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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 52,

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rispettare quando eseguono controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.

A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a meno che non siano esenti da tali controlli in base all’articolo 48 di tale regolamento. Detti controlli ufficiali devono comprendere controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Al fine di garantire l’attuazione uniforme degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 e l’esecuzione efficace dei controlli ufficiali sulle summenzionate categorie di animali e merci, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme dettagliate relative all’esecuzione di controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici ai posti di controllo frontalieri.

Le norme sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici ai posti di controllo frontalieri di arrivo o ai punti di controllo dovrebbero applicarsi anche ad alcune categorie di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.

Le operazioni svolte durante i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici prima della data di applicazione del presente regolamento si sono dimostrate efficaci e garantiscono un elevato livello di esecuzione dei controlli. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto basarsi sugli stessi principi delle prescrizioni per l’esecuzione dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici previsti nelle direttive 91/496/CEE2, 97/78/CE3 e 2000/29/CE4 del Consiglio, nei regolamenti (CE) n. 136/20045 e (CE) n. 282/20046 della Commissione e nella decisione 97/794/CE della Commissione7.

È opportuno controllare tutti i documenti pertinenti che devono accompagnare le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di assicurarsi che siano basati sul modello di documento pertinente, che soddisfino le prescrizioni di certificazione generali e che forniscano le garanzie previste dalla normativa dell’Unione o dalle norme nazionali applicabili.

Quando le partite di alcune categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 entrano nell’Unione, la normativa unionale prevede che debbano essere effettuate analisi, prove o diagnosi di laboratorio o che il mezzo di trasporto debba essere sigillato per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e per prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante. In tali casi i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio o i numeri di sigillo dovrebbero essere registrati nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

Per garantire la tracciabilità degli animali e delle merci che entrano nell’Unione l’originale e, ove applicabile, la copia dei certificati o dei documenti ufficiali dovrebbero essere conservati per un determinato periodo al posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione.

Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dai regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 e dalla decisione 97/794/CE, è opportuno che tali atti siano abrogati con efficacia a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui agli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.

Art. 2 Norme dettagliate per i controlli documentali

1. Per ciascuna partita di animali e merci di cui all’articolo 1, l’autorità competente accerta l’uso cui gli animali e le merci sono destinati a norma dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti che accompagnano la partita come pure la destinazione della partita indicata in tali certificati, attestati e documenti.

2. L’autorità competente esamina tutti i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli altri documenti di cui all’articolo 3, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625 o i loro equivalenti elettronici presentati nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 di tale regolamento o mediante i sistemi nazionali esistenti, al fine di accertare che:

  1. a) siano rilasciati dall’autorità competente del paese terzo, ove applicabile;

  2. b) soddisfino le prescrizioni stabilite all’articolo 89, paragrafo 1, e all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e negli atti di esecuzione di cui all’articolo 90 di tale regolamento;

  3. c) corrispondano al modello stabilito dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

  4. d) le informazioni contenute nei certificati o nei documenti siano conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3. L’autorità competente controlla che l’operatore responsabile della partita abbia compilato la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) in modo completo e corretto, come richiesto all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano la partita.

Art. 3 Norme dettagliate per i controlli di identità

1. Durante i controlli di identità sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 l’autorità competente verifica che i seguenti elementi corrispondano alle informazioni fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano le partite:

  1. a) il numero di animali, la loro specie, la razza, il sesso, l’età e la categoria, ove applicabile;

  2. b) il contenuto delle partite;

  3. c) il quantitativo delle partite;

  4. d) gli appropriati timbri e marchi o codici di identificazione, ove applicabile;

  5. e) l’identificazione del mezzo di trasporto, ove applicabile;

  6. f) i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto, ove applicabile.

2. Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, i controlli di identità possono essere limitati alle lettere e) ed f) del paragrafo 1 nei casi in cui:

  1. a) le partite non siano selezionate per i controlli fisici;

  2. b) le partite siano state caricate in unità di trasporto chiuse e bloccate con un sigillo;

  3. c) i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano intatti e non manomessi;

  4. d) i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano stati fissati dall’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale o sotto la sua supervisione; e

  5. e) le informazioni disponibili sui sigilli corrispondano a quelle fornite nel certificato ufficiale di accompagnamento previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3. Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi la selezione degli articoli o imballaggi per i controlli di identità riguarda l’1 % degli articoli o imballaggi in una partita, con un minimo di due e fino a un massimo di 10 articoli o imballaggi. Qualora, in base agli articoli o agli imballaggi selezionati, l’autorità competente non sia in grado di completare il controllo di identità, il numero di articoli o imballaggi controllati può essere aumentato per eseguire controlli più approfonditi e può raggiungere il numero totale degli articoli o degli imballaggi nella partita in esame.

4. Per le partite di animali, i controlli di identità si basano sulle seguenti norme:

  1. a) per gli animali per cui la normativa dell’Unione prescrive l’identificazione individuale, viene selezionato almeno il 10 % degli animali della partita, con un minimo di 10 animali, in modo da costituire un campione rappresentativo. Se la partita contiene meno di 10 animali, i controlli di identità sono eseguiti su ciascun animale nella partita;

  2. b) per gli animali per cui la normativa dell’Unione non prescrive l’identificazione individuale, viene controllata la marcatura di un numero rappresentativo di imballaggi o contenitori;

  3. c) se i controlli di identità di cui alle lettere a) e b) non sono stati soddisfacenti, il numero di animali controllati è aumentato e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

5. Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere pieno accesso all’intera partita ai fini dei controlli di identità.

Art. 4 Norme dettagliate per i controlli fisici

1. Durante i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 l’autorità competente verifica che le partite siano conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 applicabile a tali animali o merci in particolare, e alle prescrizioni specifiche definite nei pertinenti certificati ufficiali, attestati ufficiali e negli altri documenti.

2. Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere accesso all’intera partita ai fini dei controlli fisici.

3. I controlli fisici sugli animali sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

4. I controlli fisici sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia, sui prodotti compositi e sugli alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato II del presente regolamento.

5. Le prove di laboratorio intese a rilevare i pericoli connessi ai prodotti di origine animale, al materiale germinale, ai sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati, al fieno e alla paglia e ai prodotti compositi sono effettuate in conformità al piano di monitoraggio di cui all’allegato II, punto 5.

6. I controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e, ove applicabile, che sono oggetto delle misure di emergenza previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato III del presente regolamento.

7. Le seguenti partite di animali possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio effettuate durante i controlli fisici:

  1. a) le partite di ungulati il cui campionamento è in linea con le prescrizioni in materia di campionamento di cui all’allegato I, parte III, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali ungulati; e

  2. b) le partite di altri animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali animali.

8. Le partite di merci sottoposte a prove in virtù del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 5, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

9. Qualora le partite di piante, prodotti vegetali e altri prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 siano sottoposte a campionamento per le analisi di laboratorio durante i controlli fisici e non si sospetti un pericolo immediato per la sanità delle piante, tali partite possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

Art. 5 Operazioni da svolgere dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici

1. Dopo il completamento dei controlli previsti all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente:

  1. a) chiude e identifica con un marchio ufficiale gli imballaggi che ha aperto ai fini dei controlli di identità o dei controlli fisici;

  2. b) nei casi previsti dalla normativa dell’Unione, sigilla il mezzo di trasporto ed inserisce nel DSCE il numero del sigillo.

2. Le autorità competenti registrano nel DSCE, non appena disponibili, tutti i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio delle partite sottoposte a prove e immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

3.

I certificati o documenti ufficiali originali, o gli equivalenti elettronici, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono conservati dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione.

Il certificato o i documenti originali per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 possono tuttavia essere conservati mediante mezzi di archiviazione elettronica delle informazioni, purché tali informazioni siano generate dall’autorità competente in base al certificato o ai documenti originali. In tali casi il certificato o il documento originale è invalidato o distrutto dall’autorità competente.

4. Qualora la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 non preveda che i certificati o i documenti originali siano presentati all’autorità competente, e da essa conservati, una copia, in formato cartaceo o elettronico, del certificato o dei documenti ufficiali originali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è conservata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione o a proseguire il viaggio.

Art. 7 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker