Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding. È opportuno pertanto includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sul prestito sia il crowdfunding basato sull’investimento, dal momento che tali tipologie di crowdfunding possono essere strutturate come alternative di finanziamento comparabili.
La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di attori: il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare, gli investitori che finanziano il progetto proposto e l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.
Il crowdfunding può contribuire a fornire alle PMI l’accesso ai finanziamenti e a completare l’Unione dei mercati dei capitali. Per le PMI, l’impossibilità di accedere ai finanziamenti costituisce un problema anche in quegli Stati membri in cui l’accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding è emerso fino a diventare una prassi consolidata per finanziare attività commerciali di persone fisiche e giuridiche. Tale finanziamento avviene attraverso piattaforme online; le attività commerciali sono in genere finanziate da un gran numero di persone od organizzazioni; e le imprese, incluse le start-up commerciali, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.
Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso come capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese altri vantaggi. Può rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale, permettere agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone che forniscono elementi e informazioni ed essere uno strumento di marketing.
Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali specifici in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati e degli investitori locali. Di conseguenza, ove presenti le norme nazionali differiscono all’interno dell’Unione per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, l’ambito di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l’autorizzazione.
Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, i servizi di crowdfunding sono rimasti finora ampiamente nazionali, a scapito di un mercato del crowdfunding a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell’accesso ai servizi di crowdfunding, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano in mercati nazionali più piccoli.
Al fine di promuovere i servizi transfrontalieri di crowdfunding e di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e garantire un livello elevato di tutela degli investitori stabilendo un quadro normativo a livello di Unione.
Nell’affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi all’erogazione di credito ai consumatori quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, non dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare e garantire l’effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero garantire che la legislazione nazionale non richieda ai titolari di progetti o agli investitori un’autorizzazione come ente creditizio o qualsiasi altra autorizzazione, esenzione o dispensa individuale qualora questi raccolgano fondi o concedano prestiti allo scopo di offrire progetti di crowdfunding o di investire in tali progetti.
La prestazione di servizi di crowdfunding mira a facilitare il finanziamento di un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone ciascuna delle quali contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma di informazione collocata su internet e accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori che ricevono proposte di investimento contemporaneamente e comportano la raccolta di fondi principalmente da persone fisiche, compresi gli individui che non hanno un alto patrimonio netto. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nella prestazione congiunta di servizi di ricezione e trasmissione degli ordini di clienti e nel collocamento dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding non sulla base di un impegno irrevocabile su una piattaforma pubblica che fornisce un accesso illimitato agli investitori. La prestazione congiunta di tali servizi è la caratteristica principale dei servizi di crowdfunding rispetto a taluni servizi di investimento previsti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, anche se individualmente detti servizi corrispondono a quelli contemplati da tale direttiva.
Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali la presentazione di offerte di crowdfunding ai clienti e la determinazione del prezzo o la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti. La definizione di servizi di crowdfunding dovrebbe adattarsi ai diversi modelli d’impresa che consentono di concludere un accordo di prestito tra uno o più investitori e uno o più titolari di progetti tramite una piattaforma di crowdfunding. I prestiti inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere prestiti con l’obbligo incondizionato di rimborsare un importo concordato di denaro all’investitore, per cui le piattaforme di crowdfunding basato sul prestito facilitano semplicemente la conclusione, da parte degli investitori e del titolare di progetti, di contratti di prestito senza che il fornitore di servizi di crowdfunding agisca in alcun momento come creditore del titolare di progetti. L’agevolazione della concessione di prestiti che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve essere distinta dall’attività di un ente creditizio, che concede crediti per proprio conto e raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.
Per prestare i loro servizi, i fornitori di servizi di crowdfunding gestiscono piattaforme di informazione collocate su internet e accessibili al pubblico, comprese le piattaforme che richiedono la registrazione degli utenti.
Per il crowdfunding basato sull’investimento la trasferibilità costituisce un’importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall’investimento poiché offre loro la possibilità di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto, il presente regolamento contempla e permette servizi di crowdfunding connesso a valori mobiliari. Le azioni o quote di talune società private a responsabilità limitata costituite a norma del diritto nazionale degli Stati membri sono anche liberamente trasferibili sui mercati dei capitali e non dovrebbe, di conseguenza, esserne impedita l’inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Taluni strumenti ammessi a fini di crowdfunding sono in taluni Stati membri soggetti al diritto nazionale che ne disciplina la trasferibilità, come l’obbligo di autenticazione del trasferimento da parte di un notaio. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il diritto nazionale che disciplina il trasferimento di tali strumenti.
Sebbene le offerte iniziali di moneta abbiano il potenziale di finanziare le PMI, e le start-up e scale-up innovative, e possano accelerare il trasferimento di tecnologia, le loro caratteristiche differiscono considerevolmente dai servizi di crowdfunding disciplinati a norma del presente regolamento.
Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell’interesse dell’effettiva tutela degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato, è opportuno imporre una soglia pari a un corrispettivo totale per le offerte di crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti. Di conseguenza, tale soglia dovrebbe essere fissata a 5000000 EUR, che rappresenta la soglia utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Il sovrapporsi dei quadri normativi istituiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2017/1129, a causa della soglia di 5000000 EUR, potrebbe aumentare il rischio di arbitraggio regolamentare e avere un effetto destabilizzante sull’accesso ai finanziamenti e sullo sviluppo dei mercati dei capitali in determinati Stati membri. Per di più, finora solo un numero limitato di Stati membri ha messo in atto un quadro giuridico specifico che disciplina le piattaforme e i servizi di crowdfunding. Considerato il fatto che nell’attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 alcuni Stati membri hanno fissato la soglia per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto al di sotto dei 5000000 EUR e tenuto conto dello sforzo speciale che potrebbe essere sostenuto da tali Stati membri in termini di adeguamento della rispettiva legislazione nazionale e di garanzia dell’applicazione di una soglia unica a norma del presente regolamento, questo stesso regolamento dovrebbe prevedere una deroga temporanea non rinnovabile al fine di consentire agli Stati membri in questione di compiere tale rilevante sforzo. Tale deroga temporanea dovrebbe essere applicata per il minor tempo possibile onde arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.
Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere in atto una politica concepita per assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente, e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.
Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore. Tuttavia, l’autorizzazione ottenuta a norma del presente regolamento non dovrebbe concedere ai fornitori di servizi di crowdfunding il diritto di prestare servizi di gestione patrimoniale individuali o collettivi. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o su una piattaforma di terzi.
I modelli d’impresa che utilizzano processi automatizzati tramite cui i fondi sono assegnati automaticamente dal fornitore di servizi di crowdfunding ai progetti di crowdfunding secondo parametri e indicatori di rischio predeterminati dall’investitore, il cosiddetto «autoinvestimento», dovrebbero essere considerati come gestione individuale di portafogli di prestiti.
L’esistenza di strumenti di filtraggio su una piattaforma di crowdfunding autorizzata a norma del presente regolamento non dovrebbe essere considerata una consulenza in materia di investimenti a norma della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui tali strumenti forniscono informazioni ai clienti in maniera neutrale senza che ciò costituisca una raccomandazione. Tali strumenti dovrebbero comprendere quelli che mostrano risultati basati su criteri relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto. Le caratteristiche oggettive del prodotto nel contesto di una piattaforma di crowdfunding potrebbero essere criteri predefiniti del progetto, come il settore economico, lo strumento utilizzato e il tasso d’interesse o la categoria di rischio nei casi in cui vengono fornite informazioni sufficienti concernenti il metodo di calcolo. Analogamente, dovrebbero inoltre essere considerati criteri oggettivi i dati finanziari fondamentali calcolati senza alcun margine discrezionale.
Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e a evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell’Unione, in particolare dagli atti giuridici dell’Unione in materia di gestori di patrimoni. L’uso di strutture giuridiche, comprese le società veicolo, da frapporre tra il progetto di crowdfunding e gli investitori, dovrebbe pertanto essere disciplinato rigorosamente e consentito solo se giustificato dal fatto di permettere all’investitore di acquisire un interesse, per esempio, in un’attività illiquida o indivisibile tramite l’emissione di valori mobiliari da parte di una società veicolo.
Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d’interesse è essenziale assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto disporre di dispositivi di governance che assicurino un’efficace e prudente gestione. Le persone fisiche responsabili della loro gestione dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.
I clienti sono esposti a rischi potenziali collegati ai fornitori di servizi di crowdfunding, in particolare rischi operativi. Al fine di proteggere i clienti da tali rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere soggetti a requisiti prudenziali.
I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di continuità operativa che affrontino i rischi connessi all’interruzione dell’attività di un fornitore di servizi di crowdfunding. Tali piani di continuità operativa dovrebbero includere disposizioni per la gestione delle funzioni critiche che, in funzione del modello di business del fornitore di servizi di crowdfunding, potrebbe includere disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività.
I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro azionisti, dirigenti e dipendenti e a qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo. In particolare, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. I principali azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non dovrebbero agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme. Tuttavia, a tali maggiori azionisti, dirigenti e dipendenti e persone fisiche o giuridiche non dovrebbe essere fatto divieto di agire in qualità di investitori nei progetti offerti sulle loro piattaforme, a condizione che siano in atto garanzie adeguate contro i conflitti di interesse.
Perché la prestazione di servizi di crowdfunding sia regolare ed efficiente, i fornitori di tali servizi dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, a terzi, a condizione che l’esternalizzazione non pregiudichi la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding o la vigilanza efficace dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento delle attività esternalizzate.
I requisiti concernenti la custodia delle attività sono fondamentali per la tutela degli investitori che ricevono servizi di crowdfunding. I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o che possono essere fisicamente consegnati al depositario dovrebbero essere custoditi da un depositario qualificato, che è autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. In funzione del tipo di attività da custodire, le attività saranno tenute in custodia, come nel caso dei valori mobiliari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o che possono essere fisicamente consegnati, oppure saranno soggette alla verifica della proprietà e alla registrazione. La custodia di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding che conformemente al diritto nazionale sono solo registrati presso il titolare del progetto o il suo agente, come gli investimenti in società non quotate, o sono detenuti su un conto individuale segregato che un cliente potrebbe aprire direttamente con un depositario centrale di titoli, è considerata equivalente alla custodia delle attività da parte di depositari qualificati.
Dal momento che solo ai fornitori di servizi di pagamento è consentito fornire servizi di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio7, l’autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding non equivale a un’autorizzazione a fornire anche servizi di pagamento. È opportuno pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding presti tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding offerti, deve essere anche autorizzato come prestatore di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Tale requisito non pregiudica i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE che svolgono un’attività di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono inoltre soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 37 della direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere l’adeguata vigilanza di queste attività, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe informare le autorità competenti del fatto che intende prestare esso stesso servizi di pagamento previa l’opportuna autorizzazione o se tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.
La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È necessario pertanto fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe agevolarne la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi, e garantire un elevato livello di trasparenza e di tutela degli investitori.
Per garantire un’efficace vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, solo le persone giuridiche che hanno una sede effettiva e stabile nell’Unione, oltre alle risorse necessarie, dovrebbero poter chiedere l’autorizzazione in quanto fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento.
Come sottolineato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi. Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie al momento di definire le condizioni relative all’autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding e alla valutazione dell’onorabilità delle persone fisiche responsabili della loro gestione, anche limitando la prestazione dei servizi di pagamento a soggetti autorizzati sottoposti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente l’integrità del mercato prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e tenendo conto dell’importo di fondi che possono essere raccolti con un’offerta di crowdfunding conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding all’obbligo di conformarsi al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio8 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all’elenco dei soggetti obbligati ai fini di tale direttiva.
Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l’Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del presente regolamento.
Il processo di autorizzazione dovrebbe consentire alle autorità competenti di essere informate sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire, comprese le piattaforme di crowdfunding che intendono gestire, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare la loro organizzazione interna e le procedure predisposte al fine di garantire la conformità al presente regolamento.
Al fine di garantire un’adeguata vigilanza ed evitare oneri amministrativi sproporzionati, dovrebbe essere possibile per i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2009/110/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 o della direttiva 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366, e che intendono fornire servizi di crowdfunding, detenere un’autorizzazione sia a norma di una di queste direttive che a norma del presente regolamento. In tali casi, si dovrebbe applicare una procedura di autorizzazione semplificata e le autorità competenti non dovrebbero chiedere la presentazione di documenti o elementi di prova che sono già a loro disposizione.
Per facilitare la trasparenza per gli investitori relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10 (ESMA), dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e di tutte le piattaforme di crowdfunding che operano nell’Unione conformemente al presente regolamento. Tale registro dovrebbe contenere informazioni su tutte le piattaforme di crowdfunding operative nell’Unione.
Un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere revocata qualora il fornitore di servizi di crowdfunding non soddisfi più le condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere il potere di revocare un’autorizzazione a norma del presente regolamento qualora un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, abbia perso la sua autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, o qualora risulti che il fornitore di servizi di crowdfunding che è anche fornitore di servizi di pagamento, o suoi dirigenti, dipendenti o terzi che agiscono per suo conto, abbiano violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849.
Al fine di fornire un’ampia gamma di servizi ai propri clienti, al fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente regolamento dovrebbe essere consentito di svolgere attività diverse dalla prestazione di servizi di crowdfunding contemplata da un’autorizzazione a norma del presente regolamento.
Al fine di garantire una chiara comprensione della natura dei servizi di crowdfunding e dei rischi, dei costi e degli oneri connessi a tali servizi, i fornitori di detti servizi dovrebbero offrire ai propri clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.
I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero mettere a disposizione di tutti i clienti talune informazioni rilevanti, quali i tassi di default dei prestiti.
I fornitori di servizi di crowdfunding che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o suggeriscono il prezzo delle offerte di crowdfunding dovrebbero rendere noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata. Il requisito concernente la divulgazione dei metodi di calcolo del punteggio di affidabilità creditizia, o di determinazione del prezzo o del tasso di interesse, non dovrebbe essere inteso nel senso di richiedere la divulgazione di informazioni commerciali sensibili o in modo da ostacolare l’innovazione.
Allo scopo di assicurare una tutela adeguata delle differenti categorie di investitori che partecipano a progetti di crowdfunding, facilitando nel contempo i flussi di investimento, il presente regolamento opera una distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie. La distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe fondarsi sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, tale distinzione dovrebbe tener conto anche delle peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, nel presente regolamento la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe anche prendere in considerazione l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, che andrebbe rivalutata ogni due anni.
I prodotti finanziari commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono gli stessi dei prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere tenuti a effettuare un test d’ingresso di verifica delle conoscenze dei potenziali investitori non sofisticati per accertare la loro comprensione di tali investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori non sofisticati che possiedono insufficienti conoscenze, competenze ed esperienza che i servizi di crowdfunding prestati potrebbero essere inappropriati per loro.
Dal momento che gli investitori sofisticati sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding, non c’è motivo di sottoporre tali investitori a un test d’ingresso di verifica delle conoscenze. Analogamente, non dovrebbe essere necessario imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding di inviare avvertenze sui rischi agli investitori sofisticati.
Per accertare che gli investitori non sofisticati abbiano letto e compreso le esplicite avvertenze sui rischi loro inviate dal fornitore del servizio di crowdfunding, tali investitori dovrebbero riconoscere espressamente i rischi cui si espongono all’atto di investire in un progetto di crowdfunding. Al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori e dato che l’assenza di una tale accettazione indica una potenziale incomprensione dei rischi connessi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero accettare solo gli investimenti degli investitori non sofisticati che hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto e compreso tali segnalazioni.
Alla luce del rischio associato ai progetti di crowdfunding, gli investitori non sofisticati dovrebbero evitare una sovraesposizione in relazione a tali progetti. Il rischio che delle somme inizialmente investite si possano perdere importi notevoli o addirittura la totalità è significativo. È opportuno pertanto fissare un importo massimo che gli investitori non sofisticati possono investire in un singolo progetto senza che siano previsti ulteriori strumenti di salvaguardia. Al contrario, gli investitori non sofisticati in possesso della necessaria esperienza, delle conoscenze o della capacità finanziaria, o di una combinazione di questi aspetti, non dovrebbero essere sottoposti al limite di tale importo massimo.
Per rafforzare la tutela degli investitori non sofisticati è necessario prevedere un periodo di riflessione durante il quale un potenziale investitore non sofisticato può revocare un’offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding senza dare una motivazione e senza incorrere in penali. Ciò è necessario per evitare una situazione in cui, accettando un’offerta di crowdfunding, un potenziale investitore non sofisticato accetti così anche un’offerta a stipulare un contratto giuridicamente vincolante, senza alcuna possibilità di recedere in un adeguato periodo di tempo. Il periodo di riflessione non è necessario quando un potenziale investitore non sofisticato può esprimere un interesse in una determinata offerta di crowdfunding senza per questo essere vincolato a un contratto, tranne nella situazione in cui tale offerta di investimento è effettuata o tale manifestazione di interesse è espressa in prossimità della data di scadenza prevista dell’offerta o della data di raggiungimento dell’obiettivo di finanziamento. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che prima della scadenza del periodo di riflessione nessuna somma sia prelevata dall’investitore né sia trasferita al titolare del progetto.
Visti i possibili effetti del diritto di revoca di un’offerta di investimento o di una manifestazione di interesse durante un periodo di riflessione sui costi connessi con la raccolta di capitali attraverso piattaforme di crowdfunding, la Commissione dovrebbe valutare, nell’ambito della relazione di cui al presente regolamento, se occorra accorciare il periodo di riflessione per consentire una procedura di raccolta dei capitali più efficace senza nuocere alla tutela degli investitori.
La direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 riguarda i crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione a operazioni d’investimento, ovvero della sua incapacità di restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione a operazioni d’investimento. Considerato che la custodia delle attività connessa con i servizi di crowdfunding forniti da un’impresa di investimento che è anche autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE non comporta la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, gli investitori non sofisticati dovrebbero essere informati attraverso la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che la tutela offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori non si applica a valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti tramite la piattaforma di crowdfunding. Inoltre, la prestazione di servizi di crowdfunding da parte di tale fornitore di servizi di crowdfunding non dovrebbe essere considerata una raccolta di depositi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Il presente regolamento definisce il contenuto della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento fornita ai potenziali investitori dai fornitori di servizi di crowdfunding per ciascuna offerta di crowdfunding al fine di consentire loro di prendere una decisione di investimento informata. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all’interno del quale si muovono comporta rischi che non sono coperti né dai sistemi di garanzia dei depositi, istituiti a norma della direttiva 2014/49/UE, né dai sistemi di indennizzo degli investitori, istituiti a norma della direttiva 97/9/CE.
La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento dovrebbe rispecchiare le caratteristiche specifiche del crowdfunding basato sul prestito e di quello basato sull’investimento. A tal fine dovrebbero essere prescritti indicatori specifici e pertinenti. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento dovrebbe anche tener conto, se disponibili, delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati ai titolari di progetti, e dovrebbe concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari di progetti, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di valori mobiliari offerti, gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding e i prestiti offerti. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento dovrebbe essere redatta dai titolari di progetti, poiché sono i titolari di progetti che si trovano nella posizione migliore per fornire le informazioni che vi devono essere incluse. Tuttavia, poiché sono i fornitori di servizi di crowdfunding che hanno la responsabilità di fornire le informazioni chiave sull’investimento ai potenziali investitori, sono i fornitori di servizi di crowdfunding che dovrebbero garantire che la scheda sia chiara, corretta e completa.
I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare informazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento elaborata dal titolare del progetto. Tuttavia, tali informazioni dovrebbero essere complementari e coerenti con le altre informazioni presentate nella scheda.
Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding individui un’omissione, errore o imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, tale fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe segnalare tempestivamente tale omissione, errore o imprecisione al titolare del progetto, il quale dovrebbe integrare o correggere tali informazioni. Qualora non si proceda a tale integrazione o correzione, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe, in determinate situazioni, sospendere o addirittura cancellare l’offerta di crowdfunding.
Per garantire alle start-up e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non dovrebbe sussistere l’obbligo di approvazione da parte di un’autorità competente.
Qualora consentito dal diritto nazionale, un fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe poter trasferire la titolarità delle azioni in un progetto di crowdfunding basato sull’investimento aggiornando la sua piattaforma d’informazione. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere ai clienti che hanno investito attraverso le loro piattaforme di crowdfunding di pubblicizzare in una bacheca elettronica sulla loro piattaforma di crowdfunding il loro interesse per l’acquisto o la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulla stessa piattaforma di crowdfunding, purché la bacheca elettronica non faccia incontrare gli interessi di acquisto o di vendita di diverse parti terze in maniera tale da dar luogo a un contratto a seguito di detta pubblicità. La bacheca elettronica messa a disposizione da un fornitore di servizi di crowdfunding non dovrebbe pertanto comprendere un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su base multilaterale a meno che, in relazione ai valori mobiliari, il fornitore di servizi di crowdfunding abbia anche un’autorizzazione separata quale impresa di investimento, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o quale mercato regolamentato, ai sensi dell’articolo 44 della medesima direttiva. I fornitori di servizi di crowdfunding che non abbiano tale autorizzazione in relazione ai valori mobiliari dovrebbero comunicare chiaramente agli investitori che non accettano la ricezione di ordini ai fini dell’acquisto o della vendita di contratti relativi a investimenti inizialmente effettuati sulla piattaforma di crowdfunding, che qualunque attività di acquisto o di vendita sulla loro piattaforma di crowdfunding avviene a discrezione e sotto la responsabilità dell’investitore e che non operano una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.
Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing dovrebbero fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.
Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l’Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding e che sono applicabili negli Stati membri, e una sintesi delle stesse in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. A tal fine, l’ESMA e le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati i propri siti web.
Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all’ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro azioni volte a far rispettare la normativa in tale settore.
Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione qualora siano fornite in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.
Per garantire procedure di vigilanza e di autorizzazione efficaci, gli Stati membri dovrebbero definire i compiti e le funzioni che spettano alle autorità competenti, a norma del presente regolamento. Al fine di agevolare una cooperazione amministrativa transfrontaliera efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto unico incaricato di gestire le comunicazioni con l’ESMA e le autorità competenti nell’Unione.
Dal momento che l’attribuzione di strumenti, poteri e risorse efficaci alle autorità competenti garantisce l’efficacia della vigilanza, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine, che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell’esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento l’ESMA le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nelle loro decisioni.
Ai fini dell’individuazione di violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti possano avere accesso ai locali, tranne le abitazioni private delle persone fisiche, al fine di sequestrare documenti. L’accesso a tali locali è necessario quando vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all’oggetto dell’ispezione o indagine esistano e possano essere pertinenti per dimostrare la violazione del presente regolamento. L’accesso a tali locali è altresì necessario quando la persona fisica o giuridica cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito alla richiesta, oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si formulasse una richiesta di informazioni, a essa non sarebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce sarebbero rimossi, manomessi o distrutti.
Al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari a far sì che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e assicurare un approccio comune negli Stati membri e un effetto deterrente. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà degli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative.
Per avere un effetto deterrente sul pubblico, le decisioni che irrogano sanzioni amministrative o altre misure amministrative adottate dalle autorità competenti dovrebbero essere pubblicate, a meno che l’autorità competente ritenga necessario optare per una pubblicazione in forma anonima, rinviare la pubblicazione o non pubblicare affatto.
Gli Stati membri, pur potendo prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
Poiché la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è concepita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’offerta di crowdfunding e delle esigenze di informazione degli investitori, le offerte di crowdfunding a norma del presente regolamento dovrebbero essere esentate all’obbligo di pubblicazione del prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e tale regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza.
Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all’attenzione delle autorità competenti utili al fine di individuare le violazioni del presente regolamento e di infliggere sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l’esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti, e proteggerli da ritorsioni. Ciò dovrebbe essere fatto modificando la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio13 al fine di renderla applicabile alle violazioni del presente regolamento.
Al fine di precisare i requisiti del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo al periodo di transizione per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201614. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento, ivi compresa una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione, è opportuno elaborare norme tecniche. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’ESMA e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio15 (ABE), in quanto organismi con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione.
Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ESMA e dall’ABE in merito ai seguenti aspetti: gestione individuale di portafogli di prestiti, trattamento dei reclami, conflitti di interessi, autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, informazione ai clienti, pubblicazione del tasso di default, test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite, scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento e cooperazione tra autorità competenti. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Alla Commissione dovrebbe anche essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’ESMA per quanto riguarda la comunicazione da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, la pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing e la cooperazione tra autorità competenti e con l’ESMA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quali lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l’efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio18 che esclude dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Ai fini della certezza del diritto e nella prospettiva che le norme nazionali siano sostituite dalle norme di cui al presente regolamento per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding che sono ora inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni transitorie che consentano alle persone che offrono detti servizi di crowdfunding in conformità del diritto nazionale che precede l’applicazione del presente regolamento di adeguare le loro attività commerciali alle norme previste dal presente regolamento e di disporre di tempo sufficiente per chiedere un’autorizzazione ai sensi dello stesso. Tali persone dovrebbero pertanto poter continuare a prestare i servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto nazionale applicabile fino al 10 novembre 2022. Durante il periodo di transizione gli Stati membri possono istituire procedure speciali per consentire alle persone giuridiche che sono state autorizzate ai sensi del diritto nazionale a prestare i servizi di crowdfunding inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento di convertire le loro autorizzazioni nazionali in autorizzazioni ai sensi del presente regolamento, purché i fornitori di servizi di crowdfunding soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.
I fornitori di servizi di crowdfunding che non hanno ottenuto un’autorizzazione in conformità del presente regolamento entro il 10 novembre 2022 non dovrebbero più pubblicare alcuna nuova offerta di crowdfunding dopo tale data. Allo scopo di evitare una situazione in cui la raccolta dell’obiettivo di capitale per un determinato progetto di crowdfunding non sia completata entro il 10 novembre 2022, le richieste di finanziamento dovrebbero essere chiuse entro tale data. Tuttavia, dopo il 10 novembre 2022 la gestione dei contratti in essere, ivi compresa la raccolta e il trasferimento dei crediti, la messa a disposizione di servizi di custodia delle attività o lo svolgimento di operazioni societarie, può continuare in conformità del diritto nazionale applicabile.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
b) altri servizi connessi a quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale;
c) offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5000000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:
i) il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e
ii) il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.
3. A meno che un fornitore di servizi di crowdfunding, un titolare di progetti o un investitore non sia autorizzato come ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri non applicano i requisiti nazionali di attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva e garantiscono che il diritto nazionale non richieda un’autorizzazione come enti creditizi o altre autorizzazioni, esenzioni o dispense individuali in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nei casi seguenti:
a) per i titolari di progetti che, in relazione a prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding, accettano fondi dagli investitori; oppure
b) per gli investitori che concedono ai titolari di progetti prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «servizio di crowdfunding», l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
i) intermediazione nella concessione di prestiti;
ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
b) «prestito», un accordo ai sensi del quale un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro convenuto per un periodo di tempo concordato e in base al quale il titolare di progetti assume un obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, unitamente agli interessi maturati, secondo il piano di rimborso concordato;
c) «gestione individuale di portafogli di prestiti», la ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore, che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore;
d) «piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
e) «fornitore di servizi di crowdfunding» una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding;
f) «offerta di crowdfunding», una comunicazione da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere un investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding;
g) «cliente», ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding presta o intende prestare servizi di crowdfunding;
h) «titolare di progetti», ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;
i) «investitore», ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
j) «investitore sofisticato», ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del presente regolamento;
k) «investitore non sofisticato», un investitore che non è un investitore sofisticato;
l) «progetto di crowdfunding», la o le attività commerciali per le quali il titolare di progetti persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding;
m) «valori mobiliari», valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;
n) «strumenti ammessi a fini di crowdfunding», per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni;
o) «comunicazione di marketing», ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;
p) «supporto durevole», uno strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
q) «società veicolo» o «SPV», soggetto creato unicamente per, o che persegue unicamente lo scopo di realizzare, un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea19;
r) «autorità competente», la o le autorità designate da uno Stato membro in conformità dell’articolo 29.
2. Fatta salva la possibilità che le azioni di una società privata a responsabilità limitata rientrino nella definizione di valori mobiliari di cui al paragrafo 1, lettera m), le autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione al fornitore di servizi di crowdfunding possono consentire l’uso di tali azioni ai fini del presente regolamento purché soddisfino le condizioni per gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding di cui al paragrafo 1, lettera n).
3.
Le autorità competenti informano l’ESMA con cadenza annuale riguardo ai tipi di società private a responsabilità limitata e le relative azioni offerte e che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con riferimento al diritto nazionale applicabile.
L’ESMA rende accessibili al pubblico le informazioni di cui al primo comma, senza indebito ritardo sul proprio sito web.
4. Per i primi due anni di applicazione del presente regolamento l’ESMA raccoglie con cadenza annuale le schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento elaborate dai titolari di progetti che hanno emesso strumenti ammessi a fini di crowdfunding. L’ESMA raffronta le informazioni di cui all’allegato I, parte F, lettere b) e c), come fornite nelle schede con le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’ESMA trasmette tale confronto alla Commissione, che lo include nella relazione di cui all’articolo 45.
Capo II. Prestazione di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per I fornitori di servizi di crowdfunding
Art. 3 Prestazione di servizi di crowdfunding
1. I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 12.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding non pagano né accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l’attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma di crowdfunding o verso una particolare offerta di crowdfunding presentata su una piattaforma di crowdfunding di terzi.
4.
I fornitori di servizi di crowdfunding possono proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding determinati che corrispondono a uno o più parametri o indicatori di rischio specifici scelti dall’investitore. Qualora l’investitore desideri effettuare un investimento nei progetti di crowdfunding proposti, esamina e prende esplicitamente una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding.
I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti lo fanno rispettando i parametri indicati dagli investitori e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per tali investitori. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori il processo decisionale per l’esecuzione del mandato discrezionale ricevuto.
5. In deroga al paragrafo 4, primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti possono agire discrezionalmente per conto dei rispettivi investitori nell’ambito dei parametri concordati senza che gli investitori siano tenuti a esaminare e prendere una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding.
6. Qualora per la prestazione di servizi di crowdfunding si ricorra a una società veicolo, deve essere offerta una sola attività illiquida o indivisibile tramite tale società veicolo. Tale prescrizione si applica su base look-through all’attività sottostante illiquida o indivisibile detenuta da strutture finanziarie o giuridiche possedute o controllate in tutto o in parte dalla società veicolo. La decisione di assumere un’esposizione rispetto a tale attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.
Art. 4 Gestione efficace e prudente
1. L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti.
2.
L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di sistemi e controlli adeguati a valutare i rischi connessi ai prestiti intermediati sulla piattaforma di crowdfunding.
Un fornitore di servizi di crowdfunding che fornisce una gestione individuale dei portafogli di prestiti assicura di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e della modellistica finanziaria in relazione a tale prestazione di servizi ed è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 3.
3. L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding esamina almeno una volta ogni due anni, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati, i presidi prudenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera h), e il piano di continuità operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j).
4. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding stabilisca il prezzo di un’offerta di crowdfunding, deve:
a) effettuare, prima della presentazione dell’offerta di crowdfunding, una ragionevole valutazione del rischio di credito del progetto di crowdfunding o del titolare del progetto, considerando anche il rischio che il titolare del progetto non effettui, in caso di prestito, obbligazione o altre forme di titoli di debito, uno o più rimborsi entro la scadenza;
b) basare la valutazione del rischio di credito di cui alla lettera a) su informazioni sufficienti, ivi compresi le seguenti:
i) ove disponibili, i conti sottoposti a revisione concernenti gli ultimi due esercizi;
ii) informazioni di cui è a conoscenza al momento della valutazione del rischio di credito;
iii) informazioni che sono state ottenute, se del caso, dal titolare del progetto; e
iv) informazioni che consentano al fornitore di servizi di crowdfunding di effettuare una ragionevole valutazione del rischio di credito;
c) istituire, attuare e mantenere politiche e procedure chiare ed efficaci che gli consentano di effettuare le valutazioni del rischio di credito, e pubblicare tali politiche e procedure;
d) assicurare che il prezzo sia equo e adeguato, compresi i casi in cui un fornitore di servizi di crowdfunding che stabilisce il prezzo dei prestiti faciliti l’uscita per un prestatore prima della data di scadenza di un prestito;
e) effettuare una valutazione di ciascun prestito almeno nei seguenti casi:
i) al momento dell’emissione del prestito;
ii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding ritenga improbabile che il titolare del progetto adempia integralmente alle proprie obbligazioni di rimborsare il prestito, senza che il fornitore di servizi di crowdfunding attivi eventuali garanzie o adotti altre misure aventi effetto analogo;
iii) a seguito di un inadempimento; e
iv) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding faciliti l’uscita per un investitore prima della data di scadenza di un prestito;
f) disporre e avvalersi di un sistema di gestione dei rischi concepito per garantire la conformità alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo;
g) tenere un registro di ciascuna offerta di crowdfunding promossa, sufficiente a dimostrare che:
i) è stata effettuata, ove richiesto, una valutazione del rischio di credito in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo; e
ii) il prezzo dell’offerta di crowdfunding è stato equo e adeguato in linea con il sistema di gestione dei rischi.
Art. 5 Obblighi di adeguata verifica
1. Un fornitore di servizi di crowdfunding esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di crowdfunding del fornitore di servizi di crowdfunding.
2. Il livello minimo di adeguata verifica di cui al paragrafo 1 deve includere tutte le seguenti verifiche:
a) che il titolare del progetto non ha precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;
b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Art. 6 Gestione individuale di portafogli di prestiti
1. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, un investitore conferisce il mandato precisando i parametri per prestare tale servizio, che include almeno due dei seguenti criteri cui tutti i prestiti del portafoglio dovranno conformarsi:
a) il tasso di interesse minimo e massimo applicabile ai sensi di ogni eventuale contratto di prestito intermediato per l’investitore;
b) la data di scadenza minima e massima di ogni eventuale prestito intermediato per l’investitore;
c) la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio applicabili ai prestiti; e
d) ove sia offerto un obiettivo di tasso annuo di rendimento dell’investimento, la probabilità che i prestiti selezionati consentano all’investitore di conseguire l’obiettivo di tasso con un ragionevole grado di certezza.
2.
Al fine di conformarsi al paragrafo 1, un fornitore di servizi di crowdfunding deve disporre di solide procedure e metodologie interne e avvalersi di dati adeguati. Il fornitore del servizio di crowdfunding può utilizzare i propri dati o i dati ottenuti da terzi.
Sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sul rendimento dei prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding valuta:
a) il rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore;
b) il rischio di credito a livello del portafoglio dell’investitore; e
c) il rischio di credito dei titolari di progetti selezionati per il portafoglio dell’investitore, verificando la possibilità che i titolari di progetti adempiano alle proprie obbligazioni nell’ambito del prestito.
Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce all’investitore anche una descrizione del metodo utilizzato per le valutazioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).
3. Qualora offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato conferitogli e a ciascun prestito relativo al portafoglio individuale. Il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato e a ciascun prestito su un supporto durevole per almeno tre anni dopo la data della sua scadenza.
4. Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce in modo continuativo attraverso mezzi elettronici e su richiesta di un investitore, almeno le seguenti informazioni su ciascun portafoglio individuale:
a) l’elenco dei singoli prestiti di cui è composto il portafoglio;
b) la media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio;
c) la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in percentuale e in numeri assoluti;
d) le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio, tra cui almeno il tasso d’interesse o la forma alternativa di compensazione dell’investitore, la data di scadenza, la categoria di rischio, lo scadenzario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, il rispetto da parte del titolare del progetto di tali scadenze;
e) per ciascun prestito di cui è composto il portafoglio, le misure di attenuazione del rischio, compresi fornitori di garanzie reali o fideiussori o altri tipi di garanzie;
f) eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto negli ultimi cinque anni;
g) eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto;
h) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia effettuato una valutazione del prestito:
i) la valutazione più recente;
ii) la data della valutazione;
iii) una spiegazione dei motivi per cui il fornitore di servizi di crowdfunding ha effettuato la valutazione; e
iv) una descrizione appropriata del probabile rendimento effettivo, tenendo conto di oneri e tassi di default.
5. Un fornitore di servizi di crowdfunding, qualora abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi per la sua attività relativa alla gestione individuale di portafogli di prestiti, fornisce agli investitori le seguenti informazioni:
a) una segnalazione di rischio recante la seguente avvertenza: « Il fondo a copertura dei rischi che offriamo non garantisce il diritto a essere rimborsati; pertanto, può verificarsi che anche in caso di perdite gli investitori non ricevano una liquidazione. Il gestore del fondo a copertura dei rischi gode di assoluta discrezionalità per quanto riguarda l’importo da versare, compresa la possibilità di non effettuare alcun rimborso. Pertanto, gli investitori non dovrebbero fare affidamento su eventuali liquidazioni dal fondo a copertura dei rischi al momento di valutare se e quanto investire.»;
b) una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi, ivi incluse:
i) una spiegazione della fonte delle somme versate nel fondo;
ii) una spiegazione delle modalità di disciplina del fondo;
iii) una spiegazione relativa alla proprietà delle somme;
iv) le valutazioni considerate dal gestore del fondo a copertura dei rischi al momento di decidere se e come esercitare il proprio potere discrezionale di versare liquidazioni dal fondo, compreso:
se il fondo a copertura dei rischi detiene o meno somme sufficienti per effettuare i versamenti; e
che il gestore del fondo a copertura dei rischi gode in ogni caso di assoluta discrezionalità nel decidere se effettuare i versamenti o meno o nel decidere l’importo del versamento;
v) una spiegazione della procedura per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dalla riserva; e
vi) una descrizione delle modalità con cui le somme versate nel fondo saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del fondo a copertura dei rischi.
6. Un fornitore di servizi di crowdfunding che abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi di cui al paragrafo 5 fornisce al pubblico su base trimestrale le seguenti informazioni relative al rendimento del fondo:
a) l’entità del fondo a copertura dei rischi rispetto al totale degli importi dovuti in relazione a prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi; e
b) il rapporto tra i pagamenti effettuati utilizzando il fondo a copertura dei rischi e il totale degli importi ancora dovuti come pagamento dei prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi.
7.
L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) gli elementi, compreso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 2, terzo comma;
b) le informazioni di cui al paragrafo 4; e
c) le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per quanto riguarda ogni eventuale fondo a copertura dei rischi che possano offrire ai sensi dei paragrafi 5 e 6.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 7 Trattamento dei reclami
1. I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.
4. I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all’autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole.
5.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 8 Conflitti di interesse
1. I fornitori di servizi di crowdfunding non partecipano ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding.
2.
I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano come titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding nessuno dei seguenti:
a) i partecipanti al capitale che detengono il 20 %, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto;
b) i loro dirigenti o dipendenti;
c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
I fornitori di servizi di crowdfunding che accettano quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma devono comunicare integralmente sul loro sito web il fatto che accettano tali persone come investitori, comprese le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui si è investito, e provvedono a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse.
4. I fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall’altro, o tra un cliente e l’altro.
5.
I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli.
Tale comunicazione è effettuata sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5:
a) sono fornite su un supporto durevole;
b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest’ultimo di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.
7.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i requisiti per il mantenimento o l’applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3;
b) le misure di cui al paragrafo 4;
c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 9 Esternalizzazione
1. Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.
2. L’esternalizzazione delle funzioni operative di cui al paragrafo 1 non pregiudica la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell’autorità competente di monitorare il rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.
Art. 10 Prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento
1. In caso di prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento, i fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti di tutti i seguenti aspetti:
a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile;
b) se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi.
2. Qualora effettuino operazioni di pagamento connesse a valori mobiliari o a strumenti ammessi a fini di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding depositano i fondi presso uno dei seguenti soggetti:
a) una banca centrale; o
b) un ente creditizio autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE.
3. I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, e che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere fisicamente consegnati a un depositario, sono tenuti in custodia dal fornitore di servizi di crowdfunding o da terzi. Un soggetto che presta servizi di custodia deve essere in possesso di un’autorizzazione a norma della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.
4. Un fornitore di servizi di crowdfunding può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi, a condizione che tale fornitore di servizi di crowdfunding o il terzo sia un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366.
5. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding non offra, né direttamente né tramite terzi, servizi di pagamento connessi ai servizi di crowdfunding, tale fornitore istituisce e mantiene dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366.
Art. 11 Requisiti prudenziali
1. I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:
a) 25000 EUR; e
b) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.
2. I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:
a) fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;
b) una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o
c) una combinazione dei punti a) e b).
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366.
5. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.
6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:
a) ha un termine iniziale non inferiore a un anno;
b) il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;
c) è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;
d) è fornita da un terzo.
7. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:
a) perdita di documenti;
b) dichiarazioni false o fuorvianti fatte;
c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
i) di obblighi giuridici e regolamentari;
ii) dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;
iii) degli obblighi di riservatezza;
d) omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;
e) perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;
f) ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.
8. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:
a) bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;
b) quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;
c) altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
d) commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e
e) spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
9. In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:
a) qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;
b) qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.