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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione del 22 aprile 2021 relativo a un quadro normativo per lo U-space (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 57 e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

Il regolamento delegato (UE) 2019/9452 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/9473 hanno stabilito una prima serie di disposizioni dettagliate per l’armonizzazione dell’esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») e i requisiti tecnici minimi per gli UAS.

L’incremento del numero di UAS che entrano nello spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS oltre la distanza di visibilità (BVLOS, beyond visual line of sight), svolte ad altitudine inizialmente molto ridotta, pongono rischi dal punto di vista della sicurezza, anche in termini di security, della tutela della riservatezza e dell’ambiente.

In determinate aree, in primo luogo ad esempio quelle in cui è previsto un ampio numero di operazioni UAS simultanee o quelle in cui gli UAS operano insieme agli aeromobili con equipaggio, l’integrazione sicura, protetta ed efficiente degli UAS nello spazio aereo richiede l’introduzione di norme e procedure specifiche ulteriori per le loro operazioni e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni, come pure un elevato livello di automazione e digitalizzazione.

Nel definire le zone geografiche UAS per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l’accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.

È necessario stabilire una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, che è opportuno denominare spazio aereo U-space ai fini del presente regolamento. L’accesso da parte degli operatori UAS a tale spazio aereo U-space dovrebbe essere subordinato all’uso di determinati servizi («servizi U-space») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di security e tutela della riservatezza.

È opportuno prevedere requisiti minimi per gli operatori UAS e i fornitori di servizi U-space per quanto concerne le apparecchiature e le prestazioni dell’UAS e i servizi forniti nello spazio aereo U-space al fine di garantirvi la sicurezza delle operazioni.

Le norme e le procedure applicabili agli UAS quando operano nello spazio aereo U-space dovrebbero essere proporzionate alla natura delle operazioni e ai rischi a esse connessi.

In particolare, poiché le operazioni con aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 250 g eseguite entro la distanza di visibilità (VLOS, visual line of sight) presentano rischi contenuti, agli operatori UAS non dovrebbe essere richiesto di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space in relazione a tali operazioni. Analogamente, le operazioni degli aeromodelli nell’ambito di club e associazioni autorizzati, considerati i loro buoni risultati in materia di sicurezza, dovrebbero poter continuare nella loro forma attuale, ossia senza la necessità di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space.

È opportuno stabilire norme armonizzate per le operazioni UAS nello spazio aereo U-space, servizi standardizzati forniti agli operatori UAS, come pure metodi per la connettività tra i fornitori di servizi comuni di informazione, i fornitori di servizi U-space, il fornitore del servizio di traffico aereo e gli operatori UAS al fine di garantire l’esercizio sicuro, protetto ed efficiente degli UAS, agevolando nel contempo la libera circolazione dei servizi connessi agli UAS nonché dei fornitori di servizi U-space nell’Unione.

Gli Stati membri dovrebbero definire lo spazio aereo U-space e i relativi requisiti, compresi ulteriori servizi U-space, con l’ausilio di una valutazione dei rischi per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.

È opportuno introdurre requisiti minimi di coordinamento tra gli Stati membri nel caso in cui tali Stati membri definiscano uno spazio aereo U-space transfrontaliero per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.

Al fine di consentire agli UAS di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio, sono necessarie procedure di coordinamento e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e gli operatori UAS. Tali procedure di coordinamento e strutture di comunicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione4, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione5.

Per quanto le operazioni degli aeromobili militari e di Stato siano escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento, è necessario garantire la separazione sicura degli aeromobili nello spazio aereo U-space. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter definire restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo U-space per consentire lo svolgimento sicuro ed efficiente di tali operazioni.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi comuni di informazione siano messi a disposizione per ogni spazio aereo U-space per consentire l’accesso non discriminatorio allo spazio aereo U-space e ai servizi per gli operatori UAS, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione che erogare tali servizi su base esclusiva con riguardo a tutti gli spazi aerei U-space di loro responsabilità o ad alcuni di essi.

È opportuno che l’erogazione di servizi comuni di informazione ai fornitori di servizi U-space sia tempestiva e corrispondente ai requisiti di qualità stabiliti dal presente regolamento.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca requisiti per protocolli di comunicazione comuni aperti e interoperabili tra autorità, fornitori di servizi e operatori UAS, nonché requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati per le informazioni scambiate, necessari per la sicurezza e l’interoperabilità delle operazioni nello spazio aereo U-space.

Gli operatori UAS dovrebbero operare nello spazio aereo U-space solo se si avvalgono dei servizi U-space indispensabili per garantire la sicurezza, anche in termini di security, l’efficienza e l’interoperabilità delle operazioni. I fornitori di servizi U-space dovrebbero fornire, quanto meno, i seguenti servizi U-space obbligatori: un servizio di identificazione di rete, un servizio di geo-consapevolezza, un servizio di autorizzazione di volo UAS e un servizio di informazioni di traffico.

Un servizio di identificazione di rete dovrebbe fornire l’identità degli operatori UAS, nonché la localizzazione e il vettore di volo degli UAS nel corso delle operazioni normali e in situazioni di emergenza, e condividere le informazioni pertinenti con altri utenti dello spazio aereo U-space.

Un servizio di geo-consapevolezza dovrebbe fornire agli operatori UAS le informazioni aggiornate rese disponibili nell’ambito dei servizi comuni di informazione in merito alle restrizioni relative allo spazio aereo e alle zone geografiche UAS definite più recenti. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la definizione di zone geografiche UAS dovrebbe tenere conto dei requisiti in materia di sicurezza, anche in termini di security, e di tutela della riservatezza e dell’ambiente.

Un servizio di autorizzazione di volo UAS dovrebbe garantire che le operazioni UAS autorizzate siano prive di intersezioni nello spazio e nel tempo con qualsiasi altra autorizzazione di volo UAS notificata all’interno della stessa porzione di spazio aereo U-space.

Un servizio di informazione di traffico dovrebbe segnalare agli operatori UAS la possibile presenza di altro traffico aereo in prossimità dei rispettivi UAS.

Al fine di consentire agli aeromobili senza equipaggio di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio nello spazio aereo U-space, sono necessarie norme che prevedano la segnalazione efficace della presenza di aeromobili con equipaggio mediante tecnologie di sorveglianza. Tali norme sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione6, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione7.

Al fine di garantire l’esercizio sicuro in un determinato spazio aereo U-space, e con l’ausilio di una valutazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che altri servizi U-space, quali il servizio di informazione meteorologica e un servizio di monitoraggio della conformità, siano obbligatori.

Un servizio di informazione meteorologica dovrebbe assistere gli operatori UAS durante le fasi di pianificazione ed esecuzione del volo, come pure migliorare le prestazioni di altri servizi U-space forniti nello spazio aereo U-space.

Un servizio di monitoraggio della conformità dovrebbe segnalare in tempo reale le non conformità rispetto all’autorizzazione di volo concessa e informare gli operatori UAS in caso di deviazione da tale autorizzazione.

Per garantire la fornitura di servizi U-space sicuri e di alta qualità, il presente regolamento stabilisce un sistema comune di certificazione dei fornitori di servizi U-space e, quando designato dagli Stati membri, del fornitore unico di servizi comuni di informazione, nonché un insieme di norme per il monitoraggio periodico della conformità ai requisiti applicabili.

È opportuno definire in modo chiaro i compiti delle autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità al regolamento (UE) 2018/1139.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni di aeromobili impegnati in attività militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati nell’interesse pubblico, sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro o per conto di un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, a meno che lo Stato membro non abbia deciso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, di applicare norme relative agli aeromobili senza equipaggio a tutte tali attività o ad alcune di esse.

La gestione della sicurezza garantisce l’identificazione, la valutazione e la minimizzazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità a livello di security che incidono sulla sicurezza. I fornitori di servizi U-space e i fornitori unici di servizi comuni di informazione dovrebbero pertanto debitamente istituire sistemi di gestione per garantire la sicurezza, anche in termini di security, delle operazioni UAS nello spazio aereo U-space.

I fornitori di servizi U-space e i fornitori unici di servizi comuni di informazione dovrebbero istituire un sistema di conservazione dei registri che consenta un’adeguata archiviazione dei registri e una tracciabilità affidabile di tutte le loro attività, in particolare in relazione a tutti gli elementi dei loro sistemi di gestione.

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento.

L’Agenzia ha elaborato un progetto di atto di esecuzione e lo ha presentato unitamente al parere n. 01/20208, in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Principi e requisiti generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per la sicurezza delle operazioni UAS nello spazio aereo U-space, per l’integrazione sicura degli UAS nel sistema aeronautico e per la fornitura di servizi U-space.

2. Il presente regolamento si applica, all’interno delle zone geografiche UAS definite dagli Stati membri come spazio aereo U-space, ai seguenti soggetti:

  1. a) operatori UAS;

  2. b) fornitori di servizi U-space;

  3. c) fornitori di servizi comuni di informazione.

3. Il presente regolamento non si applica alle operazioni UAS effettuate:

  1. a) nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto un’autorizzazione in conformità all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

  2. b) nella sottocategoria A1 della categoria aperta delle operazioni con un aeromobile senza equipaggio che:

    1. i) nel caso di UAS costruiti da privati, ha una massa massima al decollo, compreso il carico utile, inferiore a 250 g e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s; o

    2. ii) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 1 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945; o

  3. c) in conformità alle regole del volo strumentale di cui al punto SERA.5015 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, al regolamento delegato (UE) 2019/945 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

  1. 1) «spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;

  2. 2) «servizio U-space»: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS;

  3. 3) «valutazione dei rischi dello spazio aereo»: una valutazione dei rischi operativi e di sicurezza, anche in termini di security, che tiene in considerazione i livelli di prestazioni di sicurezza richiesti, quali definiti nel piano europeo per la sicurezza aerea e nel programma nazionale di sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2018/1139, il tipo, la complessità e la densità del traffico, il luogo, le altitudini o altezze e la classificazione dello spazio aereo;

  4. 4) «servizio comune di informazione»: un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;

  5. 5) «centro di attività principale»: la sede principale o legale di un fornitore di servizi U-space o di servizi comuni di informazione nello Stato membro in cui sono esercitati il controllo operativo e le principali funzioni finanziarie del fornitore del servizio;

  6. 6) «riconfigurazione dinamica dello spazio aereo»: la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l’adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space.

Capo II. Spazio aereo u-space e servizi comuni di informazione

Art. 3 Spazio aereo U-space

1. Se gli Stati membri designano uno spazio aereo U-space per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, tale designazione è supportata da una valutazione dei rischi dello spazio aereo.

2. Tutte le operazioni UAS nello spazio aereo U-space sono subordinate, quanto meno, ai seguenti servizi U-space obbligatori:

  1. a) il servizio di identificazione di rete di cui all’articolo 8;

  2. b) il servizio di geo-consapevolezza di cui all’articolo 9;

  3. c) il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all’articolo 10;

  4. d) il servizio di informazioni di traffico di cui all’articolo 11.

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere, per ogni spazio aereo U-space, ulteriori servizi U-space selezionati tra i servizi di cui agli articoli 12 e 13.

4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato I, gli Stati membri determinano, per ogni spazio aereo U-space:

  1. a) le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS;

  2. b) i requisiti di prestazione dei servizi U-space;

  3. c) le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili.

5. Gli Stati membri concedono ai fornitori di servizi U-space l’accesso ai dati pertinenti, se necessario per l’applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i seguenti elementi:

  1. a) il sistema di immatricolazione degli operatori UAS, di cui all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dello Stato membro in cui i fornitori di servizi U-space offrono i loro servizi;

  2. b) i sistemi di immatricolazione degli operatori UAS di altri Stati membri attraverso il repertorio di informazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.

6. Gli Stati membri rendono disponibili tutte le informazioni sullo spazio aereo U-space in conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/947, nonché attraverso il loro servizio di informazioni aeronautiche.

7. Se decidono di istituire uno spazio aereo U-space transfrontaliero, gli Stati membri decidono congiuntamente in merito a:

  1. a) la designazione dello spazio aereo U-space transfrontaliero;

  2. b) la fornitura di servizi U-space transfrontalieri;

  3. c) la fornitura di servizi comuni di informazione transfrontalieri.

Art. 4 Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo

Quando designa uno spazio aereo U-space all’interno di uno spazio aereo controllato, uno Stato membro garantisce che all’interno di tale spazio aereo U-space sia applicata la riconfigurazione dinamica dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.237 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 che modifica il regolamento (UE) 2017/373, al fine di far sì che sia mantenuta la segregazione tra aeromobili con equipaggio cui è fornito un servizio di controllo del traffico aereo e UAS.

Art. 5 Servizi comuni di informazione

1. Gli Stati membri rendono disponibili i dati seguenti nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space:

  1. a) i limiti orizzontali e verticali dello spazio aereo U-space;

  2. b) i requisiti determinati a norma dell’articolo 3, paragrafo 4;

  3. c) un elenco di fornitori di servizi U-space certificati che erogano servizi U-space nello spazio aereo U-space, contenente le informazioni seguenti:

    1. i) dati identificativi e di contatto dei fornitori attivi di servizi U-space;

    2. ii) servizi U-space forniti;

    3. iii) eventuali limiti alla certificazione;

  4. d) qualsiasi spazio aereo U-space adiacente;

  5. e) le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space rese pubbliche dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

  6. f) le restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo definite dalle autorità competenti, che limitano in via permanente o temporanea il volume dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space in cui possono essere effettuate operazioni UAS.

2. Gli Stati membri garantiscono che i dati operativi pertinenti di cui al punto ATS.OR.127 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 che modifica il regolamento (UE) 2017/373, al pari dei dati risultanti dalla riconfigurazione dinamica dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.237 del medesimo regolamento, siano resi disponibili nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space.

3. I fornitori di servizi U-space rendono disponibili i termini e le condizioni dei loro servizi nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space in cui erogano i propri servizi.

4. I fornitori di servizi comuni di informazione provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3:

  1. a) siano rese disponibili in conformità all’allegato II;

  2. b) soddisfino i necessari requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti nell’allegato III.

5. L’accesso ai servizi comuni di informazione è concesso alle autorità competenti, ai fornitori di servizi di traffico aereo, ai fornitori di servizi U-space e a operatori UAS su base non discriminatoria, con gli stessi livelli di qualità, latenza e protezione dei dati.

6. Gli Stati membri possono designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione che eroghi tali servizi su base esclusiva in tutti gli spazi aerei U-space di loro responsabilità o in alcuni di essi. In tal caso, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono messe a disposizione del fornitore unico di servizi comuni di informazione che poi le fornisce in conformità al paragrafo 5.

7. Tale fornitore unico di servizi comuni di informazione soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 ed è certificato in conformità al capo V del presente regolamento.

8. Uno Stato membro che designa un fornitore unico di servizi comuni di informazione comunica senza indugio all’Agenzia e agli altri Stati membri qualsiasi decisione relativa al certificato del fornitore unico di servizi comuni di informazione. L’Agenzia include nel repertorio di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 informazioni in merito a tutte le decisioni notificate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo.

Capo III. Requisiti generali per gli operatori uas e i fornitori di servizi u-space

Art. 6 Operatori UAS

1. Quando effettuano operazioni nello spazio aereo U-space gli operatori UAS:

  1. a) garantiscono che gli UAS oggetto delle operazioni nello spazio aereo U-space soddisfino i requisiti in termini di capacità e prestazioni definiti in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a);

  2. b) garantiscono che nel corso delle operazioni siano utilizzati i necessari servizi U-space di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e che i relativi requisiti siano soddisfatti;

  3. c) rispettano le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c).

2. Gli operatori UAS possono fornire servizi U-space a loro stessi. Sono in tal caso considerati fornitori di servizi U-space ai fini del presente regolamento.

3. Prima di poter effettuare operazioni nello spazio aereo U-space, gli operatori UAS soddisfano i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, tra cui, ove pertinente, essere titolari di un’autorizzazione operativa o di un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione e rispettare le limitazioni operative stabilite da uno Stato membro in qualsiasi zona geografica UAS.

4. Prima di ogni singolo volo l’operatore UAS presenta una richiesta di autorizzazione di volo UAS al proprio fornitore di servizi U-space attraverso il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all’articolo 10, in conformità all’allegato IV.

5. Quanto è pronto a iniziare il volo, l’operatore UAS richiede al fornitore di servizi U-space l’attivazione dell’autorizzazione di volo UAS. Al ricevimento della conferma dell’attivazione dell’autorizzazione di volo UAS da parte del fornitore di servizi U-space, l’operatore ha facoltà di iniziare il suo volo.

6. Gli operatori UAS rispettano l’autorizzazione di volo UAS, comprese le soglie di deviazione dall’autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e qualsiasi modifica di tale autorizzazione. Il fornitore di servizi U-space può introdurre modifiche all’autorizzazione durante tutte le fasi del volo e, in tal caso, informa gli operatori UAS in merito.

7. Se non riescono a rispettare le soglie di deviazione dall’autorizzazione di volo UAS di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), gli operatori UAS richiedono una nuova autorizzazione di volo UAS.

8. Gli operatori UAS prevedono misure e procedure di contingenza. Gli operatori UAS mettono a disposizione le loro misure e procedure di contingenza ai fornitori di servizi U-space.

Art. 7 Fornitori di servizi U-space

1. I servizi U-space sono forniti da persone fisiche o giuridiche certificate come fornitori di servizi U-space conformemente al capo V.

2. I fornitori di servizi U-space sono responsabili della fornitura agli operatori UAS dei servizi U-space di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, durante tutte le fasi delle operazioni in un determinato spazio aereo U-space.

3. I fornitori di servizi U-space definiscono con i fornitori di servizi di traffico aereo modalità atte a garantire l’adeguato coordinamento delle attività, nonché lo scambio delle informazioni e dei dati operativi pertinenti conformemente all’allegato V.

4. I fornitori di servizi U-space trattano i dati sul traffico aereo senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal loro mittente o ricevente, dal loro contenuto, applicazione o servizio o dall’apparecchiatura terminale.

5. I fornitori di servizi U-space:

  1. a) scambiano tra loro tutte le informazioni pertinenti per la fornitura sicura di servizi U-space;

  2. b) aderiscono a un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile, e utilizzano le informazioni più recenti rese disponibili conformemente all’allegato II;

  3. c) garantiscono che le informazioni siano scambiate nel rispetto dei requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti all’allegato III;

  4. d) garantiscono l’accesso alle informazioni scambiate e la necessaria protezione delle stesse.

6. I fornitori di servizi U-space riferiscono quanto segue all’autorità competente:

  1. a) l’avvio delle operazioni dopo il ricevimento del certificato di cui all’articolo 14;

  2. b) la cessazione e la successiva ripresa delle operazioni, se applicabile.

Capo IV. Servizi u-space

Art. 8 Servizio di identificazione di rete

1. Un servizio di identificazione di rete consente l’elaborazione continua dell’identificazione remota dell’UAS per tutta la durata del volo e fornisce in forma aggregata l’identificazione remota dell’UAS agli utenti autorizzati di cui al paragrafo 4.

2. Il servizio di identificazione di rete consente agli utenti autorizzati di ricevere messaggi con i seguenti contenuti:

  1. a) il numero di immatricolazione dell’operatore UAS;

  2. b) il numero di serie unico dell’aeromobile senza equipaggio o, se l’aeromobile senza equipaggio è costruito da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo;

  3. c) la posizione geografica dell’UAS, la sua altitudine sopra il livello medio del mare e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

  4. d) la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e la velocità al suolo dell’UAS;

  5. e) la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;

  6. f) lo stato di emergenza dell’UAS;

  7. g) l’orario in cui sono stati generati i messaggi.

3. Le informazioni fornite dai servizi di identificazione di rete sono aggiornate a una frequenza stabilita dall’autorità competente.

4. Gli utenti autorizzati sono:

  1. a) la popolazione in generale per quanto riguarda le informazioni ritenute pubbliche conformemente alle norme nazionali e dell’Unione applicabili;

  2. b) altri fornitori di servizi U-space al fine di garantire la sicurezza delle operazioni nello spazio aereo U-space;

  3. c) i fornitori di servizi di traffico aereo interessati;

  4. d) se designato, il fornitore unico di servizi comuni di informazione;

  5. e) le autorità competenti interessate.

Art. 9 Servizio di geo-consapevolezza

1. Agli operatori UAS è fornito un servizio di geo-consapevolezza che consiste delle seguenti informazioni relative alle geo-consapevolezza:

  1. a) le informazioni sulle condizioni operative applicabili e sulle restrizioni dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space;

  2. b) le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space;

  3. c) le limitazioni temporanee applicabili all’uso dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space.

2. I fornitori di servizi U-space trasmettono tempestivamente le informazioni di geo-consapevolezza per consentire agli operatori UAS di affrontare le contingenze e le emergenze e includono l’orario di aggiornamento insieme a un numero di versione o a un orario valido, o a entrambi.

Art. 10 Servizio di autorizzazione di volo UAS

1. I fornitori di servizi U-space forniscono agli operatori UAS l’autorizzazione di volo UAS per ogni singolo volo, fissando i termini e le condizioni di tale volo, attraverso un servizio di autorizzazione di volo UAS.

2. Quando ricevono dall’operatore UAS una richiesta di autorizzazione di volo UAS, i fornitori di servizi U-space:

  1. a) controllano se la richiesta di autorizzazione di volo UAS è completa e corretta e se è presentata conformemente all’allegato IV;

  2. b) accettano la richiesta di autorizzazione di volo UAS se il volo oggetto dell’autorizzazione di volo UAS non prevede intersezioni nello spazio e nel tempo con altre autorizzazioni di volo UAS notificate all’interno dello stesso spazio aereo U-space, conformemente alle regole di priorità stabilite al paragrafo 8;

  3. c) notificano all’operatore UAS l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di volo UAS;

  4. d) nel notificare all’operatore UAS l’accettazione della richiesta di autorizzazione di volo UAS, indicano le soglie di deviazione dall’autorizzazione di volo UAS consentite.

3. Nel rilasciare un’autorizzazione di volo UAS i fornitori di servizi U-space utilizzano, ove applicabile, le informazioni meteorologiche fornite dal servizio di informazione meteorologica di cui all’articolo 12.

4. Se non sono in grado di rilasciare un’autorizzazione di volo UAS conformemente alla richiesta dell’operatore UAS, i fornitori di servizi U-space possono proporre all’operatore UAS un’autorizzazione di volo UAS alternativa.

5. Al ricevimento della richiesta di attivazione di un’autorizzazione di volo UAS di cui all’articolo 6, paragrafo 5, i fornitori di servizi U-space confermano senza indebito ritardo l’attivazione dell’autorizzazione di volo UAS.

6. I fornitori di servizi U-space stabiliscono modalità adeguate atte a risolvere le richieste di autorizzazione di volo UAS in contrasto tra loro trasmesse da operatori UAS a fornitori di servizi U-space diversi.

7. I fornitori di servizi U-space verificano la richiesta di autorizzazioni di volo UAS a fronte delle restrizioni dello spazio aereo U-space e delle limitazioni temporanee dello spazio aereo.

8. Nel trattare le richieste di autorizzazione di volo UAS, i fornitori di servizi U-space danno priorità agli UAS che eseguono operazioni speciali di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

9. Due autorizzazioni di volo UAS che hanno lo stesso grado di priorità sono trattate secondo il criterio dell’ordine di arrivo.

10. I fornitori di servizi U-space verificano continuamente le autorizzazioni di volo esistenti a fronte delle nuove restrizioni e limitazioni dinamiche dello spazio aereo e delle informazioni relative agli aeromobili con equipaggio condivise dai pertinenti enti di servizi di traffico aereo, in particolare per quanto riguarda gli aeromobili con equipaggio che sono o sono ritenuti in una situazione di emergenza, compreso l’essere soggetti a interferenze illecite, e aggiornano o ritirano le autorizzazioni secondo quanto richiesto dalle circostanze.

11. I fornitori di servizi U-space rilasciano un numero di autorizzazione unico per ciascuna autorizzazione di volo UAS. Tale numero consente l’identificazione del volo autorizzato, dell’operatore UAS e del fornitore di servizi U-space che rilascia l’autorizzazione di volo UAS.

Art. 11 Servizio di informazioni di traffico

1. Un servizio di informazioni di traffico fornito all’operatore UAS contiene informazioni su qualsiasi ulteriore traffico aereo visibile che può trovarsi in prossimità della posizione o della rotta prevista del volo UAS.

2. Il servizio di informazioni di traffico comprende le informazioni su aeromobili con equipaggio e traffico UAS condivise da altri fornitori di servizi U-space e dai pertinenti enti di servizi di traffico aereo.

3. Il servizio di informazioni di traffico fornisce informazioni su altro traffico aereo conosciuto e:

  1. a) include la posizione, l’ora della segnalazione, nonché la velocità, la rotta o la direzione e lo stato di emergenza dell’aeromobile, se conosciuti;

  2. b) è aggiornato con la frequenza stabilita dall’autorità competente.

4. Al ricevimento dei servizi di informazioni di traffico dal fornitore di servizi U-space, gli operatori UAS adottano misure adeguate per evitare qualsiasi rischio di collisione.