Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2 elenca inoltre la peste suina africana come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i Suidae, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione3 integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana.
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione5 stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali regolamenti non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina africana tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III, e tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili a tali sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di detti sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III.
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione6, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. Le norme stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione sono state adeguate il più possibile alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale7 (codice WOAH).
Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai (gli Stati membri interessati). Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III; nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero figurare le aree con il livello di rischio più elevato di diffusione di tale malattia e la situazione più dinamica, per quanto riguarda la malattia in questione, nei suini detenuti. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero inoltre essere elencate nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia, di principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione8, come pure del livello di rischio di diffusione della peste suina africana e della situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti, se del caso. Qualsiasi successiva modifica delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe inoltre essere basata su considerazioni analoghe a quelle utilizzate per l'inserimento delle stesse negli elenchi e dovrebbe tenere conto di norme internazionali, come il codice WOAH, che indicano l'assenza della malattia per un periodo di almeno 12 mesi nella zona o in un paese. In determinate situazioni, tenendo conto della giustificazione fornita dall'autorità competente dello Stato membro interessato, come pure dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti disponibili a livello di Unione, tale periodo dovrebbe essere ridotto a tre mesi.
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è evoluta e negli Stati membri sono state raccolte nuove esperienze e conoscenze in materia di epidemiologia della peste suina africana. È pertanto opportuno rivedere e adeguare le attuali misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana stabilite nel suddetto regolamento di esecuzione, tenendo conto di tali sviluppi e al fine di prevenire la diffusione di tale malattia nell'Unione. Di conseguenza, le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che, in generale, si applicano ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni e relativi prodotti. Anche i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e relativi prodotti all'interno delle zone soggette a restrizioni presentano tuttavia rischi in relazione alla diffusione di tale malattia e contribuiscono alla lunga persistenza della malattia in tali zone soggette a restrizioni. Tenendo conto della situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati è pertanto opportuno stabilire divieti specifici e misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini detenuti all'interno di tali zone soggette a restrizioni ed estendere di conseguenza l'ambito di applicazione delle attuali misure speciali di controllo delle malattie stabilite nelle norme dell'Unione.
In passato, per garantire una reazione efficace e rapida ai rischi emergenti come la conferma di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, venivano adottate singole decisioni di esecuzione della Commissione, se del caso, per individuare rapidamente a livello dell'Unione la zona soggetta a restrizioni per i focolai di peste suina africana in suini detenuti, comprendente zone di protezione e sorveglianza, o la zona infetta in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle norme dell'Unione, è opportuno che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, le aree interessate siano identificate a livello dell'Unione come zone di protezione e sorveglianza o, nel caso di suini selvatici, come zone infette ed elencate nell'allegato II del presente regolamento per la durata di tale regionalizzazione. Al fine di garantire la continuità territoriale delle zone soggette a restrizioni per i suini detenuti o selvatici, in situazioni specifiche e tenendo conto della valutazione del rischio, se del caso, dovrebbe essere anche possibile elencare le zone precedentemente indenni da malattia dopo la conferma di un focolaio di peste suina africana come zone soggette a restrizioni II o III nell'allegato I del presente regolamento anziché elencare tali zone nell'allegato II del presente regolamento.
Tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in suini selvatici nell'Unione, le misure speciali di controllo delle malattie, comprese le pertinenti deroghe, applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche nelle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. A causa del rischio immediato di un'ulteriore diffusione di tale malattia rilevata nei suini selvatici, i movimenti di partite di suini detenuti e relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero pertanto essere autorizzati dalle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento.
L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede una deroga all'obbligo di recinzione a prova di bestiame per determinati stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione, a determinate condizioni. Tenuto conto della situazione specifica negli Stati membri in cui tali recinzioni a prova di bestiame non possono essere costruite entro un breve periodo di tempo per motivi tecnici e amministrativi, è opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo prolungato, di sei mesi, al fine di garantire la corretta attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE) 2016/429 prevedono che le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri prodotti o trasformati in stabilimenti, aziende alimentari o zone soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti siano accompagnate dai pertinenti certificati sanitari. L'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce obblighi per gli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elenca le partite per le quali il bollo sanitario o il marchio di identificazione può sostituire il certificato sanitario per i movimenti di determinate partite da tali zone soggette a restrizioni. Al fine di garantire l'attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, è necessario stabilire nel presente regolamento disposizioni adattate relative all'elenco degli stabilimenti per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato può sostituire il certificato sanitario con un bollo sanitario o un marchio di identificazione per i movimenti di determinate partite.
L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. L'articolo 31 del suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro. Tenendo conto del livello elevato delle misure di biosicurezza adottate negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro. Tra le altre condizioni, tali movimenti dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato solo se i maschi donatori e le femmine donatrici sono stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale sin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la raccolta del materiale germinale, come previsto dal codice WOAH. Sulla base del codice WOAH, è opportuno stabilire anche l'obbligo di sottoporre, almeno una volta all'anno, a test per la peste suina africana tutti i suini detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni III.
L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce le condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento fa riferimento a una condizione generale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, secondo la quale tutti i movimenti autorizzati nella zona di protezione devono essere effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti. Tenendo conto di altre misure di riduzione dei rischi in vigore per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al presente regolamento e al fine di evitare inutili restrizioni, il riferimento alle condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti pertinenti per la zona di sorveglianza di cui all'articolo 43 di tale regolamento delegato, che prevede, tra l'altro, che tutti i movimenti autorizzati siano effettuati privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria.
L'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione sotto pressione o determinati metodi alternativi, della fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e della trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o compost, come previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009. Tenuto conto dell'efficacia dei pertinenti metodi di trasformazione per ridurre i rischi connessi alla peste suina africana, è inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione sotto pressione o determinati metodi alternativi, della fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e della trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o compost.
L'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede speciali bolli sanitari o, se del caso, marchi di identificazione per determinati prodotti di origine animale. Tali prodotti dovrebbero essere marcati da un bollo sanitario speciale o, se del caso, da un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Tenuto conto delle norme stabilite in tale regolamento e dell'efficace applicazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana per quanto riguarda i movimenti all'interno di o da zone soggette a restrizioni di determinate partite di carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da suini detenuti o selvatici e a fini di chiarezza, è opportuno stabilire nel presente regolamento una forma concreta di bolli o marchi speciali che fornisca una serie completa di misure tecniche per il controllo di tale malattia. È inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio per una forma armonizzata di tali bolli o marchi speciali per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare negli Stati membri colpiti dalla peste suina africana che devono adottare le disposizioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.
L'esperienza acquisita nella lotta contro la peste suina africana nell'Unione dimostra che sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione di tale malattia negli stabilimenti di suini detenuti. Tali misure dovrebbero essere stabilite nell'allegato III del presente regolamento e riguardare gli stabilimenti soggetti alle deroghe stabilite per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è ulteriormente evoluta per quanto riguarda la peste suina africana in diversi Stati membri, in particolare nelle popolazioni di suini selvatici, che hanno svolto un ruolo importante nella trasmissione e nella persistenza del virus nell'Unione. Nonostante le misure di controllo delle malattie adottate dagli Stati membri conformemente alle norme dell'Unione, i suini selvatici continuano a essere una fonte importante di trasmissione e persistenza della presenza di tale malattia nell'Unione. I focolai di tale malattia nei suini presentano un rischio anche per gli Stati membri indenni da malattia a causa dei movimenti di suini selvatici o nell'ambito di una diffusione mediata dall'uomo attraverso materiali infetti. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, gli Stati membri dovrebbero adottare misure di controllo ben coordinate e coerenti. L'applicazione di misure speciali di controllo delle malattie prima dell'introduzione della peste suina africana è stata raccomandata anche con il parere scientifico fornito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo parere scientifico del 12 giugno 2018 sulla peste suina africana nei cinghiali10 e nella relazione scientifica del 18 dicembre 2019 sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea11.
Al fine di evitare la diffusione della peste suina africana da parte di suini selvatici, è pertanto fondamentale che gli Stati membri adottino misure ben coordinate per evitare una duplicazione degli sforzi. Il presente regolamento dovrebbe quindi prevedere l'obbligo per gli Stati membri di istituire piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione, garantendo un approccio coordinato e coerente tra gli Stati membri (piani d'azione nazionali). I requisiti minimi per i piani d'azione nazionali dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici dell'EFSA, in particolare per quanto riguarda le misure preventive volte a ridurre e stabilizzare la densità di cinghiali prima dell'introduzione di tale malattia, la sorveglianza passiva e le misure di biosicurezza durante la caccia dei suini selvatici, ai fini di un approccio armonizzato negli Stati membri. Tali piani d'azione nazionali e i risultati annuali della loro attuazione dovrebbero essere presentati alla Commissione e agli altri Stati membri.
Le misure di gestione dei suini selvatici adottate nel contesto dei piani d'azione nazionali dovrebbero essere compatibili, se del caso, con le norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12 e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio13.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di nuove esperienze e conoscenze raccolte nell'Unione e per affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme speciali, rivedute ed estese, di controllo delle malattie. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applica fino al 20 aprile 2028. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, è necessario mantenere le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento fino a tale data.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri14 elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati). Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana;
c) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
i) delle zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti;
ii) delle zone infette, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme sulle misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.
3. Il presente regolamento si applica:
a) ai movimenti di partite di:
i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii);
ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);
iii) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, dalle zone soggette a restrizioni I, II e III o dalle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), qualora tali carni o prodotti a base di carne siano ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette e macellati:
in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii); oppure
in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette;
b) ai movimenti di:
i) partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;
ii) partite, anche effettuati per uso privato da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;
c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);
d) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana;
e) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
c) «zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III;
d) «zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
e) «zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
f) «Stato membro o zona precedentemente indenni da malattia»: uno Stato membro o una zona di uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana né in suini detenuti né in suini selvatici nei 12 mesi precedenti;
g) «zona elencata nell'allegato II»: una zona di uno Stato membro elencata nell'allegato II:
i) nella parte A, come zona infetta, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; oppure
ii) nella parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia;
h) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
i) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
j) «impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale»: un impianto riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
k) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione15;
l) «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione.
Capo II. Norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana
Art. 3 Norme speciali per l'istituzione immediata di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro istituisce immediatamente:
a) in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure
b) in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Art. 4 Norme speciali per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
1. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro può istituire, sulla base dei criteri e dei principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, un'ulteriore zona soggetta a restrizioni confinante con la zona soggetta a restrizioni o con la zona infetta istituita di cui all'articolo 3 del presente regolamento, al fine di delimitare la zona soggetta a restrizioni o la zona infetta dalle aree non soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponda alla zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I, parte I, conformemente all'articolo 5.
Art. 5 Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana
1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, tale area in cui non è stato confermato alcun focolaio è inserita, ove necessario, nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, come zona soggetta a restrizioni I.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché, dopo l'inserimento di un'area nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni I, sia adeguata senza indugio un'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.
3. Se la zona soggetta a restrizioni I è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro istituisce senza indugio l'ulteriore zona soggetta a restrizioni pertinente conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Art. 6 Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro
1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, come zona infetta, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni II e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni II, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni II in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:
a) zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro; o
b) zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.
Art. 7 Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro
1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. A seguito di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni III e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni III, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni III in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:
a) zona soggetta a restrizioni III elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro; o
b) zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e sorveglianza, elencata nell'allegato II, parte B, del presente regolamento.
Art. 8 Applicazione generale e specifica di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette elencate nell'allegato II
1. Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:
a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b) nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento applicabili alle zone soggette a restrizioni II anche nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta di tale Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A.
4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 3 non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Capo III. Misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni i, II e III e ai prodotti da essi ottenuti negli stati membri interessati
Sezione 1. Applicazione di divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati
Art. 9 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
a) ai movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati nella stessa o in altre zone soggette a restrizioni I, verso zone soggette a restrizioni II e III o al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, a condizione che lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato;
b) ai movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:
i) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
ii) i suini siano spostati solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 22 a 31 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.
Art. 10 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di materiale germinale di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni II e III, purché:
a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
b) il materiale germinale sia spostato solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli 32, 33 e 34 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.
Art. 11 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.