Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il 10 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla politica in materia di proprietà intellettuale indicando di essere pronto a valutare l’eventualità di introdurre un sistema di protezione specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli, sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto dei possibili costi e benefici.
Nella comunicazione del 25 novembre 2020 intitolata «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE - Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», la Commissione si è impegnata a valutare, sulla base di una valutazione d’impatto, se proporre un sistema di protezione dell’Unione delle indicazioni geografiche non agricole.
Nella sua risoluzione dell’11 novembre 2021 sul piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE, il Parlamento europeo ha sottolineato il fatto che il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli è in linea con le priorità dei programmi dell’Unione in via di definizione, ribadendo il suo sostegno all’iniziativa della Commissione volta a istituire, sulla base di un’accurata valutazione d’impatto, una protezione efficace e trasparente a livello di Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli al fine di allinearsi, tra l’altro, all’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche4 («Atto di Ginevra»), che prevede la possibilità di proteggere le indicazioni geografiche sia per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli.
Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPS») dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il 26 novembre 2019, in conformità della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio5, l’Unione ha aderito all’Atto di Ginevra, amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’Atto di Ginevra offre un mezzo per ottenere la protezione delle indicazioni geografiche, indipendentemente dalla natura dei beni a cui si applicano, e perciò include i prodotti artigianali e industriali. Al fine di rispettare pienamente tali obblighi internazionali, per l’Unione è una priorità garantire il riconoscimento e la protezione uniformi in tutta l’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Da molti anni la protezione delle indicazioni geografiche è concessa a livello di Unione a vini6 e bevande spiritose7, come pure ai prodotti agricoli e alimentari, compresi i vini aromatizzati8. È opportuno concedere la protezione dell’Unione anche delle indicazioni geografiche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione vigente, garantendo nel contempo la convergenza. Tale protezione dovrebbe essere mirata a includere un’ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli. L’introduzione di un siffatto sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali comporterebbe vantaggi per i consumatori, in quanto porterebbe a una migliore consapevolezza dell’autenticità dei prodotti. Avrebbe inoltre un impatto economico positivo sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) rafforzando la competitività e avrebbe un impatto positivo generale sull’occupazione, sullo sviluppo e sul turismo nelle regioni rurali e meno sviluppate. Inoltre, un tale sistema faciliterebbe anche l’accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso accordi commerciali con l’Unione e realizzerebbe il pieno potenziale delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
In diversi Stati membri sono in vigore sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tali sistemi si differenziano in termini di ambito della protezione, amministrazione e tasse, e non offrono protezione al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non concedono alcuna protezione delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali a livello nazionale. Tale mosaico frammentato e complesso di sistemi di protezione a livello di Stati membri potrebbe comportare un aumento dei costi e incertezza giuridica per i produttori e costituire un disincentivo per gli investimenti nell’artigianato tradizionale dell’Unione. L’esistenza di un sistema di protezione armonizzato dell’Unione è fondamentale per creare la certezza giuridica necessaria a tutti i portatori di interessi e per prevenire le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti artigianali e industriali, consentendo in tal modo all’Unione di proteggere meglio i suoi interessi, anche a livello internazionale.
La realizzazione di prodotti strettamente collegati a una zona geografica specifica spesso dipende dal know-how locale e si fonda soprattutto sull’utilizzo di metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine di tali prodotti. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l’attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale nel settore agricolo e in quello artigianale e industriale. Si dovrebbero pertanto istituire procedure efficienti per la registrazione, a livello di Unione, di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento dovrebbe assicurare il mantenimento e la valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali.
Una protezione uniforme in tutta l’Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può incentivare la produzione di prodotti di qualità, concorrere alla lotta contro la contraffazione, assicurare l’ampia disponibilità di prodotti di qualità per i consumatori e contribuire alla creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate, il che aiuterebbe a contrastare le tendenze allo spopolamento. In particolare, viste le potenzialità di tale protezione in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un’indicazione geografica nella zona geografica delimitata. I requisiti in base ai quali una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica di un prodotto devono essere essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica e secondo cui il prodotto deve essere originario di una zona geografica delimitata, come stabilito nel presente regolamento, rafforzano la consapevolezza che parte sostanziale del valore del prodotto designato dall’indicazione geografica deve essere creata nella zona geografica in questione. Tali requisiti dovrebbero garantire che solo i prodotti con un forte legame con la zona geografica possano beneficiare della protezione prevista dal presente regolamento.
È pertanto necessario garantire una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; assicurare la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; tutelare e sviluppare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; garantire che le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali siano registrate in modo efficiente a livello sia di Unione sia internazionale; prevedere controlli e un’attuazione efficaci per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutto il mercato interno, anche nel commercio elettronico; e stabilire un collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull’Atto di Ginevra.
I compiti assegnati dal presente regolamento alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio9 («Ufficio») possono esigere il trattamento di dati personali, in particolare allorché ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di registrazione, modifica del disciplinare di produzione o cancellazione della registrazione, gli opponenti, o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di un’indicazione geografica registrata. Il trattamento di tali dati personali è quindi necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Qualsiasi trattamento e pubblicazione di dati personali ricevuti nel corso delle procedure di cui al presente regolamento, ad esempio ai fini della registrazione compresi l’opposizione, la modifica del disciplinare di produzione, la cancellazione della registrazione, i controlli e la concessione di un periodo transitorio, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In tale contesto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 impongono certi obblighi agli Stati membri, mentre il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio12 impone certi obblighi alla Commissione e all’Ufficio. Allorché la Commissione e l’Ufficio determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento.
Le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali aventi una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata al loro luogo di produzione conferiscono un diritto collettivo che può essere esercitato da tutti i produttori ammissibili in una zona geografica delimitata che desiderano aderire a un disciplinare di produzione, conformemente al presente regolamento. I produttori che agiscono collettivamente hanno più potere di mercato rispetto ai singoli produttori e possono sfruttare sinergie nel gestire le loro indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche ricompensano i produttori per il loro impegno volto a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbero pertanto essere presentate da associazioni di produttori.
In talune zone geografiche potrebbe esserci un solo produttore che desidera presentare una domanda di registrazione di un nome come indicazione geografica. Dovrebbe pertanto essere possibile che anche un singolo produttore sia considerato un richiedente. Tuttavia, un singolo produttore non dovrebbe essere autorizzato a delimitare la zona geografica facendo riferimento ai propri terreni o laboratori. La zona geografica dovrebbe sempre fare riferimento a una parte specifica di un territorio e non ai confini di proprietà privata.
Anche un’autorità locale o regionale designata da uno Stato membro o un soggetto privato designato da uno Stato membro dovrebbero poter essere considerati un richiedente. In questi casi la domanda dovrebbe indicare i motivi di tale designazione.
Inoltre, un’entità locale o regionale dello Stato membro da cui proviene la rispettiva associazione di produttori o il singolo produttore dovrebbe essere autorizzata a fornire assistenza a tale associazione di produttori o singolo produttore nella preparazione della domanda e nella prima fase della procedura di registrazione. L’assistenza potrebbe comprendere consulenza nonché la condivisione di documenti, di contatti e di informazioni.
Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituito dal presente regolamento è volto a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli: in questo contesto, l’etichettatura e la pubblicità aiutano i consumatori a identificare correttamente i prodotti di qualità sul mercato. I diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare il loro patrimonio immateriale. Per evitare di creare concorrenza sleale e sostenere il mercato interno, ogni produttore anche di un paese terzo dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un’indicazione geografica registrata e di commercializzare prodotti designati da tale indicazione geografica in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme al disciplinare di produzione corrispondente e il produttore sia soggetto a controlli.
Il nome di un prodotto dovrebbe essere proteggibile come indicazione geografica se il prodotto soddisfa tre requisiti cumulativi: il prodotto dovrebbe essere radicato o essere originario di un luogo, una regione o un paese determinati; a tale origine geografica dovrebbero essere essenzialmente attribuibili una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica del prodotto; e almeno una delle fasi di produzione dovrebbe avere luogo in tale zona geografica. Per soddisfare tali requisiti è necessario dimostrare che l’origine geografica rappresenta un fattore essenziale per la data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto. Tali requisiti sono in linea con i requisiti per le indicazioni geografiche stabiliti nell’Atto di Ginevra e nella legislazione dell’Unione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose. Tuttavia, i prodotti contrari all’ordine pubblico non dovrebbero essere oggetto di un’indicazione geografica protetta. La necessità di applicare tale eccezione dell’ordine pubblico dovrebbe essere valutata caso per caso e l’eccezione dovrebbe essere applicata conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La fase o le fasi di produzione indicate nel disciplinare di produzione sono quelle che conferiscono al prodotto una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica. Fattori umani o naturali, o una loro combinazione, determinano se una fase di produzione sia pertinente per essere inclusa nel disciplinare di produzione. I prodotti realizzati principalmente al di fuori della zona geografica in questione e ivi trasportati solo per l’imballaggio o per una fase di produzione che potrebbe avere luogo altrove senza comportare una differenza significativa rispetto alla data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto, non dovrebbero poter beneficiare della protezione. Tale principio consentirebbe di evitare che prodotti di scarsa qualità privi di caratteristiche uniche e realizzati quasi interamente al di fuori della zona geografica in questione siano venduti come prodotti designati da un’indicazione geografica.
Le MPMI dispongono spesso di risorse limitate per svolgere compiti amministrativi. L’autorità competente dello Stato membro di origine del richiedente dovrebbe adoperarsi per fornire assistenza, su richiesta del richiedente, nella preparazione del documento unico previsto dal presente regolamento, conformemente alla sua prassi amministrativa. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta prevista dal presente regolamento («procedura di registrazione diretta»), l’Ufficio, in stretta collaborazione con il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, dovrebbe adoperarsi per fornire assistenza in relazione al documento unico. L’assistenza fornita dalle autorità o dall’Ufficio non dovrebbe pregiudicare il fatto che il richiedente resta responsabile del documento unico.
Per ottenere protezione come indicazioni geografiche, i nomi dovrebbero essere registrati solo a livello di Unione. La procedura standard relativa alla registrazione di un’indicazione geografica a norma del presente regolamento dovrebbe articolarsi in due fasi. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase («fase nazionale»), mentre l’Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase («fase a livello di Unione»). Qualora a uno Stato membro sia stata concessa una dispensa da tale procedura standard, un richiedente proveniente da tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di presentare una domanda direttamente all’Ufficio attraverso la procedura di registrazione diretta. È opportuno che la protezione concessa ai sensi del presente regolamento all’atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche per prodotti originari di paesi terzi («indicazioni geografiche di paesi terzi») che soddisfano i requisiti corrispondenti e che sono protette nel paese terzo di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall’Ufficio.
Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure amministrative efficienti, prevedibili e rapide. Le informazioni su tali procedure, compresi gli eventuali termini applicabili, e la durata complessiva delle procedure, dovrebbero essere rese pubbliche. Gli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio dovrebbero cooperare nell’ambito del comitato consultivo istituito a norma del presente regolamento («comitato consultivo»), per condividere le migliori pratiche al fine di promuovere l’efficienza di tali procedure.
È opportuno che siano gli Stati membri e l’Ufficio a espletare le procedure di registrazione, comprese le procedure di opposizione, di modifica del disciplinare di produzione, di cancellazione della registrazione e di ricorso, relative alle indicazioni geografiche originarie dell’Unione e che dette procedure soddisfino i requisiti di trasparenza. Gli Stati membri e l’Ufficio dovrebbero essere rispettivamente responsabili delle diverse fasi di tali procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della fase nazionale, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, esaminarla, gestire la procedura nazionale di opposizione e, se la fase nazionale è completata con esito positivo, presentare la domanda all’Ufficio per l’avvio della fase a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le modalità procedurali dettagliate per la fase nazionale. Tali modalità dovrebbero includere consultazioni tra il richiedente e eventuali opponenti nazionali, nonché la presentazione da parte del richiedente di una relazione sull’esito di tali consultazioni e di eventuali modifiche apportate alla domanda. Inoltre, l’ammissibilità dell’opposizione e i motivi di rifiuto della registrazione nella fase nazionale dovrebbero essere allineati a quelli della fase a livello di Unione. L’Ufficio dovrebbe essere responsabile dell’esame delle domande nella fase a livello di Unione, della gestione della procedura di opposizione e della concessione o del rifiuto della registrazione. Le relative procedure per le indicazioni geografiche di paesi terzi dovrebbero altresì essere espletate dall’Ufficio.
L’Ufficio dovrebbe incoraggiare le parti a ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, allo scopo di raggiungere una composizione amichevole. A tal fine, l’Ufficio dovrebbe offrire alle parti la possibilità di avvalersi di tali servizi nelle procedure disponibili a livello di Unione. L’Ufficio stesso dovrebbe fornire tali servizi, ma le parti dovrebbero altresì avere la possibilità di avvalersi di altri servizi di mediazione.
Ai fini di una più agevole gestione delle domande da parte delle autorità competenti, due o più Stati membri dovrebbero poter cooperare nella fase nazionale della procedura, anche per quanto riguarda l’esame, l’opposizione nazionale, la presentazione delle domande all’Ufficio, la modifica del disciplinare di produzione e la cancellazione della registrazione, nonché decidere che uno Stato membro gestisca le procedure per conto dell’altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, gli Stati membri in questione dovrebbero informare opportunamente e senza indugio la Commissione nonché fornire informazioni sui principali termini della cooperazione.
In determinate circostanze, alcuni Stati membri dovrebbero poter ottenere una dispensa dall’obbligo di designare un’autorità nazionale competente che sia responsabile della fase nazionale delle procedure di registrazione, comprese le procedure di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione. Tale dispensa dovrebbe tenere conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che in tali Stati membri l’interesse locale a proteggere le indicazioni geografiche è minimo e che, in siffatte circostanze, non sarebbe giustificato obbligarli a realizzare l’intera infrastruttura necessaria per un tale sistema. Sarebbe più efficiente, anche in termini di costi, fornire alle associazioni di produttori di tali Stati membri una via alternativa per proteggere i loro prodotti, vale a dire una procedura di registrazione diretta presso l’Ufficio. Tale alternativa presenterebbe inoltre dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri.
La Commissione, in seguito all’esame delle informazioni fornite da uno Stato membro, dovrebbe adottare una decisione sulla richiesta di dispensa presentata da tale Stato membro che gli consenta di avvalersi della procedura di registrazione diretta. Nell’esaminare la richiesta, la Commissione dovrebbe valutare tutte le circostanze pertinenti, tra cui il numero di nomi di prodotti protetti esistenti, il numero di produttori e associazioni di produttori potenzialmente interessati nello Stato membro in questione, le dimensioni della popolazione dello Stato membro in questione, il volume delle vendite, le capacità di produzione e i mercati dei prodotti interessati e altre informazioni che lo Stato membro ritiene rilevanti quali prova dello scarso interesse a livello nazionale. Al fine di prendere una decisione, la Commissione dovrebbe altresì poter utilizzare, ad esempio, le informazioni raccolte attraverso una consultazione pubblica, un’indagine o un’analisi di mercato oppure tramite lettere provenienti da ordini professionali pertinenti o altri enti ufficiali competenti. La Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare o revocare una decisione che consente a uno Stato membro di utilizzare la procedura di registrazione diretta qualora tale Stato membro non soddisfi più le condizioni, ad esempio nel caso in cui il numero di domande dirette presentate da richiedenti di tale Stato membro superasse ripetutamente nel tempo la stima iniziale dello stesso Stato membro.
In virtù di tale dispensa, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione dovrebbero essere gestite direttamente dall’Ufficio. A questo proposito l’Ufficio, se ne ha necessità, dovrebbe essere assistito dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione mediante un punto di contatto unico nazionale designato, in particolare per quanto riguarda l’esame della domanda. Il punto di contatto unico dovrebbe disporre delle competenze e delle conoscenze locali necessarie in materia di indicazioni geografiche. Al fine di assistere l’Ufficio, il punto di contatto unico dovrebbe essere autorizzato a consultare esperti in possesso di conoscenze sui prodotti o settoriali.
L’applicazione della procedura di registrazione diretta non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall’obbligo di designare un’autorità competente per effettuare i controlli e intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento.
Al fine di garantire un processo decisionale coerente ed efficiente per quanto riguarda le domande, l’autorità competente di uno Stato membro dovrebbe, senza indebito ritardo, informare l’Ufficio di eventuali procedimenti presso un organo giurisdizionale nazionale o altro organo relativi a una domanda presentata da tale autorità competente all’Ufficio, e del risultato finale di tali procedimenti. Per lo stesso motivo, l’autorità competente dovrebbe tenere informato l’Ufficio in merito a eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali nei confronti della decisione dell’autorità competente che potrebbero incidere sulla registrazione di un’indicazione geografica.
A decorrere dalla data di presentazione di una domanda da parte di uno Stato membro all’Ufficio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione nazionale temporanea a un’indicazione geografica prima del completamento della fase a livello di Unione, purché ciò non ostacoli il mercato interno o la politica commerciale dell’Unione. La protezione nazionale temporanea non dovrebbe essere concessa in caso di registrazione diretta.
Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un’indicazione geografica di continuare a usare il nome registrato per un periodo di tempo limitato, è opportuno che l’Ufficio conceda una deroga specifica per l’uso di tale nome per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio potrebbe altresì essere autorizzato al fine di superare difficoltà temporanee, con l’obiettivo a lungo termine di garantire la conformità al disciplinare di produzione da parte di tutti i produttori. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra indicazioni geografiche e marchi, dovrebbe essere possibile continuare a utilizzare nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione di un’indicazione geografica, a talune condizioni e per un periodo transitorio.
In taluni casi specifici, la Commissione dovrebbe poter avocare a sé il potere decisionale in merito a singole domande, a richieste di modifica del disciplinare di produzione o a richieste di cancellazione. Qualsiasi Stato membro o l’Ufficio dovrebbe poter chiedere alla Commissione di esercitare tale prerogativa. La Commissione dovrebbe inoltre poter agire di propria iniziativa. L’Ufficio dovrebbe mantenere, in ogni caso, la responsabilità dell’esame del fascicolo e dell’opposizione e, sulla base di considerazioni tecniche, dovrebbe elaborare un progetto di Atto di esecuzione per la Commissione.
Ai fini dell’adeguato funzionamento del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, nonché le autorità e i consumatori, dispongano di un rapido e facile accesso alle informazioni pertinenti relative alle indicazioni geografiche.
Per evitare la frammentazione del mercato interno e garantire la trasparenza e l’uniformità in tutta l’Unione, è opportuno istituire un registro elettronico dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali («registro dell’Unione») che dovrebbe essere facilmente accessibile al pubblico in un formato leggibile meccanicamente. Il registro dell’Unione dovrebbe essere istituito e mantenuto dall’Ufficio, il quale dovrebbe provvedere al personale addetto al suo funzionamento. Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di utilizzare le banche dati esistenti onde evitare di creare inutili oneri amministrativi.
L’Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione nell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da tali accordi, indipendentemente dalla registrazione internazionale prevista a norma dell’Atto di Ginevra e dal sistema di registrazione stabilito dal presente regolamento. Dovrebbe essere possibile iscrivere nel registro dell’Unione le indicazioni geografiche protette nell’Unione in virtù di una registrazione internazionale a norma dell’Atto di Ginevra o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell’Unione per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni, per aumentare la trasparenza a vantaggio dei consumatori e, in particolare, per garantire la protezione e il controllo in relazione all’uso di tali indicazioni geografiche. In tali casi, i rispettivi nomi dovrebbero essere iscritti nel registro dell’Unione come indicazioni geografiche protette.
Ognuna delle parti che abbia subito un pregiudizio da una decisione dell’Ufficio dovrebbe avere il diritto di presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell’Ufficio («commissioni di ricorso»). Le decisioni delle commissioni di ricorso dovrebbero a loro volta essere soggetti alla possibilità di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, che è l’organo competente sia per annullare sia per modificare la decisione contestata.
È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da esperti degli Stati membri e della Commissione, per fornire le necessarie conoscenze e competenze relative a determinati prodotti, settori e circostanze locali che potrebbero influenzare l’esito delle procedure di cui al presente regolamento. Al fine di ottenere le conoscenze tecniche specifiche necessarie per l’esame delle singole domande in qualsiasi fase delle procedure di registrazione, comprese le procedure di opposizione, di ricorso o altre procedure, la divisione preposta alle indicazioni geografiche dell’Ufficio o le commissioni di ricorso, di loro iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, tale consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione di un prodotto, sulla definizione della natura generica di un nome e sulla valutazione del rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. Il comitato consultivo dovrebbe invitare, se del caso, esperti della categoria di prodotti in questione, compresi rappresentanti delle regioni e del mondo accademico. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo, adottato dal consiglio di amministrazione.
La protezione dovrebbe essere concessa alle indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione, allo scopo di garantirne un uso corretto ed evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda i prodotti comparabili. Per stabilire se i prodotti siano comparabili a un prodotto protetto da un’indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Tali fattori dovrebbero includere: se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l’aspetto fisico o l’impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del segmento di mercato; se i prodotti sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.
Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e combattere efficacemente la contraffazione, la protezione prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. È altresì importante tenere in debita considerazione l’Accordo TRIPS, in particolare gli articoli 22 e 23, e l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che è stato concluso, a nome dell’Unione, in virtù della decisione 94/800/EC del Consiglio13, incluso l’articolo V di tale accordo relativo alla libertà di transito. Nell’ambito di tale quadro giuridico, per combattere in modo più efficace la contraffazione, tale protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all’uso specifico o alla trasformazione.
È opportuno garantire che l’uso di un’indicazione geografica nel nome di un prodotto fabbricato che contiene o incorpora, come parte o componente, il prodotto designato dall’indicazione geografica sia conforme a pratiche commerciali leali e non sfrutti, indebolisca, svigorisca, o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica. Per consentire tale uso si dovrebbe richiedere il consenso dell’associazione di produttori o del singolo produttore del prodotto designato dall’indicazione geografica.
I termini generici che sono simili o fanno parte di un nome o un termine protetto da un’indicazione geografica dovrebbero mantenere il loro carattere generico.
I nomi omonimi («omonimi») sono nomi che sono scritti o pronunciati nello stesso modo, ma si riferiscono a zone geografiche diverse. Un nome omonimo o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica già registrata o oggetto di domanda di registrazione non dovrebbe essere registrato, a meno che determinate circostanze non ne giustifichino la protezione, tenuto conto della necessità di garantire la parità di trattamento dei produttori e di non indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine geografica dei prodotti. Gli omonimi che possono indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità od origine geografica del prodotto non dovrebbero essere registrati come indicazione geografica.
Sebbene i marchi e le indicazioni geografiche differiscano per natura e finalità, è opportuno chiarire la loro relazione per quanto riguarda i criteri di rigetto delle domande di marchio, l’annullamento dei marchi e la coesistenza di marchi e indicazioni geografiche. La protezione delle indicazioni geografiche deve essere bilanciata rispetto alla protezione di marchi che godono di una reputazione e di marchi notoriamente conosciuti, in particolare alla luce del diritto fondamentale alla proprietà di cui all’articolo 17 della Carta e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Nel valutare la relazione tra un’indicazione geografica e un marchio, si dovrebbe tenere conto di ogni eventuale continuità nella protezione di un’indicazione geografica stabilita dalla registrazione o dall’uso in uno Stato membro, in cui l’indicazione geografica è divenuta oggetto della protezione dell’Unione conformemente al presente regolamento, e di qualsiasi diritto di priorità invocato in relazione a una domanda di marchio.
Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nel processo di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, come pure nelle procedure di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione. In tal senso dovrebbero essere dotate dei mezzi necessari per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. È quindi opportuno specificare il ruolo delle associazioni di produttori.
I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell’Unione che offrono procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio dovrebbero garantire che tali procedure riguardino anche le indicazioni geografiche. A seguito di un’appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o di un procedimento giudiziario, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell’Unione dovrebbero poter revocare o trasferire un nome di dominio registrato con un nome di dominio di primo livello nazionale alla pertinente associazione di produttori, qualora la registrazione di un nome di dominio violi la protezione di un’indicazione geografica, qualora il nome di dominio sia utilizzato in malafede, o qualora il nome di dominio sia stato registrato dal suo titolare senza che tale titolare abbia un diritto o un interesse legittimo in relazione all’indicazione geografica.
La Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di istituire un sistema di informazione e allerta contro l’uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nell’ambito del sistema dei nomi di dominio e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. Sulla base dell’esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di istituire tale sistema.
Poiché il sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento è nuovo, è importante sensibilizzare i consumatori, i produttori, soprattutto le MPMI, e le autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale riguardo a questa iniziativa. A tal fine gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio e i pertinenti portatori di interessi dovrebbero essere incoraggiati a svolgere regolarmente attività promozionali per sensibilizzare l’opinione pubblica.
È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione che identificano indicazioni geografiche registrate nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore quanto alle caratteristiche dei prodotti.
È opportuno raccomandare l’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione sull’imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica, anche sui siti di vendita online, allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori tali prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l’identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi.
A fini di chiarezza per i consumatori e per massimizzare la coerenza con riguardo alla legislazione dell’Unione in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, il simbolo dell’Unione utilizzato sull’imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello di cui al regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione14 e utilizzato sull’imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un’indicazione geografica.
Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da meccanismi di verifica e controllo efficaci ed efficienti. I consumatori dovrebbero potersi aspettare che qualsiasi indicazione geografica sia coperta da robusti sistemi di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano originari dell’Unione o di un paese terzo.
Per far sì che i consumatori abbiano fiducia nelle caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema basato su un’autodichiarazione del produttore che verifichi la conformità al disciplinare di produzione prima e dopo l’immissione sul mercato del prodotto. Ai fini dei controlli, ciascuno Stato membro dovrebbe designare autorità competenti per la verifica della conformità e il monitoraggio. Dovrebbe essere prevista la possibilità di designare un’autorità competente per la fase nazionale e una diversa autorità competente preposta ai controlli, qualora uno Stato membro decida in tal senso. La rispettiva autorità competente dovrebbe essere autorizzata a delegare talune funzioni afferenti ai controlli agli organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche.
L’autodichiarazione dovrebbe essere presentata dal produttore all’autorità competente responsabile della verifica della conformità al disciplinare di produzione. Per dimostrare che la conformità a quest’ultimo è continua, tale autodichiarazione dovrebbe essere presentata ogni tre anni. I produttori dovrebbero avere l’obbligo di presentare immediatamente un’autodichiarazione aggiornata in caso di modifica del disciplinare di produzione tale da incidere sul prodotto in questione. La verifica basata sull’autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far verificare a terzi la conformità dei loro prodotti al disciplinare di produzione. Tale verifica di terzi dovrebbe poter integrare l’autodichiarazione, ma non sostituirla.
L’autodichiarazione dovrebbe fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie riguardanti il prodotto, affinché l’autorità possa verificare la conformità al disciplinare di produzione. Per far sì che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete, è opportuno stabilire una struttura armonizzata per tali dichiarazioni. Il produttore dovrebbe assumersi la piena responsabilità di garantire la completezza, della coerenza e dell’accuratezza delle informazioni contenute nell’autodichiarazione ed essere in grado di fornire, senza compromettere la protezione del know-how e dei segreti commerciali, le prove necessarie per consentire la verifica di tali informazioni.
Una volta ricevuta l’autodichiarazione, l’autorità competente dovrebbe effettuare un esame della stessa che preveda quanto meno un controllo della sua completezza e coerenza. È opportuno chiarire le incongruenze evidenti e richiedere al produttore le informazioni mancanti. Qualora abbia accertato che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti e non abbia altre riserve in merito alla conformità, l’autorità competente dovrebbe rilasciare un certificato ufficiale di autorizzazione a produrre il prodotto designato dall’indicazione geografica ovvero rinnovare tale certificato.
Per garantire la conformità al disciplinare di produzione nonché controllare l’accuratezza delle informazioni contenute nell’autodichiarazione, l’autorità competente dovrebbe effettuare, a intervalli opportuni, controlli di conformità sul mercato, anche nel commercio elettronico, basati su un’analisi dei rischi che tengano conto del rischio di non conformità, comprese le pratiche fraudolente o ingannevoli.
In caso di non conformità con il disciplinare di produzione, l’autorità competente dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che i produttori interessati pongano rimedio alla situazione e per evitare ulteriori casi di non conformità.
In alternativa alla procedura di verifica basata sull’autodichiarazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere una procedura di verifica basata sulla verifica della conformità da parte di un’autorità competente o di un terzo designato. Tale procedura di verifica dovrebbe comprendere controlli di conformità del disciplinare di produzione sia prima che dopo l’immissione sul mercato del prodotto. L’autorità competente dovrebbe essere autorizzata a delegare, laddove necessario, a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche talune funzioni afferenti ai controlli connessi alla verifica dell’origine geografica o del processo di produzione del prodotto in questione.
È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l’accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L’accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell’Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale mediante un certificato rilasciato da un organismo riconosciuto firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l’accreditamento (IAF) o un membro della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC). Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature, le infrastrutture e le risorse necessarie per svolgere le funzioni afferenti ai controlli loro delegate. Esse dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l’esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli loro delegati.
Gli Stati membri e l’Ufficio dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle autorità competenti, sugli organismi di certificazione dei prodotti e sulle persone fisiche a cui sono state delegate funzioni afferenti ai controlli, al fine di garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarli.
Il monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un’indicazione geografica e che a coloro che violano i diritti conferiti da un’indicazione geografica sia impedito di vendere prodotti non conformi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto designare autorità competenti per monitorare il mercato al fine di individuare eventuali usi impropri delle indicazioni geografiche ed effettuare controlli sulla base di un’analisi dei rischi. Qualora venga rilevato un uso improprio di un’indicazione geografica, l’autorità competente in questione dovrebbe adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso, per prodotti o servizi, di nomi che violino la protezione di un’indicazione geografica registrata, allorché tali prodotti siano prodotti o commercializzati nel loro territorio oppure tali servizi siano forniti o commercializzati nel loro territorio. Dovrebbe essere possibile che tali autorità coincidano con le autorità designate per la verifica della conformità al disciplinare di produzione. Dovrebbe essere possibile che tale monitoraggio sia effettuato da parte di autorità che svolgono controlli sui prodotti o controlli sul mercato in un altro contesto, ad esempio controlli doganali, vigilanza del mercato o rispetto delle norme.
Le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 sono applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti relativi alle indicazioni geografiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, incluso un diritto relativo alle indicazioni geografiche, sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controlli doganali nel territorio doganale dell’Unione. Analogamente, il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio18 stabilisce i compiti e le attività dell’Ufficio relativi al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la promozione della cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri.
Ai fini del funzionamento corretto del mercato interno è importante che i produttori possano dimostrare rapidamente e facilmente di essere autorizzati a usare un nome protetto come indicazione geografica, ad esempio nel contesto di controlli doganali o ispezioni di mercato, o su richiesta dei partner commerciali o dei consumatori. A tale scopo dovrebbero utilizzare un certificato ufficiale di autorizzazione a produrre il prodotto designato da un’indicazione geografica messo a loro disposizione.
Poiché il sistema di controllo istituito dal presente regolamento segue un approccio pubblico-privato, anche i produttori stessi dovrebbero contribuire alla protezione delle indicazioni geografiche. Dovrebbero effettuare controlli di conformità per verificare la conformità al disciplinare di produzione, accompagnati, se del caso, da controlli interni di conformità gestiti e organizzati dalla pertinente associazione di produttori. I produttori dovrebbero inoltre essere incoraggiati a sostenere le autorità pubbliche nel monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato. Oltre a ciò, i produttori dovrebbero essere incoraggiati a notificare alle autorità competenti eventuali casi di non conformità o possibile violazione.
Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e combattere in modo più efficace la contraffazione, la protezione prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi agli ambienti offline e online, compresi i nomi di dominio su internet. I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati da indicazioni geografiche. A questo proposito, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere considerate contenuti illegali a norma dell’articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio19 ed essere oggetto di obblighi e misure in virtù di tale regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive volte a scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica, e a scoraggiare le altre persone dal commettere violazioni con riguardo alle indicazioni geografiche.
Dato che le fasi di produzione di un prodotto designato da un’indicazione geografica potrebbero avere luogo in più di uno Stato membro e che i prodotti realizzati in uno Stato membro potrebbero essere venduti in un altro Stato membro, è opportuno garantire assistenza amministrativa e cooperazione tra gli Stati membri al fine di consentire un’applicazione e controlli efficaci ed efficienti.
L’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio20. Alcune disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza con riguardo all’istituzione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, conformemente al presente regolamento. In questo contesto, l’Ufficio dovrebbe agire in qualità di autorità competente dell’Unione in relazione alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a norma dell’Atto di Ginevra. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1753 applicabili alle indicazioni geografiche che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione che disciplina il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli dovrebbero pertanto essere modificate in modo da allinearle al presente regolamento.
Analogamente, per garantire la coerenza con il presente regolamento, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/1001. All’elenco dei compiti dell’Ufficio di cui all’articolo 151 del regolamento (UE) 2017/1001 si dovrebbero aggiungere i compiti conferiti all’Ufficio in virtù del presente regolamento per quanto attiene alla gestione e alla promozione delle indicazioni geografiche.
Per i compiti conferiti all’Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell’Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Con riguardo alle domande, alle richieste di modifica del disciplinare di produzione e alle richieste di cancellazione presentate da richiedenti di paesi terzi, l’Ufficio dovrebbe accettare le traduzioni autenticate, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, di documenti e informazioni. L’Ufficio dovrebbe avere la possibilità di utilizzare, se del caso, traduzioni automatiche verificate.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere il pagamento di una tassa a copertura dei costi di gestione del sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione delle MPMI. L’Ufficio non dovrebbe esigere il pagamento di una tassa per le domande presentate dalle autorità competenti degli Stati membri una volta completata la fase nazionale della procedura di registrazione. L’Ufficio dovrebbe tuttavia esigere il pagamento di una tassa per la procedura di registrazione diretta, considerando che tale procedura genera più lavoro per l’Ufficio rispetto al trattamento delle domande già esaminate nella fase nazionale. L’Ufficio dovrebbe inoltre esigere il pagamento di tasse per le procedure di cui al presente regolamento relative alle indicazioni geografiche di paesi terzi e per i ricorsi.
L’importo delle tasse o tariffe relative ai controlli e alle verifiche dovrebbe coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti che eseguono i controlli. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli e, ove applicabile, il ricorso a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche. Per la presentazione dell’autodichiarazione e il relativo trattamento non dovrebbe essere riscossa alcuna tassa.
I necessari costi di avviamento del sistema informatico previsto dal presente regolamento ossia il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio, il registro dell’Unione e il portale digitale dovrebbero essere finanziati dall’avanzo di bilancio accumulato dell’Ufficio. I costi operativi derivanti dai compiti conferiti all’Ufficio dal presente regolamento dovrebbero essere coperti dal bilancio operativo dell’Ufficio.
Il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio dovrebbe includere un front office e un back office e permettere una connessione agevole, prevedendo un’interfaccia e un’integrazione con i sistemi informatici delle autorità nazionali, il registro dell’Unione e il sistema informatico dell’OMPI per l’amministrazione dell’Atto di Ginevra. Il registro dell’Unione dovrebbe essere simile nell’aspetto al registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i vini, i prodotti alimentari e i prodotti agricoli e dovrebbe possedere almeno le stesse funzionalità.
Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda: i) l’ulteriore specificazione dei requisiti in relazione alla documentazione di accompagnamento della domanda; ii) l’elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da presentare; iii) la specificazione dei criteri per la procedura di registrazione diretta; iv) la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande all’Ufficio; v) la definizione del contenuto dell’atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l’esame di un ricorso; vi) la definizione del contenuto e della forma delle decisioni delle commissioni di ricorso; e vii) le modifiche delle informazioni e dei requisiti in relazione al modulo standard per l’autodichiarazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201621. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: i) stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare di produzione, allorché tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose; ii) stabilire regole concernenti la forma del disciplinare di produzione; iii) precisare il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento; iv) stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure relative alla preparazione e alla presentazione delle domande dirette ; v) stabilire norme dettagliate riguardanti la procedura nonché la forma e la presentazione delle domande all’Ufficio, anche per le domande che riguardano più di un territorio nazionale; vi) stabilire regole concernenti la presentazione dell’opposizione e specificare il formato e la presentazione online della dichiarazione di opposizione motivata; vii) stabilire regole concernenti la presentazione della notifica di osservazioni e specificarne il formato e la presentazione online; viii) le decisioni e le procedure nei casi in cui la Commissione avoca a sé il potere decisionale in merito a una domanda; ix) stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure, la forma e la presentazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione nonché le procedure , e la forma delle modifiche ordinarie, e la comunicazione all’Ufficio di tali modifiche; x) stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure e la forma della cancellazione nonché la presentazione delle richieste di cancellazione; xi) definire l’architettura informatica e la presentazione del registro dell’Unione; xii) specificare il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell’Unione; xiii) specificare le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le regole concernenti il loro uso per i prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, comprese le regole relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare; xiv) specificare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini dei controlli; e xv) determinare gli importi delle tasse esigibili dall’Ufficio e le relative modalità di pagamento o di rimborso nel caso della tassa di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio22.
L’attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, comporta il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali con un quadro normativo dell’Unione creerebbe certezza giuridica, ridurrebbe l’onere amministrativo per le autorità nazionali e garantirebbe una concorrenza leale tra i produttori di prodotti designati da tali indicazioni geografiche nonché costi prevedibili e relativamente bassi, oltre a migliorare la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tal fine, i sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbero cessare dodici mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile prorogare nel tempo la protezione concessa nell’ambito di tali sistemi nazionali fino alla conclusione della registrazione delle indicazioni geografiche nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri, segnatamente quelli che partecipano all’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, hanno registrato, sulla base di tale accordo, indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Hanno inoltre concesso protezione, sempre sulla base dell’accordo, alle indicazioni geografiche di paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato per consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche.
Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello di Unione e internazionale, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi in seguito allo scadere di un termine ragionevole dopo la sua adozione. Tuttavia, alcune disposizioni relative alla dispensa dalla fase nazionale, al comitato consultivo, all’istituzione del sistema informatico e alla delega di poteri alla Commissione dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità di tali diritti e principi, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente la creazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 giugno 202223,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
a) la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica; e
b) le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»), amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Art. 2 Obiettivi
Il presente regolamento istituisce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, in particolare fissando disposizioni riguardanti:
a) i compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili;
b) una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
c) la creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato;
d) informazioni affidabili e una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un’indicazione geografica per il consumatore;
e) i controlli e l’applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, che assicurino al contempo l’integrità del mercato interno;
f) uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune.
Art. 3 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli o alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ai vini di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, né alle bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787.
3. La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’immissione dei prodotti sul mercato, l’etichettatura dei prodotti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori e la vigilanza del mercato.
4. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio24 non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotti artigianali e industriali»: prodotti
a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure
b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;
2) «produttore»: un operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali;
3) «associazione di produttori»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto;
4) «fase di produzione»: qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l’ottenimento, l’estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l’immissione sul mercato;
5) «tradizionale» riferito a un prodotto originario di una determinata zona geografica: quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra;
6) «termine generico»:
a) il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell’Unione;
b) un termine comune all’interno dell’Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto; o
c) un termine che non si riferisce a un prodotto specifico;
7) «organismo di certificazione dei prodotti»: un organismo, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato di certificare che i prodotti designati da un’indicazione geografica sono conformi al disciplinare di produzione;
8) «autodichiarazione»: un documento in una forma armonizzata, quale stabilita nell’allegato I, in cui i produttori, che possono essere rappresentati da un rappresentante autorizzato indicano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al disciplinare di produzione corrispondente e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica;
9) «Ufficio»: l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dal regolamento (UE) 2017/1001;
10) «notifica di osservazioni»: un’osservazione scritta depositata presso l’Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare una procedura di opposizione;
11) «protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali»: titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica, ad eccezione dei marchi.
Art. 5 Protezione dei dati
1. La Commissione e l’Ufficio sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale sono competenti a norma del presente regolamento.
2. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento a norma dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure per le quali sono competenti a norma del presente regolamento.
Art. 6 Requisiti per l’indicazione geografica
1. Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:
a) essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b) la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e
c) almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.
2. I prodotti contrari all’ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.
Titolo II. Registrazione delle indicazioni geografiche
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 7 Procedura di registrazione
1. La procedura di registrazione comprende due fasi. La prima fase si svolge a livello nazionale, conformemente agli articoli da 12 a 16. La seconda fase si svolge a livello di Unione, conformemente agli articoli da 21 a 30.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere una dispensa, in conformità dell’articolo 19, dalla fase nazionale della procedura di registrazione. In tali casi, le domande di registrazione sono presentate direttamente all’Ufficio.
3. Gli eventuali oneri amministrativi collegati alla procedura di registrazione sono ridotti al minimo.
Art. 8 Richiedente
1. Una domanda di registrazione di un’indicazione geografica («domanda») è presentata da un’associazione di produttori.
2. In deroga al paragrafo 1, un singolo produttore è considerato un richiedente qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la persona in questione è l’unico produttore che desidera presentare una domanda; e
b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.
3. Le entità locali o regionali dello Stato membro di origine dell’associazione di produttori o del singolo produttore sono autorizzate a fornire assistenza per quanto riguarda la preparazione della domanda e la relativa procedura.
4. Un’autorità locale o regionale, diversa dalle autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 50, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, o un soggetto privato designato da uno Stato membro, possono essere considerati un richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La domanda indica i motivi di tale designazione.
5. In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri, di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un’indicazione geografica relativa a tale prodotto.
Art. 9 Disciplinare di produzione
1.
Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia protetto come indicazione geografica, il prodotto deve rispettare il disciplinare di produzione, che dimostra che tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono soddisfatti. Il disciplinare di produzione è oggettivo e non discriminatorio e indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata.
Il disciplinare di produzione comprende quanto segue:
a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;
b) il tipo di prodotto;
c) la descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;
d) la specificazione della zona geografica delimitata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
e) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), anche mediante l’indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata;
f) la descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
g) informazioni relative all’imballaggio, qualora il richiedente decida che l’imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, nel qual caso il richiedente fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l’imballaggio debba avere luogo in tale zona;
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto;
i) l’indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto nonché l’indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;
j) altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un’associazione di produttori, se del caso, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme volte a limitare le informazioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose, e che stabiliscano regole sulla forma del disciplinare di produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
Art. 10 Documento unico
1. Il documento unico contenuto nella domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato II e comprende le informazioni seguenti:
a) il nome da proteggere come indicazione geografica;
b) il tipo di prodotto;
c) una descrizione del prodotto ed eventualmente informazioni relative all’imballaggio e all’etichettatura;
d) una delimitazione concisa della zona geografica;
e) la descrizione del legame del prodotto con la zona geografica delimitata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.
2.
Se il richiedente è una micro, piccola o media impresa (MPMI) o un’associazione di produttori costituita unicamente da MPMI, l’autorità competente designata conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, dello Stato membro di origine dell’associazione di produttori o del singolo produttore si adopera per fornire assistenza, su richiesta del richiedente e fatta salva la decisione sulla domanda, nella preparazione del documento unico conformemente alla sua prassi amministrativa.
In caso di domande transfrontaliere, l’autorità competente di uno degli Stati membri interessati è considerata l’autorità competente a norma del primo comma.
Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta di cui all’articolo 20, l’Ufficio, in stretta collaborazione con il punto di contatto unico designato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, si adopera per fornire assistenza al richiedente in relazione alla preparazione del documento unico.
L’assistenza fornita dalle autorità o dall’Ufficio ai sensi del presente paragrafo non pregiudica la responsabilità del richiedente per quanto concerne il documento unico.
Art. 11 Documentazione di accompagnamento della domanda
1. La documentazione di accompagnamento della domanda («documentazione di accompagnamento») comprende:
a) il nome e i recapiti del richiedente;
b) il nome e i recapiti dell’autorità competente designata in conformità dell’articolo 50, paragrafo 1, e, se del caso, dell’organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica che verifica la conformità al disciplinare di produzione di cui all’articolo 51, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 53, lettera b);
c) informazioni su eventuali limitazioni dell’uso o della protezione dell’indicazione geografica, nonché su eventuali misure transitorie, proposte dal richiedente o dall’autorità nazionale competente, in particolare a seguito dell’esame da parte nell’autorità nazionale competente della domanda e di eventuali opposizioni;
d) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per modificare il presente regolamento indicando elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da presentare.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.