Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e g), l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l’articolo 44, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione2 stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale (le cosiddette «regole dell’aria»).
Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione3 stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi.
Il regolamento (UE) 2017/373 della Commissione4 stabilisce requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.
Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, gli equipaggi di condotta dovrebbero essere tenuti a segnalare agli enti dei servizi di traffico aereo i casi in cui abbiano riscontrato che l’efficacia dell’azione frenante sulla pista non era all’altezza di quanto era stato loro comunicato. Tali obblighi di segnalazione dovrebbero essere stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
Il 31 marzo 2016 l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») ha adottato l’emendamento 77-A dell’annesso 3 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago (la «Convenzione di Chicago»), allo scopo di migliorare la comunicazione di informazioni sulle condizioni meteorologiche pericolose, di rafforzare la consapevolezza situazionale e di contribuire a migliorare l’efficienza delle rotte, anche evitando le zone con condizioni meteorologiche pericolose. Tale emendamento è applicabile negli Stati contraenti dell’ICAO a decorrere dal 10 novembre 2016 e dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) 2017/373, in particolare nelle disposizioni relative ai servizi meteorologici (allegato V — parte-MET).
Il regolamento (UE) 2017/373 dovrebbe rispecchiare lo stato dell’arte in materia di sicurezza aerea, nonché le migliori pratiche e il progresso scientifico e tecnico per quanto riguarda i servizi di informazioni aeronautiche («AIS»). Le modifiche del regolamento (UE) 2017/373 dovrebbero pertanto basarsi sugli standard e sulle pratiche raccomandate («SARP») dell’ICAO applicabili, in particolare sulla sedicesima edizione dell’annesso 15 «Servizi di informazioni aeronautiche» della Convenzione di Chicago, attingendo contemporaneamente all’esperienza dell’Unione nella fornitura di AIS e garantendo la proporzionalità in funzione delle dimensioni, della tipologia e della complessità del fornitore di AIS («AISP»).
Il 31 marzo 2016 l’ICAO ha anche adottato l’emendamento 77-B dell’annesso 3 della Convenzione di Chicago, inteso a ridurre gli incidenti e gli inconvenienti dovuti alle uscite di pista. L’emendamento 77-B dell’annesso 3 sarà applicabile negli Stati contraenti dell’ICAO a decorrere dal 5 novembre 2020. Anche questo emendamento dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti di cui all’allegato V per quanto riguarda la fornitura di servizi meteorologici e all’allegato VI per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche.
Qualora una pista sia temporaneamente indisponibile per lavori di segnaletica orizzontale, i piloti dovrebbero esserne informati tramite avvisi agli aeronaviganti. Al fine di aumentare la sicurezza delle piste, i piloti che intendano operare su una pista invernale appositamente preparata o su una pista scivolosa e bagnata dovrebbero essere adeguatamente informati. Non dovrebbe essere consentito comunicare le misurazioni dell’aderenza ai piloti, in quanto non sono correlate alle prestazioni del velivolo.
È opportuno stabilire nel regolamento (UE) 2017/373 norme tecniche comuni per la progettazione delle strutture dello spazio aereo nonché requisiti comuni per i fornitori di servizi di progettazione delle procedure di volo («FPD») al fine di garantire che le strutture dello spazio aereo e le procedure di volo siano adeguatamente progettate, esaminate e convalidate prima di poter essere attivate e utilizzate dagli aeromobili.
Le procedure di volo e relative modifiche possono incidere sulla sicurezza delle operazioni di volo nell’aeroporto. È quindi opportuno introdurre una correlazione chiara tra i vigenti regolamenti (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373.
Con l’adozione della settima edizione dell’annesso 10 della Convenzione di Chicago sulle «Telecomunicazioni aeronautiche» (volume II), pubblicata nel luglio 2016, della quindicesima edizione dell’annesso 11 della Convenzione di Chicago sui «Servizi di traffico aereo» e della sedicesima edizione del documento 4444 Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS ATM), l’ICAO ha adottato nuovi SARP sulla sicurezza aerea per la fornitura di servizi di traffico aereo («ATS»).
Per tali motivi, e allo scopo di garantire l’attuazione uniforme e la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 2.3, del regolamento (UE) 2018/1139, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/373.
I regolamenti (UE) n. 923/2012 e (UE) 2017/373 dovrebbero anche comprendere disposizioni dettagliate per quanto riguarda la disponibilità del canale di emergenza ad altissima frequenza (VHF) e le condizioni per il suo utilizzo.
Inoltre, tenendo conto dell’effetto degli ATM/ANS sulle azioni dei piloti e sulle operazioni aeroportuali, le nuove misure dovrebbero trovare riscontro anche nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 923/2012.
Dal momento che le nuove misure contemplano anche disposizioni dettagliate sulla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche, il regolamento (UE) n. 73/20105 dovrebbe essere abrogato.
Il settore e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento.
Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri 02/2018, 03/2018 e 03/2019 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 57 è sostituito dal seguente: «57) “aeroporto controllato”, aeroporto nel quale il traffico aeroportuale è sottoposto a servizio di controllo del traffico aereo»;
b) sono aggiunti i seguenti punti 144 e 145: «144) “area critica”, aera di dimensioni definite che si estende intorno alle apparecchiature a terra di un impianto di avvicinamento strumentale di precisione, all’interno della quale la presenza di veicoli o aeromobili determina un disturbo inaccettabile dei segnali di guida aerea; 145) “area sensibile”: area che si estende oltre l’area critica, dove il parcheggio e/o il movimento degli aeromobili o dei veicoli ha un impatto sul segnale di guida tale da tradursi in un disturbo inaccettabile per gli aeromobili che lo stanno utilizzando.»;
2) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF) 1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) sia usata solo per le finalità di emergenza specificate al punto SERA.14095, lettera d), dell’allegato. 2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare l’uso della frequenza di emergenza VHF di cui al paragrafo 1 per finalità diverse da quelle specificate al punto SERA.14095, lettera d), dell’allegato se tale uso è limitato a quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito ed è finalizzato a ridurre le conseguenze negative per gli aeromobili in situazione di pericolo o di emergenza e per le operazioni degli enti dei servizi di traffico aereo.»;
3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Art. 2
L’allegato III del regolamento (UE) n. 139/2014 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Art. 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa requisiti comuni per: a) la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (“ATM/ANS”) per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche che forniscono tali servizi e funzioni; b) le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per loro conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione in relazione ai servizi di cui alla lettera a); c) le norme e le procedure per la progettazione delle strutture dello spazio aereo.»;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. “fornitore di ATM/ANS”: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce uno degli ATM/ANS definiti all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, singolarmente o combinati, per il traffico aereo generale;»;
b) sono aggiunti i seguenti nuovi punti 6, 7 e 8: «6. “progettazione delle strutture dello spazio aereo”: processo atto ad assicurare che le strutture dello spazio aereo siano adeguatamente progettate, esaminate e convalidate prima di essere attivate e utilizzate dagli aeromobili; 7. “impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS)”: impianto di bordo dell’aeromobile che utilizza i segnali emessi da un transponder per radar di sorveglianza secondario (SSR) e funziona indipendentemente da equipaggiamenti basati a terra per fornire ai piloti un avviso del pericolo di potenziali collisioni con altri aeromobili dotati di transponder per SSR; 8. “entità che produce dati aeronautici e informazioni aeronautiche”: qualsiasi entità pubblica o privata responsabile della produzione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche utilizzati come fonte per i prodotti e i servizi di informazioni aeronautiche. Tali entità non comprendono i fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento e gli aeroporti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139.»;
3) l’articolo 3 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Fornitura di ATM/ANS e progettazione delle strutture dello spazio aereo»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri garantiscono che siano forniti gli opportuni ATM/ANS e che le strutture dello spazio aereo siano progettate a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto al tempo stesso delle considerazioni in materia di sicurezza e di traffico e dell’impatto ambientale.»;
