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Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione del 14 marzo 2024 sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/9551, in particolare l’articolo 33, paragrafo 3,

La direttiva (UE) 2023/1791 fissa obiettivi di efficienza energetica a livello dell’Unione e stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione. Essa intende inoltre contribuire a modernizzare l’economia delll’Unione e a renderla efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, tra le altre cose istituendo un sistema comune dell’Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati.

Il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) consuma sempre più energia. Si prevede che nel 2030 la domanda di energia elettrica dei centri dati rappresenterà il 3,2 % della domanda totale dell’UE, un aumento del 28 % rispetto al 20182. La strategia digitale dell’Unione3 ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza in merito all’impronta ambientale degli operatori delle telecomunicazioni.

A norma dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, gli Stati membri sono tenuti a imporre ai titolari e ai gestori di centri dati di rendere pubbliche le informazioni di cui all’allegato VII della medesima direttiva.

Il sistema comune dell’Unione dovrebbe definire gli indicatori chiave di prestazione e la metodologia per misurarli nonché stabilire gli indicatori di sostenibilità dei centri dati sulla base delle suddette informazioni e degli indicatori chiave di prestazione.

Al momento di stabilire gli indicatori chiave di prestazione e gli indicatori di sostenibilità è opportuno tenere conto della legislazione, delle iniziative e delle norme in essere nel settore dei centri dati.

Il presente regolamento individua nei gestori dei centri dati i soggetti tenuti a comunicare le informazioni. Il gestore di un centro dati dovrebbe rendere pubblici e comunicare alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione richiesti per il centro dati, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia composto da una singola struttura o da un gruppo di strutture. Il gestore del centro dati dovrebbe rendere pubblica e comunicare alla banca dati europea una serie distinta di informazioni e indicatori chiave di prestazione per ciascun centro dati con una diversa ubicazione fisica, anche se tali centri dati sono situati nel territorio dello stesso Stato membro.

Un parco o campus di centri dati è una struttura che ospita più centri dati. In questo caso il gestore di ogni centro dati dovrebbe rendere pubblica e comunicare alla banca dati europea una serie distinta di informazioni e indicatori chiave di prestazione per ciascun centro dati nella struttura.

Per poter istituire il sistema dell’Unione per la classificazione della sostenibilità dei centri dati è necessario raccogliere dati al riguardo. È pertanto opportuno istituire un meccanismo di comunicazione per i centri dati, precisando quali informazioni e indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere comunicati e le metodologie per monitorarli e misurarli.

A norma dell’allegato VII, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791, gli indicatori chiave di prestazione misurano il consumo di energia, l’utilizzo della potenza, i valori di impostazione della temperatura e l’uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile dei centri dati.

Per garantire una comunicazione uniforme e l’accessibilità in forma aggregata al pubblico dei dati comunicati, e per orientare adeguatamente la successiva analisi dei dati, la Commissione deve istituire una banca dati europea sui centri dati in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791. La banca dati dovrebbe prevedere un’interfaccia utente comune e un’interfaccia comune di programmazione dell’applicazione per consentire ai centri dati di comunicare le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione.

I centri dati che effettuano la comunicazione dovrebbero assicurarsi che le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati del presente regolamento delegato siano inseriti nella banca dati europea sui centri dati. Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere usati come base per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su evidenze concrete da parte degli Stati membri e della Commissione, e per valutare determinati elementi fondamentali della sostenibilità di un centro dati, per esempio l’efficienza nell’uso dell’energia, la quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto, l’efficacia del raffreddamento e l’uso dell’acqua. A tal fine è opportuno definire una prima serie di indicatori di sostenibilità dei centri dati, sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1719, non devono essere rese pubbliche le informazioni sui centri dati soggette al diritto dell’Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. L’articolo 12, paragrafo 3, prevede inoltre che la banca dati europea sia accessibile al pubblico a un livello aggregato. È dunque necessario garantire la riservatezza degli indicatori chiave di prestazione e delle altre informazioni comunicate alla banca dati europea.

La Commissione ha effettuato uno studio, incentrato in particolare sulla necessità di un sistema di comunicazione della prestazione energetica e della sostenibilità dei centri dati, per istituire il sistema comune di classificazione dell’Unione; lo studio ha individuato i principali elementi che dovrebbero definire il perimetro della comunicazione in merito alla prestazione energetica e alla sostenibilità dei centri dati.

La Commissione ha consultato i portatori di interessi e i rappresentanti degli Stati membri e ha raccolto dati, osservazioni e buone pratiche in merito alla portata, agli elementi, alle informazioni e agli indicatori chiave di prestazione che dovrebbero essere inclusi nel sistema comune di classificazione dell’Unione.

In conformità dell’articolo 34 della direttiva (UE) 2023/1791 la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro e ha raccolto osservazioni in merito alla portata, agli elementi, alle informazioni e agli indicatori chiave di prestazione che dovrebbero essere inclusi nel sistema comune di classificazione dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l’istituzione di un sistema comune dell’Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati nell’Unione e di una metodologia comune di misurazione e calcolo. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un’azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell’azienda stessa in termini di tecnologie dell’informazione;

  2. 2) «centro dati in coubicazione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;

  3. 3) «centro dati in co-hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l’infrastruttura di sostegno nell’edificio;

  4. 4) «gestore del centro dati aziendale»: la persona fisica o giuridica che gestisce l’intero centro dati aziendale, compreso l’edificio e l’uso dei servizi informatici erogati;

  5. 5) «gestore del centro dati in coubicazione»: la persona fisica o giuridica che gestisce e vende spazio, sicurezza, accesso alla rete, potenza e capacità di raffreddamento nell’intero centro dati in coubicazione a uno o più clienti che installano e gestiscono la propria rete o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;

  6. 6) «gestore del centro dati in co-hosting»: la persona fisica o giuridica che gestisce lo spazio, la sicurezza, l’accesso alla rete, la potenza, il raffreddamento, la rete o le reti, i server e le apparecchiature di archiviazione del centro dati in co-hosting, e parte del software necessario per erogare servizi informatici a uno o più clienti, compresa l’esternalizzazione delle tecnologie dell’informazione;

  7. 7) «gestore del centro dati»: gestore del centro dati aziendale, gestore del centro dati in coubicazione o gestore del centro dati in co-hosting;

  8. 8) «cliente in coubicazione»: la persona fisica o giuridica che possiede e gestisce una o più reti, server e apparecchiature di archiviazione situati nel centro dati in coubicazione in cui acquista spazio, potenza e capacità di raffreddamento gestiti;

  9. 9) «cliente in co-hosting»: la persona fisica o giuridica che ottiene l’accesso a una o più reti, server e apparecchiature di archiviazione nel centro dati in co-hosting di cui si avvale per i propri servizi e le proprie applicazioni;

  10. 10) «esternalizzazione delle tecnologie dell’informazione»: il ricorso a fornitori esterni di servizi per processi aziendali, servizi applicativi e soluzioni infrastrutturali che dipendono dalle tecnologie dell’informazione ai fini dei risultati perseguiti dall’azienda;

  11. 11) «superficie coperta totale del centro dati»: la superficie coperta totale di tutti i piani della struttura o del gruppo di strutture che costituiscono il centro dati;

  12. 12) «superficie coperta della sala computer del centro dati»: la superficie coperta totale all’interno del centro dati che ospita le apparecchiature per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati e la telecomunicazione che forniscono i servizi informatici del centro dati;

  13. 13) «ridondanza del centro dati»: la duplicazione di talune serie di componenti o funzioni di un centro dati in modo tale che, in caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione di una serie, l’altra o le altre serie possano subentrare;

  14. 14) «domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate»: la somma della domanda di potenza nominale, espressa in kW, della rete o delle reti, dei server e delle apparecchiature di archiviazione installati nella superficie coperta della sala computer del centro dati;

  15. 15) «carico nominale delle tecnologie dell’informazione»: il carico massimo della rete o delle reti, dei server e delle apparecchiature di archiviazione installati nella superficie coperta della sala computer del centro dati che l’infrastruttura di distribuzione dell’energia e controllo ambientale di quest’ultimo è in grado di gestire garantendo la disponibilità di servizio desiderata.

Art. 3 Meccanismo di comunicazione per la sostenibilità dei centri dati

1.

Entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente con cadenza annuale, i gestori dei centri dati che effettuano la comunicazione trasmettono alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II per i centri dati che gestiscono. La comunicazione avviene tramite un apposito sistema nazionale se lo Stato membro in cui è situato il centro dati che effettua la comunicazione ne ha istituito uno. In caso contrario, i gestori dei centri dati comunicano le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione direttamente alla banca dati europea.

Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione riguardano l’anno civile immediatamente precedente l’anno in cui avviene la comunicazione. Se il centro dati che effettua la comunicazione è entrato in funzione da meno di un anno, la comunicazione del gestore riguarda solo il periodo in cui il centro dati è stato in funzione, che deve essere indicato.

2. Per il primo periodo di comunicazione, se per motivi tecnici non è in grado di monitorare e raccogliere uno o più indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato II, punto 1, lettera d), lettera e), lettere da h) a l) e lettere da o) a r), il gestore del centro dati può omettere tali informazioni spiegandone la ragione.

3.

Per i primi due periodi di comunicazione, se non è in grado di monitorare e raccogliere i dati necessari per calcolare adeguatamente gli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato II, punto 2, lettere a) e b), il gestore di un centro dati in coubicazione stima e indica la percentuale di superficie coperta della sala computer del centro dati cui si riferiscono le informazioni comunicate alla banca dati europea.

Se necessario, i gestori dei centri dati in coubicazione possono raccogliere gli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato II dai loro clienti in coubicazione istituendo un meccanismo anonimo di comunicazione interna.

4. Se il centro dati che effettua la comunicazione comprende sia clienti in cohosting che clienti in coubicazione, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano di conseguenza.

Art. 4 Indicatori di sostenibilità dei centri dati

Gli indicatori di sostenibilità dei centri dati e la metodologia per calcolarli sono definiti nell’allegato III.

Art. 5 Banca dati europea sui centri dati

1. La banca dati europea applica un’interfaccia utente comune e un’interfaccia comune di programmazione dell’applicazione affinché tutti i centri dati che effettuano la comunicazione siano in grado di comunicare allo stesso modo le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II.

2. Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea e gli indicatori di sostenibilità dei centri dati di cui all’allegato III sono pubblicati in modo aggregato a livello di Stato membro e dell’Unione, in conformità dell’allegato IV.

3. Gli Stati membri hanno accesso alla totalità delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea a norma dell’articolo 3 dai centri dati situati nel loro territorio.

4. La Commissione ha accesso alla totalità delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea a norma dell’articolo 3.

5. La Commissione e gli Stati membri interessati mantengono riservate tutte le informazioni e tutti gli indicatori chiave di prestazione dei singoli centri dati che sono comunicati alla banca dati a norma dell’articolo 3. Tali informazioni sono considerate informazioni riservate che incidono sugli interessi commerciali dei gestori e dei titolari dei centri dati a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

6. I dati aggregati raccolti a norma del presente regolamento possono essere riutilizzati per le statistiche europee nel rispetto dei principi definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen