1. a) la sua produzione nazionale di gas supera il suo consumo medio annuo di gas nei due anni precedenti; oppure

  2. b) le caratteristiche tecniche specifiche di un singolo impianto di stoccaggio sotterraneo con una capacità tecnica superiore a 40 TWh situato sul suo territorio richiedono una velocità di iniezione ridotta che comporta un periodo di iniezione eccezionalmente lungo superiore a 115 giorni.

Uno Stato membro si avvale delle opzioni di flessibilità previste dal primo comma solo a condizione che ciò non incida negativamente sulla capacità degli Stati membri direttamente connessi di fornire gas ai propri clienti protetti o purché ciò non incida negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di flessibilità previste dal presente comma, valuta le potenziali conseguenze dell’attuazione di tali flessibilità e ne informa immediatamente il GCG.

5 quater. In caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli e a condizione che la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e degli Stati membri non sia compromessa, alla Commissione è conferito il potere di aumentare, per una stagione di riempimento, il livello di scostamento consentito a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo mediante un atto delegato conformemente all’articolo 19. Tale aumento non può superare cinque punti percentuali supplementari. Nel valutare un potenziale aumento, la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento dello stoccaggio, dell’approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell’ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato. Nell’aumentare, conformemente al presente paragrafo, il livello di scostamento consentito a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo, la Commissione adegua nella stessa misura i volumi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5, al fine di garantire la piena coerenza degli obiettivi di riempimento applicabili agli Stati membri.

5 quinquies. Gli Stati membri possono decidere, nelle stesse condizioni stabilite al paragrafo 5 bis, di discostarsi fino a tre punti percentuali e ottantotto centesimi dal volume stabilito al paragrafo 2.

5 sexies. Gli Stati membri possono decidere, nelle stesse condizioni stabilite al paragrafo 5 bis del presente articolo, di discostarsi fino a un punto percentuale e sessantasei centesimi dal consumo medio annuale di gas stabilito all’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5.

5 septies. Uno Stato membro che si avvale di una delle opzioni di flessibilità di cui ai paragrafi da 5 bis a 5 quater consulta la Commissione e fornisce immediatamente una giustificazione. La Commissione aggiorna senza indugio il GCG e gli Stati membri direttamente interessati in merito agli effetti cumulativi di tutte le flessibilità utilizzate.

6. Al fine di conseguire l’obiettivo di riempimento, gli Stati membri si adoperano per seguire la traiettoria di riempimento definita conformemente al paragrafo 7.

7.

Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell’anno precedente, una traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredata degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

La Commissione informa senza indebito ritardo il GCG delle traiettorie di riempimento aggregate presentate dagli Stati membri.

8. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie conformemente all’articolo 6 ter per raggiungere l’obiettivo di riempimento. Qualora in un dato anno uno Stato membro non raggiunga il proprio obiettivo di riempimento, esso adotta misure efficaci per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto dell’impatto dei prezzi sul mercato del gas. Se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di riempimento, ne informa senza indugio la Commissione e il GCG, indicando i motivi del mancato raggiungimento dell’obiettivo di riempimento e le misure adottate.

9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.

10. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può adottare tutte le misure necessarie conformemente all’articolo 6 ter per conseguire la traiettoria di riempimento, compresa l’introduzione di obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale. Essa monitora costantemente l’allineamento alla traiettoria di riempimento e informa regolarmente il GCG in merito all’allineamento alla traiettoria di riempimento. La Commissione informa periodicamente il GCG della misura in cui ciascuno Stato membro rispetta la traiettoria indicativa.

11. In caso di uno scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che comprometta il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento, o in caso di uno scostamento dall’obiettivo di riempimento non consentito a norma dei paragrafi da 5 bis a 5 sexies, la Commissione, ove opportuno, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all’adozione di misure per porre rimedio a tale scostamento o per ridurre al minimo l’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto nel contempo anche delle possibili condizioni di mercato difficili o sfavorevoli nonché delle specificità degli Stati membri, quali le caratteristiche tecniche e le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l’importanza decrescente degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e la capacità esistente di stoccaggio di GNL.

Art. 6 ter Attuazione degli obiettivi di riempimento

1.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.

Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:

  1. a) imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;

  2. b) imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;

  3. c) imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

  4. d) utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

  5. e) ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1o agosto 2022;

  6. f) fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;

  7. g) imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;

  8. h) adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell’impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;

  9. i) designare un’entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;

  10. j) applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

  11. k) riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.

2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento, laddove applicabili, e gli obiettivi di riempimento. Tutte le misure adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafi 8 e 10, sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell’Unione. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e il GCG in merito a tali misure.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione2.

4. Quando adottano misure a norma del presente articolo, gli Stati membri applicano il principio «l'efficienza energetica al primo posto», pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Art. 6 quater Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri

1.

Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l’uso, entro il 1o dicembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciononostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.

Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a uno Stato membro di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detto Stato membro abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dallo Stato membro interessato.

2.

In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro sprovvisto di impianti di stoccaggio sotterranei può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (meccanismo di ripartizione degli oneri).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

  1. a) il costo del sostegno finanziario per soddisfare l’obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;

  2. b) i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

  3. c) eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. A titolo di misura transitoria, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, ma dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas inclusi nell'ultimo elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio4, possono rispettare parzialmente l'obbligo di cui al paragrafo 1 conteggiando le scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti, fino a quando gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non siano in funzione.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

5.

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora uno Stato membro sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale Stato membro, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

  1. a) provvedono affinché, in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all’uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l’altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o

  2. b) dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a), primo comma, si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nello Stato membro interessato.

6.

Art. 6 quinquies Monitoraggio e applicazione della normativa

1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento, come stabilito a norma dell’articolo 6 bis, all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un’entità designata da tale Stato membro («entità designata»).

2.

L’autorità competente e, se del caso, l’entità designata di ciascun Stato membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo. L’autorità competente include informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Russia stoccata in tale Stato membro facente parte della capacità operativa degli impianti di stoccaggio, ove disponibili.

La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.

3. Sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascun Stato Membro, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.

4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio delle traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione sulle misure adeguate per garantire un migliore allineamento, qualora gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento compromettendo il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento, o per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento. Se del caso, la Commissione può adottare misure per utilizzare più efficacemente le opportunità offerte dal meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune stabilito dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio6.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire l’obiettivo di riempimento e per far rispettare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettare l’obiettivo di riempimento, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. Ciò non pregiudica il ruolo della Commissione nel monitorare e garantire la corretta applicazione del presente regolamento, anche fornendo assistenza o orientamenti agli Stati membri nei loro sforzi di attuazione del presente paragrafo.

6. Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del GCG riservate a se stessa e agli Stati membri.

7.

Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.

La Commissione, le autorità di regolamentazione nazionali e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.