Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione del 10 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione2 stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell’Unione.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e f), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione3 le STI devono essere riviste al fine di tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell’Unione e delle relative attività di ricerca e di innovazione, nonché per aggiornare i riferimenti alle norme.
In considerazione del ruolo che le ferrovie sono chiamate a svolgere in un sistema di trasporti decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo, e alla luce degli sviluppi registrati nel settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, è necessaria un’ampia revisione delle attuali STI, in particolare al fine di digitalizzare le ferrovie e rendere il trasporto ferroviario di merci più attraente.
Il 24 gennaio 2020 la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (di seguito «Agenzia»), a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio4, di elaborare raccomandazioni per l’attuazione di determinati obiettivi specifici stabiliti nella decisione (UE) 2017/1474.
Il 30 giugno 2022 l’Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 riguardante la STI relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell’Unione. La Commissione ha esaminato la suddetta raccomandazione e ha concluso che è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per conseguire una maggiore armonizzazione dell’esercizio ferroviario nell’Unione.
Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 mirano in particolare a i) integrare nuovi requisiti per una maggiore armonizzazione delle norme di esercizio del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), ii) aggiungere nuovi requisiti riguardanti le informazioni tecniche ERTMS a terra pertinenti per l’esercizio che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie e iii) introdurre un nuovo formato per le istruzioni europee e i riscontri ottenuti dall’esame delle norme nazionali in materia di sicurezza ed esercizio.
In relazione al futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS) quale successore di GSM-R, poiché FRMCS non è ancora pienamente specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione5 il presente regolamento tratta il sistema globale di comunicazione mobile — ferrovie (Global System for Mobile Communications — Railway, GSM-R) come l’unico sistema di radio mobile ferroviaria (Railway Mobile Radio, RMR).
Lo scambio di informazioni tra i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie relative alle specifiche dei treni e alla circolazione dei treni di nuova definizione nel presente regolamento dovrebbe essere ulteriormente attuato nelle pertinenti disposizioni della STI TAF e della STI TAP.
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, gli Stati membri sono tenuti a notificare le norme nazionali rese superflue a seguito della revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità. Alla luce delle modifiche proposte è opportuno fissare un termine chiaro per tale notifica al fine di evitare incertezza giuridica.
Conformemente alla procedura di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione6, i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie devono garantire la conformità all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è così modificato:
(1) sono inseriti gli articoli 5 bis e 5 ter seguenti: «Articolo 5 bis Entro il 28 marzo 2024 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e all’Agenzia le norme nazionali rese superflue dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione7, unitamente a un calendario per il loro ritiro se non hanno già provveduto in tal senso. Articolo 5 ter Entro il 28 giugno 2024 le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura modificano il loro sistema di gestione della sicurezza quale definito all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 conformemente ai requisiti di cui all’allegato del presente regolamento. Tali modifiche, se limitate a quanto strettamente necessario per applicare il presente regolamento, come modificato, non sono considerate modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798.
(2) l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen