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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione dell'8 luglio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1 e l'articolo 62, paragrafi 14 e 15,

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2 contiene norme relative alla manutenzione e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di determinati aeromobili. Ai fini della proporzionalità, è necessario adeguare tali norme introducendo requisiti semplificati corrispondenti ai rischi minori associati agli aeromobili leggeri nell'aviazione generale, non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Dovrebbe essere a tale scopo introdotta una nuova serie di requisiti intesi a garantire l'aeronavigabilità di tali aeromobili. Tali requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli vigenti per quanto concerne i programmi di manutenzione degli aeromobili, le revisioni dell'aeronavigabilità e il differimento della correzione dei difetti. Nei casi in cui tali requisiti di manutenzione sono applicabili agli aeromobili non complessi a motore, non si dovrebbe impedire al proprietario di tali aeromobili di appaltare le attività di manutenzione a un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Una nuova serie di norme che consenta una maggiore flessibilità per quanto riguarda la definizione e l'esecuzione del programma di manutenzione degli aeromobili dovrebbe essere introdotta per gli aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Dovrebbe di conseguenza essere introdotta una nuova approvazione dell'organizzazione con requisiti meno rigorosi e attribuzioni combinate per la manutenzione, la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, le revisioni dell'aeronavigabilità e i permessi di volo.

I titolari di un certificato di operatore aereo («COA») sono attualmente tenuti, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione4, a dotarsi di un sistema di gestione che comprenda la gestione dei rischi di sicurezza in relazione alle loro attività. Una di tali attività è la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità della propria flotta di aeromobili, di cui è incaricata la loro impresa per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation — «CAMO») approvata in conformità dell'allegato I, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014. L'allegato I, capitolo G, non prevede tuttavia al momento alcun requisito per la gestione del rischio di sicurezza in seno alla CAMO. Dovrebbe pertanto essere introdotto un sistema di gestione delle CAMO che preveda la gestione del rischio di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati dai titolari di COA. Tale sistema di gestione dovrebbe essere applicato a tutte le CAMO che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità.

Un periodo di transizione sufficiente dovrebbe essere previsto per consentire alle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e componenti di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

Al fine di garantire norme proporzionate per gli aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, i principi di gestione della sicurezza non dovrebbero applicarsi alle imprese di aeronavigabilità combinata.

È altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all'evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del sistema di gestione delle autorità, nonché l'attuazione del programma nazionale di sicurezza e la garanzia di coordinamento tra tali autorità.

Una valutazione errata dell'aeronavigabilità dell'aeromobile dovuta a registri del mantenimento dell'aeronavigabilità incompleti può comportare un rischio per la sicurezza dei voli. Le norme esistenti relative ai registri del mantenimento dell'aeronavigabilità dovrebbero pertanto essere modificate.

Alcuni errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbero essere rettificati.

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.

Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 05/20165, n. 06/20166 e n. 13/20167 formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

  1. 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Prescrizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità 1. Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), e dei componenti per la relativa installazione deve essere garantito in conformità ai requisiti dell'allegato I (parte M), fatta eccezione per gli aeromobili elencati al primo comma del paragrafo 2 cui si applicano i requisiti dell'allegato V ter (parte ML). 2. I requisiti dell'allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore: a) velivoli con massa massima al decollo inferiore o pari a 2730 kg; b) velivoli ad ala rotante con massa massima al decollo inferiore o pari a 1200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti; c) altri aeromobili ELA2. Se gli aeromobili di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell'allegato I (parte M). 3. Per essere elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli aeromobili di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) il programma di manutenzione dell'aeromobile è stato approvato dall'autorità competente conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.302; b) la manutenzione prevista dal programma di manutenzione di cui alla lettera a) è stata eseguita e certificata conformemente all'allegato II (parte 145), punti 145.A.48 e 145.A.50; c) una revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata e un nuovo certificato di revisione dell'aeronavigabilità è stato rilasciato conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.901. 4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, lettera a), per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione1. 5. I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 24 settembre 2019 sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2. 6. Gli operatori garantiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), e dei componenti per la relativa installazione conformemente ai requisiti dell'allegato V bis (parte T). 7. Il mantenimento dell'aeronavigabilità dei velivoli plurimotore turboelica di massa massima certificata al decollo inferiore o pari a 5700 kg sono garantiti conformemente ai requisiti applicabili ad aeromobili non complessi a motore stabiliti all'allegato I (parte M), punti M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 e M.A.803, all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, all'allegato III (parte 66), punti 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70 e appendici V e VI, all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.010 e appendice I, nella misura in cui si applicano ad aeromobili non complessi a motore.

  2. 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità 1. Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall'autorità competente conformemente ai requisiti dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V ter (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l'approvazione da parte dell'autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente ai requisiti dell'allegato I (parte M), capitoli F e G. Tali approvazioni sono valide fino al 24 settembre 2021. 3. Le approvazioni della manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio2 e valide prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciate in conformità ai requisiti dell'allegato II (parte 145) del presente regolamento. 4. Come indicato nell'allegato V quinquies (parte CAO), appendice 1, un modulo 3 CAO è rilasciato, su loro richiesta, alle imprese titolari di un'approvazione valida rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Le attribuzioni di tali imprese nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un'impresa di cui all'allegato V quinquies (parte CAO), sezione A. L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) entro il 24 settembre 2021. Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata. Finché garantisce la conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) o, se precedente, fino al 24 settembre 2021, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente, a seconda dei casi, all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). 5. Le approvazioni valide delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità rilasciate in conformità all'allegato I (parte M), capitolo G, si considerano rilasciate in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quater (parte CAMO) entro il 24 settembre 2021. Se l'impresa corregge le non conformità rilevate entro tale data, l'autorità competente rilascia un nuovo certificato di approvazione su modulo 14 in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata. Finché garantisce la conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o fino al 24 settembre 2021, se precedente, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente all'allegato I (parte M), capitolo G. 6. I certificati di riammissione in servizio (certificates of release to service/authorised release certificates) rilasciati prima del 28 ottobre 2008 da un'impresa di manutenzione, approvata conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ad aeromobili non complessi a motore non coinvolti nel trasporto aereo commerciale, compresi i componenti destinati ad esservi installati, sono considerati rilasciati in conformità all'allegato I (parte M), punti M.A.801 e M.A.802, e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.50.

  3. 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all'allegato I (parte 66), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera d) e punto M.A.803, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c) e punto ML.A.803, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.035, lettera d), e punto CAO.A.040, lettera b), e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j) e appendice IV.»;

  4. 4) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Autorità competenti 1. Nei casi in cui uno Stato membro designa più di un'entità quale autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per la certificazione e la sorveglianza delle persone e delle organizzazioni soggette al presente regolamento, sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici; b) un coordinamento è istituito tra tali autorità al fine di assicurare una certificazione e una sorveglianza effettive di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati. 2. Gli Stati membri assicurano che il personale delle rispettive autorità competenti non svolga attività di certificazione e di sorveglianza quando ci sono elementi per ritenere che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario. 3. Se necessario ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione o sorveglianza ai sensi del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione e/o sorveglianza; b) realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni; d) accedere ai locali pertinenti, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto posseduti o utilizzati da tali persone; e) eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni; f) adottare o avviare, ove opportuno, misure di esecuzione. 4. I poteri di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche dello Stato membro in questione.»;

  5. 5) l'articolo 9 è soppresso;

  6. 6) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

  7. 7) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

  8. 8) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

  9. 9) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

  10. 10) l'allegato V bis è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

  11. 11) è inserito come allegato V ter il testo di cui all'allegato VI del presente regolamento;

  12. 12) è inserito come allegato V quater il testo di cui all'allegato VII del presente regolamento;

  13. 13) è inserito come allegato V quinquies il testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker