Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La cartolarizzazione implica operazioni che consentono a un prestatore o a un creditore (di solito un ente creditizio o una società) di rifinanziare un pacchetto di prestiti, esposizioni o crediti, quali prestiti immobiliari, prestiti per veicoli o leasing auto, prestiti al consumo, crediti su carte di credito o crediti commerciali, trasformandoli in titoli negoziabili. Il prestatore raggruppa i crediti e li riconfeziona in un portafoglio, articolandoli in diverse categorie di rischio destinate ai diversi investitori; in questo modo permette agli investitori d’investire in crediti e altre esposizioni a cui di norma non avrebbero accesso diretto. Gli investitori ricavano il rendimento generato dal flusso di cassa dei crediti sottostanti.
Nella comunicazione del 26 novembre 2014 su un piano di investimenti per l’Europa, la Commissione ha annunciato l’intenzione di rilanciare mercati delle cartolarizzazioni di qualità evitando di ripetere gli errori commessi nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate è uno degli elementi fondanti dell’Unione dei mercati dei capitali e concorre al conseguimento dell’obiettivo prioritario della Commissione di sostenere la creazione di occupazione e il ritorno a una crescita sostenibile.
L’Unione mira a rafforzare il quadro normativo instaurato dopo la crisi finanziaria per far fronte ai rischi insiti nelle cartolarizzazioni molto complesse, opache e rischiose. È essenziale adottare norme che permettano di distinguere meglio i prodotti semplici, trasparenti e standardizzati dagli strumenti complessi, opachi e rischiosi e di applicare un quadro prudenziale più sensibile al rischio.
La cartolarizzazione è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari. Se strutturata in modo solido, la cartolarizzazione costituisce un importante canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all’interno del sistema finanziario dell’Unione. Consente di distribuire in modo più diffuso i rischi nel settore finanziario e può dare ai bilanci dei cedenti quel maggiore ossigeno necessario per aumentare l’erogazione di prestiti all’economia. Nel complesso può migliorare l’efficienza del sistema finanziario e aprire possibilità d’investimento supplementari. La cartolarizzazione può gettare un ponte tra gli enti creditizi e i mercati dei capitali apportando benefici indiretti alle imprese e ai cittadini (attraverso, ad esempio, una minore onerosità di prestiti e finanziamenti alle imprese, crediti per beni immobili e carte di credito). Il presente regolamento riconosce, tuttavia, i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e, pertanto, incoraggia le autorità competenti a procedere a una vigilanza microprudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato delle cartolarizzazioni nonché il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate in materia di strumenti macroprudenziali a procedere a una vigilanza macroprudenziale di tale mercato.
Ai fini dell’instaurazione di un quadro prudenziale più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), l’Unione deve definire con precisione la cartolarizzazione STS, perché altrimenti la disciplina normativa più sensibile al rischio per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione si applicherebbe nei diversi Stati membri a tipologie diverse di cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio regolamentare, mentre è importante garantire che l’Unione funzioni come un mercato unico delle cartolarizzazioni STS e che agevoli le operazioni transfrontaliere.
In linea con le definizioni vigenti nelle normative settoriali dell’Unione, è opportuno definire tutti i concetti fondamentali attinenti alla cartolarizzazione. È necessaria, in particolare, una definizione precisa e completa di cartolarizzazione, che abbracci ogni operazione o schema mediante cui è segmentato il rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni. L’esposizione che crea un’obbligazione di pagamento diretto per un’operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un’esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l’operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso.
Il promotore dovrebbe poter delegare compiti a un gestore (servicer), ma dovrebbe rimanere responsabile della gestione del rischio. In particolare, il promotore non dovrebbe trasferire l’obbligo di mantenimento del rischio al suo gestore. Il gestore dovrebbe essere un gestore di patrimoni regolamentato, per esempio una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), un gestore di fondi di investimento alternativi (AIFM) o un’entità di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 (entità MiFID).
Il presente regolamento introduce un divieto di ricartolarizzazione, fatte salve le deroghe per determinati casi di ricartolarizzazioni utilizzate per fini legittimi e le precisazioni riguardo al fatto se i programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP) siano da considerarsi ricartolarizzazioni. Le ricartolarizzazioni potrebbero ostacolare il livello di trasparenza che il presente regolamento cerca di stabilire. Tuttavia, in casi eccezionali le ricartolarizzazioni possono essere utili per salvaguardare gli interessi degli investitori. Pertanto le ricartolarizzazioni dovrebbero essere consentite solo in casi specifici stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, è importante per il finanziamento dell’economia reale che i programmi ABCP interamente garantiti che non introducono eventuali risegmentazioni in aggiunta alle operazioni finanziate dal programma restino al di fuori dell’ambito di applicazione del divieto di ricartolarizzazione.
Non solo gli investimenti in cartolarizzazioni o le esposizioni verso di esse comportano che l’investitore si trovi esposto al rischio di credito dei prestiti o delle esposizioni sottostanti, ma la procedura di strutturazione delle cartolarizzazioni potrebbe comportare anche altri rischi: rischi di agenzia, rischio di modello, rischio giuridico e operativo, rischio di controparte, rischio di gestione (servicing), rischio di liquidità e di concentrazione. È essenziale pertanto che gli investitori istituzionali siano sottoposti a obblighi proporzionati di due diligence che consentano loro un’adeguata valutazione dei rischi derivanti da tutti i tipi di cartolarizzazioni, a beneficio degli investitori finali. La due diligence può così rafforzare anche la fiducia sia nel mercato sia tra i singoli cedenti, promotori e investitori. È necessario che gli investitori esercitino una due diligence adeguata anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. Possono informarsi attraverso le informative emanate dalle parti che intervengono nella cartolarizzazione, in particolare la notifica STS e le collegate informazioni divulgate in tale contesto, da cui dovrebbero poter ricavare tutte le informazioni d’interesse sul modo in cui sono soddisfatti i criteri STS. Gli investitori istituzionali dovrebbero poter fare adeguato affidamento sulla notifica STS e sulle informative divulgate dal cedente, dal promotore e dalla società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity – SSPE) riguardo alla conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS. Essi tuttavia non dovrebbero fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative.
È essenziale che gli interessi dei cedenti, dei promotori, dei prestatori originari che partecipano alla cartolarizzazione e degli investitori siano allineati. A tal fine, è opportuno che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantengano un interesse significativo nelle esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione. È pertanto importante che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantengano una rilevante esposizione economica netta ai rischi sottostanti in questione. Più in generale, è opportuno che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l’applicazione dell’obbligo di mantenimento, che dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati. L’obbligo di mantenimento non deve essere oggetto di applicazioni multiple: per una data cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno tra cedente, promotore e prestatore originario sia soggetto all’obbligo. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione comprendano, quali esposizioni sottostanti, altre posizioni di cartolarizzazione, l’obbligo di mantenimento dovrebbe applicarsi unicamente per la cartolarizzazione interessata dall’investimento. La notifica STS dovrebbe indicare agli investitori che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantiene una rilevante esposizione economica netta ai rischi sottostanti. Andrebbero applicate deroghe nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente, in particolare da autorità pubbliche. Qualora sia fornito un sostegno con risorse pubbliche, sotto forma di garanzie o con altro mezzo, il presente regolamento lascia impregiudicate le norme sugli aiuti di Stato.
I cedenti o i promotori non dovrebbero trarre vantaggio dal fatto di poter detenere più informazioni degli investitori e potenziali investitori sulle attività trasferite alla SSPE, e non dovrebbero trasferire alla SSPE, senza che gli investitori o potenziali investitori ne siano a conoscenza, attività il cui profilo di rischio di credito è superiore a quello di attività comparabili detenute nel bilancio dei cedenti. La violazione di tale obbligo dovrebbe essere soggetta a sanzioni imposte dalle autorità competenti, ma solo in caso di violazione intenzionale. La sola negligenza non dovrebbe essere soggetta a sanzioni a tal riguardo. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il diritto dei cedenti o dei promotori di selezionare le attività da trasferire alla SSPE che hanno ex ante un profilo medio di rischio di credito superiore al profilo medio di rischio di credito di attività comparabili detenute nel bilancio del cedente, purché il profilo di rischio di credito superiore delle attività trasferite alla SSPE sia chiaramente comunicato agli investitori o potenziali investitori. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sul rispetto di tale obbligo confrontando le attività sottostanti a una cartolarizzazione e le attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Il raffronto della performance dovrebbe essere effettuato fra attività che si prevede ex ante avranno performance simili, per esempio tra crediti ipotecari su immobili residenziali deteriorati trasferiti alla SSPE e crediti ipotecari su immobili residenziali deteriorati detenuti nel bilancio del cedente. Nulla lascia supporre che le attività sottostanti a una cartolarizzazione debbano registrare performance simili a quelle delle attività medie detenute nel bilancio del cedente.
La capacità degli investitori e dei potenziali investitori di esercitare la due diligence, e quindi di valutare con cognizione di causa il merito di credito dello strumento di cartolarizzazione, dipende dall’accesso che hanno alle informazioni su tali strumenti. È importante, basandosi sull’acquis vigente, instaurare un sistema globale in cui gli investitori e i potenziali investitori abbiano accesso a tutte le informazioni d’interesse per l’intera durata delle operazioni, alleviare i compiti di segnalazione a carico di cedenti, promotori e SSPE e facilitare l’accesso continuo, agevole e gratuito degli investitori a informazioni attendibili sulle cartolarizzazioni. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato, è opportuno istituire un quadro per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni al fine di raccogliere le pertinenti comunicazioni, principalmente sulle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni. Tali repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere autorizzati e controllati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Nello specificare i dettagli di tali compiti di segnalazione, l’ESMA dovrebbe garantire che le informazioni soggette all’obbligo di segnalazione ai repertori rispecchino il più possibile i moduli esistenti per la comunicazione di tali informazioni.
L’obiettivo principale dell’obbligo generale per il cedente, il promotore e la SSPE di mettere a disposizione le informazioni sulle cartolarizzazioni tramite il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è fornire agli investitori una fonte unica e controllata dei dati necessari per esercitare la due diligence. Le cartolarizzazioni private sono spesso su misura. Sono importanti perché consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza rivelare informazioni commerciali sensibili sull’operazione (ad esempio, rivelare che una determinata società necessita di finanziamenti per espandere la produzione o che una impresa di investimento sta entrando in un nuovo mercato nel quadro della sua strategia) e/o relative alle attività sottostanti (ad esempio sul tipo di crediti commerciali generati da un’impresa industriale) al mercato o ai concorrenti. In tali casi, gli investitori sono in contatto diretto con il cedente e/o il promotore e ricevono direttamente da questi le informazioni necessarie per esercitare la due diligence. Pertanto è opportuno esentare le cartolarizzazioni private dall’obbligo di notificare a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni le informazioni relative alle operazioni.
I cedenti, i promotori e i prestatori originari dovrebbero applicare alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. Tuttavia, nella misura in cui non sono creati sotto forma di prestito, non è necessario che i crediti commerciali soddisfino i criteri per la concessione di crediti.
In linea generale gli strumenti di cartolarizzazione non si prestano per i clienti al dettaglio ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
Nella comunicazione agli investitori i cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero mettere a disposizione tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti, compresi dati che permettano agli investitori di reperire chiaramente, all’interno del portafoglio delle esposizioni sottostanti, i casi di morosità e inadempienza dei debitori sottostanti, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni dei pagamenti, perdita, importo stornato, recupero e altre misure a tutela della performance delle attività. La comunicazione agli investitori dovrebbe riportare altresì, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione, compresa un’informativa distinta sul reddito della posizione verso la cartolarizzazione e sui relativi esborsi, vale a dire capitale programmato, interesse programmato, capitale anticipato, interesse scaduto e commissioni e spese, così come dati relativi al verificarsi di eventi che determinano una diversa priorità di pagamento o la sostituzione di controparti e dati sull’ammontare e la forma del supporto di credito disponibile per ciascun segmento. Sebbene in passato le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate abbiano registrato buoni risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS non significa che la posizione verso la cartolarizzazione sia scevra di rischi né costituisce in alcun modo un indice della qualità creditizia sottostante la cartolarizzazione. Dovrebbe essere piuttosto inteso come un segnale del fatto che l’investitore prudente e diligente sarà in grado di analizzare i rischi insiti nella cartolarizzazione. Al fine di tener conto delle differenti caratteristiche strutturali delle cartolarizzazioni a lungo termine e delle cartolarizzazioni a breve termine (ossia i programmi ABCP e le transazioni ABCP), dovrebbero esserci due tipi di requisiti STS: uno per le cartolarizzazioni a lungo termine e uno per le cartolarizzazioni a breve termine corrispondenti ai due segmenti di mercato che funzionano in modo differente. I programmi ABCP si basano su una serie di operazioni ABCP consistenti in esposizioni a breve termine che, una volta giunte a scadenza, devono essere sostituite. In un’operazione ABCP, la cartolarizzazione potrebbe essere effettuata, tra l’altro, tramite un accordo su uno sconto variabile sul prezzo di acquisto del portafoglio di esposizioni sottostanti, o l’emissione da parte di una SSPE di senior e junior notes in una struttura di cofinanziamento in cui le senior notes sono poi trasferite ai soggetti acquirenti di uno o più programmi ABCP. Le operazioni ABCP che possono essere considerate STS non dovrebbero tuttavia comportare ricartolarizzazioni. Inoltre, i criteri STS dovrebbero rispecchiare il ruolo specifico del promotore che fornisce supporto di liquidità al programma ABCP, in particolare nel caso di programmi ABCP interamente garantiti.
Si è già lavorato molto, a livello sia internazionale sia di Unione, per individuare le cartolarizzazioni STS. Nei regolamenti delegati (UE) 2015/357 e 2015/618 della Commissione sono già stabiliti i criteri applicabili alle cartolarizzazioni STS che hanno finalità specifiche, alle quali si associa una disciplina prudenziale più sensibile al rischio.
Le SSPE dovrebbero essere istituite solo nei paesi terzi che non sono inseriti nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Se al momento della revisione del presente regolamento sarà stato adottato uno specifico elenco UE di giurisdizioni di paesi terzi che rifiutano di rispettare le norme di buona governance fiscale, tale elenco dovrebbe essere preso in considerazione e potrebbe diventare l’elenco di riferimento per i paesi terzi in cui non è consentito istituire SSPE.
È essenziale stabilire una definizione generale di cartolarizzazione STS applicabile a livello intersettoriale, muovendo dai criteri vigenti, nonché dai criteri adottati il 23 luglio 2015 dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall’organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) per l’individuazione delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili nel quadro dell’adeguatezza patrimoniale per le cartolarizzazioni e, in particolare, sulla base del parere dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (EBA), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio9 su un quadro europeo per la caratterizzazione delle cartolarizzazioni pubblicato il 7 luglio 2015.
L’applicazione dei criteri STS attraverso l’Unione non dovrebbe comportare differenze d’impostazione che possano opporre potenziali ostacoli agli investitori transfrontalieri costringendoli a familiarizzare con i dettagli delle discipline dei diversi Stati membri e minandone quindi la fiducia nei criteri STS. L’EBA dovrebbe pertanto elaborare orientamenti per garantire un’interpretazione comune e coerente dei requisiti STS attraverso l’Unione, al fine di dirimere le questioni interpretative che potrebbero porsi. Tale fonte unica di interpretazione agevolerebbe l’adozione dei criteri STS da parte di cedenti, promotori e investitori. Anche l’ESMA dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel dirimere le questioni interpretative che potrebbero porsi.
Al fine di evitare differenze d’impostazione nell’applicazione dei criteri STS, le tre autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero coordinare, nell’ambito del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, le attività che svolgono con quelle delle autorità competenti, per assicurare la coerenza intersettoriale e valutare le questioni pratiche che potrebbero porsi riguardo alle cartolarizzazioni STS. A tal fine dovrebbe essere altresì chiesta l’opinione dei partecipanti al mercato, di cui si dovrebbe tener conto per quanto possibile. L’esito di tali discussioni dovrebbe essere pubblicato sui siti web delle AEV, così da aiutare cedenti, promotori, SSPE e investitori a valutare le cartolarizzazioni STS prima di emettere le posizioni corrispondenti o di investire in esse. Questo meccanismo di coordinamento sarebbe particolarmente importante nel corso del periodo precedente l’attuazione del presente regolamento.
Conformemente al presente regolamento, soltanto le cartolarizzazioni di «vendita effettiva» possono essere qualificate STS. Nella cartolarizzazione di vendita effettiva la proprietà delle esposizioni sottostanti è trasferita o di fatto ceduta a un soggetto emittente che rappresenta la SSPE. Al trasferimento o alla cessione alla SSPE delle esposizioni sottostanti non dovrebbero applicarsi disposizioni in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore, fatte salve le disposizioni della normativa nazionale in materia di insolvenza che prevedono la possibilità, a condizioni rigorose, di invalidare la vendita di esposizioni sottostanti conclusa entro un determinato periodo prima della dichiarazione di insolvenza del venditore.
Il parere giuridico fornito da un consulente giuridico qualificato potrebbe confermare la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti e l’opponibilità ai sensi della normativa applicabile della vendita, cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.
Nelle cartolarizzazioni che non sono di vendita effettiva le esposizioni sottostanti non sono trasferite a un soggetto emittente che è una SSPE, ma ne è piuttosto trasferito il rischio di credito per mezzo di un contratto derivato o di una garanzia. Questo determina un rischio di credito di controparte supplementare e una maggiore complessità potenziale, in particolare collegata al contenuto del contratto derivato. Per tali ragioni, i criteri STS non dovrebbero consentire la cartolarizzazione sintetica. È opportuno riconoscere i progressi conseguiti dall’EBA nella sua relazione del dicembre 2015, che individua un insieme possibile di criteri STS per la cartolarizzazione sintetica e definisce la «cartolarizzazione sintetica nel bilancio» e la «cartolarizzazione sintetica di arbitraggio». Una volta che l’EBA avrà chiaramente stabilito un insieme di criteri STS specificamente applicabili alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, e al fine di promuovere il finanziamento dell’economia reale e in particolare delle PMI, che beneficiano in misura maggiore di tali cartolarizzazioni, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione e, se del caso, adottare una proposta legislativa al fine di estendere il quadro STS a tali cartolarizzazioni. Tuttavia, nessuna estensione dovrebbe essere proposta dalla Commissione per quanto concerne le cartolarizzazioni sintetiche di arbitraggio.
Le esposizioni sottostanti trasferite dal venditore alla SSPE dovrebbero soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti e ben definiti che non consentano la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Non si dovrebbe in via di principio considerare gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie.
Le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere esposizioni in stato di default o esposizioni verso debitori o garanti che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, sono in situazioni specifiche di affidabilità creditizia deteriorata (per esempio garanti che siano stati dichiarati insolventi). La norma della «conoscenza» dovrebbe considerarsi rispettata sulla base delle informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, delle informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o della sua procedura di gestione del rischio, ovvero sulla base delle informazioni notificate al cedente da terzi. Si dovrebbe applicare un approccio prudente a esposizioni deteriorate e conseguentemente oggetto di ristrutturazione. Ciononostante, l’inclusione di queste ultime nel portafoglio delle esposizioni sottostanti non dovrebbe essere esclusa nel caso in cui tali esposizioni non abbiano presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che dovrebbe aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione alla SSPE delle esposizioni sottostanti. In tali casi un’informativa adeguata dovrebbe assicurare piena trasparenza.
Per fare in modo che gli investitori esercitino una due diligence rigorosa e per facilitare la valutazione dei rischi sottostanti, è importante che le operazioni di cartolarizzazione siano garantite da portafogli di esposizioni omogenei per tipologia di attività: portafogli di prestiti su immobili residenziali, o portafogli di prestiti societari, prestiti su proprietà aziendali, leasing e linee di credito concessi ad imprese di una medesima categoria, o portafogli di prestiti per veicoli e leasing auto, o portafogli di linee di credito concessi a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico. Le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE. Al fine di tener conto di quegli Stati membri in cui è prassi comune che gli enti creditizi facciano ricorso a obbligazioni invece che a contratti di prestito per concedere crediti a società non finanziarie, dovrebbe essere possibile includere tali obbligazioni, a condizione che non siano quotate in una sede di negoziazione.
È fondamentale evitare il riaffiorare di modelli «originate to distribute», vale a dire le situazioni in cui il prestatore applica al prestito politiche di sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in anticipo che, in ultima analisi, i rischi connessi saranno venduti a terzi. Le esposizioni da cartolarizzare dovrebbero quindi essere create nel corso ordinario dell’attività del cedente o del prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o prestatore originario applica al momento della creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai potenziali investitori o – nel caso di programmi ABCP interamente garantiti – al promotore e alle altri parti direttamente esposte all’operazione ABCP dovrebbero essere divulgate integralmente le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. Il cedente o prestatore originario dovrebbe aver maturato sufficiente esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non dovrebbe comprendere prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stata fatta presente la possibilità che le informazioni fornite non fossero state verificate dal prestatore. Laddove applicabile, la valutazione del merito di credito del mutuatario dovrebbe rispondere anche ai requisiti fissati nelle direttive 2008/48/CE10 o 2014/17/UE11 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti di paesi terzi.
Fare forte affidamento – per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione – sulla vendita delle attività poste a garanzia delle attività sottostanti crea vulnerabilità, come dimostrato dalle prestazioni insoddisfacenti di parti del mercato dei titoli garantiti da mutui ipotecari su immobili commerciali durante la crisi finanziaria. Tali titoli non dovrebbero pertanto essere considerati cartolarizzazioni STS.
Se sono disponibili i dati sull’impatto ambientale delle attività sottostanti le cartolarizzazioni, il cedente e il promotore di tali cartolarizzazioni dovrebbero pubblicarli. Pertanto, quando le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente, il promotore e la SSPE di una cartolarizzazione STS dovrebbero pubblicare le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto.
Se il cedente, il promotore e la SSPE intendono utilizzare la qualifica STS per le loro cartolarizzazioni, si dovrebbe comunicare agli investitori, alle autorità competenti e all’ESMA che le cartolarizzazioni soddisfano i requisiti STS. La notifica dovrebbe contenere una spiegazione delle modalità con cui si è rispettato ciascun criterio STS. L’ESMA dovrebbe quindi inserire la cartolarizzazione in un elenco delle cartolarizzazioni STS notificate, pubblicato a scopo informativo sul proprio sito web. Il fatto che un’emissione di cartolarizzazioni figuri nell’elenco delle cartolarizzazioni STS notificate pubblicato dall’ESMA non implica che questa o altre autorità competenti abbiano certificato che la cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. La conformità ai requisiti STS resta di esclusiva responsabilità di cedenti, promotori e SSPE. In questo modo si dovrebbe garantire che i cedenti, i promotori e le SSPE si assumano la responsabilità della dichiarazione relativa alla qualifica STS della cartolarizzazione e alla trasparenza sul mercato.
Se una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti STS, il cedente e il promotore dovrebbero notificarlo immediatamente all’ESMA e alla pertinente autorità competente. Qualora un’autorità competente abbia imposto sanzioni amministrative in relazione a una cartolarizzazione notificata come STS, detta autorità competente dovrebbe notificarlo immediatamente all’ESMA affinché siano incluse nell’elenco delle notifiche STS, in modo che gli investitori siano informati di tali sanzioni e dell’attendibilità delle notifiche STS. Al fine di evitare conseguenze sotto il profilo della reputazione, è quindi nell’interesse dei cedenti, e dei promotori trasmettere notifiche accurate.
Gli investitori dovrebbero esercitare in prima persona una due diligence proporzionata ai rischi insiti nell’investimento prospettato, ma dovrebbero poter contare sulle notifiche STS e sulle informazioni divulgate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE riguardo alla conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS. Essi tuttavia non dovrebbero fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tali notifiche e informazioni.
L’intervento di terzi come ausilio alla verifica della conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS potrebbe rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE e potrebbe contribuire ad accrescere la fiducia nel mercato delle cartolarizzazioni STS. I cedenti, i promotori e le SSPE potrebbero altresì ricorrere a servizi di terzi autorizzati in conformità del presente regolamento per valutare se la propria cartolarizzazione rispetta i criteri STS. Tali terzi dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione delle autorità competenti. La notifica all’ESMA e la conseguente pubblicazione sul suo sito dovrebbero indicare se la conformità ai criteri STS è stata confermata o meno da un terzo autorizzato. È essenziale tuttavia che gli investitori valutino in prima persona e si assumano la responsabilità delle loro decisioni di investimento, senza fare meccanicamente affidamento su detti terzi. L’intervento di terzi non dovrebbe in alcun modo allontanare dai cedenti, promotori e investitori istituzionali la responsabilità giuridica finale per quanto riguarda la notifica e il trattamento di un’operazione di cartolarizzazione come STS.
Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e conferire loro i necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione. In via di principio le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate. Poiché è possibile che investitori, cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE siano stabiliti in Stati membri diversi e che su di essi esercitino la vigilanza autorità settoriali competenti diverse, si dovrebbe assicurare, tramite l’interscambio d’informazioni e l’assistenza reciproca nelle attività di vigilanza, una stretta cooperazione sia tra le autorità competenti interessate, tra cui la Banca centrale europea (BCE) in relazione a compiti specifici che le sono stati attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/201312 del Consiglio, sia con le AEV. Le autorità competenti dovrebbero applicare sanzioni solo in caso di violazioni intenzionali o dovute a negligenza. L’applicazione di provvedimenti correttivi non dovrebbe dipendere dalla prova dell’intenzionalità o della negligenza. Per stabilire il tipo e il livello adeguati della sanzione o del provvedimento correttivo, al momento di valutare la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, le autorità competenti dovrebbero in particolare prendere in considerazione il fatturato totale della persona giuridica responsabile o il reddito annuo e le attività nette della persona fisica responsabile.
Le autorità competenti dovrebbero operare uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza e assicurare la coerenza delle decisioni, in particolare in caso di violazione del presente regolamento. Qualora la violazione riguardi una notifica inesatta o fuorviante, l’autorità competente che constata tale violazione dovrebbe anche informare le AEV e le autorità competenti interessate degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l’ESMA e, se del caso, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbero esercitare i loro poteri di mediazione vincolante.
I requisiti per l’uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata» (STS) sono nuovi e saranno ulteriormente precisati dagli orientamenti dell’EBA e dalla prassi di vigilanza nel corso del tempo. Al fine di evitare di scoraggiare l’utilizzo di tale denominazione da parte dei partecipanti al mercato, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di concedere al cedente, al promotore e alla SSPE un periodo di tolleranza di tre mesi per rettificare un eventuale uso improprio della denominazione da essi utilizzata in buona fede. È opportuno presumere che vi sia buona fede quando il cedente, il promotore e la SSPE non potevano sapere che una cartolarizzazione non soddisfaceva tutti i criteri STS per essere qualificata STS. Durante il periodo di tolleranza è opportuno che la cartolarizzazione in questione continui a essere considerata conforme ai criteri STS e che non sia eliminata dall’elenco redatto dall’ESMA ai sensi del presente regolamento.
Il presente regolamento promuove l’armonizzazione di vari elementi fondamentali del mercato delle cartolarizzazioni lasciando impregiudicata la possibilità di un’ulteriore armonizzazione complementare – guidata dal mercato – delle procedure e delle pratiche seguite sui mercati delle cartolarizzazioni. È pertanto indispensabile che i partecipanti al mercato e le relative associazioni professionali continuino a operare per standardizzare ulteriormente le pratiche di mercato, lavorando in particolare sulla standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni. La Commissione dovrebbe seguire attentamente le iniziative di standardizzazione avviate dai partecipanti al mercato e riferire al riguardo.
Le direttive 2009/65/CE13, 2009/138/CE14 e 2011/61/UE15 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1060/200916 e (UE) n. 648/201217 del Parlamento europeo e del Consiglio sono modificati di conseguenza al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico dell’Unione con il presente regolamento per quanto attiene alle disposizioni relative alla cartolarizzazione, il cui principale obiettivo è l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurandovi l’esistenza di pari condizioni per tutti gli investitori istituzionali.
Le modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero esentare dall’obbligo di compensazione, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, i contratti derivati over-the-counter («OTC») conclusi dalle SSPE, perché, nell’ambito della cartolarizzazione, le controparti dei contratti derivati OTC stipulati con SSPE sono creditori garantiti e perché di solito è già prevista una tutela adeguata contro il rischio di credito di controparte. Per quanto riguarda i derivati non compensati a livello centrale, i livelli di garanzia reale richiesti dovrebbero tener conto anche della struttura specifica delle cartolarizzazioni e delle tutele già previste in tale contesto.
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono in una certa misura intercambiabili. Per scongiurare il rischio che il trattamento diverso riservato ai contratti derivati OTC conclusi da veicoli di obbligazioni garantite rispetto a quelli conclusi dalle SSPE determini distorsioni o arbitraggi tra ricorso alla cartolarizzazione o alle obbligazioni garantite, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 per garantire la coerenza di trattamento tra derivati associati a obbligazioni garantite e derivati associati a cartolarizzazioni, in relazione all’obbligo di compensazione e ai requisiti di margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale.
Al fine di armonizzare le commissioni di vigilanza imposte dall’ESMA, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di precisare l’obbligo di mantenimento del rischio, nonché di precisare ulteriormente i criteri di omogeneità e le esposizioni da considerare omogenee nell’ambito dei requisiti di semplicità, garantendo al contempo che la cartolarizzazione dei prestiti alle PMI non ne risenta negativamente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’EBA riguardo alle modalità di mantenimento del rischio, alla misurazione del livello di mantenimento, a taluni divieti riguardanti il rischio mantenuto, al mantenimento su base consolidata e all’esenzione di talune operazioni, nonché alla specificazione dei criteri di omogeneità e di quali esposizioni sottostanti siano ritenute omogenee. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’EBA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due AEV.
Al fine di favorire l’accesso continuo, agevole e gratuito degli investitori ad informazioni attendibili sulle cartolarizzazioni e al fine di precisare le modalità dell’obbligo di cooperazione e di scambio di informazioni che incombe alle autorità competenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’ESMA sulla comparabilità delle informazioni relative alle esposizioni sottostanti e alle comunicazioni periodiche agli investitori, sull’elenco dei fini legittimi per i quali le ricartolarizzazioni sono permesse, sulle procedure che consentono ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni segnalate, la domanda di registrazione e la domanda semplificata di estensione della registrazione; sulle informazioni relative alle cartolarizzazioni che devono essere fornite per ragioni di trasparenza, gli standard operativi richiesti per la raccolta, l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, le informazioni a cui hanno accesso i soggetti designati e i termini e le condizioni per l’accesso diretto; sulle informazioni da fornire in caso di notifica STS; sulle informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione di un terzo verificatore; e sulle informazioni da scambiare e il contenuto e la portata degli obblighi di notifica. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due AEV.
Al fine di agevolare la procedura per gli investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di esecuzione sviluppate dall’ESMA sui moduli da utilizzare nel mettere le informazioni a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione; sul formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni; sul modulo per la fornitura di informazioni; sui moduli da utilizzare per fornire le informazioni al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, tenendo conto delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni; e sul modulo per le notifiche STS che fornirà agli investitori e alle autorità competenti informazioni sufficienti per valutare la conformità con i requisiti STS. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di esecuzione mediante atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due AEV.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni STS, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che i mercati delle cartolarizzazioni operano su scala mondiale e che nel mercato interno è opportuno assicurare pari condizioni a tutti gli investitori istituzionali e ai soggetti che intervengono nelle cartolarizzazioni, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al1o gennaio 2019, i cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero poter usare la qualifica STS a condizione che la cartolarizzazione sia conforme ai requisiti STS, per determinati requisiti all’atto della notifica e per altri requisiti al momento della creazione. I cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero quindi poter trasmettere all’ESMA una notifica STS ai sensi del presente regolamento. Eventuali successive modifiche apportate alla cartolarizzazione dovrebbero essere accettate purché la cartolarizzazione continui a soddisfare tutti i requisiti STS applicabili.
Gli obblighi di due diligence che sono applicati conformemente alla vigente normativa dell’Unione prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi alle cartolarizzazioni emesse a partire dal 1o gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2011 se sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 dicembre 2014. Le rilevanti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione19 che precisano gli obblighi di mantenimento del rischio per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 dovrebbero continuare ad applicarsi fino all’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione sul mantenimento del rischio previste dal presente regolamento. Ai fini della certezza del diritto, per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere alla data di applicazione del presente regolamento gli enti creditizi o le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e i gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero rimanere assoggettati all’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai capi 1, 2 e 3 e all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, agli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e all’articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione21. Al fine di garantire che i cedenti, i promotori e le SSPE adempiano agli obblighi di trasparenza, fino all’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà ai sensi del presente regolamento è opportuno che le informazioni di cui agli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione22 siano rese pubblicamente disponibili,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Instaura altresì un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS»).
2. Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) «cartolarizzazione»: l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche: a) i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni; b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema; c) l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente;
3) «cedente»: un soggetto che: a) in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o b) acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;
4) «ricartolarizzazione»: una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;
5) «promotore»: un ente creditizio, ubicato nell’Unione o meno, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, diverso dal cedente, che: a) istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o b) istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE;
6) «segmento» (tranche): una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un’altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
7) «programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper programme) o «programma ABCP»: un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno;
8) «operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) od «operazione ABCP»: una cartolarizzazione nell’ambito di un programma ABCP;
9) «cartolarizzazione tradizionale»: una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell’interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate tramite il trasferimento della proprietà di tali esposizioni dal cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE, laddove i titoli emessi non rappresentino obbligazioni di pagamento del cedente;
10) «cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente;
11) «investitore»: la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione;
12) «investitore istituzionale»: un investitore che sia uno dei seguenti: a) un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE; b) un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; c) un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio23 ai sensi dell’articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione; o un gestore degli investimenti o un’entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341; d) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell’Unione; e) una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; f) un OICVM a gestione interna, vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva; g) un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento;
13) «gestore» (servicer): il soggetto che gestisce un aggregato di crediti acquistati o l’esposizione creditizia sottostante su base giornaliera;
14) «linea di liquidità»: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;
15) «esposizione rotativa»: un’esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai mutuatari entro un limite contrattualmente concordato;
16) «cartolarizzazione rotativa»: una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all’aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;
17) «clausola di rimborso anticipato»: una clausola contrattuale prevista nell’ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione verso una cartolarizzazione dell’investitore prima della scadenza originariamente stabilita di dette posizioni;
18) «segmento prime perdite» (segmento first loss): il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore;
19) «posizione verso una cartolarizzazione»: un’esposizione verso una cartolarizzazione;
20) «prestatore originario»: un soggetto che, in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha concluso il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore le quali originano le esposizioni cartolarizzate;
21) «programma ABCP interamente garantito»: un programma ABCP garantito direttamente e interamente da un promotore che fornisce alla o alle SSPE una o più linee di liquidità comprendenti almeno tutti gli elementi seguenti: a) tutti i rischi di liquidità e di credito del programma ABCP; b) qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate; c) tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP;
22) «operazione ABCP interamente garantita»: un’operazione ABCP garantita da una linea di liquidità, a livello di operazione o a livello di programma ABCP, che comprende almeno tutti gli elementi seguenti: a) tutti i rischi di liquidità e di credito dell’operazione ABCP; b) qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nell’operazione ABCP; c) tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire nei confronti dell’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP;
23) «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le documentazioni sulle cartolarizzazioni. Ai fini dell’articolo 10 del presente regolamento, i riferimenti a «repertorio di dati sulle negoziazioni» di cui agli articoli 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 vanno intesi come riferimenti a «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni».
24) «esposizione deteriorata»: un’esposizione che soddisfa una o più condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
25) «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate»: cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell’intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente;
26) «accordo sulla protezione del credito»: accordo concluso tra il cedente e l’investitore al fine di trasferire il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate dal cedente all’investitore mediante derivati su crediti o di garanzie, in virtù del quale il cedente si impegna a pagare all’investitore un importo, noto come premio per la protezione del credito, e l’investitore si impegna a effettuare a favore del cedente un pagamento, noto come pagamento per la protezione del credito, al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti contrattualmente;
27) «premio per la protezione del credito»: importo che il cedente si è impegnato a pagare all’investitore a norma dell’accordo sulla protezione del credito per la protezione del credito promessa dall’investitore;
28) «pagamento per la protezione del credito»: importo che l’investitore si è impegnato a pagare al cedente a norma dell’accordo sulla protezione del credito al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti nell’accordo sulla protezione del credito;
29) «margine positivo (“excess spread”) sintetico»: importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell’operazione;
30) «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
31) «sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile»: la differenza tra il saldo in essere delle esposizioni nel portafoglio sottostante e il prezzo al quale tali esposizioni sono vendute dal cedente alla SSPE, laddove né il cedente né il prestatore originario sono rimborsati per tale differenza.
Art. 3 Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
1. Il venditore di una posizione verso la cartolarizzazione non vende tale posizione a un cliente al dettaglio, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha effettuato una verifica dell’idoneità conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
b) il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha appurato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che la posizione verso la cartolarizzazione è idonea per tale cliente al dettaglio;
c) il venditore della posizione verso la cartolarizzazione comunica immediatamente in una relazione al cliente al dettaglio l’esito della verifica dell’idoneità.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non supera 500000 EUR, il venditore si accerta, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio conformemente al paragrafo 3, che quest’ultimo non investa un importo aggregato superiore al 10 % del suo portafoglio di strumenti finanziari in posizioni verso la cartolarizzazione, e che l’importo minimo iniziale investito in una o più posizioni verso la cartolarizzazione sia pari a 10000 EUR.
3. Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.
Art. 4 Requisiti per le SSPE
Le SSPE non sono stabilite in un paese terzo al quale si applichi uno degli elementi seguenti:
a) il paese terzo è inserito nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio3;
a bis) il paese terzo è inserito nell’allegato I o nell’allegato II dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
b) il paese terzo non ha firmato un accordo con uno Stato membro al fine di garantire che lo stesso paese terzo rispetti appieno le norme stabilite nell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio o nel modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.
c) è inserito il comma seguente: Per una SSPE la quale, dopo il 9 aprile 2021, è stabilita in una delle giurisdizioni di cui all’allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso, l’investitore comunica l’investimento in titoli emessi dalla SSPE alle autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui l’investitore è residente a fini fiscali.
Capo 2. Disposizioni applicabili a tutte le cartolarizzazioni
Art. 5 Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
1. Prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
a) il cedente o prestatore originario stabilito nell’Unione che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;
b) il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore;
c) il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito nell’Unione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6 e comunica il mantenimento del rischio all’investitore istituzionale conformemente all’articolo 7;
d) il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore in ogni caso al 5 %, determinato conformemente all’articolo 6, e comunica il mantenimento del rischio agli investitori istituzionali;
e) il cedente, il promotore o la SSPE, ove applicabile, ha messo a disposizione le informazioni previste all’articolo 7 con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite.
f) nel caso delle esposizioni deteriorate, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.
2. In deroga al paragrafo 1, per le operazioni ABCP interamente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica al promotore. In tali casi il promotore verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento, conceda tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1.
3.
Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence che gli permette di valutare i rischi insiti nell’operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:
a) le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti;
b) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione, tra cui priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione e definizione di inadempienza specifica all’operazione;
c) per una cartolarizzazione notificata come STS conformemente all’articolo 27, la conformità di tale cartolarizzazione ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, e all’articolo 27. L’investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, senza fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative.
Nonostante le lettere a) e b) del primo comma, nel caso di un programma ABCP interamente garantito, gli investitori istituzionali nei commercial paper emessi da tale programma ABCP prendono in considerazione le caratteristiche del programma ABCP e l’intero supporto della linea di liquidità.
4. Un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, che detiene una posizione verso la cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:
a) predispone procedure scritte adeguate che siano proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e, se del caso, al suo portafoglio di negoziazione e di non negoziazione, al fine di controllare su base continuativa il rispetto dei paragrafi 1 e 3 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti. Se pertinente per la cartolarizzazione e le esposizioni sottostanti, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, come permesso dall’articolo 8, l’investitore istituzionale controlla altresì le esposizioni sottostanti tali posizioni;
b) nel caso di una cartolarizzazione diversa da un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti o, in mancanza di dati sufficienti sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali, prove di stress sulle ipotesi di perdita tenendo conto della natura, della portata e della complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione;
c) nel caso di un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sulla solvibilità e la liquidità del promotore;
d) assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente dei rischi rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata;
e) è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d’interesse; e
f) nel caso di esposizioni verso un programma ABCP interamente garantito, è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della qualità creditizia del promotore e dei termini della linea di liquidità fornita.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l’autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l’investitore istituzionale può dare istruzioni al gestore di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un investitore istituzionale, che riceva istruzioni ai sensi del presente paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli articoli 32 e 33 possono essere imposte al gestore e non all’investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione.
Art. 6 Mantenimento del rischio
1.
Il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 %. Tale interesse è misurato all’emissione e determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. Se il cedente, il promotore o il prestatore originario non hanno concordato a chi spetti mantenerlo, l’interesse economico netto rilevante è mantenuto dal cedente. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. L’interesse economico netto rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono né è sottoposto ad attenuazione o a copertura del rischio di credito.
Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni.
Nella misurazione dell’interesse economico netto rilevante, il soggetto che lo mantiene tiene conto delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l’interesse economico netto rilevante effettivo.
In caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’obbligo di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche dal gestore, a condizione che possa dimostrare di avere esperienza di gestione («servicing») di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e che abbia predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.
2. Il cedente non seleziona attività da trasferire alla SSPE con l’intenzione di rendere le perdite sulle attività trasferite alla SSPE, misurate per la durata dell’operazione, o per un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, più alte rispetto alle perdite per lo stesso periodo su attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Nel caso in cui riscontri elementi che suggeriscono la violazione di tale divieto, l’autorità competente esamina la performance delle attività trasferite alla SSPE e delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Se conseguentemente all’intenzione del cedente la performance delle attività trasferite è notevolmente inferiore a quella delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente, l’autorità competente impone una sanzione a norma degli articoli 32 e 33.
3. Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 % ai sensi del paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti:
a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
b) in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate;
c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione;
d) il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore alla durata di quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o
e) il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.
3 bis.
In deroga al paragrafo 3, in caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, qualora sia stato concordato uno sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, il mantenimento di un interesse economico netto rilevante ai fini di tale paragrafo non è inferiore al 5 % della somma del valore netto delle esposizioni cartolarizzate considerate esposizioni deteriorate e, se applicabile, del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate.
Il valore netto di un’esposizione deteriorata è calcolato sottraendo lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello della singola esposizione cartolarizzata al momento della creazione o, se applicabile, una quota corrispondente dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello del portafoglio di esposizioni sottostanti, al momento della creazione dal valore nominale dell’esposizione o, se applicabile, dal suo valore nominale residuo al momento della creazione. Inoltre, al fine di determinare il valore netto delle esposizioni deteriorate cartolarizzate, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile può includere la differenza tra l’importo nominale dei segmenti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali segmenti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti.
4.
Quando una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nell’Unione ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria stabiliti nell’Unione oppure una delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di uno o più enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell’ambito della vigilanza su base consolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata del relativo ente impresa madre, della relativa società di partecipazione finanziaria o della relativa società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.
Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, le imprese di investimento o gli enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio25 e forniscano tempestivamente le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre dell’Unione, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.
5. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente:
a) amministrazioni centrali o banche centrali;
b) amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri;
c) enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore al 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio26; o
e) banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013.
6. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando i soggetti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di soggetti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli negoziabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione.
7.
L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio27, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare in maniera più particolareggiata l’obbligo di mantenimento del rischio, in particolare per quanto riguarda:
a) le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 3, compreso l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale;
b) la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1;
c) il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto;
d) le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 4;
e) le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile di cui al paragrafo 6.
f) le modalità di mantenimento del rischio a norma dei paragrafi 3 e 3 bis nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
g) l’impatto delle commissioni sull’interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene ai sensi del paragrafo 1.
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 7 Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
1.
Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all’articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:
a) informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti oppure, nel caso degli ABCP, informazioni mensili sui diversi crediti sottostanti;
b) ove applicabile tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione, tra cui, ma non solo, i documenti seguenti:
i) il documento o il prospetto di offerta finale insieme ai documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici;
ii) per la cartolarizzazione tradizionale, l’accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività ed eventuali pertinenti dichiarazioni di trust;
iii) i contratti derivati e i contratti di garanzia personale, nonché gli eventuali documenti d’interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente;
iv) gli accordi di gestione, di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;
v) l’atto di costituzione del trust, l’atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o l’accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente;
vi) i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sui derivati, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;
Tale documentazione di base include una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento della cartolarizzazione;
c) quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28, una sintesi dell’operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabile:
i) i particolari concernenti la struttura dell’operazione, compresi i diagrammi di struttura che presentano un quadro d’insieme dell’operazione, i flussi di cassa e l’assetto proprietario;
ii) i particolari concernenti le caratteristiche dell’esposizione, i flussi di cassa, la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) e i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;
iii) i particolari concernenti i diritti di voto dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e il rapporto tra questi e gli altri creditori garantiti;
iv) l’elenco di tutti i valori di attivazione e gli eventi menzionati nei documenti trasmessi conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un effetto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;
d) per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all’articolo 27;
e) le comunicazioni trimestrali agli investitori o – nel caso degli ABCP – le comunicazioni mensili agli investitori, che riportano le informazioni seguenti:
i) tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti;
ii) dati relativi agli eventi che attivano la variazione della priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte e, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione;
iii) dati sul rischio mantenuto – comprese informazioni su quale delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, è stata applicata – a norma dell’articolo 6;
f) le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio29 relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;
g) nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:
i) una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi della lettera b), incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;
ii) una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
iii) una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
iv) per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;
v) qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.
Le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo.
Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del primo comma sono messe a disposizione simultaneamente ogni trimestre, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi o, nel caso di operazioni ABCP, al più tardi un mese dopo la fine del periodo della comunicazione.
Nel caso degli ABCP, le informazioni di cui alla lettera a), alla lettera c), punto ii), e alla lettera e), punto i) del primo comma, sono messe a disposizione in forma aggregata ai detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, a potenziali investitori. I dati relativi ai prestiti sono messi a disposizione del promotore e, su richiesta, delle autorità competenti.
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le informazioni di cui alle lettere f) e g) del primo comma sono messe a disposizione senza indugio.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione rispettano il diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali allo scopo di evitare potenziali violazioni di tale diritto e di eventuali obblighi di riservatezza in relazione a informazioni del cliente, del prestatore originario o del debitore, salvo che tali informazioni riservate siano aggregate o rese anonime.
In particolare, relativamente alle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma, il cedente, il promotore e la SSPE possono fornire una sintesi della documentazione in questione.
Le autorità competenti di cui all’articolo 29 possono chiedere loro la fornitura di tali informazioni riservate per adempiere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
2.
Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione designano tra loro il soggetto cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g).
Il soggetto designato conformemente al primo comma mette a disposizione le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
Gli obblighi di cui al secondo e al quarto comma non si applicano alle cartolarizzazioni per cui, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non occorre redigere un prospetto.
Se non è registrato alcun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni conformemente all’articolo 10, il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette a disposizioni le informazioni su un sito web che:
a) dispone di un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati;
b) è soggetto ad adeguate regole di governance e al mantenimento e al funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicura la continuità e il regolare funzionamento del sito;
c) è soggetto a sistemi, controlli e procedure adeguati che individuano tutte le fonti di rischio operativo pertinenti;
d) dispone di sistemi che assicurano la protezione e l’integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione; e
e) rende possibile la conservazione delle informazioni per almeno cinque anni dopo la data di scadenza della cartolarizzazione.
La documentazione riguardante la cartolarizzazione indica il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni e il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni in cui le informazioni sono messe a disposizione.
3.
L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quali sono le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), tenendo conto dell’utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione, se quest’ultima è o meno a breve termine e, in caso di un’operazione ABCP, se è interamente garantita da un promotore.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4.
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 8 Divieto di ricartolarizzazione
1.
Le esposizioni sottostanti utilizzate in una cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione.
In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica:
a) alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019; e
b) alle cartolarizzazioni da utilizzare per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 i cui titoli sono stati emessi alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data.
2.
Un’autorità competente designata a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, 3 o 4, a seconda dei casi, può concedere a un soggetto sotto la sua vigilanza l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione qualora detta autorità competente ritenga che la ricartolarizzazione sia utilizzata per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Se tale soggetto vigilato è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo si consulta con l’autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti per tale soggetto prima di concedere l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione. Tale consultazione ha una durata non superiore a 60 giorni dalla data in cui l’autorità competente notifica, all’autorità di risoluzione e alle altre autorità pertinenti per tale soggetto, la necessità di consultarle.
Se al termine della consultazione l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione a utilizzare le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione, ne dà notifica all’ESMA.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerati fini legittimi:
a) agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario;
b) assicurare la solidità di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario in situazione di continuità aziendale, al fine di evitarne la liquidazione; o
c) salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate.
4. Un programma ABCP interamente garantito non è considerato una ricartolarizzazione ai fini del presente articolo, a condizione che nessuna delle operazioni ABCP nell’ambito del programma in questione costituisca una ricartolarizzazione e il supporto di credito non determini un secondo strato di segmentazione a livello di programma.
5.
Per tener conto dell’evoluzione sul mercato di altre ricartolarizzazioni effettuate per fini legittimi e considerati gli obiettivi generali di stabilità finanziaria e salvaguardia degli interessi degli investitori, l’ESMA può elaborare, in stretta cooperazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare l’elenco dei fini legittimi di cui al paragrafo 3.
L’ESMA sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 9 Criteri di concessione di crediti
1.
Il cedente, il promotore e il prestatore originario applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. A tal fine per l’approvazione e, se del caso, la modifica, il rinnovo o il rifinanziamento dei crediti si applicano le stesse precise procedure. Il cedente, il promotore e il prestatore originario devono aver predisposto sistemi efficaci per applicare tali criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il debitore adempia alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito.
In deroga al primo comma, per quanto riguarda le esposizioni sottostanti che erano esposizioni deteriorate al momento dell’acquisto da parte del cedente di tali esposizioni dal terzo pertinente, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.
2. In caso di cartolarizzazioni le cui le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali concessi in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE, il portafoglio di tali prestiti non comprende i prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
3. Se un cedente acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza, verifica che il soggetto coinvolto, direttamente o indirettamente, nel contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni da cartolarizzare soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
4. Il paragrafo 3 non si applica se:
a) il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore è stato concluso prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE; e
b) il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza adempie gli obblighi che gli enti cedenti erano tenuti ad adempiere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 prima del 1o gennaio 2019.
Capo 3. Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
Art. 10 Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
1. Ai fini dell’articolo 5 i repertori di dati sulle cartolarizzazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli 78 e 79, all’articolo 80, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 80, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento.
3. La registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.
4. Un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato deve soddisfare in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni informano senza indebito ritardo l’ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.
5. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentano all’ESMA:
a) una domanda di registrazione; o
b) una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio30.
6.
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.
Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
7.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli:
a) delle procedure, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono applicare per verificare completezza e coerenza delle informazioni messe a loro disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;
b) della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);
c) di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8.
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:
a) della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);
b) della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).
Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato che evita doppioni procedurali.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 11 Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
1. Se un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione in quanto repertorio di dati sulle negoziazioni è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indebito ritardo alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare o di estendere la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
2. L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.