Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce lo strumento per l'Ucraina
Testo vigente
Art. 11 Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento
1. La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni e premi per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:
a) Stati membri, Ucraina, partner dei Balcani occidentali, Georgia e Moldova e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
b) paesi che forniscono all'Ucraina un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina.
2.
L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.
La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all'accesso reciproco previa consultazione dell'Ucraina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42.
3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7. La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente paragrafo nella relazione annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4.
4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 7.
5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o per le attività attuate da entità ucraine a norma del capo III del presente regolamento, si applicano altresì le norme di ammissibilità di dette entità o dell'Ucraina in aggiunta alle norme stabilite dal presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni previste al paragrafo 7 e debitamente rispecchiate nelle convenzioni di finanziamento e nei documenti contrattuali firmati con tali entità.
6. Qualora siano forniti contributi aggiuntivi a norma dell'articolo 7 mediante entrate con destinazione specifica esterne, le norme di ammissibilità contenute nell'accordo con la persona che fornisce il contributo aggiuntivo si applicano insieme alle norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
7. Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di appalto nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei seguenti casi:
a) se le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività;
b) se l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, compresa la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.
8. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.
Art. 12 Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla non attuazione totale o parziale di un'attività nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.
4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.
5. In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina costituisce entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, di tale regolamento, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.
6.
Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Alle attività di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Art. 13 Finanziamenti straordinari
1. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare qualora un significativo aggravarsi della guerra renda impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento, lo strumento può erogare al paese finanziamenti straordinari destinati a mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3. Tali finanziamenti straordinari sono erogati per singoli periodi di massimo tre mesi e cessano non appena è nuovamente possibile rispettare le condizioni. I finanziamenti a norma del presente articolo possono essere erogati durante lo stesso periodo dei finanziamenti ponte straordinari erogati a norma dell'articolo 25 e in aggiunta agli stessi.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, qualora ritenga impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate al sostegno previsto dal presente regolamento a causa delle suddette circostanze eccezionali debitamente giustificate, può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che conceda all'Ucraina finanziamenti straordinari nell'ambito dello strumento. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione.
3. I finanziamenti straordinari sono subordinati al rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5 e provengono dalle risorse di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2.
4. La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabilisce le norme in materia di audit, controllo, monitoraggio e rendicontazione nonché le condizioni e le modalità dei finanziamenti straordinari.
Capo III. Pilastro i: piano per l'ucraina
Art. 14 Elaborazione e presentazione del piano per l'Ucraina
1. Per ricevere sostegno nell'ambito dello strumento, l'Ucraina prepara e presenta alla Commissione un piano per l'Ucraina.
2. Il piano per l'Ucraina è preparato dal governo dell'Ucraina con il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina. L’Ucraina si adopera per presentare il piano per l'Ucraina alla Commissione entro il 2 maggio 2024. L'Ucraina può presentare alla Commissione un progetto di piano per l'Ucraina. La Commissione condivide tale progetto simultaneamente con il Parlamento europeo e il Consiglio.
3. Nel preparare il piano per l'Ucraina in conformità dell'articolo 17, l'Ucraina tiene particolarmente conto della sua situazione a livello regionale, locale e urbano nel paese, alla luce delle loro esigenze specifiche di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento.
4. La preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina è effettuata di concerto con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, come pure con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. Inoltre, conformemente al suo quadro giuridico nazionale, l'Ucraina garantisce che la Verkhovna Rada svolga il suo ruolo nell'attuazione del piano per l'Ucraina in modo debitamente informato, in linea con le sue prerogative, compreso il suo potere di legiferare, approvare il bilancio dello Stato, controllarne l'esecuzione e sovrintendere al ramo esecutivo.
Art. 15 Relazione tra il piano per l'Ucraina e i pilastri dello strumento
1. Il piano per l'Ucraina delinea un quadro generale per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 3.
2. Il piano per l'Ucraina costituisce la base per il sostegno erogato a titolo del pilastro I dello strumento, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e di cui al presente capo. Il sostegno erogato a titolo dei pilastri II e III dello strumento è coerente ed evita sovrapposizioni con il sostegno da erogare nell’ambito del pilastro I nell'ambito del piano per l'Ucraina ed è in particolare guidato dai principi di cui all'articolo 16.
Art. 16 Principi del finanziamento nell'ambito del piano per l'Ucraina
1. Il piano per l'Ucraina delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina, inserito in un quadro di politica economica e di bilancio e volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti all'articolo 3. Il piano per l'Ucraina comprende misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici attraverso un pacchetto completo e coerente, che può includere anche regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati. Il piano per l'Ucraina individua le tappe quantitative e qualitative di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili.
2. Lo strumento eroga i finanziamenti previsti dal presente capo previo rispetto soddisfacente del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, sotto forma di tappe qualitative o quantitative. Dette condizioni rispecchiano i diversi obiettivi dello strumento, stabiliti all'articolo 3, e comprendono condizioni relative a requisiti essenziali, quali il mantenimento della stabilità economica e finanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, nonché condizioni relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano per l'Ucraina.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispecchiano gli importi di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
4. Un importo pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario a fondo perduto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è assegnato alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione delle autorità subnazionali dell'Ucraina, in particolare le autonomie locali, in linea con l'articolo 17.
5. In via eccezionale le misure avviate a decorrere dal 1o gennaio 2023 sono ammissibili, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento. Tali misure sono debitamente giustificate e adeguatamente documentate.
6. Il piano per l'Ucraina contribuisce alle pertinenti priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina ed è coerente con esse, come indicato nel parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione (parere della Commissione), nella relazione analitica a seguito di tale parere (relazione analitica), nella relazione periodica della Commissione sull'allargamento, nelle pertinenti conclusioni del Consiglio e nell'accordo di associazione che include un’area di libero scambio globale e approfondito. Inoltre contribuisce al contributo dell'Ucraina determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, agli impegni dell'Ucraina derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, ed è coerente con essi.
7. Il piano per l'Ucraina rispetta i principi generali enunciati all'articolo 4.
Art. 17 Contenuto del piano per l'Ucraina
1. Il piano per l'Ucraina presenta in particolare gli elementi seguenti, che sono debitamente motivati e giustificati:
a) le misure che costituiscono una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;
b) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un’area di libero scambio globale e approfondito;
c) un'illustrazione del modo in cui il piano per l’Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all'articolo 16;
d) un calendario indicativo e le previste tappe qualitative e quantitative, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili, da attuare entro il 31 dicembre 2027;
e) le modalità per un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano da parte dell'Ucraina, comprese le tappe qualitative e quantitative, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili proposte, e i relativi indicatori, come pure per il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada;
f) un'illustrazione del modo in cui il piano per l’Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina conseguenti alla guerra di aggressione della Russia, rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; tale spiegazione tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni;
g) un'illustrazione della metodologia e dei processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti, compresa la metodologia applicata per tracciare le spese correlate;
h) un'illustrazione del modo in cui il piano per l’Ucraina garantisce che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno; tale spiegazione tiene conto altresì di gemellaggi e partenariati tra città, nonché della cooperazione tra pari e dei programmi integrati nei partenariati tra città e regioni nell'Unione e quelle in Ucraina, se del caso;
i) per la preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina, una spiegazione dettagliata del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, e del coinvolgimento e delle consultazioni, programmati durante l'attuazione, della Verkhovna Rada nonché dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi di detti portatori di interessi;
j) un'illustrazione della misura in cui le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire a quanto segue:
i) gli obiettivi climatici e ambientali, compresa la conservazione della biodiversità, in particolare le misure relative alle iniziative e riforme pertinenti, e il modo in cui è garantita la compatibilità con il principio "non arrecare un danno significativo" per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;
ii) la promozione dello Stato di diritto;
iii) gli obiettivi sociali, compresa l'inclusione di gruppi in situazioni di vulnerabilità, e garantire l'interesse superiore dei minori; e
iv) la parità di genere, l'emancipazione di donne e ragazze e la promozione dei diritti di donne e ragazze;
k) un'illustrazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e i conflitti di interessi, nonché per indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o di altri donatori, come pure a garantire una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri;
l) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di contribuire al sostegno delle sue misure;
m) qualsiasi altra informazione pertinente.
2. Il piano per l'Ucraina è un piano basato sui risultati e sull'impatto e comprende indicatori misurabili, come indicatori chiave di prestazione, se del caso per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.
Art. 18 Valutazione del piano per l'Ucraina da parte della Commissione
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del piano per l'Ucraina o, se del caso, della modifica dello stesso di cui all'articolo 20, e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina e i partner internazionali che contribuiscono all'attuazione del piano. La Commissione può formulare osservazioni, chiedere informazioni supplementari o chiedere all'Ucraina di modificare il progetto di piano per l'Ucraina di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
2. Nel valutare il piano per l'Ucraina e nel determinare l'importo da assegnare al paese, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sull'Ucraina, compresa la situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito del paese, della motivazione e degli elementi forniti dall'Ucraina, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e di qualsiasi altra informazione pertinente tra cui, in particolare, le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6.
3. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a) se il piano per l'Ucraina rappresenta una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;
b) se il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un’area di libero scambio globale e approfondito;
c) se il piano per l'Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all'articolo 16;
d) se il piano per l'Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; se tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni; se la metodologia e i processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti sono adeguati; se la metodologia applicata per monitorare le spese correlate ai progetti di ricostruzione selezionati e attuati da dette autorità subnazionali è adeguata e se tali progetti rappresentano una quota sufficientemente importante del sostegno;
e) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad esso, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; se le misure incluse nel piano per l'Ucraina sono compatibili con il principio "non arrecare un danno significativo", per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;
f) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla promozione dello Stato di diritto;
g) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire agli obiettivi sociali, compresa l'inclusione dei gruppi in situazioni di vulnerabilità, e a garantire l'interesse superiore dei minori;
h) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze;
i) se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano per l'Ucraina, ed eventuali aggiornamenti dello stesso, in particolare il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada, comprese le tappe qualitative e quantitative misurabili e i relativi indicatori;
j) se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire efficacemente un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevenendo, individuando e correggendo le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, i conflitti di interesse o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; se le modalità proposte assicurano l'indagine e il perseguimento efficaci dei reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e garantiscono una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri; qualora le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori;
k) se la Verkhovna Rada è stata debitamente consultata e se il piano per l'Ucraina tiene conto, se del caso, dei contributi dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al quadro giuridico nazionale;
l) se il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di sostenere i suoi obiettivi.
4. Ai fini della valutazione del piano per l'Ucraina presentato dall'Ucraina, la Commissione può farsi assistere da esperti.
Art. 19 Decisione di esecuzione del Consiglio
1. In caso di valutazione positiva il Consiglio approva, su proposta della Commissione, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per l'Ucraina presentato dal paese a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, ovvero, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o 2. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.
2. La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione stabilisce, per la parte che deve essere finanziata dallo strumento:
a) le riforme e gli investimenti che l'Ucraina deve attuare, le condizioni previste dal piano per l'Ucraina, incluse quelle sotto forma di tappe qualitative e quantitative misurabili corrispondenti alle relative riforme e ai relativi investimenti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, compreso il calendario indicativo;
b) l'importo totale e annuo massimo per il sostegno finanziario a fondo perduto e gli importi totali e annui massimi indicativi per il sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 di tale articolo.
c) le rate, strutturate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, e alla lettera b) del presente paragrafo, da versare una volta che l'Ucraina avrà conseguito in modo soddisfacente le pertinenti tappe qualitative e quantitative individuate per l'attuazione del piano per l'Ucraina;
d) il calendario previsto per l'erogazione del sostegno e il relativo piano di pagamento;
e) l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 24;
f) il termine, non oltre il 31 dicembre 2027, entro cui devono essere completate le tappe qualitative e quantitative sia per i progetti di investimento che per le riforme;
g) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per l'Ucraina, compreso il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada nonché, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 35;
h) gli indicatori per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;
i) le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti;
j) le informazioni sui contributi effettivi e previsti di altri donatori e una spiegazione delle misure di coordinamento nello sviluppo e nell'attuazione del piano per l'Ucraina che garantirebbero il conseguimento dei suoi obiettivi;
k) un'analisi dell'impatto del piano per l'Ucraina sulla situazione macroeconomica, tenendo conto della sostenibilità del debito dell'Ucraina.
Art. 20 Modifiche del piano per l'Ucraina
1. Qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato dall'Ucraina, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, le autorità ucraine, previa consultazione della Verkhovna Rada, se del caso, possono proporre modifiche al piano per l'Ucraina.
2. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, può presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in particolare per tener conto di mutamenti delle circostanze che consentano un aumento dell'ambizione o di una variazione degli importi disponibili, dovuta segnatamente ai contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, provenienti dagli Stati membri o da altre fonti. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare se le condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte e presentare, se del caso, la pertinente proposta.
3. Se ritiene che i motivi addotti dall'Ucraina giustifichino una modifica del piano, la Commissione valuta il piano per l'Ucraina modificato in conformità dell'articolo 18 e presenta senza indebito ritardo una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.
Art. 21 Quadro di valutazione del piano per l'Ucraina
1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione del piano per l'Ucraina ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del piano per l'Ucraina.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 41 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi nell'attuazione del piano per l'Ucraina di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il quadro di valutazione è operativo entro il 1o gennaio 2025 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico online.
Art. 22 Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2.
Dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito per l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate del sostegno concesso nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, anche in relazione ai sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento in relazione agli importi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, la Commissione concorda con l’Ucraina una modifica o un addendum dell’accordo di prestito di cui al primo comma del presente paragrafo al fine di garantire che sia data esecuzione agli importi a norma del capo III del presente regolamento, a eccezione delle norme sulla durata e sul rimborso del prestito, compresa la sovvenzione per gli oneri finanziari, che sono disciplinate dal regolamento (UE) 2026/467.
3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.
4. Non è costituita alcuna copertura per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. L'accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.
Art. 23 Sovvenzione per gli oneri finanziari
1. In deroga all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e compatibilmente con le risorse disponibili, lo strumento può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all’assunzione e all’erogazione dei prestiti ("sovvenzione per gli oneri finanziari"), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito e degli importi resi accessibili a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467. Per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V del presente regolamento.
2. L'Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio annuale.
Art. 24 Prefinanziamento
1. Fatta salva l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'Ucraina può richiedere, nel quadro del piano per l'Ucraina, un prefinanziamento per un importo fino al 7 % del sostegno sotto forma di prestito erogato a norma del capo III.
2. La Commissione può effettuare il versamento del prefinanziamento dopo l'approvazione del piano per l'Ucraina di cui all'articolo 19 e l'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 22. I versamenti sono effettuati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui mercati dei capitali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.
Art. 25 Finanziamenti ponte straordinari
1. Fatto salvo l'articolo 24, qualora l'accordo quadro non sia firmato oppure il piano per l'Ucraina non sia adottato entro il 2 marzo 2024, la Commissione può decidere di fornire all'Ucraina un sostegno straordinario limitato sotto forma di prestiti per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2024 , purché siano stati compiuti progressi soddisfacenti nella preparazione del piano per l'Ucraina, in modo da sostenere la stabilità macrofinanziaria del paese, alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, nel rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 6 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2.
Il protocollo d'intesa stabilisce in particolare le condizioni politiche, la pianificazione finanziaria indicativa e gli obblighi di informazione, proporzionati alla durata del finanziamento. Le condizioni politiche comprendono l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, nonché misure volte a migliorare la gestione delle entrate.
Il protocollo d'intesa è adottato e modificato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42.
3. L'ammontare del sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 1500000000 EUR su base mensile. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito conforme all'articolo 21 o all'articolo 23, a seconda dei casi.
Art. 26 Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti
1. I pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti all'Ucraina di cui al presente articolo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I pagamenti sono effettuati a rate. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.
2. Ogni trimestre l'Ucraina presenta una richiesta debitamente motivata di pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito affinché la Commissione versi tale sostegno finanziario a fondo perduto e il sostegno sotto forma di prestito sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3.
3. La Commissione valuta senza indebito ritardo se l'Ucraina ha soddisfatto il prerequisito stabilito all'articolo 5, paragrafo1, e ha conseguito in modo soddisfacente le tappe qualitative e quantitative stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative presuppone che le misure relative alle tappe conseguite dall'Ucraina in modo soddisfacente non siano state annullate dall'Ucraina. La Commissione può farsi assistere da esperti nell’effettuare la propria valutazione.
4. Se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative, la Commissione presenta al Consiglio senza indebito ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il conseguimento soddisfacente delle condizioni per i pagamenti di cui al paragrafo 3. Il Consiglio delibera, di norma, entro tre settimane dal ricevimento di tale proposta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione. Sulla base della decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione della parte del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe.
5. Se effettua una valutazione negativa del conseguimento delle tappe qualitative e quantitative secondo il calendario indicativo, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento senza indebito ritardo ed è trattenuto il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe. In conformità del paragrafo 4, il pagamento trattenuto è erogato soltanto allorché, nell'ambito di una successiva richiesta di pagamento, l'Ucraina comprova di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative. La Commissione elabora, a titolo di orientamento, una metodologia per il trattamento del conseguimento parziale delle tappe.
6. Se ritiene che l'Ucraina non abbia adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 5, la Commissione trasmette all'Ucraina una notifica in tal senso. L'Ucraina può presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della notifica della Commissione. Se conclude che l'Ucraina non ha adottato le misure necessarie, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che riduce l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle pertinenti tappe qualitative e quantitative. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.
7. In presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 del presente regolamento, anche sulla base delle relazioni della commissione di audit di cui all'articolo 36 del presente regolamento o delle informazioni fornite dall'OLAF, la Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto, e recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure ridurre l'importo del prestito di cui al paragrafo 4 del presente articolo da erogare all'Ucraina o chiedere il rimborso anticipato del prestito.
8. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
9. L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati a norma del presente articolo e dell'articolo 24 del presente regolamento.
Art. 27 Trasparenza per quanto riguarda le persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del piano per l’Ucraina
1. L'Ucraina pubblica dati aggiornati sulle persone e le entità, compresi gli appaltatori, che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 100000 EUR, cumulativamente per un periodo di quattro anni, per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina.
2. Per le persone ed entità di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:
a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
b) nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario;
c) l'importo ricevuto dal destinatario, e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito del piano per l'Ucraina.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e della commissione di audit.
4. L'Ucraina trasmette per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i dati sulle persone e le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo , in un formato leggibile meccanicamente che verrà definito nell'accordo quadro di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera i).
Capo IV. Pilastro II: quadro di investimenti per l'ucraina
Art. 28 Ambito di applicazione e struttura
1. Nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione fornisce all'Ucraina il sostegno dell'Unione sotto forma di strumenti finanziari, garanzia di bilancio od operazioni di finanziamento misto, compresa l'assistenza tecnica legata all'attuazione del pilastro II.
2. Nella messa in atto del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione è coadiuvata da un comitato direttivo ("comitato direttivo"). Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato direttivo è composto da rappresentanti della Commissione e di ciascuno Stato membro. Alle riunioni del comitato direttivo sono invitate a partecipare, se del caso, le autorità ucraine. Il Parlamento europeo e la Verkhovna Rada partecipano in veste di osservatori. Alle controparti che attuano la garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti dal quadro di investimenti per l'Ucraina può essere riconosciuto lo status di osservatore. La Commissione presiede il comitato direttivo.
4. Il comitato direttivo fornisce orientamenti strategici e operativi e sostegno alla Commissione su diversi aspetti, compresi i profili di rischio, la forma di sostegno, la progettazione dei prodotti finanziari da utilizzare e i settori non ammissibili. Esso formula pareri sull'utilizzo del sostegno dell'Unione tramite la garanzia per l'Ucraina, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto, compresi i livelli di agevolazione, tenendo conto delle pertinenti valutazioni del rischio. Il comitato direttivo adotta, ove possibile, pareri per consenso.
5. La Commissione provvede affinché il sostegno dell'Unione erogato nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sia coerente con il piano per l'Ucraina e contribuisca alla sua attuazione e sia complementare rispetto al sostegno all'Ucraina concordato nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, tenendo conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti.
6. Almeno il 15 % delle garanzie fornite nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina è utilizzato per fornire sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese, quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, comprese le start-up, anche attraverso strumenti finanziari che abbiano come obiettivo la riduzione del rischio connesso alle operazioni di prestito delle banche ucraine.
7. Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il requisito relativo alle valutazioni ex ante degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio è soddisfatto dalle valutazioni positive del piano per l'Ucraina da parte della Commissione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.
8. Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina contribuisce in particolare all'attuazione del piano per l'Ucraina, integrando nel contempo le fonti di finanziamento stabilite dal presente regolamento.
9. Almeno il 20 % dell'importo complessivo corrispondente al sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina e agli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina contribuisce, per quanto possibile, in un paese dilaniato dalla guerra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde.
10. La Commissione riferisce annualmente in merito all'attuazione del sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina a norma dell'articolo 41, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine ciascuna controparte della garanzia per l'Ucraina e ciascuna entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di comunicazione.
Art. 29 Contributi aggiuntivi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari
1. Gli Stati membri, i paesi terzi e le parti terze possono contribuire alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina. I contributi alla garanzia per l'Ucraina sono versati a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. I contributi alla garanzia per l'Ucraina aumentano l'importo della garanzia senza comportare passività potenziali aggiuntive per l'Unione.
3. Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1 la Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. L'accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.
Art. 30 Attuazione della garanzia per l'Ucraina e degli strumenti finanziari
1. La garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono attuati in regime di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina e le entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese quelle dei paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per l'Ucraina a norma dell'articolo 29 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia a norma dell'articolo 29 del presente regolamento, che danno assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria e operativa.
3. La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente, fondato sulle esigenze ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e, se del caso, le entità delegate ammissibili, in un approccio inclusivo, e al contempo promuove la collaborazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto, della loro esperienza e capacità di assumere rischi.
4. La Commissione assicura un trattamento equo e trasparente di tutte le controparti ammissibili e di tutte le entità delegate ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interessi durante tutto il periodo di attuazione del quadro di investimenti per l'Ucraina. Per garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina o alle entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari qualsiasi informazione pertinente in merito alle loro operazioni non sostenute dall'Unione.
Art. 31 Garanzia per l'Ucraina
1. È istituita la garanzia per l'Ucraina pari a 7800000000 EUR a prezzi correnti per garantire le operazioni a sostegno degli obiettivi dello strumento. La garanzia per l'Ucraina è indipendente e autonoma dalla garanzia per le azioni esterne ed è concessa sotto forma di garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. La garanzia per l'Ucraina è utilizzata per coprire i rischi inerenti alle tipologie di operazioni seguenti volte a sostenere i soggetti sovrani, sub-sovrani, non commerciali e commerciali e il settore privato:
a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;
b) garanzie;
c) controgaranzie;
d) strumenti del mercato dei capitali;
e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.
3.
La Commissione, a nome dell'Unione, conclude con le controparti ammissibili accordi di garanzia per l'Ucraina fino al 31 dicembre 2027. La garanzia per l'Ucraina può essere concessa gradualmente.
La Commissione fornisce informazioni sulla firma di ciascun accordo di garanzia per l'Ucraina nelle relazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 10. Su richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio senza indebito ritardo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
4. Allorché conclude gli accordi di garanzia per l'Ucraina, la Commissione tiene debitamente conto della consulenza e degli orientamenti del gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 e del comitato direttivo.
5. Gli accordi di garanzia per l'Ucraina contengono, in particolare:
a) norme dettagliate sulla copertura della garanzia per l’Ucraina, gli investimenti annuali stimati, i requisiti, l’ammissibilità e le procedure;
b) norme dettagliate sull’erogazione della garanzia per l’Ucraina, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un’analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un’indicazione dei risultati attesi;
d) la remunerazione della garanzia per l’Ucraina, che è fissata a condizioni agevolate per riflettere la situazione specifica dell’Ucraina dilaniata dalla guerra, tenendo conto nel contempo dei rispettivi profili di rischio dei programmi di investimento al fine di garantire condizioni di parità;
e) i requisiti per l’uso della garanzia per l’Ucraina, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
f) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;
g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, trasparenza e valutazione;
h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell’attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per l’Ucraina.
6. Il Gruppo BEI attua operazioni in Ucraina volte a sostenere i soggetti sovrani e i soggetti sub-sovrani non commerciali ucraini, coperte da un importo indicativo minimo dedicato della garanzia per l’Ucraina pari al 25 % dell’importo di cui al paragrafo 1, concesso in conformità delle procedure di cui al presente regolamento.
7. L’importo dedicato della garanzia per l’Ucraina di cui al paragrafo 6 è disponibile per sostenere le operazioni del Gruppo BEI che sono state approvate dal pertinente consiglio del Gruppo BEI entro il 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l’importo dedicato residuo della garanzia per l’Ucraina è disponibile per tutti i tipi di operazioni di cui al paragrafo 6 per tutte le controparti ammissibili a norma del’ paragrafo 3.
8. La Commissione può utilizzare fino al 30 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per aumentare gli importi della garanzia prevista dagli accordi di garanzia per le azioni esterne conclusi a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947, fatto salvo quanto segue:
a) ai fini del presente paragrafo, la garanzia per l’Ucraina è attuata mediante una modifica o un addendum degli accordi conclusi a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947 con le controparti ammissibili selezionate a norma dell’articolo 35 di tale regolamento che aumenta l’importo della garanzia nell’ambito di tali accordi, da firmare entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento;
b) le controparti ammissibili utilizzano la garanzia per l’Ucraina ai sensi del presente paragrafo esclusivamente per sostenere l’attuazione delle operazioni in Ucraina, e soltanto le attivazioni della garanzia derivanti da operazioni in Ucraina possono essere ammesse alla copertura da parte della garanzia a norma del presente paragrafo;
c) in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/947, le operazioni coperte dalla garanzia per l’Ucraina a norma del presente paragrafo costituiscono un portafoglio separato della garanzia per l’Ucraina e non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della copertura del 65 % di cui all’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento;
d) la condivisione dei rischi nel portafoglio separato della garanzia per l’Ucraina assicura l’allineamento degli interessi tra la Commissione e la controparte ammissibile a norma dell’articolo 209, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e la controparte contribuisce con risorse proprie a tale portafoglio a norma dell’articolo 219, paragrafo 4, di tale regolamento;
e) le controparti stabiliscono una contabilità e rendicontazione separate per l’attuazione della garanzia per l’Ucraina a norma del presente paragrafo;
f) alla copertura della garanzia per l’Ucraina a norma del presente paragrafo si applica l’articolo 32 del presente regolamento, che è utilizzata esclusivamente per coprire le perdite nell’ambito della garanzia per l’Ucraina. La copertura stabilita dall’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 non è utilizzata per coprire le operazioni nell’ambito della garanzia per l’Ucraina.
9. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell’accordo di garanzia per l’Ucraina.
10. Il periodo massimo concesso alle controparti ammissibili per firmare contratti con intermediari finanziari o destinatari finali è di tre anni dopo la conclusione del pertinente accordo di garanzia per l’Ucraina, con possibili proroghe in caso di concessione di un importo aggiuntivo di garanzia e di modifica dell’accordo di garanzia per l’Ucraina.
11. La garanzia per l’Ucraina può coprire:
a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui al paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
12. Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire su base annua in merito ai rischi coperti dalla garanzia per l’Ucraina al Parlamento europeo e al Consiglio, e conformemente all’articolo 209, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per l’Ucraina forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti europea i rendiconti finanziari, sottoposti ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l’altro, informazioni sugli aspetti seguenti:
a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;
b) l’obbligo finanziario esistente dell’Unione, derivante dalla garanzia per l’Ucraina fornita alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.
13. La condizione di cui all’articolo 219, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio nell’ambito del quadro di investimenti per l’Ucraina sulla base del portafoglio.
14. Il quadro per la gestione del rischio del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), di cui all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947, compreso il gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all’articolo 33, paragrafo 8, di tale regolamento, si applicano alla garanzia per l’Ucraina tenendo conto degli obiettivi e dei principi dello strumento. Le valutazioni del rischio per la garanzia per l’Ucraina sono indipendenti dalle valutazioni del rischio dell’EFSD+. Il profilo di rischio complessivo delle operazioni coperte dalla garanzia per l’Ucraina può essere diverso da quello della garanzia per le azioni esterne. La Commissione assicura che il rischio correlato alle operazioni garantite non superi la capacità del bilancio dell’Unione di sostenere tali rischi, determinata dalle risorse di bilancio disponibili e dal tasso di copertura di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento. Nel quadro delle comunicazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 10, del presente regolamento, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate al riguardo.