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Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021 relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

Il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio3 istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»). Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate attraverso partenariati europei, con partner del settore pubblico e/o privato, per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell’Unione.

In conformità del regolamento (UE) 2021/695, è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte Europa. Tali partenariati dovrebbero essere attuati solo nei casi in cui altre parti di Orizzonte Europa, comprese altre forme di partenariato europeo, non ne raggiungerebbero gli obiettivi o non consentirebbero di ottenere i necessari impatti attesi, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un elevato grado di integrazione. Le condizioni di creazione di tali partenariati sono specificate in tale regolamento.

Il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio4 istituisce il programma Europa digitale. Il programma Europa digitale sostiene l’attuazione di progetti di interesse comune finalizzati all’acquisizione, all’implementazione e al funzionamento di un’infrastruttura di dati, quantistica e di supercalcolo di prim’ordine, alla federazione, all’interconnessione e all’ampliamento dell’uso dei servizi di supercalcolo, nonché allo sviluppo di competenze chiave.

Il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio5 istituisce il meccanismo per collegare l’Europa. Il meccanismo per collegare l’Europa rende possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. In particolare, il meccanismo per collegare l’Europa sostiene la realizzazione dei progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all’adeguamento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. Il meccanismo per collegare l’Europa contribuisce a sostenere le infrastrutture di connettività digitale di interesse comune, con notevoli ricadute positive per la società.

La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 intitolata «Una strategia europea per i dati» delinea una strategia per le misure politiche e gli investimenti a sostegno dell’economia dei dati per i prossimi cinque anni e pone l’accento sulla creazione di spazi di dati comuni e pubblici europei che stimoleranno la crescita e creeranno valore. Il sostegno alla creazione di tali spazi comuni europei di dati e di infrastrutture cloud federate e sicure garantirebbe la disponibilità di una maggiore quantità di dati per l’uso nell’economia e nella società, consentendo contemporaneamente alle imprese e alle persone che li generano di mantenerne il controllo. Il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico sono componenti essenziali della fornitura senza soluzione di continuità di risorse di calcolo con caratteristiche di prestazione diverse, necessarie per massimizzare la crescita e lo sfruttamento degli spazi di dati comuni e pubblici europei e delle infrastrutture cloud federate e sicure per applicazioni pubbliche, industriali e scientifiche.

La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» presenta la strategia digitale dell’Europa ed è incentrata su obiettivi chiave destinati a garantire che le soluzioni digitali aiutino l’Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone. Tra le azioni principali proposte figurano gli investimenti nello sviluppo e nell’applicazione di capacità digitali congiunte all’avanguardia, anche nelle tecnologie del supercalcolo e del calcolo quantistico, e l’espansione della capacità di supercalcolo europea per lo sviluppo di soluzioni innovative per la medicina, i trasporti e l’ambiente.

La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l’Europa» illustra un’ambiziosa strategia industriale affinché l’Europa guidi la duplice transizione verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La comunicazione pone l’accento sul sostegno, tra l’altro, allo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali che rivestono importanza strategica per il futuro industriale dell’Europa, tra cui il calcolo ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche.

La comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» ha individuato numerose capacità e abilità digitali strategiche, tra cui i computer ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche, tra le priorità dello strumento per la ripresa e la resilienza, di InvestEU e del dispositivo per gli investimenti strategici.

Il ruolo di leadership dell’Europa nell’economia dei dati, la sua eccellenza scientifica e la sua forza industriale dipenderanno sempre di più dalla sua capacità di sviluppare tecnologie chiave di calcolo ad alte prestazioni, fornire accesso a infrastrutture di dati e di supercalcolo di livello mondiale e mantenere la sua attuale leadership nelle applicazioni del calcolo ad alte prestazioni. Il calcolo ad alte prestazioni è una tecnologia largamente utilizzata per la trasformazione digitale dell’economia europea, che consente a molti settori industriali tradizionali di innovare con prodotti e servizi di maggior valore. In combinazione con altre tecnologie digitali avanzate quali l’intelligenza artificiale, i big data e le tecnologie cloud, il calcolo ad alte prestazioni sta spianando la strada ad applicazioni sociali e industriali innovative in settori critici per l’Europa, quali la medicina personalizzata, le previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici, lo sviluppo e i trasporti intelligenti e verdi, i nuovi materiali per l’energia pulita, la progettazione e la sperimentazione virtuale di farmaci, l’agricoltura sostenibile o il settore manifatturiero e dell’ingegneria.

Il calcolo ad alte prestazioni è una risorsa strategica per l’elaborazione delle politiche, poiché è alla base di applicazioni che consentono di comprendere e progettare soluzioni efficienti per affrontare molte sfide globali complesse e gestire le crisi. Il calcolo ad alte prestazioni contribuisce a politiche chiave come il Green Deal europeo con modelli e strumenti volti a trasformare il numero crescente di sfide ambientali complesse in opportunità di innovazione sociale e crescita economica. Ne è un esempio l’iniziativa «Destination Earth» annunciata nelle comunicazioni della Commissione intitolate «Il Green Deal europeo» dell’11 dicembre 2019 e «Una strategia europea per i dati» e «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» del 19 febbraio 2020.

Eventi di portata globale come la pandemia di COVID-19 hanno mostrato quanto sia importante investire in piattaforme e strumenti di calcolo ad alte prestazioni e di modellizzazione in ambito sanitario, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la pandemia, spesso in combinazione con altre tecnologie digitali quali i big data e l’intelligenza artificiale. Il calcolo ad alte prestazioni è utilizzato per accelerare l’individuazione e la produzione di cure, compresi i vaccini, prevedere la diffusione del virus, contribuire a pianificare la distribuzione delle forniture e delle risorse mediche e simulare misure di uscita post-pandemiche al fine di valutare diversi scenari. Le piattaforme e gli strumenti di modellizzazione che sfruttano il calcolo ad alte prestazioni sono essenziali per affrontare le pandemie attuali e future e svolgeranno un ruolo fondamentale nell’ambito della salute e della medicina personalizzata.

Il regolamento (UE) 2018/14886 ha istituito l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo («impresa comune EuroHPC») con l’obiettivo di elaborare, predisporre, estendere e mantenere nell’Unione un’infrastruttura integrata di dati e di supercalcolo di livello mondiale e di elaborare e sostenere un ecosistema di calcolo ad alte prestazioni estremamente competitivo e innovativo.

Alla luce degli sviluppi nel calcolo ad alte prestazioni, è giunto il momento di procedere a una revisione del regolamento (UE) 2018/1488 per garantire il proseguimento dell’iniziativa al fine di definire una nuova missione e nuovi obiettivi per l’impresa comune EuroHPC, tenendo conto dell’analisi dei principali fattori tecnologici e socioeconomici che incidono sulla futura evoluzione delle infrastrutture, delle tecnologie e delle applicazioni per i dati e il calcolo ad alte prestazioni nell’Unione e nel mondo, nonché degli insegnamenti tratti dalle attuali attività dell’impresa comune EuroHPC. La revisione consentirebbe inoltre di allineare le norme dell’impresa comune EuroHPC al nuovo quadro giuridico, in particolare al regolamento (UE) 2021/695, ai regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/1153.

Al fine di dotare l’Unione delle capacità di calcolo necessarie per mantenere le proprie capacità industriali e di ricerca in una posizione di avanguardia, è opportuno coordinare gli investimenti degli Stati membri nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico e promuovere l’adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico da parte dell’industria e del mercato nei settori pubblico e privato. L’Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi europei di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico della massima qualità e orientati alla domanda e alle applicazioni, stabilendo un collegamento effettivo tra l’approvvigionamento tecnologico, la co-progettazione con gli utenti e l’acquisizione congiunta di sistemi di prim’ordine, e creando in tutta Europa un ecosistema di tecnologie e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico di livello mondiale. Al tempo stesso, l’Unione dovrebbe offrire al settore dell’approvvigionamento l’opportunità di far leva su tali investimenti, per favorire l’adozione di tali tecnologie in ambiti di applicazione emergenti e su vasta scala, quali la medicina personalizzata, i cambiamenti climatici, la guida connessa e automatizzata o altri mercati di punta basati sull’intelligenza artificiale, sulle tecnologie blockchain, sull’edge computing o, più in generale, sulla digitalizzazione dell’industria europea.

Per conquistare la leadership in tecnologie digitali fondamentali quali il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico, l’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero investire in tecnologie di supercalcolo a basso consumo di prossima generazione ed efficienti sul piano energetico, software innovativi e sistemi di supercalcolo avanzati per il calcolo a esascala e post-esascala e il calcolo quantistico, nonché per applicazioni innovative di supercalcolo e di dati. Ciò dovrebbe consentire al settore europeo dell’approvvigionamento di prosperare in una vasta gamma di settori applicativi e tecnologici chiave che vanno al di là del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e, nel lungo periodo, alimentano con tali tecnologie mercati delle TIC più ampi. Ciò sosterrebbe inoltre la trasformazione digitale delle scienze del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e dell’industria che li utilizza, rafforzandone il potenziale di innovazione.

Il perseguimento di una visione strategica comune dell’Unione in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico è essenziale per realizzare l’ambizione dell’Unione e dei suoi Stati membri di garantire all’UE un ruolo guida nell’economia digitale. L’obiettivo sarebbe quello di istituire in Europa un ecosistema iperconnesso, federato e sicuro di infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico che sia leader a livello mondiale, e di essere in grado di produrre sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico innovativi e competitivi, basati su una catena di approvvigionamento che sia più resiliente e garantisca la disponibilità di componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni.

Un’impresa comune rappresenta lo strumento migliore in grado di attuare la visione strategica dell’UE in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, garantendo così che l’Unione possa beneficiare di capacità di supercalcolo, calcolo quantistico e dati di livello mondiale, coerenti con il suo potenziale economico, corrispondenti alle esigenze degli utenti europei. L’impresa comune è lo strumento più adatto per superare le attuali limitazioni, producendo nel contempo il massimo impatto economico, sociale e ambientale e tutelando al meglio gli interessi dell’Unione in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Essa può mettere in comune le risorse dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa e del settore privato. Può attuare un quadro per gli appalti e gestire sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico di livello mondiale. Può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie europee e la loro successiva integrazione in sistemi di supercalcolo di livello mondiale.

L’impresa comune farà parte del portafoglio di partenariati istituzionalizzati nell’ambito di Orizzonte Europa, che dovrebbe adoperarsi per rafforzare le capacità scientifiche dell’Unione al fine di far fronte alle minacce emergenti e alle sfide future in uno Spazio europeo della ricerca rafforzato; garantire catene del valore dell’UE orientate alla sostenibilità e l’autonomia strategica dell’Unione; e migliorare l’adozione di soluzioni innovative che affrontino le sfide in materia di clima, ambiente, sanità e altre sfide sociali globali, in linea con le priorità strategiche dell’Unione, anche per conseguire la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050.

L’impresa comune dovrebbe essere finanziata dai programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 («QFP 2021-2027»). Dovrebbe essere costituita nel 2021e operare fino al 31 dicembre 2033, per dotare l’Unione di un’infrastruttura di supercalcolo federata, sicura e iperconnessa di livello mondiale e sviluppare le tecnologie, le applicazioni e le competenze necessarie per raggiungere le capacità a esascala intorno al 2022-2024 e post-esascala intorno al 2025-2027, promuovendo nel contempo un ecosistema europeo di innovazione di livello mondiale nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, le imprese comuni devono avere un approccio chiaro al ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno istituire l’impresa comune per un periodo che si concluda il 31 dicembre 2033, affinché possa esercitare le proprie responsabilità per quanto riguarda l’applicazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette avviate e per quanto riguarda la finalizzazione delle attività connesse al funzionamento dei supercomputer EuroHPC.

Il partenariato pubblico-privato sotto forma di impresa comune dovrebbe combinare le risorse tecniche e finanziarie indispensabili per padroneggiare la complessità dell’innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale, in questo settore. I membri dell’impresa comune dovrebbero pertanto essere l’Unione, gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa, che concordano un’iniziativa europea congiunta in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico; nonché le associazioni che rappresentano le loro entità costitutive e le altre organizzazioni impegnate esplicitamente e attivamente a produrre risultati nell’ambito della ricerca e dell’innovazione e a sviluppare e implementare capacità di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico, o che contribuiscono a colmare il divario di competenze e a mantenere il know-how nel settore del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico in Europa. L’impresa comune dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

Conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2021/695, i contributi finanziari dei membri diversi dall’Unione dovrebbero essere almeno pari al 50 % e dovrebbero poter raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati dell’impresa comune. Per contro, il contributo dell’Unione, compresi eventuali fondi aggiuntivi provenienti da paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa, non dovrebbe superare il 50 % degli impegni di bilancio aggregati dell’impresa comune.

Il contributo dell’Unione dovrebbe coprire i costi amministrativi dell’impresa comune.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, l’impresa comune deve attuare una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari mediante un approccio coordinato. Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe concludere con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Per garantire la coerenza con le priorità strategiche nazionali, gli Stati partecipanti dovrebbero disporre di u diritto di veto sull’utilizzo dei rispettivi contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, conseguire la semplificazione e garantire un’attuazione più efficiente, ciascuno Stato partecipante dovrebbe adoperarsi per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le proprie comunicazioni e i propri audit con quelli dell’impresa comune e allineare l’ammissibilità dei propri costi alle regole di Orizzonte Europa. I beneficiari stabiliti negli Stati partecipanti che hanno affidato le attività di pagamento all’impresa comune dovrebbero firmare un’unica convenzione di sovvenzione con l’impresa comune secondo le regole di Orizzonte Europa.

Per permettere all’Unione nel 2014 di riconquistare una posizione di leadership nelle tecnologie del calcolo ad alte prestazioni e sviluppare un ecosistema completo in tale settore e in quello del calcolo quantistico, i portatori di interessi dell’industria e della ricerca riuniti in seno all’associazione ETP4HPC (piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni) hanno costituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l’Unione. La sua missione consiste nel creare una catena del valore delle tecnologie europee nel settore del calcolo ad alte prestazioni che sia competitiva a livello mondiale, promuovendo le sinergie fra le tre principali componenti dell’ecosistema del calcolo ad alte prestazioni, vale a dire sviluppo tecnologico, applicazioni e infrastrutture di supercalcolo. In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore del calcolo ad alte prestazioni, l’ETP4HPC dovrebbe poter diventare membro dell’impresa comune.

Per rafforzare la catena del valore dei dati, favorire la creazione di comunità intorno ai dati e porre le basi per una florida economia basata sui dati nell’Unione nel 2014, i portatori di interessi dell’industria e della ricerca riuniti in seno alla Big Data Value Association (BDVA) hanno istituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l’Unione. Nel 2020 la BDVA ha cambiato il proprio nome in Data, AI and Robotics (DAIRO). In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore dei big data, la DAIRO dovrebbe poter diventare membro dell’impresa comune.

Le associazioni private DAIRO e ETP4HPC hanno espresso per iscritto la loro disponibilità a contribuire al programma strategico pluriennale dell’impresa comune e ad apportare la loro esperienza nella realizzazione degli obiettivi dell’impresa comune. Occorre che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di accettazione.

L’impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico e di creare, a livello dell’Unione, un’infrastruttura sicura, federata e integrata in rete e all’avanguardia, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utenti dell’industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), e del settore pubblico. L’impresa comune dovrebbe mirare allo sviluppo e all’utilizzo di tecnologie e infrastrutture di altissimo livello, rispondendo ai rigorosi requisiti degli utenti europei in ambito scientifico, industriale e del settore pubblico.

La missione dell’impresa comune dovrebbe articolarsi intorno a un pilastro amministrativo e sei pilastri tecnici riguardanti rispettivamente le attività relative all’infrastruttura, le attività di federazione dei servizi di supercalcolo, le attività connesse alla tecnologia, le attività relative alle applicazioni di supercalcolo, le attività volte ad ampliare l’uso e le competenze e le attività di cooperazione internazionale. Il programma Europa digitale dovrebbe essere utilizzato per finanziare il pilastro delle infrastrutture, parte del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, e il pilastro dell’ampliamento dell’uso e delle competenze. Il meccanismo per collegare l’Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare le restanti attività del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, ossia l’interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, nonché l’interconnessione con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud sicure dell’Unione. Orizzonte Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare i pilastri della tecnologia, delle applicazioni e della cooperazione internazionale.

L’impresa comune dovrebbe essere in grado di cooperare con il partenariato per l’informatica avanzata in Europa (PRACE) per fornire e gestire l’accesso a un’infrastruttura di supercalcolo e di dati federata e interconnessa, e ai relativi servizi, nonché per le strutture di formazione e le opportunità di sviluppo delle competenze. Dovrebbe altresì poter cooperare con la rete GEANT per la connettività tra i supercomputer dell’impresa comune e con altre infrastrutture europee di supercalcolo e di dati.

L’impresa comune dovrebbe contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche in tutta l’Unione, impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo a costituire un nuovo capitale umano e di conoscenze. Ciò include la progettazione di attività educative e formative specifiche e il sostegno alle stesse, in stretta collaborazione con gli operatori pubblici e privati pertinenti.

In linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell’Unione, l’impresa comune dovrebbe agevolare la cooperazione tra l’Unione e gli attori internazionali definendo una strategia di cooperazione, che comprenda l’individuazione e la promozione di settori di cooperazione nell’ambito della ricerca e sviluppo e dello sviluppo delle competenze e l’attuazione di azioni che presentino un vantaggio reciproco, nonché garantendo una politica di accesso alle rispettive capacità e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico basata principalmente sulla reciprocità.

Lo scopo dell’impresa comune dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento nell’Unione di tutte le risultanti tecnologie di calcolo ad alte prestazioni. Essa dovrebbe inoltre mirare a salvaguardare gli investimenti nei supercomputer che acquisisce. In tale contesto dovrebbe adottare misure adeguate per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie acquisite, che dovrebbe coprire l’intero ciclo di vita di tali supercomputer.

L’impresa comune dovrebbe gettare le basi per una visione a più lungo termine e costruire la prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri architetture di calcolo classico e dispositivi di calcolo quantistico. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a conseguire risultati di livello mondiale per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della ricerca e della tecnologia europee in tutta l’Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull’insieme della società, condividere l’assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo.

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l’impresa comune dovrebbe fornire sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti in esito a inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e concorrenziali, sulla base di piani di lavoro annuali. Tale sostegno finanziario dovrebbe essere finalizzato, in particolare, a ovviare a comprovati fallimenti del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione, non dovrebbe escludere gli investimenti privati e dovrebbe avere un effetto di incentivazione tale da indurre un cambiamento nel comportamento del beneficiario.

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di aumentare il potenziale innovativo dell’industria, in particolare delle PMI, contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche, sostenere l’incremento del capitale umano e di conoscenze e rafforzare le capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l’impresa comune dovrebbe sostenere la creazione, e in particolare la messa in rete e il coordinamento, in tutti gli Stati partecipanti, di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni. Tali centri di competenza dovrebbero fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico all’industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. Essi dovrebbero in primo luogo promuovere e consentire l’accesso all’ecosistema per l’innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni, facilitare l’accesso ai supercomputer e ai computer quantistici, far fronte alle notevoli carenze di esperti tecnici qualificati tramite attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, e avviare attività di messa in rete con i portatori di interessi e altri centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni al fine di promuovere innovazioni più ampie, ad esempio scambiando e promuovendo le migliori prassi su casi d’uso o esperienze di applicazione, condividendo esperienze e strutture formative, facilitando il co-sviluppo e lo scambio di codici paralleli o sostenendo la condivisione di applicazioni e strumenti innovativi per utenti pubblici e privati, in particolare le PMI.

L’impresa comune dovrebbe fornire un quadro orientato alla domanda e all’utente e consentire un approccio di co-progettazione per l’acquisizione nell’Unione di un’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, al fine di dotare gli utenti delle risorse di calcolo strategiche di cui hanno bisogno per sviluppare soluzioni nuove e innovative e risolvere problemi in ambito sociale, ambientale, economico e di sicurezza. A tal fine, l’impresa comune dovrebbe contribuire all’acquisizione di supercomputer di livello mondiale. I supercomputer dell’impresa comune, compresi i computer quantistici, dovrebbero essere installati in uno Stato partecipante che è uno Stato membro.

Ai fini di un’attuazione efficace sotto il profilo dei costi della missione dell’impresa comune di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un ecosistema di supercalcolo di livello mondiale, l’impresa comune dovrebbe cogliere l’opportunità di adeguare i supercomputer di sua proprietà, ove del caso. Gli adeguamenti dovrebbero pertanto portare a un prolungamento del ciclo di vita dei supercomputer, aumentare le prestazioni operative e fornire nuove funzionalità per far fronte all’evoluzione delle esigenze degli utenti. Al fine di potenziare i suoi supercomputer, l’impresa comune dovrebbe poter lanciare un invito a manifestare interesse nell’ambito del pilastro infrastrutture. Gli inviti a manifestare interesse dovrebbero definire le condizioni specifiche di ammissibilità da applicare a un soggetto ospitante che già ospita un supercomputer EuroHPC.

L’impresa comune dovrebbe iperconnettere tutti i supercomputer e le infrastrutture di dati di cui è proprietaria o comproprietaria mediante tecnologie di rete all’avanguardia, rendendoli ampiamente accessibili in tutta l’Unione, e dovrebbe interconnettere e federare la propria infrastruttura di dati di supercalcolo e di calcolo quantistico, nonché le infrastrutture di calcolo nazionali, regionali e di altro tipo mediante una piattaforma comune. L’impresa comune dovrebbe inoltre garantire l’interconnessione delle infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico federate e sicure con gli spazi comuni europei di dati, compreso il cloud europeo per la scienza aperta, e con le infrastrutture cloud federate e sicure annunciate nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati», al fine di fornire servizi senza soluzione di continuità a una vasta gamma di utenti pubblici e privati in tutta Europa.

Orizzonte Europa e il programma Europa digitale dovrebbero contribuire, rispettivamente, a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione all’interno dell’Unione e a implementare un’ampia gamma di capacità di supercalcolo promuovendo sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché con il dispositivo per la ripresa e la resilienza. L’impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con tali fondi, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.

L’impresa comune dovrebbe fornire agli Stati partecipanti che sono Stati membri un quadro favorevole all’utilizzo dei loro contributi finanziari nel quadro dei programmi cofinanziati dal FESR, dal FSE, dal FEAMPA e dal FEASR per l’acquisizione e l’interconnessione di infrastrutture di dati e di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. L’uso di tali contributi finanziari nelle attività dell’impresa comune è essenziale per lo sviluppo, nell’Unione, di un’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, integrata, federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, poiché i vantaggi di tale infrastruttura si estendono ben oltre gli utenti degli Stati membri. Se gli Stati membri decidono di utilizzare i suddetti contributi finanziari per le attività dell’impresa comune, tali contributi dovrebbero essere considerati contributi nazionali degli Stati partecipanti che sono Stati membri al bilancio dell’impresa comune, a condizione che siano rispettati l’articolo 106 e le altre disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

L’impresa comune può agevolare l’utilizzo di fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati partecipanti che sono Stati membri. I fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza possono integrare le azioni finanziate dall’impresa comune, a condizione che il sostegno nell’ambito di tale dispositivo sia supplementare rispetto a quello fornito dai fondi dell’Unione dell’impresa comune e non copra lo stesso costo. L’utilizzo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe essere contabilizzato come contributo nazionale al bilancio dell’impresa comune, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di dati e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, nonché i progetti in materia di tecnologia, applicazioni e sviluppo delle competenze.

Il contributo dell’Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale dovrebbe coprire in parte i costi di acquisizione dei supercomputer di fascia alta, dei computer quantistici, dei supercomputer di livello industriale e dei supercomputer di fascia media, al fine di allinearsi all’obiettivo dell’impresa comune di contribuire alla messa in comune delle risorse per dotare l’Unione di supercomputer e computer quantistici di altissimo livello. I costi complementari di tali supercomputer e computer quantistici dovrebbero essere coperti dagli Stati partecipanti, da membri del settore privato o da consorzi di partner privati. La quota del tempo di accesso dell’Unione a tali supercomputer o computer quantistici dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione per l’acquisizione di tali supercomputer e computer quantistici e non dovrebbe superare il 50 % del tempo totale di accesso a tali supercomputer o computer quantistici.

L’impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer e dei computer quantistici di fascia alta che ha acquisito. La gestione di ciascun supercomputer o computer quantistico di fascia alta dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. Il soggetto ospitante dovrebbe poter fornire una stima accurata dei costi operativi del supercomputer e di verificarli, garantendo ad esempio una separazione funzionale e, nella misura del possibile, una separazione fisica tra i supercomputer o i computer quantistici di fascia alta dell’impresa comune ed eventuali sistemi di calcolo, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell’impresa comune («consiglio di direzione») a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. Una volta selezionato il soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il consorzio ospitante dovrebbe poter decidere di invitare altri Stati partecipanti ad aderire e a contribuire al finanziamento del supercomputer o del computer quantistico di fascia alta che sarà installato presso il soggetto ospitante selezionato. Se ulteriori Stati partecipanti aderiscono al consorzio ospitante selezionato, ciò non dovrebbe pregiudicare il tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer. I contributi degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante al supercomputer o al computer quantistico di fascia alta dovrebbero essere tradotti in quote di tempo di accesso a tale supercomputer o computer quantistico. Gli Stati partecipanti dovrebbero concordare tra loro la ripartizione della loro quota di tempo di accesso al supercomputer o al computer quantistico.

L’impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer o dei computer quantistici che acquisisce, fino al loro ammortamento. L’impresa comune dovrebbe poter trasferire tale proprietà al soggetto ospitante in vista della dismissione, dell’eliminazione o di qualsiasi altro uso. Quando la proprietà è trasferita al soggetto ospitante o in caso di scioglimento dell’impresa comune, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all’impresa comune il valore residuo del supercomputer o del computer quantistico.

L’impresa comune dovrebbe acquisire i supercomputer di fascia media congiuntamente agli Stati partecipanti. La gestione di ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. L’impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario dell’Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di fascia media. L’impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà al soggetto ospitante, non prima di cinque anni dopo che sia stata superata la prova di accettazione condotta dall’impresa comune o in caso di scioglimento dell’impresa. Il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all’impresa comune il valore residuo del supercomputer.

Per promuovere una distribuzione equa ed equilibrata in tutta l’Unione dei supercomputer EuroHPC e lo sviluppo di un approccio basato su ecosistemi di infrastrutture federate, gli inviti a manifestare interesse relativi a un supercomputer EuroHPC dovrebbero definire le condizioni di ammissibilità da applicare a uno Stato partecipante che ospita già un supercomputer EuroHPC.

L’impresa comune dovrebbe poter acquisire supercomputer di livello industriale insieme a un consorzio di partner privati. La gestione di ciascun supercomputer di questo tipo dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante esistente. Il soggetto ospitante dovrebbe essere in grado di associarsi al consorzio di partner privati per l’acquisizione e la gestione di tale supercomputer. L’impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario dell’Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associati dovrebbero essere selezionati dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell’Unione a tale supercomputer dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di livello industriale. L’impresa comune dovrebbe poter concludere un accordo con il consorzio di partner privati per vendere tale supercomputer a un altro soggetto o per dismetterlo. In alternativa l’impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà di tale supercomputer al consorzio di partner privati. In tal caso, o in caso di scioglimento dell’impresa comune, il consorzio di partner privati dovrebbe rimborsare all’impresa comune il valore residuo della quota dell’Unione di tale supercomputer. Qualora l’impresa comune e il consorzio di partner privati decidano di procedere alla dismissione del supercomputer dopo il suo ammortamento completo, tali costi dovrebbero essere coperti dal consorzio di partner privati.

Per i supercomputer di livello industriale l’impresa comune dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche degli utenti industriali, ad esempio le procedure di accesso, la qualità e il tipo di servizi, la protezione dei dati, la protezione dell’innovazione industriale e della proprietà intellettuale, l’usabilità, la fiducia e altri requisiti in materia di riservatezza e sicurezza.

La progettazione e la gestione dei supercomputer che ricevono un sostegno dall’impresa comune dovrebbero tenere conto dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, utilizzando ad esempio tecnologie a basso consumo e tecniche dinamiche di risparmio energetico e di riutilizzo come il raffreddamento avanzato e il riciclaggio del calore.

I supercomputer dell’impresa comune dovrebbero essere usati principalmente per applicazioni civili destinate a utenti pubblici e privati residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa, comprese le applicazioni nell’ambito della cibersicurezza che potrebbero essere a duplice uso. Agli utenti dovrebbe essere concessa la quota del tempo di accesso dell’Unione in conformità alle regole di accesso definite dal consiglio di direzione. L’uso di tali supercomputer dovrebbe inoltre rispettare gli accordi internazionali conclusi dall’Unione.

L’assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dell’impresa comune dovrebbe essere gratuita per gli utenti pubblici. Dovrebbe inoltre essere gratuita per gli utenti privati per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, e per le attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno. Tale assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dovrebbe in primo luogo essere basata su inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall’impresa comune e valutati da esperti indipendenti. Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, tutti gli utenti che beneficiano di un tempo di accesso gratuito ai supercomputer dell’impresa comune dovrebbero adottare un approccio di tipo «scienza aperta» e diffondere le conoscenze acquisite grazie a tale accesso, conformemente al regolamento (UE) 2021/695. L’assegnazione agli utenti del tempo di accesso destinato ad attività economiche diverse dalle attività private di innovazione delle PMI, che si confrontano con particolari fallimenti del mercato, dovrebbe essere effettuata a pagamento in base all’utilizzo effettivo (principio «pay-per-use») e secondo i prezzi di mercato. L’assegnazione del tempo di accesso per tali attività economiche dovrebbe essere consentita ma limitata e il livello delle tariffe da versare dovrebbe essere stabilito dal consiglio di direzione. I diritti di accesso dovrebbero essere assegnati in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire norme specifiche per concedere, ove opportuno, tempo di accesso gratuito senza invito a manifestare interesse a iniziative ritenute strategiche per l’Unione. Tra gli esempi rappresentativi di iniziative strategiche dell’Unione figurano: «Destination Earth», l’iniziativa faro «Human Brain Project», l’iniziativa «1+ Million Genomes» e gli spazi comuni europei di dati che operano in settori di interesse pubblico, in particolare lo spazio di dati sanitari, i centri di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni, i centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e i poli dell’innovazione digitale. Su richiesta dell’Unione, l’impresa comune dovrebbe concedere tempo di accesso diretto, su base temporanea o permanente, alle iniziative strategiche e alle piattaforme di applicazione esistenti o future che ritiene essenziali per fornire servizi sanitari o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l’Unione lo consideri fondamentale per la sua sicurezza e difesa. L’impresa comune dovrebbe essere autorizzata a esercitare alcune attività economiche limitate per fini commerciali. L’accesso dovrebbe essere concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa. I diritti di accesso dovrebbero essere uguali per tutti gli utenti e assegnati in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire e monitorare i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione per ciascun supercomputer.

L’accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer a petascala e precursori dell’esascala acquisiti dall’impresa comune EuroHPC istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 dovrebbe continuare ad essere concesso agli utenti stabiliti nell’Unione o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020.

I supercomputer dell’impresa comune dovrebbero essere gestiti e utilizzati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e alle direttive 2002/58/CE9 e (UE) 2016/94310 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La governance dell’impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell’Unione e degli Stati partecipanti. Il consiglio di direzione dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, comprese tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell’impresa comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell’industria in quanto utenti e fornitori di tecnologia. Dovrebbe fornire consulenza indipendente al consiglio di direzione in merito all’agenda strategica di ricerca e innovazione, all’acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell’impresa comune, al programma di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e al programma di attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale.

Per i compiti amministrativi generali dell’impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti dovrebbero essere equamente ripartiti tra di essi. Per i compiti corrispondenti alla predisposizione della parte del programma di lavoro relativa all’acquisizione dei supercomputer e dei computer quantistici, alla selezione del soggetto ospitante, alle attività di federazione e connettività e alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti che sono Stati membri dovrebbero basarsi sul principio della maggioranza qualificata. Gli Stati partecipanti che sono paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa dovrebbero inoltre avere diritto di voto per le rispettive attività sostenute con dotazioni di bilancio a titolo di ciascuno di tali programmi. Per i compiti corrispondenti all’acquisizione e alla gestione dei supercomputer e dei computer quantistici, solo gli Stati partecipanti e l’Unione, che contribuiscono con risorse a tali compiti, dovrebbero avere diritto di voto.

Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio11. Le disposizioni applicabili all’impresa comune che disciplinano l’avvio di una procedura di appalto pubblico dovrebbero essere contemplate dal suo regolamento finanziario.

Per promuovere un ecosistema europeo innovativo, competitivo e di riconosciuta eccellenza in tutta Europa per il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico, l’impresa comune dovrebbe avvalersi in modo appropriato di appalti e sovvenzioni, compresi appalti congiunti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative. L’obiettivo è creare collegamenti tra le tecnologie sviluppate principalmente nell’Unione, la co-progettazione con gli utenti e l’acquisizione di pionieristici sistemi di supercalcolo e calcolo quantistico di livello mondiale.

Nel valutare l’impatto complessivo dell’impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in azioni indirette dei membri del settore privato, come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l’attuazione di azioni, al netto dei contributi dell’impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell’Unione a tali costi. Nel valutare l’impatto complessivo dell’impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in altre azioni dei membri del settore privato come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l’attuazione di azioni, al netto dei contributi dell’impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell’Unione a tali costi.

Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti dai programmi dell’Unione siano coerenti con i principi sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l’efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l’esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci, la preservazione di aziende inefficienti o la creazione di una cultura di dipendenza dagli aiuti.

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2021/695. L’impresa comune dovrebbe altresì assicurare un’applicazione coerente di tali norme, sulla base delle misure adottate dalla Commissione in materia. Al fine di garantire un adeguato cofinanziamento delle azioni indirette da parte degli Stati partecipanti, in conformità al regolamento (UE) 2021/695, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire con un importo almeno pari al rimborso erogato dall’impresa comune per i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l’attuazione di tali azioni. A tal fine, il consiglio di direzione dovrebbe fissare i tassi massimi di finanziamento stabiliti nel programma di lavoro annuale dell’impresa comune in conformità dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695.

Al fine di garantire il giusto equilibrio della partecipazione delle parti interessate alle azioni finanziate dall’impresa comune, è necessaria una deroga all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695 per consentire una differenziazione dei tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione, da applicare invariabilmente all’insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Per le attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale, l’impresa comune dovrebbe consentire che i tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione siano applicati invariabilmente all’insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti.

L’erogazione di sostegno finanziario alle attività nell’ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) 2021/694. In particolare, per quanto riguarda le informazioni classificate, occorre che le azioni finanziate nell’ambito del programma Europa digitale siano conformi all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento.

L’erogazione di sostegno finanziario alle attività nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2021/1153.

I beneficiari di paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa che sono Stati partecipanti dovrebbero essere ammessi a partecipare alle azioni solo se uno Stato partecipante è un paese terzo associato a uno o più programmi relativi a tale azione.

È opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri dell’impresa comune siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se opportuno, l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

L’impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione, presso il grande pubblico. Il regolamento interno degli organi dell’impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e la produzione di una quantità sproporzionata di documenti e relazioni.

È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell’impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

La Commissione, l’impresa comune, la Corte dei conti, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali per condurre audit e indagini concernenti le sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dall’impresa comune.

Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto a norma del presente regolamento dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati. Le procedure di appalto per l’acquisizione dei supercomputer e dei computer quantistici dell’impresa comune dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili del programma Europa digitale. In casi debitamente giustificati connessi alla disponibilità di bilancio residuo derivante dal QFP 2021-2027, l’impresa comune dovrebbe essere in grado di pubblicare inviti a presentare proposte o bandi di gara d’appalto entro il 31 dicembre 2028.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una valutazione finale dell’impresa comune con l’assistenza di esperti indipendenti. In uno spirito di trasparenza, la pertinente relazione degli esperti indipendenti dovrebbe essere resa pubblica in conformità alle norme applicabili.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione, l’elaborazione di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di supercalcolo, la federazione, la connettività, la cooperazione internazionale e l’acquisizione di supercomputer di livello mondiale e l’accesso all’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico in tutta l’Unione mediante un’impresa comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l’utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Istituzione

1. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa relativa al calcolo ad alte prestazioni europeo, è istituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) («impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo», «impresa comune») per un periodo fino al 31 dicembre 2033.

2. Per tener conto della durata del QFP 2021-2027 e di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto a norma del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028.

3. L’impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

4. L’impresa comune ha sede a Lussemburgo.

5. Lo statuto dell’impresa comune («statuto») è riportato nell’allegato.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se il supercomputer EuroHPC soddisfa i requisiti delle specifiche di sistema;

  2. 2) «tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utente o gruppo di utenti per l’esecuzione dei loro programmi per computer;

  3. 3) «entità affiliata»: qualsiasi soggetto giuridico come definito all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

  4. 3 bis) «supercomputer ottimizzato per l’IA»: un supercomputer progettato principalmente per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale («IA») per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA;

  5. 3 ter) «fabbrica di IA»: un’entità centralizzata o distribuita che fornisce un’infrastruttura di servizi di supercalcolo di IA composta da un supercomputer ottimizzato per l’IA o da una partizione di un supercomputer dedicata all’IA, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all’IA e che attrae e riunisce i talenti per fornire le competenze necessarie all’utilizzo dei supercomputer per l’IA;

  6. 3 quater) «gigafabbrica di intelligenza artificiale» o «gigafabbrica di IA»: una struttura all'avanguardia su larga scala dotata di capacità sufficiente per gestire l'intero ciclo di vita, dallo sviluppo all'inferenza su larga scala, di modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo composta da una capacità di calcolo ottimizzata per l'IA, un'infrastruttura di centri dati di sostegno che comprende possibilità di archiviazione ad alta capacità e messa in rete, ambienti dedicati di accesso sicuro degli utenti al cloud e servizi di sostegno specializzati e sicuri orientati all'IA per le sue operazioni avanzate, il tutto sostenuto da un'infrastruttura sostenibile dal punto di vista ambientale, in particolare per i sistemi energetici e di approvvigionamento idrico;

  7. 3 quinquies) «consorzio per gigafabbrica di intelligenza artificiale» o «consorzio per gigafabbrica di IA»: un'associazione di soggetti giuridici ammissibili che si riunisce in un consorzio al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA ed è vincolata da un accordo di consorzio che specifica i rispettivi ruoli e responsabilità di tali soggetti per la durata di vita della gigafabbrica di IA, oppure un nuovo soggetto giuridico costituito al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA e tale consorzio è debitamente istituito nell'Unione per una durata minima di cinque anni. Uno o più partner privati di tale consorzio possono anche far parte dei membri del settore privato dell'impresa comune;

  8. 3 sexies) «coordinatore di gigafabbrica di IA»: un soggetto giuridico debitamente costituito nell'Unione e validamente esistente a norma del diritto dello Stato membro in cui è stabilito, che è: legalmente autorizzato a rappresentare un consorzio per gigafabbrica di IA e dotato della capacità giuridica e dell'autorità per concludere, dare esecuzione e attuare la convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA; ha sede nell'Unione; è soggetto a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, quali definiti nel capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e nei pertinenti principi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti nell'Unione; e può altresì essere un soggetto ospitante esistente che rappresenta uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti;

  9. 3 septies) «convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA»: un accordo concluso tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafabbrica di IA ai fini dell'accoglienza e della gestione di una gigafabbrica di IA;

  10. 3 octies) «soggetto ospitante di gigafabbrica di IA»: un soggetto giuridico designato dal consorzio per gigafabbrica di IA per accogliere e gestire una gigafabbrica di IA e i suoi servizi, e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

  11. 3 nonies) «accordo di cooperazione per gigafabbrica di intelligenza artificiale»: un accordo tra l'impresa comune e un paese terzo che specifica l'ammissibilità alla partecipazione a un consorzio per gigafabbrica di IA e l'accesso degli utenti alle gigafabbriche di IA per i soggetti giuridici soggetti a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti in tale paese terzo;

  12. 3 decies) «gigafabbrica di IA multisito in un unico paese»: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nel territorio di uno Stato membro;

  13. 3 undecies) «gigafabbrica di IA multisito in più paesi»: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nei territori di diversi Stati membri;

  14. 4) «centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un progetto collaborativo selezionato con un invito a presentare proposte aperto e concorrenziale volto a promuovere l’uso delle future capacità di calcolo dalle prestazioni estreme che consentono alle comunità di utenti, in collaborazione con altri portatori di interessi nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni, di adattare i codici paralleli esistenti a prestazioni a esascala e di scalabilità estrema;

  15. 5) «co-progettazione»: un approccio collettivo che riunisce fornitori di tecnologia e utenti impegnati in un processo di progettazione collaborativa e iterativa per lo sviluppo di nuove tecnologie, applicazioni e sistemi;

  16. 6) «conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

  17. 7) «entità costitutiva»: un’entità che costituisce un membro del settore privato dell’impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;

  18. 8) «consorzio di partner privati»: un’associazione di soggetti giuridici dell’Unione che si riuniscono al fine di acquisire congiuntamente con l’impresa comune un supercomputer di livello industriale; uno o più di questi partner privati possono far parte dei membri del settore privato dell’impresa comune;

  19. 9) «supercomputer EuroHPC»: qualsiasi sistema di calcolo che è interamente di proprietà dell’impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati e che è un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, ottimizzato per l’IA o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;

  20. 10) «esascala»: un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni al secondo (1 esaflop);

  21. 11) «supercomputer di fascia alta»: un sistema di calcolo di livello mondiale sviluppato con la tecnologia più avanzata disponibile in un dato momento e che raggiunge livelli di prestazione almeno a esascala o superiori (ossia post-esascala) per applicazioni che affrontano problemi di maggiore complessità;

  22. 12) «consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti o un consorzio di partner privati che hanno accettato di contribuire all’acquisizione e alla gestione di un supercomputer EuroHPC, comprese le organizzazioni che rappresentano tali Stati partecipanti;

  23. 13) «soggetto ospitante»: un soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer EuroHPC e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

  24. 14) «iperconnesso»: dotato della capacità di comunicazione necessaria a trasferire dati a 1012 bit al secondo (1 Terabit al secondo) o oltre;

  25. 15) «supercomputer di livello industriale»: un supercomputer almeno di fascia media progettato specificamente per utenti industriali, con requisiti di sicurezza, riservatezza e integrità dei dati più rigorosi di quelli previsti per un uso scientifico;

  26. 16) «contributi in natura alle azioni indirette» finanziate da Orizzonte Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione delle azioni indirette, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

  27. 17) «contributi in natura alle azioni» finanziate dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l’Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione di parte delle attività dell’impresa comune, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

  28. 18) «supercomputer di fascia media»: un supercomputer di livello mondiale con un livello di prestazione di al massimo un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello di un supercomputer di fascia alta;

  29. 19) «centro nazionale di competenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, associato a un centro nazionale di supercalcolo di tale Stato partecipante che fornisce, su richiesta, agli utenti dell’industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l’accesso ai supercomputer e ai più recenti servizi, strumenti, applicazioni e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;

  30. 19 bis) «centro nazionale di competenza per il settore quantistico»: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, che, su richiesta, fornisce agli utenti dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico, delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e delle pubbliche amministrazioni l'accesso a tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi quantistici, nonché a infrastrutture quantistiche nazionali o europee, e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;

  31. 20) «Stato osservatore»: un paese ammissibile a partecipare alle azioni dell’impresa comune finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, che non è uno Stato partecipante;

  32. 21) «Stato partecipante»: un paese che è membro dell’impresa comune;

  33. 22) «livello di prestazione»: il numero di operazioni in virgola mobile al secondo (floating point operations per second -flops) che un supercomputer può eseguire;

  34. 23) «membro del settore privato»: qualsiasi membro dell’impresa comune diverso dall’Unione o dagli Stati partecipanti;

  35. 24) «computer quantistico»: un dispositivo di calcolo che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per risolvere determinati compiti particolari utilizzando quindi meno risorse computazionali rispetto ai computer classici;

  36. 25) «simulatore quantistico»: un dispositivo quantistico altamente controllabile che consente di conoscere le proprietà di sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di calcolo inaccessibili ai computer classici;

  37. 26) «sicurezza della catena di approvvigionamento» di un supercomputer EuroHPC: le misure da adottare nella selezione di qualsiasi fornitore di tale supercomputer al fine di garantire la disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per l’acquisizione e la gestione del supercomputer; ciò comprende misure volte ad attenuare i rischi connessi a eventuali interruzioni nell’approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi, comprese variazioni di prezzo o prestazioni inferiori o fonti alternative di approvvigionamento; copre l’intero ciclo di vita del supercomputer EuroHPC;

  38. 27) «agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa, che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune;

  39. 28) «programma strategico pluriennale»: un documento che definisce una strategia per tutte le attività dell’impresa comune;

  40. 29) «supercalcolo»: il calcolo a livelli di prestazione che richiedono l’integrazione massiccia di singoli elementi di calcolo, compresi i componenti quantistici, per risolvere problemi che non possono essere gestiti dai sistemi di calcolo standard;

  41. 30) «costo totale di proprietà» di un supercomputer EuroHPC: i costi di acquisizione più i costi operativi, inclusa la manutenzione, fino al trasferimento della proprietà del supercomputer al soggetto ospitante o alla vendita o alla dismissione del supercomputer senza trasferimento della proprietà;

  42. 31) «programma di lavoro»: il documento di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/695 o, se opportuno, il documento che funge anche da programma di lavoro di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/694 o all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1153.

Art. 3 Missione e obiettivi

1. La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro, interoperabile e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo. Essa ha lo scopo di sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo e di tecnologie e sistemi quantistici innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, nonché lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi. Ciò si basa per quanto possibile su una catena di approvvigionamento europea al fine di limitare il rischio di interruzioni e dipendenze e rafforzare l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione, garantendo nel contempo l'uso dei componenti, delle tecnologie e delle conoscenze migliori. Essa estende inoltre l'uso di tale infrastruttura a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostiene la duplice transizione e lo sviluppo di competenze chiave per la forza lavoro europea nella scienza e nell'industria.

2. L’impresa comune persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. a) contribuire all’attuazione del regolamento (UE) 2021/695, in particolare dell’articolo 3, affinché gli investimenti dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione abbiano un impatto scientifico, economico, ambientale, tecnologico e sociale, in modo da rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione, realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione e ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici1;

  2. b) sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche attraverso inviti congiunti, nonché cercare sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono l’implementazione di soluzioni innovative, l’istruzione e lo sviluppo regionale, se opportuno;

  3. c) sviluppare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un’infrastruttura di dati e di supercalcolo di livello mondiale, iperconnessa, integrata, orientata alla domanda e agli utenti;

  4. d) federare l’infrastruttura iperconnessa di dati e di supercalcolo e interconnetterla con gli spazi europei di dati e l’ecosistema cloud per fornire servizi di dati e di calcolo a un’ampia gamma di utenti pubblici e privati in Europa;

  5. e) promuovere l’eccellenza scientifica e sostenere l’adozione e l’uso sistematico dei risultati della ricerca e dell’innovazione generati nell’Unione;

  6. f) sviluppare e sostenere ulteriormente un ecosistema di dati e di supercalcolo altamente competitivo e innovativo ampiamente distribuito in Europa, che contribuisca alla leadership scientifica e digitale dell’Unione, e sia in grado di produrre autonomamente tecnologie e architetture di calcolo, integrandole in sistemi di calcolo all’avanguardia, e applicazioni avanzate ottimizzate per tali sistemi;

f bis) sostenere la ricerca e l'innovazione fondamentali e applicate più avanzate in materia di tecnologie quantistiche, la loro transizione dal laboratorio alla produzione e la loro implementazione, adozione e integrazione in infrastrutture quantistiche di livello mondiale, al fine di costruire un ecosistema quantistico dinamico, innovativo, sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e di garantire la leadership scientifica e industriale, la competitività, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione nel calcolo, nella comunicazione e nel rilevamento quantistici;

  1. g) ampliare l’uso dei servizi di supercalcolo e lo sviluppo di competenze chiave necessarie per la scienza e l’industria europee.

  2. h) sviluppare e gestire le fabbriche di IA e sostenere l'istituzione di gigafabbriche di IA e dei relativi servizi, nonché l'accesso agli stessi, al fine di costruire un ecosistema di IA dinamico, innovativo, sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e di garantire la leadership scientifica e industriale.

3. Nell'acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie, sistemi e applicazioni quantistici, di IA e di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune contribuisce a tutelare gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consente di adottare un approccio di co-progettazione per l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei sistemi acquisiti. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, preservando nel contempo la sua economia aperta, sostiene lo sviluppo di tecnologie e applicazioni che rafforzano le catene di approvvigionamento europee per le tecnologie di calcolo ad alte prestazioni, di IA e quantistiche e ne promuove l'integrazione in sistemi che rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali, industriali, e di uso per la sicurezza.

Art. 4 Pilastri di attività

1. L’impresa comune attua la missione di cui all’articolo 3 in conformità ai seguenti pilastri di attività:

  1. a) il pilastro dell’amministrazione, che comprende le attività generali per il funzionamento e la gestione dell’impresa comune;

  2. b) il pilastro delle infrastrutture, che comprende le attività per l’acquisizione, l’implementazione, l’adeguamento e la gestione dell’infrastruttura di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico sicura, iperconnessa e di livello mondiale, compresa la promozione dell’adozione e dell’uso sistematico dei risultati della ricerca e dell’innovazione generati nell’Unione;

  3. c) il pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, che comprende tutte le attività volte a fornire, a livello dell’Unione, l’accesso a risorse e servizi di dati e di supercalcolo federati e sicuri in tutta Europa per la comunità scientifica e della ricerca, l’industria, comprese le PMI, e il settore pubblico, in particolare in cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT; le attività comprendono:

    1. i) il sostegno all’interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico interamente o parzialmente di proprietà dell’impresa comune o messe a disposizione su base volontaria dagli Stati partecipanti;

    2. ii) il sostegno all’interconnessione delle infrastrutture di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud e di dati federate e sicure dell’Unione;

    3. iii) il sostegno allo sviluppo, all’acquisizione e alla gestione di una piattaforma per la federazione senza soluzione di continuità e la fornitura sicura di infrastrutture di dati e di servizi di supercalcolo e di calcolo quantistico, istituendo uno sportello unico di accesso per qualsiasi servizio di dati o di supercalcolo gestito dall’impresa comune che fornisca a tutti gli utenti un punto di accesso unico;

  4. d) il pilastro della tecnologia, che comprende ambiziose attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare in tutta Europa un ecosistema di supercalcolo innovativo, competitivo e di livello mondiale, che abbracci le tecnologie hardware e software e la loro integrazione nei sistemi di calcolo, coprendo l’intera catena del valore scientifica e industriale, al fine di contribuire all’autonomia strategica dell’Unione; pone inoltre l’accento sulle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni efficienti sotto il profilo energetico, contribuendo alla sostenibilità ambientale; le attività riguardano, tra l’altro:

    1. i) i microprocessori a basso consumo, i componenti di interconnessione, l’architettura di sistema e le tecnologie correlate quali nuovi algoritmi, codici software, strumenti e ambienti;

    2. ii) i paradigmi di calcolo emergenti e la loro integrazione nei sistemi di supercalcolo di punta attraverso un approccio di co-progettazione; tali tecnologie sono collegate allo sviluppo, all’acquisizione e all’implementazione di supercomputer di fascia alta, compresi i computer quantistici, e di infrastrutture;

    3. iii) le tecnologie e i sistemi per l’interconnessione e la gestione di sistemi di supercalcolo classici insieme ad altre tecnologie di calcolo spesso complementari, come il calcolo quantistico o altre tecnologie di calcolo emergenti, e il relativo funzionamento efficace;

    4. iv) i nuovi algoritmi e le tecnologie software che offrono significativi aumenti delle prestazioni;

  5. e) il pilastro delle applicazioni, che comprende attività volte a conseguire e mantenere l’eccellenza europea nei codici e nelle applicazioni di dati e di calcolo essenziali per la scienza, l’industria, comprese le PMI, e il settore pubblico. Le attività riguardano, tra l’altro:

    1. i) le applicazioni, compresi i nuovi algoritmi e gli sviluppi di software per gli utenti pubblici e privati, che traggono beneficio dallo sfruttamento delle risorse e capacità dei supercomputer di fascia alta e della loro convergenza con tecnologie digitali avanzate quali l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati ad alte prestazioni, le tecnologie cloud ecc. attraverso la co-progettazione, lo sviluppo e l’ottimizzazione di applicazioni e codici abilitati al calcolo ad alte prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala;

    2. ii) il sostegno, tra gli altri, ai centri di eccellenza il calcolo ad alte prestazioni e per banchi di prova e impianti per dimostrazioni pilota su vasta scala basati sul calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni di big data e a servizi digitali avanzati in un’ampia gamma di settori scientifici, pubblici e industriali;

  6. f) il pilastro dell’ampliamento dell’uso e delle competenze, che mira a sviluppare le capacità e le competenze che promuovono l’eccellenza nell’utilizzo dei dati, del supercalcolo e del calcolo quantistico, tenendo conto delle sinergie con altri programmi e strumenti, in particolare il programma Europa digitale, ad ampliare l’uso scientifico e industriale delle risorse di supercalcolo e delle applicazioni di dati e a promuovere l’accesso e l’uso industriali delle infrastrutture di dati e di supercalcolo per l’innovazione adattata alle esigenze industriali, nonché a fornire all’Europa una comunità scientifica competente di punta e una forza lavoro qualificata per la leadership scientifica e la trasformazione digitale dell’industria e della pubblica amministrazione, compreso il sostegno e la messa in rete di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e di centri di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni;

  7. g) il pilastro della cooperazione internazionale: in linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell’Unione, definire, attuare e partecipare ad attività pertinenti alla promozione della collaborazione internazionale nel supercalcolo per risolvere le sfide scientifiche e sociali globali, promuovendo nel contempo la competitività dell’ecosistema europeo degli utenti e dell’approvvigionamento per il calcolo ad alte prestazioni.

  8. h) il pilastro delle fabbriche di IA per un’IA etica e affidabile, che copre le attività per la fornitura di un’infrastruttura di servizi di supercalcolo orientata all’IA, volta a sviluppare ulteriormente le capacità, le competenze e le abilità in materia di ricerca e innovazione dell’ecosistema dell’IA; comprende e le attività seguenti:

    1. i) l’acquisizione e la gestione di supercomputer ottimizzati per l’IA, collocati in centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità;

    2. ii) l’adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di IA;

    3. iii) la fornitura di accesso e di eque opportunità di accesso ai supercomputer ottimizzati per l’IA o ai supercomputer EuroHPC che sono stati adeguati con capacità di IA, anche ampliandone l’uso a un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le start-up e le piccole e medie imprese;

    4. iv) la gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all’IA a sostegno dell’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA e dell’ecosistema della ricerca e innovazione mediante il supporto algoritmico, il supporto per l’ulteriore sviluppo, l’addestramento, la prova, la valutazione e la convalida di sistemi e modelli di addestramento dell’IA e il supporto per lo sviluppo di applicazioni emergenti di IA su larga scala in aree strategiche come la salute e l’assistenza, i cambiamenti climatici, la robotica o la guida connessa e automatizzata;

    5. v) la gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer, anche per la parallelizzazione di applicazioni di IA per ottimizzare l’uso delle capacità di supercalcolo;

    6. vi) la gestione di altri servizi di supercalcolo per l’abilitazione dell’IA;

    7. vii) l’attrazione, la riunione e la formazione di talenti per svilupparne le competenze e le abilità nell’uso dei supercomputer EuroHPC per l’IA;

    8. viii) l’interazione con le altre fabbriche di IA, rendendo i loro servizi accessibili in tutta Europa e cooperando con i centri di competenza e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative dell’Unione in materia di IA, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell’intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell’innovazione digitale orientati all’intelligenza artificiale, le comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia legate all’intelligenza artificiale, le pertinenti infrastrutture di ricerca europee e altre iniziative correlate.

  9. i) il pilastro delle gigafabbrica di IA, comprendente le attività delle gigafabbriche di IA, che nel contesto del loro funzionamento potrebbero essere collegate alla rete EuroHPC di fabbriche di IA per garantire un'integrazione, un'assistenza agli utenti e una condivisione di conoscenze senza soluzione di continuità in tutto l'ecosistema europeo dell'IA; tale pilastro comprende le attività seguenti:

    1. i) fornire ai ricercatori, agli imprenditori, alle industrie, comprese le PMI, le start-up e le scale-up, e ai settori pubblici europei un'infrastruttura di calcolo per l'IA di livello mondiale;

    2. ii) consentire lo sviluppo di nuove soluzioni di IA in tutti i settori pubblici e privati, incluso lo sviluppo di modelli di base (foundation models), e

    3. iii) garantire la competitività e la sovranità dell'Unione in quanto continente dell'IA;

  10. j) il pilastro delle tecnologie quantistiche, che riguarda l'intero ecosistema quantistico e i settori di applicazione del calcolo e della simulazione quantistici, della comunicazione quantistica, nonché del rilevamento e della metrologia quantistici, garantendo la sicurezza e la resilienza della catena di approvvigionamento quantistica e delle relative tecnologie abilitanti. Le attività riguardano, tra l'altro:

    1. i) ricerca e innovazione a livello scientifico e tecnologico: promozione dell'eccellenza nella ricerca nei settori della scienza e delle tecnologie quantistiche;

    2. ii) transizione dal laboratorio alla produzione e sviluppo dell'ecosistema: sostegno a favore dello sviluppo e dell'implementazione di infrastrutture quantistiche all'avanguardia; promozione dell'industrializzazione delle tecnologie quantistiche sostenendo l'adozione di applicazioni quantistiche nei settori pubblici e industriali chiave, garantendo la trasformazione in applicazioni reali dei progressi in tutti i settori quantistici, compreso lo sviluppo di mercati guida; promozione di norme europee e internazionali e sostegno a favore dello sviluppo e della messa in rete di centri nazionali di competenza per il settore quantistico in tutta Europa;

    3. iii) accelerazione dello sviluppo e dell'operatività di sistemi di calcolo quantistico tolleranti ai guasti grazie a misure pubbliche a sostegno di un ecosistema quantistico europeo competitivo e a una catena di approvvigionamento basata su tecnologie realizzate e progettate in Europa;

    4. iv) competenze e talenti: sviluppo di una forza lavoro competitiva e inclusiva nei settori della ricerca e dell'ingegneria quantistiche attraverso iniziative coordinate in materia di istruzione, formazione e mobilità, in tutte le principali discipline e in tutti i principali settori tecnici connessi al settore quantistico;

    5. v) cooperazione internazionale: sviluppo della collaborazione internazionale in materia di tecnologie quantistiche al fine di risolvere sfide scientifiche e sociali globali, in linea con gli obiettivi di politica estera e con gli impegni internazionali dell'Unione.

2. Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, all’impresa comune può essere affidata l’attuazione di compiti supplementari in caso di finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell’Unione conformemente al pertinente programma di lavoro della Commissione.

Art. 5 Contributo finanziario dell’Unione

1.

Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 4122300000 EUR, compresi 92000000 EUR per costi amministrativi, purché tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito indicativamente come segue:

  1. a) fino a 1660000000 EUR da Orizzonte Europa, di cui 160000000 EUR per l'attuazione di attività di ricerca e innovazione quantistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e conformemente all'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

  2. b) fino a 2142300000 EUR dal programma Europa digitale; e

  3. c) fino a 320000000 EUR dal meccanismo per collegare l'Europa.

I fondi supplementari provenienti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa possono integrare il contributo dell'Unione di cui al primo comma, purché tali importi supplementari siano affiancati dal contributo di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione quantomeno di pari entità. Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.

  1. a)

  2. b)

2. Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati a ciascun programma interessato.

3. All'impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari a titolo di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione diversi da Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa e che integrano i contributi di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e a integrazione degli stessi, per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all'articolo 4, eccetto quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.

4. I contributi dei programmi dell’Unione corrispondenti ad attività supplementari affidate all’impresa comune in conformità al paragrafo 3 non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione.

4 bis. Per i contributi assegnati all'impresa comune a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si applica l'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio3 Qualora tali contributi supplementari dell'Unione siano connessi al pilastro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), uno o più membri diversi dall'Unione versano contributi supplementari commisurati all'importo dei contributi dell'Unione.

5. I paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa possono assegnare all’impresa comune fondi supplementari dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell’Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, salvo diverso accordo degli stessi Stati partecipanti.

6.

7.

8.

Art. 6 Altri contributi dell’Unione

I contributi provenienti da programmi dell’Unione diversi da quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell’Unione di un programma attuato da uno degli Stati partecipanti che è uno Stato membro, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione di cui all’articolo 5.

Art. 7 Contributi di membri diversi dall’Unione

1. Gli Stati partecipanti apportano un contributo complessivo commisurato al contributo dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma dell’articolo 8.

2. I membri del settore privato dell’impresa comune apportano – o provvedono affinché le loro entità costitutive e affiliate apportino – all’impresa comune contributi per almeno 900000000 EUR.

3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all’articolo 15 dello statuto.

4. I contributi di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Gli Stati partecipanti possono integrare il contributo dell’impresa comune nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/694 e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1153. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione riferiscono al consiglio di direzione di cui all’articolo 15 dello statuto il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nel precedente esercizio finanziario.

6. Per la valutazione dei contributi di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a g), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato o dalle autorità di audit degli Stati partecipanti. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell’impresa comune.

7. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all’articolo 23 dello statuto nei seguenti casi:

  1. a) se l’impresa comune non soddisfa le condizioni per ottenere il contributo dell’Unione, oppure

  2. b) se i membri diversi dall’Unione, incluse le loro entità costitutive e affiliate non contribuiscono, contribuiscono solo parzialmente o non rispettano i termini per quanto riguarda il contributo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o

  3. c) a seguito delle valutazioni di cui all’articolo 24.

La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili sostenuti dai membri diversi dall’Unione prima della notifica della decisione all’impresa comune.

Art. 8 Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

1.

Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l’importo dei propri contributi finanziari nazionali nelle azioni indirette all’impresa comune. Tale impegno è assunto ogni anno nei confronti dell’impresa comune, prima dell’adozione del programma di lavoro.

Oltre ai criteri di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/695, all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694 o all’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1153, il programma di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità relativi alla partecipazione di soggetti giuridici nazionali.

Ciascuno Stato partecipante affida all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle regole di Orizzonte Europa.

La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell’approccio di portafoglio.

Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali.

2.

Ciascuno Stato partecipante conclude con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di comunicazioni e audit.

Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le proprie relazioni e i propri audit con quelli dell’impresa comune, nonché per allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa.

3. Nell’accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all’impresa comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle proposte, lo Stato partecipante impegna l’importo necessario per i pagamenti. Le autorità di audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.

Art. 9 Soggetto ospitante

1. I supercomputer EuroHPC sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Se uno Stato partecipante ospita già un supercomputer EuroHPC che è un supercomputer di fascia alta o media, non è autorizzato a partecipare a un nuovo invito a manifestare interesse per la nuova generazione di tali supercomputer prima di almeno cinque anni dalla data di selezione successiva a un precedente invito a manifestare interesse. In caso di acquisizione di computer quantistici e di simulatori quantistici o di adeguamento di un supercomputer EuroHPC con acceleratori quantistici, il periodo si riduce a due anni.

2. Per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12 e 14, il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine.

3. L’impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ogni singolo supercomputer EuroHPC interamente di proprietà dell’impresa comune o di proprietà congiunta in conformità agli articoli 11, 12 e 14.

4. I soggetti ospitanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19.

5.

A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui seguenti criteri:

  1. a) la conformità alle specifiche generali di sistema definite nell’invito a manifestare interesse;

  2. b) il costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC, compresa una stima accurata e un metodo di verifica dei costi operativi di tale supercomputer durante il suo ciclo di vita;

  3. c) l’esperienza del soggetto ospitante nell’installazione e nella gestione di sistemi analoghi;

  4. d) la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche della struttura ospitante e la sua sicurezza e connettività con il resto dell’Unione;

  5. e) la qualità del servizio agli utenti, segnatamente la capacità di rispettare l’accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione;

  6. f) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’articolo 6, fino al momento del trasferimento della proprietà dall’impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.

Per i supercomputer ottimizzati per l’IA si applicano i criteri di selezione aggiuntivi seguenti per i soggetti ospitanti:

  1. a) la vicinanza con un centro dati esistente o il collegamento ad un centro dati esistente tramite reti ad altissima velocità;

  2. b) la visione, i piani e la capacità del soggetto ospitante di affrontare le sfide dell’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA, dell’ecosistema della ricerca e innovazione e della comunità di utenti dell’IA e, fornendo un servizio di supercalcolo centralizzato o distribuito di supporto orientato all’IA;

  3. c) la qualità e la pertinenza dell’esperienza e del know-how disponibili presso il team designato che si prevede che si occupi dell’ambiente di servizi di supercalcolo di supporto orientato all’IA;

  4. d) i piani di interazione e cooperazione con altre fabbriche di IA, con i centri di competenza EuroHPC e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative di IA, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell’intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell’innovazione digitale orientati all’intelligenza artificiale e altre iniziative correlate;

  5. e) le capacità esistenti e i piani futuri del soggetto ospitante per contribuire allo sviluppo del pool di talenti.

5 bis. Un soggetto ospitante esistente può presentare domanda per diventare una fabbrica di IA. A seguito di un invito a manifestare interesse, il consiglio di direzione seleziona un soggetto ospitante esistente tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui criteri di selezione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, e a condizione che il soggetto ospitante possa dimostrare che il suo supercomputer EuroHPC dispone di risorse di calcolo sufficienti per l’addestramento di modelli di IA per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA.

6. Per i supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui all’articolo 13, il soggetto ospitante conclude un accordo con un consorzio di partner privati per la preparazione dell’acquisizione e la gestione di tali supercomputer o di partizioni di supercomputer EuroHPC. Per ospitare un supercomputer di livello industriale si rispettano le condizioni seguenti:

  1. a) l’impresa comune affida al soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui è comproprietaria conformemente all’articolo 13;

  2. b) i soggetti ospitanti sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19;

  3. c) a seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associato sono selezionati dal consiglio di direzione mediante una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, su:

    1. i) i criteri di cui al paragrafo 5, lettere da a) ad e), del presente articolo; e

    2. ii) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno del consorzio di partner privati a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’articolo 6.

6 bis. Per i supercomputer ottimizzati per l’IA di cui all’articolo 12 bis, il soggetto ospitante crea uno sportello unico per gli utenti, compresi le start-up, le piccole e medie imprese e gli utilizzatori scientifici, allo scopo di facilitare l’accesso ai suoi servizi di supporto.

7. Il soggetto ospitante selezionato può decidere di invitare altri Stati partecipanti o un consorzio di partner privati a unirsi al consorzio ospitante, previo accordo della Commissione. Il contributo finanziario o in natura o qualsiasi altro impegno degli Stati partecipanti o dei membri del settore privato che si uniscono non incide sul contributo finanziario dell’Unione né sui diritti di proprietà corrispondenti e sulla percentuale di tempo di accesso assegnata all’Unione in relazione al supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 10 Convenzione di accoglienza

1. L’impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer EuroHPC.

2. La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi relativi ai supercomputer EuroHPC:

  1. a) i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione dei supercomputer, comprese le prove di accettazione dei supercomputer;

  2. b) le condizioni delle responsabilità per la gestione del supercomputer;

  3. c) la qualità del servizio offerto agli utenti del supercomputer nella gestione dello stesso, come indicato nell’accordo sul livello dei servizi;

  4. d) i piani concernenti l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer;

  5. e) le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell’articolo 17;

  6. f) le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso;

  7. g) la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante;

  8. h) le condizioni del trasferimento della proprietà di cui all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 7, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 14, paragrafo 6, comprese, nel caso dei supercomputer EuroHPC, le disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione;

  9. i) l’obbligo del soggetto ospitante di fornire l’accesso ai supercomputer EuroHPC, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità alla direttiva 2002/58/CE, la protezione dei segreti commerciali in conformità alla direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall’obbligo del segreto professionale;

  10. j) l’obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa ai costi operativi del supercomputer EuroHPC e ai tempi di accesso degli utenti;

  11. k) l’obbligo del soggetto ospitante di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all’utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario;

  12. l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale o un supercomputer ottimizzato per l’IA.

3. La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell’Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante.

4. La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di accoglienza.

5. Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l’acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19.

6. Per i supercomputer di fascia media, dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l’impresa comune o il soggetto ospitante avvia, a nome di entrambe le parti contraenti, le procedure per l’acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19.

Art. 11 Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta

1. L’impresa comune acquisisce i supercomputer di fascia alta e ne diventa proprietaria.

2.

Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia alta.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia alta è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’articolo 6.

3. La selezione del fornitore del supercomputer di fascia alta si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4. L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia alta che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all’utente, sviluppate principalmente nell’Unione.

5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione dei supercomputer di fascia alta conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.

6. Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer di fascia alta installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale supercomputer di fascia alta può essere trasferita al rispettivo soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer di fascia alta, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer di fascia alta.