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Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l’intenzione della Commissione di rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente, garantendo nel contempo una transizione inclusiva, equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno. Inoltre l’Unione è impegnata a garantire la piena attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dell’ottavo programma di azione per l’ambiente, istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nonché a favore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.

In applicazione della decisione 88/540/CEE del Consiglio5, l’Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono6 e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono7 («protocollo»). Il protocollo e le successive decisioni delle parti costituiscono un insieme di misure di controllo vincolanti a livello globale destinate ad affrontare la riduzione dello strato di ozono.

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio8, assicura, tra l’altro, che l’Unione rispetti il protocollo. Nella valutazione di tale regolamento la Commissione ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo, sono efficaci e hanno contribuito in misura significativa al ripristino dell’ozono stratosferico e alla riduzione del riscaldamento climatico.

Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell’atmosfera e che l’ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Recenti valutazioni mostrano, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono è ancora fragile e si prevede che il ritorno ai livelli alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l’aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l’ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti, della realizzazione di ulteriori interventi per quanto riguarda le fonti di emissione rimanenti per ridurre le emissioni e dell’adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.

La maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono presenta altresì un elevato potenziale di riscaldamento globale (global warming potential - GWP) e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta. Considerando le conclusioni significative della relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico del 2021, il presente regolamento dovrebbe garantire tutti gli sforzi possibili per ridurre le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono. La riduzione delle emissioni contribuisce al conseguimento dell’obiettivo dell’accordo di Parigi ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) («accordo di Parigi»)9: mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l’azione volta a limitare tale aumento persino a 1,5 °C.

Al fine di aumentare la consapevolezza sul GWP delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell’ozono (ozone-depleting potential - ODP) di tali sostanze, nel presente regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo GWP.

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 e i precedenti atti giuridici dell’Unione hanno stabilito misure di controllo più rigorose rispetto a quelle previste dal protocollo, prevedendo norme di importazione ed esportazione più restrittive.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, la produzione e l’immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono sono state gradualmente eliminate per quasi tutti gli usi. È stata inoltre vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, tranne alcuni casi nei quali l’uso di tali sostanze è ancora consentito. Anche dopo l’eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, a determinate condizioni, è necessario continuare a consentire deroghe per determinati usi laddove non siano ancora disponibili alternative.

Nel 2021 la produzione nell’Unione di sostanze che riducono lo strato di ozono è stata superiore a quella dei dieci anni precedenti, con un aumento del 27 % tra il 2020 e il 2021. Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente intitolata «Ozone-Depleting Substances 2022» (Sostanze che riducono lo strato di ozono 2022), il 90 % di tale aumento è dovuto all’uso di tali sostanze come materie prime, che è cresciuto dell’11 % tra il 2020 e il 2021. Benché una deroga per le sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzate come materie prime nella produzione chimica di determinati beni, compresi i prodotti farmaceutici, sia giustificata alla luce dei bassi tassi di emissione e della mancanza di altre opzioni praticabili, è importante valutare periodicamente la disponibilità di alternative nonché gli effettivi livelli di emissione degli usi esistenti di tali sostanze come materie prime. La Commissione dovrebbe, se del caso, adottare atti delegati al fine di stilare un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materie prime. Gli atti delegati dovrebbero tenere conto della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare delle relazioni quadriennali e di altre relazioni tecniche elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti di tali sostanze come materie prime e dei livelli di emissione di tali usi, e che forniscono una base sufficiente per decidere se vietare o meno usi specifici di tali sostanze come materie prime. Qualora non siano disponibili tali valutazioni effettuate a norma del protocollo, la Commissione dovrebbe procedere a una propria valutazione sulla base dei dati tecnici sugli usi esistenti di tali sostanze come materie prime, sulle relative emissioni e sul loro impatto sullo strato di ozono e sul clima, nonché sulla disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, e dovrebbe adottare, se del caso e sulla base di tale valutazione, un atto delegato per stilare l’elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materie prime. L’elenco può essere aggiornato alla luce delle conclusioni delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo o della valutazione della Commissione.

Tenendo conto delle piccole quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono effettivamente impiegate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, è necessario stabilire una misura di controllo proporzionata a tale riguardo. L’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 dovrebbe essere sostituito da quello di conservare registri al fine di impedire l’uso illecito e monitorare lo sviluppo di alternative.

L’immissione sul mercato e l’uso di halon dovrebbero essere consentiti soltanto per usi critici, che dovrebbero essere determinati tenendo conto della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi di norme internazionali.

Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon, istituito ai sensi del protocollo, ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni a livello globale dal 2030 in poi. Per evitare di dover produrre nuovi halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità, e prevedere un monitoraggio adeguato, degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, il 18 marzo 2011 è cessata la deroga per tutti gli usi critici del bromuro di metile, anche per fini di quarantena e trattamento anteriore al trasporto. Il protocollo contiene disposizioni che disciplinano l’uso in caso di emergenza. Tali disposizioni non sono state finora applicate nell’Unione. È pertanto improbabile che qualsiasi soggetto nell’Unione debba ricorrere a tali disposizioni. Tuttavia, poiché non possono essere escluse future situazioni di emergenza e al fine di allineare il presente regolamento al protocollo, dovrebbe continuare a essere possibile concedere una deroga in situazioni di emergenza, ossia per l’insorgere di parassiti o di focolai di malattie imprevisti, laddove il ricorso in emergenza sarà consentito ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1107/200910 e (UE) n. 528/201211 del Parlamento europeo e del Consiglio. In questi casi occorre precisare le misure adottate per ridurre al minimo le emissioni, quali l’uso di film plastici virtualmente impermeabili per il trattamento del terreno.

Vi è una crescente preoccupazione per l’impatto sulle emissioni globali di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono non contemplate dal protocollo, elencate nell’allegato II, compreso l’aumento della concentrazione atmosferica del diclorometano, che potrebbe ritardare il ripristino dello strato di ozono della stratosfera. Nel 2021 la produzione dell’Unione, in tonnellate metriche, delle sostanze che riducono lo strato di ozono è stata circa quattro volte superiore alla produzione di sostanze che riducono lo strato di ozono controllate dal protocollo. Tuttavia, se espressa in tonnellate ODP, tale produzione è circa quattro volte inferiore a quella delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I. Sono necessarie ulteriori misure di contenimento ed è importante rafforzare il monitoraggio, in particolare attraverso disposizioni in materia di recupero o distruzione, riparazione delle perdite e prevenzione del rilascio involontario di sostanze che riducono lo strato di ozono non controllate dal protocollo.

Le restrizioni stabilite nel presente regolamento per quanto concerne i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero riguardare anche i prodotti e le apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali sostanze al fine di prevenire l’elusione di tali restrizioni.

È importante garantire che le sostanze che riducono lo strato di ozono possano essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione nell’Unione. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze dovrebbero poter essere immessi sul mercato a fini di distruzione mediante tecnologie approvate dalle parti del protocollo o mediante tecnologie non ancora approvate dalle parti del protocollo ma conformi al diritto dell’Unione e nazionale.

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, dal momento che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell’atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe vietarne l’esportazione, l’importazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato e l’uso, salvo per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Per garantire che i contenitori ricaricabili di sostanze che riducono lo strato di ozono siano ricaricati anziché gettati, quando immettono sul mercato tali contenitori le imprese dovrebbero essere tenute a presentare una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore ricaricabile ai fini della ricarica.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12 prevede l’etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l’etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per usi come materie prime, agenti di fabbricazione, usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.

Dovrebbe essere possibile, in casi eccezionali, consentire l’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell’Unione.

Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare l’emissione di trifluorometano, un gas fluorurato a effetto serra, come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l’immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a fornire prove della distruzione o del recupero per un uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti, in linea con le migliori tecniche disponibili. Al momento dell’immissione in commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbe essere fornita una dichiarazione di conformità.

Al fine di agevolare i controlli doganali è importante specificare quali informazioni presentare alle autorità doganali negli Stati membri («autorità doganali») quando sostanze, prodotti e apparecchiature che riducono lo strato di ozono disciplinati dal presente regolamento sono importati o esportati, nonché i compiti delle autorità doganali e, laddove pertinente, delle autorità di vigilanza del mercato nell’applicare divieti e restrizioni alle importazioni o esportazioni di tali sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature. Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio13, che stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, si applica alle sostanze, ai prodotti e alle apparecchiature contemplati dal presente regolamento nella misura in cui non esistono disposizioni specifiche che disciplinano in modo più dettagliato aspetti particolari della vigilanza del mercato e dell’applicazione delle norme. Laddove il presente regolamento stabilisca disposizioni specifiche, ad esempio in materia di controlli doganali, queste ultime prevalgono, integrando in tal modo le norme di cui al regolamento (UE) 2019/1020. Al fine di garantire la protezione dell’ambiente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono soggette al presente regolamento, comprese le vendite a distanza di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1020.

Per evitare il commercio illecito di sostanze, prodotti e apparecchiature vietati soggetti al presente regolamento, i divieti stabiliti in questa sede così come gli obblighi di licenza per il commercio non dovrebbero riguardare soltanto l’ingresso di merci nel territorio doganale dell’Unione per l’immissione in libera pratica, ma anche la custodia temporanea e altre procedure doganali stabilite dal diritto doganale dell’Unione. Dovrebbero essere consentite agevolazioni per la concessione di licenze per le merci in custodia temporanea, al fine di evitare oneri inutili per operatori e autorità doganali.

Il sistema di licenze per le importazioni e le esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono è un requisito essenziale ai sensi del protocollo per sorvegliare il commercio e prevenire attività illecite. Le licenze dovrebbero essere temporanee per garantire che le imprese riesaminino periodicamente l’uso di alternative. Al fine di garantire controlli doganali automatici in tempo reale, a livello di spedizione, nonché lo scambio elettronico e l’archiviazione di informazioni su tutte le spedizioni di sostanze, prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che sono presentate alle autorità doganali, è necessario interconnettere il sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane») istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Data tale interconnessione con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, sarebbe sproporzionato prevedere un sistema di licenze per spedizioni nell’Unione.

Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell’Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero confiscare o sequestrare tali sostanze, prodotti e apparecchiature per smaltimento. La riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale delle autorità doganali o le altre persone autorizzate in conformità delle norme nazionali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a sua disposizione, e siano sufficientemente attrezzati per affrontare i casi di commercio illecito delle sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature che riducono lo strato di ozono contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali o gli altri luoghi che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.

Per contrastare le violazioni del presente regolamento, in particolare il commercio illecito, sono estremamente importanti la cooperazione e lo scambio, fra gli Stati membri e con la Commissione, delle necessarie informazioni tra tutte le autorità competenti degli Stati membri che intervengono nell’attuazione del presente regolamento, vale a dire le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione. Data la natura riservata dello scambio di informazioni relative ai rischi doganali, è opportuno servirsi del sistema doganale di gestione dei rischi.

Nell’assolvere i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento e al fine di promuovere la cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra essa e le autorità competenti in caso di controlli di conformità e commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, la Commissione dovrebbe essere assistita dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione15. L’OLAF dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti.

Ai fini del rispetto del protocollo, dovrebbero essere vietate l’importazione e l’esportazione da e verso uno Stato non parte del protocollo di sostanze che riducono lo strato di ozono nonché di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il rilascio intenzionale di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera, se è illegale, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere esplicitamente vietato. Le imprese dovrebbero adottare tutte le misure possibili per ridurre il rilascio accidentale nell’atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, considerando anche il loro GWP. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze usate che riducono lo strato di ozono da prodotti e apparecchiature, nonché di prevenzione delle perdite di tali sostanze. Al fine di massimizzare la riduzione delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici.

L’obbligo di recuperare le sostanze che riducono lo strato di ozono dalle schiume presenti nei materiali da costruzione potrebbe stimolare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie di demolizione, rigenerazione e riciclo e potrebbe avere effetti positivi sull’occupazione, in ragione dell’elevato tasso di manodopera richiesto dal processo di smantellamento e della necessità di aumentare la capacità di trattamento di questi tipi di rifiuti. Di conseguenza è importante mettere a disposizione programmi di formazione adeguati che rispondano alla necessità che persone fisiche adeguatamente qualificate effettuino il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nelle schiume.

È necessario stabilire norme sulle sostanze che riducono lo strato di ozono non controllate nell’ambito del protocollo, elencate nell’allegato II, considerando le quantità prodotte e usate nell’Unione nonché l’effetto sull’ozono stratosferico delle emissioni di tali sostanze. Esistono altri problemi riconosciuti che incidono sul ripristino dello strato di ozono in settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tra questi figura il protossido di azoto, che, sulla base delle emissioni ponderate in funzione dell’ODP, è una delle sostanze che maggiormente riducono lo strato di ozono. Il protossido di azoto costituisce la maggior parte delle emissioni antropiche derivanti dalle attività agricole, un ambito che la Commissione si è impegnata ad affrontare a seguito della sua comunicazione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente». Un altro problema è costituito dagli intensi incendi boschivi, che è importante prevenire in quanto possono aumentare considerevolmente l’aerosol stratosferico e quindi potenzialmente perturbare l’ozono stratosferico.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i casi di commercio illecito individuati dalle autorità competenti, e le sanzioni comminate.

L’uso di halon dovrebbe essere consentito soltanto per gli usi critici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare le quantità di halon installate, usate o stoccate per usi critici, nonché le misure di contenimento destinate a ridurre le emissioni di tali sostanze e i progressi compiuti nell’individuare alternative. Tali informazioni sono necessarie per conoscere le quantità di halon ancora disponibili nell’Unione per usi critici nonché per sorvegliare il progresso tecnologico in tale settore, al fine di determinare quando l’halon non sarà più necessario per determinati usi.

Il protocollo prevede l’elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non controllate nell’ambito del protocollo, di cui all’allegato II, al fine di consentire una valutazione della necessità di estendere anche a tali sostanze alcune o tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’allegato I.

A nome dell’Unione, la Commissione riferisce ogni anno al segretariato per l’ozono in merito all’importazione e all’esportazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono controllate nell’ambito del protocollo. Sebbene gli Stati membri abbiano la responsabilità di comunicare la produzione e la distruzione di tali sostanze, la Commissione dovrebbe fornire progetti di dati su tali attività al fine di facilitare il calcolo tempestivo del consumo dell’Unione da parte del segretariato per l’ozono. In assenza di notifiche che estendano la clausola relativa a organizzazioni regionali d’integrazione economica, la Commissione dovrebbe continuare a utilizzare la prassi delle relazioni annuali, garantendo nel contempo che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per esaminare i progetti di dati forniti dalla Commissione al fine di evitare incongruenze.

Le autorità competenti degli Stati membri, tra cui le autorità ambientali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, dovrebbero effettuare controlli, secondo un approccio basato sul rischio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale approccio è necessario al fine di focalizzarsi sulle attività che presentano il rischio più alto di commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono o di rilascio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento. Inoltre le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti in merito a potenziali casi di non conformità. Ove opportuno e nella misura del possibile, tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali per effettuare un’analisi dei rischi prima dei controlli, a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16. È importante assicurare che, ove siano riscontrati casi di violazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell’imposizione delle sanzioni siano informate al fine di poter imporre la sanzione adeguata, ove sia necessario.

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di imprese siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme per le sanzioni penali o amministrative o entrambe per le stesse violazioni. Qualora gli Stati membri impongano sanzioni sia penali che amministrative per la stessa violazione, tali sanzioni non dovrebbero comportare una violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per:

l’elaborazione di un elenco di imprese che possono usare sostanze che riducono lo strato di ozono come agenti di fabbricazione, le quantità massime da usare per il reintegro o il consumo, i livelli massimi di emissione per ciascuna impresa;

la determinazione degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è consentita la produzione e l’importazione entro un determinato periodo di tempo e la specificazione degli utilizzatori autorizzati,

la concessione di deroghe alle date limite e alle date ultime stabilite in relazione agli usi critici degli halon;

l’autorizzazione alla produzione temporanea, all’immissione sul mercato, alla successiva fornitura e all’uso di bromuro di metile in casi di emergenza;

l’autorizzazione all’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi;

le modalità dettagliate della dichiarazione di conformità per le apparecchiature precaricate e la verifica;

le prove della distruzione o del recupero per successivo uso del trifluorometano risultante come sottoprodotto durante la fabbricazione di sostanze che riducono lo strato di ozono;

la forma e il contenuto dei requisiti di etichettatura;

l’autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo;

il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri sugli usi critici degli halon e sul commercio illegale; nonché

il formato e i mezzi di fornitura delle informazioni che le imprese devono comunicare, in particolare sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso delle materie prime e la distruzione.

È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per:

i processi per i quali le sostanze che riducono lo strato di ozono possono essere usate come agenti di fabbricazione e la quantità massima consentita per tali usi, comprese le loro emissioni nell’Unione;

le condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi;

i tempi stabiliti nell’allegato V per usi critici degli halon;

il funzionamento del sistema di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono;

le misure supplementari per specificare gli elementi di cui le autorità competenti degli Stati membri devono tenere conto nello svolgimento dei controlli, nonché le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze, dei prodotti e delle attrezzature disciplinati dal presente regolamento posti in custodia temporanea e sottoposti ad altri regimi doganali;

le norme applicabili all’immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo;

l’elaborazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono e la loro distruzione siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e la specificazione delle tecnologie da applicare;

modifiche degli allegati I e II;

l’aggiornamento del GWP e dell’ODP delle sostanze che riducono lo strato di ozono;

gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri in merito agli usi critici degli halon e al commercio illegale; nonché

gli obblighi di comunicazione per le imprese, in particolare per quanto concerne la produzione, l’importazione, l’esportazione, gli usi come materia prima e la distruzione.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio20, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 20 maggio 2022.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno convenuto ai sensi della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 199821 («convenzione di Aarhus»).

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contrastare la riduzione dello strato di ozono, contribuendo così alla ripresa dell’ozono stratosferico, riducendo il riscaldamento climatico e garantendo il rispetto del protocollo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del problema ambientale affrontato e degli effetti del regolamento sul commercio all’interno dell’Unione e sul commercio estero, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2009, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituirlo con il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

  1. a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché

  2. b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «materia prima»: ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

  2. 2) «agenti di fabbricazione»: qualsiasi sostanza che riduce lo strato di ozono usata come agente chimico di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;

  3. 3) «importazione»: l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»); comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  4. 4) «esportazione»: l’uscita di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo;

  5. 5) «immissione sul mercato»: l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio;

  6. 6) «uso»: in relazione alle sostanze che riducono lo strato di ozono, il loro impiego nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività e processi di cui al presente regolamento;

  7. 7) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all’interno dell’Unione;

  8. 8) «recupero»: la raccolta e lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono provenienti da contenitori, prodotti e apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei contenitori, dei prodotti o delle apparecchiature;

  9. 9) «riciclo»: il riutilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate previa effettuazione di un processo di depurazione di base, quale filtrazione ed essiccazione;

  10. 10) «rigenerazione»: il ritrattamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate per ottenere prestazioni equivalenti a quelle di una sostanza vergine, tenendo conto dell’uso previsto, in impianti di rigenerazione autorizzati che dispongono di attrezzature e procedure adeguate per consentire il recupero di tali sostanze e possono valutare e attestare il livello di qualità richiesto;

  11. 11) «impresa»: la persona fisica o giuridica che esercita un’attività di cui al presente regolamento;

  12. 12) «contenitore»: un recipiente destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

  13. 13) «prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

  14. 14) «sostanza vergine»: una sostanza che non è stata usata in precedenza;

  15. 15) «smantellamento»: l’interruzione permanente del funzionamento o dell’uso di un prodotto o di un’apparecchiatura contenente sostanze che riducono lo strato di ozono, compresa la chiusura definitiva di un impianto;

  16. 16) «distruzione»: il processo tramite il quale una sostanza che riduce lo strato di ozono è trasformata o decomposta, permanentemente e nel modo più completo possibile, in una o più sostanze stabili che non sono sostanze che riducono lo strato di ozono;

  17. 17) «stabilimento nell’Unione»: in relazione a una persona fisica, la residenza abituale di tale persona nell’Unione e, in relazione a una persona giuridica, la stabile organizzazione di tale persona nell’Unione di cui all’articolo 5, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013;

  18. 18) «pannello in schiuma»: una struttura costituita da strati contenenti una schiuma e un materiale rigido, come legno o metallo, collegato su uno o entrambi i lati;

  19. 19) «pannello laminato»: un pannello in schiuma ricoperto da un sottile strato di materiale non rigido, come la plastica.

Capo II. Divieti

Art. 4 Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

1. Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

2. Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

Art. 5 Divieti relativi ai prodotti e alle apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1. Sono vietati l’immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2. Sono vietate le importazioni o le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Tale divieto non si applica agli effetti personali.

Capo III. Deroghe ai divieti

Art. 6 Materia prima

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.

2. La Commissione adotta, se del caso, atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materia prima, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare le relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti delle materie prime.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora non siano disponibili valutazioni tecniche delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti di materie prime effettuate a norma del protocollo che forniscano una base sufficiente per decidere se vietare l’uso come materia prima o meno, la Commissione effettua una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027 sulla base di raccomandazioni scientifiche sugli usi esistenti delle materie prime, sugli impatti in termini di potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) e sulla disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle materie prime, sugli sviluppi tecnologici che comportano la disponibilità di alternative tecnicamente fattibili e sull’uso energetico, sull’efficienza, sulla fattibilità economica e sul costo di tali alternative, e adotta, se del caso, sulla base di tale valutazione, gli atti delegati di cui al paragrafo 2.

4. L’elenco stabilito a norma del paragrafo 2 può essere aggiornato, se necessario, alla luce dei risultati delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione ai sensi del protocollo o delle valutazioni della Commissione stessa.

Art. 7 Agenti di fabbricazione

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III. Tali sostanze sono utilizzate unicamente come agenti di fabbricazione nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al paragrafo 1 sono usate come agenti di fabbricazione solo nelle installazioni esistenti al 1o settembre 1997, a condizione che le emissioni di tali sostanze provenienti da dette installazioni siano trascurabili e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3.

3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III nelle installazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, fissando le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato III laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.

Art. 8 Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere consentite nell’Unione, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

3. L’impresa che immette sul mercato o successivamente fornisce o mette a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva i registri contenenti le informazioni seguenti per ciascuna sostanza:

  1. a) nome;

  2. b) quantità immessa sul mercato o fornita;

  3. c) finalità d’uso;

  4. d) elenco degli acquirenti e dei fornitori.

4. L’impresa che utilizza sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva registri contenenti le informazioni seguenti per ciascuna sostanza:

  1. a) nome;

  2. b) quantità fornite o usate;

  3. c) finalità d’uso;

  4. d) elenco dei fornitori.

5. I registri di cui ai paragrafi 3 e 4 sono conservati per almeno cinque anni e, su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati o della Commissione.

6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato IV.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato IV laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.

Art. 9 Usi critici degli halon

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per usi critici conformemente all’allegato V. Gli halon possono essere immessi in commercio e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per usi critici.

2. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi critici di cui al paragrafo 1 del presente articolo o il cui funzionamento dipende da tali halon sono smantellati entro le date limite specificate nell’allegato V. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati conformemente all’articolo 20, paragrafo 5.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi critici elencati in tale allegato entro i tempi ivi indicati o qualora esse non siano accettabili in ragione dell’effetto sull’ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell’Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale o ai sensi della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi.

4. Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime stabilite nell’allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta di deroga che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include obblighi di comunicazione in tali atti di esecuzione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità di halon recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di perdite e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Art. 10 Uso di emergenza di bromuro di metile

1. In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l’ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo, autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l’uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l’uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione della sostanza in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Art. 11 Esenzioni riguardanti prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature per i quali l’uso delle rispettive sostanze che riducono lo strato di ozono è autorizzato conformemente all’articolo 8 o all’articolo 9 possono essere immessi sul mercato e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi all’interno dell’Unione contro pagamento o gratuitamente.

2. Ad eccezione degli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono vietati e smantellati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.

3. I prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze sono smantellati quando raggiungono la fine del loro ciclo di vita.