Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16,
Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.
Le disposizioni sull’etichettatura energetica dei display elettronici, delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione, delle lavastoviglie per uso domestico e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti delegati (UE) 2019/20132, (UE) 2019/20143, (UE) 2019/20154, (UE) 2019/20165, (UE) 2019/20176 e (UE) 2019/20187 della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»).
Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e da caricare nella banca dati dei prodotti e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere una definizione di «valore dichiarato».
La documentazione tecnica dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dichiarati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.
I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose.
Per i display elettronici non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità. Fino all’adozione di norme armonizzate per tali gruppi di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli.
Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione9 e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento delegato (UE) 2019/2018.
La terminologia e i metodi di prova contemplati dal regolamento (UE) 2019/2018 sono coerenti con la terminologia e i metodi di prova adottati nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 e EN 16838.
Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e con gli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/1369.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2013
Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 è così modificato:
(1) all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»;
(2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 10 è sostituito dal seguente: «(10) «HiNA» (High Network Availability): grande disponibilità della rete, definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione10;
b) il punto 17 è soppresso;
(3) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(4) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Art. 2 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2014
Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 è così modificato:
(1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(2) gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Art. 3 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015
Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato:
(1) all’articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente: «(3) «prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»;
(2) l’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
b) al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, su richiesta del distributore e a norma dell’articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.»;
c) è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis. In deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore, all’atto dell’immissione di una sorgente luminosa sul mercato, la dota dell’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e dell’etichetta riscalata dal 1o settembre 2021. Il fornitore può decidere di dotare già dell’etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1o luglio e il 31 agosto 2021 se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021. In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del 1o settembre 2021. Il fornitore informa il distributore di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali sorgenti luminose nelle sue offerte al distributore.»;
(3) all’articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369, le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull’imballaggio, in modo che l’etichetta esistente risulti coperta entro diciotto mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, e l’etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data.»;
(4) l’articolo 10, ultimo comma, è così modificato: «Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;
(5) gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Art. 4 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016
Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato:
(1) all’articolo 2, il punto 31 è sostituito dal seguente: «(31) «apparecchio di refrigerazione mobile»: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»;
(2) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(3) all’articolo 11, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020 e l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1o marzo 2022.»;
(4) gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Art. 5 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2017
Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 è così modificato:
(1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(2) gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Art. 6 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018
Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato:
(1) all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) armadi d’angolo/curvi e rotondi;»;
(2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 15 è sostituito dal seguente: «15. «armadio d’angolo/curvo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;
b) è aggiunto il punto 25 seguente: «25. «armadio rotondo»: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;
c) è aggiunto il punto 26 seguente: «26. «armadio da supermercato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;
(3) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(4) all’articolo 9, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Esso di applica a decorrere dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;
(5) gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.
Art. 7 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 4, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen