diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione del 4 luglio 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione2 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana le quali devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri che sono elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II del regolamento medesimo (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1300 della Commissione3, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione4. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri5 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

Sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia, e in suini selvatici in Italia e Polonia.

Nel giugno 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Macedonia centrale in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

Nel giugno 2023 sono stati anche rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Calabria in Italia, in un'area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Nel giugno 2023 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione Calabria in Italia, in un'area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Nel giugno 2023 sono stati anche rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Marijampolė in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lituania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Nel giugno 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Lubusz in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

Nel giugno 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Mazowieckie e Grande Polonia in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Nel giugno 2023 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Precarpazia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questo recente focolaio, dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

Nel giugno 2023 è stato infine rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Vidzemes in Lettonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lettonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia, e in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Infine nel maggio 2023 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in zone precedentemente indenni dalla malattia nella regione Calabria in Italia. La decisione di esecuzione (UE) 2023/985 della Commissione6 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione7 sono stati adottati in risposta a tali focolai. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 ha abrogato la decisione di esecuzione (UE) 2023/985 e ha inserito nell'allegato II, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 le aree relative all'Italia individuate nella decisione di esecuzione (UE) 2023/985.

Tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Italia e dei nuovi focolai della malattia in suini detenuti e selvatici nella regione Calabria, le aree dell'Italia interessate dai nuovi focolai di febbre suina africana dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed essere soppresse dall'allegato II, parti A e B, del medesimo regolamento di esecuzione.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

Le aree dell'Italia relative alla regione Calabria, che figurano nell'allegato II, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero ora essere soppresse da tale allegato ed essere elencate come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen