diritto.io

Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

I capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa in modo sostanziale, prevedere ulteriori incentivi per stimolare gli investimenti collaborativi degli Stati membri in progetti comuni e appalti congiunti in materia di capacità di difesa, investire ulteriormente nelle capacità necessarie per lo svolgimento dell'intera gamma di missioni e operazioni, promuovere sinergie e stimolare l'innovazione nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa europea, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 e la sua guerra di aggressione in corso hanno reso evidente che è fondamentale agire con urgenza per far fronte alle carenze esistenti. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa, ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di colmare le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle esacerbate dal trasferimento di prodotti della difesa verso l'Ucraina.

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha evidenziato in modo drammatico la necessità di adeguare la base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base EDTIB) ai cambiamenti strutturali, di rafforzare la ricerca e lo sviluppo militari dell'Unione, di modernizzare l'equipaggiamento militare e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro degli appalti nel settore della difesa.

Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso. La comunicazione congiunta ha messo in luce le conseguenze di anni di sottoutilizzo del bilancio per la difesa e l'esistenza di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa dell'Unione. La comunicazione congiunta ha precisato che il ritorno della guerra in Europa ha messo in luce un accumulo di lacune e carenze nelle scorte militari, una riduzione della capacità di produzione industriale e il carattere limitato degli appalti congiunti e della collaborazione. La comunicazione congiunta ha inoltre sottolineato le carenze che incidono immediatamente sulla libertà d'azione delle forze armate degli Stati membri e l'urgente necessità di ricostituire alcune scorte, sostituire il materiale militare obsoleto, ad esempio quello progettato e prodotto nell’ex Unione Sovietica, e rafforzare le capacità strategiche.

La comunicazione congiunta ha proposto uno strumento apposito a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, come strumento per spronare gli Stati membri a ricorrere, su base volontaria, ad appalti comuni per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Tale nuovo strumento apposito a breve termine proposto ha l'obiettivo di contribuire a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, attraverso i relativi finanziamenti dell'Unione, a rafforzare le capacità industriali dell'Unione nel settore della difesa, anche mediante un aumento della produzione di prodotti per la difesa. Contribuirà inoltre al raggiungimento del parametro di riferimento collettivo del 35 % della spesa totale degli appalti di materiali per gli appalti collaborativi europei di materiali, indicato dal comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa nel 2007.

Il rafforzamento dell’EDTIB dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze, così come permane la frammentazione, il che porta alla mancanza di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti.

La struttura particolare, le condizioni di ammissibilità e i criteri stabiliti nel presente regolamento sono specifici di questo strumento a breve termine e sono determinati da circostanze puntuali e dall'attuale situazione di emergenza.

Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi di prodotti della difesa. Ciò si è tradotto in un livello della domanda che potrebbe superare le capacità di fabbricazione dell'EDTIB, attualmente adattate a una produzione in tempo di pace.

Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi e ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per evadere gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In tale contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.

L'attuale situazione geopolitica nei paesi del vicinato orientale ha dimostrato che, sebbene sia necessario evitare la duplicazione degli sforzi, un mercato della difesa diversificato può contribuire alla varietà di prodotti immediatamente disponibili sul mercato e può quindi essere utile per soddisfare adeguatamente i fabbisogni urgenti degli Stati membri.

Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in un’EDTIB molto più forte in tutta l'Unione. In assenza di coordinamento o cooperazione è infatti possibile che l'aumento degli investimenti nazionali aggravi la frammentazione.

Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali risulta necessario accelerare l'adeguamento dell'EDTIB per migliorarne la competitività e l'efficienza conformemente all'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe tra l'altro provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti.

Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che il cambiamento necessario nell'EDTIB avvenga in modo collaborativo, evitando un'ulteriore frammentazione e aumentando l'interoperabilità.

A tal fine dovrebbe essere istituito uno strumento apposito a breve termine destinato a rafforzare la collaborazione degli Stati membri nella fase degli appalti nel settore della difesa («strumento»). Lo strumento dovrebbe incentivare gli Stati membri a perseguire azioni collaborative e, specie quando ricorrono ad appalti per colmare tali carenze, a farlo congiuntamente, aumentando il livello di interoperabilità nonché rafforzando e riformando le loro capacità industriali nel settore della difesa.

Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, le risorse destinate allo strumento saranno finanziate nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale senza incidere sui finanziamenti già impegnati per azioni specifiche dell'Unione.

Lo strumento dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati ad appalti comuni, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare l'EDTIB, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una riduzione dei costi rispetto agli oneri amministrativi e alla gestione del ciclo di vita dei sistemi pertinenti. Lo strumento dovrebbe essere accompagnato da iniziative volte a rafforzare i mercati, i servizi e i sistemi europei della difesa e della sicurezza e a creare condizioni di parità per i fornitori di tutti gli Stati membri. Gli appalti comuni su un mercato comune per l'EDTIB consentono economie di scala e garantiscono innovazione ed efficienza nella produzione e nella tecnologia.

Lo strumento si basa sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, in linea con la comunicazione congiunta del 18 maggio 2022, e tiene conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'Unione per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina.

La situazione della sicurezza in Europa richiede una riflessione urgente su come ridurre l'eccessiva frammentazione attraverso iniziative autonome a livello dell'Unione e su come collegare strategicamente gli strumenti pertinenti. Lo strumento è destinato a garantire la coerenza con le iniziative collaborative dell'Unione esistenti in materia di difesa, quali il piano di sviluppo delle capacità, la revisione coordinata annuale sulla difesa, il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente, oltre a generare sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Se del caso, potrebbero essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle istituite nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, cercando altresì di evitare inutili duplicazioni.

Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiarne i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con contraenti o subappaltatori che siano stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non siano soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo su un contraente o su un subappaltatore dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o su un subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini di tale appalto dovrebbero essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato.

In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un contraente o un subappaltatore che è stabilito nell'Unione o in un paese associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente o di subappaltatore coinvolto nell'appalto comune, a condizione che siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche rispetto al rafforzamento dell’EDTIB.

Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune dovrebbero prevedere altresì l'obbligo che i prodotti della difesa non siano soggetti a una restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto della difesa. Nelle situazioni di urgenza, qualora la capacità dell'EDTIB di risolvere le carenze più urgenti e critiche nelle scorte degli Stati membri non sia sufficiente o qualora l'EDTIB non sia in grado di fornire i prodotti per la difesa necessari in tempi adeguati, quest'obbligo non si dovrebbe applicare se i prodotti acquistati erano in uso prima del 24 febbraio 2022 nelle forze armate della maggioranza degli Stati membri che partecipano all'appalto comune. Se si applica tale deroga, i paesi che partecipano all'appalto comune dovrebbero valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con componenti esenti da restrizioni provenienti dall'Unione o da paesi associati.

Le sovvenzioni fornite a titolo dello strumento dovrebbero assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi e dovrebbero basarsi sul conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione di un programma di lavoro pluriennale per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Per generare un effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione per ciascuna azione dovrebbe poter essere differenziato in base a fattori quali la complessità dell'appalto comune, le caratteristiche della cooperazione o il numero di Stati membri o paesi associati partecipanti o l'inclusione di altri Stati membri o paesi associati nelle cooperazioni esistenti, ma non dovrebbe superare il 15 % del bilancio complessivo dello strumento e dovrebbe essere limitato al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati. A causa dei costi più elevati generalmente associati allo svolgimento di procedure di appalto cui partecipa un numero maggiore di contraenti o che comportano trasferimenti del materiale acquistato verso paesi terzi, tale massimale dovrebbe essere innalzato al 20 % del bilancio complessivo e al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati nel caso in cui l'Ucraina o la Moldova sia uno dei destinatari di quantitativi supplementari di prodotti della difesa nell'ambito dell'azione di appalto o qualora almeno il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune sia destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione in qualità di contraenti o subappaltatori. L'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti della difesa per l'Ucraina e la Moldova dovrebbe essere possibile, con l'accordo degli Stati membri partecipanti, data la particolare situazione della sicurezza di questi due paesi candidati all'adesione all'Unione alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Gli Stati membri e i paesi associati dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE4 e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE5 del Parlamento europeo e del Consiglio, avente sede in uno Stato membro o in un paese associato, oppure l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale.

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio6 («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha provocato un drastico cambiamento delle condizioni del mercato della difesa a cui l'EDTIB deve adattarsi in un contesto molto limitato nel tempo. Data l'urgenza e l'importanza di tale adattamento, e considerata l'esistenza di un rischio di ulteriore frammentazione del mercato interno e delle catene di approvvigionamento dei pertinenti prodotti per la difesa, si è riscontrata l'immediata necessità di azioni da parte degli Stati membri per avviare la cooperazione in vista di appalti congiunti, al fine di inviare un segnale significativo al mercato e all'EDTIB. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile un sostegno finanziario anticipato da parte dell'Unione. In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, nella decisione di finanziamento dovrebbe pertanto essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono i periodi a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se sono iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione, a condizione che non siano completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7. Tuttavia, il presente regolamento prevede requisiti di ammissibilità più specifici. La direttiva 2009/81/CE prevede che gli Stati membri possano includere nella loro legislazione la possibilità di imporre, nella documentazione dell'appalto, requisiti relativi alla protezione della sicurezza dell'approvvigionamento o della sicurezza delle informazioni. Il presente regolamento si basa su tali disposizioni della direttiva 2009/81/CE e crea obblighi per gli enti appaltanti per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità da includere nella documentazione dell'appalto. Tali obblighi dovrebbero prevalere sulle disposizioni legislative confliggenti dello Stato membro e dei paesi associati in cui è stabilito l'ente appaltante interessato.

La raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione8 mira a facilitare l'accesso transfrontaliero al mercato per le PMI e le imprese intermedie nel settore della difesa. In particolare, invita gli Stati membri ad avvalersi della flessibilità offerta dalla direttiva 2009/81/CE, come quella introdotta all'articolo 21 o il maggiore ricorso ai lotti o agli appalti elettronici. Invita inoltre gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi connessi agli appalti, in particolare facendo in modo che le richieste di informazioni o i criteri di selezione rimangano proporzionati. Nel contesto del presente regolamento, gli enti appaltanti nominati dagli Stati membri e dai paesi associati dovrebbero utilizzare al meglio le raccomandazioni della Commissione nello svolgimento delle azioni degli appalti comuni al fine di garantire un accesso equo delle PMI agli appalti sovvenzionati.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie9.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9511, (Euratom, CE) n. 2185/9612 e (UE) 2017/193913 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità e frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, alle sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) ha il potere di indagare e perseguire reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio14. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, e alla Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio15, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

Ai fini del presente regolamento, per prodotti della difesa si intendono i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, di cui all’articolo 2 di tale direttiva, in particolare i tipi di prodotti inclusi nell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico stabiliti dalla decisione 255/58 del Consiglio del 15 aprile 195816. Tale elenco comprende solo materiale progettato, sviluppato e prodotto a fini specificamente militari. L'elenco è tuttavia generico e va interpretato in senso lato, alla luce dell'evolvere della tecnologia, delle politiche in materia di appalti e delle esigenze militari che portano allo sviluppo di nuovi tipi di materiale, ad esempio sulla base dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Ai fini del presente regolamento, i prodotti della difesa dovrebbero comprendere anche prodotti che, sebbene originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari per essere impiegati come armi, munizioni o materiale bellico.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le modalità applicabili alla protezione delle informazioni classificate ai fini degli appalti comuni, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

La Commissione protegge le informazioni classificate UE conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione17. In linea con l'accordo del 4 maggio 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea18 e con la decisione 2013/488/UE del Consiglio19, gli Stati membri assicurano alle informazioni classificate UE un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE.

La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione dello strumento e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2026. La relazione di valutazione dovrebbe valutare l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento, avviando anche al contempo una riflessione critica sui modi per garantire in futuro tutti i componenti necessari alla catena di approvvigionamento della difesa dell'Unione, con riferimento all'importanza delle disposizioni volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché per il funzionamento dell'EDTIB. La relazione di valutazione dovrebbe inoltre individuare le carenze e le dipendenze critiche dai paesi terzi non associati rispetto alle materie prime, ai componenti e alle capacità di produzione, sulla base dei lavori svolti nel contesto dell'osservatorio sulle tecnologie critiche. La relazione di valutazione dovrebbe servire da base per i lavori della Commissione sulle tabelle di marcia tecnologiche, comprese le misure di attenuazione volte ad affrontare tali carenze e dipendenze critiche.

Il presente regolamento lascia impregiudicata la discrezionalità degli Stati membri rispetto alla loro politica in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Affinché l'attuazione del presente regolamento possa iniziare quanto prima, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento a breve termine per il rafforzamento dell'industria europea di difesa mediante appalti comuni («strumento»), per il periodo compreso tra 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «appalto comune»: un appalto condotto congiuntamente da almeno tre Stati membri;

  2. 2) «controllo», relativamente a un contraente o a un subappaltatore: la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o su un subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

  3. 3) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale di tale soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

  4. 4) «soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

  5. 5) «ente appaltante»: un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, o l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri e paesi associati per condurre un appalto comune per loro conto;

  6. 6) «prodotti della difesa»: i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, come stabilito all'articolo 2 di tale direttiva, compreso il materiale medico da combattimento;

  7. 7) «informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea1;

  8. 8) «informazioni sensibili»: le informazioni e i dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica.

Art. 3 Obiettivi

1. Lo strumento si pone gli obiettivi seguenti:

  1. a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, per un'Unione più resiliente e sicura, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera in tutta l'Unione, consentendo così all'EDTIB di fornire i prodotti della difesa di cui gli Stati membri hanno bisogno;

  2. b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri, preservando nel contempo la competitività e la diversità dei prodotti a disposizione degli Stati membri e nella catena di approvvigionamento.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione, per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, segnatamente quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, come l'invio di prodotti della difesa all'Ucraina, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e considerando il lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. Ciò può essere realizzato attraverso la ricostituzione delle scorte che si esauriscono a seguito dei trasferimenti di prodotti per la difesa verso l'Ucraina, anche con il materiale disponibile sul mercato, nonché mediante la sostituzione di attrezzature obsolete e il potenziamento delle capacità.

Art. 4 Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

2. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio2.La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

4. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Art. 5 Paesi associati

Lo strumento è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (paesi associati), in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 6 Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta, conformemente al regolamento finanziario.

2. Il finanziamento dell'Unione è utilizzato per incentivare la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune e dell'esigenza di creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione.

3. In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, i contributi finanziari possono coprire, laddove necessario per l'attuazione di un'azione, azioni avviate anteriormente alla data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 24 febbraio 2022 e non siano completate prima della firma della convenzione di sovvenzione. Le azioni ammissibili retroattivamente devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Art. 7 Uso di finanziamenti non collegati ai costi

1. Le sovvenzioni assumono la forma dei finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

2. Il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:

  1. a) la complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;

  2. b) le caratteristiche della cooperazione, che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria; o

  3. c) il numero di Stati membri partecipanti e paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti.

3. Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione non supera il 15 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed è limitato al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati.

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione può essere al massimo pari al 20 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed è limitato al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune, se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

  1. a) l'Ucraina o la Moldova è uno dei destinatari dei quantitativi supplementari di prodotti della difesa nell'ambito dell'azione di appalto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

  2. b) almeno il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune è destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione, in qualità di contraenti o subappaltatori.

Art. 8 Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento dell'Unione nell'ambito dello strumento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:

  1. a) implicano la cooperazione tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 10 per appalti comuni che affrontano le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa e che attuano gli obiettivi di cui all'articolo 3;

  2. b) implicano una nuova cooperazione, anche nell'ambito di un quadro esistente, o un'estensione della cooperazione esistente ad almeno un nuovo Stato membro o paese associato;

  3. c) sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri;

  4. d) soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 9.

2. Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:

  1. a) azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;

  2. b) azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.

Art. 9 Ulteriori condizioni di ammissibilità

1.

Gli Stati membri e i paesi associati partecipanti all'appalto comune nominano all'unanimità un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini di tale appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dallo strumento e quelli provenienti dagli Stati membri partecipanti e dai paesi associati partecipanti.

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori contenute nella direttiva 2009/81/CE.

2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. L'accordo stabilisce in particolare le modalità pratiche che disciplinano l'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.

3.

L'accordo di cui al paragrafo 2 può autorizzare l'ente appaltante a procedere ad acquisizioni di quantitativi supplementari del prodotto per la difesa in questione per l'Ucraina o la Moldova. Tale autorizzazione è approvata all'unanimità dagli Stati membri che partecipano all'appalto comune.

Tali accordi supplementari in materia di appalti non pregiudicano il diritto applicabile dell'Unione e sono in linea con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati membri in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

4. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono requisiti di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 5 a 12.

5. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare nell'appalto comune se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

7. Le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 16, e fanno parte del capitolato d'oneri, al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte a garantire che:

  1. a) il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e

  2. b) l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni classificate relative all'appalto comune sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

8. Gli enti appaltanti trasmettono alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 5 del presente articolo o le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 16 del presente regolamento di ogni notifica fornita a norma del presente paragrafo.

9. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

10. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono altresì l'obbligo che il prodotto della difesa non sia soggetto a una restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto della difesa.

11. In deroga al paragrafo 10 e alla luce della situazione geopolitica e dell'urgente necessità di procedere ad acquisizioni di prodotti della difesa con il sostegno dello strumento, l'obbligo di cui a tale paragrafo non si applica ai prodotti della difesa urgenti e critici, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune si impegnano a valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente senza restrizioni di origine dell’Unione;

  2. b) i prodotti della difesa oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate della maggior parte degli Stati membri che partecipano all'appalto comune.

12. Il costo dei componenti originari dell'Unione o di paesi associati non è inferiore al 65 % del valore stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

13. Ai fini del presente articolo, per «subappaltatori coinvolti nell'appalto comune» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici e che possieda caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto.

Art. 10 Soggetti ammissibili

A condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti ammissibili a beneficiare del finanziamento sono:

  1. a) le autorità pubbliche degli Stati membri;

  2. b) le autorità pubbliche di paesi associati;

  3. c) gli enti appaltanti.

Art. 11 Criteri di aggiudicazione

1. La Commissione valuta le proposte sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione delle sovvenzioni:

  1. a) il numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune;

  2. b) il valore stimato dell'appalto comune;

  3. c) una dimostrazione del contributo dell'azione al rafforzamento della competitività, e dell'adattamento, della modernizzazione e dello sviluppo dell'EDTIB per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche per quanto riguarda i tempi di consegna, la disponibilità e la fornitura;

  4. d) una dimostrazione del contributo dell'azione alla ricostituzione delle scorte, comprese quelle esaurite a seguito della risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla sostituzione di attrezzature obsolete e al rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

  5. e) la portata del contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati, in particolare la ripartizione proporzionata delle opportunità e dei rischi tecnici e finanziari, basati su un concetto realmente cooperativo, nonché all'interoperabilità dei prodotti acquistati nell'ambito del presente regolamento;

  6. f) il contributo dell'azione al superamento degli ostacoli agli appalti comuni;

  7. g) la portata del contributo dell'azione alla competitività e all'adattamento dell'EDTIB ai cambiamenti strutturali, ai cambiamenti tecnologici, tra l'altro attraverso la creazione o il potenziamento previsti delle capacità di fabbricazione, la prenotazione di capacità di fabbricazione e la sicurezza dell'approvvigionamento;

  8. h) la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione;

  9. i) la creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra contraenti e subappaltatori nelle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;

  10. j) la qualità ed efficienza dei piani per l'esecuzione dell'azione.

2. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, compresa l’eventuale ponderazione da applicare. Il programma di lavoro non fissa soglie individuali.

3. La Commissione condivide la relazione di valutazione concernente gli inviti a presentare proposte con il comitato di cui all'articolo 16. La Commissione condivide con i richiedenti una relazione dettagliata sull'esito della valutazione della loro proposta.