Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167 e 168,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Conformemente all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. L’articolo 3 TUE specifica inoltre che l’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Tali valori sono ulteriormente ribaditi e specificati tra i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).
È fondamentale che tali diritti e valori continuino a essere coltivati, protetti, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli e rimangano al centro del progetto dell’Unione, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l’Unione. È pertanto opportuno prevedere nel bilancio generale dell’Unione un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio4. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l’estremismo, la radicalizzazione e le divisioni e lo spazio a disposizione della società civile indipendente si riduce, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell’Unione del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell’Unione. Quale parte del nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, il programma Giustizia, in linea con il programma Giustizia 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, continuerà a sostenere l’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull’indipendenza e sull’imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull’accesso alla giustizia e sulla cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («programma») riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e il programma «L’Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio7 («programmi precedenti»).
È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio8.
Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori comuni e la nostra ricca diversità, nonché i diritti e l’uguaglianza. L’obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, pluralista, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica e autonoma in quanto attore chiave, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e coltivi la ricca diversità della società europea sulla base dei valori, della storia e della memoria che abbiamo in comune. L’articolo 11 TUE impegna le istituzioni dell’Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.
Dovrebbe essere instaurato un dialogo aperto, trasparente e regolare con i beneficiari del programma e con gli altri portatori di interessi mediante l’istituzione di un gruppo di dialogo civile. Tale gruppo dovrebbe essere un forum di discussione aperto e informale e dovrebbe contribuire allo scambio di esperienze e buone pratiche nonché alla discussione degli sviluppi politici nell’ambito dei settori e degli obiettivi contemplati dal programma e dei settori connessi. Il gruppo di dialogo civile non dovrebbe avere alcuna responsabilità in merito alla gestione del programma.
Sulla base dell’esperienza positiva dei programmi precedenti, e sviluppandola ulteriormente, il programma dovrebbe permettere di creare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori dell’Unione e per raggiungere la dimensione critica necessaria per ottenere risultati concreti in tale ambito. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie al fine di sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la capacità delle relative politiche di raggiungere i cittadini e la società civile, puntando a una distribuzione geografica equilibrata. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro peculiari esigenze e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati e mirati.
Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto e della democrazia sono essenziali per consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione e per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Promuovendo i diritti e i valori, il programma contribuirà alla costruzione di un’Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto e del dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche là dove si riduce lo spazio concesso alla società civile.
Per avvicinare l’Unione ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l’identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse incoraggiando i cittadini alla comprensione del processo di definizione delle politiche e promuovendo la partecipazione civica alle azioni dell’Unione. Inoltre, avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città e reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, al loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell’Unione. Nel contempo, sostenere attività che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola il senso di appartenenza all’Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un’identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all’Unione e dei valori dell’Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle sue regioni ultraperiferiche a causa della loro lontananza e distanza dall’Europa continentale.
Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell’Europa sono necessarie per rendere i cittadini, in particolare i giovani, consapevoli della loro storia e dei loro valori comuni come fondamento di un futuro comune. Le attività di commemorazione dovrebbero comportare una riflessione sulle cause dei regimi totalitari della storia europea moderna, in particolare il nazismo — sfociato nell’Olocausto —, il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari comunisti, e dovrebbero commemorare le vittime dei loro crimini. Dovrebbero comprendere anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della storia europea recente. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza dei fattori storici, sociali, culturali e interculturali per creare un’identità europea fondata su valori comuni e un senso di appartenenza.
I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro. Dovrebbero poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell’Unione in cui si trovano. La società civile ha bisogno di essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori dell’Unione e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell’Unione.
La parità di genere è un valore fondamentale e un obiettivo dell’Unione. Tuttavia, nel complesso, i progressi compiuti in materia di parità di genere sono in fase di stagnazione. La discriminazione e la disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché le varie forme di violenza nei loro confronti, violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. Inoltre, l’esistenza di barriere politiche, strutturali e culturali ostacola il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere e dell’integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell’Unione è quindi per l’Unione un compito centrale oltre che un fattore di crescita economica e sviluppo sociale, e dovrebbe essere sostenuta dal programma. La lotta attiva contro gli stereotipi e la discriminazione silenziosa e intersezionale riveste particolare importanza. La parità di accesso al lavoro, la parità di partecipazione al mercato del lavoro e l’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo della carriera in tutti i settori, ad esempio quello giudiziario e i settori relativi a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono pilastri della parità di genere. È inoltre opportuno concentrarsi sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata e sull’equa condivisione tra uomini e donne dei carichi non retribuiti di lavoro domestico e cura dei bambini, degli anziani e di altre persone a carico, fattori che sono intrinsecamente connessi al conseguimento della parità di indipendenza e partecipazione economiche e al conseguimento della parità tra donne e uomini.
La violenza di genere e quella contro i gruppi a rischio (minori, giovani e altri gruppi a rischio come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità) costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e permangono in tutta l’Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, con gravi ripercussioni sulla salute fisica, mentale e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. La violenza e le molestie di genere colpiscono maggiormente le donne, sia in ambito domestico che pubblico. La lotta contro tali forme di violenza e di molestie è pertanto un’azione fondamentale per promuovere la parità di genere. La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) definisce la violenza nei confronti delle donne come tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare alle donne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. La lotta contro la violenza di genere richiede un approccio multidimensionale e affronta anche gli aspetti giuridici, economici, educativi e sanitari ad essa associati. È altresì necessario contrastare attivamente, fin dalla prima infanzia, gli stereotipi legati al genere, nonché tutte le forme di incitamento all’odio e la violenza online. In tale contesto resta essenziale sostenere le organizzazioni che tutelano i diritti delle donne e gli altri soggetti che operano in tale settore. I minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità, corrono a loro volta un rischio maggiore di subire violenza, in particolare nel contesto delle relazioni familiari e intime. È opportuno intervenire per promuovere i diritti delle persone a rischio — in particolare i diritti dei minori, compresi i minori rimasti orfani in esito a reati domestici o in altro modo e altri gruppi di minori particolarmente vulnerabili — e contribuire a proteggerle e a garantirne il diritto allo sviluppo e alla dignità. Contrastare tutte le forme di violenza, in particolare la violenza di genere, promuoverne la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell’Unione che aiutano i singoli al godimento dei diritti fondamentali della persona e alla parità di genere. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità. Si sottolinea l’importanza di concedere finanziamenti nell’ambito del programma alle organizzazioni della società civile che promuovono la parità di genere, lottano contro la violenza di genere e promuovono i diritti delle donne, compresi i diritti e la salute in ambito sessuale e riproduttivo e i diritti delle persone LGBTIQ, in tutti gli Stati membri. Tutte queste attività mirano a promuovere i valori fondamentali dell’Unione ed è pertanto auspicabile che siano sostenute in tutta l’Unione, senza eccezioni.
Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime sono necessarie una volontà politica forte e un’azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, sin dal suo avvio nel 1997 i finanziamenti Daphne per prevenire e contrastare la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime sono stati un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni della società civile che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, tra cui la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, gli atti persecutori (stalking) e le pratiche tradizionali lesive, come le mutilazioni genitali femminili, oltre che le nuove forme di violenza emergenti, come il bullismo e le molestie online. Considerato il numero tuttora allarmante delle vittime di violenza di genere, è importante proseguire tutte queste azioni prevedendo una dotazione di bilancio indipendente per le attività che attuano l’obiettivo specifico di prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere nell’ambito di Daphne e tenere in debita considerazione, nell’attuazione del programma, i risultati e gli insegnamenti tratti.
La non discriminazione è un principio fondamentale dell’Unione. L’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell’articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione, inclusa la discriminazione diretta, indiretta e strutturale, ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, razzismo, xenofobia, afrofobia, antisemitismo, antiziganismo, odio antislamico e tutte le forme di intolleranza, incluse l’omofobia, la bifobia, la transfobia, l’interfobia e l’intolleranza fondata sull’identità di genere, sia online che offline, nonché l’intolleranza nei confronti di persone appartenenti a minoranze, tenendo conto della discriminazione multipla. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell’Unione con gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» e alla raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 «Su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri»9.
Le barriere sociali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un’istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l’esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione ed esercitare i diritti politici. In quanto parti della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, l’Unione e tutti gli Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità. Tale Convenzione è diventata parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 16 TFUE e dall’articolo 8 della Carta. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio11, prevede disposizioni volte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati di carattere personale e la loro comprensione. Data l’importanza del diritto alla protezione dei dati di carattere personale in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l’Unione dovrebbe poter svolgere attività di sensibilizzazione, anche sostenendo le organizzazioni della società civile che promuovono la protezione dei dati di carattere personale in linea con le norme dell’Unione, nonché condurre studi e altre attività pertinenti.
L’articolo 24 TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 TUE. Ciò è avvenuto con l’adozione del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell’assistenza tecnica e organizzativa per l’attuazione di tale regolamento, sostenendo in tal modo l’esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.
In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, il programma dovrebbe sostenere in tutte le sue attività l’integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. Una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma dovrebbero valutare l’impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisca alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività previste nelle varie sezioni del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l’uso di strumenti per l’integrazione della dimensione di genere, quali, ove necessario, il bilancio di genere e le valutazioni dell’impatto di genere. L’equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.
L’articolo 3 TUE impone all’Unione, tra l’altro, di promuovere la protezione dei diritti dei minori, in linea con l’articolo 24 della Carta e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Conformemente agli atti dell’Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento («organismi per le pari opportunità») al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali la lingua, l’età, i caratteri sessuali, l’identità di genere e la diversità di genere, l’orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali e la disabilità. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l’uguaglianza e garantire l’efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nei rispettivi Stati membri. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell’Unione. La rete europea degli enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) è stata istituita nel 2007 ed è composta dagli organismi nazionali per le pari opportunità come stabilito dalle direttive 2000/43/CE13 e 2004/113/CE14 del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE15 e 2010/41/UE16 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 22 giugno 2018 la Commissione ha adottato la raccomandazione (UE) 2018/95117 relativa alle norme riguardanti gli organismi per la parità, che ne contempla il mandato, l’indipendenza, l’efficacia, il coordinamento e la cooperazione. Equinet si trova in una situazione eccezionale, essendo l’unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Il coordinamento condotto da Equinet è essenziale per l’applicazione efficace della normativa dell’Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.
Al fine di migliorare la facilità di accesso e fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari in relazione a tutti gli aspetti del programma, gli Stati membri dovrebbero poter istituire punti di contatto del programma. I punti di contatto per il programma dovrebbero espletare i rispettivi incarichi in maniera indipendente e senza che le loro decisioni subiscano l’interferenza delle autorità pubbliche. È importante che gli Stati membri possano scegliere la gestione più appropriata dei punti di contatto per il programma, anche attraverso le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile o i loro consorzi. È preferibile che i punti di contatto per il programma non siano responsabili della gestione del programma.
Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell’Unione e nella relativa sensibilizzazione e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell’Unione, compresa la Carta. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 201818, un incremento dei finanziamenti e un sostegno finanziario adeguato sono essenziali per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. I finanziamenti dell’Unione dovrebbero integrare le iniziative a livello nazionale contribuendo a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti e dei valori le cui attività contribuiscono all’applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell’Unione, compresa la Carta, anche con attività di sensibilizzazione quali controversie strategiche, realizzazione di campagne, comunicazione e altre attività di sorveglianza, oltre che alla promozione e alla tutela dei valori dell’Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e alla relativa sensibilizzazione. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da essere di facile utilizzo, ad esempio mediante procedure di domanda e di rendicontazione di facile utilizzo. È opportuno prestare particolare attenzione all’accessibilità del programma da parte delle organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, comprese le organizzazioni di base della società civile, nonché alla capacità dei beneficiari. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione la prestazione di sostegno finanziario a terzi, se del caso.
La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell’Unione, in particolare l’Istituto europeo per la parità di genere e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe tenere conto punto dell’operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.
A talune condizioni, il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE). Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi.
Per garantire un’assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell’ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell’Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell’Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, in particolare con il programma Giustizia, nonché con i programmi Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio19, ed Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio20, per realizzare il potenziale degli scambi nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell’istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare nei settori dell’occupazione e della lotta all’esclusione sociale, soprattutto con il Fondo sociale europeo Plus, nonché nei settori del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia, dell’industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo sostenibile.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie21.
A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio22 («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, è opportuno che, per un periodo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sia possibile considerare ammissibili dal 1o gennaio 2021 i costi sostenuti per azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento che siano già state avviate, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/201323 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9524, (Euratom, CE) n. 2185/9625 e (UE) 2017/193926 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea («EPPO») ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio27. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
I paesi terzi che sono membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo28, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio29, le persone fisiche e i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati dei paesi e territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d’oltremare interessato è connesso.
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma intende contribuire all’integrazione dell’azione per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e dell’ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Sarebbe opportuno che il programma sostenesse attività che rispettino le norme e le priorità dell’Unione in materia di clima e ambiente e il principio del «non nuocere» del Green Deal europeo. Sarebbe altresì opportuno che le azioni pertinenti fossero individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201630, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014.
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente nel settore d’intervento pertinente e di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio La presidente A. P. Zacarias