c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9: «5. Gli Stati membri provvedono affinché: a) le entità che producono dati aeronautici o informazioni aeronautiche soddisfino i requisiti di cui: i) al punto ATM/ANS.OR.A.085 dell’allegato III, ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere c) e d), alla lettera f), punto 1), e alla lettera i); ii) al punto ATM/ANS.OR.A.090 dell’allegato III; b) i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano prodotti, trattati e trasmessi da personale adeguatamente formato, competente e autorizzato. Quando i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono destinati ad essere utilizzati ai fini di voli IFR o di voli VFR speciali, i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), si applicano a tutte le entità che producono i dati e le informazioni in questione. 6. Qualora sia accertato che i servizi di traffico aereo devono essere forniti in particolari porzioni dello spazio aereo o in determinati aeroporti, gli Stati membri garantiscono che le porzioni dello spazio aereo o gli aeroporti in questione siano specificati in relazione ai servizi di traffico aereo che devono essere forniti. 7. Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite le opportune disposizioni tra i fornitori di ATM/ANS e gli operatori di aeromobili interessati al fine di coordinare in modo adeguato le attività e i servizi forniti e di scambiare dati e informazioni pertinenti. 8. Gli Stati membri individuano le persone o le organizzazioni responsabili della progettazione delle strutture dello spazio aereo e garantiscono che tali persone o organizzazioni applichino i requisiti di cui all’allegato XI, appendice 1 (Parte-FPD). 9. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuati l’aggiornamento e la revisione periodica delle procedure di volo per gli aeroporti e gli spazi aerei posti sotto la loro autorità. A tal fine gli Stati membri individuano le persone o le organizzazioni responsabili di tali compiti e garantiscono che tali persone o organizzazioni rispettino i requisiti di cui all’articolo 6, lettere a) e k).»;
4) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies: «Articolo 3 bis Determinazione della necessità della fornitura di servizi di traffico aereo 1. Gli Stati membri determinano se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria prendendo in considerazione tutti i seguenti fattori: a) i tipi di traffico aereo interessati; b) la densità del traffico aereo; c) le condizioni meteorologiche; d) altri fattori rilevanti correlati agli obiettivi dei servizi di traffico aereo definiti al punto ATS.TR.100 dell’allegato IV. 2. Nel determinare se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria, gli Stati membri non prendono in considerazione il trasporto per mezzo di aeromobili degli impianti di prevenzione delle collisioni in volo. Articolo 3 ter Coordinamento tra enti militari e fornitori di servizi di traffico aereo Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, gli Stati membri stabiliscono procedure speciali affinché: a) i fornitori di servizi di traffico aereo vengano informati se un ente militare osserva che un aeromobile civile o presunto tale è in avvicinamento o è penetrato in un settore in cui possa rendersi necessaria un’intercettazione; b) i fornitori di servizi di traffico aereo, in stretto coordinamento con l’ente militare, confermino l’identità dell’aeromobile e forniscano a quest’ultimo l’opportuna assistenza alla navigazione per evitare la necessità di un’intercettazione. Articolo 3 quater Coordinamento delle operazioni di volo potenzialmente pericolose per l’aviazione civile 1. Gli Stati membri assicurano il coordinamento delle operazioni potenzialmente pericolose per gli aeromobili civili sul loro territorio, anche in alto mare, qualora l’autorità competente abbia accettato, in forza di un accordo regionale di navigazione aerea dell’ICAO, la responsabilità di fornire servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo interessato. Il coordinamento deve avvenire con sufficiente anticipo, in modo da consentire la tempestiva diffusione delle informazioni relative a tali attività. 2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per la diffusione delle informazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1. Articolo 3 quinquies Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF) 1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) sia usata solo per le finalità relative alle emergenze effettive di cui al punto ATS.OR.405, lettera a), dell’allegato IV. 2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare l’uso della frequenza di emergenza VHF di cui al paragrafo 1 per finalità diverse da quelle specificate al punto ATS.OR.405, lettera a), dell’allegato IV, se tale uso è limitato a quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito ed è finalizzato a ridurre le conseguenze negative per gli aeromobili in situazione di pericolo o di emergenza e per le operazioni degli enti dei servizi di traffico aereo.»;
5) l’articolo 6 è così modificato:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per i fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e c), anche i requisiti di cui all’allegato IV (Parte-ATS) e i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 923/2012;»;
b) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) per i fornitori di servizi di progettazione delle procedure di volo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all’allegato XI (Parte-FPD);»;
6) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e XI sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Art. 4
Il regolamento (UE) n. 73/2010 è abrogato a decorrere dal 27 gennaio 2022.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 gennaio 2022.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021:
b) nell’allegato III, il punto 6: Appendice 3 «FORMATO SNOWTAM».
Il punto 5 dell’allegato III si applica a decorrere dal 5 novembre 2020, ad eccezione del punto 5, lettera v): Appendice 1 «Modello per METAR», che si applica a decorrere dal 12 agosto 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020 Per la Commissione La president Ursula von der Leyen