Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione del 20 ottobre 2023 relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, l’articolo 7, paragrafo 5, secondo coma, l’articolo 13, paragrafo 6, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3,
Il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione2 stabilisce le disposizioni sulla valutazione dei piani di monitoraggio e sulla verifica delle relazioni sulle emissioni, sui requisiti in termini di competenze e procedure e sulle norme in materia di accreditamento e supervisione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento. Il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea istituito con direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi. Esso ha anche introdotto l’obbligo per le società di trasmettere dati aggregati verificati sulle emissioni a livello di società («relazioni a livello di società») e relazioni verificate a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 in caso di cambiamento di società («relazioni parziali sulle emissioni»), così come l’obbligo per le autorità di riferimento responsabili di approvare i piani di monitoraggio e le relative modifiche.
In conformità dell’articolo 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE, l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione deve provvedere affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società presentata dalla società di navigazione sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757. Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento stabilite dal presente regolamento, che integrano le norme di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757, dovrebbero pertanto includere norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società.
Occorre inoltre aggiungere al regime stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2072 una serie di norme per la verifica delle relazioni a livello di società, che introduca un iter sulla falsariga di quello per la verifica delle relazioni sulle emissioni senza però duplicare le attività di verifica delle relazioni a livello di nave e senza inutili oneri amministrativi aggiuntivi.
Occorre altresì aggiungere al regime stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2072 una serie di norme per la verifica delle relazioni parziali sulle emissioni. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, le relazioni parziali sulle emissioni dovrebbero contenere gli stessi elementi delle relazioni sulle emissioni ma essere limitate al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la responsabilità della società. È pertanto opportuno che le relazioni parziali sulle emissioni siano verificate secondo le stesse norme applicabili alla verifica delle relazioni sulle emissioni.
L’articolo 6, paragrafo 8, e l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con le norme per l’approvazione da parte delle autorità di riferimento responsabili, rispettivamente, dei piani di monitoraggio e delle modifiche dei piani di monitoraggio. L’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, rispettivamente, al fine di integrare il regolamento con le norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, compresi i metodi di verifica e la procedura di verifica, e per la presentazione della relazione di verifica, e al fine di specificare ulteriormente le norme che disciplinano le attività di verifica di cui al medesimo regolamento. L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 dispone che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori. Poiché le attività di verifica, accreditamento e approvazione sono sostanzialmente collegate, nel presente regolamento sono utilizzate queste cinque basi giuridiche.
Le attività di verifica hanno per oggetto la valutazione dei piani di monitoraggio da parte dei verificatori, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757. Nel valutare il piano di monitoraggio, i verificatori dovrebbero svolgere una serie di attività per appurare la completezza, la pertinenza e la conformità delle informazioni presentate dalla società in esame sul processo di monitoraggio e comunicazione della nave, al fine di poter stabilire se il piano è conforme al regolamento (UE) 2015/757. È opportuno che la valutazione includa elementi relativi alla gestione dei dati e al sistema di controllo illustrati nel piano di monitoraggio della nave, in conformità dei principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione stabiliti all’articolo 4 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757. Per garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) 2015/757, se l’organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5, assume anche la responsabilità di adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE, tale organizzazione o persona dovrebbe fornire al verificatore, prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, un documento attestante che è stata debitamente incaricata dall’armatore di tale adempimento. Per quanto concerne le navi le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, è possibile fornire al verificatore, per la valutazione del piano di monitoraggio, il documento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione6.
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2015/757 stabilendo norme specifiche per le attività inerenti alla verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni parziali e delle relazioni a livello di società, all’accreditamento dei verificatori e alla valutazione e approvazione dei piani di monitoraggio. Queste attività devono rispettare i principi per il monitoraggio e la comunicazione stabiliti nel regolamento (UE) 2015/757 e nei suoi allegati I e II, e nel regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione7.
L’uso dei poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 8, e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbe garantire che l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche in conformità del medesimo regolamento sia accordata in modo armonizzato dalle autorità di riferimento responsabili, in particolare per quanto riguarda le notifiche e le informazioni comunicate dalle società e dalle autorità di riferimento responsabili.
È opportuno che i piani di monitoraggio delle navi le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 ma non in quello della direttiva 2003/87/CE non siano subordinati all’approvazione dell’autorità di riferimento responsabile.
Nell’approvare i piani di monitoraggio e le relative modifiche, le autorità di riferimento responsabili dovrebbero tenere conto delle conclusioni cui è giunto il verificatore dopo avere valutato i piani di monitoraggio. È auspicabile che le decisioni di approvare i piani di monitoraggio siano prese in modo indipendente dalle autorità di riferimento responsabili, poiché spetta all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedere affinché le società di navigazione sotto la sua responsabilità ottemperino alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento (UE) 2015/757, anche per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione dei parametri pertinenti durante un periodo di riferimento.
Se l’autorità di riferimento responsabile non approva il piano di monitoraggio, la società dovrebbe rivederlo in base alle informazioni comunicate dall’autorità di riferimento e presentarne una versione riveduta perché sia rivalutato dal verificatore. Per evitare oneri amministrativi inutili per le società e i verificatori, le società e le autorità di riferimento responsabili possono dialogare prima che il piano di monitoraggio riveduto sia trasmesso al verificatore per la rivalutazione.
L’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 6, e dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 richiede un quadro globale di norme per garantire che la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società, così come la presentazione delle relazioni di verifica a norma di tale regolamento siano effettuate in modo armonizzato da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere in maniera indipendente e imparziale i compiti loro affidati.
Le norme armonizzate per la valutazione dei piani di monitoraggio, per la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società, così come per il rilascio dei documenti di conformità da parte dei verificatori dovrebbero definire chiaramente le responsabilità dei verificatori.
Le conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio sono fondamentali per permettere alle società e alle autorità di riferimento responsabili di capire l’esito delle attività di verifica da questi svolte. È pertanto necessario che nelle conclusioni figurino tutte le informazioni ricavate durante la valutazione del piano di monitoraggio, compresa la descrizione delle eventuali difformità non corrette, nonché la sintesi delle procedure del verificatore, anche per quanto riguarda le visite in sito.
La trasmissione dei documenti e lo scambio di informazioni tra le società e i verificatori sono essenziali per tutti gli aspetti del processo di verifica, in particolare per la valutazione del piano di monitoraggio, l’esecuzione dell’analisi strategica e dell’analisi dei rischi e la verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni e della relazione a livello di società. È perciò necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati per la comunicazione delle informazioni e la trasmissione dei documenti che devono essere messi a disposizione del verificatore prima dell’inizio delle attività di verifica e in altri momenti nel corso della verifica.
Nel verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società, il verificatore dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio conformemente all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757. L’analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore deve condurre le attività di verifica.
Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità nel tempo dei dati di monitoraggio a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, il piano di monitoraggio che è stato dichiarato conforme e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile dovrebbe essere la base di riferimento per il verificatore in sede di valutazione della relazione sulle emissioni della nave.
Tutte le fasi del processo di verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione della relazione di verifica contenente una dichiarazione sull’esito della verifica. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dalla profondità e dal dettaglio delle attività di verifica e dalla formulazione della dichiarazione sull’esito della verifica.
La valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società dovrebbero essere svolte da personale competente. Per ottemperare a quest’obbligo i verificatori dovrebbero istituire processi interni e migliorarli costantemente. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore dispone delle competenze necessarie siano identici in tutti gli Stati membri e siano verificabili, obiettivi e trasparenti.
Ai fini di una qualità elevata delle attività di verifica, si dovrebbero stabilire norme armonizzate per determinare se un verificatore abbia le competenze, l’indipendenza e l’imparzialità necessarie e sia pertanto qualificato per svolgere tali attività.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio8 stabilisce un quadro completo per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, in assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel medesimo regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 conferisce alla Commissione il potere di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento stesso, vale a dire quelle correlate alle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Il presente regolamento integra quindi le disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nel regolamento (UE) 2015/757, in particolare per quanto riguarda le norme armonizzate applicabili, i requisiti per le squadre di valutazione, la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento e il riconoscimento reciproco dei verificatori. Occorre specificare queste disposizioni aggiuntive affinché i criteri e le norme tecniche considerati per l’accreditamento dei verificatori riguardo alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 siano idonei allo scopo e al contenuto di tali attività. Queste disposizioni dovrebbero contribuire a rafforzare i processi di verifica e accreditamento così come ad armonizzare l’approccio tra gli Stati membri.
È auspicabile che il sistema di verifica e di accreditamento eviti duplicazioni inutili delle procedure e delle organizzazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell’Unione per non aumentare l’onere a carico degli Stati membri o degli operatori economici. È pertanto opportuno tenere conto delle migliori pratiche risultanti dall’applicazione delle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di un mandato conferito dalla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, come quelle relative ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento e quelle relative ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché di altri documenti tecnici elaborati dalla Cooperazione europea per l’accreditamento.
L’organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un’attestazione autorevole circa la competenza del verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative quali la sospensione o la revoca dell’accreditamento e a vigilare sui verificatori.
Una cooperazione efficace tra gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità di riferimento responsabili è indispensabile per il corretto funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, che a decorrere dal periodo di riferimento avente inizio il 1o gennaio 2024 includerà le emissioni del trasporto marittimo, e per il controllo della qualità della verifica. A fini di trasparenza occorre provvedere a che gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità di riferimento responsabili istituiscano mezzi efficaci per lo scambio delle informazioni. È opportuno che gli scambi di informazioni tra le autorità di riferimento responsabili e tra queste ultime e gli organismi nazionali di accreditamento siano disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e siano gestiti in osservanza della legislazione nazionale e unionale in vigore.
Alla luce dell’inclusione delle emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, è necessario allineare ulteriormente le norme per le attività di verifica e accreditamento applicabili alle emissioni di gas a effetto serra del settore del trasporto marittimo introdotte dal presente regolamento con le norme per le stesse attività applicabili alle emissioni di gas a effetto serra degli altri settori contemplati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, tenendo conto delle caratteristiche del trasporto marittimo. L’allineamento riguarda in particolare le norme sulle attività di verifica, comprese le visite in sito, sullo scambio di informazioni, sui requisiti per i verificatori e sui requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento.
Data l’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/2072 nella sua interezza.
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le attività di verifica, approvazione e accreditamento relative alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate a partire dal 1o gennaio 2024. Tali disposizioni garantiscono il funzionamento efficace del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, che a decorrere dal periodo di riferimento avente inizio il 1o gennaio 2024 includerà le emissioni del trasporto marittimo, e l’inclusione delle emissioni di metano e protossido di azoto nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1o gennaio 2024. È pertanto opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni e dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società. Stabilisce inoltre requisiti in termini di competenze e procedure.
Il presente regolamento precisa le modalità di accreditamento dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento e le norme sullo scambio di informazioni.
Il presente regolamento stabilisce le norme per l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche da parte delle autorità di riferimento responsabili.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «accreditamento»: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica in applicazione degli articoli da 4 a 36;
2) «relazione sulle emissioni»: relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757;
3) «relazione parziale sulle emissioni»: relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757;
4) «relazione a livello di società»: i dati aggregati sulle emissioni a livello di società quali definiti all’articolo 3, lettera q), del regolamento (UE) 2015/757;
5) «difformità»: una delle situazioni seguenti:
a) ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/757, alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione10;
b) ai fini della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, una delle situazioni seguenti:
i) le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata nel piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile;
ii) i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione11 o del presente regolamento;
c) ai fini della verifica della relazione a livello di società, i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione;
d) ai fini dell’accreditamento, il verificatore compie o omette un atto in violazione dei requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento;
6) «garanzia ragionevole»: livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;
7) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla relazione di verifica in base all’obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell’incarico di verifica;
8) «soglia di rilevanza»: limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o nell’insieme, sono considerate rilevanti dal verificatore;
9) «rischio intrinseco»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell’insieme, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l’effetto di eventuali attività di controllo correlate;
10) «rischio di controllo»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate ad altre, potrebbero essere rilevanti e che non possono essere evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
11) «rischio di non individuazione»: rischio che il verificatore non individui un’inesattezza rilevante;
12) «rischio di verifica»: rischio (quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione) che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società è viziata da inesattezze rilevanti;
13) «inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l’incertezza ammissibile ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;
14) «inesattezza rilevante»: inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;
15) «sito»: ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni di una nave, o della relazione a livello di società, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti;
16) «documentazione interna di verifica»: l’insieme dei documenti interni che il verificatore raccoglie per registrare le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società, a norma del presente regolamento;
17) «auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo»: membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società, diverso dall’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo;
18) «auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo»: auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e cui spetta la responsabilità di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società, e dar conto di queste attività;
19) «responsabile del riesame indipendente»: persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame;
20) «esperto tecnico»: persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica ai fini degli articoli da 4 a 36 e delle attività di accreditamento ai fini degli articoli da 46 a 63;
21) «valutatore»: persona incaricata da un organismo nazionale di accreditamento di valutare, individualmente o in quanto membro di una squadra di valutazione, un verificatore ai sensi del presente regolamento;
22) «valutatore responsabile»: valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;
23) «squadra di valutazione»: uno o più valutatori designati da un organismo nazionale di accreditamento per valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;
24) «competenza»: capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un’attività;
25) «procedure di analisi»: analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un’analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dal quantitativo previsto;
26) «sistema di controllo»: valutazione dei rischi da parte di una società e complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che la società istituisce, documenta, applica e mantiene in applicazione dell’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757;
27) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dalla società per attenuare i rischi intrinseci.
Art. 3 Presunzione di conformità
Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 45 del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.
Capo II. Attività di verifica
Sezione 1. Valutazione dei piani di monitoraggio
Art. 4 Informazioni che devono essere fornite dalle società
1. Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave utilizzando un modello conforme a quello riportato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927. Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall’inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.
2. Prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:
a) la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissione, i flussimetri utilizzati (se del caso), le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e tenuti aggiornati al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento, ivi comprese le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo;
b) la valutazione del rischio di cui all’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
c) in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2015/757, le versioni aggiornate o i nuovi documenti che consentono di valutare il piano modificato;
d) se la società è l’organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la prova che tale organizzazione o persona è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l’obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della medesima direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»).
3.
Ai fini del paragrafo 2, lettera d), l’organizzazione o la persona in causa fornisce al verificatore un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, gli obblighi della direttiva ETS.
Il documento è firmato sia dall’armatore che dall’organizzazione o dalla persona.
Se il documento è redatto in una lingua diversa dall’inglese, è fornita una traduzione in inglese.
Il documento contiene le informazioni seguenti:
a) il nome dell’organizzazione o della persona incaricata dall’armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;
b) il paese di registrazione dell’organizzazione o della persona incaricata dall’armatore nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
c) il nome dell’armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;
d) le informazioni seguenti della persona che funge da referente presso l’armatore:
i) nome;
ii) cognome;
iii) funzione;
iv) indirizzo professionale;
v) numero di telefono professionale;
vi) indirizzo di posta elettronica professionale;
e) la data di applicazione dell’incarico conferito dall’armatore all’organizzazione o alla persona;
f) il numero di identificazione IMO della nave.
4. La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.
Art. 5 Valutazione dei piani di monitoraggio
1. Nel valutare il piano di monitoraggio, il verificatore accerta la completezza, l’accuratezza, la pertinenza e la conformità con il regolamento (UE) 2015/757 delle informazioni ivi fornite.
2. Il verificatore provvede quanto meno a:
a) appurare che la società ha utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e ha fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927;
b) assicurarsi che l’armatore coincida con il proprietario registrato quale figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
c) assicurarsi che il paese di registrazione della società coincida con quello che figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
d) se la società non è l’armatore, assicurarsi che la società sia stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, gli obblighi della direttiva ETS;
e) verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissione e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in essere per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/757;
f) assicurarsi che siano previste adeguate modalità di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all’obbligo di monitoraggio «per tratta» del combustibile e delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, tenuto conto delle informazioni necessarie di cui all’articolo 10, lettera k), del medesimo regolamento;
g) se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell’ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono adeguate ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928.
3. Ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore può svolgere indagini, ispezionare i documenti, effettuare osservazioni e utilizzare qualsiasi altra tecnica di audit che ritenga opportuna.
Art. 6 Visite in sito
1. Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l’accuratezza delle informazioni ivi contenute.
2. Il verificatore stabilisce il sito o i siti da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo.
3. Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.
4. La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e la nave.
5.
Il verificatore può optare per una visita virtuale purché sussista una delle condizioni seguenti:
a) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;
b) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita fisica in sito;
c) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;
d) circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito.
Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che il piano di monitoraggio sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.
La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso.
6.
Il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 5 purché sussistano tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 5, lettere a), b) e c).
Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che il piano di monitoraggio sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.
La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso.
7. Non è possibile rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi da 1 a 5 se:
a) il verificatore valuta per la prima volta il piano di monitoraggio della nave;
b) durante il periodo di riferimento il piano di monitoraggio è stato modificato come da articolo 7, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2015/757.
8. Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 5 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 6 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
Art. 7 Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio
1. Il verificatore che nel corso della valutazione del piano di monitoraggio individua difformità le segnala tempestivamente alla società proponendo un termine entro il quale apportare le opportune correzioni.
2. La società corregge le difformità segnalate dal verificatore e gli presenta il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito in modo da consentire al verificatore di rivalutare il piano prima dell’inizio del periodo di riferimento.
3. Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le difformità corrette durante la valutazione del piano di monitoraggio.
Art. 8 Riesame indipendente della valutazione del piano di monitoraggio
1. La squadra di verifica sottopone la documentazione interna di verifica e il progetto di conclusioni della valutazione del piano al responsabile del riesame indipendente, senza indugio e prima di trasmetterli alla società.
2. Il riesame indipendente è inteso ad assicurare che il piano di monitoraggio sia stato valutato in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
3. Il riesame indipendente ha per oggetto l’intero processo di valutazione illustrato agli articoli da 4 a 9.
4. Il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
Art. 9 Conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio
In base alle informazioni raccolte durante la valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore comunica senza indugio per iscritto alla società le conclusioni a cui è giunto. Le conclusioni comprendono gli elementi seguenti:
a) una dichiarazione attestante che il piano di monitoraggio è risultato conforme al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE oppure che contiene difformità che lo rendono non conforme al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE;
b) la descrizione delle eventuali difformità non corrette;
c) una sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito, sulle motivazioni di eventuali visite virtuali o sulle motivazioni della rinuncia alle visite;
d) se la valutazione è effettuata dopo che il piano di monitoraggio è stato modificato ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, la sintesi delle modifiche durante il periodo di riferimento in questione;
e) qualsiasi altro elemento pertinente riscontrato nella valutazione del piano di monitoraggio.
Sezione 2. Verifica delle relazioni sulle emissioni e delle relazioni parziali sulle emissioni
Art. 10 Informazioni che devono essere fornite dalle società
1. Prima dell’inizio della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d’informazione:
a) l’elenco delle tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento o, per le relazioni parziali sulle emissioni, il periodo nel quale la nave era sotto la responsabilità della società, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/757;
b) se nel periodo di riferimento vi sono lacune nei dati:
i) il numero di tratte per le quali vi sono lacune nei dati, le circostanze e i motivi delle lacune;
ii) il metodo di stima applicato per determinare i dati surrogati di cui all’allegato I, parte C, punto 2, del regolamento (UE) 2015/757 ed eventualmente indicato nel piano di monitoraggio;
iii) la quantità di emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;
c) una copia della relazione sulle emissioni dell’anno precedente, ove opportuno, se ad averla verificata non è stato il verificatore;
d) una copia del piano o dei piani di monitoraggio applicati, con le conclusioni della valutazione effettuata da un verificatore accreditato e, se del caso, la certificazione dell’approvazione ottenuta dall’autorità di riferimento responsabile, insieme alla notifica inviata alla società dall’autorità di riferimento responsabile.
2. Dopo che il verificatore ha individuato le sezioni specifiche oppure i documenti ritenuti pertinenti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d’informazione:
a) copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave;
b) copie dei documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio);
c) copie di qualsiasi certificato pertinente relativo ai combustibili ai fini della determinazione dei fattori di emissione conformemente all’allegato I o all’allegato II, parte C, punto 1.2, del regolamento (UE) 2015/757;
d) copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento.
3. Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire:
a) una panoramica dell’ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati della nave;
b) elementi comprovanti la manutenzione e l’accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura);
c) un estratto dei dati di attività sul consumo di combustibile ricavati dai flussimetri;
d) copie di documenti comprovanti le letture dei livelli di combustibile nei serbatoi;
e) un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni;
f) qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni.
4. In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore, dietro sua richiesta, i documenti o gli elementi d’informazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 relativi alle tratte effettuate sotto la rispettiva responsabilità.
5. Le società conservano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 per i periodi stabiliti ai sensi della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e della convenzione internazionale del 1988 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS). In attesa del rilascio del documento di conformità a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/757 o, per le relazioni parziali sulle emissioni, in attesa del rilascio della relazione di verifica, il verificatore può esigere qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 11 Analisi strategica
1. All’inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un’analisi strategica di tutte le attività che riguardano la nave.
2. Per comprendere le attività svolte dalla società, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l’analisi dei rischi necessaria. Tra le informazioni figurano almeno:
a) le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2;
b) le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per la medesima società.
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
a) i motori e i tipi di combustibile utilizzati dalle navi, e il numero di tratte effettuate dalla nave in esame durante il periodo di riferimento;
b) il piano di monitoraggio valutato dal verificatore e, se de caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile;
c) le attività riguardanti il flusso dei dati e il sistema di controllo.
4. Nell’eseguire l’analisi strategica, il verificatore controlla che il piano di monitoraggio trasmessogli:
a) sia la versione più recente e, se necessario conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, sia stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile;
b) sia stato modificato durante il periodo di riferimento nelle situazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, sia stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile.