Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea1 («il regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l’articolo 3,
Attualmente alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall’estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97.
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping («il sistema di esenzione»). Tale sistema di esenzione è disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio per le quali si sia accertato il non coinvolgimento in pratiche elusive della misura antidumping sulle biciclette e consente l’importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping.
Il quadro giuridico per l’applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione3 («il regolamento di esenzione») modificato dal regolamento (UE) n. 512/20134, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/8315 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/12966.
Come previsto nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso la gestione di tale sistema.
La finalità del presente regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esenzione è di adeguare e migliorare quest’ultimo sulla base delle esperienze e degli sviluppi più recenti intervenuti dall’ultima modifica apportata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296.
Al fine di rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungere la definizione di «impresa di assemblaggio» e introdurre altri adeguamenti formali onde semplificare la formulazione del regolamento di esenzione e aggiornare alla versione più recente i riferimenti agli altri atti dell’Unione, tra cui la struttura TARIC di cui all’allegato III.
È inoltre opportuno aggiornare l’allegato I che elenca i soggetti sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento di esenzione e l’allegato II recante l’elenco dei soggetti esentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esenzione. Tuttavia, al momento dell’adozione del presente regolamento, per i soggetti elencati con i codici addizionali TARIC 8605, A576 e C009 è in corso un riesame dell’autorizzazione di esenzione loro concessa. I risultati di tale riesame saranno oggetto di un atto giuridico distinto.
In forza del sistema di esenzione, secondo quanto stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso medesimo. Tuttavia detta disposizione non è obbligatoria e, in base all’esperienza acquisita con l’attuazione del sistema di esenzione, la Commissione osserva che ciò potrebbe causare problemi di discriminazione e lacune a livello di applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione.
Alla luce di quanto precede, la Commissione considera necessario introdurre l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia in caso di concessione di una sospensione, onde assicurare la parità di trattamento e una corretta applicazione.
Inoltre se il richiedente ritira la domanda di esenzione («la domanda») o la domanda è successivamente considerata inammissibile o rigettata, il dazio esteso oggetto di sospensione non può essere recuperato. In particolare, nel regolamento di esenzione modificato non sono disciplinati in modo specifico gli effetti del ritiro della domanda. La Commissione ritiene che l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia dovrebbe garantire il recupero del dazio esteso anche in caso di successiva inammissibilità, rigetto e ritiro della domanda.
La Commissione ritiene altresì opportuno regolamentare espressamente gli effetti del ritiro della domanda. Pertanto, in caso di ritiro, la domanda dovrebbe essere considerata come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Tale approccio sarebbe analogo a quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento di base.
Parallelamente, la Commissione reputa opportuno porre in rilievo gli effetti provvisori della sospensione rispetto agli effetti a lungo termine dell’esenzione. A tal fine, i riferimenti all’esenzione dovrebbero essere accompagnati o sostituiti ove necessario da riferimenti alla sospensione.
Dopo aver riesaminato l’esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del sistema.
In primo luogo, la Commissione osserva che il regolamento di esenzione prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione al sistema di esenzione decorsi 12 mesi dal rigetto di una domanda o dalla revoca dell’esenzione. Questo periodo di tempo non è sufficiente a permettere di allineare l’operazione di assemblaggio alle condizioni richieste per poter beneficiare del sistema di esenzione, segnatamente quelle elencate agli articoli 4, 5 e 8.
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe prevedere un periodo di tempo più lungo, di almeno 36 mesi, prima che il richiedente possa ripresentare una domanda di esenzione. È altresì opportuno che il periodo di 36 mesi in cui è preclusa la presentazione di una nuova domanda sia applicato anche in relazione alle domande rigettate in fase di ammissibilità.
Inoltre la Commissione osserva che è essenziale disporre della possibilità di verificare che i soggetti esentati rispettino le norme antielusione per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette.
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe obbligare i soggetti esentati o i soggetti sotto esame a conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto per un periodo di tempo più lungo rispetto ai tre anni attualmente previsti e che dovrebbe essere pari almeno a cinque anni. Questo arco di tempo comprenderebbe la durata delle inchieste antielusione e di altri procedimenti in diversi settori, come i procedimenti doganali o antifrode.
Sul piano dell’applicazione, la Commissione osserva che, quando viene avviato il riesame di un soggetto esentato, l’esenzione rimane operante mentre è in corso il procedimento di riesame. In caso di revoca dell’esenzione, il dazio esteso non pagato durante l’inchiesta di riesame non può essere recuperato.
Di conseguenza, in tale caso il regolamento di esenzione dovrebbe specificare che le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dai soggetti sotto riesame dovrebbero essere assoggettate a registrazione durante il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riesame e in attesa dei pertinenti risultati, al fine di garantire che qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.
La Commissione osserva inoltre che, quando viene accertato che un soggetto esentato rilascia dichiarazioni false sull’origine dei prodotti, vi è un effetto diretto sull’adempimento degli obblighi imposti ai soggetti esentati, segnatamente gli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione.
Pertanto in tali casi il sistema di esenzione dovrebbe prevedere l’avvio di un riesame dell’esenzione concessa a un soggetto di cui si sia accertata la presentazione di dichiarazioni false sull’origine delle parti di biciclette importate.
Inoltre il reiterato rilascio di false dichiarazioni in dogana in merito a parti di biciclette da parte di un soggetto esentato dovrebbe comportare la revoca dell’esenzione.
L’esenzione dovrebbe essere revocata anche quando si sia accertato che un soggetto esentato è coinvolto in pratiche elusive del dazio esteso, tra l’altro con indebolimento degli effetti riparatori del dazio attraverso l’importazione di quantità significative. L’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione lascia intendere che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti quando 300 o più unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o sono ad essa consegnate.
Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno che questa soglia sia resa esplicita nel regolamento di esenzione.
La Commissione ritiene inoltre opportuno chiarire l’interpretazione della soglia di cui all’articolo 14, lettera c). A tale riguardo, la soglia pari a un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile dovrebbe riferirsi alla media mensile delle unità per tipo di parti essenziali di biciclette durante un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. In ogni caso, il totale di uno o più periodi non può essere superiore al periodo di validità della pertinente autorizzazione di destinazione particolare.
In relazione alle autorizzazioni di destinazione particolare concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione osserva che un soggetto esentato che non raggiunge la soglia per l’applicazione del sistema di esenzione di cui sopra beneficerebbe comunque dell’esenzione concessa, nonostante non soddisfi una delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe consentire la revoca delle esenzioni ai soggetti le cui importazioni sono inferiori alla soglia indicata all’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione.
Inoltre, in forza delle norme attuali, un soggetto sotto esame può chiedere un’autorizzazione di destinazione particolare e beneficiare di entrambi gli status, nonostante i due strumenti si escludano a vicenda.
Pertanto la categoria dei soggetti che possono beneficiare di un’autorizzazione di destinazione particolare dovrebbe escludere sia i soggetti esentati sia i soggetti sotto esame nell’ambito del sistema di esenzione.
La Commissione ritiene inoltre utile ricordare che il regolamento (UE) n. 512/2013 di cui al considerando 3 ha chiarito che le parti di biciclette utilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso e che pertanto le operazioni di assemblaggio di tali biciclette non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97 e di conseguenza del regolamento di esenzione.
Ai fini della certezza del diritto e conformemente alle procedure che disciplinano gli atti di esecuzione, anche nell’ambito dei procedimenti di difesa commerciale, il regolamento di esenzione dovrebbe precisare che la decisione relativa alla conclusione dell’inchiesta di riesame dovrebbe assumere la forma di un regolamento della Commissione adottato in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate quanto prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:
1) all’articolo 1, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «— “dazio esteso”, il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo “il regolamento di riferimento”) e mantenuto dai regolamenti successivi;»; «— “operazione di assemblaggio”, un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;»; «— “soggetto esentato”, qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/10368 e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento;
2) all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente: «— “impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegue un’operazione di assemblaggio;»;
3) all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente: «— “gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti”, in riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.»;
4) il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»;
5) all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.» ;
6) all’articolo 3, paragrafo 1, l’indirizzo indicato è sostituito dal seguente: «Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G - Difesa commerciale Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: [email protected]»;
7) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.» ;
8) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e»;
9) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l’autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un’esenzione in forza dell’articolo 10.»;
10) all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.» ;
11) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sospensione del pagamento dei dazi 1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda. 2. Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione9, nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4.
12) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.» ;
13) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Decisione 1. Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. 2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data. 3. Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata. 4. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda. 5. Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.»;
14) all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;»;
15) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.» ;
16) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Riesame 1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse. 2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi. 3. Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. 4. Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo. 5. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»;
(17) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Revoca di un'esenzione Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora: un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.»;
18) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni procedimentali Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti: lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5), le visite di verifica (articolo 16), l’omessa collaborazione (articolo 18), e la riservatezza (articolo 19), si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.» ;
19) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»;
20) all’articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, oppure»;
21) All’articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: «dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»;
22) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.» ;
23) all’articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»;
24) all’articolo 18, l’espressione «delle Comunità europee» è sostituita da «dell’Unione europea»;
25) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento;
26) l’allegato IV è soppresso.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell’articolo 1, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen