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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio («AFRP» o «prodotto oggetto dell'inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base2.

1.2. Misure provvisorie

In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 15 marzo 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. I tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni3. La Commissione ha esaminato le osservazioni e ha corretto, ove opportuno, gli errori di calcolo.

Il 12 aprile 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione4 («il regolamento provvisorio»).

1.3. Fase successiva della procedura

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, i produttori esportatori inclusi nel campione, un produttore esportatore non incluso nel campione, vari utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli e un utilizzatore a valle, un utilizzatore nel settore dei fogli di alluminio, due utilizzatori nel settore dei condensatori elettrolitici, un utilizzatore nel settore dei pannelli compositi di alluminio, un utilizzatore nel settore dei listelli per veneziane e il suo fornitore, un operatore commerciale indipendente, un importatore, l'associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli, l'associazione dei costruttori europei di automobili e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie. Due produttori esportatori hanno chiesto e ottenuto ulteriori dettagli in merito al calcolo dei rispettivi margini di pregiudizio.

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione, i denuncianti, la Società B, due utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli, un utilizzatore nel settore dei fogli di alluminio, un utilizzatore nel settore dei condensatori elettrolitici all'alluminio, un operatore commerciale indipendente, un importatore indipendente e un'associazione di distributori indipendenti (EURANIMI). Su richiesta di Nanshan Group («Nanshan»), si è svolta un'audizione tra Nanshan e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

La Commissione ha proposto di tenere un'audizione con le controparti operanti nel settore dei prodotti laminati piatti di alluminio destinati a scambiatori di calore per autoveicoli («AHEX AFRP»), vale a dire Valeo Systèmes Thermiques SAS e le società collegate («Valeo») e un produttore dell'Unione. Tuttavia quest'ultima parte non ha accettato di partecipare. Valeo ha deplorato il comportamento del produttore dell'Unione e ha sostenuto che le proprie argomentazioni sulla (mancata) esistenza di capacità sul mercato dell'Unione dovrebbero essere considerate elementi di prova più importanti, dato che Valeo stessa non si era rifiutata di confrontarsi con il produttore dell'Unione in questione.

Come riconosciuto da Valeo, l'audizione delle controparti può essere organizzata solo previo accordo di entrambe le parti. Come previsto dall'articolo 6, paragrafo 6, il fatto che una parte rifiuti di partecipare a tale audizione non produce effetti lesivi. L'argomentazione di Valeo è stata quindi respinta.

A seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione, con due utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli e con un importatore indipendente. Si è inoltre svolta un'audizione tra Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. («Jiangsu Alcha») e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale su richiesta di tale esportatore.

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze definitive. A tale riguardo, essa ha ritenuto che la società Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GMBH («Nilo»), che si era presentata come importatore indipendente, fosse in realtà un operatore commerciale. In tale contesto, la risposta al questionario di questa società non è stata presa in considerazione ai fini delle risultanze definitive. Tuttavia questa società ha continuato a essere considerata quale parte interessata e a collaborare all'inchiesta.

Dato che le parti interessate avevano avuto a disposizione un tempo sufficiente per presentare osservazioni sulle osservazioni formulate dalle altre parti, ad eccezione delle risposte alle richieste di informazioni della Commissione, la Commissione non ha preso in considerazione le comunicazioni pervenute dopo il 17 giugno 2021 ai fini delle sue risultanze definitive.

Il 13 luglio 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Le parti interessate hanno inoltre ricevuto un'ulteriore divulgazione delle informazioni il 13 agosto 2021 («la prima ulteriore divulgazione finale») e il 3 settembre 2021 («la seconda ulteriore divulgazione finale»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale e sulle ulteriori divulgazioni.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi Metalli S.p.a. («Airoldi») ha sostenuto che i propri diritti di difesa fossero stati violati, in quanto non aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni sui documenti aggiunti al fascicolo non riservato un giorno prima della divulgazione definitiva delle risultanze e presumibilmente presi in considerazione nel documento generale di divulgazione delle informazioni. Su tale base, ha chiesto il ritiro del documento generale di divulgazione delle informazioni.

A tale riguardo va innanzitutto osservato che, come indicato al considerando 10, salvo il documento t21.004671, tutte le comunicazioni cui Airoldi fa riferimento non sono state prese in considerazione ai fini del documento generale di divulgazione delle informazioni a motivo della loro presentazione tardiva. Le argomentazioni di cui al documento t21.004671, come si può osservare al considerando 527, sono della medesima natura di quelle presentate da altre parti interessate, tra cui Airoldi. Su tale base si è ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dei diritti di difesa di Airoldi. Inoltre, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sui documenti presentati tardivamente cui Airoldi fa riferimento nelle proprie osservazioni.

Il 28 luglio 2021 la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione, agli importatori, agli utilizzatori e alle rispettive associazioni di fornire informazioni in merito agli sviluppi successivi al PI per consentire una valutazione a tempo debito, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.4. Campionamento

Al considerando 35 del regolamento provvisorio, la Commissione ha fatto riferimento a un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 35 % della produzione dell'Unione. Tale percentuale era basata sui dati dell'UE-28.

Come indicato al punto 1.9, le risultanze definitive della presente inchiesta si basano sui dati dell'UE-27. Inoltre, come indicato al considerando 191, alcuni prodotti sono stati esclusi dalla definizione del prodotto. Su tale base i tre produttori dell'Unione rappresentavano oltre il 38 % della produzione dell'Unione. Pertanto il campione è rimasto rappresentativo.

1.5. Richiesta di anonimato

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un produttore dell'Unione non incluso nel campione ha presentato una richiesta di anonimato. La richiesta era motivata dal fatto che questa parte interessata è preoccupata per l'esposizione diretta al pubblico, che lede i suoi interessi in altri paesi. Sulla base degli elementi forniti nella sua richiesta contrassegnata come sensibile, la richiesta di anonimato è stata accettata. Non sono pervenute osservazioni.

1.6. Esame individuale

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, è stato confermato il considerando 43 del regolamento provvisorio.

1.7. Visita di verifica

Oltre ai controlli incrociati a distanza di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un ulteriore controllo incrociato a distanza dell'utilizzatore Amcor Flexibles Singen GmbH («Amcor») con sede a Singen, Germania.

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

Un esportatore, Southwest Aluminium (Group) Co., Ltd («SWA»), ha sostenuto che il periodo dell'inchiesta («PI») ha risentito della pandemia di COVID-19 e che non poteva essere confrontato con gli altri anni del periodo in esame.

Nella propria analisi la Commissione ha tenuto conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 e ha esaminato le osservazioni presentate a tale riguardo al punto 5.1.2.2 del regolamento provvisorio e al punto 5.2.2 del presente regolamento. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In assenza di ulteriori osservazioni in merito al PI e al periodo in esame, il considerando 49 del regolamento provvisorio è stato confermato.

1.9. Modifica dell'ambito di applicazione geografico

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») non fa più parte dell'Unione europea. Ne consegue che il presente regolamento si fonda su dati riguardanti l'Unione europea senza il Regno Unito («UE-27»). La Commissione ha pertanto chiesto al denunciante e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di trasmettere alcune parti delle rispettive risposte al questionario iniziale limitando i dati all'UE-27. Il denunciante e i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno trasmesso i dati richiesti. Poiché la differenza tra alcuni indicatori macroeconomici pubblicati nel regolamento provvisorio e i dati macroeconomici riguardanti l'UE-27 è dovuta all'esclusione dei dati di un unico produttore del Regno Unito, i dati di alcune tabelle del presente regolamento sono forniti sotto forma di intervalli di valori al fine di non divulgare informazioni riservate riguardanti tale produttore.

Quanto al dumping, per il calcolo dei margini di dumping definitivi sono state utilizzate soltanto le vendite all'esportazione nell'UE-27 dei produttori esportatori inclusi nel campione.

Infine, per quanto concerne la valutazione dell'interesse dell'Unione, la Commissione ha altresì chiesto se il recesso del Regno Unito abbia influito sulle risposte al questionario fornite da utilizzatori e importatori indipendenti, vale a dire Nova Trading S.A., Airoldi, TitanX Engine Cooling AB («TitanX»), Multilaque SAS, Valeo, la Società A e Amcor Flexibles Singen GmbH, e, ove applicabile, ha ricevuto dati aggiornati.

Il 12 gennaio 2021, mediante una nota al fascicolo5,,, la Commissione ha informato le società e le associazioni del Regno Unito che non sarebbero più state considerate quali parti interessate nei procedimenti di difesa commerciale. Nessuna parte interessata ha risposto alla nota.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Modifica della definizione del prodotto al fine di evitare l'applicazione di due diversi dazi antidumping allo stesso prodotto

Dall'inchiesta è emerso che le misure antidumping sugli AFRP e le misure antielusione sulle importazioni di determinati fogli di alluminio istituite dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2017/22136 si sovrappongono leggermente per quanto riguarda la definizione del prodotto per due codici TARIC, vale a dire i codici 7607119044 e 7607119071. Anche se la sovrapposizione è estremamente ridotta e riguarda soltanto i rotoli di spessore compreso tra 0,03 mm e 0,045 mm costituiti da almeno due strati, sarebbe illegale applicare simultaneamente e cumulativamente due diversi dazi antidumping allo stesso prodotto. La Commissione ha pertanto deciso di rettificare la definizione del prodotto oggetto delle misure in questione al fine di risolvere il problema ed eliminare i rotoli di spessore compreso tra 0,03 mm e 0,045 mm costituiti da almeno due strati. Tale rettifica non ha alcun impatto rilevante sull'analisi delle risultanze dell'inchiesta.

Di conseguenza, i prodotti di alluminio classificati con i codici TARIC 7607119044 e 7607119071 sono stati esclusi dalla definizione del prodotto.

2.2. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

Come indicato ai considerando da 61 a 105 del regolamento provvisorio, diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: tubi di guaina, lamiere placcate, alette placcate e non placcate, da utilizzare nella fabbricazione di scambiatori di calore di alluminio brasato per autoveicoli e nella fabbricazione di radiatori per batterie di veicoli elettrici («HEX AFRP per autoveicoli»); rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio («ACP»); fogli litografici; fogli per batterie; fogli di alluminio destinati alla trasformazione calibro 30-60 micron («ACF-30-60») e AFRP da utilizzare nella fabbricazione di listelli per veneziane.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, diverse parti hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie della Commissione, che sono trattate nel punto che segue. Inoltre, altri quattro utilizzatori, vale a dire Amcor Flexibles Singen GmbH («Amcor»), Hitachi ABB Power grids («Hitachi»), TDK Foil Italy S.p.A. («TDK IT») e TDK Hungary Components Kft («TDK HU») hanno presentato ulteriori richieste di esenzione relative ai seguenti prodotti: bobine di fogli di alluminio, AFRP da utilizzare nella produzione di trasformatori di potenza e AFRP da utilizzare nella produzione di condensatori elettrolitici all'alluminio.

2.2.1. HEX AFRP per autoveicoli

2.2.1.1. Aspetti procedurali

Valeo ha sostenuto che le comunicazione pervenute dall'associazione European Aluminium («EA») e dalla Società B in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni sono state presentate tardivamente, ad eccezione del documento t21.003825. Sulla base delle sezioni 7, punto ii, e 8, punto ii, dell'avviso di apertura, Valeo ha sostenuto che il termine per formulare osservazioni sulle comunicazioni di altre parti e il termine per presentare nuovi elementi fattuali coincidevano; il termine avrebbe dovuto essere fissato al 10 maggio 2021 per quanto riguarda le sue comunicazioni. Partendo da tali premesse ha sostenuto che le comunicazioni pervenute da EA e dalla Società B dopo tale data non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

La Commissione ha respinto tale argomentazione. In linea con la sezione 8, ultimo paragrafo, dell'avviso di apertura e con il punto 5.7, ultimo paragrafo, dello stesso avviso, la Commissione aveva chiesto a EA e alla Società B di presentare ulteriori informazioni7 sotto forma di aggiornamenti delle informazioni già presentate o di elementi di prova in merito a determinate argomentazioni e informazioni. Tali ulteriori informazioni erano necessarie per una corretta valutazione delle argomentazioni presentate da altre parti. Per quanto riguarda le tempistiche delle osservazioni di EA, dopo aver ricevuto una richiesta debitamente motivata, la Commissione aveva concesso una proroga del termine fino al 28 maggio 20218. Tali osservazioni sono state pertanto presentate entro il termine richiesto.

L'11 giugno 2021 Valeo ha presentato osservazioni sui documenti t21.003825, t21.004224, t21.004298 e t21.004304 di altre parti. Poiché tali documenti erano disponibili in TRON più di sette giorni prima della comunicazione da parte di Valeo, la Commissione ha ritenuto che tali osservazioni non fossero state presentate tempestivamente.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha sostenuto che la motivazione della Commissione di considerare tardiva la presentazione delle osservazioni l'11 giugno era contraddittoria, infondata e violava i diritti di difesa di Valeo. In particolare, secondo quanto affermato da Valeo, la Commissione ha ritenuto che, pur dando seguito alle sue osservazioni, la presentazione fosse avvenuta tardivamente e quindi Valeo non è stata in grado di valutare se le osservazioni fossero state ritenute ricevibili nella loro integralità e prese in considerazione dalla Commissione. Inoltre Valeo ha fatto riferimento al tipo di documenti presentati da EA e dalla Società B; vale a dire le «osservazioni», la «relazione/comunicazione di audizione», la «comunicazione» e le «confutazioni». Valeo ha sostenuto che il termine di sette giorni per presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie di cui alla sezione 8, punto ii, dell'avviso di apertura non sia stato applicato alla sua comunicazione che conteneva confutazioni delle contestazioni e osservazioni sulle nuove informazioni presentate.

A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che il termine di sette giorni di cui alla sezione 8, punto ii, dell'avviso di apertura fosse stato applicato in uguale misura sia alle osservazioni sulle comunicazioni di altre parti sia alle confutazioni delle osservazioni presentate da altre parti. A tale proposito, la Commissione ha confermato che la comunicazione di Valeo non è pervenuta in tempo utile. In ogni caso, come indicato al considerando 10, la Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni ricevute fino al 17 giugno 2021. Considerato che la Commissione ha pertanto tenuto conto delle osservazioni di Valeo dell'11 giugno e che ha garantito a Valeo la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze della Commissione al riguardo, la Commissione non ha ritenuto che i diritti di difesa di Valeo fossero stati violati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Valeo ha inoltre sostenuto che alla Società B sarebbe stata concessa una proroga molto generosa e irragionevolmente lunga del termine di sette giorni. A tale riguardo va osservato che le confutazioni della Società B sono state presentate entro il termine di sette giorni stabilito per formulare osservazioni in merito alle osservazioni presentate da altre parti, allorquando fossero state rese disponibili nel fascicolo pubblico, e che non è stata concessa alcuna proroga del termine. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Valeo ha altresì affermato che la Commissione ha citato taluni documenti non pubblicati nel fascicolo, sostenendo che ciò ha costituito una violazione dei suoi diritti procedurali, in quanto ha ritenuto che la comunicazione di EA (t21.004221) fosse tardiva, irricevibile e che pertanto non necessitasse di essere confutata. Inoltre Valeo ha fatto riferimento alla sezione 9 dell'avviso di apertura e ha ritenuto che EA fosse stata favorita in modo arbitrario e discriminatorio, in quanto per essa il termine concordato per presentare osservazioni in merito alle osservazioni di altre parti è stato prorogato di 18 giorni, mentre le altre parti hanno generalmente ottenuto proroghe di sette giorni.

L'argomentazione di Valeo relativa alla disponibilità di taluni documenti è stata ritenuta legittima in quanto, al momento della divulgazione definitiva delle informazioni, inavvertitamente detti documenti non sono stati messi a disposizione quale parte integrante del fascicolo pubblico. Nel frattempo detti documenti sono stati aggiunti al fascicolo pubblico. Per quanto riguarda l'argomentazione di Valeo relativa all'irricevibilità delle osservazioni e alla loro valutazione, la Commissione ha osservato che Valeo ha avuto tempo a sufficienza per presentare osservazioni in merito alle osservazioni di altre parti, tra cui la comunicazione di EA, e che infatti si è espressa su altre comunicazioni pervenute diversi giorni dopo la ricezione della comunicazione di EA. Inoltre la Commissione valuta individualmente ogni richiesta di proroga del termine, in quanto i motivi per chiedere una proroga sono specifici delle singole società e la Commissione ha ritenuto che le circostanze addotte da EA fossero di natura tale da consentire la proroga richiesta. Di fatto, la Commissione non ha respinto alcuna richiesta di proroga dei termini nel quadro delle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. A tale riguardo, la Commissione non ha ritenuto di aver favorito EA in modo arbitrario e discriminatorio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha chiesto alla Commissione di tenere conto delle comunicazioni presentate tra l'11 giugno e l'11 luglio 20219. La Commissione ha accolto la richiesta e tali osservazioni sono state prese in considerazione.

Sulla stessa linea, TitanX ha sostenuto, dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, che le osservazioni presentate dalla Società B10 non erano pervenute in tempo utile e che non hanno potuto essere verificate. Tale società ha invitato la Commissione a basare le proprie risultanze sulle informazioni presentate dalle parti interessate fino al 10 maggio 2021. Qualora la Commissione dovesse basare le proprie risultanze sulla comunicazione tardiva della Società B, TitanX ha sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni da essa presentate a confutazione delle argomentazioni della Società B. Inoltre TitanX ha sostenuto che la comunicazione della Società B violava i diritti di difesa di altre parti interessate, in quanto non individuava i documenti oggetto della confutazione né la società oggetto di tali osservazioni.

In tale contesto, e come indicato al considerando 10, ai fini della sua divulgazione definitiva delle informazioni la Commissione non ha preso in considerazione le comunicazioni pervenute dopo il 17 giugno. Tuttavia, al fine di garantire i diritti di difesa di tutte le parti interessate, le osservazioni di TitanX, pervenute il 21 giugno 2021, sono state prese in considerazione, se del caso, quali osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha pertanto confermato di aver tenuto conto nel presente regolamento di tutte le comunicazioni presentate dalle parti interessate.

Per quanto concerne i diritti di difesa, la Commissione non ha ritenuto che la comunicazione della Società B violasse i diritti di difesa di altre parti. Di converso, la comunicazione della Società B, che non individuava specificamente altre parti interessate, ha garantito la non divulgazione di segreti commerciali che potrebbe arrecare pregiudizio a una o a entrambe le parti. Inoltre, considerato che il numero di parti coinvolte nella presente inchiesta attive nel settore degli AHEX AFRP è limitato e che le osservazioni presentate dalla Società B erano sufficientemente specifiche da consentire alle altre parti una comprensione adeguata del merito, la Commissione non ha ritenuto che tali osservazioni violassero i diritti di difesa di altre parti interessate. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

2.2.1.2. Analisi delle argomentazioni

A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni sono pervenute osservazioni da: tre utilizzatori, l'associazione dei fornitori dell'industria automobilistica, l'associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), BMW, un esportatore non incluso nel campione, Shanghai Huafon Aluminium Corporation («Huafon»), ed EA.

Varie parti hanno sostenuto che gli AHEX AFRP e altri AFRP di base rientranti nella definizione del prodotto appartengono a classi di prodotti diverse, in quanto presentano caratteristiche diverse in termini di leghe e sono soggetti ai processi di ricerca e sviluppo e validazione diversi. Il produttore esportatore Huafon ha sostenuto che il 95 % delle applicazioni HVACR11 e di altre applicazioni non utilizzano la brasatura come tecnologia di assemblaggio per gli HEX AFRP e che sono il risultato di un processo di fabbricazione diverso. Ha inoltre affermato che le applicazioni HEX nel segmento HVACR e in altri segmenti non utilizzano tubi di guaina né alette placcate. Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che una quota molto elevata delle vendite europee di AFRP è costituita da prodotti standard quali definiti nella denuncia, il che contraddice l'affermazione della Commissione al considerando 69 del regolamento provvisorio, secondo cui la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell'applicazione o delle esigenze dell'utilizzatore finale interessato. Huafon ha aggiunto che i produttori dell'Unione non erano preparati a fornire i prodotti unici da loro esportati.

Le parti hanno inoltre sostenuto che tali differenze determinano una mancanza di intercambiabilità.

La Commissione ha fatto riferimento alla sua valutazione iniziale secondo cui gli AHEX AFRP condividono le stesse caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base con altri AFRP che rientrano nell'ambito dell'inchiesta (cfr. considerando da 67 a 68 del regolamento provvisorio). Inoltre questi prodotti sono simili agli HEX AFRP, i quali rientrano ugualmente nell'ambito dell'inchiesta. Essi sono utilizzati per altre applicazioni, come gli HVACR, che sono composti da leghe simili (placcate o meno) e fabbricati con le stesse apparecchiature di produzione. Inoltre, come indicato al considerando 73 del regolamento provvisorio e confermato da EA, gli AHEX AFRP non sono gli unici prodotti venduti a fornitori di primo livello (ossia i più grandi sul mercato) del settore automobilistico che, come molti altri prodotti, richiedono un processo di ricerca e sviluppo e di validazione.

Le argomentazioni di Huafon relative alle applicazioni HVACR non erano suffragate. In ogni caso, gli elementi di prova presenti nel fascicolo dimostrano che gli AHEX AFRP e gli HVACR AFRP condividono le stesse caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base e che sono fabbricati utilizzando le stesse apparecchiature di produzione. Inoltre le fonti pubblicamente accessibili12 contraddicono l'affermazione secondo cui gli HVACR AFRP non utilizzano la brasatura come tecnologia di assemblaggio. In più Huafon non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui una quota molto elevata delle vendite europee di AFRP fosse costituita da prodotti standard né che i loro prodotti non potessero essere fabbricati dall'industria dell'Unione o sostituiti con altri prodotti.

Per quanto concerne l'intercambiabilità, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 70 del regolamento provvisorio. Analogamente ad altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto, è possibile che gli AHEX AFRP non siano intercambiabili con altri AFRP, in quanto possono presentare specifiche proprie a seconda dell'applicazione o delle esigenze dell'utilizzatore finale interessato. Tuttavia, come indicato da EA, ciò non li rende unici e non implica che essi non condividano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base degli altri prodotti che rientrano nell'ambito dell'inchiesta. A tale riguardo, EA ha anche sostenuto che gli AHEX AFRP sono intercambiabili con altri HEX AFRP, in quanto presentano una composizione chimica e/o specifiche simili entro le tolleranze tecniche pertinenti per le applicazioni specifiche. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

TitanX e Valeo hanno sostenuto che, in linea con la giurisprudenza esistente13, la Commissione non dovrebbe attribuire un'importanza decisiva all'esistenza di presunte caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base identiche delle due classi di prodotti. Le stesse parti hanno altresì sostenuto che la Commissione non abbia spiegato quali altri elementi siano determinanti per stabilire l'esistenza delle stesse caratteristiche di base tra le due categorie di prodotti.

Innanzitutto va ricordato che il regolamento di base non definisce direttamente il concetto di «prodotto in esame» e che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in questo ambito, con la sola condizione che «il requisito relativo all'omogeneità del prodotto considerato non dovrebbe essere del tutto escluso dall'interpretazione del regolamento di base»14. Inoltre la giurisprudenza invocata dalle parti interessate afferma che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche «occupano naturalmente un posto importante», senza essere tuttavia necessariamente prioritarie. Vi è infatti una serie di fattori su cui la Commissione può basarsi, ma questi sono indicativi e la Commissione è tenuta a determinare il prodotto in esame utilizzando tutti questi criteri. Ne consegue necessariamente, ed è importante sottolinearlo, che i prodotti non identici possono essere raggruppati sotto la stessa definizione del prodotto in esame e che l'accertamento atto a stabilire se uno specifico prodotto sia stato incluso a giusto titolo deve basarsi sulle caratteristiche del prodotto in esame definite dalla Commissione15. Nella sua analisi nel caso in esame, la Commissione non si è basata unicamente sul fatto che gli AHEX AFRP condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri AFRP. In effetti la Commissione ha stabilito che:

  1. 1) gli AHEX AFRP appartengono al gruppo di prodotti degli HEX AFRP, che comprende non solo gli scambiatori di calore per autoveicoli ma anche quelli destinati alle applicazioni HVACR e ad altre applicazioni, e che tali prodotti possono essere placcati o non placcati;

  2. 2) i tipi di leghe utilizzate per gli AHEX AFRP sono simili o molto simili ad altre leghe utilizzate per altri AFRP rientranti nella definizione del prodotto;

  3. 3) gli AHEX AFRP vengono prodotti ricorrendo allo stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio e in larga misura alle stesse apparecchiature necessarie per altri AFRP;

  4. 4) non si tratta di un prodotto di nicchia;

  5. 5) analogamente ad altri AFRP rientranti nella definizione del prodotto, il prodotto è venduto a fornitori di primo livello del settore automobilistico e/o è sottoposto a un processo di validazione; e

  6. 6) il prezzo non era significativamente superiore a quello degli altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto degli AFRP.

Su tale base, l'argomentazione di TitanX e Valeo è stata respinta.

Varie parti hanno sostenuto che la valutazione della Commissione sulla capacità produttiva dell'Unione si basava su fatti inesatti e mancava di motivazione. Esse hanno indicato che le conclusioni non erano suffragate da elementi di prova presenti nel fascicolo o erano insufficientemente motivate e che altre parti interessate non potevano presentare osservazioni su tali dati.

TitanX e Valeo hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sulla decisione della DG Concorrenza relativa all'acquisizione di Impexmetal da parte di Gränges, in quanto tale decisione ipotizzava la presenza di altre parti fornitrici, compresi i produttori cinesi, e la situazione sul mercato degli AHEX AFRP è cambiata in modo significativo poiché i fornitori dell'UE non dispongono di capacità sufficiente e i fornitori cinesi non rappresentano più un'opzione di approvvigionamento praticabile a seguito dell'istituzione di misure antidumping.

Le risultanze della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale, come indicato al considerando 75 del regolamento provvisorio, non si basano esclusivamente sulla decisione della Commissione relativa alla fusione di Gränges e Impexmetal16. In effetti, si sono basate anche su altre informazioni17 che erano già contenute nel fascicolo quando la Commissione è giunta alle conclusioni provvisorie (confermate dalla summenzionata decisione della Commissione). Inoltre si sono basate sulle ulteriori informazioni fornite dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, che hanno confermato e sostenuto la valutazione provvisoria della Commissione. È opportuno rilevare che le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tali nuove informazioni18.

Valeo ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia ignorato le informazioni esaustive di cui al regolamento provvisorio indicanti l'assenza di capacità disponibile. Valeo e TitanX hanno anche fornito documenti aggiuntivi, sotto forma di estratti di messaggi e-mail, che indicano un aumento dei tempi di consegna e problemi di capacità. A tale riguardo, l'industria dell'Unione ha sostenuto che i tempi di consegna leggermente aumentati e i temporanei problemi di capacità erano legati all'improvvisa e forte ripresa dopo la pandemia di COVID-19. Ciò ha determinato un aumento complessivo della domanda. Anche altri elementi, come la carenza di container nella RPC, hanno contribuito a un ulteriore aumento della domanda nell'UE. L'industria dell'Unione ha inoltre spiegato che i volumi richiesti avevano superato i volumi concordati e che, considerata la situazione post-COVID-19, tale aumento della domanda non ha potuto essere assorbito istantaneamente senza aumentare la forza lavoro. A tal fine, l'industria dell'Unione ha affermato di aver bisogno di una visibilità a medio termine sotto forma di contratti firmati, e non di ordini spot, per determinare i volumi previsti e la forza lavoro necessaria. Inoltre l'industria dell'Unione ha fornito spiegazioni soddisfacenti da cui risulta che alcuni estratti di messaggi e-mail presentati dagli utilizzatori potrebbero essere interpretati erroneamente come indicativi di una carenza strutturale di capacità, ma in realtà sarebbero collegati a una situazione temporanea.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha sostenuto che non poteva essere ritenuta responsabile di richiedere volumi superiori rispetto agli accordi contrattuali e che si registra un fabbisogno crescente di AHEX AFRP dovuto al boom della domanda nel settore della mobilità elettrica. Valeo ha inoltre aggiunto che l'incapacità dell'industria dell'Unione di adattarsi rapidamente alla domanda crescente è il segno più evidente dei limiti strutturali di capacità cui l'industria dell'Unione deve far fronte.

A tale riguardo, considerando altresì le asserzioni relative agli sviluppi successivi al PI, la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione si stava adeguando all'aumento della domanda e che i limiti di capacità fossero di natura temporanea. Tali asserzioni hanno infatti dimostrato che gli utilizzatori stavano negoziando nuovi contratti con l'industria dell'Unione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

L'industria dell'Unione ha altresì sostenuto che i principali utilizzatori di AHEX AFRP che lamentano una mancanza di capacità non hanno presentato alcuna richiesta di quotazioni relativamente a volumi supplementari da consegnare oltre ai volumi contrattuali già esistenti alla maggior parte dei fornitori di AHEX AFRP. Questa argomentazione indebolisce quella relativa all'assenza di capacità disponibile. In ogni caso, la Commissione ha osservato che dalle informazioni contenute nel fascicolo risulta che alcuni utilizzatori potrebbero o intendono procurarsi quantitativi supplementari dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non dispone di una capacità produttiva sufficiente.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha spiegato che il fatto di non aver presentato richieste formali di quotazioni era legato ai numerosi rifiuti ricevuti e all'aspettativa di ricevere una risposta negativa. Valeo ha inoltre affermato di aver avviato negoziati con un produttore dell'Unione per la consegna di AHEX AFRP.

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che l'osservazione di Valeo fosse speculativa e che non potesse essere accolta come elemento di prova relativo alle richieste di quotazioni. La Commissione ha inoltre osservato che la negoziazione invocata da Valeo non riguardava volumi aggiuntivi, bensì un rinnovo del contratto dopo il PI; pertanto tali asserzioni sono state respinte.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, TitanX ha sostenuto che i termini del nuovo contratto fossero meno favorevoli rispetto a quelli dei contratti precedenti e che il nuovo contratto non risolvesse i problemi causati dall'entrata in vigore dei dazi antidumping provvisori. Essa ha inoltre affermato che il nuovo contratto non affrontava appieno la questione dell'approvvigionamento, in quanto per un determinato periodo di tempo TitanX avrebbe dovuto continuare ad approvvigionarsi dalla RPC a prezzi artificialmente elevati.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, Valeo ha ribadito che i produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare la totalità della domanda dell'UE di AHEX AFRP e ha fornito documenti sensibili che illustrano alcuni problemi di capacità e comportamenti commerciali.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TitanX ha sostenuto che il problema della capacità cui l'industria dell'Unione deve far fronte non dovrebbe essere considerato di natura temporanea, in considerazione della sua durata. Ha segnalato altre questioni recenti che hanno un impatto sulla sua catena di approvvigionamento e ha denunciato il comportamento opportunistico e abusivo di taluni importanti produttori dell'Unione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha sostenuto che i motivi addotti dalla Commissione a confutazione dell'argomentazione di Valeo relativa alla mancanza di capacità (ripresa post-COVID-19, costi di trasporto e indisponibilità delle materie prime) non trattassero i numerosi casi documentati nel fascicolo, che segnalerebbero problemi cronici e sistemici di capacità riscontrati dai produttori dell'Unione.

A tale riguardo, anche considerando le asserzioni relative agli sviluppi successivi al PI, la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della sua durata, la situazione descritta da TitanX e da Valeo non fosse di natura sistemica, cronica o strutturale, ma piuttosto una situazione temporanea che consentiva all'industria dell'Unione di adeguarsi al nuovo contesto di mercato nell'ambito di una forte ripresa economica post-COVID-19. Ciò è dimostrato altresì dalla situazione di cui al considerando 61, che segnala una problematica temporanea legata all'istituzione di misure antidumping provvisorie. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze sulla base degli elementi di prova raccolti nel corso del PI e ha respinto tale argomentazione.

Per quanto concerne le altre questioni trattate, anche in considerazione delle informazioni sugli sviluppi successivi al PI, la Commissione non ha ritenuto che esse corrispondano a sviluppi anomali dei rapporti commerciali in generale, ma piuttosto a pratiche negoziali in un periodo di tensione sul mercato. Pertanto le risultanze ottenute sulla base degli elementi di prova raccolti durante il PI permarrebbero invariate. In ogni caso, come indicato al considerando 552, è opportuno rammentare che lo scopo delle misure antidumping è il ripristino di condizioni eque e paritarie, risultanti di norma in un aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione.

Inoltre, come indicato al considerando 56, la Commissione non ha addotto motivi quali i costi di trasporto e l'indisponibilità di materie prime per confutare l'affermazione di Valeo relativa alla mancanza di capacità. Come indicato al considerando 152, tali elementi sono stati utilizzati per spiegare il recente aumento dei prezzi e non la mancanza di capacità. Al contrario, la Commissione si è basata sulla ripresa economica post-COVID-19 per spiegare l'attuale situazione del mercato. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha inoltre sostenuto che la Commissione non abbia tenuto conto di tutti gli elementi di prova a disposizione e non abbia fornito una motivazione sufficiente e coerente a sostegno delle proprie risultanze sulla capacità relativa agli AHEX AFRP. Essa ha aggiunto che sulla Commissione incombe l'obbligo di tenere conto di tutti i dati contrastanti presenti nel fascicolo e di decidere quali abbiano il valore probatorio maggiore. In particolare, Valeo ha dapprima deplorato le presunte sintesi pubbliche «estremamente» lacunose di taluni documenti19 utilizzati dalla Commissione per le proprie risultanze. A tale riguardo, Valeo ha ritenuto che l'uso di tali informazioni occultate costituisse una violazione dei suoi diritti di difesa. Valeo ha inoltre sostenuto che l'utilizzo della capacità produttiva al 54 % segnalato dall'industria dell'Unione per gli AHEX AFRP nel 2020 era in contraddizione con i presunti «temporanei» problemi di capacità riscontrati nella prima parte del 2021 e non poteva essere spiegato con «l'improvvisa e forte ripresa post-COVID-19». A tale riguardo, Valeo ha considerato quale pregiudizio autoinflitto il fatto che nel 2021 l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di effettuare forniture, mentre nel 2020 evidenziava un tasso di utilizzo estremamente basso.

La Commissione ha espresso il proprio disaccordo e ha ritenuto di aver tenuto conto di tutti gli elementi di prova pertinenti di cui al fascicolo al fine di trarre conclusioni significative e imparziali basate su una motivazione sufficiente e coerente. In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la versione pubblica dei documenti su cui si è basata contenesse una sintesi delle informazioni sensibili, che consentiva a tutte le parti interessate di comprenderle in modo ragionevole. La Commissione ha inoltre osservato che Valeo non ha richiesto una versione pubblica rivista di tali documenti. A tale riguardo, la Commissione non ha ritenuto che i diritti di difesa di Valeo fossero stati violati. Per quanto concerne il tasso di utilizzo degli impianti e il presunto pregiudizio autoinflitto, va osservato in primo luogo che, come indicato al considerando 117, al fine di valutare la capacità produttiva la Commissione non si è basata sulla comunicazione di EA segnalante un tasso di utilizzo degli impianti del 54 % nel 2020, bensì si è basata prudentemente sulle spedizioni effettuate dall'industria dell'Unione. Va inoltre osservato che la contraddizione addotta da Valeo corrisponde a due anni diversi (il 2020 e il 2021), in cui la situazione economica registrava differenze significative, determinando livelli di crescita e di domanda molto diversi per gli AFRP.

TitanX ha inoltre contestato talune dichiarazioni della Società B in merito a presunte difficoltà di rifornirsi dalla RPC dovute a fattori quali la carenza di container o alle difficoltà di approvvigionamento con i fornitori cinesi. La società ha altresì contestato le dichiarazioni secondo cui la situazione delle consegne della Società B era migliorata e i produttori di scambiatori di calore (HEX) non avevano esaurito le opzioni di reperire fonti di approvvigionamento aggiuntive da altri produttori dell'Unione o i volumi richiesti per il 2022 sarebbero stati inferiori a quelli del 2021.

La Commissione ha ritenuto che le asserzioni infondate e contraddittorie della Società B e le successive confutazioni di TitanX riguardassero elementi specifici della società nell'ambito di un rapporto commerciale che la Commissione non è stata in grado di verificare.

Valeo ha inoltre affermato che EA aveva indotto in errore la Commissione in merito alla sua capacità disponibile con false dichiarazioni al riguardo. EA ha sostenuto che le asserzioni di Valeo in merito alle proprie comunicazioni erano false e inaccettabili. Ha inoltre affermato che tali argomentazioni non erano suffragate da elementi di prova nel fascicolo pubblico. La Commissione ha confermato l'osservazione di EA e ha respinto l'argomentazione di Valeo a tale riguardo.

Varie parti interessate hanno sostenuto che gli investimenti dell'industria dell'Unione non sarebbero sufficienti a soddisfare il previsto aumento della domanda dovuto al passaggio dai veicoli con motore a combustione interna («veicoli ICE») ai veicoli elettrici/ibridi entro il 2026. Nello stesso contesto, ACEA ha ritenuto che l'aumento della domanda aggraverebbe i problemi di capacità.

TitanX ha sostenuto che vi è una mancanza di capacità disponibile per la fornitura di AHEX AFRP destinati alla fabbricazione di soluzioni di raffreddamento del gruppo propulsore per i veicoli commerciali. La domanda di questo tipo di prodotto dovrebbe aumentare nel 2021 e tale andamento dovrebbe protrarsi nel 2022.

A tale riguardo, Valeo e l'industria dell'Unione hanno fornito le loro proiezioni di consumo fino al 2026 per quanto riguarda gli AHEX AFRP. Tali proiezioni si basavano sul numero di veicoli leggeri per tipo di motore da produrre e sul peso che gli AHEX AFRP rappresenteranno per ciascun tipo di motore (veicoli a combustione interna, elettrici, completamente ibridi (full-hybrid), ibridi ricaricabili (plug-in), ibridi leggeri (mild-hybrid), ecc.).

In base alle proiezioni dell'industria dell'Unione, il consumo/la domanda di AHEX AFRP dovrebbe aumentare da [195-215]20 migliaia di tonnellate nel 2019 a [220-270] migliaia di tonnellate nel 2026, il che corrisponde a un aumento complessivo del 28 %. Nei suoi calcoli dettagliati, l'industria dell'Unione ha indicato in modo trasparente il peso degli AHEX AFRP per automobile (sulla base delle informazioni di mercato fornite dai membri di European Aluminium) e il volume di produzione di veicoli previsto per tipo di motore (sulla base di Ducker Frontier/LMC Automotive21, agosto 2020). A sua volta, Valeo ha indicato soltanto che nel periodo 2021-2027 la capacità totale disponibile dell'Unione sarebbe in media inferiore del 17 % alla domanda, senza fornire altre informazioni sulle quali le altre parti potessero presentare osservazioni.

Come indicato al considerando 34, le osservazioni di Valeo dell'11 giugno 2021 non sono state presentate tempestivamente e una parte delle osservazioni riguardava un documento sulle proiezioni relative alla capacità e all'offerta22 aggiunto al fascicolo da EA prima della divulgazione provvisoria delle informazioni e a cui Valeo aveva già avuto accesso.

Nelle sue altre osservazioni, Valeo ha concordato con il volume di consumo per l'anno 2019, ritenendolo valido anche per l'anno 2021. Tuttavia Valeo ha ritenuto che la ripartizione del volume di produzione di EA tra veicoli ICE e veicoli ibridi (circa il 50 % contro il 50 %) non fosse corretta, in quanto la quota di veicoli ibridi dovrebbe essere molto più elevata nel 2026 (circa il 73 % contro il 27 %). A tale riguardo, essa ha fatto riferimento a IHS Markit, una società di informazioni di mercato che sarebbe stata consultata da tutta l'industria automobilistica e utilizzata nelle sue proiezioni23. Non è stato tuttavia possibile accertare che le informazioni fossero state fornite da IHS. In ogni caso, i calcoli di Valeo relativi alla quota di veicoli ICE nel 2026, basati sulle proiezioni di EA, sono inesatti. Secondo le proiezioni di EA, infatti, i veicoli ICE rappresenteranno il 40 % (e non il 50 %) della produzione. Inoltre anche l'argomentazione di Valeo secondo cui la proiezione della produzione totale di EA si aggirerebbe sui 16 milioni di veicoli nel 2026 è errata, in quanto EA ha dichiarato una produzione totale di circa 20 milioni di veicoli per tale periodo.

Nella ricerca di un'altra fonte di informazioni, la Commissione ha consultato un articolo pubblicato dal Boston Consulting Group («BCG»)24, fornito dall'associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli (CLEPA), in cui si confermava che la quota di veicoli non ICE aumenterà nei prossimi anni. Secondo questa fonte, la quota di mercato prevista per i veicoli ICE (diesel e benzina) scenderà al 36 % nel 2025, vale a dire che sarà molto più vicina a quella indicata da EA che non a quella indicata da Valeo. Di conseguenza, la Commissione ha constatato che le proiezioni di EA relative ai futuri sviluppi del mercato per quanto riguarda i veicoli ICE riflettevano più fedelmente quello che oggi si prevede sarà l'andamento futuro per i prossimi cinque anni.

Secondo quanto sostenuto da Valeo, EA riteneva che i veicoli ICE e quelli ibridi richiedessero un volume equivalente di AHEX AFRP, il che sarebbe in contraddizione con le informazioni condivise tra la Società B e Valeo, le quali indicano un peso e un fabbisogno di AHEX AFRP maggiori per i veicoli ibridi rispetto ai veicoli ICE.

A questo proposito è innanzitutto opportuno rilevare che EA ha operato una distinzione a livello di consumo di AHEX AFRP tra veicoli ICE e veicoli ibridi e ha ritenuto che i veicoli ibridi richiederebbero in media più AHEX AFRP rispetto ai veicoli ICE. In secondo luogo, le informazioni condivise tra il produttore dell'Unione, la Società B e Valeo non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva differenza tra i veicoli ICE standard e i veicoli ibridi. Infatti queste informazioni si riferiscono solo a un determinato prodotto che utilizza AHEX AFRP (il refrigeratore) e le quantità indicate rappresentano esclusivamente una parte insignificante del volume di acquisto di Valeo per il 2019 o per il PI. Inoltre non è stato possibile stabilire l'impatto delle dimensioni del progetto e un potenziale aumento del numero di pezzi ordinati dall'utilizzatore OEM a valle. In terzo luogo, dall'inchiesta è emerso che il peso degli AHEX AFRP per modello varierà a seconda del tipo di veicolo ibrido (mild-hybrid / plug-in / full-hybrid). Di fatto i veicoli con tecnologia mild-hybrid richiedono solo un po' più di AHEX AFRP rispetto ai veicoli ICE e rappresenteranno una quota importante dei veicoli non ICE fino al 2026. Su tale base e in assenza di altre osservazioni riguardanti la quantità di AHEX AFRP richiesta per tipo di veicolo, la Commissione ha ritenuto ragionevole la stima di EA relativa al coefficiente di consumo per i diversi tipi di veicoli.

Per quanto riguarda gli investimenti nella capacità esistente e in quella aggiuntiva, alcune parti hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe applicare i dati del produttore dell'Unione incluso nel campione Elval all'intera industria dell'Unione. Valeo ha inoltre sostenuto che, sulla base di «dati estremamente accurati e conservativi», il piano di investimenti presentato dalla Società B non era sufficiente a coprire la domanda prevista di AHEX AFRP tra il 2022 e il 2025, sulla base della sua proiezione sul consumo. A sua volta CLEPA ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha apportato elementi di prova convincenti né addotto motivazioni sufficienti riguardo ai propri investimenti volti ad espandere la capacità. Valeo ha inoltre sostenuto che l'affermazione della Società B secondo cui si stia attualmente avvicinando alla capacità massima del parco macchinari era in contraddizione con l'utilizzo degli impianti riportato nel documento t21.004224, in cui la Società B riferisce un tasso di utilizzo degli impianti dell'[80-88 %] previsto per il 2021.

In primo luogo è opportuno osservare che la Commissione non ha applicato i dati di Elval all'industria dell'Unione e ha preso in considerazione tali informazioni solo per Elval. Inoltre, per quanto riguarda i dati della Società B, Valeo si è basata su un'ipotesi imprecisa relativa all'assegnazione della capacità produttiva agli AHEX AFRP. In effetti, essa ha considerato l'assegnazione del [60-70 %] agli scambiatori di calore, applicabile solo nel 2021, per l'intero periodo 2022-2026, mentre la Società B ha indicato che la capacità supplementare installata sarebbe stata assegnata agli scambiatori di calore in funzione delle condizioni commerciali, ma almeno in aumento con la domanda. In tal modo, Valeo ha sottostimato del [30-40 %] l'installazione di capacità aggiuntiva per gli scambiatori di calore.

A seguito delle osservazioni di CLEPA, la Commissione ha chiesto all'industria dell'Unione di integrare le informazioni sensibili già disponibili nel fascicolo sotto forma di risposte al questionario, di documenti raccolti in sede di controlli e di altri documenti sensibili con ulteriori elementi di prova a disposizione di altre parti, nonché di chiarire alcuni dati e apportare correzioni. Le informazioni supplementari fornite da EA25 e dalla Società B26 hanno confermato le risultanze provvisorie.

Oltretutto la Commissione non ha ravvisato la contraddizione tra la previsione di utilizzo degli impianti e la dichiarazione della Società B. Infatti, contrariamente all'argomentazione addotta da Valeo, la Società B non afferma di essere a piena capacità, ma piuttosto di essere in procinto di raggiungere tale capacità di utilizzo degli impianti, mentre la previsione di un tasso di utilizzo degli impianti dell'[80-88 %] si riferisce all'intero anno 2021; ciò significa che la situazione corrispondente a un determinato momento (ossia quando la Società B si sta effettivamente avvicinando alla piena capacità) non dovrebbe essere estrapolata e confrontata con una previsione relativa a un anno intero.

In sintesi, la Commissione ha elaborato le seguenti previsioni riguardanti la domanda e l'offerta per gli anni 2021 e 2026.

Tabella 1 Domanda e offerta di AHEX AFRP nell'UE (1 000 tonnellate)

Previsioni 2021Previsioni 2026 senza importazioni dalla RPCPrevisioni 2026 con importazioni dalla RPCPrevisioni Valeo 2026 senza importazioni dalla RPCPrevisioni Valeo 2026 con importazioni dalla RPC
Domanda[200-220][265-275][265-275][295-315][295-315]
Importazioni dalla Cina[20-30][20-30][20-30]
Importazioni dalla Turchia[15-25][15-25][15-25][15-25][15-25]
Capacità dell'Unione[180-200][180-200][180-200][195-215][180-200]
Capacità aggiuntiva[50-70][50-70][50-70][50-70]
Eccedenza (carenza)[15-25][5-10][25-35]-[10-20][5-15]
% della domanda9,5 %2,3 %11,7 %-5,5 %2,7 %

Le fonti dei valori di cui sopra sono le seguenti. Per l'elaborazione della tabella, la domanda è stata basata sulla proiezione relativa al consumo di EA27, adattata alla ripartizione di BCG tra i veicoli ICE e i veicoli non ICE. Le proiezioni sul consumo di Valeo28 sono state riportate come presentate.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, Valeo ha fornito dati previsionali riveduti basati su una relazione di mercato del maggio 2021 dell'istituto di ricerca IHS Markit. Sulla base di detta relazione e del peso degli AHEX AFRP previsto da Valeo per tipo di motore di automobile, Valeo ha sostenuto che nel 2026 la domanda si attesterebbe sulle [320-350] migliaia di tonnellate, in conseguenza di un incremento previsto nella produzione di automobili e di un'accelerazione della tendenza all'elettrificazione. In tale contesto, la società ha sostenuto che la proiezione della domanda di EA sottovalutava ancora di più la domanda futura e ha ribadito che l'industria dell'Unione non poteva soddisfare la domanda attuale; a tale riguardo ha fornito gli scambi di posta elettronica intercorsi. Valeo ha altresì ribadito che gli investimenti programmati dall'industria dell'Unione erano insufficienti per soddisfare la domanda futura.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha altresì contestato il fatto che la Commissione abbia fatto affidamento sull'articolo di BCG per respingere le stime di Valeo relative alla domanda futura di AHEX AFRP, a vario titolo, e ha ritenuto che la stima della Commissione relativa alla domanda fosse obsoleta e dovesse essere rivista alla luce delle nuove previsioni fornite. Inoltre Valeo ha fatto riferimento al pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» nell'ambito del Green Deal europeo quale sviluppo significativo non preso in considerazione in altre previsioni e che includeva specificamente proposte volte a una riduzione netta delle emissioni di gas sera e a una riduzione del 55 % delle emissioni medie delle automobili nuove dal 2030 e del 100 % dal 2035 rispetto al 2021. In tale contesto ha sostenuto che la proiezione della domanda di cui alla tabella 1 e al considerando 87 fosse obsoleta e che le proiezioni future aumenterebbero in modo significativo in conseguenza del Green Deal. In tale contesto, ha chiesto alla Commissione di avvalersi delle previsioni di Valeo riguardanti la domanda, basate sulla relazione di IHS Markit del maggio 2021, che evidenziava una crescita più rapida della domanda futura degli AHEX AFRP rispetto alle relazioni fornite in precedenza da Valeo o da EA. Valeo ha inoltre affermato che IHS Markit era una fonte migliore rispetto a Ducker e a LMC Automotive («LMC»), che era più aggiornata (al momento della comunicazione) ed accessibile ad altre parti (attraverso versioni significative non riservate o dietro acquisto).

L'argomentazione ribadita da Valeo (cfr. considerando 89), secondo cui l'industria dell'Unione non riusciva a far fronte alla domanda attuale, è già stata trattata nei considerando da 64 a 66.

A seguito delle osservazioni di Valeo in merito all'esistenza di informazioni più aggiornate, è stato chiesto ad EA di fornire una previsione aggiornata riguardo alla domanda. La previsione fornita da EA in relazione alla domanda si basava su due fonti: IHS Markit Light Vehicle Production Forecast del 5 luglio 2021 e DuckerFrontier (maggio 2021) sulla base di LMC Automotive del 1° trimestre 2021. I dati di IHS Markit erano estremamente dettagliati e tenevano conto dei volumi di produzione previsti per paese di produzione, consentendo così l'individuazione del volume da produrre nell'Unione. La serie di dati di LMC sull'industria automobilistica del 1° trimestre 2021 non riguardava unicamente il mercato dell'Unione ed è stata rivista al ribasso sulla base della previsione di produzione di IHS Markit, del 5 luglio 2021, per corrispondere all'UE-27. Inoltre i dati di LMC Automotive sono stati utilizzati anche per definire la ripartizione tra i vari tipi di motore. Sulla base di queste statistiche aggiornate e del peso degli AHEX AFRP di EA per tipo di motore di automobile, EA ha previsto un aumento della domanda da [188-195] migliaia di tonnellate nel 2019 a [222-263] migliaia di tonnellate nel 2026.

A seguito della comunicazione di EA, Valeo ha commentato che il limite inferiore per il 2026 era al di sotto della domanda stimata dalla Commissione nella tabella 1 e che tale valore era illogico alla luce della crescita prevista della domanda dovuta all'elettrificazione del settore automobilistico.

A tale riguardo, la Commissione ha osservato che, contrariamente alle proiezioni precedenti sulla domanda, l'ultima proiezione di EA si riferiva esclusivamente all'UE-27, il che spiegava perché, pur evidenziando un aumento significativo della domanda, la proiezione è partita da un livello inferiore. La Commissione ha pertanto ritenuto che le stime di EA fossero logiche, in quanto evidenziavano un aumento della domanda per il periodo 2019-2026, in linea con la tendenza all'elettrificazione.

Valeo ha inoltre sostenuto che le fonti utilizzate da EA erano anteriori rispetto all'annuncio della Commissione, del 14 luglio 2021, relativo al pacchetto «Pronti per il 55 %» del Green Deal e che, pur essendo a conoscenza di detto annuncio, EA non aveva tenuto conto di tale elemento nella propria stima della domanda. Su tale base essa ha sostenuto che EA non avesse collaborato al meglio delle proprie capacità. Valeo ha inoltre chiesto alla Commissione di stimare la domanda futura sulla base della relazione di IHS Markit, di cui al considerando 90, dopo averla aggiornata al rialzo per tenere conto dell'impatto del Green Deal o sulla base delle nuove statistiche aggiornate29 di LMC Automotive, del 29 luglio 2021, che si suppone abbiano considerato l'impatto del Green Deal. Su tale base, la domanda stimata di Valeo per il 2026 ha raggiunto le [340-380] migliaia di tonnellate.

La Commissione ha ritenuto che EA avesse collaborato al meglio delle proprie capacità, in quanto EA aveva utilizzato le statistiche di IHS Markit più recenti a propria disposizione. In ogni caso, secondo Valeo e «un'associazione industriale leader di settore», IHS Markit costituisce una fonte migliore rispetto a Ducker e a LMC. Inoltre la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite da EA fossero sufficientemente recenti per stimare la domanda futura nel modo più accurato possibile. In più, Valeo non ha fornito elementi di prova del fatto che l'annuncio del Green Deal non fosse stato anticipato da istituti di ricerca quali IHS Markit o LMC, soprattutto se si considera che essi elaborano regolarmente relazioni analoghe e che l'annuncio del Green Deal ha solo formalizzato quanto gli esperti di mercato già avevano anticipato30. A questo si aggiunge il fatto che, come indicato da Valeo, previsioni future precise sarebbero comunque oggetto di discussioni con i propri clienti OEM, al fine di determinare le esigenze future.

La Commissione ha inoltre esaminato le previsioni più recenti fornite da Valeo, ma le ha respinte, in quanto l'analisi delle informazioni presentate da Valeo di cui ai considerando 89 e 95, sostenute mediante dati di base nelle proprie osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni, ha dimostrato che le sue stime relative alla domanda (basate su IHS Markit o su LMC) erano sopravvalutate, dato che non si riferivano all'installazione di motori o alla produzione di automobili nell'Unione, ma comprendevano anche l'installazione di motori o la produzione di automobili in altri paesi quali il Regno Unito, la Russia e la Turchia. Di fatto, le relazioni di IHS Markit utilizzate da Valeo hanno sovrastimato di oltre il 18 % l'installazione annuale di motori nell'Unione nel periodo 2021-2026. Sebbene le relazioni di LMC fornite non consentissero di operare una distinzione per paese produttore di automobili, esse facevano chiaramente riferimento a un ambito geografico più ampio rispetto a quello dell'Unione, in quanto tenevano conto dei paesi della CSI e presumibilmente di altri paesi quali il Regno Unito e la Turchia, ove si registra una produzione di automobili in quantità significative. Su tale base, si è ritenuto che l'ambito di applicazione geografico di dette statistiche fosse troppo ampio e non dovesse essere utilizzato ai fini della valutazione della domanda di AHEX AFRP nell'Unione. In tale contesto la Commissione ha ritenuto che la previsione fornita da EA riguardo alla domanda, come indicato al considerando 103, fosse più appropriata, in quanto teneva conto unicamente dell'UE e si basava su una relazione di IHS Markit sufficientemente recente che, come indicato al considerando 90, Valeo ritiene essere una fonte migliore rispetto a Ducker e a LMC.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TitanX ha sostenuto che la previsione della Commissione riguardo alla domanda era obsoleta e non teneva conto dei veicoli commerciali. Ha fatto riferimento al Green Deal europeo e alle proposte legislative annunciate, volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in generale e nel settore automobilistico in particolare. In tale contesto, ha sostenuto che i nuovi obiettivi di emissione accrescerebbero il ritmo dell'elettrificazione nell'industria automobilistica e concorrerebbero a un aumento della domanda di AHEX AFRP. A tale riguardo, ha invitato la Commissione a tenere conto delle previsioni di Valeo riguardo alla domanda di cui ai considerando 89 e 104.

Per quanto concerne l'argomentazione di TitanX relativa ai veicoli commerciali, come indicato al considerando 115, la Commissione ha tenuto conto unicamente dell'85 % del volume medio di spedizioni verso l'UE destinate ai trasporti, al fine di valutare in modo prudente la sola domanda di veicoli leggeri. In quanto tale, il restante 15 % comprendeva le spedizioni destinate ai veicoli commerciali. In assenza di informazioni indicanti conclusioni diverse a tale riguardo o di elementi di prova relativi alla domanda futura di veicoli commerciali, si è ritenuto che l'industria dell'Unione disponesse di capacità sufficienti per soddisfare la domanda di questo settore specifico. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni, Valeo e CLEPA hanno contestato l'approccio della Commissione volto a escludere dai propri calcoli la produzione di automobili in paesi quali la Turchia, la Russia e il Regno Unito. A tale riguardo Valeo ha sostenuto, sulla base delle statistiche Eurostat e dei propri dati, che si registrano esportazioni significative di componenti HEX verso la Russia, la Turchia e il Regno Unito. Ha inoltre sostenuto che la produzione di componenti HEX in suddetti paesi è molto limitata e che questi ultimi dipendono fortemente dalle importazioni dall'Unione. A sua volta, CLEPA ha sostenuto che la produzione di veicoli al di fuori dell'Unione contribuisce a una quota significativa di produzione da parte dei fornitori del settore automobilistico nell'UE e che la capacità produttiva di AHEX al di fuori dell'UE è limitata. CLEPA ha inoltre sostenuto che la quota di componenti dell'UE o di valore aggiunto dell'UE nei veicoli prodotti nel Regno Unito, in Russia o in Turchia era significativa. Di conseguenza, CLEPA ha sostenuto che le esportazioni generano entrate significative per i fornitori del settore automobilistico dell'UE e che la produzione di detti fornitori non dovrebbe essere determinata unicamente dalla produzione di veicoli nella sola UE, ma anche dalla produzione dell'intera regione. Su tale base Valeo e CLEPA hanno affermato che la domanda di AHEX AFRP dovrebbe basarsi sulle esigenze effettive dei produttori di AHEX, indipendentemente dalla destinazione dei loro prodotti. Valeo ha inoltre affermato che, se gli AHEX destinati all'esportazione non fossero presi in considerazione, l'interesse dell'Unione non sarebbe adeguatamente analizzato.

Come indicato al considerando 145, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di esportazioni di componenti HEX da parte di taluni produttori di AHEX. Tuttavia la Commissione ha espresso il proprio disaccordo sul fatto che la produzione di automobili in questi paesi debba essere presa in considerazione nel complesso ai fini della valutazione della domanda nell'UE. Di fatto, l'argomentazione secondo cui tali paesi dipendevano fortemente dalle importazioni dall'Unione non è stata suffragata da elementi di prova. Come riconosciuto da Valeo, le statistiche Eurostat non riguardavano esclusivamente gli AHEX e comprendevano altri prodotti. Pur riconoscendo l'esistenza di una capacità produttiva di AHEX in questi paesi, Valeo non ha quantificato la capacità produttiva dei produttori nazionali di AHEX che ha menzionato. Inoltre non si è potuto escludere che questi mercati non fossero approvvigionati da fornitori nazionali di AHEX31 diversi da quelli citati da Valeo o da produttori di AHEX extra UE. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che Valeo non avesse dimostrato che i produttori di AHEX situati nell'Unione approvvigionassero detti paesi in proporzioni tali per cui tali mercati dipendevano fortemente dai produttori di AHEX dell'Unione. Inoltre la Commissione ha ritenuto che le argomentazioni di CLEPA non fossero sufficientemente specifiche, in quanto non riguardavano gli AHEX in particolare, ma piuttosto le attività di esportazione dei fornitori del settore automobilistico in generale.

Sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di determinati legami commerciali tra i produttori di AHEX situati nell'Unione e i fabbricanti di automobili in paesi come la Russia, la Turchia e il Regno Unito. Tuttavia, in assenza di informazioni specifiche che consentano di individuare le esportazioni di AHEX verso detti paesi, la Commissione non ha potuto basare le proprie risultanze sull'ambito di applicazione geografico cui fa riferimento Valeo nella propria previsione riguardo alla domanda di AHEX AFRP. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la domanda sul mercato dell'Unione dovesse basarsi principalmente sulla produzione di automobili nell'Unione, in particolare alla luce del Green Deal, che riguarda esclusivamente l'Unione. Inoltre l'analisi della domanda, di cui al considerando 127, e dell'offerta, di cui alla tabella 1, consentirebbe comunque all'industria dell'Unione di fornire quantitativi supplementari necessari per produrre AHEX da esportare. In più, i produttori di AHEX dell'Unione possono presentare una domanda di autorizzazione per importare AFRP in regime di perfezionamento attivo che, se concessa dalle autorità doganali conformemente alla legislazione doganale, consentirebbe loro di esportare successivamente gli AHEX risultanti senza essere soggetti ai dazi antidumping. Pertanto l'onere e l'impatto finanziario sulle attività di esportazione dei produttori di AHEX sarebbero molto limitati. Su tale base, le argomentazioni di Valeo e di CLEPA sono state respinte e la Commissione ha ritenuto che l'interesse dell'Unione fosse stato opportunamente valutato.

Il 12 agosto 2021 EA ha fornito una previsione aggiornata della domanda di AHEX AFRP sulla base di una relazione di IHS Markit più dettagliata riguardo alla produzione di veicoli leggeri, che individua i tipi di motore. Tale relazione è stata pubblicata contemporaneamente alla relazione del 5 luglio 2021, di cui al considerando 91, e tali relazioni erano coerenti. Su tale base, la previsione inferiore di EA è passata da 222 a 232 tonnellate. Le previsioni di EA basate su DuckerFrontier/LMC Automotive del 1° trimestre 2021 sono rimaste identiche, vale a dire pari a 263 tonnellate.

Nel confronto tra la relazione di IHS Markit del 5 luglio 2021 e quella di LMC del 29 luglio 2021, con la ripartizione per tipo di motore, la Commissione ha osservato che i dati di LMC, che avrebbero tenuto conto del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %», prevedevano ancora per il 2026 una quota molto più elevata per gli ICE (40 %), rispetto ai dati di IHS Markit del 5 luglio (22 %) pubblicati prima dell'annuncio del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» e utilizzati da EA per la propria proiezione.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che fosse arduo prevedere con grande precisione il livello della domanda di AHEX AFRP per il 2026, in quanto sussistono ancora una serie di incertezze in merito all'attuazione del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» per quanto concerne l'elettrificazione della mobilità e, in particolare, la produzione di veicoli leggeri. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto ragionevoli le previsioni di EA in relazione alla domanda, sulla base degli ultimi dati di IHS Markit disponibili come raccomandato da Valeo, o sui valori più elevati dei dati di LMC.

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni, Valeo ha osservato che le osservazioni della Commissione relative ai dati di LMC del 29 luglio 2021 non erano corrette. Valeo ha sottolineato che i dati di LMC non riguardavano solo l'UE-27, ma hanno tenuto conto altresì dei minori sforzi di elettrificazione del settore automobilistico in Turchia e in Russia, dovuti all'assenza di una legislazione equivalente al Green Deal. Su tale base Valeo ha sostenuto che i dati di LMC erano completi e affidabili e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto tenerne conto. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha presentato dati pertinenti relativi alla quota di veicoli ICE, elettrici e ibridi e che nella propria valutazione della domanda prevista di AHEX AFRPS la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati di LMC in quanto, sebbene IHS Markit costituisca la fonte più autorevole, i dati di LMC sono gli unici dati a disposizione che quantificano l'impatto dell'annuncio del Green Deal.

In assenza dei dati di LMC per paese di produzione, la Commissione non è stata in grado di confermare le osservazioni di Valeo in merito al ritmo più lento dell'elettrificazione in Russia e in Turchia, di cui LMC avrebbe tenuto conto. In ogni caso, come indicato ai considerando 97 e 101, la Commissione ha ritenuto che l'ambito di applicazione geografico dei dati di LMC fosse inadeguato ai fini della valutazione della domanda interna, che le informazioni fornite da EA fossero sufficientemente recenti per una stima della domanda futura e che sussistano indicazioni del fatto che gli esperti di mercato avevano anticipato l'annuncio del Green Deal. Inoltre Valeo non ha fornito elementi di prova a dimostrazione che l'annuncio del Green Deal non fosse stato anticipato da istituti di ricerca quali l'IHS Markit. In assenza di dati di LMC adeguati, ovvero limitati all'UE-27, la Commissione ha pertanto considerato i dati di IHS Markit del 5 luglio come base più recente e più appropriata per valutare la domanda di AHEX AFRP nel 2026. In aggiunta, la Commissione osserva altresì che Valeo non può logicamente ritenere IHS una fonte più autorevole rispetto a LMC e successivamente chiedere alla Commissione di utilizzare i dati di LMC, soprattutto se il suo ambito di applicazione geografico è inadeguato. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni, Valeo ha inoltre fornito nuove simulazioni riguardanti la capacità e le proiezioni di investimento dell'industria dell'Unione sulla base dei dati di LMC del 29 luglio 2021. Valeo ha sostenuto che l'industria dell'Unione non potrebbe soddisfare la domanda futura nel periodo 2021-2027, anche qualora i volumi di produzione di automobili fossero ridotti del 18 %.

A tale riguardo va osservato che la presentazione di nuove simulazioni è stata effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni e che l'ulteriore divulgazione delle informazioni non riguardava la capacità o gli investimenti dell'Unione. Alla luce di ciò, non è stato possibile tenere conto di questi elementi. In ogni caso, come illustrato al considerando 107, non è stato possibile accogliere i dati di LMC. Inoltre la Commissione ha ritenuto che i dati di LMC, anche con una riduzione del 18 %, abbiano comunque sovrastimato in misura significativa la domanda prevista nell'UE-27. Di fatto, sulla base degli ultimi dati di IHS Markit (5 luglio 2021), nel periodo 2021-2027 la produzione nei paesi extra UE si è attestata tra il 26,8 % e il 30,5 % della produzione di automobili dell'UE, a fronte del 18 %. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione è stata respinta.

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni, Valeo e CLEPA hanno sostenuto che la conclusione della Commissione, secondo cui la domanda dell'Unione poteva essere assorbita dalla capacità prevista dell'industria dell'Unione e dalle importazioni previste da paesi terzi, era viziata da un difetto di motivazione e non suffragata da analisi quantitative. Più precisamente, Valeo ha sostenuto che, contrariamente al documento generale di divulgazione delle informazioni, l'ulteriore divulgazione non conteneva una sintesi equivalente alla tabella 1 e ciò non ha consentito a Valeo di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa e di presentare osservazioni sulla capacità sufficiente nell'UE di soddisfare la domanda di AHEX AFRP. Valeo ha inoltre sostenuto che l'ulteriore divulgazione di informazioni non riguardasse le «dozzine di messaggi di posta elettronica e gli altri elementi di prova presentati da Valeo» in merito al reiterato rifiuto, da parte dei produttori dell'Unione, di fornire quantitativi sufficienti di AHEX AFRP. Non valutando adeguatamente tali elementi di prova, Valeo ha sostenuto che l'ulteriore divulgazione delle informazioni fosse viziata da un difetto di motivazione e da un errore manifesto di valutazione dei fatti.

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che il documento di ulteriore divulgazione finale contenesse informazioni sufficientemente dettagliate relative alle comunicazioni presentate a seguito del documento generale di divulgazione delle informazioni e che le parti potessero facilmente fare riferimento alle comunicazioni iniziali delle parti. Inoltre, come risulta dai considerando 92 e 98, il documento di ulteriore divulgazione finale indicava l'ultima previsione presentata da EA riguardo alla domanda di AHEX AFRP. La Commissione aveva utilizzato le informazioni di cui le parti disponevano e Valeo poteva semplicemente sostituire la domanda prevista per l'anno 2026, di cui alla tabella 1, con le informazioni contenute nel documento di ulteriore divulgazione finale, che si riferiva anche alle comunicazioni di EA. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'ulteriore divulgazione delle informazioni contenesse la motivazione e l'analisi quantitativa necessarie. Per quanto concerne i diritti di difesa di Valeo, la Commissione ha ritenuto che l'ulteriore divulgazione delle informazioni fosse sufficientemente dettagliata da consentire a Valeo di esercitare i propri diritti di difesa. Inoltre l'ulteriore divulgazione delle informazioni in merito alla capacità dell'industria dell'Unione non conteneva nuovi elementi che non fossero già disponibili nel fascicolo pubblico.

La Commissione inoltre ha ritenuto che gli elementi di prova addotti da Valeo in merito alle difficoltà di approvvigionamento non giustificassero un'ulteriore divulgazione delle informazioni, in quanto la natura di tali argomentazioni non era nuova. Tali argomentazioni sono già state trattate al considerando 91.

Valeo ha inoltre sostenuto che le risultanze dell'ulteriore divulgazione delle informazioni fosse illogica e mancasse di un'adeguata e sufficiente motivazione. In sostanza, la società ha sostenuto che, poiché la Commissione aveva concluso che l'industria dell'Unione non disporrebbe della capacità sufficiente per soddisfare una domanda di [295-315]32 migliaia di tonnellate, essa non potrebbe assorbire una domanda più elevata sulla base delle proiezioni di Valeo, fino a [340-380]33 migliaia di tonnellate. Su tale base ha sostenuto che la Commissione stesse trascurando l'impatto del Green Deal.

Come indicato al considerando 97, la Commissione ha ritenuto che le proiezioni precedenti e più recenti formulate da Valeo in relazione alla domanda non fossero basate su un ambito di applicazione geografico adeguato e che la produzione di automobili nell'Unione e, di conseguenza, la domanda di AHEX AFRP nell'Unione fossero notevolmente sovrastimate. Sulla base delle ultime previsioni riguardanti la produzione di automobili e avvalendosi dell'ambito di applicazione geografico appropriato di cui al considerando 98, la Commissione ha ritenuto che le stime di EA (valori compresi tra 232 e 263 mila tonnellate), fossero ragionevoli. Su tale base e sulla base delle stime della capacità dell'industria dell'Unione e delle importazioni da paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi sarebbe una capacità sufficiente per assorbire l'aumento della domanda, indipendentemente dal fatto che le importazioni dalla RPC permangano o meno sul mercato. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Le importazioni di AHEX AFRP dalla Cina erano basate sulle osservazioni di Valeo. Le importazioni dalla Turchia sono state valutate sulla base del documento di verifica n. 11 di EA, in cui le spedizioni sono indicate utilizzando lo stesso formato del documento t21.004336. In via prudenziale, solo l'85 % del volume medio delle spedizioni verso l'UE destinate ai trasporti per il periodo 2017-2019 è stato considerato rappresentativo degli AHEX AFRP non destinati ai veicoli leggeri.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha sollevato dubbi in merito ai volumi delle importazioni dalla Turchia, ma non ha specificato per quali motivi né ha presentato elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. Come indicato al considerando 89, detto volume delle importazioni è stato valutato in modo prudente sulla base delle spedizioni dalla Turchia verso l'UE comunicate a EA. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

La capacità dell'Unione si fondava sulle osservazioni di EA relative alle spedizioni di AFRP per la produzione di scambiatori di calore nel settore dei trasporti. Si tratta di un approccio piuttosto prudente, in quanto la produzione e la capacità effettive potrebbero essere molto più elevate delle spedizioni. Nella stessa ottica, solo l'85 % del volume medio delle spedizioni nell'UE destinate ai trasporti per il periodo 2017-2019 è stato considerato rappresentativo degli AHEX AFRP non destinati ai veicoli leggeri. Il dato relativo alla capacità di Valeo è stato desunto dalla stessa comunicazione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, EA ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sui dati relativi alle spedizioni corrispondenti alle vendite, bensì piuttosto sulla capacità comunicata alla Commissione, che nel PI ammontava a [400-450] migliaia di tonnellate34.

In risposta a tali osservazioni, Valeo e TitanX hanno sostenuto che la capacità dichiarata non figurava nel fascicolo non riservato, che la presentazione tardiva di tali informazioni non ha consentito loro di formulare osservazioni sui contenuti e che in esso non figurava una spiegazione significativa del metodo utilizzato, salvo che le informazioni erano state raccolte da membri di EA. Inoltre le due società hanno messo in discussione il rapporto tra la comunicazione cui fa riferimento EA e talune comunicazioni precedenti35. Esse hanno inoltre sostenuto che la capacità dichiarata avrebbe dovuto tener conto della validazione dei produttori con i principali programmi HEX. Su tale base, hanno affermato che l'assenza di spiegazioni dettagliate nel fascicolo pubblico violava i loro diritti di difesa. Valeo e TitanX hanno altresì sostenuto che la capacità dichiarata era irrealistica, in considerazione del basso utilizzo degli impianti segnalato durante il PI e dei successivi problemi temporanei di capacità riscontrati nel primo semestre del 2021, che avrebbero favorito una politica dei prezzi asseritamente opportunistica e abusiva da parte dell'industria dell'Unione. Su tale base, Valeo e TitanX hanno sostenuto l'approccio della Commissione per quanto riguarda la capacità.

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che la capacità segnalata da EA non tenesse conto della capacità normalmente assegnata ad altri AFRP HEX fabbricati dall'industria dell'Unione o ad altri prodotti fabbricati con le medesime apparecchiature. Poiché non si è basata sul documento t21.004414 per le sue risultanze, la Commissione non ha ritenuto che i diritti di difesa di Valeo o di TitanX fossero stati violati, pur ammettendo che la versione non riservata del documento non conteneva una sintesi significativa dei contenuti sensibili. Su tale base, e al fine di segnalare la capacità di produzione in modo prudente, la Commissione ha confermato il proprio approccio e ha basato la stima della capacità sulle spedizioni nell'Unione. L'argomentazione di EA è stata pertanto respinta.

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni, Valeo ha affermato che, in linea con il metodo di cui la Commissione si avvale per valutare la domanda del mercato, la valutazione della capacità dell'industria dell'Unione dovrebbe escludere gli AHEX AFRP da utilizzare in ultima istanza nella produzione di automobili in paesi extra UE.

Come spiegato al considerando 117, la capacità dell'Unione è stata valutata in via prudenziale sulla base delle spedizioni destinate al mercato dell'Unione. Considerato che tale indicatore riflette in modo prudente la quantità che l'industria dell'Unione è stata in grado di fornire al mercato dell'Unione, la Commissione non ha ritenuto che detta quantità dovesse essere rivista al ribasso per tenere conto della quota di AHEX esportata in paesi extra UE e prodotta a partire da AFRP fabbricati dall'industria dell'Unione. In ogni caso, Valeo non ha fornito la quantità di scambiatori di calore (HEX) fabbricata nell'Unione che è stata esportata in paesi extra UE. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

La proiezione della capacità aggiuntiva che l'industria dell'Unione dovrà aggiungere è stata stabilita sulla base sia delle osservazioni di Valeo di cui al considerando 88, sia delle osservazioni presentate dalla Società B in merito a questa specifica questione, suffragate da elementi di prova concreti sui progetti di investimento36, sia delle informazioni verificate del produttore dell'Unione interessato incluso nel campione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha sollevato dubbi in merito agli investimenti in capacità aggiuntiva dell'industria dell'Unione per gli anni 2022 e 2023, sostenendo che non sarebbe stata pienamente operativa prima del 2024 a motivo di collaudi, ottimizzazione delle apparecchiature e rimozione delle strozzature. Valeo ha inoltre sollevato dubbi in merito all'assegnazione dell'investimento a favore degli AHEX AFRP.

Tali argomentazioni non sono state tuttavia corroborate da alcun elemento di prova. In ogni caso, l'industria dell'Unione ha segnalato che la propria capacità avrebbe seguito l'andamento della domanda del mercato e che la capacità aggiuntiva sarebbe stata assegnata agli AHEX AFRP qualora fossero prevalse condizioni di mercato eque.

Sulla base delle previsioni prudenti di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione disponesse di una capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e che vi fosse una capacità inutilizzata sufficiente. Per quanto riguarda la domanda futura, la Commissione ha concluso che, considerata la capacità aggiuntiva, l'offerta sarebbe sufficiente ad assorbire l'aumento della domanda, indipendentemente dal fatto che le importazioni dalla RPC rimangano o meno sul mercato. In ogni caso, è lecito attendersi che alcune importazioni dalla RPC continuino a essere effettuate a prezzi non pregiudizievoli.

La Commissione ha inoltre osservato che la domanda per l'anno 2026, sulla base dei dati sull'EU-27 di IHS Markit del 5 luglio 2021 e della stima interna di Valeo riguardante il peso degli AHEX AFRP per tipo di motore, sarebbe comunque inferiore al materiale disponibile sul mercato dell'Unione, sia approvvigionato dall'industria dell'Unione sia proveniente da paesi terzi.

Nel considerare le previsioni sul consumo di Valeo, pur correggendo nel contempo le proiezioni relative alla capacità aggiuntiva, come spiegato al considerando 118, la Commissione ha concluso che vi sarebbe una carenza di materiali se le importazioni dalla RPC dovessero cessare completamente. Tuttavia tale carenza sarebbe molto inferiore (5,5 %) rispetto a quella prevista da Valeo per il periodo 2022-2027 (17 %) o per il 2026 (21,7 %). In ogni caso, se le importazioni dalla RPC dovessero continuare con gli stessi quantitativi, tale carenza scomparirebbe. Sulla base di quanto precede, le argomentazioni relative alla capacità, agli investimenti e alla carenza di materiali in relazione all'aumento previsto della domanda sono state respinte.

Gli utilizzatori e la loro associazione, appoggiati da ACEA, hanno sostenuto che la Commissione non ha valutato adeguatamente l'impatto delle misure in considerazione della mancanza di capacità disponibile. Essi hanno sostenuto che, anche se la capacità fosse disponibile, la validazione costituirebbe un ostacolo a breve termine e che non riuscirebbero a sostituire rapidamente le importazioni dalla RPC con le forniture europee. Su tale base, hanno anche affermato di essere esposti a un rischio commerciale significativo e alla perdita di opportunità commerciali. A tale riguardo CLEPA ha altresì aggiunto che alcuni progetti di clienti globali, relativi alla produzione dello stesso componente, richiedono gli stessi fattori produttivi materiali per garantire la coerenza dell'efficacia del programma. Tuttavia tale argomentazione non è stata suffragata da elementi di prova relativi agli AHEX AFRP. Sulla stessa linea, ACEA ha sostenuto che il livello delle misure provvisorie aumenterebbe notevolmente i costi di fabbricazione.

Valeo ha indicato che non era possibile procedere a una rapida sostituzione poiché, secondo le sue previsioni relative all'offerta di AHEX AFRP per il 2021, sul mercato dell'Unione non sono disponibili leghe cinesi validate e non esistono fonti alternative. Inoltre Valeo e varie altre parti hanno sostenuto che il doppio approvvigionamento (vale a dire che lo stesso prodotto è garantito contemporaneamente da più di un fornitore) spesso non veniva accettato dai clienti.

La Commissione ha osservato che negli ultimi anni Valeo si è rifornita di varie leghe specifiche, che rappresentano una quota importante degli acquisti di tale società, presso un produttore dell'Unione e che successivamente aveva sostituito tali leghe con prodotti provenienti dalla RPC aventi le stesse specifiche tecniche. Inoltre nel fascicolo della Commissione figuravano elementi di prova del fatto che il produttore dell'Unione in questione dispone della capacità necessaria per fornire questo prodotto specifico, che non richiederebbe quindi una validazione completamente nuova da parte dell'utilizzatore. L'asserzione di Valeo si basava altresì su previsioni relative all'offerta per il 2021, mentre le informazioni fornite per il periodo dell'inchiesta (2019 e 2020) non suffragavano la sua argomentazione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui le leghe in questione non potevano più essere approvvigionate dal mercato dell'Unione.

Dagli elementi di prova nel fascicolo è risultato che alcuni clienti richiedono il doppio approvvigionamento e che alcuni utilizzatori trovano soluzioni alternative per i loro acquisti di AHEX AFRP in caso di problemi di consegna. Ciò è confermato anche dalla banca dati delle previsioni di Valeo relative all'offerta per gli anni 2019 e 2020, indicanti che una quota significativa del materiale fornito dalla Cina in quegli anni aveva una seconda fonte validata nell'UE. Il doppio approvvigionamento è un'ulteriore prova del fatto che le stesse leghe e i medesimi materiali sono validati contemporaneamente per i fornitori cinesi e quelli dell'Unione.

EA ha inoltre confermato che il passaggio dall'approvvigionamento dalla Cina all'approvvigionamento dall'Unione era già avvenuto nel 2021, anche da parte di alcuni grandi clienti. Ha indicato anche che la maggior parte del materiale attualmente importato dalla Cina era stato inizialmente fornito dall'industria dell'Unione, prima che avvenisse la sostituzione con fornitori a basso costo. Ciò costituisce un ulteriore elemento di prova del fatto che la sostituzione delle importazioni dalla RPC con le forniture dell'industria dell'Unione può avvenire rapidamente. Inoltre EA ha indicato che il cambio di fornitore non è un'operazione lunga né costosa, bensì il risultato di un processo di normalizzazione della fissazione dei prezzi dopo l'istituzione di misure antidumping.

Inoltre, per quanto concerne le leghe equivalenti, Valeo ha sostenuto che la ragione della discrepanza tra il periodo 2019/2020 e l'anno 2021 era legata all'approvvigionamento e allo sviluppo di piastre di raffreddamento per batterie e che tali informazioni sono essenziali per la valutazione dell'impatto della validazione. Per quanto concerne il doppio approvvigionamento, Valeo ha argomentato che, nonostante l'adeguamento della Commissione, meno del [DATO RISERVATO] % degli AHEX AFRP provenienti dalla RPC disponeva di una seconda fonte validata nell'UE.

Per quanto concerne la sostituzione e la validazione, va innanzitutto rammentato che, in base ai dati successivi al PI a disposizione della Commissione, nel periodo in esame e anche dopo tale periodo gli utilizzatori di AHEX AFRP hanno acquistato la maggior parte degli AFRP nell'UE.

Per quanto concerne le leghe equivalenti va osservato che, sebbene i dati successivi al PI non debbano essere ignorati, le risultanze della presente inchiesta dovrebbero essere basate principalmente sui dati relativi al periodo dell'inchiesta. Dalle informazioni disponibili relative a un utilizzatore è emerso che per gli anni 2019 e 2020 la maggior parte delle leghe acquistate aveva un equivalente nell'UE. Per quanto riguarda il 2021, la percentuale di leghe acquistate nella RPC aventi un equivalente nell'UE è diminuita a causa dello sviluppo degli AFRP per piastre di raffreddamento per batterie provenienti dalla RPC, sebbene costituisse ancora più della metà del volume acquistato dalla RPC. Alla luce dei dati storici relativi al PI e dei dati più recenti, la Commissione ha respinto l'argomentazione di Valeo secondo cui «le leghe cinesi validate non sono disponibili sul mercato dell'Unione».

Per quanto riguarda il doppio approvvigionamento, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, cui si fa riferimento al considerando 132, e la quota significativa di AHEX AFRP con un doppio approvvigionamento costituissero elementi di prova sufficienti per confutare l'argomentazione secondo cui «il doppio approvvigionamento spesso non era accettato dai clienti».

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TitanX ha ribadito che la sua capacità di approvvigionamento di AHEX AFRP da altri produttori è stata gravemente compromessa da barriere di validazione che nel breve termine non potevano essere sormontate. In assenza di nuovi elementi di prova al riguardo o di osservazioni sulle risultanze della Commissione, tale argomentazione è stata respinta.

Gli utilizzatori e la loro associazione, sostenuti da ACEA, hanno altresì affermato che la situazione sul mercato statunitense differisce da quella dell'UE, in quanto non esiste alcuna capacità disponibile nell'UE o in altri paesi, e che il processo di riesame amministrativo degli USA offre una maggiore flessibilità che non è riprodotta nel regolamento di base.

In primo luogo, come indicato ai considerando 126 e 127, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione disponeva di una capacità sufficiente per assorbire la domanda attuale e futura, purché prevalgano condizioni di mercato.

In secondo luogo, sebbene la legislazione statunitense e quella dell'UE in materia di strumenti di difesa commerciale differiscano, il regolamento di base prevede l'esistenza di riesami intermedi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, che consentono una revisione delle misure in vigore in determinate circostanze. L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base prevede inoltre che i dazi antidumping possano essere restituiti purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Sulla base di quanto precede, le argomentazioni relative alla validazione, alla sostituzione, al doppio approvvigionamento e alle differenze con il mercato statunitense sono state respinte.

Gli utilizzatori e la loro associazione hanno inoltre affermato che i dazi avrebbero un impatto significativo sulla loro situazione finanziaria e che essi non sarebbero in grado di assorbire un aumento dei costi legato a dazi antidumping o costi di validazione significativi in considerazione della loro situazione finanziaria. L'utilizzatore MAHLE GmbH («Mahle») ha aggiunto che la Commissione aveva erroneamente presunto che si trovasse in una condizione redditizia prima della pandemia di COVID-19.

EA ha indicato che il livello delle misure antidumping era ragionevole e che potrebbe creare condizioni di parità per ripristinare condizioni di concorrenza normali.

La Commissione ha osservato che il livello delle misure definitive è inferiore a quello delle misure provvisorie. Inoltre dall'inchiesta è emerso che gli utilizzatori acquistavano i loro AHEX AFRP principalmente nell'UE. Su tale base la Commissione ha ritenuto che le misure avrebbero solo un impatto limitato sulla situazione finanziaria degli utilizzatori. Per quanto riguarda Mahle, non avendo risposto al questionario, la Commissione non è stata in grado di valutare l'impatto delle misure sulla sua situazione finanziaria. Inoltre le informazioni condivise da Valeo in merito all'impatto delle misure evidenziavano alcune carenze e il fatto che l'impatto fosse stato sovrastimato. Dall'inchiesta è inoltre emerso che una quota significativa del volume delle vendite dell'utilizzatore, effettuate a partire da AHEX AFRP provenienti dalla RPC, è stata esportata in paesi extra UE. Di conseguenza, è ragionevole attendersi che tali importazioni potrebbero beneficiare del regime di perfezionamento attivo, evitando in tal modo il pagamento di dazi antidumping e riducendo l'impatto dei relativi costi supplementari. Inoltre, come evidenziato ai considerando da 130 a 133, gli utilizzatori potrebbero evitare i costi di validazione acquistando da fornitori validati nell'UE i materiali attualmente approvvigionati nella RPC o trasferendo volumi aggiuntivi da fonti cinesi a fonti europee per gli AHEX AFRP che presentano un doppio approvvigionamento. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TitanX ha sostenuto che la valutazione dell'impatto delle misure era viziata in quanto, anche in presenza di dazi inferiori, le misure antidumping avrebbero gravi ripercussioni di natura finanziaria sulle sue operazioni. A tale riguardo, ha fornito calcoli che evidenziano l'impatto delle misure sulla sua redditività.

Dall'analisi di detti calcoli è emerso che TitanX non aveva limitato la propria valutazione d'impatto all'istituzione delle misure. Di fatto, nei propri calcoli per il periodo dell'inchiesta e per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, essa aveva tenuto conto altresì di un aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione. Tuttavia tali aumenti di prezzo non hanno avuto luogo durante il PI, o non avrebbero dovuto essere presi in considerazione per l'intero periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che TitanX avesse sovrastimato l'impatto delle misure. In ogni caso, l'impatto delle misure e dell'aumento dei prezzi non è stato ritenuto significativo.

Per quanto riguarda l'impatto delle misure, si dovrebbe ritenere che la sussistenza di misure antidumping miri a ripristinare condizioni di parità in grado di consentire scambi equi. Inoltre, come indicato al considerando 447 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non sarebbe contraria agli interessi degli utilizzatori operanti nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli. Va inoltre osservato che nella divulgazione definitiva delle informazioni il livello delle misure antidumping è stato rivisto al ribasso.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha sostenuto che la Commissione non ha comunicato i fatti sui quali si è basata per sostenere che i calcoli di Valeo presentavano carenze e sovrastimavano l'impatto delle misure. A tale riguardo, essa ha fornito un'analisi riveduta della redditività e ha sostenuto che l'impatto sulla redditività doveva essere valutato per ogni sito di Valeo destinato alla fabbricazione di AHEX e che era irrilevante esaminare la redditività del gruppo Valeo.

La Commissione ha confermato che i calcoli di Valeo sovrastimavano l'impatto delle misure. Ad esempio, essi non hanno tenuto conto del fatto che, come spiegato al considerando 145, Valeo poteva ricorrere all'importazione di AFRP nell'ambito del regime di perfezionamento attivo per ridurre l'impatto delle misure antidumping. La Commissione ha pertanto confermato la propria valutazione di cui al considerando 145, secondo cui le misure avrebbero solo un impatto limitato sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.

CLEPA e Mahle hanno sostenuto, contrariamente all'analisi della Commissione sulla capacità disponibile di cui al regolamento provvisorio, che il livello dei prezzi era aumentato di un presunto 30 %. Mahle ha inoltre sostenuto che si registrano un'elevata domanda di bobine di fogli di alluminio e una mancanza di capacità produttiva. In considerazione della presunta mancanza di capacità produttiva disponibile e dell'istituzione di dazi antidumping, Mahle ha espresso preoccupazione relativamente a un aumento strutturale dei prezzi. Varie parti hanno inoltre sostenuto che i dazi avrebbero un impatto negativo sulla catena di approvvigionamento. CLEPA ha affermato che la diffusione dei veicoli elettrici e la ripresa economica accentuerebbero le carenze in termini di capacità e metterebbero a repentaglio la ripresa e lo sviluppo di un'industria automobilistica forte dell'UE dopo il calo dei ricavi e dei margini registrato negli ultimi anni. Essa ha inoltre sostenuto che i fabbricanti di AHEX correrebbero il rischio di non essere in grado di adempiere agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei loro clienti o di veder annullati i loro margini a causa dell'aumento dei costi. Valeo ha aggiunto che gli sforzi di elettrificazione da parte dell'industria automobilistica dell'UE non hanno effetto se non si integrano i prodotti acquistati dall'industria dell'Unione con le importazioni dalla RPC. Secondo Mahle l'istituzione di dazi antidumping creerebbe uno svantaggio competitivo per i fornitori del settore automobilistico dell'UE. La società ha ribadito di non poter trasferire ai suoi clienti l'aumento di prezzo previsto. BMW ha affermato che l'istituzione di misure comporterebbe un'interruzione della catena di approvvigionamento, dovuta alle lunghe e costose procedure di validazione dei materiali da mettere in atto per passare a fornitori alternativi. Infine ACEA ha sostenuto che l'industria automobilistica era già soggetta a varie altre misure che hanno comportato oneri finanziari supplementari per gli OEM, come le misure di salvaguardia dell'acciaio, che ne danneggiano la competitività sul mercato interno e sui mercati di esportazione.

EA ha indicato che il recente aumento dei prezzi era dovuto a diversi fattori, quali l'aumento dei prezzi delle materie prime per le leghe e le placche, la carenza di container per il trasporto internazionale, l'aumento dei costi di trasporto e l'improvviso e forte aumento della domanda dopo la pandemia di COVID-19 in tutti i settori industriali. Inoltre EA ha ritenuto che, sebbene i prezzi siano stati probabilmente influenzati dall'istituzione di misure provvisorie, l'aumento dei prezzi non può essere necessariamente collegato alla mancanza di capacità e non dovrebbe essere considerato un problema strutturale, ma piuttosto una situazione temporanea che dovrebbe terminare quando la situazione della domanda e dell'offerta si normalizzerà dopo il periodo iniziale di tensione sul mercato. In tale contesto EA aveva anche indicato che il livello delle misure antidumping era inteso a creare condizioni di parità e a ripristinare condizioni normali di concorrenza. Inoltre EA ha affermato che, per quanto riguarda gli AHEX AFRP, la capacità non sarebbe un problema se si tratta di sostenere una maggiore elettrificazione nel settore automobilistico, dal momento che parte della capacità aggiuntiva era già stata installata o era in fase di installazione, in modo da consentire all'industria dell'Unione di soddisfare la crescente domanda.

La Commissione ha concluso che le misure definitive avrebbero solo un impatto limitato sulla situazione finanziaria degli utilizzatori. Inoltre, come indicato ai considerando da 131 a 133, la sostituzione delle importazioni dalla Cina con le forniture dell'industria dell'Unione può avvenire in tempi relativamente rapidi, in quanto alcuni produttori dell'Unione validati fornivano gli AHEX AFRP in passato e nell'UE esiste il doppio approvvigionamento. In più, come analizzato ai considerando da 87 a 127, è probabile che la capacità attuale e futura dell'industria dell'Unione sia sufficiente a soddisfare una domanda crescente. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero ragioni valide per escludere gli AHEX AFRP per motivi di interesse dell'Unione.

EA ha sostenuto che alcuni utilizzatori utilizzavano AFRP a basso prezzo provenienti dalla Cina per competere con altri produttori che utilizzano materiale europeo, con una conseguente erosione dei prezzi sul mercato dell'Unione. In tale contesto EA non ha compreso in che modo un utilizzatore possa sostenere che vi sia una mancanza di capacità dal momento che, secondo la recente indagine di EA, solo pochissimi produttori dell'Unione hanno ricevuto nel 2021 una richiesta di quotazione per volumi aggiuntivi oltre ai volumi garantiti dai contratti esistenti. Ha inoltre aggiunto che il presunto deficit di capacità futuro alla luce della crescente domanda non tiene conto di ulteriori espansioni di capacità realizzate o annunciate da altri due produttori dell'Unione.

A tale riguardo Valeo ha sostenuto che l'argomentazione di EA, secondo cui gli utilizzatori di AHEX AFRP, compresa Valeo, stavano contribuendo all'erosione dei prezzi da parte dei fornitori cinesi, era errata. A sostegno della sua affermazione, Valeo ha fornito un estratto dell'evoluzione storica dei prezzi e dei volumi di AHEX AFRP forniti dai produttori dell'Unione a Valeo per il periodo 2017-2022. Valeo ha inoltre ribadito che occorreva concludere accordi a lungo termine per garantire un approvvigionamento regolare con gli OEM dell'industria automobilistica e che i produttori dell'Unione non erano deliberatamente disposti a fornire i materiali o non disponevano della capacità richiesta. Valeo ha inoltre segnalato i recenti ritardi nell'approvvigionamento in relazione a un produttore dell'Unione.

EA ha inoltre affermato che qualsiasi carenza di capacità sarebbe legata alle pratiche di dumping che hanno impedito ai produttori dell'Unione di assegnare capacità alla produzione di AHEX AFRP. Per quanto riguarda i recenti ritardi nell'approvvigionamento, si rimanda al considerando 56, in cui EA ha fornito spiegazioni in merito.

Per quanto riguarda l'erosione dei prezzi, gli elementi di prova forniti da Valeo a sostegno delle sue confutazioni sono risultati frammentari e quindi inconcludenti. In effetti l'analisi di Valeo si basa su un numero limitato di fornitori dell'Unione, le conclusioni si basano su un periodo che va oltre il periodo in esame, che si conclude a giugno 2020, e quindi potenzialmente interessato dalla presente inchiesta (apertura, istituzione di misure provvisorie). Inoltre non tiene conto dell'evoluzione della domanda. Al contrario, le risposte al questionario di Valeo dimostrano che la quota relativa degli acquisti dalla RPC è aumentata tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, come indicato al punto 7.1, sono stati stabiliti margini di underselling significativi, a conferma dell'esistenza di un'erosione dei prezzi. Per questo motivo l'argomentazione di Valeo è stata respinta.

Per quanto riguarda gli obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra, CLEPA ha sostenuto che le misure limiterebbero gli investimenti nell'innovazione per perseguire gli obiettivi di trasformazione verde e digitale fissati dall'Unione europea e, in particolare, lo sviluppo di una catena europea di approvvigionamento di batterie per autoveicoli.

Come indicato al considerando 145, si prevede che le misure avranno solo un impatto limitato sugli utilizzatori, data la quota di AHEX AFRP provenienti dalla RPC e il livello delle misure. Per questo motivo, dovrebbero avere un impatto limitato sugli investimenti descritti.

In questo stesso contesto, EA ha sottolineato che l'acquisto di AFRP dell'UE contribuirebbe alla riduzione dell'impronta di carbonio dell'industria automobilistica; in tal senso ha fatto riferimento ai considerando 78, 451 e 452 del regolamento provvisorio, in cui si è concluso in via provvisoria che l'industria dell'Unione stava contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di emissioni attraverso il suo crescente utilizzo di materiali riciclati e generando una quantità media di CO2 quasi tre volte inferiore rispetto alla RPC nella produzione di AFRP.

EA ha inoltre messo in discussione la logica dietro la scelta di alcuni utilizzatori di AHEX AFRP che si riforniscono dalla RPC, in quanto contraria all'ambizione dell'UE di realizzare il Green Deal europeo in considerazione della minore impronta di carbonio legata alla produzione di alluminio primario nell'UE. Ha inoltre fatto riferimento all'esperienza passata nel settore dei pannelli solari, che ha risentito delle importazioni oggetto di dumping dopo aver privilegiato una «strategia di approvvigionamento cinese» a breve termine piuttosto che mantenere una sana catena del valore nell'UE.

A tale riguardo Valeo ha sostenuto di acquistare solo quantità limitate di materiali originari della RPC e di non acquistare AHEX AFRP inquinanti e a basso costo dalla RPC. Valeo ha inoltre affermato che, con la sua strategia, stava sostenendo la rivoluzionaria elettrificazione della mobilità, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'UE.

Tuttavia Valeo non ha fornito alcun elemento di prova relativo all'impronta di carbonio dei suoi fornitori o altri elementi di prova che contraddicessero la valutazione della Commissione al riguardo. Inoltre, mentre Valeo sta forse acquistando quantitativi limitati di AHEX AFRP dal paese interessato, negli ultimi anni la quota dei suoi acquisti dalla RPC è in aumento.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TitanX ha sostenuto che i nuovi obiettivi di emissione della Commissione e il ruolo che l'industria automobilistica dell'UE è chiamata a svolgere giustificavano l'esclusione degli AHEX AFRP per motivi di interesse dell'Unione.

A tale riguardo, si fa riferimento ai considerando 160 e 161 in cui si conferma che l'acquisto di AFRP nell'UE contribuirebbe alla riduzione dell'impronta di carbonio dell'industria automobilistica.

Alla luce di questa analisi dettagliata, la Commissione ha confermato le risultanze provvisorie di cui al punto 2.3.1 del regolamento provvisorio e non ha escluso gli AHEX AFRP dall'ambito della presente inchiesta.

2.2.2. Rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio («ACP»)

Come stabilito al punto 2.3.2 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva escluso i rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP dalla definizione del prodotto. EA ha sostenuto che la definizione del prodotto esente in via provvisoria non era sufficientemente specifica. A suo parere, l'utilizzatore Società A non aveva fornito informazioni tecniche dettagliate che consentissero alle altre parti di presentare osservazioni significative, limitando così i loro diritti di difesa.

La Società A ha risposto che la definizione fornita era sufficientemente specifica e ha presentato elementi di prova del fatto che alcuni produttori dell'Unione non erano in grado di fabbricare prodotti con tali specifiche. Partendo da tali premesse, ha concluso che le caratteristiche tecniche si traducono in un prodotto molto specifico. La Commissione ha ritenuto che le comunicazioni di EA e della Società A fossero significative, che consentissero una comprensione ragionevole delle informazioni sensibili e che i diritti di difesa di entrambe le parti fossero stati rispettati.

EA ha inoltre affermato che la Società A non aveva presentato la sua richiesta in tempo utile. La Commissione ha osservato che la Società A aveva presentato la richiesta in una fase molto precoce del procedimento. Tale richiesta era stata inoltre debitamente motivata e presentata in tempo utile affinché la Commissione potesse raccogliere tutte le informazioni pertinenti per trarre conclusioni significative.

EA ha altresì contestato le risultanze provvisorie secondo cui l'industria dell'Unione non disporrebbe della capacità per produrre i volumi richiesti del prodotto esente nel rispetto delle norme tecniche e di qualità richieste. Essa ha fornito dichiarazioni rilasciate da cinque produttori dell'Unione, che sostenevano di disporre delle attrezzature necessarie per fabbricare il prodotto esente in via provvisoria, con una limitazione principale legata alla larghezza, e ha aggiunto che altri produttori possono fabbricare nell'UE tale prodotto. Inoltre EA ha fornito dichiarazioni rilasciate da quattro produttori di ACP, in cui essi affermano di potersi procurare il materiale esente in quantità sufficienti e pertanto di non dover affrontare le stesse problematiche della Società A.

La Società A ha accettato il fatto che alcuni produttori dell'UE sono in grado di fabbricare il prodotto esente. Ha tuttavia sottolineato di non essere in grado di rifornirsi in quantità sufficienti nell'UE. Vi era l'esigenza di approvvigionare dalla RPC determinati volumi del prodotto esente, a causa della mancanza di offerta e del conseguente allungamento dei tempi di consegna nell'UE e in altri paesi. Essa ha suffragato le sue asserzioni con ulteriori elementi di prova e ha fatto riferimento alle prove già fornite, che dimostrano l'incapacità di alcuni produttori di fabbricare il prodotto esente a causa di restrizioni tecniche o dell'impossibilità di procurarsi tale prodotto in quantità sufficienti.

La Società A ha inoltre sostenuto che alcune delle dichiarazioni dei produttori dell'Unione erano inesatte, in quanto questi non possono fornire il prodotto esente in via provvisoria, oppure sono specializzati in altri prodotti. A suo parere, tali dichiarazioni confermano che i produttori europei non intendono investire in capacità aggiuntive.

EA ha contraddetto la Società A, affermando che sul mercato dell'Unione vi è una capacità sufficiente. Essa ha inoltre sostenuto che i ritardi nelle consegne riguardano ordini che esulano dagli accordi conclusi. Per quanto concerne i ritardi, la Commissione ha osservato che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo confermavano che alcuni produttori dell'Unione che non erano in grado di soddisfare i requisiti tecnici della Società A dovevano rimborsarla per via di spedizioni non conformi e che pertanto non sono in grado di rifornire la Società A. Detta Società A non aveva quindi altra scelta se non richiedere quantitativi supplementari da altri fornitori.

La Società A ha risposto che quattro dei cinque produttori di ACP dispongono di una fonte di approvvigionamento garantita per motivi storici, geografici, contrattuali o di partecipazione/proprietà e che hanno un interesse specifico a limitare la concorrenza di un altro produttore di ACP nell'UE. La Società A ha inoltre sostenuto che le nove società che hanno rilasciato dichiarazioni sono membri di EA, alcune delle quali rappresentate nel comitato esecutivo di EA, il che lascia ben pochi dubbi sulla loro posizione in merito alla richiesta di esclusione.

La Società A ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni fornite dai produttori di ACP dovrebbero essere respinte in quanto essi non sono parti interessate registrate, non hanno collaborato all'inchiesta e non hanno fornito elementi di prova a sostegno delle loro dichiarazioni.

La Commissione ha confermato che le dichiarazioni di alcuni produttori di AFRP non erano suffragate da elementi di prova sufficienti. Essa ha inoltre constatato che la loro capacità tecnica non era interamente rappresentata. Mentre alcuni produttori di AFRP sono effettivamente in grado di fabbricare il prodotto esente, altri non sono stati in grado di suffragare le loro dichiarazioni aggiungendo elementi al fascicolo. Al contrario, questi produttori non sono in grado di soddisfare i requisiti di cui alle specifiche della Società A e hanno fornito AFRP con caratteristiche diverse rispetto al prodotto esente.

EA ha sostenuto che il prodotto esente riguarda praticamente l'intero stock di vernici e che il volume relativo al prodotto esente a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento provvisorio sarebbe di gran lunga superiore al 2 % indicato nel regolamento provvisorio e piuttosto pari a [300000-600000] tonnellate37. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EA ha presentato una stima del consumo di rotoli di alluminio destinati alla produzione di rotoli rivestiti successivamente utilizzati nella produzione di ACP. Tale stima ammonta a [52000-68000]38 tonnellate e si avvicina quindi alla stima della Commissione di cui al considerando 87 del regolamento provvisorio. La Società A ha osservato che la stima del consumo della Commissione non corrisponde al prodotto esente utilizzato per la produzione di ACP, in quanto le caratteristiche tecniche specifiche di tale prodotto sono molto rigorose e alcuni produttori di ACP utilizzano AFRP rivestiti. Allo stesso tempo la Società A ha dichiarato che il suo consumo per la produzione di ACP era inferiore all'ultima stima fornita da EA. Poiché il consumo nell'Unione non è limitato esclusivamente agli acquisti effettuati dalla Società A, la Commissione ha ritenuto che la stima di cui al considerando 87 del regolamento provvisorio rispecchi ragionevolmente il consumo di AFRP per la produzione di ACP in generale.

A seguito dell'argomentazione avanzata dalla Società A relativa a una carenza complessiva di capacità, EA ha sostenuto che nell'UE non vi è una carenza strutturale di capacità, come dimostrato dal tasso di utilizzo degli impianti indicato nel regolamento provvisorio e che le attuali difficoltà di approvvigionamento sono legate alla pandemia di COVID-19.

La Società A ha inoltre osservato che, in considerazione della mancanza di offerta sul mercato dell'Unione, l'esistenza di dazi antidumping nuocerebbe alla sua attività e ne comprometterebbe la redditività.

La Commissione ha verificato che la Società A si trovava ad affrontare notevoli difficoltà di approvvigionamento del prodotto esente in via provvisoria. Come dimostrato dalla Società A, esistono limiti tecnici e qualitativi a quanto l'industria dell'Unione è in grado di fabbricare. Alcuni produttori integrati dell'Unione (produttori di AFRP, rotoli rivestiti e ACP) intendono inoltre limitare l'approvvigionamento alla Società A per motivi di concorrenza e/o di integrazione verticale. Questi due fattori principali limitano la disponibilità sul mercato dell'Unione dei prodotti esenti. Inoltre le informazioni contenute nel fascicolo indicano che le fonti non UE non offrono un'alternativa sufficiente in termini di volume o qualità. La Commissione ha pertanto concluso che la Società A non può procurarsi il prodotto esente in via provvisoria in quantità sufficienti sul mercato dell'Unione o da altre fonti.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento provvisorio, il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, si intende esente dal dazio antidumping provvisorio se è importato per l'utilizzo nella fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio. A tale riguardo, né la Società A né qualsiasi altro utilizzatore presente sul mercato hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare di essere direttamente interessati dalle importazioni di AFRP per la fabbricazione di rotoli rivestiti durante il PI. Inoltre dall'inchiesta è emerso che il consumo di AFRP nel settore dei rotoli rivestiti era molto più elevato rispetto al settore degli ACP. Esiste pertanto il rischio che le caratteristiche tecniche del prodotto esente in via provvisoria diventino la norma in questo settore; tale prodotto sarà importato in quantità maggiori, causando così un potenziale pregiudizio all'industria dell'Unione. Inoltre, sebbene la Società A abbia difficoltà a rifornirsi di ARFP in quantità sufficienti per la fabbricazione di rotoli rivestiti, essa può comunque soddisfare una parte significativa del suo fabbisogno nell'UE.

Dall'inchiesta è anche emerso che le caratteristiche tecniche del prodotto esente in via provvisoria differiscono a seconda dell'uso, vale a dire per la produzione di rotoli rivestiti o di pannelli compositi in alluminio.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, EA ha ribadito la propria argomentazione in merito alla disponibilità del prodotto in questione nell'Unione e si è rifatta ai dati macroeconomici presentati a seguito della richiesta della Commissione, che avrebbero dimostrato l'esistenza di una capacità sufficiente sul mercato dell'Unione. Ha inoltre sostenuto che i prodotti AFRP da utilizzare negli ACP e gli AFRP da utilizzare nei rotoli rivestiti presentano la stessa descrizione di prodotto e che la descrizione provvisoria del prodotto ha generato sovrapposizione e confusione tra i due prodotti. Ha inoltre ribadito l'argomentazione relativa alle dimensioni del mercato dei rotoli rivestiti di cui al considerando 177 e ha indicato che la Società A acquistava il prodotto in questione nell'Unione da molti anni e ha fatto riferimento alle dichiarazioni di altri produttori di ACP già menzionate al considerando 170 e trattate ai considerando 175 e 176. Inoltre EA ha fatto riferimento ad altre fonti di approvvigionamento senza specificare quali.

A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che i dati macroeconomici forniti da EA sono risultati inesatti e sono stati adeguati dalla Commissione nel definire gli indicatori di pregiudizio definitivi, in linea con le informazioni di cui al fascicolo in merito alla loro capacità tecnica.

La richiesta di EA relativa alla differenza tra gli AFRP da utilizzare negli ACP e gli AFRP da utilizzare per i rotoli rivestiti non ha tenuto conto dell'ultima descrizione del prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Inoltre, considerando che la richiesta di esclusione della Società A si basa sul regime doganale di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio39 («il codice doganale dell'Unione»), il fatto che tali prodotti presentino la stessa descrizione è stato ritenuto irrilevante. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Il fatto che per molti anni la Società A abbia acquistato il prodotto in questione nell'Unione non è stato ritenuto in contraddizione con la valutazione della Commissione secondo cui il prodotto in questione non era disponibile in quantità sufficienti nel mercato dell'Unione. In mancanza di informazioni più precise su altre fonti di approvvigionamento, anche tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la Società A ha sostenuto che la questione della disponibilità si applicava tanto agli AFRP utilizzati nella produzione dei rotoli rivestiti quanto alla produzione di ACP e ha ribadito la propria richiesta di esenzione dalla riscossione dei dazi antidumping per gli AFRP utilizzati nella produzione di rotoli rivestiti. Ha inoltre ribadito che taluni fornitori dell'Unione non erano in grado di consegnare i quantitativi concordati o si trovavano ad affrontare problemi di qualità legati agli AFRP esenti.

Pur riconoscendo che la questione della disponibilità si applicava a entrambe le domande, al considerando 181 la Commissione ha già chiarito il motivo per cui l'esenzione non dovrebbe applicarsi agli AFRP utilizzati nella produzione di rotoli rivestiti. In assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, EA ha contestato la decisione della Commissione di ridurre la capacità di produzione segnalata da taluni produttori dell'Unione in merito al prodotto esente e ha sostenuto che talune limitazioni relative all'ampiezza della gamma esterna non sostengono detta riduzione della capacità produttiva. EA ha inoltre sostenuto che anche la capacità di produzione corretta al ribasso dalla Commissione sarebbe sufficiente per fornire al mercato dell'Unione i quantitativi necessari. EA ha inoltre sostenuto che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, l'assenza di fonti alternative extra UE non era suffragata da elementi di prova nel fascicolo a disposizione delle altre parti e avrebbe dovuto essere ignorata. Infine, EA ha ribadito che tutti gli altri produttori di ACP dell'Unione hanno dichiarato di essere in grado di approvvigionarsi dei quantitativi necessari nell'Unione.

In seguito alle osservazioni di EA, la Società A ha confermato l'accuratezza della valutazione della Commissione sulla capacità dell'industria dell'Unione relativamente agli AFRP utilizzati per la produzione di ACP, a prescindere dai limiti di ampiezza della gamma esterna, e ha nuovamente fatto riferimento a problemi di qualità. Come spiegato nella divulgazione specifica delle informazioni inviata ad EA, le informazioni relative al prodotto esente fornite da EA sono state corrette sulla base delle comunicazione presentate da altre parti, in cui si dimostra che tali produttori non erano in grado di adempiere alle specifiche richieste o non producevano il prodotto in questione. Inoltre, come spiegato ai considerando da 174 a 180, sebbene non si neghi che taluni produttori di AFRP siano effettivamente in grado di fabbricare il prodotto esente, determinati produttori integrati dell'Unione (che producono tutti gli AFRP, i rotoli rivestiti e gli ACP) intendono limitare l'approvvigionamento a favore della società A per motivi di concorrenza e/o di integrazione verticale, il che comporta pertanto una disponibilità insufficiente sul mercato dell'Unione. Per quanto riguarda le fonti extra UE, va osservato che non è stato possibile riassumere le informazioni contenute nel fascicolo in una versione non riservata senza divulgare segreti aziendali che avrebbero potuto arrecare pregiudizio alle parti interessate. In ogni caso, EA non ha fornito elementi di prova in merito alla sussistenza di capacità disponibili nei paesi extra UE. Infine, il fatto che altri produttori di ACP avrebbero potuto procurarsi i prodotti AFRP nell'Unione non è stato ritenuto in contraddizione con le conclusioni della Commissione segnalanti una disponibilità insufficiente del prodotto in questione e dei relativi requisiti di qualità. Per questo motivo le argomentazioni di EA sono state respinte.

Su tale base, la Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie, secondo cui era nell'interesse dell'Unione esentare il prodotto in questione dalla riscossione dei dazi antidumping, limitando tuttavia l'esenzione ai soli AFRP impiegati nella produzione di pannelli in alluminio compositi.

2.2.3. Fogli litografici e fogli per batterie

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. («Xiamen Xiashun») ha contestato il fatto che la sua richiesta di escludere dall'ambito dell'inchiesta i fogli litografici e i fogli per batterie di cui ai considerando da 89 a 92 del regolamento provvisorio fosse stata respinta. Essa ha sostenuto che tali prodotti non differiscono dai prodotti elencati al considerando 57 del regolamento provvisorio e che erano esclusi dall'ambito dell'inchiesta già nell'avviso di apertura. I prodotti già esclusi condividono anche le stesse caratteristiche chimiche, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP.

Xiamen Xiashun ha inoltre ribadito le argomentazioni di cui al considerando 89 del regolamento provvisorio per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e chimiche, il calibro, il processo di produzione e l'applicazione.

EA ha confermato che i fogli litografici e i fogli per batterie rientrano nella definizione del prodotto e condividono le stesse caratteristiche chimiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri FRP. Essi sono il risultato dello stesso processo di fabbricazione di altri AFRP. EA ha inoltre affermato che erano inclusi nella denuncia perché fabbricati da una serie di produttori dell'UE che dovevano far fronte a prezzi di dumping molto bassi e a prezzi pregiudizievoli praticati dalla Cina.

A tale riguardo, la Commissione ha osservato che la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta è stata correttamente precisata dai denuncianti, in quanto riguardava prodotti per i quali esistevano elementi di prova sufficienti del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. Su tale base e in assenza di nuovi elementi, l'argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito le argomentazioni presentate nella fase iniziale. In assenza di nuovi elementi e poiché tali argomentazioni erano già state trattate nei considerando da 89 a 92 del regolamento provvisorio e le ulteriori argomentazioni di Xiamen Xiashun erano state trattate al considerando 195, tali argomentazioni sono state respinte.

In assenza di altre osservazioni, tutte le conclusioni di cui al punto 2.3.3. del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.2.4. ACF-30-60

La richiesta iniziale di escludere gli ACF-30-60 presentata da Nanshan è stata trattata nei considerando da 93 a 102 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nanshan ha ribadito che il prodotto oggetto dell'inchiesta e gli ACF-30-60 sono diversi in base a una serie di fattori quali le caratteristiche tecniche e fisiche essenziali, l'uso finale e l'applicazione, il processo di produzione e i canali di distribuzione. Essa ha inoltre fatto nuovamente presente che questi prodotti non sono intercambiabili e non sono in concorrenza tra loro. Ha sostenuto che, secondo una giurisprudenza consolidata40, nessun fattore è più decisivo di altri nel valutare se un prodotto sia distinto dagli altri prodotti che rientrano nell'ambito di un'inchiesta. In più, ha indicato che il mercato degli ACF dell'Unione è estremamente ristretto, con una disponibilità limitata da parte dei produttori dell'Unione nei prossimi mesi.

In risposta alle osservazioni di Nanshan, EA ha affermato che gli AFRP in questione sono o possono essere prodotti all'interno dell'UE e rientrano nella descrizione del prodotto.

Per quanto riguarda la concorrenza tra gli ACF-30-60 e gli altri prodotti che rientrano nell'ambito dell'inchiesta, è opportuno innanzitutto ricordare che gli ACF-30-60 rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 del regolamento provvisorio. In primo luogo, gli ACF-30-60 e gli altri prodotti che rientrano nell'ambito dell'inchiesta condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e il prodotto rientra nell'ambito dell'inchiesta. Inoltre, nella sua valutazione provvisoria, la Commissione non si è limitata a un dato fattore bensì si è basata su diversi fattori, quali le caratteristiche di base, la funzione, il processo di produzione e l'uso finale, al fine di valutare se gli ACF-30-60 rientrassero nell'ambito dell'inchiesta. L'argomentazione relativa alla limitata disponibilità di ACF-30-60 sul mercato dell'UE non è stata suffragata da elementi di prova sufficienti.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha ribadito l'argomentazione fatta valere nella fase provvisoria. Essa ha inoltre indicato che le caratteristiche dei due lati del prodotto in questione differiscono, il che comporta un processo di produzione diverso con apparecchiature all'avanguardia e un uso finale diverso. Nanshan ha inoltre sostenuto che l'introduzione di misure antidumping avrebbe un impatto negativo sugli utilizzatori, a causa di una grave carenza di approvvigionamento nell'Unione. Nanshan ha sostenuto tale argomentazione con dichiarazioni degli utilizzatori, che negli ultimi mesi (dopo il PI) e nei mesi successivi segnalavano difficoltà di approvvigionamento. A tale proposito, essa ha altresì sottolineato che un produttore dell'Unione aveva interrotto la produzione del prodotto in questione per concentrarsi su altri prodotti. In assenza di fonti di approvvigionamento alternative, Nanshan ha sostenuto che le importazioni cinesi erano fondamentali per gli utilizzatori non integrati.

A tale riguardo, si fa riferimento ai considerando da 93 a 102 del regolamento provvisorio e al considerando 200, che trattano le argomentazioni iniziali di Nanshan. La Commissione ha inoltre osservato che gli ACF-30-60 non sono l'unico prodotto avente lati con caratteristiche diverse che rientra nell'ambito della presente inchiesta, in quanto anche gli HEX AFRP presentano tale caratteristica.

Anche tenendo conto degli elementi successivi al PI, la Commissione ha ritenuto che la situazione descritta da Nanshan e da due utilizzatori non indicasse una carenza strutturale di capacità, ma piuttosto una situazione temporanea dovuta alla ripresa economica generale post-COVID-19 in cui, in un breve lasso di tempo, la domanda è cresciuta in modo significativo; attualmente l'industria dell'Unione è pertanto tenuta ad adeguarsi alla nuova situazione del mercato. In siffatto contesto, non si è ritenuto che l'introduzione di misure antidumping avrebbe un impatto negativo sugli utilizzatori finali. In ogni caso, gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni non hanno risposto al questionario. Non è stato quindi possibile valutare in quale misura essi sarebbero stati interessati dalle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

La Commissione ha dunque confermato le conclusioni raggiunte al punto 2.3.4 del regolamento provvisorio.

2.2.5. AFRP destinati alla fabbricazione di listelli per veneziane

La richiesta iniziale di OPL System AB («OPL») di escludere i listelli per veneziane è stata trattata ai considerando 103 e 104 del regolamento provvisorio.

OPL ha ribadito che l'industria dell'Unione non produce e non è in grado di produrre AFRP secondo le specifiche di OPL. Essa ha sottolineato che l'utilizzo di un prodotto di qualità inferiore danneggerebbe le sue attrezzature e che i prodotti finiti non corrisponderebbero alle esigenze dei suoi clienti.

OPL ha fatto riferimento alle obiezioni sollevate nei confronti del suo contingente tariffario per il 2016 da quattro diversi produttori dell'Unione, che presumibilmente non producono e non sono in grado di produrre AFRP secondo le specifiche di OPL. A tale proposito ha sostenuto che, nonostante gli scambi commerciali con alcune delle quattro società, nessuna ha fornito campioni a OPL. Tali asserzioni tuttavia non erano suffragate da elementi di prova per nessuna delle società, tranne una. Allo stesso tempo, OPL ha sostenuto che nessuno dei produttori dell'Unione sarebbe in grado di fabbricare il prodotto in questione. Tuttavia, ad eccezione di un produttore, OPL non ha giustificato, entro il termine per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni o entro il termine previsto per formulare osservazioni sulle osservazioni di altre parti dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, l'affermazione secondo cui aveva richiesto forniture o i produttori dell'Unione si erano rifiutati di fornire il prodotto in questione e/o avevano dichiarato di non essere in grado di fabbricarlo.

EA ha ribadito che l'industria dell'Unione è in grado di produrre AFRP secondo le specifiche di OPL e ha presentato dichiarazioni secondo cui alcuni produttori dell'Unione potrebbero fornire il prodotto in questione. Ha inoltre contestato l'asserzione secondo cui OPL aveva contattato diversi produttori dell'Unione sostenendo che nessuno nell'industria dell'Unione aveva ricevuto di recente richieste di quotazione o che erano in corso discussioni.

Sebbene le dichiarazioni di un produttore dell'Unione possano essere messe in discussione, la Commissione ha stabilito che almeno un produttore dell'Unione è in grado di produrre AFRP secondo le specifiche di OPL.

Gli elementi di prova forniti da OPL entro i termini prescritti, riguardanti la capacità di produzione dell'industria dell'Unione e il fatto che avesse contattato i produttori dell'Unione, sono limitati a un solo produttore dell'Unione e le affermazioni di OPL non sono per lo più suffragate da elementi di prova. Inoltre gli elementi di prova forniti per il produttore interessato coprivano un periodo successivo all'istituzione delle misure provvisorie. Dato il potenziale effetto di tali misure provvisorie sul comportamento degli operatori del mercato, la Commissione non ha considerato questo elemento come una prova sufficientemente attendibile del rifiuto di produrre o fornire prodotti da parte di tale produttore una volta che le misure definitive saranno istituite e le normali condizioni di mercato saranno pienamente ripristinate. Infatti, al momento dell'istituzione delle misure provvisorie da parte della Commissione, è ragionevole attendersi che i produttori dell'Unione possano decidere di posticipare l'avvio di un rapporto contrattuale a lungo termine finché non sarà chiaro se saranno istituiti dazi definitivi e a quale livello. Inoltre, sebbene le osservazioni contenessero argomentazioni secondo cui altri produttori dell'Unione non volevano o non erano in grado di approvvigionare OPL, tali affermazioni non erano suffragate da alcun elemento di prova. In ogni caso, si può ragionevolmente prevedere che le importazioni dalla RPC continueranno, dato il livello delle misure definitive.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, OPL ha fornito diversi scambi di posta elettronica con i produttori dell'Unione, ai quali era stato chiesto di confermare la loro capacità di fabbricare AFRP in base alle specifiche di OPL. Su tale base, OPL ha sostenuto che, salvo un produttore dell'Unione disposto a fornire AFRP sperimentali, nessuno dei produttori dell'Unione è stato in grado di fabbricarli secondo le sue specifiche.

L'inchiesta ha rivelato che la conclusione di OPL, secondo cui i produttori dell'Unione non erano in grado di fabbricare AFRP secondo le sue specifiche, non era suffragata da elementi di prova, poiché gli scambi di posta elettronica dimostravano che taluni produttori erano intenzionati a instaurare un rapporto commerciale con OPL. Inoltre è emerso che le specifiche richieste da OPL sulla composizione chimica erano più rigorose rispetto a quelle di cui alla sua richiesta di esclusione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Su tale base, la richiesta di esclusione di OPL è stata respinta e la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al punto 2.3.5 del regolamento provvisorio.

2.2.6. AFRP da utilizzare nei trasformatori

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Hitachi ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping aveva un impatto negativo sul settore dell'energia elettrica in senso lato nell'UE. Tale società ha affermato che molti dei suoi fornitori di AFRP si trovavano in una situazione di carenza di capacità, che stava determinando una carenza di materiale sul mercato dell'Unione. Hitachi ha inoltre indicato che tale andamento coincideva con l'istituzione di misure antidumping provvisorie sugli AFRP originari della RPC. Di conseguenza ha affermato di essere in ritardo sulla produzione, il che avrebbe presto inciso sulle consegne. Ha inoltre sostenuto che la domanda di AFRP nel settore dei trasformatori di potenza aumenterà a seguito dell'evoluzione del quadro normativo in questo settore41. Su tale base ha chiesto un'esenzione dalle misure antidumping per l'industria dei trasformatori. Ha inoltre affermato che tali esenzioni erano già state concesse ai fabbricanti di lattine per bevande, automobili e aeromobili. Ha sostenuto altresì che sarebbe opportuno concedere un'esenzione analoga al settore dei trasformatori sulla base del principio di non discriminazione e considerata la quota rappresentata dagli AFRP nei loro prodotti finali.

EA ha sostenuto che le questioni relative alla capacità attuale e alle consegne non erano collegate all'istituzione di misure antidumping, in quanto sono direttamente collegate alla massiccia ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19. Ha inoltre affermato che si trattava di un fenomeno mondiale riguardante molte industrie che non sono nemmeno soggette a dazi antidumping. In più ha aggiunto che gli utilizzatori di AFRP nell'UE che si sono assicurati volumi dai produttori europei tramite contratti a lungo termine non hanno problemi di approvvigionamento.

La Commissione ha osservato che nessuna delle affermazioni di Hitachi era suffragata da elementi di prova, ad eccezione della modifica del quadro normativo. Inoltre, considerando la richiesta di esenzione e l'argomentazione relativa alla non discriminazione, la Commissione ha osservato che i fabbricanti di lattine per bevande, automobili e aeromobili non sono mai stati inclusi nell'ambito dell'inchiesta. Pertanto per tali prodotti non è stata concessa alcuna esenzione. La Commissione non vede quindi come Hitachi abbia potuto essere discriminata. In ogni caso, si può ragionevolmente prevedere che le importazioni dalla RPC continueranno, dato il livello delle misure definitive. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta.

2.2.7. AFRP da utilizzare nei condensatori elettrolitici all'alluminio

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, gli utilizzatori TDK IT e TDK HU hanno presentato osservazioni chiedendo di escludere dall'ambito dell'inchiesta l'alluminio anodico a bassa tensione e ad alta tensione, i fogli di alluminio per linguette e i fogli di alluminio catodico destinati alla produzione di condensatori elettrolitici all'alluminio. Essi hanno sostenuto che tali AFRP hanno caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche distinte (purezza, leghe, struttura cristallina e proprietà degli ossidi), che richiedono una tecnologia di produzione specifica (senza fusione) e che l'industria dell'Unione non dispone di capacità produttiva per questo prodotto. Essi hanno inoltre affermato che tali prodotti sono esclusivamente destinati alla produzione di condensatori elettrolitici all'alluminio, hanno prezzi più elevati e i volumi importati rappresentano una piccola parte del consumo di AFRP dell'Unione. A loro parere, l'esclusione di tali prodotti non causerebbe un pregiudizio all'industria dell'Unione, mentre le misure antidumping inciderebbero negativamente sui suoi risultati finanziari.

EA ha sostenuto che gli AFRP in questione possono essere prodotti all'interno dell'UE o dello Spazio economico europeo («SEE») e che rientrano nella descrizione del prodotto. Ha inoltre aggiunto che tali prodotti venivano fabbricati nell'UE e che alcuni produttori stanno progettando di riprendere la produzione.

In risposta alle osservazioni di EA, TDK IT ha contestato il fatto che gli AFRP in questione siano disponibili nell'UE. Ha inoltre affermato che tali prodotti specifici non erano più disponibili dal secondo semestre del 2018 e ha fatto riferimento a una dichiarazione di un fornitore dell'Unione. Essa ha anche sostenuto che gli AFRP consegnati in passato dall'industria dell'Unione erano del livello qualitativo accettabile più basso e che la domanda dei clienti richiede ora prodotti di qualità superiore, che tale produttore non poteva fabbricare quando ha cessato la produzione. Ha aggiunto che, in caso di ripresa della produzione, il materiale dovrebbe essere sottoposto a un lungo processo di doppia validazione (con TDK e i suoi clienti) prima di poter essere nuovamente utilizzato.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, EA ha ribadito la propria argomentazione in merito alla disponibilità del prodotto in questione nell'Unione o nel SEE. Ha inoltre aggiunto che l'industria dell'Unione ha dovuto interrompere la produzione dei prodotti in questione nell'Unione a causa della concorrenza sleale dei produttori esportatori cinesi. Ha dichiarato che, qualora prevalga una concorrenza leale, vari produttori dell'Unione sarebbero in grado di fornire tali prodotti sul mercato dell'Unione. Su tale base, ha concluso che sarebbe contrario all'interesse dell'Unione esentare tali prodotti originari della Cina, in quanto detta esenzione perpetuerebbe una situazione ingiusta e comprometterebbe gravemente i recenti sforzi dei produttori dell'Unione volti a produrre questi prodotti nell'Unione.

In seguito alle osservazioni formulate da EA dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, TDK HU ha comunicato che i prodotti da essa importati erano diversi da quelli importati da TDK IT in termini di lavorazione, qualità, valore, codice doganale e uso finale. Ha inoltre sostenuto che i due prodotti non sono simili, in quanto il prodotto importato da TDK IT è un foglio di alluminio grezzo da trasformare, mentre il prodotto importato da TDK HU è già trasformato e incorporato in condensatori elettrolitici all'alluminio senza ulteriore lavorazione.

Inoltre ha aggiunto che le osservazioni di EA riguardavano unicamente i fogli di alluminio ad elevata purezza utilizzati per produrre anodi ad alta tensione e i fogli per linguette per i condensatori elettrolitici all'alluminio e non i fogli di alluminio e i fogli di alluminio anodico a bassa/alta tensione importati da TDK HU e che EA non aveva fornito alcun elemento di prova significativo e circostanziato in merito alla disponibilità attuale o futura di quest'ultimo prodotto importato da TDK HU.

TDK HU ha inoltre affermato che, alla luce delle sue caratteristiche, il prodotto che può essere fabbricato dall'industria dell'Unione o nel SEE non corrisponde al prodotto da essa utilizzato.

A seguito delle osservazioni di EA, di cui al considerando 220, TDK IT ha asserito che i produttori presumibilmente in grado di fabbricare i prodotti in questione non ottemperavano alle norme di qualità previste o non fabbricavano il prodotto oggetto dell'inchiesta, ma piuttosto placche; vale a dire un prodotto semilavorato utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta.

TDK IT ha inoltre sostenuto che le osservazioni di EA relative alla concorrenza sleale erano vaghe e non suffragate da elementi di prova e che il mercato pertinente non si basa sui prezzi bensì sulla qualità. Ha inoltre contestato le osservazioni di EA relative all'interesse dell'Unione, adducendo la mancanza di una fonte di approvvigionamento efficace e stabile sul mercato dell'Unione. Ciò comporterebbe un aumento dei costi e comprometterebbe l'efficienza degli utilizzatori a valle.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie, l'associazione tedesca dei costruttori elettrici ed elettronici («ZVEI») ha sostenuto le argomentazioni di TDK HU e di TDK IT sulla mancanza di disponibilità di prodotti nell'Unione; inoltre ha messo in evidenza la necessità di garantire un approvvigionamento stabile ai clienti dell'industria automobilistica e dell'elettronica industriale nonché l'impatto negativo che siffatte misure avrebbero sulla loro competitività rispetto ai fornitori extra UE. Oltre alla Cina, ZVEI ha individuato il Giappone come altra fonte di approvvigionamento per i prodotti in questione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TDK HU ha sostenuto che durante la fase provvisoria la Commissione non aveva esaminato le sue argomentazioni relative alla disponibilità dei prodotti di cui essa necessita. Ha ribadito che da circa cinque anni utilizza prodotti non fabbricati nell'UE. Più specificamente, ha sostenuto che i fogli di alluminio catodico e i fogli di alluminio anodico a bassa tensione non sono prodotti nell'UE e che, sebbene taluni fogli di alluminio anodico ad alta tensione siano prodotti all'interno dell'UE, tali prodotti non sono conformi alle sue specifiche fisiche, chimiche o tecniche. Ha inoltre sostenuto che per una ripresa della produzione nell'UE sarebbero necessari investimenti ingenti (in termini sia di tempo che di finanziamenti).

TDK HU ha inoltre affermato che, sulla base di obiezioni significative e fondate, i produttori dell'Unione non si sono opposti alla richiesta di esclusione. Ha sostenuto che EA aveva confuso i prodotti importati da TDK IT con quelli importati da TDK HU, che sarebbero diversi, e che non ha fornito elementi di prova del fatto che vi è o vi sarà presto una produzione dei prodotti richiesti da TDK HU. Su tale base, ha sostenuto che la Commissione non ha valutato in modo sufficientemente dettagliato le osservazioni di TDK HU e di EA e che pertanto durante la fase provvisoria non ha trattato la sua richiesta in modo imparziale o equo.

Inoltre TDK HU ha sostenuto che la Commissione non ha valutato la possibilità di applicare il regime doganale di uso finale, ai sensi dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione. Secondo TDK HU, l'applicazione di detto regime doganale non pregiudicherebbe l'industria dell'Unione e favorirebbe di fatto i produttori di condensatori stabiliti nell'UE.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TDK IT ha ribadito che il prodotto da essa utilizzato richiede un grado di purezza elevato, il che rende il prodotto unico in termini di proprietà tecniche e non comparabile ad altri prodotti laminati piatti di alluminio. A tale riguardo, essa ha fatto riferimento a una fonte terza42. TDK IT ha inoltre sostenuto che i fogli di alluminio ad elevata purezza prodotti nell'Unione erano inadeguati o inesistenti; pertanto l'istituzione di dazi antidumping interromperebbe l'approvvigionamento di fogli di alluminio ad elevata purezza e provocherebbe perturbazioni nel mercato dell'Unione, in quanto l'unico produttore dell'Unione ha abbandonato il mercato nel 2018 a causa della scarsa qualità dei suoi prodotti e occorrerebbero da due a tre anni per una ripresa della produzione. Infine, TDK IT ha altresì sostenuto che l'unico produttore dell'Unione di fogli di alluminio ad elevata purezza lavorerebbe in base a un contratto in conto lavorazione e che pertanto non sarebbe titolare del prodotto utilizzato da TDK IT.

Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione ha stabilito che gli AFRP in questione rientrano nella definizione del prodotto quale indicata nell'avviso di apertura e ai considerando da 55 a 58 del regolamento provvisorio. Tali prodotti condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per oltre il 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Inoltre la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell'applicazione o delle esigenze dell'utilizzatore finale interessato. Il fatto che gli AFRP in questione siano caratterizzati da un determinato livello di purezza, siano costituiti da certe leghe, presentino una struttura cristallina specifica o determinate proprietà degli ossidi non significa che non condividano le stesse caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP.

Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha stabilito che gli AFRP in questione condividono in larga misura il processo di fabbricazione descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio e utilizzano in larga misura gli stessi macchinari di fabbricazione di altri AFRP. Il fatto che gli AFRP in questione utilizzino macchinari specifici non è una peculiarità, poiché anche altri AFRP, che rientrano nella definizione del prodotto, possono disporre di apposite apparecchiature specifiche (come la stazione di placcatura o i macchinari per il taglio).

La Commissione ha inoltre osservato che vi erano opinioni divergenti in merito alla disponibilità di questo prodotto sul mercato dell'Unione e che non aveva trovato convincenti gli elementi contenuti nel fascicolo indicanti che vi fosse un rischio strutturale a lungo termine di carenza di approvvigionamento. In ogni caso, si può ragionevolmente prevedere che le importazioni dalla RPC continueranno, dato il livello delle misure definitive.

La Commissione lamenta il fatto che TDK IT e TDK HU non avessero fornito le risposte al questionario in quanto utilizzatori e che si fossero registrate come parti interessate solo dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni. In tale contesto, la Commissione ha potuto valutare l'argomentazione e la situazione di queste società solo sulla base di informazioni incomplete fornite nell'ambito delle loro osservazioni relative alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Di conseguenza, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario, né sufficienti informazioni tempestive verificabili, e non è stata quindi in grado di valutare la quota rappresentata dagli AFRP nel costo totale di produzione delle due società e l'impatto potenziale che le misure antidumping potrebbero avere sulla loro attività e redditività.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, TDK HU ha contestato il fatto che la Commissione non avesse ricevuto informazioni sufficienti in tempo utile e che non fosse stata in grado di valutare la sua argomentazione e situazione, in quanto essa aveva presentato alla Commissione osservazioni scritte sulla divulgazione provvisoria delle informazioni entro il termine prescritto nonché tre comunicazioni successive contenenti informazioni significative sulla sua attività. Sulla stessa linea, TDK HU si è rammaricata del fatto che, sebbene invitata a farlo, la Commissione non l'abbia contattata per richiedere informazioni/giustificazioni ulteriori atte a valutare la propria richiesta e a risolvere le contraddizioni.

Come previsto al punto 5.5 dell'avviso di apertura, tutte le parti interessate sono state invitate a fornire informazioni relative alla valutazione dell'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di apertura del procedimento in questione, in formato libero oppure compilando un questionario a disposizione di tutte le parti a decorrere dalla data di apertura. Il punto 5.5 dell'avviso di apertura specifica altresì che le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

A tale riguardo, va innanzitutto osservato che nessuna delle due società ha fornito informazioni sulla valutazione dell'interesse dell'Unione entro il termine di 37 giorni. In secondo luogo, né TDK HU né TDK IT hanno risposto al questionario per gli utilizzatori, il che avrebbe consentito alla Commissione di raccogliere le informazioni ritenute necessarie in tempo utile, di richiedere ulteriori informazioni, di verificare le informazioni ricevute e di valutare le argomentazioni sulla base di informazioni verificate. Nel caso in esame, la Commissione disponeva soltanto di informazioni frammentarie non verificate che non erano state presentate tempestivamente, che differivano notevolmente dalla serie standard di dati richiesti nella risposta al questionario. Tali informazioni non hanno consentito di valutare adeguatamente l'impatto potenziale delle misure antidumping sulle attività di TDK HU o TDK IT. In assenza di una risposta al questionario in tempo utile, la Commissione ha ritenuto che l'onere della prova incombesse alle società che hanno presentato richieste dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni e non alla Commissione, che aveva invitato le parti a partecipare all'inchiesta sin dall'inizio, come previsto al punto 5.5 dell'avviso di apertura.

Di conseguenza, la Commissione non disponeva di informazioni essenziali sulla disponibilità dei prodotti in questione all'interno e all'esterno dell'Unione e non ha potuto valutare se i prodotti in questione provenissero già o potessero provenire da altri paesi. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto neppure valutare la possibilità di applicare il regime doganale di uso finale di cui all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

Nel complesso, e facendo riferimento alle argomentazioni di TDK HU e TDK IT di cui ai considerando 227 e 228, la Commissione ha ritenuto che l'assenza di risposte al questionario contenenti normalmente informazioni su elementi quali fonti di approvvigionamento, acquisti, vendite all'interno e all'esterno dell'Unione e quota del prodotto oggetto dell'inchiesta come parte del costo totale e della redditività, non ha consentito alla Commissione di effettuare una valutazione significativa delle argomentazioni di TDK HU e TDK IT sulla base di una serie standard di informazioni presentate con sufficiente tempestività. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto di aver agito con diligenza e imparzialità, rispondendo a tutte le argomentazioni e osservazioni per le quali disponeva di informazioni sufficienti. La stessa logica si applica all'argomentazione di TDK HU di cui al considerando 229.

Sulla base di quanto precede, le argomentazioni di TDK HU e TDK IT sono state respinte.

2.2.8. Bobine di fogli di alluminio

Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, l'utilizzatore Amcor ha presentato osservazioni e ha chiesto un'esenzione per l'uso finale delle bobine di fogli di alluminio per motivi di interesse dell'Unione. Ha affermato di incontrare difficoltà nell'acquistare bobine di fogli di alluminio, a causa della presunta capacità limitata di materia prima nell'UE e nel resto del mondo. Xiamen Xiashun ha sostenuto la richiesta di Amcor. Ha inoltre affermato che le bobine di fogli di alluminio e altri AFRP sono prodotti diversi, in quanto presentano caratteristiche fisiche e tecniche, processi produttivi, usi finali e applicazioni differenti.

EA ha risposto che Amcor non ha garantito i volumi in Europa con sufficiente anticipo e che la situazione che si trova ad affrontare è solo a breve termine, in quanto il mercato non aveva previsto l'attuale domanda elevata legata alla ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19. Essa ha inoltre sostenuto che la situazione di Amcor non dovrebbe essere paragonata a quella di altri produttori di fogli di alluminio, in quanto l'attività principale di Amcor consiste nella produzione di imballaggi e non nella laminazione di fogli.

La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni relative alle caratteristiche fisiche e tecniche, ai processi di produzione, all'uso finale e alle applicazioni diverse non fossero suffragate da elementi di prova. Inoltre, nonostante l'annuncio delle misure, Amcor non aveva chiesto un aumento del volume contrattuale stabilito con i suoi fornitori dell'Unione e non aveva neppure cercato di firmare un contratto a medio termine con altri potenziali fornitori dell'UE. In più, i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori e il soggetto giuridico «Amcor Singen Rolling GmbH» sarebbe comunque ragionevolmente redditizio anche se fossero istituite misure antidumping. In effetti, durante il PI e nel periodo che lo precede, ha raggiunto livelli di profitto sufficienti, vi sono forti indizi del fatto che potrebbe trasferire una parte o la totalità del costo del dazio al suo cliente e svolge importanti attività di esportazione a valle che consentono l'importazione del prodotto in esame nell'ambito del regime di perfezionamento attivo. Inoltre sono stati recentemente istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese43, che fanno parte del suo portafoglio di prodotti a valle. Infine, mentre nel settore dei fogli di alluminio operano numerose altre società, Amcor è stata l'unica società a essersi registrata come parte interessata, a presentare osservazioni e a chiedere un'esenzione per l'uso finale. Pertanto è emerso che le preoccupazioni di Amcor non erano condivise da altri utilizzatori del settore. Per questo motivo tale richiesta è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Amcor ha lamentato che in tale divulgazione la Commissione non aveva risposto alla sua richiesta di escludere le bobine di fogli di alluminio dalla definizione del prodotto. Nella stessa serie di osservazioni, Amcor ha ritirato la sua richiesta di esclusione delle bobine di fogli di alluminio dalla definizione del prodotto e relativamente all'esenzione per l'uso finale. Inoltre Amcor ha sostenuto che, contrariamente alle risultanze della Commissione, essa aveva contattato i produttori dell'Unione per ottenere da loro bobine di fogli di alluminio.

Alla luce delle osservazioni di Amcor e, in particolare, del ritiro della sua richiesta, la Commissione non ha ritenuto necessario valutare la domanda di esclusione del prodotto di Amcor. Per quanto riguarda i contatti di Amcor con i produttori dell'Unione, è opportuno osservare che Amcor ha effettivamente contattato i produttori dell'Unione, seppur in numero limitato. Di conseguenza, la grande maggioranza dei produttori dell'Unione che potevano rappresentare una valida alternativa di approvvigionamento non è stata contattata. Per questo motivo l'argomentazione di Amcor è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che le sue comunicazioni relative alle differenze nelle caratteristiche delle bobine di fogli di alluminio non erano sufficientemente prese in considerazione ai considerando da 303 a 306 del regolamento provvisorio cui la Commissione aveva fatto riferimento. Più precisamente, Xiamen Xiashun ha fatto riferimento a differenze di lega, composizione chimica e specifiche tecniche quali calibro, tempra e processi di produzione. Lo stesso esportatore ha inoltre affermato che, nel valutare la richiesta di esclusione relativa agli AHEX AFRP, erano stati presi in considerazione altri fattori, quali il gruppo di prodotti, il tipo di leghe e il processo di fabbricazione, e che le bobine di fogli di alluminio dovrebbero essere valutate alla luce di questi stessi fattori.

La Commissione non concorda con tale affermazione. Gli elementi esposti ai considerando da 303 a 306 del regolamento provvisorio hanno preso in considerazione l'argomentazione di Xiamen Xiashun e si riferiscono precisamente al fatto che «sono costituiti da leghe uguali o simili e sono uguali o simili ad altri AFRP in termini di finitura, tempra e spessore». Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono il risultato dello stesso processo di produzione di altri AFRP, di cui al considerando 56 del regolamento provvisorio.

Considerato che l'onere della prova incombe alle parti che chiedono l'esclusione, va osservato che, a differenza del caso riguardante gli AFRP AHEX, Xiamen Xiashun non ha presentato argomentazioni specifiche relative a elementi quali il gruppo di prodotti. Su tale base, la Commissione non ha valutato detti aspetti per quanto riguarda la richiesta di Xiamen Xiashun relativa alle bobine di fogli di alluminio. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

2.3. Argomentazioni relative al numero di controllo del prodotto («NCP»)

Xiamen Xiashun ha sostenuto che la struttura dell'NCP utilizzata nella presente inchiesta non consentirebbe di identificare le bobine di fogli di alluminio separatamente dagli altri prodotti che hanno caratteristiche diverse e impieghi specificamente molto diversi da quelli delle bobine di fogli di alluminio. A suo avviso, l'uso della struttura dell'NCP per la determinazione del valore normale, la determinazione dei prezzi dei produttori dell'UE per l'undercutting e l'underselling dei prezzi e il conseguente confronto con i suoi modelli esportati non può essere considerato un confronto equo ed è pertanto inadeguato. In particolare, ha affermato di aver fornito elementi di prova prima facie di una presunta differenza di prezzo tra i fogli per tappi in PP e le bobine di fogli di alluminio e ha esortato la Commissione a effettuare accertamenti sull'esistenza di tali presunte differenze di prezzo. Ha inoltre chiesto se uno dei modelli da essa esportati fosse stato confrontato con gli schermi termici per autoveicoli.

La Commissione ha ricordato che essa disponeva di un ampio potere discrezionale su come costruire i numeri di controllo dei prodotti, al fine di effettuare un confronto equo tra i prodotti esportati e le produzioni dell'industria dell'Unione. Nel costruire l'NCP nel caso di specie, tale confronto equo è stato pienamente garantito.

In primo luogo, il regolamento provvisorio44 concludeva che le bobine di fogli di alluminio presentano le stesse caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP e che rientrano nella definizione del prodotto. In secondo luogo, durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno venduto bobine di fogli di alluminio in quantità significative a un livello di prezzo simile a quello dei fogli per tappi in PP, confermando così l'assenza di significative differenze di prezzo tra questi due prodotti. L'inchiesta ha inoltre confermato che gli AFRP impiegati per realizzare gli schermi termici per autoveicoli non sono stati confrontati con il modello esportato da Xiamen Xiashun.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, lo stesso esportatore ha lamentato che la Commissione non aveva raccolto dai produttori dell'Unione dati sui prezzi di vendita delle bobine di fogli di alluminio in modo da poterli confrontare con i suoi prezzi all'esportazione. A tale riguardo, ha indicato che la Commissione non ha raccolto tali informazioni in quanto Xiamen Xiashun non aveva fornito elementi di prova a sostegno della presunta differenza di prezzo. Ha inoltre indicato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la questione, al fine di garantire un confronto obiettivo ed equo, e ha chiesto alla Commissione di divulgare, a sostegno della sua dichiarazione, la gamma di prezzi dei fogli per tappi in PP venduti dall'industria dell'Unione. Ha inoltre chiesto alla Commissione di confermare che le bobine di fogli di alluminio di Xiamen Xiashun non sono state confrontate con altri tipi di AFRP ai fini del calcolo dell'undercutting e dell'underselling.

È innanzitutto opportuno chiarire che la Commissione ha raccolto le informazioni ritenute necessarie in base alla sua prassi abituale, ovvero chiedendo, in questo caso, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di compilare il questionario per i produttori dell'Unione, che impone ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire un elenco delle vendite indicando transazione per transazione, in cui siano identificati i tipi di prodotto che utilizzano una data struttura di NCP, in base al quale possano essere classificate le bobine di fogli di alluminio. Le informazioni raccolte presso l'industria dell'Unione comprendevano le vendite di bobine di fogli di alluminio. La Commissione ha pertanto contestato l'argomentazione secondo la quale essa non avrebbe raccolto dai produttori dell'Unione dati sui prezzi di vendita delle bobine di fogli di alluminio.

In secondo luogo, come indicato al considerando 333 del regolamento provvisorio, Xiamen Xiashun non ha fornito elementi di prova in merito alla presunta differenza di prezzo tra le diverse applicazioni (alette, tappi in PP e fogli litografici) al momento della presentazione della sua argomentazione o in una fase successiva del procedimento. In ogni caso, come indicato al considerando 251, la Commissione ha esaminato la questione e ha confermato che non vi era alcuna differenza di prezzo significativa tra questi due prodotti.

Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori dettagli presentata da Xiamen Xiashun, è opportuno osservare che la differenza di prezzo tra i tappi in PP e le bobine di fogli di alluminio addebitata dall'industria dell'Unione variava tra lo 0 e il 10 % a seconda del cliente di bobine di fogli di alluminio ed era inferiore in media al [2-6]45 %. Per quanto riguarda la richiesta di Xiamen Xiashun relativa all'uso finale, Xiamen Xiashun non ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che, per specifici NCP, usi finali diversi comportino prezzi notevolmente diversi. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che l'NCP rispecchiasse correttamente le caratteristiche pertinenti degli AFRP per garantire un confronto equo e ha respinto le argomentazioni di Xiamen Xiashun.

La Commissione ha pertanto concluso che la struttura dell'NCP rifletteva correttamente le caratteristiche delle bobine di fogli di alluminio, il che consente un confronto equo tra questo prodotto e altri prodotti con la stessa struttura dell'NCP. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

2.4. Conclusioni

La Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 60 a 105 del regolamento provvisorio, come riviste al considerando 191 del presente regolamento.

3. DUMPING

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante, il governo della RPC, i tre produttori esportatori inclusi nel campione e Airoldi hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1. Valore normale

3.1.1. Distorsioni significative

Il governo della RPC e Xiamen Xiashun hanno formulato osservazioni sulla questione delle distorsioni significative in Cina.

In primo luogo, il governo della RPC ha affermato che il contenuto della relazione sulla Cina e i modi in cui è utilizzata presentavano gravi vizi giuridici e fattuali. Secondo il governo della RPC il contenuto era fuorviante, unilaterale e non rispecchiava la realtà. Il documento di lavoro ha trattato i legittimi vantaggi competitivi delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra Cina ed Europa come base per determinare la sussistenza di una distorsione significativa del mercato. Il governo della RPC ha anche sostenuto che, accogliendo la richiesta di avvio di un'inchiesta da parte delle industrie nazionali sulla base della relazione per paese, la Commissione ha concesso vantaggi sleali al proprio settore, il che equivaleva a emettere sentenze prima del processo. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la pratica di sostituire le relazioni alle inchieste non era conforme allo spirito giuridico fondamentale di equità e giustizia.

In risposta all'argomentazione sui vizi di fatto contenuti nella relazione per paese, la Commissione ha osservato che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione stessa o sugli elementi di prova su cui si basa. Il governo della RPC si è astenuto dal fornire simili confutazioni od osservazioni sulla sostanza e sugli elementi di prova contenuti nella relazione da quando è stata pubblicata a dicembre 2017.

Riguardo all'argomentazione del governo della RPC, secondo cui la pubblicazione di una relazione per paese avrebbe sostituito l'inchiesta vera e propria, la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative siano sufficienti, la Commissione può avviare l'inchiesta su tale base. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La sussistenza e l'incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come sostenuto dal governo della RPC, ma solo dopo un'inchiesta approfondita; tale argomentazione è quindi respinta.

In secondo luogo, il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha pubblicato documenti di lavoro dei suoi servizi solo per un numero limitato di paesi selezionati: si tratta di una circostanza sufficiente a destare preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale («TN»). Inoltre il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha mai pubblicato una norma chiara e prevedibile per la scelta dei paesi e dei settori su cui redigere relazioni.

La Commissione ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, una relazione è elaborata per un paese solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o settore di tale paese. Non appena le nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono state approvate a dicembre 2017, la Commissione ha ottenuto tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione sulle distorsioni in Russia e non esclude che ne seguiranno altre. Poiché la maggior parte dei casi di inchiesta in materia di difesa commerciale riguardava la Cina ed esistevano serie indicazioni di distorsioni in tale paese, quello è stato il primo paese per cui la Commissione ha elaborato una relazione. La Russia è il secondo paese con il maggior numero di casi di inchiesta in materia di difesa commerciale; la Commissione aveva pertanto ragioni oggettive per preparare relazioni sui due paesi in questione nel suddetto ordine.

Inoltre, come sopra indicato, l'esistenza di relazioni non è una condizione obbligatoria per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l'elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l'esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Di fatto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), bastano per avviare un'inchiesta su tali basi. Di conseguenza, le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione, indipendentemente dall'esistenza della relazione per paese. Per definizione quindi le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

In terzo luogo, il governo della RPC ha aggiunto che, in termini di trattamento nazionale, la legislazione dell'UE sul mercato interno o sulla concorrenza non contemplava il concetto di distorsioni di mercato o norme corrispondenti, se non nei regolamenti di base. Il governo della RPC ha pertanto sostenuto che la Commissione non aveva alcuna autorità, in termini di diritto internazionale né disponeva di normative e pratiche nell'ambito della sua competenza esclusiva sui regolamenti in materia di mercato interno o concorrenza, che le consentissero di effettuare accertamenti sulle distorsioni in Cina.

Nella presente inchiesta la Commissione ha fondato il proprio metodo sulla disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. È giuridicamente irrilevante che altre normative europee non utilizzino il concetto di distorsioni significative, giacché tale concetto riguarda espressamente il settore dell'antidumping, che è disciplinato dalle norme dell'accordo antidumping dell'OMC. Nell'adottare misure nei confronti delle importazioni, l'accordo antidumping non impone di valutare le condizioni del mercato interno al di là dell'analisi del pregiudizio stabilita. In ogni caso, il mercato dell'Unione è caratterizzato da un contesto di libero mercato fortemente competitivo, in particolare grazie alle rigorose norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

Inoltre il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha applicato regole e norme discriminatorie nei confronti delle società cinesi, quando si trovavano in situazioni simili a quelle delle società dell'UE, riguardo anche, ma non solo, a norme sleali relative all'onere di allegazione e di prova. Al tempo stesso la Commissione non ha verificato la sussistenza di distorsioni di mercato nell'UE o negli Stati membri. Questa serie di pratiche ha seriamente compromesso l'affidabilità e la legittimità dell'analisi e delle conclusioni della Commissione sugli aspetti fondamentali delle inchieste antidumping riguardanti il calcolo del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, è sufficiente sollevare dubbi in merito a una potenziale violazione degli obblighi in materia di trattamento nazionale ai sensi delle norme dell'OMC.

Il governo della RPC non ha fornito alcun elemento di prova attestante che le società dell'UE sarebbero oggetto di distorsioni paragonabili a quelle dei loro concorrenti cinesi e si troverebbero pertanto in una situazione analoga. In ogni caso, il concetto di distorsioni significative è pertinente nel contesto del calcolo del valore normale per la determinazione del dumping, mentre tale concetto è giuridicamente irrilevante per l'industria dell'Unione nell'ambito specifico delle inchieste antidumping. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta priva di fondamento e giuridicamente irrilevante.

In quarto luogo, il governo della RPC ha sostenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono coerenti con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, che fornisce un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito, e le distorsioni significative non vi figurano. Il governo della RPC ha altresì affermato che l'utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, era incoerente anche con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GATT, e con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, segnatamente con l'articolo 2.2.1.1. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che le regole dell'OMC richiedevano l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti al momento della costruzione del valore normale. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base ha ampliato la portata delle fonti di dati al fine di includervi i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato oppure i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali. A parere del governo della RPC ciò esulava dall'ambito di applicazione delle norme dell'OMC. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base dell'UE sia in linea con le norme dell'OMC o meno, la Commissione non dovrebbe costruire il valore normale quando sussistono delle cosiddette «distorsioni di mercato» basate sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La Commissione ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, siano coerenti con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC. La Commissione ritiene che, in linea con i chiarimenti dell'organo d'appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

Il governo della RPC ha sostenuto che, nel caso di specie, la Commissione ha direttamente ignorato le scritture degli esportatori cinesi, il che non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Secondo le argomentazione del governo della RPC, l'organo d'appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina) e il panel nella controversia DS494, UE — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) hanno asserito che, conformemente all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, nella misura in cui le scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile, a tutti i costi effettivi sostenuti dal determinato produttore o esportatore per il prodotto oggetto dell'inchiesta, l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tale scrittura per stabilire il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta.

La Commissione ha rammentato che le controversie DS473 e DS494 non riguardavano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tali controversie riguardavano inoltre situazioni di fatto diverse rispetto alla situazione di fatto relativa all'esistenza di distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

Infine, il governo della RPC ha affermato che, nell'inchiesta condotta secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per quanto riguarda il caso di specie, la Commissione ha applicato due pesi e due misure. Secondo il governo della RPC, la Commissione ha rifiutato di accettare i dati relativi ai costi degli esportatori cinesi sulla base della sussistenza di significative distorsioni di mercato sul mercato cinese, ma ha accettato i dati del paese rappresentativo e li ha utilizzati per sostituire i dati dei produttori cinesi senza valutare se tali dati sostitutivi possano essere influenzati da distorsioni di mercato. Questa, secondo il governo della RPC, è una dimostrazione dell'utilizzo di «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha affermato che tale approccio non garantiva l'attendibilità dei costi pertinenti nel paese rappresentativo selezionato. Inoltre era impossibile rispecchiare il costo effettivo dei produttori nel paese d'origine.

Il governo della RPC ha inoltre aggiunto che, a suo parere, vi erano anche iniziative di sviluppo all'interno dell'UE e negli Stati membri, simili ai piani quinquennali della Cina, come ad esempio la «New Industrial Strategy and German Industry 4.0». Secondo fonti ufficiali, nel suo mercato interno nel periodo 2017-2020, l'industria dell'alluminio dell'UE ha beneficiato di oltre 200 misure di aiuto di Stato, concesse dagli Stati membri dell'UE e autorizzate dalla Commissione.

La Commissione ha ricordato che nel corso dell'inchiesta essa esamina se nel fascicolo vi siano elementi che indichino l'esistenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anche per quanto riguarda, in particolare, le principali materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame, valutando ad esempio se siano soggette a restrizioni alle esportazioni. Inoltre durante l'inchiesta le parti hanno ampie possibilità di presentare osservazioni sull'adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi presi in esame dalla Commissione. In particolare, la Commissione pubblica due note al fascicolo sull'adeguatezza di possibili paesi rappresentativi e su una scelta preliminare di un paese appropriato per l'inchiesta. Queste note sono messe a disposizione di tutte le parti affinché possano formulare le loro osservazioni. Anche in questo caso il governo della RPC e tutte le altre parti avevano la possibilità di dimostrare che i possibili paesi rappresentativi considerati erano influenzati da distorsioni significative e non erano dunque idonei ai fini dell'inchiesta.

La Commissione osserva che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, comprese le questioni relative a un sostegno finanziario generico e non comprovato, come il presunto sostegno generico e non comprovato concesso nell'UE, sono privi di qualsiasi pertinenza nel contesto del presente procedimento (anche se presenti, quod non46). Pertanto tale affermazione era infondata ed è stata respinta.

Xiamen Xiashun ha presentato una serie di osservazioni in merito alla sussistenza di distorsioni significative.

In primo luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che al considerando 142 del regolamento provvisorio si fa riferimento a un articolo pubblicato online, in cui si affermava che Xiamen Xiashun promuove attivamente le opere di edificazione del partito e le attività sindacali. Xiamen Xiashun ha osservato che questo articolo dovrebbe essere interpretato soltanto nel senso che Xiamen Xiashun agevola i suoi lavoratori iscritti ai sindacati, siano essi membri del partito o meno, nello svolgere le loro attività all'interno della società. Tuttavia Xiamen Xiashun ha sottolineato che l'espressione «processo decisionale» non implica che i membri del partito o del sindacato abbiano voce in capitolo sulla gestione e la governance della società o sulla fissazione dei prezzi per l'acquisto delle materie prime o la vendita dei prodotti. Di conseguenza, non si dovrebbe trarre alcuna conclusione in merito al controllo del governo o alla distorsione del mercato sulla base di tali espressioni.

Inoltre Xiamen Xiashun si è opposta alle risultanze della Commissione di cui al considerando 142 del regolamento provvisorio, spiegando che la presenza di membri del partito nella società non implica che questi controllino la società. Xiamen Xiashun ha osservato che è giuridicamente obbligata a consentire ai membri del partito di organizzare attività di edificazione del partito, ma ciò non significa che i membri del partito abbiano un'influenza sulla società. Ha aggiunto che chiunque può aderire a una religione o a un partito politico di sua scelta e ciò non incide in alcun modo sul processo decisionale della società. Ha inoltre sottolineato che lo svolgimento di attività di edificazione del partito organizzate nella società non significa che tra i dirigenti della società vi siano membri del partito comunista cinese (PCC). Infine Xiamen Xiashun ha spiegato che la traduzione della Commissione di «edificazione del partito» è errata e che le attività dei membri del PCC all'interno della società sono principalmente quelle connesse allo studio delle politiche governative, alla fornitura di pareri e consulenza all'organizzazione del partito o talvolta anche ad alcune attività di intrattenimento. Ha aggiunto che nessun elemento del fascicolo indicava che il PCC controlla le società partecipanti. Xiamen Xiashun ha ribadito tali osservazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni.

La Commissione ha osservato che, in primo luogo, le attività del comitato di partito attivo all'interno di Xiamen Xiashun sono chiaramente descritte come «processo decisionale» nell'articolo citato al considerando 142 del regolamento provvisorio. L'articolo non analizza né interpreta nel dettaglio cosa comporti tale «processo decisionale». Tuttavia la Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo e secondo trattino, due elementi che indicano la sussistenza di distorsioni in un paese sono i seguenti: «il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione» e «la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi». Il coinvolgimento del comitato di partito nel «processo decisionale» di Xiamen Xiashun rientra in entrambi i criteri. Il requisito secondo cui la presenza statale nella società interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi non significa che lo Stato fissi direttamente i prezzi dei beni venduti, ma che, a causa della presenza e del coinvolgimento dei membri del partito nella società, questa possa aspettarsi un trattamento più favorevole e un sostegno da parte delle autorità, il che incide indirettamente sui suoi costi e prezzi. Inoltre la presenza nella società di membri del PCC e il fatto che la società faciliti le attività di edificazione del partito e il relativo coinvolgimento nel «processo decisionale» è un chiaro indicatore, e non una congettura come osservato da Xiamen Xiashun a seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, del fatto che la società non è indipendente dallo Stato e che probabilmente agisce in conformità della politica del PCC piuttosto che delle forze di mercato. Tale argomentazione è quindi respinta.

Sebbene, in effetti, ogni dipendente abbia il diritto di aderire alla religione o al partito politico di sua scelta, in Cina la situazione è diversa, in quanto la Cina è uno Stato monopartitico e il PCC corrisponde allo Stato e al suo governo47. Pertanto la presenza di membri del PCC in una società, i quali organizzano regolarmente attività di «edificazione del partito» e hanno il diritto di partecipare al «processo decisionale», come illustrato ai considerando 279 e 281, equivale a una presenza statale nella società. Per quanto riguarda le attività del comitato di partito, la Commissione desidera innanzitutto spiegare che le attività di «edificazione del partito» sono intese dalla Commissione nel senso di «attività volte a rafforzare lo spirito del partito nella società» o «sviluppo di attività collegate al partito per garantire la leadership generale del partito», conformemente agli orientamenti ufficiali48. La Commissione ricorda che, come già spiegato al considerando 281, i comitati di partito presenti nella società hanno almeno un effetto indiretto, sebbene almeno potenzialmente distorsivo, a causa della stretta interconnessione tra lo Stato e il PCC in Cina.

In secondo luogo, Xiamen Xiashun ha contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 209 del regolamento provvisorio, secondo cui Xiamen Xiashun è soggetta alle distorsioni a livello nazionale relative al mercato del lavoro. Xiamen Xiashun ha sostenuto che i suoi salari sono notevolmente più elevati rispetto a quelli dei suoi concorrenti. Inoltre Xiamen Xiashun ha osservato che l'onere della prova incombente ai produttori esportatori per confutare l'asserita presunzione di fatto riguardante la sussistenza di «distorsioni significative» è diventato così gravoso che per una singola società è impossibile sostenerlo. Secondo quanto osservato da Xiamen Xiashun, in pratica ciò significa che: i) non è del tutto chiaro come e con quali elementi di prova una singola società possa confutare la presunzione di distorsione delle sue voci di costo, come il costo del lavoro; e ii) anche se vengono forniti elementi di prova fattuali specifici che dimostrano comparativamente differenze significative nei costi tra i produttori esportatori, la Commissione non sarà in grado di rimettere in discussione la sua risultanza prima facie relativa alla sussistenza di «distorsioni significative».

La Commissione ha ricordato che, come indicato al punto 3.3.1.7 del regolamento provvisorio, i salari in Cina sono distorti, tra l'altro, per via delle restrizioni alla mobilità dovute alle limitazioni del sistema di registrazione dei nuclei familiari (hukou), nonché dell'assenza di sindacati indipendenti e della contrattazione collettiva. Poiché le risultanze della Commissione di cui al punto 3.3.1.7 indicano la presenza di distorsioni orizzontali a livello nazionale nel mercato del lavoro cinese, la gravità di tali distorsioni ha portato alla conclusione che i salari in Cina non sono affidabili. Non vi sono elementi nel fascicolo in base ai quali si sia potuto accertare positivamente che le spese retributive interne di questo produttore esportatore non fossero influenzate dalle distorsioni del mercato del lavoro. In primo luogo, questo produttore esportatore non ha presentato alcun elemento di prova del modo in cui tali distorsioni orizzontali non incidono sul suo costo del lavoro, ad esempio dimostrando che il suo personale non era influenzato dal sistema hukou, che esistevano sindacati indipendenti e che vi era una contrattazione collettiva. Inoltre non esisteva alcuna prova atta a dimostrare che i suoi salari fossero superiori a quelli della concorrenza, in quanto non aveva presentato alcun dato al riguardo.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha comunicato di aver affermato che i suoi salari erano notevolmente più elevati di quelli dei suoi concorrenti. La società ha fatto riferimento a una dichiarazione rilasciata da uno dei verificatori della Commissione durante i controlli incrociati a distanza, in cui si esprimeva stupore per il fatto che i salari di Xiamen Xiashun fossero elevati. Ciò ha portato alla richiesta di ulteriori informazioni sui livelli salariali, seguita dalla comunicazione di informazioni da parte di Xiamen Xiashun, che sono state ritenute soddisfacenti dai verificatori. Pertanto, secondo la società, la Commissione disponeva di tutti i dati necessari per determinare e confrontare i livelli salariali di Xiamen Xiashun. La Commissione ribadisce che il livello salariale effettivo di ciascun produttore esportatore che ha collaborato è un'informazione riservata. In ogni caso, tale argomentazione non cambia la conclusione già indicata nella divulgazione definitiva delle informazioni, secondo cui un determinato livello di salari rispetto ai salari dei concorrenti operanti nello stesso settore non indica di per sé che le distorsioni orizzontali a livello nazionale presenti nel mercato del lavoro della RPC non inciderebbero sul livello dei salari di questo produttore esportatore. In altre parole, anche se i salari di questo produttore esportatore erano superiori a quelli dei suoi concorrenti, ciò non dimostra che tale livello salariale non sia influenzato dalle distorsioni del mercato del lavoro nella RPC.

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui i produttori esportatori non possono confutare un'asserita presunzione di fatto relativa alla sussistenza di distorsioni significative, ribadita a seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione confuta fortemente questa affermazione infondata. In primo luogo, non esiste alcuna asserita presunzione di fatto, in quanto la Commissione, in ogni inchiesta, valuta in modo molto dettagliato la sussistenza di distorsioni significative che incidono sul prodotto oggetto dell'inchiesta e sui produttori esportatori interessati, tenendo conto, in modo equilibrato, di tutti gli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Inoltre, in presenza di argomentazioni secondo cui le distorsioni orizzontali non incidono su determinati costi sul mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, la Commissione analizza attentamente e in dettaglio tali argomentazioni, come dimostra chiaramente la lunghezza delle analisi in questa e in tutte le altre inchieste riguardanti la RPC. Se vi fossero prove del fatto che Xiamen Xiashun non era interessata dalle distorsioni a livello nazionale presenti sul mercato del lavoro cinese, la Commissione utilizzerebbe certamente il costo del lavoro proprio della società in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

In terzo luogo, Xiamen Xiashun ha osservato, e ribadito a seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, che il fatto che la Commissione ignori sistematicamente il costo del lavoro dei produttori esportatori cinesi dimostra che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 2.2, 2.2.1.1.e 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi e i prezzi siano sistematicamente ignorati, senza esaminare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

La Commissione ricorda che in ogni inchiesta tutte le parti hanno la possibilità di fornire elementi di prova su tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'asserzione che alcuni fattori produttivi sono esenti da distorsioni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, terzo trattino, del regolamento di base. Come spiegato ai considerando 284 e 286, la Commissione non respinge sistematicamente i dati relativi al costo del lavoro dei produttori esportatori cinesi, ma li analizza in dettaglio in ciascun caso in cui una parte sostiene l'assenza di distorsioni, per verificare se un produttore esportatore sia interessato dalle distorsioni significative. Lo stesso approccio si applica alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

In quarto luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che, al considerando 198 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che Xiamen Xiashun ha ricevuto determinati premi o riconoscimenti formali; ciò significa che per ottenerli doveva soddisfare i requisiti di ammissibilità, che comprendono, tra gli altri, l'adesione alla linea ufficiale del governo della RPC e la conformità alle strategie e alle politiche governative ufficiali. Xiamen Xiashun ha sottolineato che tali riconoscimenti sono solo onorificenze ricevute dalla società e che, sebbene la società dovesse soddisfare alcuni requisiti, non è controllata dal governo. Xiamen Xiashun ha aggiunto che non vi erano elementi di prova nel fascicolo atti a indicare che il prezzo di acquisto della materia prima o il prezzo di vendita di un prodotto siano stabiliti su indicazione del governo, in contrasto con le condizioni di mercato. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha dichiarato che la Commissione non indica in che modo Xiamen Xiashun abbia seguito rigorosamente la linea del governo, o se abbia beneficiato di un sostegno governativo diretto o indiretto collegato a tali riconoscimenti. Dal punto di vista di Xiamen Xiashun, né i dati presentati né la verifica da parte dei funzionari della Commissione porterebbero la Commissione a concludere che la società abbia seguito rigorosamente la linea del governo o abbia ottenuto vantaggi correlati.

Come già spiegato dalla Commissione al considerando 198 del regolamento provvisorio, le ricompense e i titoli ottenuti da Xiamen Xiashun non solo riconoscono i risultati conseguiti da questa società, ma impongono anche chiaramente che essa sia allineata alla politica ufficiale del governo. Come dimostrato dalle citazioni di cui al considerando 198 del regolamento provvisorio, solo le società che aderiscono rigorosamente alla linea del governo possono beneficiare dei riconoscimenti ottenuti da Xiamen Xiashun, come il titolo di «Backbone Enterprise» (impresa portante) della provincia di Fujian. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun non ha fornito elementi di prova che contraddicessero tali conclusioni.

In quinto luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che, al considerando 205 del regolamento provvisorio, la Commissione ha indicato che Xiamen Xiashun ha costituito una joint venture con un'impresa di proprietà dello Stato, concludendo che essa abbia collaborato strettamente con lo Stato cinese e che le distorsioni presenti a livello nazionale riguardino anche i suoi fornitori. Xiamen Xiashun ha affermato che è molto comune in tutto il mondo che le imprese private operino con imprese di proprietà dello Stato o con agenzie governative, e ciò non significa che l'altra parte sia costretta a trasferire il controllo dell'attività al governo. Nel caso di Xiamen Xiashun, la joint venture con l'impresa di proprietà dello Stato è gestita esclusivamente ai sensi del suo statuto e del diritto societario della Cina. Xiamen Xiashun ha sottolineato che non vi erano elementi di prova disponibili atti a indicare che il governo stia controllando e dirigendo la fissazione dei prezzi dei prodotti, l'offerta e la domanda delle materie prime, nonché l'attività quotidiana della joint venture.

Mentre la Commissione concorda sul fatto che le joint venture tra imprese private e quelle di proprietà dello Stato sono molto comuni nel mondo, il ruolo delle imprese di proprietà dello Stato in Cina è molto specifico, come descritto al punto 3.3.1.3 del regolamento provvisorio. Un altro esempio pertinente dell'effetto distorsivo sui prezzi e sui costi delle imprese di proprietà dello Stato in Cina è la citazione di un articolo pubblicato sulla pagina ufficiale dello Stato cinese, che recita: «Lo sviluppo su vasta scala delle imprese di proprietà dello Stato nelle tecnologie di base e nei settori strategici ha agevolato e sostenuto le imprese private sotto molti aspetti, quali l'inclusività dei prezzi, il trasferimento di talenti, la diffusione delle tecnologie e il salvataggio di capitali»49. I concetti di «agevolazione», «sostegno», «inclusività dei prezzi» e «salvataggio di capitali» menzionati nell'articolo indicano chiaramente un effetto distorsivo della collaborazione tra le imprese di proprietà dello Stato e le imprese private sul mercato cinese. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito le sue osservazioni, ma non ha fornito alcun elemento di prova atto a confutare le conclusioni della Commissione.

Airoldi ha presentato un'osservazione sulla relazione. Airoldi ha affermato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, il documento in questione deve obbligatoriamente essere una relazione e deve essere formalmente adottato dalla Commissione europea. Airoldi ha altresì sostenuto che la relazione doveva essere resa pubblica e aggiornata. Pertanto, secondo Airoldi, il documento su cui si è basata la presente inchiesta, e che è stato pubblicato sul sito Internet della DG Commercio, non era aggiornato ed era un semplice documento di lavoro dei servizi della Commissione, privo delle caratteristiche formali e sostanziali per essere considerato una relazione ufficiale della Commissione europea. Inoltre, in quanto questione di diritto istituzionale dell'UE, tale relazione avrebbe dovuto essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'UE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Airoldi ha inoltre chiesto che la DG Commercio le fornisse la versione italiana del documento, indicando il numero della Gazzetta ufficiale su cui era stato pubblicato. Al tempo stesso Airoldi ha osservato che la relazione sulla Cina era stata pubblicata sul sito Internet della DG Commercio solo in lingua inglese. Di conseguenza la relazione sulla Cina era illegittima e andava ignorata.

Airoldi ha citato una serie di motivi per cui dovrebbe avere accesso alla relazione in italiano. In primo luogo, Airoldi ha sostenuto che il regolamento CEE n. 1/1958 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, conferisce alle imprese e ai cittadini europei il diritto di ottenere una copia di tale documento o di accedervi nelle loro lingue ufficiali nazionali, che sono anche lingue ufficiali dell'Unione europea. In secondo luogo, Airoldi ha sostenuto che la relazione è collegata all'articolo 2 del regolamento di base e ivi specificamente menzionata. Si tratta pertanto di un documento che attua le disposizioni sostanziali di questo articolo del regolamento di base e per questo deve essere pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. In terzo luogo, Airoldi ha sostenuto che la mancanza di una versione in lingua italiana della relazione, che rappresenta l'elemento di prova principale nel caso di specie, costituisce una violazione del regolamento n. 1/1958 in combinato disposto con gli articoli 21, 22 e 41 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre Airoldi sostiene di avere il diritto di accedere alla relazione in lingua italiana sulla base delle seguenti disposizioni giuridiche: l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), che attribuisce grande importanza al rispetto dei diritti umani e alla non discriminazione; l'articolo 3 TUE che stabilisce che l'UE «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica»; l'articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in cui si sottolinea che «l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri», nel pieno rispetto delle diversità culturali e linguistiche (articolo 165, paragrafo 1, TFUE). Infine, Airoldi ha sostenuto che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta la discriminazione fondata sulla lingua (articolo 21) e impone all'Unione l'obbligo di rispettare la diversità linguistica (articolo 22). Il primo regolamento, datato 1958, che stabilisce il regime linguistico dell'allora Comunità economica europea, è stato modificato in seguito alle successive adesioni all'UE e definisce, insieme all'articolo 55, paragrafo 1, TUE, le lingue ufficiali dell'Unione.

La Commissione ha osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative, né definisce un canale per la relativa pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti, utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive circa l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base.

Poiché le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), non prescrivono un formato specifico in cui una relazione per paese debba essere pubblicata, né il suo canale di pubblicazione, la pubblicazione della relazione sulla Cina come documento di lavoro dei servizi della Commissione, un tipo di documento che non richiede la traduzione in tutte le lingue europee, né la pubblicazione formale nella Gazzetta ufficiale, è conforme alle norme pertinenti. In ogni caso, la Commissione ha contestato l'argomentazione secondo cui, nel caso di specie, i diritti di difesa di Airoldi sarebbero stati lesi a causa della mancata ricezione di una traduzione italiana della relazione. In effetti Airoldi aveva sollevato la questione solo in una fase molto avanzata dell'inchiesta e, fino a quel momento, sia Airoldi sia i suoi avvocati avevano utilizzato ampiamente e con successo l'inglese nelle comunicazioni sia scritte che orali. La Commissione ha ricordato la natura di tale documento, che non è un regolamento di esecuzione, e ha confermato la sua posizione.

Quanto all'argomentazione secondo cui la relazione era superata, la Commissione rammenta che finora non sono stati presentati elementi di prova a sostegno di tale tesi. Al contrario, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti strategici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto dell'inchiesta, erano ancora pertinenti durante il PI e che né Airoldi né altre parti hanno dimostrato il contrario.

3.1.2. Paese rappresentativo

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico il 5 ottobre 2020 e il 25 novembre 2020 («prima nota» e «seconda nota») e nei considerando da 225 a 267 del regolamento provvisorio.

Airoldi ha ritenuto che i suoi diritti di difesa fossero stati violati. A suo parere, le informazioni fornite dalla Commissione nella fase provvisoria non consentivano alle parti di comprendere quali dati, conclusioni e metodi siano stati estrapolati dall'inchiesta sugli estrusi in alluminio e in quale fase della procedura sia stata effettuata tale procedura.

La Commissione ha espresso disaccordo. Come descritto al considerando 226 del regolamento provvisorio, il metodo per la scelta del paese rappresentativo era stato spiegato in dettaglio nella prima e nella seconda nota, messe a disposizione di tutte le parti interessate. Inoltre la Commissione aveva spiegato ai considerando da 225 a 267 del regolamento provvisorio i motivi alla base della scelta della Turchia come paese appropriato e i valori di riferimento utilizzati per costruire il valore normale. La Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni fornite alle parti consentissero alle parti stesse di comprendere tutti i dettagli, compreso quali dati, conclusioni e metodi fossero stati estrapolati dall'inchiesta sugli estrusi in alluminio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha aggiunto che la relazione tra le due inchieste (quella attuale e quella relativa agli estrusi in alluminio) era stata oggetto di risultanze specifiche del consigliere-auditore, il quale ha chiarito per iscritto che i dati di un'inchiesta non possono essere confrontati e utilizzati in un'altra inchiesta. Pertanto l'uso di dati sugli estrusi in alluminio ha violato le legittime aspettative di Airoldi e i suoi diritti di difesa. Su tale base, Airoldi ha chiesto che i dati dell'inchiesta sugli estrusi di alluminio non fossero utilizzati nella presente inchiesta relativa ai prodotti laminati piatti di alluminio. Airoldi ha inoltre richiesto un'ulteriore divulgazione del metodo utilizzato per spiegare in che modo i dati sono stati «importati» dall'inchiesta sugli estrusi in alluminio.

Secondo le osservazioni della Commissione, la relazione del consigliere-auditore indicava che «le due inchieste non si svolgono in parallelo» e che «non è possibile tracciare parallelismi tra i due casi». Ciò faceva riferimento al fatto che l'inchiesta sugli estrusi di alluminio era iniziata diversi mesi prima. Questo significa che la divulgazione finale delle informazioni del 22 dicembre 2020 ha avuto luogo prima dell'accordo tra l'UE e il Regno Unito. Di conseguenza, l'analisi provvisoria del pregiudizio nel caso degli estrusi in alluminio si è basata sui dati dell'UE-28, mentre l'inchiesta sui prodotti laminati piatti di alluminio fin dall'inizio si è basata solo sui dati dell'UE-27. Pertanto il consigliere-auditore non ha assunto la posizione secondo cui i dati relativi a un caso non possono essere utilizzati in un altro caso.

La Commissione ha inoltre osservato che i dati del procedimento relativo agli estrusi di alluminio, utilizzati anche nel presente procedimento, riguardavano esclusivamente il livello di redditività e le SGAV dei produttori di estrusi di alluminio nel paese rappresentativo scelto in entrambi i procedimenti, vale a dire la Turchia. Tali dati sono per definizione «prontamente disponibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, vale a dire di dominio pubblico, piuttosto che dati specifici ricevuti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento di base. Inoltre, ai fini della divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha ulteriormente verificato e aggiornato i dati disponibili per i produttori di estrusi di alluminio nel paese rappresentativo, al fine di garantire che essi coincidessero maggiormente con il periodo di inchiesta del presente procedimento.

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato dettagliatamente che, in mancanza di dati prontamente disponibili da parte dei produttori del prodotto in esame nel paese rappresentativo, la Turchia, la Commissione aveva il diritto di basarsi su dati provenienti da un settore molto simile per il quale erano disponibili informazioni sulle SGAV e sui profitti. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da Airoldi, come illustrato al considerando 300 la Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata del suo metodo volto a «importare» ed elaborare i dati pertinenti nella prima e nella seconda nota al fascicolo, nonché nel regolamento provvisorio. Il livello dei dettagli e delle informazioni ha consentito a tutte le parti di comprendere le ragioni di fondo che hanno portato alla conclusione secondo cui i dati sulle SGAV e sui profitti delle società operanti nel settore degli estrusi di alluminio fossero il valore di riferimento più appropriato nelle circostanze considerate. La Commissione ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna ulteriore divulgazione delle informazioni e ha pertanto respinto l'argomentazione.

Airoldi ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia commesso un errore scegliendo la Turchia come paese rappresentativo appropriato. A suo parere, il fatto che la Turchia faccia parte di un'unione doganale con l'Unione europea ha influenzato la valutazione del dumping da effettuare ai sensi del regolamento di base. Airoldi riteneva altresì che la Turchia non soddisfasse le norme di protezione sociale e ambientale.

La Turchia è risultata il paese rappresentativo più appropriato sulla base della disponibilità e della qualità dei dati. Il fatto che esistesse un'unione doganale con la Turchia non ha compromesso l'adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo ai fini della determinazione di prezzi e costi esenti da distorsioni. Alla luce delle risultanze della Commissione di cui ai considerando da 229 a 243 del regolamento provvisorio, e in assenza di argomentazioni tali da inficiare tale risultanza, un'analisi delle norme di protezione sociale e ambientale non era giustificata.

A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun, Nanshan Group e Airoldi hanno contestato la scelta della Commissione di utilizzare i dati delle società che producono estrusi in alluminio come valore di riferimento per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti. A loro avviso, gli estrusi in alluminio non erano simili agli AFRP e vi erano differenze sostanziali tra i due prodotti in termini di impiego, costo di produzione e fattori produttivi. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che le differenze hanno influenzato i profitti e le SGAV delle società; di conseguenza, i profitti e le SGAV delle società produttrici di estrusi in alluminio non dovrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale. Nanshan Group e Xiamen Xiashun hanno ribadito la stessa argomentazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. In particolare, Xiamen Xiashun ha citato un regolamento della Commissione in cui la Commissione ha basato la sua valutazione del settore analogo su analogie riguardanti il processo di produzione, i fattori produttivi e i costi di produzione50. Secondo quanto da essa argomentato, il fatto che entrambi i prodotti fossero fabbricati dalle stesse società non era rilevante.

In mancanza di dati che dimostrino un livello ragionevole di SGAV e di profitti dei fabbricanti del prodotto in esame in uno o più paesi potenzialmente rappresentativi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base, la Commissione può, se necessario, prendere in considerazione anche i produttori che fabbricano un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. In tali situazioni, sebbene talune caratteristiche, usi finali, processi di produzione e costi di produzione possano non essere identici, questi aspetti devono essere considerati nel loro insieme per determinare se un prodotto o un settore rientri nella stessa categoria generale e/o nello stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il caso degli alcoli polivinilici citato da tali parti conferma che in quel caso la Commissione ha anche ponderato tutti gli elementi pertinenti relativi al prodotto in esame e ai prodotti a monte e a valle più simili e su tale base ha scelto il prodotto più simile. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), impone semplicemente alla Commissione di stabilire i corrispondenti costi di produzione e di vendita, nonché un congruo livello di SGAV e di profitti, in un paese rappresentativo appropriato, senza imporre l'uso di società che fabbricano esattamente lo stesso prodotto rispetto al prodotto in esame.

La Commissione ha ritenuto che, sebbene presentati in forme diverse e nonostante le altre differenze evidenziate da Xiamen Xiashun, i prodotti laminati piatti di alluminio e gli estrusi in alluminio sono fabbricati con la stessa materia prima di base, l'alluminio. Inoltre gli estrusi, insieme ai prodotti laminati piatti di alluminio, sono considerati prodotti semilavorati di alluminio e appartengono quindi alla stessa categoria generale di prodotti. Inoltre, come spiegato al considerando 239 del regolamento provvisorio, sia gli estrusi in alluminio sia i prodotti laminati piatti sono stati in alcuni casi fabbricati all'interno della stessa società o dello stesso gruppo. È il caso, ad esempio, di Nanshan Group, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione.

In più, sia gli estrusi in alluminio sia i prodotti laminati piatti di alluminio rientrano nella stessa categoria generale «Attività metallurgiche — Produzione di metalli di base» e sono classificati con lo stesso codice NACE (codice NACE 24), una categoria di prodotti comprendente, ai codici 24.42 e 24.53, sia i prodotti laminati piatti sia gli estrusi51. Questa categoria è stata utilizzata anche per stabilire un valore di riferimento per il costo del lavoro (cfr. considerando 260 del regolamento provvisorio).

Cosa ancora più importante, pur criticando la scelta degli estrusi di alluminio i produttori esportatori non sono riusciti a proporre prodotti e/o settori alternativi più simili ai produttori di AFRP, con dati finanziari disponibili e un congruo margine di profitto, da parte di uno o più paesi rappresentativi appropriati. Secondo la Commissione, le società utilizzate nella presente inchiesta erano rappresentative di un gruppo più ampio di prodotti di alluminio con chiari collegamenti con il prodotto in esame, compresi i prodotti laminati. Come spiegato al considerando 310, le società ritenute idonee ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base spesso producevano più di un prodotto. In questo caso, i dati finanziari dei produttori di estrusi individuati erano disponibili solo a livello aggregato. Pertanto i dati finanziari disponibili per le società che producono estrusi in alluminio sono rappresentativi non solo della situazione del mercato degli estrusi in senso stretto, ma anche per quanto riguarda il mercato di un gruppo di prodotti più ampio, compresi i prodotti laminati. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni e ha ribadito che i dati relativi alle SGAV e ai profitti delle società del settore degli estrusi di alluminio costituivano un valore di riferimento appropriato.

3.1.3. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando da 244 a 267 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno presentato osservazioni sulle diverse fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.3.1. Materia prima

Jiangsu Alcha ha sostenuto che per stabilire il valore normale di uno dei suoi fattori produttivi, il filo di alluminio, la Commissione aveva utilizzato il valore normale del filo in lega di titanio carbonio, che era più costoso.

La Commissione ha ricordato che il codice SA di questo fattore produttivo (SA 7605) è stato fornito dalla società stessa. Essa ha inoltre osservato che la corrispondente descrizione del codice SA nell'estratto della banca dati del Global Trade Atlas (GTA) divulgato alle parti, unitamente alla nota del 5 ottobre 2020, faceva riferimento al filo in lega di titanio carbonio. Tuttavia, secondo la nomenclatura combinata52, il codice SA corrispondeva al filo di alluminio o a un filo in cui l'alluminio è il componente determinante. La Commissione ha pertanto concluso che, nonostante la descrizione imprecisa del codice nella banca dati del GTA, il codice SA e il corrispondente valore sostitutivo utilizzato per costruire il valore normale per Jiangsu Alcha si riferivano al filo di alluminio ed erano pertanto corretti.

Nanshan Group ha ritenuto che l'approccio della Commissione all'uso della banca dati del GTA fosse inadeguato, in quanto valori sostitutivi più precisi erano pubblicamente accessibili. A loro avviso, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe utilizzare come valori sostitutivi «i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni». Nanshan Group ha contestato in particolare i valori presenti nel GTA relativi al carbone bituminoso, alla polvere di allumina, ai rotoli laminati a freddo e a caldo e alle lamiere laminate a caldo. Ha suggerito di utilizzare prezzi di riferimento alternativi basati sulla relazione di IHS sul carbone bituminoso53 (per il carbone bituminoso), sui prezzi LME di compensazione dell'allumina54 (per la polvere di allumina) e sulla relazione della CRU (per rotoli e lamiere laminati/e a freddo/a caldo).

In risposta alle osservazioni formulate da Nanshan Group, il denunciante si è opposto all'utilizzo dei prezzi di riferimento alternativi proposti da Nanshan Group. Ha constatato che, contrariamente ai prezzi GTA, le fonti suggerite da Nanshan Group non riflettevano ciò che un produttore turco pagherebbe nella realtà per il fattore produttivo. A suo parere, i dati contenuti nelle tre fonti erano marcatori (nel caso della relazione di HIS sul carbone bituminoso), indici (nel caso dei prezzi LME) o prezzi di riferimento (nel caso della relazione della CRU), che rispecchiavano dinamiche di mercato. Inoltre tali marcatori, indici o prezzi non comprendevano i diversi premi che le parti possono aggiungere a tali prezzi.

Per quanto riguarda il carbone bituminoso, Nanshan ha ribadito che la quantità importata presente nel GTA proveniva da soli due paesi. I dati erano quindi trascurabili e non consentivano di determinare il potere calorifico del carbone. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati della relazione di IHS sul carbone bituminoso. Nanshan Group ha formulato la stessa argomentazione dopo la divulgazione delle risultanze definitive.

La Commissione ha affermato che non esistevano elementi di prova convincenti per ritenere che il prezzo indicato nella banca dati del GTA non fosse rappresentativo di un prezzo di mercato o di quel particolare tipo di carbone, o che il prezzo indicato nella banca dati sarebbe stato sostanzialmente diverso in presenza di un volume di importazioni più elevato. La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze di cui ai considerando 258 e 259 del regolamento provvisorio, secondo cui il prezzo all'importazione del carbone in Turchia sulla base della banca dati del GTA era un prezzo di riferimento appropriato per il carbone bituminoso.

Per quanto riguarda la polvere di allumina, Nanshan Group ha ritenuto che la banca dati del GTA comprendesse principalmente le importazioni di allumina non metallurgica, in quanto tale materiale era importato in Turchia da paesi che non sono produttori di allumina metallurgica55. A suo parere, i prezzi tra i diversi tipi di allumina variavano in misura significativa e il tipo di allumina riportato nel GTA ha dato luogo a un valore sostitutivo insolitamente elevato. Nanshan Group ha invece proposto di utilizzare il prezzo LME di compensazione dell'allumina.

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e l'ha ritenuta fondata. Alla luce dei motivi addotti da Nanshan Group, la Commissione ha ritenuto che il prezzo della polvere di allumina importata in Turchia non fosse rappresentativo del fattore produttivo utilizzato da Nanshan Group.

Tuttavia gli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le informazioni presentate dalle parti non hanno consentito alla Commissione di concludere che i prezzi LME rappresentassero effettivamente un prezzo di mercato esente da distorsioni. Secondo Nanshan Group, il prezzo LME rifletteva il valore di mercato della polvere di allumina, mentre il denunciante riteneva che tali prezzi fossero unicamente indici ai quali le parti aggiungono premi diversi. Pertanto, sebbene l'LME non sia generalmente scartata come fonte per stabilire un valore di riferimento appropriato, alla luce dei dubbi specifici del caso descritti al considerando 317, la Commissione ha deciso di determinare il valore di riferimento per la polvere di allumina sulla base del valore di riferimento dell'alluminio liquido, detraendo i costi di lavorazione effettivamente sostenuti da Nanshan. In ogni caso, non vi era una differenza significativa tra il valore utilizzato e il prezzo LME.

Nanshan Group ha inoltre ribadito le sue osservazioni sull'uso dei valori di riferimento per i rotoli laminati a freddo, i rotoli laminati a caldo e le lamiere laminate a caldo. A suo parere, le importazioni in Turchia di tali prodotti comprendevano prodotti utilizzati per l'industria automobilistica e l'industria dedita alla realizzazione di parti di aeromobili, esclusa dalla definizione del prodotto. A suo parere i valori di riferimento risultanti erano quindi irragionevolmente elevati. In alternativa, Nanshan Group ha proposto di utilizzare i prezzi sul mercato dell'Unione per alcuni paesi dell'Unione indicati nella relazione della CRU. La Turchia ha importato quantità significative di prodotti laminati dall'Unione e pertanto, a suo parere, i prezzi in Turchia sono stati fortemente influenzati dai prezzi applicati nell'Unione. Di conseguenza, i prezzi praticati sul mercato interno turco erano coerenti con i prezzi dell'Unione e i prezzi indicati nella relazione della CRU sarebbero a suo avviso un valore di riferimento rappresentativo da utilizzare per costruire il valore normale.

La Commissione ha accettato l'argomentazione secondo cui i prezzi nell'Unione costituirebbero un valore di riferimento appropriato per questi fattori produttivi specifici nel caso di specie. Tuttavia ha ritenuto di non poter utilizzare i valori indicati nella relazione della CRU. Le categorie di prodotti utilizzate nella relazione non erano chiaramente specificate e la relazione non sembrava contenere i prezzi relativi ai rotolati laminati a caldo. In più la Commissione non disponeva di informazioni circa l'eventuale aggiunta di premi a tali prezzi a opera delle parti interessate. Per questo motivo la Commissione ha deciso di basarsi invece sui dati relativi ai prezzi di vendita reali e verificati per i rotoli laminati a caldo, i rotoli laminati a freddo e le lamiere laminate a caldo che aveva ricevuto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nell'ambito della presente inchiesta. Tali dati costituivano dati rappresentativi e altamente accurati relativi alle vendite di questi prodotti nell'Unione durante il PI. La Commissione ha quindi stabilito il valore di riferimento pertinente sulla base dei prezzi verificati dell'industria dell'Unione, franco fabbrica per ciascuno di questi fattori produttivi.

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nanshan Group ha ribadito che la Commissione avrebbe potuto utilizzare direttamente i prezzi contenuti nella relazione della CRU, in quanto essi rappresentavano i prezzi delle operazioni effettive, compresi i premi. Esso ha sostenuto che la relazione menzionava il prezzo della materia prima per produrre i rotoli laminati a freddo. Poiché la materia prima utilizzata per produrre il rotolo laminato a freddo era il rotolo laminato a caldo, la Commissione avrebbe dovuto considerare tale prezzo della materia prima come valore di riferimento per il rotolo laminato a caldo. Inoltre, a suo parere, la relazione in quanto tale costituiva una fonte affidabile di informazioni dato che è citata in altre giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti.

La Commissione ha ricordato di non aver respinto l'uso della relazione della CRU in quanto tale e di aver accettato anche l'argomentazione secondo la quale i prezzi dell'Unione costituivano un valore di riferimento rappresentativo. La Commissione disponeva tuttavia dei dati sui prezzi di vendita reali e verificati per le tre categorie di fattori produttivi (rotoli laminati a caldo, rotoli laminati a freddo e lamiere laminate a caldo), che costituivano dati rappresentativi e accurati relativi alle vendite di tali prodotti nell'Unione durante il PI. Pertanto l'utilizzo di tali dati costituiva, a suo avviso, un valore di riferimento più appropriato rispetto all'utilizzo dei prezzi indicati nella relazione della CRU.

La Commissione ha inoltre contestato il fatto che i prezzi dei rotoli laminati a caldo fossero direttamente disponibili nella relazione. La relazione riguardava unicamente la materia prima per i rotoli laminati a freddo, senza specificare a quale fase del processo di produzione e a quale materia prima si riferisse56. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'utilizzo quale valore di riferimento dei prezzi verificati dell'industria dell'Unione a condizioni franco fabbrica per ciascuno di questi fattori produttivi fosse più preciso, in quanto il prezzo da utilizzare come riferimento era chiaramente correlato al fattore produttivo corretto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Anche Nanshan Group ha contestato il valore di riferimento per gli avanzi. A suo parere il prezzo di riferimento degli avanzi dovrebbe essere determinato utilizzando come base il valore di riferimento per i lingotti di alluminio. Il gruppo ha ribadito la stessa argomentazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni.

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato il suo metodo e il motivo per cui ha deciso di utilizzare il valore di riferimento della banca dati del GTA piuttosto che il valore di riferimento per il lingotto di alluminio. Poiché Nanshan Group non ha fornito alcun nuovo elemento di prova sul motivo per cui la Commissione non potrebbe utilizzare il valore contenuto nella banca dati del GTA, la Commissione ha respinto l'argomentazione e ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando 254 e 255 del regolamento provvisorio.

Nanshan Group e Xiamen Xiashun hanno inoltre sostenuto che, nel regolamento provvisorio, la Commissione ha espressamente ritenuto che il prezzo di una delle principali materie prime, il lingotto di alluminio, fosse risultato esente da distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e che la stessa ha affermato che il prezzo di acquisto dei lingotti pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione «non era considerevolmente minore rispetto al prezzo di riferimento internazionale rappresentativo»57. Pertanto, a suo parere, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo reale pagato dal produttore esportatore per il lingotto invece di utilizzare un valore sostitutivo (di riferimento).

La Commissione ha ricordato che il calcolo del valore normale e la valutazione relativa all'applicazione della regola del dazio inferiore erano analisi diverse, basate su articoli diversi del regolamento di base. Il valore normale è stato determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Conformemente a tale articolo, la Commissione ha constatato che il settore dell'alluminio nella RPC era interessato da distorsioni significative (considerando 223 e 224 del regolamento provvisorio) e che pertanto il valore normale doveva essere costruito in base a costi di produzione e di vendita che riflettessero prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

D'altro canto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha valutato «se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio». A norma di questo articolo, la Commissione ha valutato, tra l'altro, se il prezzo di una materia prima (in questo caso di un lingotto) fosse «considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi». Mentre le conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), si basavano sulla situazione del paese in questione ed erano presi in considerazione molti fattori diversi, l'inchiesta a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, è molto più limitata ed è stata condotta nel contesto della determinazione dell'applicabilità della regola del dazio inferiore. Pertanto, l'esito dell'esame a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, non ha influito sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione nei considerando 223 e 224 del regolamento provvisorio. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan Group ha ribadito la sua argomentazione. Ha sostenuto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), è opportuno accertare positivamente la presenza di distorsioni e la valutazione è effettuata separatamente per ciascun produttore esportatore. Ciò ha richiesto elementi di prova del fatto che i lingotti di alluminio sono acquistati a prezzi che non riflettono il prezzo di riferimento. Nanshan Group ha sottolineato che il suo prezzo di acquisto è superiore al prezzo LME e che pertanto, a suo parere, si può accertare positivamente che il prezzo non è stato distorto.

Xiamen Xiashun ha ribadito che, se a causa delle distorsioni significative non è possibile utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno, lo stesso articolo fa riferimento ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato o a «prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni». In base alle sue ulteriori argomentazioni, la Commissione ha riconosciuto che i prezzi dei lingotti di alluminio praticati sul mercato interno cinese erano simili a quelli praticati sui mercati internazionali rappresentativi; da ciò si evince anche che eventuali distorsioni significative non hanno inciso sul livello dei prezzi dei lingotti. Di conseguenza, non vi era motivo di sostituire i prezzi reali pagati da Xiamen Xiashun con i prezzi all'importazione in Turchia.

La Commissione ha ricordato che le conclusioni raggiunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), si basavano su vari fattori. Tra questi, una valutazione dell'impatto potenziale di uno o più elementi elencati all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, quali ad esempio le politiche pubbliche, l'interferenza delle autorità pubbliche sui mercati, la presenza statale nelle imprese, ecc. Nel valutare la sussistenza globale di distorsioni occorre tener conto del contesto generale e della situazione nel paese. Per contro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per giustificare la non applicazione della regola del dazio inferiore la Commissione valuta solo il livello di prezzo di uno specifico fattore produttivo sul mercato interno e se il livello di prezzo di tale fattore praticato sul mercato interno sia «considerevolmente minore» rispetto a un valore di riferimento internazionale. Il confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi internazionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, denota uno scopo e un contesto diversi rispetto al calcolo del valore normale basato sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Nel fascicolo non vi erano elementi di prova che confermassero una risultanza di accertamento positivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del fatto che il prezzo dei lingotti di alluminio acquistati da uno o più produttori esportatori fosse esente da distorsioni significative e giustificasse pertanto il ricorso ai prezzi dei lingotti praticati sul mercato interno in tale contesto. Per quanto riguarda la fonte del prezzo dei fattori produttivi esente da distorsioni, il regolamento di base stabilisce che questo può avvenire in un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, o può essere stabilito richiamandosi a prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino. Nel fascicolo non vi erano elementi di prova né risultavano altri validi motivi per utilizzare i secondi rispetto ai primi nel contesto della costruzione del valore normale. La Commissione ha pertanto sostenuto che l'esito dell'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, non ha influito sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), e che la Commissione si è basata correttamente sui prezzi in un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

Nanshan Group e Xiamen Xiashun hanno inoltre sostenuto che la Commissione non dovrebbe applicare dazi all'importazione in relazione a materiali che i produttori esportatori producono essi stessi, o che acquistano nella RPC. A loro parere, l'applicazione del dazio all'importazione per ricreare i costi reali che una società teorica in un paese con un'economia senza distorsioni avrebbe sostenuto era contraria alla logica dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il terzo comma di tale disposizione prevede che una «valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore». Secondo Nanshan Group ciò implica che il valore normale non può essere calcolato in astratto, ma deve basarsi sulla situazione concreta delle società oggetto dell'inchiesta. Nanshan Group ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, in cui la Commissione ha affermato che l'obiettivo di tale articolo consisteva nel «trovare, in un possibile paese rappresentativo, tutti o il maggior numero possibile di fattori di produzione esenti da distorsioni corrispondenti a quelli utilizzati dai produttori cinesi che hanno collaborato e di importi esenti da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti»58. Di conseguenza, Nanshan Group ha ritenuto che l'inclusione dei dazi all'importazione per le materie prime che le società cinesi acquistano nel loro paese d'origine non possa essere considerata ragionevole ai sensi (e nella logica) di tale disposizione. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che il dazio all'importazione serviva a compensare l'IVA non riscossa dai paesi esportatori, in modo che il prezzo all'esportazione sia comparabile al prezzo praticato sul mercato interno, al quale si applica l'IVA. Pertanto, ai fini del calcolo del valore normale, non è opportuno aggiungere dazi all'importazione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle conclusioni, Xiamen Xiashun ha ribadito che, nel calcolo del valore di riferimento, la Commissione non dovrebbe tenere conto del dazio all'importazione. Ha inoltre sostenuto che non sono stati aggiunti dazi all'importazione dall'autorità statunitense incaricata dell'inchiesta. Essa ha sostenuto che i costi nel paese rappresentativo devono essere quelli corrispondenti agli elementi di costo sostenuti in Cina, in cui non sono imposti dazi all'importazione per le merci prodotte localmente. Di conseguenza, è opportuno non prendere in considerazione dazi all'importazione.

La Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, consente alla Commissione di stabilire il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, in questo caso la Turchia. Nel caso in cui non siano disponibili dati sui prezzi praticati sul mercato interno nei possibili paesi rappresentativi (in questo caso in Turchia), si applicano i dati sui prezzi all'importazione che sono prontamente disponibili per la Commissione. Per arrivare a un'approssimazione ragionevole, che rappresenti un prezzo praticato sul mercato interno esente da distorsioni del paese rappresentativo selezionato, i prezzi all'importazione individuati devono essere adeguati aggiungendo i relativi dazi all'importazione, poiché questi influenzano il prezzo effettivo sul mercato interno. La prassi dell'autorità statunitense incaricata dell'inchiesta non è pertinente ai fini delle risultanze a norma del regolamento di base, in quanto i rispettivi quadri giuridici e le rispettive prassi sono diversi. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

3.1.3.2. Lavoro

Jiangsu Alcha ha sostenuto che il costo del lavoro di riferimento utilizzato per stabilire il valore normale nella fase provvisoria (pari a 60,08 CNY/ora) era in contraddizione con il valore di 42,21 CNY/ora indicato al considerando 248 del regolamento provvisorio.

La Commissione ha chiarito che il valore di 42,21 CNY/ora, indicato al considerando 248 del regolamento provvisorio, costituiva un errore materiale. Il valore di riferimento corretto per il costo del lavoro utilizzato nella fase dei calcoli provvisori per costruire il valore normale era di 60,08 CNY/ora. Il calcolo del margine di dumping provvisorio era pertanto corretto.

A seguito della divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni, Nanshan Group ha contestato la scelta della Commissione di determinare il costo del lavoro sulla base del codice NACE per l'attività economica C24 — Produzione di metalli di base. A suo parere, per tre società del gruppo operanti a monte della produzione del prodotto in esame, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i costi del lavoro con il codice C25.50 — Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri59, poiché a suo parere la fase di laminazione era la fase più importante del processo di fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

In primo luogo la Commissione ha osservato che le attività dei produttori esportatori (nonché dei produttori dell'Unione) differivano a seconda del loro livello di integrazione: alcune società come Nanshan Group avviavano il processo di produzione a partire dalla polvere di allumina, mentre altre, come ad esempio Jiangsu Alcha, in alcuni casi acquistavano rotoli laminati a freddo da sottoporre a ulteriore trasformazione. Pertanto l'ambito di applicazione delle attività variava da una società all'altra.

In secondo luogo, il codice NACE C24, utilizzato dalla Commissione per stabilire il costo del lavoro, includeva attività di raffinazione dei metalli in lingotti60. Inoltre il codice NACE C24.42 comprendeva specificamente la produzione di alluminio, con la produzione di fogli di alluminio61 (anche fase di laminazione). La Commissione ha pertanto ritenuto che, per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, fosse più accurato utilizzare il codice NACE C24. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Nanshan Group ha inoltre sostenuto che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione era diverso da quello che la stessa Commissione aveva fornito al produttore esportatore in allegato al questionario da utilizzare ai fini dell'inchiesta e che pertanto i valori di riferimento erano gonfiati. La Commissione ha esaminato l'argomentazione e l'ha ritenuta fondata. Essa ha pertanto ricalcolato i valori utilizzando i tassi di cambio indicati nel questionario. Il nuovo valore di riferimento è pari a 59,97 CNY/ora.

3.1.3.3. Energia elettrica

Nanshan Group ha sostenuto che, per stabilire il valore di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati Eurostat, che a suo avviso erano più accurati dei dati nazionali turchi utilizzati dalla Commissione, in quanto erano al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili.

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha constatato che i dati Eurostat relativi alla Turchia si basavano sui dati ricavati dalle statistiche nazionali turche, sebbene presentati in modo diverso. Tuttavia, contrariamente ai dati disponibili tratti dalle statistiche nazionali turche, i dati Eurostat pubblicamente accessibili coprivano l'intero periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto accolto l'argomentazione e ha stabilito il valore di riferimento per l'energia elettrica sulla base dei dati Eurostat pubblicamente accessibili.

Nanshan Group ha inoltre sostenuto che la Commissione ha considerato un'unica fascia di consumo per tutte le società di Nanshan Group, mentre i volumi di energia elettrica consumati da ciascuna società del gruppo erano diversi. La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha ricalcolato il valore normale utilizzando il valore di riferimento pertinente, corrispondente al consumo di ciascuna delle società del gruppo.

3.1.3.4. Gas

Nanshan Group ha sostenuto che, per stabilire il valore di riferimento per il gas, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati Eurostat, che a suo avviso erano più accurati dei dati nazionali turchi utilizzati dalla Commissione, in quanto erano al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili.

La Commissione ha ritenuto che non vi fosse alcuna base per ritenere che i dati nazionali turchi non fossero esatti. Tali dati, relativi all'intero periodo dell'inchiesta, sono stati forniti direttamente dalle autorità turche che, a differenza dei dati Eurostat, hanno anche fornito informazioni e prezzi nell'unità richiesta (m3). Inoltre tali dati erano al netto di imposte come l'IVA. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Nanshan Group ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia considerato un'unica fascia di consumo per tutte le società di Nanshan Group. Tuttavia i volumi di gas consumati da ciascuna società del gruppo erano diversi. La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha ricalcolato il valore normale utilizzando il valore di riferimento pertinente, corrispondente al consumo di ciascuna delle società del gruppo.

3.1.3.5. Acqua

Nanshan Group ha sostenuto che per stabilire il valore di riferimento per l'acqua la Commissione avrebbe dovuto escluderne i costi nella regione di Istanbul. Essa ha sottolineato che nessuna delle società i cui dati sono stati utilizzati per stabilire costi SGAV e profitti esenti da distorsioni era situata in questa regione.

La Commissione ha riesaminato i dati disponibili al pubblico inizialmente utilizzati per stabilire il valore di riferimento62. Essa ha constatato che, contrariamente a quanto sostenuto da Nanshan Group, nessuna delle tariffe utilizzate per stabilire un costo medio dell'acqua riguardava specificamente la regione di Istanbul. Più precisamente, una delle tariffe disponibili al pubblico per l'acqua era una tariffa pagata dall'industria in tutto il paese, mentre le altre due erano tariffe specifiche per due (su molte) zone industriali in Turchia. La Commissione ha pertanto ritenuto che la tariffa appropriata da utilizzare come valore di riferimento per stabilire i costi dell'acqua dell'industria fosse costituita dalle tariffe relative alla media delle tariffe industriali in Turchia, escludendo le tariffe applicabili nelle due zone industriali.

3.1.3.6. Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti

Nanshan Group ha sostenuto, nelle sue osservazioni sulle risultanze provvisorie, che la Commissione avrebbe dovuto selezionare una delle varie società indicate da Nanshan Group che avevano presumibilmente fabbricato il prodotto oggetto dell'inchiesta, invece delle società operanti nel settore degli estrusi in alluminio, al fine di determinare il valore di riferimento per le SGAV esenti da distorsioni. Ha altresì ritenuto che la Commissione utilizzasse dati obsoleti del 2018.

La Commissione non ha trovato dati finanziari recenti e pubblicamente accessibili per nessuna delle sei società indicate da Nanshan Group. Inoltre, per i motivi illustrati ai considerando da 307 a 311 e in assenza di dati finanziari alternativi, la Commissione ha sostenuto che i dati delle società operanti nel settore degli estrusi in alluminio costituissero un valore di riferimento appropriato.

A seguito della divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun e Nanshan Group hanno inoltre contestato la decisione della Commissione di non tener conto dei dati di un produttore turco di prodotti laminati piatti di alluminio, «PMS Metal63», in quanto il suo profitto era vicino al punto di equilibrio. A suo parere, ciò contraddice l'approccio della Commissione adottato nell'inchiesta sugli estrusi in alluminio, in cui la Commissione, nel determinare un valore ragionevole per le SGAV e il profitto, ha preso in considerazione tutte le società redditizie indipendentemente dal loro livello di profitto, purché non registrassero perdite64. Xiamen Xiashun ha ribadito la stessa argomentazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Per Xiamen Xiashun il fatto che una società abbia un profitto molto basso non costituiva un motivo sufficiente per escluderla. Essa ha inoltre sostenuto che non sussistesse alcuna base per ritenere che una media dei profitti di diverse società fosse più rappresentativa dei dati di un'unica società. Ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia utilizzato dati del 2018 ma, al tempo stesso, ha respinto l'utilizzo dei dati di PMS Metal, per la quale esistevano dati che si sovrapponevano al PI.

La Commissione ha ricordato che il produttore turco indicato nella prima nota al fascicolo era all'epoca l'unica società con dati disponibili al pubblico. Inoltre i dati disponibili non erano bilanci completi e si sovrapponevano solo in parte al PI. Sulla base di tutti questi elementi e del fatto che il profitto di questa società era molto vicino al punto di pareggio, la Commissione ha concluso che tali dati non potevano essere considerati rappresentativi del settore.

A tale proposito, la Commissione ha osservato anche che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Un profitto prossimo al pareggio non può essere considerato congruo. L'uso di dati finanziari raggruppati e ponderati di un paniere di società è in linea di principio più adeguato rispetto all'esame delle prestazioni di un singolo produttore al fine di trovare un congruo importo per le SGAV e i profitti. Pertanto, a parere della Commissione, l'esclusione di singole società non era incompatibile con il suo approccio, consistente nel calcolare una media ponderata di diverse società produttrici di estrusi in alluminio che hanno registrato profitti. Per contro, poiché i dati rispecchiavano la situazione finanziaria di diverse società, la loro media ponderata è stata considerata rappresentativa delle società operanti nel settore. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan Group ha inoltre sostenuto che la Commissione poteva utilizzare i dati di Asaş Aluminyum rilevati nell'ambito dell'altra inchiesta in corso, relativa ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione. Nanshan Group ha inoltre ribadito che la Commissione dovrebbe basare le proprie risultanze sui dati più recenti.

La Commissione ha ricordato che, nell'inchiesta citata, la Commissione non aveva preso in considerazione i dati di Asaş Aluminyum in quanto il profitto della società nel 2019 era prossimo al pareggio65. Per i motivi illustrati al considerando 357, la Commissione ha sostenuto che i dati delle società con un profitto vicino al punto di pareggio non potevano essere considerati un valore di riferimento appropriato.

Il livello combinato di SGAV e profitti utilizzato nel regolamento provvisorio si basava sui dati per l'anno 2018. La Commissione ha verificato la disponibilità di dati più recenti per le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo per il 2019. Questi dati erano disponibili solo per tre delle cinque società selezionate in via provvisoria e dimostravano che il livello combinato di SGAV e profitti è aumentato solo molto marginalmente nel 2019. Questo lieve aumento non avrebbe un'incidenza significativa sul valore normale costruito. Alla luce di quanto precede, e in assenza di altre osservazioni delle parti interessate sui livelli delle spese generali di produzione, delle SGAV e dei profitti, la Commissione ha mantenuto i livelli elencati nel regolamento provvisorio.

3.1.4. Fattori produttivi e fonti di informazioni

Considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori di produzione e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 2 Fattori produttivi e fonti di informazioni

Materie primeCodice merci in TurchiaValoreUnitàFonte di informazioni
Leghe di alluminio76012080000014,01CNY/kgGTA
Polvere di alluminaN/D2,38CNY/kgDati della società/GTA
Lingotti di alluminio76011012,73CNY/kgGTA
Alluminio liquido760110000000 — costi di trasformazione12,20CNY/kgDati della società/GTA
Fluoruro di alluminio28261210,37CNY/kgGTA
Avanzi di alluminio76020019000011,01CNY/kgGTA
Placche di alluminio76012020000013,91CNY/kgGTA
Rame per catodi74032939,47CNY/kgGTA
Rotoli laminati a freddoN/D18,40CNY/kgIndustria dell'Unione
Rotoli laminati a caldoN/D18,15CNY/kgIndustria dell'Unione
Lamiere laminate a caldoN/D20,31CNY/kgIndustria dell'Unione
Lingotti di magnesio81041119,50CNY/kgGTA
Agente di fusione rame74032939,47CNY/kgGTA
Agente di fusione ferro720299300000 72029980000010,88CNY/kgGTA
Agente di fusione manganese81110015,59CNY/kgGTA
Coke di petrolio2713110,42CNY/kgGTA
Pece2708103,82CNY/kgGTA
Olio di laminazione2710121100003,17CNY/kgGTA
Carbone bituminoso2701190000000,59CNY/kgGTA
Filo in lega di titanio carbonio76052121,77CNY/kgGTA
Lingotti di zinco79011115,93CNY/kgGTA
Agente di silicio per fusione rapida28046918,38CNY/kgGTA
Agente di ferro73269037,13CNY/kgGTA
Agente di cromo81122154,20CNY/kgGTA
Scorie di alluminio2620407,59CNY/kgGTA
Residui di oli34039933,3CNY/kgGTA
Lavoro
LavoroN/D59,97CNY/oraDati nazionali turchi
Energia
Energia elettricaN/D0,48-0,59CNY/KWhEurostat
GasN/D1,93-2,00CNY/m3Dati nazionali turchi
AcquaN/D13,89CNY/m3Dati nazionali turchi
Sottoprodotti/scarti
Avanzi di alluminio76020019000011,01CNY/kgGTA

3.1.5. Calcolo del valore normale

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 268 a 276 del regolamento provvisorio.

Nanshan Group ha ribadito che il valore normale per il gruppo avrebbe dovuto essere calcolato su base consolidata, ossia la Commissione avrebbe dovuto sostituire con i prezzi di riferimento solo i prezzi dei fattori produttivi acquistati dal gruppo all'inizio del processo di produzione da una parte indipendente. La società ha ritenuto che, pur essendo soggetti giuridicamente distinti, le società del gruppo formino parte di un'unica unità da un punto di vista economico, in quanto i) sono controllate da un'entità unica e vi è una significativa sovrapposizione all'interno del gruppo in termini sia di consiglio di amministrazione che di dirigenza, ii) sono tutte situate nello stesso parco industriale e iii) il processo produttivo è estremamente integrato, ovvero la produzione di una società costituisce il fattore produttivo dell'altra. Inoltre le singole società appaiono anche agli acquirenti indipendenti come un'entità unica, con un unico sito web, un unico marchio e un unico centro di contatto. Nanshan ha sostenuto che il concetto non era limitato al diritto di difesa commerciale e ha fatto riferimento a varie sentenze del Tribunale in cui il concetto di «entità economica unica» è stato ulteriormente sviluppato. A suo parere, le risultanze della Commissione comportano una discriminazione, in quanto non tengono conto delle differenze tra gli esportatori inclusi nel campione. A titolo di esempio, la società Xiamen Xiashun era soggetta al margine di dumping più basso. Secondo Nanshan Group, ciò è dovuto unicamente al fatto che Xiamen Xiashun produce il prodotto oggetto dell'inchiesta a partire da lingotti di alluminio tramite la stessa persona giuridica.

Secondo Nanshan, il metodo violava anche le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che fa riferimento ai «corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato». Secondo Nanshan, i costi di produzione corrispondenti non erano quelli delle materie prime intermedie, bensì delle prime materie prime della catena di produzione dell'alluminio, vale a dire la bauxite e il carbone. Secondo Nanshan, la disposizione autorizzava la Commissione solo a non tener conto dei costi del materiale di fornitori indipendenti.

La Commissione ha riesaminato l'argomentazione e gli elementi di prova nel fascicolo. Tuttavia, come spiegato al considerando 272 del regolamento provvisorio, il metodo consolidato della Commissione consiste nello stabilire un valore normale (e un margine di dumping) per ogni singola entità oggetto dell'inchiesta che rappresenta un produttore esportatore. Secondo la Commissione, il fatto che le varie società di un gruppo costituiscano o meno un'entità economica unica non è pertinente ai fini della determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base seguendo un metodo diverso. Se i prezzi e i costi risultassero distorti in Cina, relativamente al prodotto in esame e ai suoi fattori produttivi, tali risultanze inciderebbero anche sui fattori produttivi della società collegata all'interno del gruppo. Pertanto tali fattori produttivi, indipendentemente dal fatto che provengano da un fornitore collegato, dovrebbero essere adeguati in questo contesto. Inoltre la Commissione non ha ritenuto che il metodo fosse discriminatorio; a suo avviso, esso rifletteva la costituzione effettiva del gruppo e il fatto che le società all'interno del gruppo fossero soggetti giuridici separati. Pertanto, secondo la Commissione, i «corrispondenti» costi di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base erano i costi sostenuti individualmente da ciascuno dei soggetti giuridici e interessati dalle distorsioni significative. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Per questo motivo la Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie e il metodo di calcolo del valore normale di cui ai considerando da 268 a 276 del regolamento provvisorio.

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nanshan Group ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto applicare il concetto di entità economica unica per la determinazione del valore normale per le società del gruppo. Essa ha sostenuto che la Commissione aveva già applicato questo concetto per la determinazione del valore normale in casi precedenti. Essa ha fatto riferimento in particolare alla decisione di esecuzione (UE) 2017/957 della Commissione68. Inoltre Nanshan Group ha ritenuto che il gruppo soddisfacesse tutti i criteri pertinenti. A suo parere, tenendo conto solo dei fattori produttivi acquistati da parti indipendenti e non delle vendite vincolate tra le entità collegate, la Commissione considererebbe tutti i fattori produttivi oggetto di distorsioni acquistati dal gruppo. Infine, Nanshan Group ha ribadito che il metodo della Commissione è discriminatorio in quanto, non tenendo conto del fatto che il gruppo era verticalmente integrato, ha violato il principio della parità di trattamento.

La Commissione ha valutato che la decisione della Commissione di cui sopra non costituisce un precedente pertinente. In primo luogo, essa ha osservato che, in tale decisione della Commissione, l'argomentazione relativa all'applicazione della nozione di entità economica unica è stata respinta nel merito. Inoltre il contesto normativo e le circostanze di fatto erano diversi. Per quanto riguarda l'acido tereftalico, l'argomentazione riguardava un fornitore di materie prime e il produttore esportatore ha chiesto di detrarre il profitto del suo fornitore ai fini del calcolo del valore normale. Tuttavia, nel caso in esame, le società di Nanshan Group che hanno chiesto di essere trattate come un'entità economica unica sono produttrici del prodotto in esame, per il quale la Commissione deve stabilire margini di dumping individuali. Come illustrato al considerando 272 del regolamento provvisorio, la Commissione stabilisce un valore normale (e un margine di dumping) per ogni singola entità oggetto dell'inchiesta che rappresenta un produttore esportatore. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno basare il valore normale costruito sui fattori produttivi acquistati individualmente dai diversi soggetti giuridici di Nanshan Group.

3.2. Prezzo all'esportazione

Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 277 e 279 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.3. Confronto

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 280 a 283 del regolamento provvisorio.

Xiamen Xiashun ha sostenuto che, al fine di determinare il prezzo all'esportazione per uno dei suoi clienti, la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei costi del credito effettivamente sostenuti, anziché calcolarli sulla base delle condizioni di pagamento concordate. Essa ha sostenuto che, a differenza di altri clienti, il rapporto con tale cliente era oggetto di un contratto con la sua banca, nell'ambito del quale la banca fatturava alla società soltanto i costi del credito effettivamente sostenuti.

La Commissione ha esaminato tale argomentazione. I costi del credito erano stati tra gli elementi discussi in fase di negoziazione dei prezzi e il prezzo (all'esportazione) era stato fissato al momento della negoziazione delle condizioni. Sono quindi le condizioni negoziate, comprese le condizioni di pagamento, che hanno inciso sulla fissazione del livello dei prezzi e, di conseguenza, sulla determinazione del prezzo all'esportazione. Inoltre il prezzo non sarebbe modificato retroattivamente se, per una determinata operazione, vi fosse una differenza tra le condizioni di pagamento negoziate e quelle effettive. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Jiangsu Alcha ha sostenuto che il calcolo del suo margine di dumping si basava su una struttura dell'NCP errata e conteneva errori significativi. In particolare, nel periodo di comunicazione preventiva Jiangsu Alcha ha sostenuto che, per calcolare il margine di dumping e di underselling, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da Jiangsu Alcha basate su una struttura dell'NCP obsoleta e non sulla struttura dell'NCP (corretta) comunicata alle parti con nota al fascicolo del 9 settembre 2020. Jiangsu Alcha ha sostenuto che la Commissione si sarebbe dovuta occupare dell'errore dopo il periodo di comunicazione preventiva e avrebbe dovuto correggere i calcoli prima di pubblicare le misure provvisorie. A suo parere, la mancata presentazione da parte della Commissione di calcoli corretti viola l'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

La Commissione ha ribadito il parere presentato alla società dopo il periodo di comunicazione preventiva, secondo cui la possibilità di rettificare i calcoli durante il periodo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 bis si limitava all'accuratezza dei calcoli, agli errori materiali nelle addizioni, sottrazioni o in altre funzioni aritmetiche, errori risultanti da operazioni inesatte di copiatura, duplicazione, applicazione di tassi incoerenti di unità di misurazione o conversione ed altri tipi analoghi di errori materiali. La verifica della corretta struttura dell'NCP della società ha richiesto un ulteriore controllo dei dati sulle esportazioni della società e non ha quindi riguardato l'accuratezza dei calcoli e il tipo di errori che potevano essere corretti dopo il periodo di comunicazione preventiva.

La Commissione ha pertanto esaminato l'argomentazione insieme alle altre argomentazioni sulla base del regolamento provvisorio. Essa ha confermato che la classificazione iniziale dei tipi di prodotto effettuata da Jiangsu Alcha non era corretta. La Commissione ha quindi sostituito i codici NCP errati con i codici corretti. La modifica non ha inciso sul calcolo del margine di dumping. Tuttavia la Commissione ha corretto di conseguenza i calcoli del margine di underselling (cfr. considerando da 564 a 566).

Nanshan Group ha inoltre ritenuto che le SGAV e il profitto delle società turche comprendessero indennità quali il trasporto e l'assicurazione. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, la Commissione dovrebbe effettuare adeguamenti.

La Commissione ha ritenuto che, in primo luogo, nel fascicolo non vi fossero elementi che le consentissero di concludere che le SGAV e i profitti delle società turche includessero il trasporto e l'assicurazione e che pertanto i valori comprendessero costi diversi dagli stessi valori presi in considerazione per i produttori esportatori cinesi. Pertanto non vi era alcuna base che consentisse alla Commissione di procedere a tale adeguamento. In assenza di elementi di prova che dimostrassero tali differenze, la Commissione ha ritenuto che i valori relativi alle SGAV e ai profitti delle società turche e dei produttori esportatori cinesi fossero allo stesso livello e consentissero un confronto equo.

3.4. Margini di dumping

Avendo accolto alcune osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

Come spiegato al considerando 289 del regolamento provvisorio, il livello di collaborazione nel caso di specie è basso. Dopo le modifiche apportate al volume delle importazioni dal paese interessato, come spiegato al punto 4.5, questa conclusione è stata confermata in quanto le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano solo il 65 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato stabilito per un tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative dal produttore esportatore con il margine di dumping più elevato accertato. Il margine di dumping così stabilito era pari all'88 %.

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

SocietàMargine di dumping definitivo
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.72,1 %
Nanshan Group55,5 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.23,7 %
Altre società che hanno collaborato44,5 %
Tutte le altre società88,0 %

I calcoli dei margini di dumping individuali, comprensivi delle rettifiche e degli adeguamenti apportati a seguito delle osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, sono stati comunicati ai produttori esportatori inclusi nel campione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Osservazione preliminare

Come indicato ai considerando da 291 a 293 del regolamento provvisorio, le risultanze provvisorie erano basate sui dati dell'UE-28, ad eccezione del calcolo del margine di undercutting. Tuttavia le risultanze definitive della presente inchiesta si sono basate su dati dell'UE-27 (cfr. punto 1.9). Come indicato al considerando 292 del regolamento provvisorio, un produttore dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta incluso nel campione operava nel Regno Unito durante il periodo in esame e i suoi dati erano stati utilizzati per determinare indicatori macroeconomici provvisori sulla base dell'UE-28. Pertanto, al fine di garantire la riservatezza dei dati di tale produttore, alcuni indicatori macroeconomici sono stati presentati utilizzando intervalli di valori per le risultanze definitive.

Inoltre, in base alle conclusioni sulla definizione del prodotto, sono stati esclusi dall'analisi del pregiudizio i dati relativi agli AFRP utilizzati nella produzione di ACP, come descritto all'articolo 2, paragrafo 2.

4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 1792606 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati di EA relativi alla produzione dell'Unione, che sono stati sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite dai produttori dell'Unione, compresi i dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, per verificarne l'affidabilità e la completezza. Come indicato al considerando 35 del regolamento provvisorio e al considerando 17, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che, a seguito delle modifiche apportate, rappresentano circa il 38 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria dell'Unione e di altre modifiche relativamente alla produzione dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 294 e 295 del regolamento provvisorio.

4.3. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, TitanX e Valeo hanno ribadito le loro argomentazioni secondo cui gli AHEX AFRP meritano un'analisi separata del pregiudizio, in quanto tali prodotti non condividono stesse le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Hanno inoltre affermato che EA dovrebbe fornire microindicatori e macroindicatori distinti per questo settore. Analogamente, Huafong ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto condurre un'analisi specifica per segmento per gli AHEX AFRP, a causa della presunta differenza di prezzo tra gli HEX AFRP e altri prodotti.

In assenza di nuovi elementi, e poiché tali argomentazioni sono state affrontate nel regolamento provvisorio, si rimanda ai considerando da 300 a 302. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito che la presunta differenza di prezzo tra i fogli per tappi in PP e le bobine di fogli di alluminio richiedeva un'analisi specifica per segmento e ha nuovamente fatto riferimento alla relazione dell'organo d'appello su HP-SSST69.

Come indicato al considerando 251, la Commissione ha stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, non vi è alcuna differenza di prezzo significativa tra il prezzo dei fogli per tappi in PP e quello delle bobine di fogli di alluminio. Su tale base, le risultanze di cui al considerando 306 del regolamento provvisorio, secondo cui un'analisi specifica per segmento non era giustificata, sono state confermate.

In seguito alla divulgazione definitiva delle conclusioni, Xiamen Xiashun ha ribadito che le bobine di fogli di alluminio erano un prodotto specifico da non confondere con altri AFRP. Essa ha inoltre presentato ulteriori osservazioni sul regolamento provvisorio, sostenendo che l'assenza del nome di Xiamen Xiashun dall'elenco dei produttori esportatori noti avrebbe dovuto condurre a un esame più approfondito, per stabilire se il reale bersaglio del denunciante fossero le bobine di fogli di alluminio; ha inoltre affermato che, nella denuncia, il denunciante aveva individuato tale prodotto come categoria di prodotto speciale.

Lo stesso esportatore ha aggiunto che, se si confrontassero i suoi prodotti con qualsiasi altro AFRP e non fosse possibile sostenere l'assenza di significative differenze di prezzo di cui al considerando 390, ciò equivarrebbe a confutare l'indicazione della Commissione di cui al considerando 306 del regolamento provvisorio secondo la quale, «contrariamente alla relazione dell'organo d'appello sugli HP-SSST, nel caso in esame non esistono differenze di prezzo significative tra le bobine di fogli di alluminio e altri AFRP che avrebbero consentito di operare una distinzione inequivocabile tra questo prodotto e altri AFRP.» Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che, in contrasto con la conclusione provvisoria della Commissione, la stessa relazione dell'organo d'appello richiedeva un'analisi segmentata in caso di differenze di prezzo significative tra due segmenti.

Inoltre Xiamen Xiashun ha aggiunto che, contrariamente ad altri AFRP che variano a causa di fattori legati alla domanda, il prezzo delle bobine di fogli di alluminio non fluttua molto, se non per l'impatto dell'LME. Tale esportatore ha anche ribadito la sua argomentazione relativa al fatto che le bobine di fogli di alluminio sono una materia prima per la laminazione di fogli; vale a dire che non si tratta di un prodotto destinato all'uso finale e che le bobine di fogli di alluminio sono diverse da qualsiasi altro foglio e lamiera comuni oggetto della presente inchiesta.

L'argomentazione relativa all'assenza del nome di Xiamen Xiashun dalla denuncia era già stata trattata al considerando 304 del regolamento provvisorio, e la Commissione non concorda con l'affermazione secondo cui essa non ha esaminato approfonditamente l'argomentazione di Xiamen Xiashun. I vari aspetti della sua argomentazione sono stati affrontati e la Commissione ha svolto ulteriori attività di inchiesta in relazione alle attività degli acquirenti dell'industria dell'Unione che acquistano gli stessi NCP esportati da Xiamen Xiashun, come indicato ai considerando 251 e 390. Inoltre la denuncia non presentava le bobine di fogli di alluminio come categoria di prodotto speciale. Al contrario, sono state elencate tra i principali tipi di prodotto oggetto della denuncia, allo stesso livello di fogli e rotoli, lamiere o alette.

Per quanto riguarda il riferimento alla relazione dell'organo d'appello sugli HP-SSST, è opportuno osservare in primo luogo quanto segue: il fatto che i prodotti di Xiamen Xiashun siano stati confrontati con altri prodotti è irrilevante, in quanto Xiamen Xiashun non ha dimostrato che tali prodotti appartenessero a un segmento di prodotti inequivocabilmente diverso (cfr. i considerando da 303 a 306 del regolamento provvisorio) o che esistessero significative differenze di prezzo tra le bobine di fogli di alluminio e gli altri AFRP classificati con la stessa codifica dei prodotti. Di fatto, Xiamen Xiashun non ha suffragato la sua affermazione con elementi di prova, mentre l'inchiesta ha rivelato che non vi era alcuna differenza di prezzo significativa tra le bobine di fogli di alluminio e gli altri AFRP classificati con la stessa codifica dei prodotti. In secondo luogo, la differenza di prezzo di cui al considerando 255 non è paragonabile a quella osservata nel caso degli HP-SSST, in cui le differenze di prezzo hanno raggiunto il 100 o il 200 %, come indicato al considerando 302 del regolamento provvisorio. Pertanto, considerato che le circostanze sono diverse: vale a dire che le bobine di fogli di alluminio non appartengono a un segmento di prodotti diverso e non vi è alcuna differenza di prezzo significativa, la Commissione non ha agito in contrasto con l'approccio seguito nella relazione dell'organo d'appello sugli HP-SSST.

Per quanto riguarda le fluttuazioni dei prezzi, va osservato in primo luogo che l'argomentazione di Xiamen Xiashun non è stata suffragata da elementi di prova. In ogni caso, l'inchiesta ha rivelato che, analogamente ad altri AFRP, quali AHEX AFRP o AFRP per la produzione di ACP, le bobine di fogli di alluminio sono solitamente vendute sulla base di contratti a medio e lungo termine in cui il prezzo di conversione non varia molto, se non addirittura per nulla. Tuttavia gli elementi di prova nel fascicolo dimostrano che, in caso di rinnovo dei contratti, le variazioni delle condizioni di mercato si ripercuoteranno anche sulle bobine di fogli di alluminio e su altri AFRP che rientrano nell'ambito della presente inchiesta. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alle bobine di fogli di alluminio che costituiscono una materia prima, si rimanda al considerando 306 del regolamento provvisorio, in cui tale argomentazione è già stata trattata. Per quanto riguarda il confronto con fogli e lamiere comuni, si è ritenuto che l'NCP consentisse una distinzione tra tali prodotti e le bobine di fogli di alluminio, in quanto l'NCP ha individuato elementi quali lo spessore e la forma degli AFRP.

Sulla base di quanto precede, tali argomentazioni sono state respinte.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha presentato osservazioni sull'evoluzione di alcuni macroindicatori per gli AFRP destinati alle bobine di fogli di alluminio forniti dall'industria dell'Unione. Poiché la Commissione non si è basata su tali informazioni per le sue risultanze definitive, tali osservazioni non sono state prese in considerazione.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Airoldi ha ribadito la sua richiesta di un'analisi specifica per segmento che consenta di distinguere tra prodotti trattati termicamente (leghe dure) e prodotti non trattati termicamente (leghe leggere) e ha aggiunto che la larghezza di lamiere e fogli era fondamentale per definire la situazione del mercato. In tale contesto, essa ha affermato che i produttori dell'Unione hanno limitazioni per quanto riguarda la larghezza di lamiere/fogli e ha aggiunto che vi era una mancanza di capacità produttiva e una carenza di materie prime per le lamiere di alluminio trattate termicamente nell'UE, cosicché nel 2019 tali prodotti sono stati importati in grandi quantità dalla RPC, dall'Egitto e dalla Norvegia.

In assenza di nuovi elementi relativi alla richiesta di un'analisi specifica per segmento tra leghe dure e leghe leggere, sono state confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 308 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la larghezza di fogli e lamiere, Airoldi non ha fornito alcuna prova che testimoniasse una carenza di forniture di fogli/lamiere di larghezza superiore a 1500 mm. Dal fascicolo risulta che almeno due produttori dell'Unione dispongono delle attrezzature necessarie per produrre fogli/lamiere di larghezza superiore a 1500 mm o addirittura a 2000 mm. Anche se l'industria dell'Unione non era in grado di fabbricare il prodotto in questione in quantità sufficienti, esistono produttori di altri paesi terzi, come la Turchia, che sono in grado di fabbricare il prodotto e immetterlo sul mercato dell'Unione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 296 a 308 del regolamento provvisorio.

4.4. Consumo dell'Unione

4.4.1. Consumo sul libero mercato nell'Unione

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati di European Aluminium relativi alle vendite sul mercato dell'Unione, aggiungendo i dati sulle importazioni forniti da Eurostat, come indicato al punto 4.5.1.

Nell'UE-27, il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3 Consumo dell'Unione (in tonnellate)

201720182019PI
Consumo totale dell'Unione2,35-2,5 milioni2,4-2,5 milioni2,3-2,35 milioni2,1-2,2 milioni
Indice1001029790
Mercato vincolato19347299873495333204
Indice100155181172
Libero mercato2,35-2,45 milioni2,35-2,45 milioni2,25-2,35 milioni2,05-2,2 milioni
Indice1001019789

Nel periodo in esame il consumo sul libero mercato nell'Unione è diminuito dell'11 %. Dal 2017 al 2018 il mercato dell'Unione è aumentato dell'1 %, passando da circa 2,35 a 2,45 milioni di tonnellate, prima di registrare un calo di 4 punti percentuali nel 2019 e scendere ulteriormente a 2,1-2,2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Il consumo totale dell'Unione ha seguito un andamento analogo, con un lieve aumento nel 2018 seguito da un calo nel 2019, che è proseguito nel periodo dell'inchiesta in conseguenza della pandemia di COVID-19, calando complessivamente del 10 % durante il periodo in esame. Di conseguenza, in seguito alle modifiche delle statistiche sulle importazioni, le risultanze sull'andamento del consumo di cui al punto 4.4 del regolamento provvisorio sono confermate, mentre il calo è leggermente più accentuato.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un importatore, Airoldi, ha sostenuto che il consumo è stato sottovalutato e che la produzione dell'UE ammontava a 5,6-5,8 milioni di tonnellate e che le importazioni dalla RPC non potevano raggiungere il 10 %.

Tuttavia Airoldi non ha sostenuto le sue tesi con alcun elemento di prova. In ogni caso, sembra che Airoldi abbia basato la sua argomentazione relativa alla produzione su una più ampia definizione del prodotto, vale a dire comprendendo prodotti non oggetto della presente inchiesta. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, SWA ha contestato i dati relativi al consumo dell'Unione riportati nella tabella 3, sostenendo che il «mercato di riferimento» superava i 3,6 milioni di tonnellate. Airoldi ha sostenuto tale osservazione.

In assenza di elementi di prova o calcoli a sostegno, tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha chiesto alla Commissione di spiegare se e in che modo le statistiche riviste sulle importazioni fossero state prese in considerazione per il calcolo del consumo dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Ha chiesto chiarimenti sulle modalità di cambiamento dei dati relativi al consumo dell'Unione tra la divulgazione provvisoria e la divulgazione definitiva delle informazioni. Xiamen Xiashun ha inoltre messo in dubbio il fatto che i dati sul mercato vincolato fossero rimasti invariati.

A tale riguardo, si fa riferimento ai considerando 383 e 384, in cui si afferma che la Commissione ha basato le sue risultanze definitive sui dati dell'UE-27 e ha escluso dall'ambito di applicazione alcuni AFRP da utilizzare nella produzione di ACP. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle osservazioni di Xiamen Xiashun, come indicato al considerando 390. Si fa inoltre riferimento al considerando 413 relativo al perfezionamento attivo. Va ulteriormente osservato che la divulgazione definitiva delle informazioni a tale riguardo fa erroneamente riferimento al punto 4.2 anziché al punto 4.5.1.

Le informazioni relative al mercato vincolato non sono state influenzate dalle modifiche di cui ai considerando 383 e 384.

4.5. Importazioni dal paese interessato

4.5.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione non ha valutato con precisione i volumi e i prezzi delle importazioni, in quanto il metodo utilizzato non esclude i prodotti classificati con codici ex non contemplati dall'inchiesta.

Come indicato al considerando 320 del regolamento provvisorio, la Commissione ha proseguito l'inchiesta relativa alle importazioni in regime di perfezionamento attivo, in particolare per quanto riguarda il codice NC 76061199. Dall'inchiesta è emerso che gran parte di queste importazioni non riguardava il prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali importazioni sono state quindi escluse dal calcolo delle statistiche sulle importazioni.

Inoltre, alla luce delle osservazioni ricevute, la Commissione ha riesaminato le statistiche sulle importazioni e stabilito il volume delle importazioni sulla base di dati Eurostat adeguati, utilizzando il metodo illustrato alle parti interessate e disponibile nel fascicolo70. In tale contesto, ha escluso anche le importazioni di prodotti esenti dal dazio antidumping definitivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La Commissione ha controllato e confermato le stime del denunciante, concernenti la percentuale del prodotto in esame nei volumi e nei valori importati con i codici NC indicati nell'avviso di apertura e successivamente modificati dall'avviso che modifica l'avviso di apertura71.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha chiesto chiarimenti sul modo in cui la Commissione ha verificato l'esattezza dei dati statistici utilizzati per valutare le importazioni dal paese interessato e, in particolare, l'accuratezza delle informazioni di mercato utilizzate da EA. Si è inoltre chiesta in che modo EA abbia potuto accedere alle informazioni sulle importazioni a livello TARIC e ha contestato sotto vari aspetti l'asserita riservatezza. In generale Xiamen Xiashun ha indicato di non avere potuto presentare osservazioni ed esercitare i suoi diritti di difesa sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo. Inoltre ha sottolineato che le informazioni erano state trasmesse tardivamente.

A tale proposito è opportuno rilevare che la Commissione ha un margine discrezionale quanto alla modalità di valutazione dell'accuratezza delle informazioni che riceve. In ogni caso, come si evince dal fascicolo pubblico, EA ha inviato una prima comunicazione72 concernente le statistiche sulle importazioni a seguito di richieste da parte della Commissione73. Successivamente a tale comunicazione, la Commissione ha esaminato le informazioni ricevute valutando la razionalità delle ipotesi e degli adeguamenti effettuati da EA per ciascun codice NC e si è assicurata che le informazioni presentate riguardassero esclusivamente l'ambito dell'inchiesta quale definito dai vari codici TARIC creati nella fase di apertura e nel corso del procedimento. Facendo seguito alle osservazioni della Commissione74, EA ha fornito una prima versione sensibile riveduta delle sue statistiche sulle importazioni75. A seguito di ulteriori osservazioni sensibili da parte della Commissione76, EA ha fornito statistiche rivedute sulle importazioni tenendo conto delle osservazioni della Commissione. Tali statistiche sono state aggiunte al fascicolo del caso, corredate di note esplicative riguardanti il metodo applicato. Tali dati, come indicato al considerando 414, sono stati successivamente utilizzati per stabilire le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto di avere valutato le statistiche sulle importazioni fornite da EA con la dovuta diligenza. EA ha ottenuto le informazioni a livello di codici TARIC a seguito di una domanda motivata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base77.

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di difesa, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite da EA fossero sufficientemente dettagliate da consentire un'adeguata comprensione delle informazioni sensibili e del metodo applicato78. In tale contesto, la Commissione ha rilevato che nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla qualità della versione non riservata delle informazioni trasmesse prima che fosse utilizzata come base per stabilire il volume delle importazioni e i prezzi all'importazione. Per quanto riguarda il presunto ritardo nella trasmissione delle informazioni, si rimanda al considerando 416, che descrive in dettaglio la sequenza temporale della richiesta di informazioni e delle comunicazioni e dimostra che EA ha presentato le informazioni in seguito alla richiesta della Commissione. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

Oltre all'analisi delle importazioni complessive, la Commissione ha anche esaminato separatamente le importazioni in regime di perfezionamento attivo, data la loro quota significativa nel caso in esame.

Le importazioni dal paese interessato nell'UE-27 hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4 Volume delle importazioni e quota di mercato

201720182019PI
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)100888172249201928171240
Indice100171200170
Volume delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo (in tonnellate)14855292542609922162
Indice100197176149
Volume delle importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo (in tonnellate)86033142995175829149078
Indice100166204173
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato sul libero mercato (in %)4,1-4,5 %7-7,4 %8,7-8,9 %8,0-8,4 %
Indice100168207190
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo sul libero mercato (in %)0,4-0,8 %1-1,4 %0,9-1,3 %0,9-1,3 %
Indice100194182167
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato escluse quelle in regime di perfezionamento attivo (in %)3,5-3,9 %5,8-6,2 %7,5-7,9 %6,9-7,3 %
Indice100164212194

Le importazioni dal paese interessato sono raddoppiate tra il 2017 e il 2019, raggiungendo 201928 tonnellate, prima di registrare un calo del 15,2 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Nel complesso, le importazioni di AFRP dalla RPC sono aumentate del 70 % durante il periodo in esame.

Le importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo sono aumentate in misura significativa nel 2018, fino a 29254 tonnellate, prima di calare leggermente nel 2019 e in proporzioni maggiori nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, le importazioni dalla Cina di AFRP in regime di perfezionamento attivo sono aumentate del 49 % nel periodo in esame.

Le importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, sono aumentante in misura significativa tra il 2017 e il 2019, passando da 86033 a 175829 tonnellate. Nel periodo dell'inchiesta sono diminuite di 26751 tonnellate. Nel complesso, tali importazioni sono aumentate del 73 % nel periodo in esame.

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è dapprima salita dal 4,1-4,5 % nel 2017 all'8,7-9,1 % nel 2019, seguendo così una direzione opposta all'andamento del consumo nello stesso periodo. Durante il PI la quota di mercato è leggermente diminuita, attestandosi all'8-8,4 %. Nel complesso, la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato ha registrato un aumento di 3,9 punti percentuali durante il periodo in esame, equivalente a un aumento del 90 %.

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo è salita dallo 0,4-0,8 % nel 2017 allo 0,9-1,3 % nel PI.

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, è aumentata dal 3,5-3,9 % nel 2017 al 7,5-7,9 % nel 2019. Nel PI, a seguito di un calo delle importazioni e, in maggior misura, del consumo, la quota di mercato delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, è scesa al 6,9-7,3 %. Nel complesso, tale quota di mercato è aumentata del 94 % nel periodo in esame.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha asserito che la Commissione non ha operato una distinzione, nell'ambito delle importazioni in regime di perfezionamento attivo, tra le varie opzioni di perfezionamento attivo e che nelle statistiche sulle importazioni e nei calcoli del pregiudizio si sarebbe dovuto tenere conto soltanto dei quantitativi importati che sono stati successivamente esportati.

A tale proposito si è ritenuto opportuno tenere conto di tutte le importazioni in regime di perfezionamento attivo, indipendentemente dall'«opzione di perfezionamento attivo». Di fatto, come indicato al considerando 491, tali importazioni hanno un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, nel senso che rappresentano una perdita di volume, in termini sia di vendite sia di produzione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

4.5.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando il metodo di cui al considerando 414.

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dal paese interessato nell'UE-27 ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5 Prezzi delle importazioni dal paese interessato (EUR/tonnellata)

201720182019PI
Tutte le importazioni2426237022662235
Indice100989392
Perfezionamento attivo2313230322752182
Indice1001009894
Importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo2445238422652243
Indice100989392
Prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi — prezzo lettera (in EUR/tonnellata)1752179116171535
Indice1001029288
Prezzo all'importazione (complessivo) al netto del prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi — prezzo lettera (in EUR/tonnellata)673579649700
Indice1008696104

Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi dell'8 %, da 2426 a 2235 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame, tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione, come illustrato nella tabella 9.

Il prezzo delle importazioni in regime di perfezionamento attivo ha seguito una costante tendenza al ribasso ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame.

Il prezzo delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, ha seguito un andamento simile e ha registrato un calo costante, da 2445 EUR/tonnellata nel 2017 fino a 2243 EUR nel PI (-8 %).

Nel 2018, contrariamente all'andamento del prezzo dell'alluminio LME (+2 %), il prezzo delle importazioni dal paese interessato è diminuito del 2 %. Questo periodo coincide anche con il periodo in cui le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente. Il prezzo delle importazioni dal paese interessato al netto del prezzo dell'alluminio LME è dapprima diminuito del 14 % nel 2018, per poi aumentare nel 2019 e nel PI, raggiungendo un aumento complessivo del 4 %.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangsu Alcha ha presentato osservazioni relative al calcolo del suo margine di underselling, come indicato al considerando 374. In seguito a tali osservazioni e a lievi modifiche relative al livello di profitto realizzato dagli importatori indipendenti nell'UE, utilizzato per stabilire il prezzo all'esportazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la media ponderata del margine di undercutting per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato è stata rivista e varia ora dal 4,4 % al 9,3 % per le importazioni dal paese interessato sul mercato dell'Unione. La media ponderata dell'undercutting riscontrata era del 7 %.

4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1. Osservazioni generali

Come indicato al punto 1.9, è stato necessario modificare l'ambito di applicazione geografico dell'inchiesta. Il denunciante e i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno pertanto trasmesso alcune parti delle rispettive risposte al questionario iniziale limitando i dati all'UE-27. Inoltre, in considerazione dell'esenzione provvisoria di taluni AFRP utilizzati nella produzione di ACP, al denunciante e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione è stato chiesto di fornire dati nei quali gli AFRP utilizzati nella produzione di ACP, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, siano presentati separatamente.

Di conseguenza, la Commissione ha basato la sua determinazione definitiva del pregiudizio sull'UE-27 dopo aver escluso i dati relativi agli AFRP destinati alla produzione di ACP ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

A seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha sostenuto che le informazioni contenute nella denuncia presentata da EA non fossero state sottoposte a una verifica approfondita e non fossero corrette.

A tale proposito è opportuno rilevare che, come indicato al punto 5.2 dell'avviso di apertura, eventuali osservazioni sulla denuncia avrebbero dovuto essere presentate entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto presentata tardivamente. Ad ogni modo, il criterio giuridico di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base non consiste di per sé nell'esattezza e nell'adeguatezza degli elementi di prova, bensì nella presenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura dell'inchiesta80. Infine Airoldi non ha presentato alcun elemento di prova che potesse contraddire la conclusione della Commissione, secondo la quale la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per l'apertura dell'inchiesta.

4.6.2. Indicatori macroeconomici

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti, dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

201720182019PI
Volume di produzione (in tonnellate)2-2,1 milioni2-2,1 milioni1,9-2 milioni1,7-1,8 milioni
Indice1001009889
Capacità produttiva (in tonnellate)2,2-2,25 milioni2,25-2,3 milioni2,23-2,28 milioni2,23-2,28 milioni
Indice100103102102
Utilizzo degli impianti91,3 %88,7 %87,4 %79,8 %
Indice100979687

Durante il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito dell'11 %, mentre la capacità produttiva è aumentata del 2 %. Pertanto l'utilizzo degli impianti è diminuito del 13 %, passando dal 91,3 % del 2017 al 79,8 % nel periodo dell'inchiesta.

Xiamen Xiashun ha affermato che il calo dell'utilizzo degli impianti è stato il più marcato nel periodo dell'inchiesta e che era collegato a un calo del volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione nello stesso periodo. Essa ha sostenuto che, in assenza di un calo delle esportazioni, l'utilizzo degli impianti avrebbe raggiunto il 78 %. Xiamen Xiashun ha sostenuto che la riduzione di capacità era legata a un calo del volume delle esportazioni.

Come si evince dalla tabella 6, l'utilizzo degli impianti è sceso dal 91,3 % al 79,8 % nel periodo in esame. Anche se l'impatto del calo del volume delle esportazioni fosse stato neutralizzato, vale a dire se le esportazioni fossero rimaste allo stesso livello nel periodo dell'inchiesta, l'utilizzo degli impianti sarebbe comunque sceso all'82,7 %, ossia al 9 % in meno rispetto al 2017. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha chiesto chiarimenti in merito alla differenza tra i dati presentati nel regolamento provvisorio e nella divulgazione definitiva delle informazioni con riferimento alla tabella 6 «Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti» e ha contestato il fatto che le differenze riguardassero unicamente gli adeguamenti di cui ai considerando 435 e 436.

A tale proposito, la Commissione ha confermato che le differenze riguardano gli adeguamenti summenzionati e la rettifica apportata agli indicatori macroeconomici di EA, di cui al considerando 190. In ogni caso, le tendenze evidenziate nei due documenti seguono il medesimo andamento.

4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato

201720182019PI
Volumi totali delle vendite sul mercato dell'Unione, sia libero sia vincolato (in tonnellate)1,55-1,6 milioni1,52-1,56 milioni1,48-1,52 milioni1,38-1,42 milioni
Indice100989588
Volumi delle vendite sul libero mercato dell'Unione (in tonnellate)1,55-1,6 milioni1,52-1,56 milioni1,47-1,51 milioni1,35-1,39 milioni
Indice100989588
Vendite e utilizzo sul mercato vincolato (in tonnellate)18000 -2000028000-3000034000-3600032000-34000
Indice100155181172
Vendite e utilizzo sul mercato vincolato (in % delle vendite totali sul mercato)0,6-1 %1-1,4 %1,3-1,7 %1,4-1,8 %
Indice100152186191
Vendite sul libero mercato1,56-1,58 milioni1,52-1,54 milioni1,46-1,48 milioni1,34-1,36 milioni
Indice100979486
Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (in %)66,6-67 %63,8-64,2 %64,4-64,8 %64,6-65 %
Indice100969797

Le vendite totali nell'UE hanno registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame (-12 %) ed erano già diminuite del 5 % nel 2019.

Come indicato al considerando 298 del regolamento provvisorio, una parte estremamente ridotta della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato. Tale quota rappresentava non più dell'1,6 % del consumo dell'Unione.

Le vendite totali dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite di oltre 200000 tonnellate nel periodo in esame. Sebbene il consumo avesse raggiunto il livello massimo nel 2018 (+2 %), tali vendite avevano già evidenziato una tendenza al ribasso (-2 %) che è proseguita nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso le vendite sul libero mercato dell'UE sono diminuite del 14 %.

La quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 66,6-67 % nel 2017 al 64,6-65 % nel periodo dell'inchiesta. Dopo un calo del 4 % nel 2018, ha registrato una leggera ripresa, con un conseguente calo complessivo della quota di mercato del 3 %.

4.6.2.3. Crescita

In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita l'industria dell'Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

Per l'UE-27, l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8 Occupazione e produttività

201720182019PI
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno, ETP)8800-90008300-85008400-86008000-8200
Indice100979893
Produttività (in tonnellate/ETP)233238232222
Indice10010210095

L'occupazione è diminuita del 7 % nel periodo in esame, in quanto l'industria dell'Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alle condizioni nel mercato interno.

La produttività ha pertanto segnato un primo lieve miglioramento nel 2018, passando da 222 a 238 tonnellate/ETP, per poi subire un calo a seguito della riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso, la produttività si è ridotta del 5 % durante il periodo in esame.

4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.6.3. Indicatori microeconomici

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione e i loro costi di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione

201720182019PI
Prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi — prezzo lettera1752179116171535
Indice1001029288
Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (in EUR/tonnellata)2812291227762703
Indice1001049996
Prezzo di conversione (prezzo medio unitario di vendita meno prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi — prezzo lettera (in EUR/tonnellata))1060112111591168
Indice100106109110
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)2726287227822750
Indice100105102101
Costo di conversione della produzione (in EUR/tonnellata)974108111651216
Indice100111120125

I prezzi di vendita sul mercato dell'Unione applicati a parti indipendenti (il libero mercato) sono dapprima saliti da 2812 a 2912 EUR/tonnellata nel 2018. In seguito sono diminuiti di 5 punti percentuali nel 2019, prima di scendere a 2703 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta.

Il costo unitario di produzione corrispondente ha seguito una tendenza analoga, con un aumento del 5 % fino a raggiungere i 2872 EUR/tonnellata per poi calare progressivamente a 2750 EUR/tonnellata nel PI, con un aumento complessivo dell'1 % durante il periodo in esame.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che il prezzo all'importazione delle importazioni dalla RPC, al netto del prezzo di riferimento LME dell'alluminio a 3 mesi («prezzo di conversione cinese»), è aumentato nel periodo in esame, mentre il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione al netto del prezzo di riferimento LME dell'alluminio a 3 mesi («prezzo di conversione dell'industria dell'Unione») è aumentato costantemente, annullando così la risultanza della Commissione secondo cui i prezzi dell'industria dell'Unione hanno seguito una tendenza al ribasso, in linea con l'evoluzione del prezzo LME dell'alluminio.

La tabella 9 mostra che il prezzo di conversione dell'industria dell'Unione è aumentato del 10 % nel periodo in esame. Questa risultanza è in linea con le conclusioni di cui al considerando 355 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria dell'Unione ha adattato la propria combinazione di prodotti per aumentare le vendite di prodotti ad alto valore aggiunto. Alla luce di tale evoluzione e come indicato al considerando 356 del regolamento provvisorio, anche il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato, come risulta dalla tabella 9 del regolamento provvisorio e dalla tabella 9 di cui sopra. In questa tabella si può osservare che il costo di conversione dell'industria dell'Unione (vale a dire il costo di produzione al netto del prezzo LME dell'alluminio) è aumentato progressivamente durante il periodo in esame e complessivamente del 25 %. Come già indicato al considerando 371 del regolamento provvisorio, l'aumento del costo di conversione del 25 % e l'aumento dei prezzi di conversione solo del 10 % dimostrano che l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della contrazione dei prezzi determinata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi), che hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione.

Il fatto che il prezzo di conversione cinese sia aumentato dimostra che i produttori cinesi hanno progressivamente esportato sempre più prodotti ad alto valore aggiunto nell'UE, che erano in forte concorrenza con l'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 434, si è riscontrato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi di tali importazioni erano in media inferiori del 7 % ai prezzi dell'industria dell'Unione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che l'argomentazione relativa alla contrazione dei prezzi stabilita nel regolamento provvisorio era priva di fondamento alla luce dell'aumento limitato del costo di produzione (+1 % nel periodo in esame) e del parallelo aumento del prezzo di conversione dell'industria dell'Unione (+10 %).

Per quanto riguarda tale argomentazione, il prezzo di conversione dell'industria dell'Unione dovrebbe essere confrontato con un costo corrispondente, vale a dire il costo di conversione dell'industria dell'Unione, anch'esso al netto del prezzo LME dell'alluminio. Come indicato al considerando 460, tale confronto dimostra che l'industria dell'Unione non è stata in grado di ottenere il previsto aumento dei prezzi legato ai prodotti a maggiore valore aggiunto ai quali stava passando, a causa della contrazione dei prezzi determinata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

4.6.3.2. Costo del lavoro

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente

201620172018PI
(in EUR)70384725417267073567
Indice100103103105

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 5 % nel periodo in esame.

4.6.3.3. Scorte

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11 Scorte

201720182019PI
Scorte finali (tonnellate)63184667116513265386
Indice100106103103
Scorte finali in percentuale della produzione8,1 %8,5 %8,3 %8,5 %
Indice100105108113

Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l'industria degli AFRP in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un'importanza minore nell'analisi generale del pregiudizio.

La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia un aumento generale, dovuto principalmente al calo del volume di produzione.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

201720182019PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)3,1 %1,4 %-0,2 %-1,8 %
Indice10045-7-58
Flusso di cassa (in EUR)98921097849615729298731145112501
Indice100869446
Investimenti (in EUR)6343241073035666155492227137829861
Indice100115245217
Utile sul capitale investito12,4 %7,6 %4,1 %-2,5 %
Indice1006133-20

La redditività ha registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame, passando dal 3,1 % nel 2017 a -1,8 % nel periodo dell'inchiesta.

Come spiegato ai considerando 457, 458 e 460, i costi dei produttori dell'Unione sono aumentati più dei prezzi da loro praticati, con un conseguente calo di redditività dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della contrazione dei prezzi determinata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, durante tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione (cfr. tabelle 5 e 9), limitando gli aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di modifica della combinazione di prodotti (più prodotti ad alto valore aggiunto). Ciò ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività. La contrazione dei prezzi è proseguita nel periodo dell'inchiesta. Pur evidenziando un leggero aumento, di fatto i prezzi cinesi sono rimasti molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall'industria dell'Unione. Ciò è dimostrato anche dai notevoli margini di undercutting indicati al considerando 434.

La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l'andamento della redditività. Nel periodo in esame il flusso di cassa ha registrato un calo del 54 %.

Sempre nel periodo in esame, gli investimenti sono aumentati del 117 %. Sono stati promossi dall'attuazione dei piani di investimento di due produttori dell'Unione inclusi nel campione. Gli investimenti sono stati effettuati principalmente al fine di aumentare l'efficienza e di indirizzare le imprese verso prodotti ad alto valore aggiunto concentrando l'attenzione sul cliente. Questo aspetto era considerato essenziale affinché i produttori inclusi nel campione restassero competitivi sul mercato e fossero in grado di seguire gli sviluppi più recenti e di offrire prodotti di qualità.

Nilo ha fatto riferimento al considerando 415 del regolamento provvisorio affermando che mancavano elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione fosse dinamica e abbia aumentato notevolmente i suoi investimenti. Ha inoltre indicato che gli investimenti relativi ai laminatoi dell'UE riguardano la manutenzione piuttosto che nuovi impianti di produzione, mentre i produttori cinesi di alluminio hanno investito in capacità aggiuntiva utilizzando attrezzature europee.

A tale riguardo si fa riferimento alla tabella 12 del regolamento provvisorio e alla tabella 12 di cui sopra, indicanti che l'industria dell'Unione ha investito importi consistenti nel prodotto oggetto dell'inchiesta. Come indicato al considerando 473, l'industria dell'Unione non ha investito solo nella manutenzione, ma anche e soprattutto in incrementi di efficienza, prodotti ad alto valore aggiunto e attenzione rivolta ai clienti. Ciò è dimostrato anche dalle comunicazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione in merito a tali investimenti81.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, SWA ha sostenuto che i produttori dell'Unione registravano sistematicamente da anni un EBITDA positivo e non erano danneggiati dalle importazioni cinesi. Airoldi ha sostenuto tale osservazione.

In assenza di elementi di prova riguardo ai livelli di EBITDA e al loro nesso con le vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, è stato necessario respingere tale argomentazione.

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha seguito un andamento negativo, scendendo da 12,4 % nel 2017 a -2,5 % nel PI. Un simile andamento segue il calo di redditività dell'industria dell'Unione.

4.7. Conclusioni sul pregiudizio

Nel periodo in esame le importazioni di AFRP dalla Cina sono aumentate in misura significativa in termini assoluti (+70 %) e in termini relativi (+3,9 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell'UE è diminuito del 10 %. L'aumento delle importazioni ha interessato sia le importazioni in regime di perfezionamento attivo sia le importazioni escluse quelle in regime di perfezionamento attivo. I prezzi delle importazioni dalla Cina si sono mantenuti costantemente bassi e molto al di sotto dei prezzi applicati dall'industria dell'Unione per tutto il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 7 %. A prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame (cfr. tabelle 4 e 8). L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi di conversione nella stessa misura in cui aumentavano i costi di conversione, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi).

La maggior parte degli indicatori macroeconomici, quali produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell'Unione, quota di mercato, occupazione e produttività, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo la capacità e le vendite/utilizzo sul mercato vincolato hanno evidenziato una tendenza positiva. Analogamente, la maggior parte degli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell'UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva, dopo che i produttori inclusi nel campione hanno effettuato investimenti finalizzati a mantenere la competitività e adeguarsi agli sviluppi più recenti in termini di prodotto. Inoltre, fatta eccezione per la produttività, anche l'andamento degli stessi indicatori di pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell'inizio della pandemia di COVID-19.

L'industria dell'Unione ha adeguato la propria combinazione di prodotti nell'intento di garantire margini migliori su prodotti a più alto valore aggiunto nel periodo in esame, pur mantenendo volumi sufficienti per diluire i costi fissi. In tale contesto, i costi dell'industria dell'Unione ovviamente sono aumentati. L'industria dell'Unione non ha potuto nemmeno beneficiare dell'aumento del consumo nel 2018 e ha dovuto diluire i costi fissi su un volume di produzione inferiore (-11 %) con un conseguente aumento generale dei costi di produzione (+1 %), mentre il prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi era diminuito (-12 %). Per quanto concerne i prezzi di vendita, l'industria dell'Unione ha subito una concorrenza agguerrita anche sui mercati a maggior valore aggiunto e non ha potuto aumentare i suoi prezzi ai livelli attesi (-4 %). Alla luce degli sviluppi in termini di costo e di prezzo, la redditività è progressivamente peggiorata e si è trasformata in una situazione di perdita già nel 2019, prima che le circostanze si aggravassero nel periodo dell'inchiesta.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, ACEA ha esortato la Commissione a tenere conto dell'andamento del prezzo dell'alluminio dopo la fine del periodo dell'inchiesta nella valutazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Poiché l'analisi della situazione di pregiudizio è limitata al periodo in esame, come indicato al considerando 49 del regolamento provvisorio, tale argomentazione non è stata considerata valida ed è stata pertanto respinta.

Come spiegato al punto 1.9, il recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha comportato una revisione degli indicatori micro e macroeconomici e di alcuni altri dati. Inoltre alcuni prodotti esenti dal dazio antidumping definitivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono stati esclusi dall'analisi. Le differenze tra le tabelle da 3 a 12 del regolamento provvisorio e le tabelle da 2 a 11 del presente regolamento sono tuttavia trascurabili, in termini sia di unità sia di tendenze. I livelli di undercutting sono rimasti significativi. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il recesso del Regno Unito e l'esclusione di alcuni prodotti non alterano le conclusioni sul pregiudizio tratte nel regolamento provvisorio.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha sostenuto che indicatori di pregiudizio quali la produzione e la redditività non erano coerenti con le informazioni pubblicamente accessibili riguardanti taluni produttori dell'Unione.

A tale proposito è opportuno rilevare che le informazioni pubblicamente accessibili cui si riferiva Airoldi non riguardavano i risultati ottenuti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con i prodotti oggetto della presente inchiesta, bensì erano relative a una definizione del prodotto molto più ampia e interessavano anche mercati diversi dall'Unione europea. In alcuni casi le informazioni si riferivano anche ai risultati, a livello globale, del gruppo di appartenenza del produttore dell'Unione. Considerata la differenza in termini di definizione del prodotto e di ambito di applicazione geografico, tale argomentazione è stata respinta.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

Il governo della RPC ha sostenuto che gli scarsi risultati dell'industria dell'Unione per quanto riguarda alcuni indicatori non dovrebbero essere attribuiti alle importazioni dalla Cina la cui quota di mercato, come stabilito nel regolamento provvisorio, è aumentata solo dal 5,5 % all'8,5 %, rimanendo quindi al di sotto del 10 % se si escludono le importazioni in regime di perfezionamento attivo, ma piuttosto a costi di produzione elevati e a una stasi della domanda all'interno e all'esterno dell'UE.

La Commissione ha ricordato che l'analisi del pregiudizio si basa su una valutazione globale di tutti gli indicatori. Come spiegato al considerando 423, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in termini sia assoluti sia relativi, in un periodo in cui il consumo sul mercato dell'Unione era in calo. In quanto tali, le importazioni dal paese interessato non hanno seguito l'andamento del consumo in un periodo in cui la domanda era in calo, aumentando così la pressione sull'industria dell'Unione. Inoltre tali importazioni sono state effettuate a prezzi pregiudizievoli, come dimostra il livello dei margini di undercutting riscontrato, e hanno causato una contrazione dei prezzi. Come spiegato nei considerando da 458 a 460, i costi di produzione sono aumentati a seguito del passaggio dell'industria dell'Unione a prodotti a maggiore valore aggiunto e della perdita di volumi di vendita a causa dell'aumento delle importazioni dal paese interessato, con il conseguente aumento dei costi fissi unitari dell'industria dell'Unione. In considerazione di questi elementi, l'argomentazione è stata respinta.

Secondo quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, la Commissione ha ritenuto che le importazioni in regime di perfezionamento attivo abbiano causato un pregiudizio, ma non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo. Ha inoltre affermato che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione era in linea con l'andamento delle importazioni in regime di perfezionamento attivo.

In primo luogo va notato che, come indicato nella tabella 4, il volume delle importazioni in regime di perfezionamento attivo è stato rivisto al ribasso e rappresenta attualmente una quota limitata delle importazioni dal paese interessato. In secondo luogo, le importazioni in regime di perfezionamento attivo sono aumentate nel periodo in esame e sono state effettuate a prezzi inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti. In ogni caso, tali importazioni hanno avuto un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, nel senso che rappresentano una perdita di volume in termini sia di vendite sia di produzione. In quanto tali, questi volumi aggiuntivi avrebbero consentito all'industria dell'Unione di diluire i suoi costi fissi su un volume maggiore, migliorando così la sua situazione in termini di costi e profitti. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Sebbene l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione illustrato nella tabella 14 abbia seguito una tendenza simile a quella delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo, l'aumento assoluto tra il 2017 e il 2019 e il calo nel PI non possono essere confrontati con l'andamento delle importazioni in regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo. In effetti, le variazioni del volume delle esportazioni sono molto più significative. Inoltre il fatto che alcuni AFRP siano importati in regime di perfezionamento attivo non significa che anche il prodotto esportato rientri nell'ambito della presente inchiesta. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Xiamen Xiashun ha sostenuto che le importazioni dalla RPC hanno continuato a diminuire dopo il periodo dell'inchiesta e che i prezzi all'importazione hanno seguito una tendenza al rialzo nello stesso periodo.

Poiché l'analisi della situazione di pregiudizio è limitata al periodo in esame, come indicato al considerando 49 del regolamento provvisorio, l'argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, SWA ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le informazioni provenienti da ricerche di mercato che sono state fornite da Harbour o dalla CRU e che sarebbe giunta alla conclusione che i mercati operano da più di dieci anni in condizioni di piena concorrenza e nel rispetto delle norme. Airoldi ha sostenuto tale osservazione.

L'argomentazione è stata respinta in quanto era poco circostanziata e non illustrava le informazioni provenienti dalle ricerche di mercato menzionate.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Contrazione della domanda

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il calo della produzione e delle vendite per i produttori dell'Unione era legato al calo del consumo, soprattutto nel periodo dell'inchiesta. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che, nel valutare l'andamento della quota di mercato delle vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato, la Commissione si è concentrata sull'andamento del 2019 e ha ignorato l'andamento durante il PI, in particolare per quanto riguarda le importazioni da altri paesi.

Come già indicato ai considerando 390 e 391 del regolamento provvisorio e confermato dalle statistiche aggiornate sulle importazioni, si ricorda che le importazioni dalla RPC sono più che raddoppiate tra il 2017 e il 2019. Inoltre, mentre il consumo è diminuito nel 2019, le importazioni dalla RPC hanno continuato ad aumentare, con un conseguente impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato da numerosi indicatori. Mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è leggermente diminuita, passando dall'8,7-9,1 % nel 2019 all'8-8,4 % nel PI, le importazioni dalla RPC sono aumentate complessivamente del 70 % durante il periodo in esame e sono rimaste a un livello significativo durante il PI. Inoltre, anche se le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi più elevati durante il PI, tali prezzi sono risultati inferiori in media del 7 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Sebbene non si possa negare che il consumo sia diminuito durante il PI e abbia inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione, tale elemento non può inficiare il nesso di causalità se si considerano la crescente presenza di importazioni dal paese interessato che entrano nel mercato dell'Unione a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione e l'impatto di tali importazioni sull'industria dell'Unione nel periodo 2017-2019 e nel PI.

Pur guadagnando quote di mercato durante il PI, le importazioni da paesi terzi mostrano una tendenza al ribasso nel periodo in esame (-1,9 punti percentuali). Inoltre, come indicato al considerando 505, il prezzo medio di queste importazioni è stato costantemente ben al di sopra del prezzo medio all'importazione dal paese interessato. Su tale base, si è ritenuto che le importazioni da paesi terzi non inficiassero il nesso di causalità.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la produzione, l'utilizzo degli impianti e le vendite sono notevolmente diminuiti soltanto quando si è verificato un calo significativo del consumo, vale a dire nel PI. Per tale motivo ha ritenuto che il calo del consumo fosse tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e gli indicatori economici dell'industria dell'Unione.

Come indicato al considerando 498, le importazioni dalla RPC sono più che raddoppiate tra il 2017 e il 2019, con un impatto negativo sulla grande maggioranza degli indicatori di pregiudizio, ossia produzione, utilizzo degli impianti e vendite, nonché su altri indicatori quali la redditività, il flusso di cassa e il costo del lavoro. Tale impatto si è verificato prima del calo del consumo nel PI. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando a 386 a 391 del regolamento provvisorio.

5.2.2. Pandemia di COVID-19

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 392 a 395 del regolamento provvisorio.

5.2.3. Importazioni da paesi terzi

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13 Importazioni da paesi terzi

Paese201720182019PI
Totale di tutti i paesi terzi, escluso il paese interessatoVolume (in tonnellate)681508686669602672567027
Indice1001018883
Quota di mercato28,7-29,1 %28,5-28,9 %26,3-26,7 %26,8-27,2 %
Indice100999293
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)3002302828942846
Indice1001019695
di cui SvizzeraVolume (in tonnellate)12302411518510995595944
Indice100948978
Quota di mercato5-5,4 %4,6-5 %4,6-5 %4,4-4,8 %
Indice100929288
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)3016313028732891
Indice1001049596
di cui TurchiaVolume (in tonnellate)116677117864130681128634
Indice100101112110
Quota di mercato4,8-5,2 %4,7-5,1 %5,5-5,9 %5,9-6,3 %
Indice100100116124
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)2552264224322361
Indice1001049593

Durante il periodo in esame le importazioni da paesi diversi dal paese interessato sono diminuite del 17 %; la loro quota di mercato è calata, passando dal 28,7-29,1 % al 26,8-27,2 %. Il prezzo medio di queste importazioni è stato costantemente ben al di sopra del prezzo medio all'importazione dal paese interessato.

Le importazioni dalla Svizzera sono diminuite del 22 % nel periodo in esame. Anche la sua quota di mercato ha registrato un andamento al ribasso (-0,6 %). Il prezzo medio delle importazioni dalla Svizzera è diminuito, ma è rimasto ben al di sopra del prezzo delle importazioni dal paese interessato.

Le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 10 % nel periodo in esame. Anche la sua quota di mercato ha registrato un andamento al rialzo (+1,2 %). Anche il prezzo medio delle importazioni dalla Turchia è diminuito, ma è rimasto ben al di sopra del prezzo delle importazioni dal paese interessato.

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 396 a 402 del regolamento provvisorio.

5.2.4. Strategia commerciale dell'industria dell'Unione

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 403 a 407 del regolamento provvisorio.

5.2.5. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione a parti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 14 Andamento delle esportazioni

201720182019PI
Volume delle esportazioni (1000 tonnellate)350-360380-390400-410340-350
Indice10010911496
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)2819295628602758
Indice10010510198

Il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione è aumentato tra il 2017 e il 2019, per poi diminuire significativamente durante il PI. In generale il volume delle esportazioni è diminuito del 4 % nel periodo in esame ed è rimasto inferiore a 2 milioni di tonnellate nel 2019. Nel complesso, i volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno rappresentato meno del 6 % del volume delle sue vendite sul libero mercato dell'Unione.

Come indicato al considerando 413 del regolamento provvisorio, in considerazione del loro contributo alla produzione e alle vendite totali dell'industria dell'Unione, e tenuto conto del prezzo elevato delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi e del loro volume stabile, si è concluso che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 408 a 413 del regolamento provvisorio.

5.2.6. Efficienza dell'industria dell'Unione

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione non abbia considerato che il minore aumento del prezzo di conversione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione rispetto all'aumento del costo di conversione della produzione potrebbe essere stato causato da fattori diversi dalle importazioni provenienti dalla Cina, quali l'obsolescenza delle apparecchiature di produzione e l'inefficienza delle linee di produzione. A tale proposito ha inoltre aggiunto che gli investimenti tardivi realizzati per aumentare l'efficienza non hanno permesso all'industria di far fronte a un calo significativo del consumo.

La Commissione in realtà ha preso in considerazione tali elementi e ha risposto alle osservazioni in proposito nei considerando da 414 a 421 del regolamento provvisorio. Per quanto concerne l'argomentazione relativa agli investimenti, la Commissione ha ritenuto che gli investimenti volti ad aumentare l'efficienza e a privilegiare i prodotti a più alto valore aggiunto, quali illustrati nella tabella 12 e al considerando 473, abbiano permesso all'industria di limitare i danni causati dalle importazioni oggetto di dumping, ma non sono riusciti a contrastare l'aumento complessivo delle importazioni e della quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi nel periodo in esame.

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 414 a 421 del regolamento provvisorio.

5.2.7. Importazioni dell'industria dell'Unione

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 422 e 423 del regolamento provvisorio.

5.2.8. Prezzo LME dell'alluminio

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 424 a 426 del regolamento provvisorio.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori analizzati individualmente o nel loro insieme ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione di cui ai considerando 427 e 428 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

Nessuna parte ha contestato che le misure sarebbero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 429 a 433 del regolamento provvisorio sono state confermate.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'importatore Airoldi ha sostenuto che, nonostante una quota di mercato compresa tra l'80 e l'85 % per i produttori dell'Unione e considerata una quota di mercato pari o inferiore al 4-5 % per le importazioni dal paese interessato, l'industria dell'Unione si è servita di strumenti di difesa commerciale per rafforzare la propria posizione sul mercato. Airoldi ha inoltre chiesto un'analisi della situazione concorrenziale sul mercato dell'Unione, in considerazione del presunto ridotto numero di operatori presenti sul mercato dell'Unione e del fatto che le importazioni dalla RPC sarebbero state presumibilmente escluse dal mercato. Airoldi ha inoltre fatto riferimento a una serie di argomenti relativi ai prodotti estrusi.

A tal proposito, dall'inchiesta è emerso che, contrariamente a quanto affermato da questo importatore indipendente e come indicato nella tabella 7, la quota di mercato dell'industria dell'Unione era nettamente inferiore all'80-85 % dichiarato e ammontava in realtà al 64,6-65 % durante il PI. Analogamente, la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato era nettamente superiore al 4-5 % citato ed è aumentata dal 4,1-4,5 % nel 2017 all'8,0-8,4 % nel PI. Inoltre, come indicato al considerando 458 del regolamento provvisorio, nel fascicolo non esistono indicazioni in merito a comportamenti anticoncorrenziali presenti o futuri, né di un oligopolio abusivo dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione non ha individuato alcun interesse primario ad effettuare tale analisi.

Inoltre, sebbene le misure antidumping possano avere un effetto importante sul mercato, esse non implicano che un determinato prodotto non possa più entrare nel mercato dell'Unione. Lo scopo dell'applicazione dei dazi antidumping non è quello di escludere le importazioni dal paese interessato, bensì di garantire condizioni di parità ripristinando una concorrenza leale. Poiché la presente inchiesta non riguarda i prodotti estrusi, le argomentazioni relative a tali prodotti non sono state trattate nel presente regolamento.

L'operatore commerciale Nilo e l'utilizzatore Airoldi hanno inoltre sostenuto che la situazione successiva al PI, caratterizzata da un aumento dei prezzi e da una temporanea carenza di materiale, favoriva pochi produttori ed estrometteva dal mercato altre società dell'Unione, quali importatori e distributori. Queste parti non hanno tuttavia fornito elementi di prova del fatto che importatori e distributori siano stati estromessi dal mercato. Sulla base di quanto precede, tali argomentazioni sono state respinte.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha sostenuto, in contrasto con la risultanza della Commissione, di avere fornito alla Commissione un elenco particolareggiato dei prezzi e un quadro dettagliato delle dinamiche del mercato dell'alluminio.

È indiscutibile che Airoldi abbia fornito informazioni sui prezzi, ma gli elementi di prova nel fascicolo riguardanti gli importatori e i distributori che sono stati estromessi dal mercato erano poco circostanziati e non fondati su prove atte a dimostrare un cambiamento intervenuto nelle dinamiche del mercato dell'alluminio e, ad esempio, un cambiamento significativo della quota di mercato o del livello di attività degli importatori/dei centri di servizi. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

L'operatore commerciale Nilo, l'importatore Airoldi e l'utilizzatore Overland srl («Overland») hanno fatto riferimento a perturbazioni del mercato che hanno causato una mancanza di offerta, notevoli ritardi nella fornitura e aumenti anormali dei prezzi (prezzi LME e di trasformazione) che devono essere assorbiti dagli utilizzatori. Anche l'esportatore Henan Xindatong Aluminum Industry Co., Ltd. («Xindatong») ha fatto riferimento ad aumenti significativi dei prezzi successivi al PI. Airoldi ha indicato che tale situazione era legata a vari elementi (aumento del consumo di alluminio negli ultimi 20 anni, pressione al rialzo sui prezzi esercitata dai produttori europei di alluminio primario, apertura di tre distinti procedimenti antidumping sui prodotti di alluminio nel 2019-2020, che coprivano circa 1000000 di tonnellate originarie della RPC), compresa l'istituzione di misure provvisorie e la mancanza di capacità produttiva nell'UE. Airoldi e Nilo hanno inoltre indicato che il mercato dell'Unione dipendeva dalle importazioni dalla RPC e che vi era una carenza di capacità nell'UE e in altri paesi (Turchia, Sud Africa, Svizzera) che stava rallentando la ripresa e la crescita nell'UE. Anche l'esportatore Xindatong ha menzionato la carenza di capacità disponibile in paesi terzi. Airoldi ha altresì aggiunto che la drastica carenza di mercato stava causando arresti della produzione e che il rischio di bloccare il mercato era significativo e non poteva essere sottovalutato. Ha affermato che tutte le società europee dovrebbero essere aiutate allo stesso modo durante la ripresa dalla crisi di COVID-19. Per questi motivi, Airoldi ha sostenuto che l'inchiesta doveva essere sospesa o semplicemente interrotta.

A tale riguardo, EA ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi, del leggero aumento dei tempi di consegna e dei problemi temporanei di capacità. Ha spiegato che tale situazione è dovuta al contesto economico generale dopo la pandemia di COVID-19, vale a dire che gli utilizzatori erano ora disposti ad acquistare gli AFRP non solo per soddisfare l'attuale aumento della domanda, ma anche per riportare le scorte a un livello normale dopo la riduzione. EA ha fatto riferimento anche a una serie di altri fattori, quali l'aumento dei prezzi delle materie prime per le leghe e le placche, la carenza di container, l'aumento dei costi di trasporto, la ripercussione tardiva dei prezzi SHFE82 più elevati rispetto ai prezzi LME maggiorati di un premio, un aumento delle barriere commerciali nei confronti delle importazioni cinesi di AFRP in tutto il mondo e l'improvviso e forte aumento della domanda dopo la pandemia di COVID-19 in tutti i settori industriali. Inoltre EA ha ritenuto che, sebbene i prezzi siano stati probabilmente influenzati dall'istituzione di misure provvisorie, l'aumento dei prezzi non era dovuto a una carenza strutturale di capacità, bensì a uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta che si prevede verrà meno quando la situazione si normalizzerà dopo il periodo iniziale di tensione sul mercato al quale quest'inchiesta ha contribuito. EA ha inoltre indicato che tale situazione non era specifica del settore dell'alluminio o esclusivamente del mercato dell'Unione e che anche altri settori, come quello dei semiconduttori, dei trucioli, dell'acciaio, delle vernici e del legno, si trovavano ad affrontare temporanee difficoltà di approvvigionamento e aumenti di prezzo. A tale proposito, EA ha sottolineato la possibilità di sospendere le misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

Sulla base di quanto precede e pur considerando le asserzioni in merito all'andamento successivo al PI, la Commissione ha ritenuto che la situazione descritta da Nilo, Airoldi e Overland non indicasse una carenza strutturale di capacità, ma piuttosto una situazione temporanea successiva alla pandemia di COVID-19, caratterizzata da una forte ripresa economica e da una domanda accompagnata da diversi effetti collaterali (aumento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti), con un impatto sui prezzi. Una tale ripresa non poteva essere prevista e il mercato necessitava di tempo per adeguarsi, fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al rinnovato equilibrio di domanda e offerta. Inoltre, per quanto riguarda la dipendenza dalle importazioni dalla RPC, si ricorda che, come indicato al considerando 523, lo scopo dell'applicazione dei dazi antidumping non è escludere le importazioni dal paese interessato, bensì garantire condizioni di parità ripristinando una concorrenza leale. Sulla base di quanto precede, l'argomentazione secondo cui la situazione attuale fosse legata a una carenza strutturale di capacità è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nilo ha ribadito che il mercato dell'Unione è alle prese con una carenza di materiali, con ritardi nelle consegne e con aumenti dei prezzi che si ripercuotono sull'industria a valle.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha ribadito che dalla fine del periodo dell'inchiesta l'asserita insufficienza di capacità produttiva dell'industria dell'Unione, sommata alla forte ripresa dopo la pandemia di COVID-19, ha determinato carenze di materiali, ritardi nelle consegne e aumenti dei prezzi. Su tale base Airoldi ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse dell'industria a valle, giacché peggiorerebbe la situazione dell'approvvigionamento per gli utilizzatori, mentre l'industria dell'Unione trarrebbe beneficio da dazi, carenze, ritardi e da un aumento di prezzi e profitti a scapito dell'intero sistema industriale dell'UE.

In assenza di nuovi elementi relativi a queste due argomentazioni, si rimanda al considerando 529, nel quale la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di una carenza di materiali e un aumento dei prezzi, ma non ha concluso che vi fosse una carenza strutturale di capacità. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 434 a 437 del regolamento provvisorio.

6.3. Interesse degli utilizzatori

Le osservazioni presentate da Nilo e da Airoldi in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni riguardo agli utilizzatori erano simili a quelle concernenti gli importatori indipendenti e sono già state trattate al punto 6.2.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, SWA ha sostenuto che l'inchiesta aveva «conferito il pieno controllo dei fornitori di materie prime ad un numero assai esiguo di operatori» e che ciò stava danneggiando l'industria a valle e «milioni di lavoratori». Ha inoltre segnalato una carenza di materiali e sostenuto che i prezzi di conversione erano aumentati del 75-140 %. Ha inoltre invitato la Commissione ad effettuare accertamenti sul periodo successivo al PI, in modo da poter giungere a una conclusione favorevole alla sospensione dei dazi antidumping in questione. Airoldi ha sostenuto tale osservazione.

In assenza di elementi di prova addotti da questo esportatore, la sua argomentazione è stata respinta. Come indicato al considerando 14, la Commissione ha richiesto informazioni relative al periodo successivo al PI, al fine di verificare la possibilità di sospendere le misure a tempo debito.

6.3.1. Edilizia e costruzioni

La Società A ha presentato osservazioni in merito alla sua richiesta di esenzione del prodotto. Tale questione è trattata al punto 2.2.2.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la Società A ha sostenuto di avere ancora difficoltà di approvvigionamento, all'interno e all'esterno dell'UE, nel tentativo di assicurarsi forniture di AFRP esenti per il 2022 e ha affermato che il forte aumento dei prezzi dovuto alla carenza di approvvigionamento nell'UE ha avuto conseguenze molto negative sulle sue attività di produzione di ACP e rotoli rivestiti. La Società A ha inoltre fatto riferimento al recente annuncio della Russia riguardo all'intenzione di applicare una nuova tassa83 sulle sue esportazioni di alluminio. Considerando l'ampia quota di alluminio primario importato dalla Russia nell'Unione, la Società A ha sostenuto che i produttori dell'Unione avrebbero difficoltà di approvvigionamento e dovrebbero sostenere maggiori costi, il che comporterebbe un ulteriore aumento dei prezzi.

Per quanto riguarda le difficoltà di approvvigionamento, si rimanda al punto 2.2.2, nel quale è stata trattata la richiesta di esenzione della società A. Quanto all'applicazione, da parte della Russia, di un nuovo dazio all'esportazione, la Commissione ha riconosciuto che tale elemento potrebbe determinare un ulteriore aumento dei prezzi. Tuttavia ha anche ritenuto che tale elemento fosse di carattere generale e avrebbe interessato gli operatori economici di tutto il mondo per via dell'ampia quota di esportazioni di materiale primario russo in vari paesi all'interno e all'esterno dell'UE. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

Nonostante le ripetute richieste, Multilaque SAS non ha risposto alla lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione. Su tale base, non è stato possibile utilizzare le sue risposte al questionario.

6.3.2. Bobine di fogli di alluminio

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto degli interessi degli utilizzatori delle sue bobine di fogli di alluminio. Tuttavia non ha fatto riferimento ad argomentazioni specifiche avanzate dagli utilizzatori in questo settore. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amcor ha presentato una richiesta di esenzione del prodotto, analizzata al punto 2.2.8.

6.3.3. Scambiatori di calore di alluminio (AHEX AFRP)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, TitanX, Valeo e CLEPA hanno sostenuto che la Commissione non ha valutato adeguatamente l'interesse manifestato dagli utilizzatori di AHEX AFRP, in quanto l'associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli e gli utilizzatori di AHEX AFRP rappresentano oltre il 50 % del consumo di questo prodotto, gli utilizzatori di AHEX AFRP impiegano più lavoratori dell'industria dell'Unione e la non esclusione degli AHEX AFRP costituirebbe un ostacolo alla transizione verso l'elettrificazione nel segmento dei veicoli commerciali dell'industria automobilistica. A tale riguardo, Valeo ha inoltre aggiunto che l'associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA) e BMW avevano espresso il loro appoggio all'esclusione degli AHEX AFRP dall'ambito di applicazione delle misure.

Mentre CLEPA ha partecipato all'inchiesta presentando osservazioni e sostenendo le argomentazioni di TitanX e Valeo in merito alla definizione del prodotto, TitanX e Valeo sono stati gli unici due utilizzatori di questo settore a collaborare pienamente all'inchiesta fornendo risposte al questionario e osservazioni. In ogni caso, le osservazioni formulate dalle parti di cui al considerando 543 sono trattate al punto 2.2.1.

TitanX ha fornito una versione riveduta delle risposte al questionario a seguito della lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione. In queste risposte al questionario la società non ha espresso alcuna posizione in merito all'istituzione di misure e ha ribadito la sua richiesta di escludere gli AHEX AFRP dall'ambito di applicazione delle misure. Tale richiesta è analizzata al punto 2.3.1 del regolamento provvisorio. Le osservazioni relative a questo prodotto sono trattate al punto 2.2.1.

Mahle ha sostenuto che la conclusione della Commissione relativa ai produttori di HEX situati al di fuori dell'UE non era stata oggetto di una valutazione approfondita e ha sostenuto che un fornitore cinese consegnava HEX ad alcuni stabilimenti automobilistici dell'UE. A tale riguardo, CLEPA ha asserito che i fabbricanti di scambiatori di calore sono in concorrenza diretta con altri produttori di questa regione, vale a dire Marocco e Ucraina. Tuttavia le argomentazioni non sono state suffragate da elementi di prova e sono state pertanto respinte.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Valeo ha ribadito che gli utilizzatori di AHEX AFRP rappresentano una maggiore quota di occupazione rispetto all'industria dell'alluminio dell'UE e svolgeranno un ruolo essenziale nell'elettrificazione del settore automobilistico dell'Unione. Per tale ragione ha sostenuto che il fatto di non escludere gli AHEX AFRP sarebbe stato contrario all'interesse dell'Unione.

A tale riguardo, come indicato al considerando 145, la Commissione ha ritenuto che le misure avrebbero avuto solo un impatto limitato sulla situazione finanziaria degli utilizzatori. Pertanto, e tenendo anche conto delle conclusioni tratte riguardo all'interesse dell'industria dell'Unione, sebbene gli utilizzatori di AHEX AFRP rappresentino una maggiore quota di occupazione rispetto all'industria dell'Unione, la Commissione non ha ritenuto che il fatto di non escludere gli AHEX AFRP dall'ambito della presente inchiesta fosse contrario all'interesse dell'Unione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

6.3.4. Altri settori di attività

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni non sono pervenute osservazioni da parte degli utilizzatori attivi in altri settori.

6.3.5. Conclusioni relative all'interesse degli utilizzatori

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 449 del regolamento provvisorio.

6.4. Altri interessi

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni avviati di recente sulle importazioni di prodotti di alluminio originari della Cina erano contrari alla nuova strategia industriale e hanno proposto nuovi obiettivi per la trasformazione verde e digitale. Il governo della RPC ha inoltre indicato che solo un commercio equo e libero potrebbe garantire lo sviluppo sostenibile delle industrie dell'UE e approfondire la cooperazione tra l'UE e i suoi partner economici e commerciali. Infine il governo della RPC ha sostenuto che le importazioni dalla RPC contribuiscono a promuovere il risparmio energetico e l'innovazione nelle industrie pertinenti dell'UE che apportano benefici all'obiettivo di trasformazione verde dell'UE.

La Commissione ha ricordato che lo scopo delle inchieste antidumping e antisovvenzioni non è escludere dal mercato dell'Unione le importazioni da un determinato paese ma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti giuridici pertinenti, ristabilire condizioni di parità che consentano scambi equi tra i partner economici. Inoltre il livello delle misure è stato rivisto al ribasso e non è considerato proibitivo. Su tale base, non si è ritenuto che l'istituzione di misure sarebbe in contrasto con la nuova strategia industriale e i nuovi obiettivi proposti per la trasformazione verde e digitale, in quanto le importazioni dalla RPC possono ancora entrare nel mercato dell'Unione e contribuire ai nuovi obiettivi di trasformazione verde e digitale.

Altre argomentazioni relative ai nuovi obiettivi di trasformazione verde e digitale sono trattate al punto 2.2.1.

6.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 459 del regolamento provvisorio, giacché il livello delle misure è stato rivisto.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'andamento dei volumi delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 2, al fine di tener conto del pregiudizio aggiuntivo nel caso in cui in tale periodo si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta. Secondo Eurostat e la banca dati Surveillance 2, da un confronto tra i volumi delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo dell'inchiesta e quelle del periodo di comunicazione preventiva non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni. Di conseguenza, non erano soddisfatte le condizioni per un aumento nella determinazione del margine di pregiudizio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e non è stato applicato alcun adeguamento al margine di pregiudizio.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha contestato la scelta della Commissione di aggiungere i costi ambientali futuri al prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. La società ha sostenuto che, al pari dell'Unione, Xiamen Xiashun sarà soggetta al sistema di scambio di quote di emissione della Cina («ETS») a decorrere dal 2022. Ha inoltre affermato di avere ottenuto la certificazione PS (Performance Standard) dell'Aluminium Stewardship Initiative. Ha asserito di avere pertanto sostenuto costi di conformità derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dagli impegni assunti con l'accordo di Parigi. Di conseguenza, Xiamen Xiashun ha affermato di avere sostenuto costi di conformità ambientale equivalenti a quelli sostenuti dai produttori dell'Unione, che si rifletteranno nei prezzi delle esportazioni verso l'Unione, e che pertanto i costi ambientali futuri non dovrebbero essere aggiunti al prezzo non pregiudizievole.

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il fatto che la Cina applicherà il proprio ETS o che Xiamen Xiashun abbia sostenuto costi di conformità ambientale non è pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, a norma del quale nel determinare il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione occorre tenere conto, tra l'altro, dei costi ambientali futuri.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha sostenuto che il profitto di riferimento del 6 % applicato dalla Commissione non riflette un profitto ragionevolmente realizzabile da tale settore e ha menzionato il margine di profitto del 5,2 % ottenuto dall'industria dell'Unione nel 201684. Inoltre Nanshan ha sostenuto che il profitto di riferimento dovrebbe essere applicato non al costo del fattore produttivo, bensì soltanto al costo di trasformazione, in ragione del fatto che il prezzo LME non è negoziato tra l'acquirente e il venditore, in quanto il venditore trasferisce il costo all'acquirente. A tale proposito ha sostenuto che la negoziazione è limitata al costo di trasformazione.

A tale riguardo la Commissione ha rilevato che il profitto di riferimento utilizzato ai fini dei calcoli dell'underselling è stato stabilito conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater. Quanto agli elementi cui si deve applicare il profitto di riferimento, l'articolo 7, paragrafo 2 quater, fa chiaramente riferimento a un livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti. Pertanto il profitto di riferimento dovrebbe essere applicato a tutti gli elementi di costo e non soltanto ai costi di trasformazione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In base a ciò, e in assenza di osservazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 462 a 475 del regolamento provvisorio.

7.2. Distorsioni relative alle materie prime

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, sono stati confermati i considerando da 476 a 480 del regolamento provvisorio.

7.3. Misure definitive

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Per i motivi esposti in questa sezione, i dazi antidumping dovrebbero essere istituiti secondo la regola del dazio inferiore.

La Commissione ha stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione (UE-27) dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangsu Alcha ha sostenuto che la divulgazione dei margini di underselling e di undercutting era incompleta, in quanto i prezzi indicativi e le quantità vendute dall'industria dell'Unione, per tutti i codici NCP tranne uno, erano classificati come riservati, per cui non ha potuto esercitare i suoi diritti di difesa. Essa ha inoltre chiesto informazioni supplementari in merito agli adeguamenti effettuati per garantire la comparabilità. Jiangsu Alcha ha sostenuto che la struttura dell'NCP utilizzata per il calcolo del livello delle misure provvisorie non garantiva una sufficiente comparabilità dei codici NCP e ha messo in discussione le condizioni di concorrenza applicabili nell'UE. Come indicato al considerando 374, Jiangsu Alcha ha affermato che per calcolare il margine di underselling la Commissione aveva utilizzato le informazioni fornite da Jiangsu Alcha, basate su una struttura dell'NCP obsoleta.

In seguito alla richiesta di Jiangsu Alcha, la Commissione ha fornito intervalli di valori per il margine di underselling e i prezzi indicativi dell'industria dell'Unione utilizzati per il calcolo del margine di underselling, spiegazioni supplementari sugli adeguamenti effettuati nonché l'elenco completo dei codici NCP dell'industria dell'Unione. Tuttavia Jiangsu Alcha ha indicato che le informazioni supplementari erano obsolete, in quanto sarebbero basate su fatti errati e non terrebbero conto delle sue osservazioni sulla struttura dell'NCP.

In seguito alle osservazioni di Jiangsu Alcha sull'NCP, la Commissione ha esaminato l'argomentazione insieme alle altre argomentazioni ricevute dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni. Essa ha confermato che la classificazione iniziale dei tipi di prodotto effettuata da Jiangsu Alcha non era corretta. La Commissione ha quindi sostituito i codici NCP errati con codici corretti e ha ricalcolato il livello del margine di underselling per questo esportatore.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Jiangsu Alcha ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato informazioni sufficienti in relazione ai dati dell'industria dell'Unione, limitandosi a comunicare i dati completi relativi ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling per un solo NCP. Per quanto riguarda gli altri NCP, la società ha contestato alla Commissione di avere utilizzato, per il prezzo indicativo e i margini di underselling, ampi intervalli di valori che non potevano costituire una divulgazione esplicita di informazioni. Inoltre Jiangsu Alcha ha osservato di non avere potuto presentare osservazioni sull'equità del calcolo, in quanto non aveva avuto accesso ai quantitativi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione a livello di NCP. A tale proposito ha invitato la Commissione a individuare il numero di produttori di ciascun NCP. Inoltre Jiangsu Alcha ha fatto riferimento anche a una potenziale differenza in termini di stadio commerciale, commissioni e altri costi di vendita. Su tale base ha sostenuto che i suoi diritti di difesa sono stati violati e ha chiesto un'ulteriore divulgazione delle informazioni più esplicita a garanzia di una comparazione equa.

La divulgazione definitiva delle informazioni è stata effettuata dalla Commissione in linea con la sua prassi abituale, al fine di garantire la riservatezza dei dati forniti dall'industria dell'Unione. A tale riguardo, data l'entità del campione, non sarebbe stato possibile divulgare i dati riguardanti gli NCP fabbricati e venduti soltanto da uno o due produttori dell'Unione senza che ciò comportasse indirettamente una divulgazione di dati sensibili. Per i medesimi motivi la Commissione non può rivelare a Jiangsu Alcha il numero dei produttori che vendono un determinato NCP. La Commissione ha pertanto potuto rivelare il prezzo indicativo e il margine di underselling soltanto sotto forma di intervalli di valori. È opportuno ricordare che la Commissione aveva già applicato tale metodo nella divulgazione provvisoria delle informazioni in seguito alla richiesta di un'ulteriore divulgazione delle informazioni presentata da Jiangsu Alcha, come indicato al considerando 565. A tale riguardo Jiangsu Alcha non aveva presentato osservazioni sul livello di dettaglio dell'ulteriore divulgazione provvisoria dei suoi calcoli del pregiudizio.

Per quanto riguarda altri aspetti dei calcoli (stadio commerciale, commissioni, costi di vendita), è opportuno rilevare che nei calcoli dell'undercutting e dell'underselling si tiene già conto delle commissioni e dei costi di vendita. Considerato il tipo di prodotti esportati da Jiangsu Alcha nell'Unione, ossia gli AHEX AFRP destinati ai fornitori del settore automobilistico, l'osservazione relativa allo stadio commerciale non era giustificata. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.

Inoltre Jiangsu Alcha ha chiesto ulteriori informazioni sulla costruzione degli intervalli di valori e in particolare sull'autore di tali intervalli.

Gli intervalli di valori presentati nella divulgazione definitiva delle informazioni sono stati costruiti dalla Commissione sulla base delle informazioni sensibili utilizzate per i calcoli dell'underselling, ossia sono basati sul prezzo indicativo e sul margine di underselling calcolati in linea con il metodo illustrato ai considerando da 462 a 473 del regolamento provvisorio.

Jiangsu Alcha ha sostenuto che gli NCP da essa esportati erano fabbricati da un esiguo numero di produttori dell'Unione e che i dati di un solo produttore dell'Unione presumibilmente inefficiente avrebbero potuto avere un effetto distorsivo sul prezzo indicativo dell'industria dell'Unione e gonfiare in maniera iniqua il margine di underselling. A tale proposito ha fornito calcoli alternativi del margine di undercutting e di underselling basati su una media semplice (non ponderata) dell'importo unitario relativo all'undercutting e all'underselling e ha invitato la Commissione a eseguire nuovamente i calcoli dell'underselling su tale base, in modo da eliminare la presunta iniquità derivante dall'estrema diversità dei quantitativi venduti da Jiangsu Alcha e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Ha inoltre fornito un calcolo dell'underselling basato sui valori superiori dell'intervallo e ha chiesto chiarimenti in merito all'intervallo utilizzato.

A tale proposito è opportuno ricordare che il calcolo dei margini di underselling e di undercutting era basato su un campione di produttori dell'Unione. A tale riguardo Jiangsu Alcha non ha presentato osservazioni sul campione né elementi di prova relativi alla presunta inefficienza dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. È inoltre opportuno rilevare che, fatta eccezione per due NCP, è stato possibile abbinare tutti gli NCP esportati da Jiangsu Alcha a un NCP corrispondente venduto in quantitativi rilevanti da almeno un produttore dell'Unione incluso nel campione. Il metodo della media semplice che è stata applicato e proposto da Jiangsu Alcha è stato ritenuto errato in quanto non teneva conto del volume delle esportazioni e pertanto non rifletteva accuratamente le pratiche di esportazione di tale società. Nemmeno l'altro metodo descritto da Jiangsu Alcha (valori superiori dell'intervallo) è stato ritenuto appropriato, giacché non tiene conto dei valori inferiori e non rifletterebbe accuratamente le pratiche di esportazione della società. Data la natura sensibile dei dati forniti sotto forma di intervalli di valori, la Commissione non ha potuto fornire i chiarimenti richiesti. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Allo stesso proposito, CLEPA ha sostenuto che la differenza di prezzo tra gli AHEX AFRP prodotti nell'UE e quelli importati non giustificava il livello delle misure provvisorie. Valeo ha sostenuto che gli adeguamenti effettuati dalla Commissione per quanto riguarda il tipo di rotoli non erano realistici e comportavano risultati non conformi.

Ove richiesto, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni relative alle esportazioni di AHEX AFRP e ha adeguato di conseguenza il margine di undercutting.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, EA ha chiesto chiarimenti in merito alla riduzione del margine di underselling di Jiangsu Alcha. Ha inoltre posto in discussione il fatto che, a differenza del margine di dumping, che si è mantenuto a un livello analogo, il margine di underselling fosse diminuito in misura significativa. Ha inoltre fatto riferimento alle osservazioni di CLEPA e di Valeo riguardanti il livello del margine di underselling e ha chiesto chiarimenti sul modo in cui ne è stato tenuto conto per stabilire tale margine.

A tale proposito è opportuno rilevare che la sostituzione degli NCP errati ha inciso in misura analoga sulla determinazione del prezzo all'esportazione e del valore normale e pertanto il margine di dumping corrispondente non ne ha risentito. Per quanto riguarda il margine di pregiudizio, il problema degli NCP ha riguardato soltanto Jiangsu Alcha e non l'industria dell'Unione; pertanto la rettifica degli NCP ha determinato un cambiamento significativo del livello del margine di underselling per questo produttore esportatore. Le osservazioni di CLEPA e Valeo riguardo al livello del margine di underselling non hanno avuto alcun effetto sul livello del margine di underselling.

A seguito delle osservazioni di EA sulla divulgazione definitiva delle informazioni, Jiangsu Alcha ha confermato i chiarimenti forniti dalla Commissione.

In seguito alla richiesta di Xiamen Xiashun, la Commissione ha fornito intervalli di valori per il margine di underselling e i prezzi indicativi dell'industria dell'Unione utilizzati per il calcolo del margine di underselling, spiegazioni supplementari sugli adeguamenti effettuati nonché l'elenco completo dei codici NCP dell'industria dell'Unione.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nanshan ha chiesto la divulgazione di informazioni supplementari sotto forma di prezzi indicativi dell'industria dell'Unione utilizzati per il calcolo del margine di underselling, spiegazioni supplementari sugli adeguamenti effettuati e l'elenco completo degli NCP dell'industria dell'Unione. Ha inoltre chiesto la comunicazione del calcolo del suo margine di underselling senza applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e un intervallo di valori per il margine di underselling per NCP.

In risposta a tale richiesta, la Commissione ha fornito gli intervalli di valori per il margine di underselling e i prezzi indicativi dell'industria dell'Unione utilizzati per il calcolo del margine di underselling, spiegazioni supplementari sugli adeguamenti effettuati nonché l'elenco completo dei codici NCP dell'industria dell'Unione. Il calcolo alternativo del margine di underselling, senza applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, non è stato fornito poiché tali informazioni non facevano parte delle informazioni su cui la Commissione si è basata per fondare le proprie risultanze. Tuttavia la Commissione ha osservato che la quota di vendite effettuate tramite entità collegate è molto bassa, cosicché l'impatto dell'applicazione dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sarebbe, se del caso, molto ridotto.

Nonostante le informazioni supplementari scambiate e per quanto riguarda l'adeguamento di cui ai considerando da 592 a 597, Nanshan ha sostenuto che avrebbe dovuto ricevere anche il prezzo indicativo per altri NCP che differiscono solo in termini di lega, al fine di presentare osservazioni significative sull'adeguamento effettuato.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base, in conformità del quale la Commissione divulga unicamente gli elementi di prova su cui si è basata per trarre le sue conclusioni, la Commissione non ha ritenuto che tali informazioni dovessero essere divulgate. In ogni caso, si è ritenuto che Nanshan avesse ricevuto le informazioni sulle quali la Commissione si è basata per trarre le sue risultanze definitive.

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nanshan ha sostenuto che la Commissione abbia calcolato erroneamente il livello di eliminazione del pregiudizio, basandosi a tal fine sull'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per determinare i prezzi all'importazione di Nanshan. In particolare, ha fatto riferimento a specifici punti delle sentenze del Tribunale T-383/1785 e T-301/1686. Secondo quanto sostenuto dalla società, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha commesso un errore decidendo di detrarre le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame da parte [dell'entità collegata della richiedente nell'UE] ad acquirenti indipendenti, al fine di stabilire il prezzo all'esportazione di tale prodotto nel contesto della determinazione del pregiudizio.

La Commissione ha osservato che le risultanze cui fa riferimento Nanshan nella causa T-383/17 non sono pertinenti per il caso in esame, in quanto riguardano unicamente i calcoli dell'undercutting effettuati nell'inchiesta oggetto di quella sentenza87. Per quanto riguarda la causa T-301/16, anche se Nanshan ha fatto riferimento alle constatazioni del Tribunale sulla sottoquotazione (undercutting) (punto 188), il Tribunale ha anche rilevato (al punto 194) che i calcoli relativi alla sottoquotazione potrebbero avere un impatto anche sul margine di pregiudizio. Tuttavia, a differenza dell'inchiesta oggetto della sentenza del Tribunale, nel caso in questione la Commissione ha basato i suoi calcoli dell'underselling su un metodo diverso per stabilire il prezzo non pregiudizievole dell'Unione. Mentre nella causa T-301/16 il prezzo non pregiudizievole includeva anche i costi sostenuti dalle entità di vendita collegate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, nel caso in questione il prezzo non pregiudizievole era basato sul costo di produzione dei produttori dell'Unione maggiorato di un profitto di riferimento, escludendo così tutti i costi sostenuti dalle entità di vendita collegate. Di conseguenza, contrariamente alle constatazioni del Tribunale nella causa T-301/16, nel caso in esame non vi è alcuna asimmetria tra i prezzi all'importazione stabiliti per Nanshan, per cui le SGAV e il profitto dell'importatore collegato nell'Unione sono stati detratti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e il prezzo indicativo, che non comprende le SGAV o i profitti delle loro entità di vendita collegate, è stato stabilito per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Inoltre, a differenza della situazione di fatto di cui alla causa T-301/16, ove quasi tutte le vendite dell'esportatore in questione sono state effettuate tramite importatori collegati, nel caso in esame l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base riguardava solo il [25-35] % del volume delle esportazioni di Nanshan88; inoltre meno del 20 % di tutte le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stato effettuato tramite organismi collegati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha ribadito la sua argomentazione e ha indicato che i volumi delle vendite da essa effettuate tramite importatori collegati non erano molto bassi e che la Commissione non poteva ignorare la giurisprudenza del Tribunale consolidata nelle sentenze T-107/0889, T-383/17 e T-301/16 con la motivazione che l'impatto della violazione sarebbe stato ridotto. Le sue motivazioni si sono basate sull'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sul principio dello Stato di diritto nell'ordinamento giuridico dell'Unione, sancito dall'articolo 263 TFUE.

A tale proposito è opportuno rilevare che la Commissione non ha ignorato la giurisprudenza del Tribunale con la motivazione che l'impatto dell'adeguamento sarebbe molto ridotto. La Commissione, in realtà, si è rifiutata di fornire le informazioni richieste al considerando 580 perché esse non facevano parte delle informazioni su cui ha basato le sue risultanze e perché l'eventuale impatto di tale adeguamento sarebbe stato molto ridotto.

Nanshan ha inoltre fatto riferimento al punto 199 della sentenza T-383/17 sostenendo che in tale causa «non è operata alcuna distinzione tra il margine di undercutting e il margine di underselling» e che ciò è tanto più logico in quanto il margine di underselling mira a valutare la situazione dei prezzi dell'industria dell'Unione «in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping», come stabilito da altre sentenze90. Ha aggiunto che il margine di underselling è il metodo aritmetico scelto dalla Commissione per valutare la contrazione e il contenimento dei prezzi e dunque per valutare il livello adeguato per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping del produttore esportatore91.

A tale proposito, innanzitutto tale sentenza è oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia92. Di conseguenza, le risultanze della sentenza relative alla questione oggetto dell'argomentazione formulata da Hansol non sono definitive. È inoltre opportuno rilevare che il punto citato fa riferimento a «prezzi negoziati tra un'impresa e i clienti e non a prezzi a uno stadio intermedio». Dato che i prezzi indicativi utilizzati nei calcoli dell'underselling possono, in quanto tali, non essere frutto di negoziazione, ma corrispondere in realtà al prezzo di vendita fittizio che l'industria dell'Unione potrebbe praticare in assenza di importazioni oggetto di dumping, il prezzo indicativo non può essere considerato un prezzo negoziato. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Inoltre, secondo quanto asserito da Nanshan, il fatto che nella costruzione del prezzo indicativo non si sia tenuto dei costi sostenuti dalle entità di vendita collegate non è pertinente per valutare se la Commissione abbia ignorato la giurisprudenza del Tribunale nei suoi calcoli dell'underselling, in quanto tali costi non dovrebbero essere presi in considerazione nel costruire il prezzo indicativo. Più specificamente ha indicato che la Commissione aveva costruito il prezzo indicativo sulla base dell'«utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione nel 2016»; ha quindi aggiunto che tale prezzo indicativo rifletteva il prezzo che sarebbe stato idealmente praticato dall'industria dell'Unione ai suoi primi acquirenti indipendenti e comprendeva tutte le componenti del prezzo praticato a questi primi acquirenti indipendenti. Nanshan ha inoltre affermato che i costi sostenuti dalle entità di vendita collegate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non avrebbero pertanto dovuto essere presi in considerazione.

A tale proposito è opportuno rilevare in primo luogo che, contrariamente a quanto asserito da Nanshan e come indicato al considerando 467 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito il profitto di riferimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 2 quater, e non sulla base dell'utile realizzato dall'industria dell'Unione nel 2016. Inoltre il prezzo indicativo è stato costruito applicando il profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell'UE inclusi nel campione, che non comprendeva i costi sostenuti dalle entità di vendita collegate. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Nanshan ha inoltre sostenuto che la Commissione non è tenuta a effettuare un confronto che copra la maggior parte delle vendite del produttore esportatore nel calcolo dei margini di underselling e undercutting. Essa ha inoltre affermato che la corrispondenza tra i prodotti esportati di Nanshan e quelli venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione avrebbe comunque raggiunto il 65 % delle vendite di Nanshan senza confrontare un NCP per il quale era necessario un adeguamento. Nanshan ha inoltre fatto riferimento all'organo d'appello in China — GOES93 e al panel in China — Autos (USA)94, sostenendo che la Commissione dovrebbe limitare il suo confronto a prodotti comparabili. Ha inoltre aggiunto che le vendite all'esportazione di un NCP che non è venduto dall'industria dell'Unione non possono essere effettuate a prezzi inferiori o arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Ha inoltre aggiunto che la Commissione non ha esaminato in modo accurato e imparziale tutti gli aspetti pertinenti del singolo caso, in linea con i principi generali del diritto dell'UE95, e ha fatto riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in base al quale «l'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo».

La giurisprudenza dell'OMC citata prevede che l'autorità incaricata dell'inchiesta abbia l'obbligo di garantire la comparabilità dei prezzi tra le importazioni in questione e il prodotto simile interno. Tuttavia, questa giurisprudenza non impone di confrontare solo prodotti «identici» o «intercambiabili». Inoltre, questa giurisprudenza dell'OMC non esclude la possibilità di effettuare adeguamenti al fine di garantire un confronto accurato e valido.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha fatto riferimento ad altre relazioni dei panel dell'OMC96, sostenendo che la giurisprudenza non consentiva a un'autorità di confrontare prezzi non comparabili per determinare il pregiudizio dopo averli adeguati per renderli comparabili. Ha aggiunto che il fatto di porre a confronto prodotti che non competono tra loro non soddisfa il requisito in base al quale l'autorità incaricata dell'inchiesta effettua un esame obiettivo di prove positive; ha inoltre asserito che il prodotto dell'industria dell'Unione utilizzato per calcolare l'undercutting dei prezzi aveva impieghi finali diversi da quelli del prodotto esportato da Nanshan con il quale è stato confrontato.

La Commissione ha ritenuto che Nanshan non abbia letto accuratamente le relazioni dei panel dell'OMC citate e ne abbia omesso parti rilevanti. Di fatto la relazione del panel China — X-Ray Equipment riporta al punto 7.51 che «quando i confronti tra i prezzi sono effettuati nell'ambito di un'analisi dell'undercutting dei prezzi […], è necessario che l'autorità responsabile dell'inchiesta valuti se i prezzi sono effettivamente confrontabili. […] Un modo per tenere conto delle differenze tra i prodotti confrontati sarebbe quello di effettuare adeguamenti pertinenti. […] in molti casi gli adeguamenti pertinenti garantiranno in maniera efficace la comparabilità dei prezzi a norma dell'articolo 3.2». Ciò ha confermato il metodo della Commissione, che consiste nell'applicare adeguamenti al fine di garantire la comparabilità dei prezzi ed stato confermato anche nel documento China — Broiler Products al punto 7.479: «è necessario esaminare la comparabilità dei prezzi ogni qual volta sia effettuato un confronto tra i prezzi nell'ambito di un'analisi dell'undercutting dei prezzi, ma riconoscendo anche che la necessità di procedere ad adeguamenti dipende necessariamente dalle circostanze fattuali del caso e dagli elementi di prova di cui dispone l'autorità». Inoltre il punto 7.483 chiarisce che «l'autorità deve procedere ad adeguamenti al fine di controllare e correggere le differenze pertinenti nelle caratteristiche fisiche o di altro tipo del prodotto». Per tale motivo si è ritenuto che la Commissione abbia agito in linea con la giurisprudenza dell'OMC nell'effettuare adeguamenti pertinenti per tenere conto delle differenze fisiche e garantire la comparabilità dei prezzi. Infatti, applicando l'adeguamento dei prezzi del 2,7 % nel caso in esame, la Commissione ha garantito un valido e accurato confronto tra i prodotti dell'industria dell'Unione e il prodotto esportato da Nanshan. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Per quanto riguarda le percentuali corrispondenti, la Commissione ha preso in considerazione i codici NCP con il volume di esportazioni più elevato al fine di garantire che le pratiche di esportazione di Nanshan si riflettessero accuratamente nel livello del suo margine di underselling. Così facendo, ha calcolato un margine di underselling per un NCP per il quale era necessario un adeguamento. In linea con la relazione del panel in China — GOES97, la Commissione ha garantito che i prezzi utilizzati per il confronto fossero adeguatamente comparabili e ha proceduto a un adeguamento appropriato come descritto di seguito. In tale contesto, si è ritenuto che la Commissione abbia effettuato una valutazione attenta e obiettiva del caso in questione sulla base di prove positive.

Nanshan ha inoltre sostenuto che l'adeguamento del prezzo del 2,7 %, effettuato per confrontare un NCP esportato nell'UE (rotoli laminati a freddo) da Nanshan con un NCP venduto dall'industria dell'Unione (rotoli laminati a caldo), fosse insufficiente. A tale proposito, ha fatto riferimento a una presunta relazione della CRU indicante una differenza di prezzo del 25 % tra i rotoli laminati a freddo e quelli laminati a caldo. Ha inoltre aggiunto che il margine di underselling calcolato per questo NCP non era in linea con il margine medio di underselling per i codici NCP corrispondenti. Su tale base, ha chiesto alla Commissione di riesaminare il livello dell'adeguamento e il corrispondente calcolo dell'undercutting e dell'underselling. Nello stesso contesto Nanshan ha indicato che, anziché basare l'adeguamento sui codici NCP che differiscono per spessore, la Commissione dovrebbe basare tale adeguamento su NCP che differiscono solo in termini di lega utilizzata, in quanto lo spessore è uno dei principali fattori che determinano il prezzo del prodotto oggetto dell'inchiesta.

In primo luogo, la Commissione ha osservato che il metodo utilizzato è in linea con la sua prassi abituale. In secondo luogo, non ha potuto confermare la differenza di prezzo del 25 % tra i prodotti laminati a caldo e quelli laminati a freddo indicata da Nanshan facendo riferimento a una relazione della CRU. Infatti, mentre il riferimento al prezzo per i rotoli laminati a freddo riguardava effettivamente una media delle quotazioni di prezzo della CRU per il PI, non è stato possibile stabilire la presunta fonte della CRU per i rotoli laminati a caldo. Di fatto, contrariamente a quanto affermato da Nanshan, tale presunto riferimento ai prezzi non esisteva in quanto tale ed era il risultato di vari adeguamenti e supposizioni non verificabili e che riguardavano solo vagamente un'approssimazione di un prezzo di riferimento per i rotoli laminati a caldo. Inoltre non era chiaro se il prezzo calcolato per la laminazione a caldo riguardasse lo stesso tipo di lega. In terzo luogo, i registri interni di Nanshan non hanno confermato la presunta differenza di prezzo tra i rotoli laminati a caldo e quelli laminati a freddo. In più, anche basando l'adeguamento sul metodo suggerito da Nanshan (differenza in termini di lega), il livello della percentuale del margine di underselling si situava nella stessa fascia, vale a dire inferiore o superiore di 3 punti percentuali rispetto alla percentuale calcolata, confermando così che il livello dell'underselling riscontrato per quel particolare NCP utilizzando il metodo della Commissione era rappresentativo della differenza di prezzo. Va inoltre osservato che il prezzo all'esportazione stabilito per quel codice NCP era il più basso di tutti gli NCP esportati da Nanshan nell'UE e in media inferiore del [10-20] % al prezzo medio all'esportazione di Nanshan. Ciò spiega anche perché il margine di underselling riscontrato per questo NCP fosse più elevato che per gli altri NCP corrispondenti. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione è stata respinta.

È opportuno rilevare che le osservazioni formulate da Nanshan in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni sono state sostenute da Xindatong dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha ribadito che l'adeguamento del 2,7 % applicato al prezzo indicativo non era sufficiente. Nanshan ha fatto riferimento a un confronto tra i valori normali costruiti dalla Commissione per i prodotti laminati a caldo e per quelli laminati a freddo, a un confronto dei prezzi all'esportazione di Nanshan per prodotti analoghi laminati a caldo e a freddo, alla presunta relazione della CRU e a una relazione dell'ITC statunitense. Per quanto riguarda gli adeguamenti basati sul metodo suggerito da Nanshan, quest'ultima ha affermato che la Commissione non aveva spiegato in che modo avesse adeguato il prezzo di questi NCP e che a suo giudizio tali calcoli non avevano pertanto alcun valore. Infine Nanshan ha sostenuto che il prezzo all'esportazione di questo NCP fosse il più basso semplicemente perché l'NCP in questione era venduto unicamente da Nanshan Europe e dunque influenzato dall'applicazione asseritamente illegittima dell'articolo 2, paragrafo 9.

A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che l'adeguamento da applicare al prezzo indicativo dell'industria dell'Unione dovrebbe basarsi sulle differenze di prezzo osservate sul mercato dell'Unione, in quanto il prezzo indicativo dovrebbe, in sostanza, riflettere il prezzo che l'industria dell'Unione dovrebbe conseguire in assenza di importazioni oggetto di dumping sul suo mercato interno. Pertanto il riferimento alle differenze inerenti al valore normale applicabile nel paese interessato non è stato ritenuto attendibile. Inoltre, come indicato al punto 3.4, è stato accertato che i prezzi all'esportazione di Nanshan erano oggetto di dumping. Pertanto non è stato ritenuto attendibile nemmeno il riferimento alle differenze inerenti ai prezzi all'esportazione oggetto di dumping.

In assenza di nuovi elementi o di confutazioni riguardanti la presunta relazione della CRU, le risultanze della Commissione sono state confermate. Per quanto riguarda il riferimento alla relazione dell'ITC, non solo non è chiaro in che modo Nanshan abbia calcolato la differenza di prezzo, visto che i calcoli non presentavano alcuna formula che potesse consentire alla Commissione di comprendere come fosse stato effettuato il confronto, ma la Commissione ha anche rilevato che i dati cui è fatto riferimento riguardavano il periodo 2011-2015, che era notevolmente diverso dal PI o dal periodo in esame. Per quanto riguarda il metodo suggerito da Nanshan, è opportuno rilevare che la Commissione ha in realtà riprodotto lo stesso metodo per il calcolo dell'adeguamento, in linea con quanto suggerito da Nanshan nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni. A tale proposito la Commissione non ha ritenuto che questi calcoli fossero privi di valore. Al contrario, essi hanno confermato la risultanza della Commissione riguardo al livello di underselling per questo specifico NCP. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione dell'NCP in questione, è opportuno rilevare che, anche qualora non fosse stato applicato l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, il prezzo all'esportazione di tale NCP sarebbe rimasto ben al di sotto del prezzo medio all'esportazione di altri NCP esportati da Nanshan, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato, e anche al di sotto del prezzo medio all'esportazione degli NCP esportati esclusivamente tramite Nanshan Europe. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto applicare un adeguamento dello stadio commerciale, in quanto il [95-100] % delle sue vendite all'esportazione verso l'UE era destinato a distributori ai quali la società applica prezzi inferiori a quelli praticati nei confronti degli utilizzatori finali. A sostegno della sua tesi Nanshan ha confrontato il prezzo unitario CIF dello stesso NCP venduto a distributori e a utilizzatori finali. Ha sostenuto che l'industria dell'Unione vendeva il prodotto oggetto dell'inchiesta prevalentemente a utilizzatori finali.

A tale proposito la Commissione ha rilevato che i quantitativi di quel particolare NCP venduti da Nanshan a distributori e a utilizzatori finali non erano confrontabili, in quanto i quantitativi venduti a utilizzatori finali erano irrilevanti e dunque non potevano essere utilizzati ai fini di un raffronto significativo. Inoltre, contrariamente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), Nanshan non ha fornito elementi di prova per dimostrare l'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali. Ad esempio, Nanshan non ha fornito elementi di prova per dimostrare di avere sostenuto costi aggiuntivi nelle operazioni di vendita agli utilizzatori finali, ad esempio spese inerenti alla commercializzazione o al servizio alla clientela, che giustificherebbero l'applicazione di un prezzo di vendita più elevato agli utilizzatori finali. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

Airoldi ha sostenuto che, alla luce dell'aumento dei prezzi LME e dei prezzi di trasporto, l'istituzione di dazi ad valorem porterebbe i prezzi cinesi degli AFRP al di sopra degli attuali prezzi europei e creerebbe uno squilibrio in un contesto di presunta mancanza di capacità produttiva.

La Commissione ha ritenuto che un dazio ad valorem fosse la forma di dazio più appropriata per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e ha rinviato alle sue conclusioni sulla ponderazione degli interessi di cui al considerando 554.

Per quanto riguarda il margine residuo, come illustrato al considerando 380, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando 289 e 473 del regolamento provvisorio, secondo cui la collaborazione è scarsa. La Commissione ha pertanto fissato il margine residuo al livello del margine di underselling più elevato stabilito per un tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative nell'UE-27 dal produttore esportatore con il margine di underselling più elevato riscontrato. Su tale base e tenendo conto, ove necessario, delle osservazioni sui calcoli dell'underselling, il margine residuo di underselling è stato fissato al 24,6 %.

SocietàMargine di dumping definitivoMargine di underselling definitivo
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.72,1 %14,3 %
Nanshan Group Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd. Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd. Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.55,5 %19,1 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.23,7 %21,4 %
Altre società che hanno collaborato44,5 %19,0 %
Tutte le altre società88,0 %24,6 %

Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

SocietàDazio antidumping definitivo
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.14,3 %
Nanshan Group Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd. Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd., Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.19,1 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.21,4 %
Altre società che hanno collaborato19,0 %
Tutte le altre società24,6 %

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per le singole società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda va presentata alla Commissione98. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per ridurre al minimo i rischi di elusione in virtù delle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società cui sono state riconosciute aliquote individuali del dazio antidumping devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote del dazio definitivo dovrebbero normalmente essere svincolati.

Tuttavia, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione può anche decidere, in particolari circostanze, di non riscuotere affatto i dazi provvisori. Nel caso in esame, per gli stessi motivi che hanno determinato la sospensione temporanea [cfr. decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione99, «la decisione di sospensione»], la riscossione dei dazi provvisori costituirebbe un inutile onere supplementare, soprattutto a carico degli importatori e degli utilizzatori dell'UE, senza peraltro contribuire ad alleviare la situazione dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto deciso di non procedere alla riscossione definiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

In seguito alla seconda ulteriore divulgazione finale, un operatore commerciale e quattro utilizzatori hanno espresso il loro sostegno all'intenzione della Commissione di non riscuotere i dazi provvisori, mentre EA ed Elval si sono opposte a tale intenzione.

In primo luogo, EA ha asserito che il termine di un giorno lavorativo per presentare osservazioni su tale questione violasse i suoi diritti di difesa. In secondo luogo, la società non ha compreso in che modo la Commissione potesse concludere che rimborserà i dazi antidumping provvisori prima ancora di aver ricevuto le osservazioni da parte dell'industria dell'UE sulla sua intenzione di sospendere le misure. In terzo luogo, poiché la stessa decisione di sospensione è viziata da errori manifesti di valutazione e violazione dei diritti procedurali, anche l'intenzione di non riscuotere i dazi provvisori è illecita. La terza osservazione è stata sostenuta anche da Elval.

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha osservato che né il regolamento di base, né la sezione 6 dell'avviso di apertura specificano un termine preciso per le ulteriori divulgazioni finali, ma piuttosto lasciano alla Commissione un margine discrezionale per fissare tale termine. Alla luce dei vincoli temporali dell'inchiesta e dei contenuti minimi su cui presentare osservazioni (due considerando che occupavano meno di una pagina), la Commissione ha concluso che il termine di un giorno fosse comunque congruo. In effetti, tutte le parti interessate sono state in grado di formulare il loro parere su questo semplice punto entro il termine fissato. Pertanto non vi è alcuna violazione dei diritti di difesa.

In merito al secondo punto la Commissione ha osservato che non sussiste alcun obbligo di attendere le osservazioni delle parti interessate in merito alla decisione di sospensione prima di divulgare l'intenzione di non riscuotere i dazi provvisori. In effetti, la divulgazione della sua intenzione di non riscuotere in via definitiva i dazi provvisori non pregiudica la determinazione finale della Commissione in merito a tale questione o alla sospensione delle misure. Entrambi i progetti di atti giuridici sono stati adeguatamente divulgati e avrebbero potuto essere modificati in seguito alla presentazione di osservazioni giustificate.

In merito al terzo punto, la Commissione ha osservato che EA non ha contestato la mancata riscossione dei dazi provvisori in quanto tale, ma solo il nesso operato con il progetto di decisione di sospensione. Come concluso nella decisione di sospensione separata, tenendo conto di tutte le osservazioni pervenute e del fatto che tutti gli elementi a sua disposizione sono a favore di tale sospensione, la terza argomentazione è priva di oggetto.

Inoltre la Commissione ha osservato che l'istituzione delle misure provvisorie ha avuto un effetto deterrente sul livello delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Alla luce di tale livello ridotto, la Commissione ha ritenuto che la mancata riscossione dei dazi provvisori non arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione, né comprometterebbe l'effetto riparatore delle misure definitive.

8. DISPOSIZIONI FINALI

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio100, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Fatto salvo l'articolo 2, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,

in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm;

in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;

in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm; attualmente classificati con i codici NC ex76061110 (codici TARIC 7606111025, 7606111086), ex76061191 (codici TARIC 7606119125, 7606119186), ex76061193 (codici TARIC 7606119325, 7606119386), ex76061199 (codici TARIC 7606119925, 7606119986), ex76061220 (codici TARIC 7606122025, 7606122088), ex76061292 (codici TARIC 7606129225, 7606129293), ex76061293 (codici TARIC 7606129386), ex76061299 (codici TARIC 7606129925 e 7606129986), ex76069100 (codici TARIC 7606910025, 7606910086), ex76069200 (codici TARIC 7606920025, 7606920092), ex76071190 (codici TARIC 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) ed ex76071990 (codici TARIC 7607199075, 7607199094) originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

SocietàAliquota del dazio antidumping definitivo (in %)Codice addizionale TARIC
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.14,3 %C610
Nanshan Group Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd. Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd. Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.19,1 %C611
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.21,4 %C612
Altre società che hanno collaborato (allegato)19,0 %
Tutte le altre società24,6 %C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.