Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. L'articolo 3 TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Tali valori sono ulteriormente ribaditi e specificati tra i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
È fondamentale che tali diritti e valori continuino a essere coltivati, protetti, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli e rimangano al centro del progetto dell'Unione, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione. È pertanto opportuno prevedere nel bilancio generale dell'Unione un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni e lo spazio a disposizione della società civile indipendente si riduce, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'Unione del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'Unione. Quale parte del nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, il programma Giustizia («programma»), in linea con il programma Giustizia 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio6.
È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio7.
Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori comuni e la nostra ricca diversità, nonché i diritti e l'uguaglianza. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, pluralista, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica e autonoma in quanto attore chiave, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e coltivi la ricca diversità della società europea sulla base dei valori, della storia e della memoria che abbiamo in comune. L'articolo 11 TUE impegna le istituzioni dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, è opportuno che l'Unione adotti misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, è opportuno garantire e favorire a tutti i livelli il rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi e valori comuni, quali la non discriminazione, la parità di trattamento fondata su uno qualsiasi dei motivi elencati all'articolo 21 della Carta, oltre alla solidarietà, all'accesso effettivo alla giustizia per tutti, allo Stato di diritto, alla democrazia e a un sistema giudiziario indipendente funzionante.
Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per la positiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati. Tra le varie misure, un programma Giustizia flessibile ed efficace è fondamentale per facilitare la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da essere di facile utilizzo, ad esempio mediante procedure di domanda e di rendicontazione di facile utilizzo, e dovrebbe mirare a una copertura geografica equilibrata. È opportuno prestare particolare attenzione all'accessibilità del programma da parte di tutti i tipi di beneficiario. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma dovrebbe essere mantenuta una certa flessibilità nella ripartizione dei fondi tra gli obiettivi specifici. Il margine di flessibilità dovrebbe essere assegnato in via prioritaria ad azioni che sostengano la promozione dello Stato di diritto.
Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, il che rappresenta, sin dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono già state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in vari settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica e una maggiore integrazione è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali. Al tempo stesso, per un mercato interno florido e per difendere i valori comuni dell'Unione sono necessari uno spazio europeo di giustizia funzionante che ricomprenda ordinamenti giuridici nazionali di alta qualità, indipendenti ed efficienti e una maggiore fiducia reciproca.
L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, a metodi di risoluzione alternativa delle controversie e a titolari di cariche pubbliche che siano tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.
Il pieno rispetto dello Stato di diritto e la sua promozione sono fondamentali ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall'articolo 47 della Carta ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura costituiscono aspetti essenziali del diritto a un equo processo e sono fondamentali per la tutela dei valori europei. Inoltre il fatto di disporre di sistemi giudiziari efficienti, con limiti temporali ragionevoli per i procedimenti, contribuisce alla certezza giuridica per tutte le parti interessate.
A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), TFUE, l'Unione deve sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. L'offerta di formazione per gli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta, coerente e uniforme del diritto all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproche tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute dal programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che coinvolgano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro in rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale e diritti fondamentali e di riconoscimento reciproco oltre che di garanzie procedurali. Dovrebbero comprendere altresì corsi di formazione per giudici, avvocati e procuratori in relazione alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che sono frequentemente vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali ad esempio le donne, i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica o di violenza nell'ambito delle relazioni intime e altre forme di violenza interpersonale. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni che rappresentano o sostengono le persone sopra elencate e, ove possibile, il coinvolgimento diretto di tali persone. Tenendo conto del fatto che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice in magistratura, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.
Ai fini del presente regolamento i termini «magistrati e operatori giudiziari» dovrebbero essere interpretati in senso ampio in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della giustizia associati alla magistratura o partecipanti a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nel diritto nazionale, dal loro status giuridico o dalla loro organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.
La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, come la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l’Accademia di diritto europeo (ERA), la rete europea dei Consigli di giustizia (RECG), l’Associazione dei Consigli di Stato e delle corti supreme amministrative dell’Unione europea (ACA-Europa), la rete dei presidenti delle corti supreme giudiziarie dell’Unione europea (EUSJC) e l’Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA), svolgono un ruolo continuo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un’autentica dimensione europea e tali organismi o entità potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.
Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della REFG, componente cruciale per la formazione giudiziaria. La REFG si trova in una situazione straordinaria, in quanto è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisca gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. La sua posizione unica le consente di organizzare scambi per giudici e procuratori nuovi ed esperti fra tutti gli Stati membri, e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di formazione sul diritto dell'Unione e la promozione delle buone pratiche di formazione. La REFG è anche un fornitore di attività di formazione di eccellente qualità ed economicamente vantaggiose a livello dell'Unione. La rete include anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati in qualità di membri osservatori. La relazione annuale della REFG dovrebbe includere informazioni sulla formazione fornita, disaggregate anche per categoria di personale.
Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi elettronici. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Dovrebbe inoltre promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile, che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio8. In materia penale, il programma dovrebbe contribuire a promuovere e attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione. Esso dovrebbe facilitare la cooperazione e contribuire ad eliminare gli ostacoli a un'efficace cooperazione e alla fiducia reciproca. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia, promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.
Sulla base dell'articolo 3 TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti del minore ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. A tal fine, è opportuno prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione, dei minori che sono figli di detenuti e dei minori indagati o imputati in procedimenti penali.
Il programma Giustizia 2014-2020 ha reso possibili l'organizzazione di attività di formazione sul diritto dell'Unione, in particolare in relazione alla portata e all'applicazione della Carta, rivolte ai magistrati e agli operatori giudiziari. Nelle conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'Unione e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori del diritto e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.
In base all'articolo 67 TFUE, l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali. L'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale a tale riguardo. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per un funzionamento soddisfacente dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività a livello nazionale, regionale e locale di autorità diverse dalle autorità giudiziarie, degli operatori del diritto e di organizzazioni della società civile che contribuiscano agli stessi obiettivi. È opportuno sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono frequentemente vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. È importante promuovere le attività di sostegno svolte dalle organizzazioni della società civile, ad esempio in materia di lavoro in rete, contenziosi, sensibilizzazione, comunicazione e altre attività di sorveglianza. In tale contesto, anche gli operatori della giustizia associati alla magistratura e che lavorano per organizzazioni della società civile hanno un importante ruolo da svolgere.
In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità conferma il diritto alla piena capacità giuridica e all'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. Una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisca alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere, in conformità del punto 16 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie («accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020»)9. In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività degli obiettivi specifici del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, comprese informazioni sull'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, quali, ove necessario, il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere. L'equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.
In tutte le sue attività, il programma dovrebbe inoltre, se del caso, sostenere e tutelare i diritti delle vittime in materia sia civile che penale. A tal fine, è opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione e a un miglior coordinamento dei vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto che si occupano di casi di violenza. Il programma dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo.
Le azioni che rientrano nel programma dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, che promuova l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico, incrementi la cooperazione e il lavoro in rete a livello transfrontaliero, rafforzi la fiducia reciproca tra magistrati degli Stati membri e consegua una corretta, coerente e uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione e promozione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta comprensione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta con sé economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche.
Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia una dimensione esterna, tenendo in considerazione le conseguenze esterne, per migliorare l'accesso alla giustizia e agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali.
La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e la Procura europea (EPPO), e dovrebbe tener conto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.
Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione e siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, in particolare con il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, nonché con il programma Mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio10, con i programmi nel campo della gestione delle frontiere e della sicurezza, in particolare il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna, con i programmi nel campo dell'infrastruttura strategica, in particolare il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio11, Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio12, Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio13, lo strumento di assistenza preadesione e il programma LIFE istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio14.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.
A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio15 («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, è opportuno che, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sia possibile considerare ammissibili dal 1° gennaio 2021 i costi sostenuti per azioni sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento che siano già state avviate, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9517, (Euratom, CE) n. 2185/9618 e (UE) 2017/193919 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio20. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo21, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio22, le persone fisiche e i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati dei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare interessato è connesso.
Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma è istituito al fine di contribuire all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e dell'ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell'Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Sarebbe opportuno che il programma sostenesse attività che rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e il principio del «non nuocere» di cui al Green Deal europeo. Sarebbe opportuno che le azioni pertinenti fossero individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.
In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201623, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. La Commissione dovrebbe riferire annualmente in merito alla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro dei meccanismi esistenti in materia di relazioni, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia.
Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori specificati negli articoli 13 e 15 e nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio24.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca in particolare promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1382/2013
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio La presidente A. P. Zacarias