Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 434 bis,
Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati2, che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno stabilire un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione4, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione5, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione6 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione7 stabiliscono formati, modelli e tabelle uniformi rispettivamente per i fondi propri, le riserve di capitale anticicliche, il coefficiente di leva finanziaria e le attività vincolate. Formati, modelli e tabelle uniformi dovrebbero pertanto essere estesi all’informativa su altri aspetti prudenziali che il regolamento (UE) 2019/876 impone di rendere pubblici. Più specificamente, è opportuno introdurre un modello d’informativa sulle metriche principali che faciliti l’accesso dei partecipanti al mercato alle principali informazioni degli enti relative ai fondi propri e alla liquidità.
I modelli e le tabelle utilizzati per l’informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili, consentendo così agli utilizzatori di tali informazioni di valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità, i formati, i modelli e le tabelle per l’informativa dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli enti, in termini di dimensioni e complessità, che danno luogo a livelli e tipi diversi di rischi, mediante l’inclusione di soglie aggiuntive per l’informativa estesa.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII. Al fine di attuare tale modifica e i necessari adeguamenti nel calcolo dell’esposizione, è necessario stabilire modelli e tabelle.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile. Al fine di attuare tale modifica, è necessario stabilire un modello per tali nuovi obblighi di informativa.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i metodi standardizzati per il rischio di controparte con un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell’esposizione originaria. Al fine di attuare tali modifiche, è necessario introdurre un insieme completo di tabelle e modelli per l’informativa.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute. Al fine di attuare tale modifica e tali nuovi obblighi di informativa, è necessario introdurre un insieme completo di modelli e tabelle. Per motivi di semplicità e coerenza, tali modelli e tabelle dovrebbero basarsi sui modelli e sulle tabelle per l’informativa che sono già stati elaborati dall’ABE nei suoi orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione8.
Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per riflettere nei requisiti patrimoniali stabiliti in quest’ultimo regolamento le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Per tenere conto di tale modifica è necessario introdurre nuovi modelli e tabelle per l’informativa, con informazioni quantitative e qualitative sulla cartolarizzazione.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per garantire che le politiche e le pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente siano coerenti con un’efficace gestione del rischio. È opportuno stabilire un insieme di modelli e tabelle per l’informativa che attuino tali obblighi di informativa.
Al fine di fornire agli enti un insieme integrato completo di formati, modelli e tabelle per l’informativa uniformi e di assicurare un’informativa di elevata qualità, è necessario introdurre un unico insieme di norme tecniche in materia di informativa. È pertanto necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.
Al fine di garantire un’informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni di informativa.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Informativa sulle metriche principali e sul quadro d’insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 447, lettere da a) a g), e all’articolo 438, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU KM1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU OV1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU OVC di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU INS1 ed EU INS2 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
Art. 2 Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le tabelle EU OVA ed EU OVB di cui all’allegato III del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Art. 3 Informativa sull’ambito di applicazione
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LI1 ed EU LI3 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LI2 e la tabella EU LIA di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU PV1 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIB di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Art. 4 Informativa sui fondi propri
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 437 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 437, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CC1 ed EU CC2 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 437, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCA di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento.
Art. 5 Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 440 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB1 di cui all’allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato X del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 440, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB2 di cui all’allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato X del presente regolamento.
Art. 6 Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 451, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 451, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LR1, EU LR2 ed EU LR3 di cui all’allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LRA di cui all’allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XII del presente regolamento.
Art. 6 bis Informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale
1. I G-SII pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme di informativa di cui all’articolo 434 bis del predetto regolamento che è impiegato per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, ad eccezione dei dati accessori e delle voci per memoria raccolti conformemente a tale articolo.
2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell’ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio.
Art. 7 Informativa sui requisiti in materia di liquidità
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIQA di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ2 di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Art. 8 Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435 e 442 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRA di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 442, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRB di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all’articolo 442, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CQ3 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;
d) le informazioni di cui all’articolo 442, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR1-A di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;
e) le informazioni di cui all’articolo 442, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR2 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR1, EU CQ1 ed EU CQ7, il modello EU CQ4, colonne a, c, e, f e g, e il modello EU CQ5, colonne a, c, e ed f, di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento.
3. I grandi enti che presentano un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni contenute nei modelli e nelle colonne di cui al paragrafo 2, le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 ed EU CQ8, il modello EU CQ4, colonne b e d, e il modello EU CQ5, colonne b e d, di cui all’allegato XV del presente regolamento, seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI. Essi pubblicano tali informazioni con frequenza annuale.
4. Ai fini del paragrafo 3, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto.
5. Gli enti iniziano a pubblicare l’informativa conformemente al paragrafo 3 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell’informativa.
6. Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 3 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa.
Art. 9 Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRC di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 453, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR3 di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento.
Art. 10 Informativa sull’uso del metodo standardizza to
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni di cui all’articolo 444 e all’articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all’articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRD di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g), h) e i), e all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR4 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR5 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento e, per le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui al medesimo articolo, utilizzando il modello EU CC1 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento.