Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha subito sostanziali modifiche4. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Le valutazioni periodiche indipendenti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) e l’esperienza nell’applicazione del regolamento (CE) n. 294/2008 dimostrano che sono necessarie modifiche sostanziali per migliorare ulteriormente il modello dell’EIT e i suoi processi sottostanti. Inoltre, la valutazione intermedia e la valutazione d’impatto ex ante dell’EIT hanno individuato una serie di ambiti da migliorare, tra cui il modello di finanziamento delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), l’integrazione delle CCI negli ecosistemi locali dell’innovazione, l’apertura e la trasparenza delle CCI e il monitoraggio da parte dell’EIT. Il presente regolamento offre anche l’opportunità di affrontare tali aspetti.
La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione richiedono anche un’azione collaborativa a livello dell’Unione.
L’EIT viene istituito per completare le politiche e le iniziative dell’Unione e nazionali esistenti favorendo l’integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione — in tutta l’Unione.
L’EIT dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità di innovazione dell’Unione e degli Stati membri al fine di affrontare le principali sfide cui deve far fronte la società, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico e alla competitività sostenibili dell’Unione.
L’EIT, tramite le CCI, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione in tutta l’Unione in modo aperto e trasparente. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’EIT dovrebbe facilitare e potenziare la creazione di reti, l’integrazione e la cooperazione e promuovere sinergie tra le diverse comunità dell’innovazione in tutta Europa. L’EIT mira inoltre a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, compresi quelli di cui alle comunicazioni della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, del 27 maggio 2020 sul bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa dell’Europa (piano per la ripresa dell’Europa), del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati, del 10 marzo 2020 su una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l’Europa, e per realizzare l’autonomia strategica dell’Unione conservando nel contempo un’economia aperta. Inoltre, l’EIT dovrebbe contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG) seguendo i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030») e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici5 («accordo di Parigi») e a conseguire un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. La transizione sarà possibile soltanto dando impulso alla ricerca e innovazione, il che evidenzia la necessità di rafforzare condizioni favorevoli e investimenti nel potenziamento della base di conoscenze e della capacità di ricerca e innovazione dell’Europa, in particolare nell’ambito delle tecnologie e innovazioni verdi rispettose del clima.
L’EIT dovrebbe potenziare l’apertura delle CCI al fine di rafforzare i legami di collaborazione e creare sinergie tra le diverse comunità dell’innovazione in Europa, facilitando in tal modo la diversità geografica e la circolazione dei talenti.
I settori prioritari e le esigenze finanziarie dell’EIT per un periodo di sette anni, che copre il rispettivo quadro finanziario pluriennale («QFP»), dovrebbero essere stabiliti in un’agenda strategica per l’innovazione («ASI»). L’ASI dovrebbe assicurare coerenza con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l’innovazione (Orizzonte Europa) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio6 anche per quanto riguarda i requisiti di informazione, monitoraggio, valutazione e di altro tipo di cui a tale regolamento, e dovrebbe tener conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa. L’ASI dovrebbe stabilire e promuovere sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, altri pertinenti programmi dell’Unione nell’ambito del QFP e con altri pertinenti strumenti, iniziative e politiche dell’Unione, nazionali e regionali, in particolare quelli a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo delle competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale. Data l’importanza dell’ASI per la politica dell’innovazione dell’Unione e il previsto impatto socioeconomico per l’Unione, l’ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione. Tale proposta della Commissione dovrebbe essere fondata su un contributo fornito dall’EIT. Tale contributo dovrebbe essere messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
La crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 ha determinato notevoli perturbazioni per i sistemi sanitari ed economici degli Stati membri. Per superare gli impatti sociali, economici, ambientali e tecnologici derivanti dalla crisi sarà necessaria la collaborazione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. L’EIT e le CCI dovrebbero rispondere con flessibilità alle sfide e alle priorità esistenti, nuove e impreviste, e dovrebbero essere in grado di adottare misure e iniziative per fornire un sostegno adeguato ai loro ecosistemi. In particolare, l’EIT e le CCI dovrebbero contribuire agli sforzi di innovazione necessari per affrontare l’impatto della crisi COVID-19, conformemente alle priorità del Green Deal europeo, del piano per la ripresa dell’Europa, della nuova strategia industriale per l’Europa e degli SDG, garantendo nel contempo sinergie con altre iniziative e partenariati dell’Unione.
In linea con il regolamento (UE) 2021/695, le attività dell’EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche a lungo termine, in particolare nei settori transdisciplinari e interdisciplinari, compreso lo sviluppo di soluzioni innovative non tecnologiche quale necessario complemento delle attività di innovazione incentrate sulla tecnologia. In tale contesto, l’EIT dovrebbe promuovere un dialogo regolare con la società civile, gli istituti di ricerca, i centri di innovazione, le piccole e medie imprese (PMI), gli istituti di istruzione superiore (IIS) e i rappresentanti dell’industria.
L’EIT, attraverso le CCI, dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprenditoriali al contesto imprenditoriale e alla loro applicazione commerciale e sostenere l’innovazione e la capacità imprenditoriale degli IIS e la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in complementarità con il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), nonché altre parti pertinenti di Orizzonte Europa, e con il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Il funzionamento dell’EIT dovrebbe basarsi su partenariati di eccellenza europei istituzionalizzati tra IIS, istituti di ricerca, imprese, comprese le PMI e le imprese pubbliche, nonché le autorità locali, le imprese sociali, le pertinenti organizzazioni senza scopo di lucro e altre parti interessate. Dato il carattere innovativo di talune imprese in relazione ai beni o servizi offerti, alla loro organizzazione o ai metodi di produzione da esse impiegati, è opportuno perseguire la promozione dell’imprenditoria sociale e un impegno più stretto delle PMI e delle imprese sociali che ne garantisca la partecipazione attiva. Tali partenariati dovrebbero puntare a diventare finanziariamente sostenibili mobilitando finanziamenti da fonti pubbliche e private e ad attirare e coinvolgere la gamma più vasta possibile di nuovi partner pertinenti. Essi dovrebbero essere selezionati e designati come CCI dal comitato direttivo, conformemente ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità stabilite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa, affrontando le sfide globali e sociali emergenti. Essi dovrebbero essere selezionati in base ad un processo competitivo, aperto, trasparente e basato sull’eccellenza, conformemente al presente regolamento e ai criteri del regolamento (UE) 2021/695 per la selezione dei partenariati europei. La prima CCI di questo tipo, da lanciare appena possibile nel 2022 o 2023, dovrebbe riguardare i settori e le industrie culturali e creativi e la seconda CCI di questo tipo, da lanciare nel 2026, dovrebbe riguardare i settori e gli ecosistemi marini, marittimi e delle acque.
Tenendo conto della specificità delle CCI, è necessario prevedere condizioni minime particolari per la costituzione di una CCI, in deroga alle norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. Analogamente, potrebbero essere necessarie norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI, se del caso.
Il comitato direttivo dovrebbe orientare e monitorare le attività dell’EIT ed essere responsabile per la selezione, la designazione, il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione relativi alle attività delle CCI in conformità del regolamento (UE) 2021/695 e dell’ASI. Nel nominare i membri del comitato direttivo, la Commissione dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata di coloro che hanno esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o dell’imprenditoria, nonché equilibrio di genere e copertura geografica, con l’eccellenza quale principio guida.
L’EIT dovrebbe organizzare un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche degli esiti, dei risultati e dell’impatto di ciascuna CCI, compresi i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria, l’efficienza in termini di costi e l’apertura a nuovi membri. Tali valutazioni dovrebbero comprendere, riesami intermedi riguardanti i primi tre anni dell’accordo di partenariato e i tre anni successivi a qualsiasi proroga, valutazioni globali effettuate prima della fine del settimo anno dell’accordo di partenariato e revisioni finali effettuate prima della fine dell’accordo di partenariato. Ove opportuno, il comitato direttivo dovrebbe adottare misure correttive nei confronti delle CCI.
L’EIT dovrebbe informare periodicamente il gruppo di rappresentanti degli Stati membri in merito alle prestazioni, ai risultati e alle attività dell’EIT e delle CCI, ai risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché ai loro indicatori di performance e misure correttive. Il gruppo di rappresentanti degli Stati membri dovrebbe fornire consulenza al comitato direttivo e al direttore su questioni di importanza strategica e dovrebbe fornire consulenza e condividere esperienze con l’EIT e le CCI. L’EIT dovrebbe organizzare le riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati membri.
Per contribuire alla competitività e rafforzare l’attrattiva internazionale dell’economia europea e la sua capacità innovativa e imprenditoriale, è opportuno che l’EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche dell’Unione, e oltre, ad esempio incoraggiandone la mobilità.
I rapporti tra l’EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione, che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI e il contributo finanziario basato sul rendimento dell’EIT alle CCI. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico delle CCI e garantire maggiori risorse e attività di pianificazione a lungo termine, l’EIT dovrebbe concludere convenzioni di sovvenzione pluriennali della durata massima di tre anni con le CCI o, ove ritenuto più appropriato, convenzioni di sovvenzione annuali. In deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio8 («regolamento finanziario»), l’EIT dovrebbe poter istituire tale accordo di partenariato per un periodo iniziale di sette anni e, in funzione di prestazioni positive e risultati positivi del riesame intermedio e della valutazione globale della CCI, prorogarlo oltre tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sette anni. Dopo la scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT e la CCI possono concludere un memorandum di cooperazione al fine di mantenere una cooperazione attiva.
È necessario sostenere l’istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, del triangolo della conoscenza. Gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti dovrebbero rilasciare titoli e diplomi attraverso le CCI conformemente alle norme e alle procedure di accreditamento nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI dovrebbero prevedere che questi titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT. L’EIT dovrebbe inoltre rafforzare la promozione dei titoli e dei diplomi con marchio EIT per favorirne il riconoscimento al di fuori della comunità dell’EIT ed estenderne l’uso ai programmi di apprendimento permanente, alla formazione professionale, alla qualificazione, alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze. Mediante le sue attività e il suo operato l’EIT dovrebbe contribuire, in conformità della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, a promuovere la mobilità degli studenti, dei ricercatori e del personale, oltre a offrire opportunità di apprendimento permanente, tutoraggio e coaching.
Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, l’apertura e la trasparenza dell’EIT. Lo statuto dell’EIT dovrebbe contenere regole opportune che disciplinino la sua governance e il suo funzionamento.
L’EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale e indipendenza dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate dovrebbero comprendere un contributo dell’Unione.
Ci si attende che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio delle CCI. In particolare, le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi da fonti private e dai redditi generati dalle loro attività e a perseguire e conseguire la sostenibilità finanziaria, al più tardi prima della scadenza dei 15 anni di sostegno finanziario dell’EIT. Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell’EIT e che ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell’Unione. È inoltre opportuno rafforzare la trasparenza dei finanziamenti mettendo a disposizione del pubblico le informazioni relative a quali progetti sono finanziati e all’assegnazione dei fondi.
Si dovrebbe applicare la procedura di bilancio dell’Unione per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione imputabile al bilancio generale dell’Unione. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del regolamento finanziario.
L’EIT dovrebbe adoperarsi al massimo per agevolare una transizione agevole tra i periodi QFP, in particolare per le attività in corso.
Le entrate dell’EIT dovrebbero includere il contributo dell’Unione proveniente dal contributo finanziario di Orizzonte Europa. Tali entrate dovrebbero poter comprendere contributi provenienti da altre fonti private e pubbliche.
L’EIT è un organismo creato dall’Unione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento finanziario e dovrebbe di conseguenza adottare le proprie regole finanziarie. Dovrebbe pertanto essere applicato all’EIT il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione10.
L’EIT dovrebbe adottare una relazione annuale di attività consolidata che presenti le attività svolte e i risultati delle operazioni effettuate durante l’anno civile precedente. L’EIT dovrebbe inoltre adottare un documento unico di programmazione, basato sull’ASI, in conformità delle sue disposizioni finanziarie, che annunci l’iniziativa pianificata in termini di programmazione annuale e pluriennale e che consenta all’EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della ricerca, della società, della tecnologia, dell’istruzione superiore, dell’innovazione e di altri settori pertinenti. Tale documento unico di programmazione dovrebbe essere trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Dalla sua creazione, l’EIT ha beneficiato delle competenze del suo personale. Tuttavia, a causa del quadro giuridico applicabile a norma del regolamento (CE) n. 294/2008, alcuni di questi contratti del personale sono scaduti senza possibilità di rinnovo. Per evitare tale situazione in futuro, e data l’importanza delle competenze umane per il successo delle attività dell’EIT, è nell’interesse dell’EIT compiere ogni sforzo, nell’ambito del quadro giuridico applicabile, per attirare e trattenere personale qualificato.
È opportuno che la Commissione proceda a valutazioni esterne indipendenti del funzionamento dell’EIT, comprese le attività gestite attraverso le CCI, in particolare in vista della preparazione dell’ASI. Tali valutazioni dovrebbero esaminare il modo in cui l’EIT svolge la sua missione e raggiunge i suoi obiettivi e vertere su tutte le attività dell’EIT e delle CCI. Esse dovrebbero valutare il valore aggiunto dell’Unione dell’EIT, l’impatto in tutta l’Unione e l’impatto delle attività del sistema di innovazione regionale (SIR), l’apertura, l’efficacia, l’efficienza, le attività di sensibilizzazione, la comunicazione, la visibilità, la diffusione dei risultati, la pertinenza delle attività perseguite, nonché la coerenza e la complementarità con le pertinenti politiche dell’Unione e nazionali, comprese le eventuali sinergie con altre parti di Orizzonte Europa. Tali valutazioni dovrebbero confluire nelle valutazioni di Orizzonte Europa effettuate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2021/695.
L’EIT dovrebbe adoperarsi al meglio per razionalizzare la terminologia relativa alla struttura di ciascuna CCI, al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la riconoscibilità dell’EIT.
Al fine di contribuire a contrastare le disparità nell’innovazione in Europa, l’EIT dovrebbe, in particolare attraverso il SIR, come stabilito altresì nell’ASI, sostenere la capacità di innovazione di paesi e regioni, mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione per affrontare le sfide globali e integrare nuove organizzazioni partner nelle CCI.
Le CCI, che fungono da strumenti per facilitare l’innovazione, dovrebbero tenere in considerazione le priorità della strategia di specializzazione intelligente degli Stati membri e rafforzare la loro capacità di innovazione rispecchiando pienamente le capacità regionali e le loro forze, opportunità e debolezze nonché gli attori locali e le loro attività e i loro mercati.
È essenziale promuovere forti sinergie tra l’EIT e il CEI. Le CCI dovrebbero stimolare la creazione di imprese innovative, in stretta sinergia con il CEI, evitando duplicati, e i beneficiari dell’EIT dovrebbero poter richiedere gli strumenti del CEI per ottenere un sostegno aggiuntivo rispetto ai servizi forniti dalle CCI. In particolare, le start-up con un elevato potenziale di crescita sostenute dalle CCI dovrebbero avere un accesso semplificato e quindi più rapido alle azioni del CEI, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695 al fine di aiutarle a crescere rapidamente, mentre i beneficiari del CEI dovrebbero beneficiare dei regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT. Al fine di evitare compartimentazioni e promuovere sinergie e collaborazione, l’EIT e il CEI dovrebbero prevedere scambi reciproci e sistematici di informazioni. Il comitato direttivo dovrebbe poter invitare membri del comitato del CEI alle sue riunioni in qualità di osservatori, se del caso.
Al fine di garantire la continuità delle attività dell’EIT e delle CCI conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e talune sue disposizioni dovrebbero applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e del carattere transnazionale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «innovazione»: il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda e ai bisogni della società, dell’economia o dell’ambiente e generano nuovi prodotti, processi, servizi o modelli di business, organizzativi e sociali che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;
2) «comunità della conoscenza e dell’innovazione» o «CCI»: un partenariato europeo istituzionalizzato su vasta scala, quale previsto dal regolamento (UE) 2021/695, tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell’ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica, fondata su una pianificazione congiunta dell’innovazione a medio e lungo termine per affrontare le sfide dell’EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/695;
3) «centro di co-locazione»: uno spazio fisico, stabilito in maniera aperta e trasparente, che promuove i collegamenti e la collaborazione attiva tra gli attori del triangolo della conoscenza e funge da punto focale per lo scambio di conoscenze e tramite il quale i partner delle CCI sono in grado di accedere alle strutture e competenze necessarie per perseguire i loro obiettivi comuni;
4) «polo SIR»: uno spazio fisico, istituito da una CCI e parte della sua struttura, situato in uno Stato membro o in un paese associato interessato dal SIR che funge da punto focale per le attività della CCI e per la mobilitazione e il coinvolgimento degli attori locali del triangolo della conoscenza nelle attività della CCI;
5) «organizzazione partner»: un soggetto giuridico membro di una CCI; può trattarsi, in particolare, di istituti di istruzione superiore, enti di istruzione e formazione professionale, istituti di ricerca, istituzioni pubbliche, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;
6) «istituto di ricerca»: un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;
7) «istituto di istruzione superiore» o «ISS»: un’università o qualunque tipo di istituto di istruzione superiore che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli e diplomi, in particolare a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;
8) «comunità dell’EIT»: l’EIT e la comunità attiva delle persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato o beneficiano del sostegno o del contributo finanziario dell’EIT;
9) «agenda strategica per l’innovazione» o «ASI»: un atto che definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per le future iniziative, la capacità dell’EIT di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione, gli obiettivi, le azioni principali, le modalità di funzionamento, i risultati attesi e l’impatto dell’EIT, nonché una stima delle risorse necessarie per il periodo di Orizzonte Europa e del QFP;
10) «sistema di innovazione regionale» o «SIR»: un sistema che promuove l’integrazione del triangolo della conoscenza e la capacità di innovazione dei paesi (e delle regioni di tali paesi) classificati come innovatori «moderati» o «modesti» nel quadro europeo di valutazione dell’innovazione di cui all’ASI e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare attraendo e integrando nuovi partner nelle CCI e colmando i divari regionali, mitigando in tal modo le disparità in materia di innovazione;
11) «forum delle parti interessate»: una piattaforma aperta ai rappresentanti di istituzioni dell’Unione, autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati e singoli soggetti dell’imprenditoria, dell’istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;
12) «piano aziendale delle CCI»: un documento allegato alla convenzione di sovvenzione che copre un periodo massimo di tre anni e descrive gli obiettivi delle CCI, il modo in cui devono essere raggiunti, i risultati attesi, le attività a valore aggiunto delle CCI pianificate e le relative esigenze e risorse finanziarie, comprese le azioni miranti a conseguire la sostenibilità finanziaria e ad aumentare l’apertura della CCI a nuovi partner di tutta l’Unione;
13) «attività a valore aggiunto delle CCI»: le attività svolte da organizzazioni partner conformemente al piano aziendale delle CCI, che contribuiscono all’integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell’EIT;
14) «attività trasversali alle CCI»: le attività volte a rafforzare la cooperazione e le sinergie tra le CCI, a promuovere un approccio più interdisciplinare e a creare una massa critica tra le CCI per affrontare temi di interesse comune;
15) «memorandum di cooperazione»: un accordo tra l’EIT e una CCI inteso a mantenere la CCI come membro attivo della comunità dell’EIT dopo la scadenza dell’accordo di partenariato e che include le condizioni di accesso ai bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche e transnazionali con un elevato valore aggiunto dell’Unione;
16) «sostenibilità finanziaria»: la capacità di una CCI di finanziare le proprie attività del triangolo della conoscenza indipendentemente dai contributi da parte dell’EIT.
Art. 3 Missione e obiettivi
1. La missione dell’EIT è contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili nell’Unione rafforzando la capacità d’innovazione dell’Unione e degli Stati membri per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società. L’EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie, l’integrazione e la cooperazione tra l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione ai massimi livelli, anche incoraggiando l’imprenditorialità, rafforzando così gli ecosistemi dell’innovazione in tutta l’Unione in maniera aperta e trasparente. L’EIT attua inoltre le priorità strategiche dell’Unione e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, compresi il Green Deal europeo, il piano per la ripresa dell’Europa, la strategia europea per i dati, la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e la nuova strategia industriale per l’Europa e quelli volti a conseguire l’autonomia strategica dell’Unione, conservando nel contempo un’economia aperta. Inoltre, contribuisce ad affrontare le sfide globali, compresi gli SDG, seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e a pervenire a un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro e non oltre il 2050.
2. Per il periodo di bilancio 2021-2027, l’EIT contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa, tenendo pienamente conto della sua pianificazione strategica.
Art. 4 ASI
1. L’ASI definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per il pertinente periodo di sette anni, conformemente agli obiettivi e alle priorità di Orizzonte Europa enunciati nel regolamento (EU) 2021/695, e include una valutazione del previsto impatto socioeconomico dell’EIT, delle sue attività di sensibilizzazione e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI è in linea con le prescrizioni in materia di informazione, monitoraggio e valutazione e altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695 e tiene conto dei risultati del monitoraggio continuo e della valutazione periodica indipendente dell’EIT di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
2. L’ASI tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa assicurando la coerenza con le sfide di tale programma e la complementarità con il CEI istituito dal regolamento (UE) 2021/695, e crea e promuove adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri pertinenti programmi dell’Unione, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo di competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale.
3. L’ASI comprende una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del pertinente QFP.
4. L’EIT, previa consultazione delle CCI esistenti e tenendo conto dei loro pareri, elabora un contributo alla proposta della Commissione relativa all’ASI e lo trasmette alla Commissione. Il contributo dell’EIT è reso pubblico.
5. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 173, paragrafo 3, TFUE.
Art. 5 Organi dell’EIT e gruppo dei rappresentanti degli Stati membri
1.
Gli organi dell’EIT comprendono quelli indicati nel presente paragrafo.
Il comitato direttivo è composto da membri ad alto livello con comprovata esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Il comitato direttivo è incaricato della direzione e del monitoraggio delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione, del finanziamento, del monitoraggio e della valutazione delle CCI, compresa l’adozione di opportune misure correttive in caso di prestazioni inadeguate delle CCI, nonché dell’adozione delle altre decisioni strategiche. La selezione del comitato direttivo tiene conto dei criteri in materia di equilibrio di genere e geografico. Il comitato direttivo elegge un presidente tra i suoi membri.
Il comitato esecutivo è composto da membri selezionati in rappresentanza di tutte e tre le componenti del triangolo della conoscenza e dal presidente del comitato direttivo. Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti e prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.
Il direttore è nominato dal consiglio direttivo. Il direttore agisce come rappresentante legale dell’EIT ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del comitato direttivo nonché delle operazioni e della gestione quotidiana dell’EIT.
La funzione interna di revisione contabile opera in completa indipendenza e in conformità delle pertinenti norme internazionali. La funzione interna di revisione contabile consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottoposta dal comitato direttivo.
2. Nello statuto dell’EIT, che figura nell’allegato I, sono riportate disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT.
3.
È istituito il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.
Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato.
Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito a quanto segue:
a) la proroga o la risoluzione degli accordi di partenariato dell’EIT con le CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6;
b) la conclusione di un memorandum di cooperazione con ciascuna CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6; e
c) questioni di importanza strategica per l’EIT diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), condividendo le esperienze al riguardo.
Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce inoltre consulenza alle CCI e condivide esperienze con esse. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è periodicamente informato circa le prestazioni, i risultati e le attività dell’EIT e delle CCI, i risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché circa i loro indicatori di performance e le loro misure correttive. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce il suo parere al riguardo. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri facilita adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.
Art. 6 Compiti
Al fine di raggiungere la sua missione e gli obiettivi di cui all’articolo 3, l’EIT svolge almeno i compiti seguenti:
a) individua, conformemente all’ASI, le proprie priorità e attività principali e vi dà attuazione conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/695;
b) garantisce l’apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner potenziali, svolge un’attività di sensibilizzazione tra di esse e incoraggia la loro partecipazione alle sue attività, in particolare tra le PMI e i centri di eccellenza emergenti, in tutta l’Unione, anche attraverso il SIR, basandosi sulle reti di informazioni e sulle strutture esistenti;
c) seleziona e designa CCI conformemente all’articolo 9 e definisce mediante accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione i diritti e gli obblighi delle CCI, le supervisiona e offre loro un sostegno adeguato e un orientamento strategico attraverso misure adeguate di controllo della qualità, il monitoraggio continuo e la valutazione esterna periodica delle loro attività conformemente all’articolo 11 e, se del caso, adotta misure correttive;
d) guida l’attuazione del SIR, anche attraverso l’attuazione dei poli SIR da parte delle CCI;
e) garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le CCI e pubblica inviti per attività trasversali alle CCI e servizi condivisi;
f) garantisce un’attuazione diffusa dei titoli e dei diplomi con marchio EIT da parte delle CCI, rafforza la loro promozione al di fuori della comunità dell’EIT e li estende ai programmi di apprendimento permanente;
g) promuove la diffusione di migliori prassi per l’integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI e in tutta l’Unione, avvalendosi, tra l’altro, del SIR, al fine di sviluppare una cultura comune dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze e di incoraggiare l’apertura delle CCI a nuovi membri attraverso attività di sensibilizzazione;
h) promuove l’ampia diffusione e comunicazione e l’ampio sfruttamento dei risultati e delle opportunità che emergono dalla comunità dell’EIT, al fine di accrescere la consapevolezza, la visibilità e la conoscenza dell’EIT in tutta l’Unione e di incoraggiare la partecipazione alle attività della comunità dell’EIT;
i) sostiene le CCI nell’elaborazione di una strategia efficace di sostenibilità finanziaria per la mobilitazione di fondi da altre fonti pubbliche e private;
j) favorisce l’eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, in particolare promuovendo le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell’innovazione;
k) promuove approcci multidisciplinari all’innovazione, in tutti i settori, anche integrando soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, la sostenibilità e la neutralità climatica fin dalla progettazione, approcci organizzativi, una focalizzazione sull’imprenditorialità e nuovi modelli di business;
l) assicura sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri programmi dell’Unione, se del caso, conformemente al regolamento (UE) 2021/695;
m) favorisce la discussione nonché lo scambio e la diffusione di competenze e know-how tra le CCI per quanto riguarda modelli innovativi in materia di diritti di proprietà intellettuale, nell’intento di promuovere il trasferimento e la diffusione delle conoscenze, sia nel contesto delle CCI che più ampiamente nell’Unione;
n) fornisce il sostegno necessario alle CCI e promuove sinergie con queste ultime per sviluppare soluzioni innovative;
o) organizza riunioni regolari, almeno ogni due anni, di un forum delle parti interessate per condividere e discutere le attività dell’EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell’Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione, nonché, se del caso, ad altre politiche e altri obiettivi dell’Unione, e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere;
p) organizza, almeno due volte l’anno e in maniera indipendente dalle riunioni del forum delle parti interessate, riunioni del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.
q) facilita l’istituzione di strutture di servizio condivise della comunità dell’EIT;
r) incoraggia la creazione di una rete, nel corso del tempo, dei poli SIR e dei centri di co-locazione negli Stati membri onde agevolare la loro cooperazione all’interno della comunità dell’EIT e con gli ecosistemi locali dell’innovazione;
s) monitora l’attuazione di attività di sostegno che le CCI devono intraprendere per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d’innovazione delle loro organizzazioni aderenti, in particolare degli IIS, degli enti di istruzione e formazione professionale, delle PMI e delle start-up e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione, in tutta l’Unione e in linea con l’approccio del triangolo della conoscenza;
t) progetta, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle CCI, lancia e coordina un’iniziativa pilota volta a sostenere l’innovazione e le capacità imprenditoriali degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione (iniziativa pilota per l’istruzione superiore), che deve essere attuata dalle CCI.
Art. 7 CCI
1. Le CCI svolgono almeno i compiti seguenti:
a) attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto dell’Unione, anche facilitando la creazione di start-up innovative e lo sviluppo di imprese innovative in complementarità con il CEI e con il programma InvestEU, integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;
b) ricerca, sperimentazione, prototipazione e dimostrazione incentrate sull’innovazione, in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia, l’ambiente e la società, che si avvalgono dei risultati derivanti dalla ricerca dell’Unione e nazionale e che presentano il potenziale per rafforzare la competitività dell’Unione a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea, tra cui quelle legate alla salute e al mercato digitale;
c) attività di istruzione e di formazione, in particolare a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in settori che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socioeconomici e socioecologici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell’Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazione di reti fra quanti hanno fruito di attività educative e formative dell’EIT, comprese quelle con marchio EIT;
d) azioni nell’ambito dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore per integrare meglio gli IIS nelle catene del valore e negli ecosistemi dell’innovazione e riunirli con altri attori principali dell’innovazione del triangolo della conoscenza, migliorando in tal modo la loro capacità innovativa e imprenditoriale;
e) attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel campo dell’innovazione, ponendo l’accento sullo sviluppo della cooperazione tra istruzione superiore, ricerca e imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi, e, se del caso, le organizzazioni del settore pubblico e del terzo settore;
f) attività dei SIR, pienamente integrate nella strategia pluriennale delle CCI e collegate alle pertinenti strategie di specializzazione intelligente definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2021/695 allo scopo di rafforzare la capacità di innovazione e sviluppare ecosistemi dell’innovazione sostenibile nell’ottica di attenuare le disparità e il divario in termini di rendimento innovativo in tutta l’Unione;
g) ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare il CEI, altri partenariati europei e missioni di Orizzonte Europa, se del caso;
h) mobilitazione di fondi da fonti pubbliche e private, in particolare nell’intento di finanziare una proporzione crescente del loro bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività, conformemente all’articolo 18;
i) messa a disposizione, su richiesta, di informazioni sulle realizzazioni e sui risultati nel campo della ricerca e dell’innovazione e sui relativi diritti di proprietà intellettuale, ottenuti nell’ambito delle attività delle CCI, nonché sui pertinenti inventori.
2.
Fatti salvi gli accordi di partenariato e le convenzioni di sovvenzione tra l’EIT e le CCI, le CCI godono di un’autonomia sostanziale per stabilire la propria composizione e organizzazione interna, nonché per stabilire il proprio programma e i propri metodi di lavoro, purché conducano a progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell’EIT e delle CCI, tenendo conto al contempo della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e dell’indirizzo strategico dell’EIT fissato nell’ASI e dal comitato direttivo.
In particolare, le CCI:
a) stabiliscono modalità trasparenti di governance interna che rispecchino il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;
b) garantiscono e promuovono l’apertura, attraverso criteri di adesione e recesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti a presentare proposte, a nuove organizzazioni partner potenziali nell’Unione che apportano un valore aggiunto al partenariato;
c) stabiliscono un regolamento interno, compresi codici di condotta, che ne assicuri il funzionamento in modo aperto e trasparente;
d) definiscono e attuano i propri piani aziendali;
e) definiscono e attuano strategie finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria.
3. Le CCI possono adottare misure e iniziative volte a mitigare gli effetti della crisi COVID-19, in particolare azioni volte a rafforzare la resilienza di microimprese, PMI e start-up, nonché di studenti, ricercatori e dipendenti.
4. La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo di partenariato, una convenzione di sovvenzione o, fatto salvo l’articolo 12, un memorandum di cooperazione.
Art. 8 Norme in materia di partecipazione e diffusione
Si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. In deroga a tali norme:
a) le condizioni minime per la costituzione di una CCI sono stabilite all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
b) possono applicarsi, se del caso, norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.
Art. 9 Selezione e designazione delle CCI
1. L’EIT seleziona e designa un partenariato come CCI secondo una procedura competitiva, aperta e trasparente. Si applicano le condizioni e i criteri di cui al regolamento (UE) 2021/695, in particolare all’articolo 28, paragrafo 3, nonché i criteri per la selezione dei partenariati europei. Il comitato direttivo può precisare ulteriormente tali criteri adottando e pubblicando criteri per la selezione delle CCI in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione nel rispondere alle sfide globali e nel realizzare le priorità strategiche dell’Unione.
2. L’EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità definite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa.
3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, che comprendono almeno un IIS, un istituto di ricerca e un’impresa privata, e che queste siano stabilite in almeno tre diversi Stati membri.
4. Oltre alla condizione di cui al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI devono essere stabiliti negli Stati membri.
5. L’EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. L’EIT comunica prontamente tali criteri e procedure al gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo.
Art. 10 Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI
L’EIT, sulla base di indicatori e disposizioni in materia di monitoraggio stabiliti, tra l’altro, nel regolamento (UE) 2021/695 e nell’ASI, e in stretta collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell’impatto di ogni CCI, compresi i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria, l’efficienza in termini di costi e l’apertura a nuovi membri.
I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.
Art. 11 Durata, proroga e risoluzione di un accordo di partenariato
1. In deroga all’articolo 130, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, l’EIT può concludere un accordo di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.
2.
Sulla base di un monitoraggio continuo delle CCI a norma dell’articolo 10, l’EIT, sotto la supervisione del comitato direttivo, effettua riesami intermedi dei risultati e delle attività delle CCI relativamente ai primi tre anni dell’accordo di partenariato.
In caso di proroga dell’accordo di partenariato, l’EIT svolge tali riesami intermedi relativamente ai primi tre anni successivi alla proroga.
Il comitato direttivo rende pubblici tali riesami intermedi.
3. Prima della scadenza del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, l’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione globale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI, con il supporto di esperti esterni indipendenti.
4. Dopo aver consultato il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri, il comitato direttivo può prorogare l’accordo di partenariato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni o interrompere l’erogazione del contributo finanziario dell’EIT e non prorogare l’accordo di partenariato sulla base dei seguenti elementi:
a) l’esito del riesame intermedio di cui al paragrafo 2, primo comma, e
b) l’esito di una valutazione globale di cui al paragrafo 3.
L’EIT informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare il periodo di sette anni di cui al paragrafo 1.
5. Al fine di decidere in merito alla proroga dell’accordo di partenariato con una CCI a norma del paragrafo 4, il comitato direttivo tiene conto dei criteri di attuazione, monitoraggio e valutazione relativi ai partenariati europei definiti nel regolamento (UE) 2021/695 e, per quanto riguarda le CCI, dei seguenti aspetti:
a) la loro pertinenza rispetto alle sfide globali dell’Unione;
b) il loro valore aggiunto dell’Unione e l’attinenza agli obiettivi dell’EIT;
c) il conseguimento dei loro obiettivi;
d) i loro sforzi per coordinare le loro attività con altre attività di ricerca e innovazione pertinenti;
e) la loro capacità di garantire l’apertura a nuovi membri;
f) i risultati da esse conseguiti nell’attrarre nuovi membri provenienti da tutta l’Unione;
g) il loro rispetto dei principi di buona governance;
h) i loro sforzi e risultati nel definire e attuare misure e attività sensibili alla dimensione di genere; e
i) la loro capacità di sviluppare ecosistemi di innovazione sostenibili e il livello di sostenibilità finanziaria raggiunto.
6. Qualora il monitoraggio continuo, un riesame intermedio o la valutazione globale relativi a una CCI di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo evidenzino progressi insufficienti nei settori di cui all’articolo 10 o l’assenza di valore aggiunto dell’Unione, il comitato direttivo adotta misure correttive adeguate, compresi la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell’EIT o la risoluzione dell’accordo di partenariato.
7. L’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione finale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI prima della scadenza dell’accordo di partenariato. In funzione dell’esito positivo di un riesame finale prima della scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT può concludere un memorandum di cooperazione con una CCI.