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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

Il regolamento delegato 2020/6872 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione4 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/947 della Commissione5, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Cechia e in Italia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione6. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri7 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza.

L'Italia ha informato la Commissione, in data 12 maggio 2023, in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Calabria in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l'Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

L'Italia ha inoltre informato la Commissione, in data 11 maggio 2023, in merito alla conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Calabria in una zona precedentemente indenne da malattia. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/985 della Commissione8 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dall'Italia in merito a tali focolai in suini detenuti e selvatici in zone precedentemente indenni da malattia nella regione Calabria di tale Stato membro. Essa dispone, tra l'altro, che l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato di tale decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La decisione di esecuzione (UE) 2023/985 si applica fino al 12 agosto 2023.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/985 la situazione epidemiologica in Italia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nella regione Calabria; di conseguenza, l'Italia ha attuato le necessarie misure speciali di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.

L'Italia ha altresì informato la Commissione in merito alla conferma di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella regione Campania in data 24 maggio 2023, in una zona precedentemente indenne da malattia. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Inoltre, dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/947, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, si sono verificati un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia. La situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III in Italia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è altresì migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici; lo stesso dicasi per la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e II in Germania e in Polonia, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.

A maggio 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Serres in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

A maggio 2023 sono stati inoltre rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Piemonte in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai, dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

A maggio 2023 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Precarpazia e della Grande Polonia in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Infine, a maggio 2023 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Pomerania e della Varmia-Masuria in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Di conseguenza, tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi.

In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi.

In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone nelle regioni della Masovia e di Łódź in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Masovia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per la Grecia, l'Italia e la Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I relative all'Italia e alla Polonia dovrebbero essere soppresse dagli elenchi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

La zona infetta istituita dall'autorità competente dell'Italia nella regione Campania in Italia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Anche le aree situate in Italia identificate nella decisione di esecuzione (UE) 2023/985 dovrebbero essere elencate nell'allegato II, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/985 dovrebbe essere abrogata.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen