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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

In considerazione del ruolo che le ferrovie sono chiamate a svolgere in un sistema di trasporto decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, e alla luce degli sviluppi nel settore, è necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI), nel quadro del pacchetto relativo alla ferrovia digitale e al trasporto merci ecologico.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e f), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione2, le STI devono essere sottoposte a revisione per tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione e delle relative attività di ricerca e di innovazione e per aggiornare i riferimenti alle norme. La presente revisione è intesa a gettare le basi per la prossima revisione delle STI, che terrà conto dei risultati prodotti dall'impresa comune «Ferrovie europee» e, in particolare, di quelli conseguiti nell'ambito del pilastro «Sistema».

La decisione delegata (UE) 2017/1474 stabilisce obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il 24 gennaio 2020 la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «Agenzia») di formulare raccomandazioni per attuare una selezione degli obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474.

Il 30 giugno 2022 l'Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 per quanto riguarda le STI del sistema ferroviario dell'Unione relative agli articoli da 3 a 11 della decisione delegata (UE) 2017/1474.

È opportuno che il trasporto combinato sia disciplinato mediante le STI. Dovrebbero pertanto essere apportate delle modifiche, tra l'altro, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione4 (STI OPE) e alle STI definite negli allegati dei regolamenti (UE) n. 1299/20145 (STI INF) e (UE) n. 321/20136 (STI WAG) della Commissione e nel contenuto dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/7777 (RINF) della Commissione. Ciò dovrebbe consentire un'applicazione più armonizzata del sistema di codificazione e promuovere lo sviluppo del trasporto combinato; a tal fine l'ERA svilupperà ulteriormente uno strumento di conformità accettabile a norma dell'articolo 2, punto 33, della direttiva (UE) 2016/797.

L'autorizzazione a livello di Unione delle carrozze passeggeri costituirà un passo importante nella promozione dell'interoperabilità della rete ferroviaria europea. Al fine di conseguire tale obiettivo, è opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione8 (STI LOC&PAS), in particolare armonizzando i requisiti e i metodi di prova per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni.

Le STI LOC&PAS e INF dovrebbero essere modificate nell'ottica dell'armonizzazione delle specifiche applicabili al materiale rotabile e agli impianti fissi, in particolare chiudendo i punti in sospeso, per quanto riguarda i requisiti relativi a carichi di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura e i requisiti per le operazioni con più di due pantografi contemporaneamente, e facilitando l'adeguamento dei treni con sistemi di misurazione dell'energia.

La STI LOC&PAS dovrebbe essere inoltre modificata per chiarire la definizione di veicoli speciali (compresi i mezzi d'opera), veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, veicoli di soccorso, veicoli sgombrabinari e veicoli strada-rotaia, e per chiarire l'applicabilità delle STI a tali veicoli.

L'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione9 (STI NOI) dovrebbe essere modificato per introdurre una metodologia di valutazione delle prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito a livello di componente.

Per migliorare il livello di sicurezza e affidabilità delle ferrovie è opportuno modificare le STI WAG e LOC&PAS al fine di integrare una funzione di rilevamento del deragliamento.

La STI WAG apre la strada all'ulteriore sviluppo, alla migrazione e all'implementazione dell'accoppiamento automatico digitale (digital automatic coupling, DAC), la cui diffusione costituirà un importante passo avanti nella modernizzazione del settore del trasporto ferroviario di merci in Europa.

Dato che non sono necessarie nuove competenze specifiche per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità o la verifica dei sottosistemi, non dovrebbero essere introdotte modifiche per quanto riguarda gli organismi notificati ai fini dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/201410, (UE) n. 1301/201411, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 della Commissione.

È opportuno chiarire quando applicare le STI INF e l'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 (STI ENE) in caso di ristrutturazione o rinnovo di sottosistemi e impianti fissi esistenti, al fine di garantire una transizione graduale verso un sistema ferroviario europeo pienamente interoperabile, in conformità all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/797.

L'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 (STI PRM) dovrebbe essere modificato per definire meglio i parametri fondamentali che agevolano l'accesso ai servizi ferroviari per le persone a mobilità ridotta, tra cui figura l'introduzione del concetto di sedia a rotelle interoperabile trasportabile in treno. Sono necessari ulteriori chiarimenti in merito ai distributori automatici di biglietti e alla fornitura di informazioni di viaggio in forma sonora, visiva e tattile.

Sono necessari aggiornamenti periodici dei riferimenti alle norme. Al fine di agevolare gli aggiornamenti futuri, è opportuno riunire tutti i dettagli relativi alle norme in appendici ad hoc di ciascuna STI, sulle quali sarà in seguito possibile intervenire senza modificare il testo principale della STI. Tale metodo consente ai richiedenti di avvalersi di strumenti informatici moderni, più efficaci ai fini della definizione dei requisiti. È opportuno modificare di conseguenza tutte le STI relative agli impianti fissi e al materiale rotabile.

È altresì opportuno prevedere un'evoluzione dei parametri dell'infrastruttura ferroviaria iscritti nel registro dell'infrastruttura (RINF), in particolare modificando le tabelle che elencano tali parametri coerentemente con altre modifiche incluse nel presente regolamento e nei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/169512 e (UE) 2023/169313 della Commissione, attribuendo al gestore dell'infrastruttura il ruolo di fornitore dei dati in sostituzione dell'organismo nazionale di registrazione, che può mantenere un ruolo di coordinamento, e individuando nuovi sviluppi futuri.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti seguenti:

  1. (1) regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG);

  2. (2) regolamento (UE) n. 1299/2014 (STI INF);

  3. (3) regolamento (UE) n. 1300/2014 (STI PRM);

  4. (4) regolamento (UE) n. 1301/2014 (STI ENE);

  5. (5) regolamento (UE) n. 1302/2014 (STI LOC&PAS);

  6. (6) regolamento (UE) n. 1304/2014 (STI NOI);

  7. (7) regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (RINF).

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

  1. (1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Non utilizzato.»;

  2. (2) l'articolo 9 bis è soppresso;

  3. (3) l'allegato è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento (UE) n. 1299/2014 è così modificato:

  1. (1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Progetti in fase avanzata di sviluppo Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.» ;

  2. (2) l'allegato è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il regolamento (UE) n. 1300/2014 è così modificato:

  1. (1) l'articolo 2 è così modificato:

    1. (a) ai paragrafi 1 e 5 «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;

    2. (b) il paragrafo 2 ė sostituito dal seguente: «2. La STI si applica alla rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.» ;

  2. (2) l'articolo 4 è così modificato:

    1. (a) al paragrafo 1, «articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;

    2. (b) al paragrafo 2, lettera c), «articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 37 della direttiva (UE) 2016/797»;

  3. (3) all'articolo 5 «articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797»;

  4. (4) all'articolo 6, paragrafo 5, «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;

  5. (5) all'articolo 7, paragrafo 3, «articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

  6. (6) l'articolo 8 è così modificato:

    1. (a) al paragrafo 6 «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;

    2. (b) al paragrafo 7 «articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

  7. (7) all'articolo 9, paragrafo 4, «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;

  8. (8) l'allegato è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Art. 4

Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:

  1. (1) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.»;

  2. (2) l'articolo 9 è così modificato:

    1. (1) ai paragrafi 1 e 3, «articolo 20 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797»;

    2. (2) al paragrafo 2, «articolo 29 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797»;

  3. (3) l'allegato è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.

Art. 5

Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:

  1. (1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), il termine «mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie» è sostituito dal seguente: «veicoli speciali, quali i mezzi d'opera»;

  2. (2) l'articolo 8 è soppresso;

  3. (3) l'articolo 11 è così modificato:

    1. (a) al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

      1. i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Esse continuano tuttavia ad applicarsi:»;

      2. ii) la lettera (c) è soppressa;

    2. (b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

  4. (4) l'allegato è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.

Art. 6

L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato VI del presente regolamento.

Art. 7

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 è così modificato:

  1. (1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuno Stato membro incarica i gestori dell'infrastruttura di inserire i valori dei parametri della propria rete ferroviaria in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.» ;

  2. (2) l'articolo 2 è così modificato:

    1. (a) ai paragrafi 4 e 5, i termini «Ciascuno Stato membro» sono sostituiti dai termini «Ciascun gestore dell'infrastruttura»;

    2. (b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura incaricato di coordinare, monitorare e sostenere l'attuazione del presente regolamento nell'applicazione RINF. Tale gruppo sostiene inoltre l'evoluzione futura del presente regolamento. Gli organismi nazionali di registrazione designati a norma dell'articolo 5 hanno il diritto di partecipare in linea con i loro compiti e con l'ambito di applicazione delle loro attività. L'Agenzia invita, secondo opportunità, esperti e organismi rappresentativi.» ;

  3. (3) gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Trasmissione e aggiornamento dei dati 1. I gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena tali dati sono disponibili. I gestori dell'infrastruttura sono garanti dell'accuratezza, della completezza, della coerenza e della tempestività dei dati trasmessi. 2. I gestori dell'infrastruttura rendono disponibili nel RINF tutte le informazioni relative alle infrastrutture nuove che devono essere messe in servizio, ristrutturate o rinnovate prima della loro messa in servizio. Articolo 5 Organismo di registrazione nazionale Ciascuno Stato membro può designare un organismo nazionale di registrazione che agisca da punto di contatto tra l'Agenzia e i gestori dell'infrastruttura nell'ottica di assistere e coordinare i gestori dell'infrastruttura del proprio territorio, a condizione che ciò non metta a rischio la disponibilità dei dati a norma dell'articolo 4.» ;

  4. (4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sviluppi futuri 1. L'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 15 dicembre 2024 al fine di: (a) consentire un aggiornamento parziale dei dati corrispondenti al parametro o ai parametri modificati, affinché i gestori dell'infrastruttura possano aggiornare le pertinenti informazioni modificate non appena sono disponibili; (b) adeguare ulteriormente il calcolo dell'itinerario sulla rete con una descrizione a livello micro; (c) segnalare alle imprese ferroviarie con apposite notifiche le modifiche dell'applicazione RINF in relazione alla rete o alle reti per le quali hanno richiesto di essere informate e trasmettere al gestore dell'infrastruttura un messaggio di conferma del sistema; (d) fornire la definizione, la modellizzazione e l'implementazione delle date di validità al fine di soddisfare i casi d'uso; (e) allineare le località impiegate ai fini della descrizione dell'infrastruttura a quelle utilizzate nell'Unione per lo scambio di informazioni nelle applicazioni telematiche; (f) integrare la descrizione dell'infrastruttura relativa alla natura dell'infrastruttura che è a disposizione delle imprese ferroviarie (parte del prospetto informativo della rete)14 e alle caratteristiche tecniche degli impianti di servizio ferroviario15. 2. Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.

  5. (5) è aggiunto un nuovo articolo 7 bis: «Articolo 7 bis ERA Vocabulary Per “ERA Vocabulary” si intende un documento tecnico pubblicato dall'Agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, che stabilisce le definizioni e le presentazioni dei dati leggibili da persone e meccanicamente e i requisiti di qualità e accuratezza connessi per ciascun elemento di dati (ontologia) del sistema ferroviario. L'Agenzia provvede alla manutenzione dell'ERA Vocabulary affinché quest'ultimo rifletta gli sviluppi normativi e tecnici che interessano il sistema ferroviario.» ;

  6. (6) l'allegato è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen