Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha subito varie e sostanziali modifiche5. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini» («piano per l’obiettivo climatico»), la Commissione ha proposto di accrescere l’ambizione dell’Unione in materia di clima innalzando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto all’obiettivo di riduzione attuale del 40 %. La proposta ha tradotto l’impegno assunto nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l’obiettivo dell’Unione per il 2030 puntando al 55 %. È inoltre conforme agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), ossia contenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C.
Nelle conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo vincolante dell’Unione di ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l’ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l’ambiente a vantaggio dei cittadini dell’Unione e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell’economia dell’Unione promuovendo l’innovazione nelle tecnologie verdi.
Per realizzare tali obiettivi, nella sua comunicazione del 19 ottobre 2020 «Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile», la Commissione ha annunciato un pacchetto legislativo volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 (pacchetto «Pronti per il 55 %») e realizzare un’Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto copre una serie di settori strategici, tra cui l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, l’uso del suolo, il cambiamento d’uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell’energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissioni.
Scopo del pacchetto «Pronti per il 55 %» è tutelare e creare posti di lavoro nell’Unione e consentire all’Unione di diventare un leader mondiale nello sviluppo e nell’utilizzo di tecnologie pulite nel quadro della transizione energetica globale, incluse le soluzioni in materia di efficienza energetica.
Le proiezioni indicano che, con la piena attuazione delle politiche attuali, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte entro il 2030 di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, e di circa il 47 %, se compresi. Per raggiungere tale riduzione più ambiziosa il piano per l’obiettivo climatico prevede pertanto una serie di azioni necessarie in tutti i settori dell’economia e la revisione degli strumenti legislativi principali.
Nella sua comunicazione del 28 novembre 2018 «Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», la Commissione ha affermato che l'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione. L'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica è scaturita dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», volto a mettere l'efficienza energetica al primo posto, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori, è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni.
La valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha dimostrato che, per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, occorrerà migliorare notevolmente l'efficienza energetica rispetto all'attuale livello del 32,5 %.
Un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso dell'Unione per il 2030 può ridurre i prezzi dell'energia ed essere decisivo nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, accompagnato dall'incremento e dalla diffusione dell'elettrificazione, dell'idrogeno, degli elettrocarburanti e di altre tecnologie pertinenti necessarie per la transizione verde, anche nel settore dei trasporti. Anche con la rapida crescita della produzione di energia elettrica rinnovabile, l'efficienza energetica può ridurre la necessità di nuove capacità di generazione di energia e i costi connessi allo stoccaggio, al trasporto e alla distribuzione. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre particolarmente importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi. L'efficienza energetica è una delle misure più pulite e efficienti in termini di costi con cui affrontare tale dipendenza.
La somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima è inferiore all'obiettivo del 32,5 % datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme corrisponderebbero a una riduzione del 29,7 % per il consumo di energia primaria e del 29,4 % per il consumo di energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e di 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale.
Vari Stati membri hanno presentato piani nazionali per l'energia e il clima ambiziosi, che sono stati valutati dalla Commissione come «sufficienti» e contenenti misure tali da consentire a tali Stati membri di contribuire al conseguimento degli obiettivi collettivi in materia di efficienza energetica con un rapporto superiore alla media dell'Unione. Inoltre, diversi Stati membri hanno documentato «sforzi tempestivi» per realizzare risparmi energetici, segnatamente risparmi energetici superiori alle traiettorie medie dell'Unione negli ultimi anni. In entrambi i casi, si tratta di sforzi notevoli che dovrebbero essere riconosciuti e inclusi nelle future proiezioni di modellizzazione dell'Unione e che possono fungere da buoni esempi di come tutti gli Stati membri possano sfruttare il loro potenziale di efficienza energetica per apportare benefici significativi alle loro economie e società.
In alcuni casi, le ipotesi utilizzate dalla Commissione nel suo scenario di riferimento UE 2020 e le ipotesi utilizzate da alcuni Stati membri per gli scenari di riferimento su cui si basano i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima sono diverse. Ciò può portare a divergenze per quanto riguarda il calcolo del consumo di energia primaria, ma entrambi gli approcci sono validi per quanto riguarda il consumo di energia primaria.
Sebbene un ampio potenziale di risparmio energetico si ravvisi in tutti i settori, i trasporti e l'edilizia si distaccano sotto questo aspetto: i primi consumano oltre il 30 % dell'energia finale, e il 75 % del parco immobiliare dell'Unione ha una bassa prestazione energetica. Un altro settore sempre più importante è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5-9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % delle emissioni globali. Nel 2018 i centri dati rappresentavano il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE-28. In tale contesto, nella sua comunicazione del 19 febbraio 2020 «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» («strategia digitale dell'Unione»), la Commissione ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Si dovrebbe anche tenere conto del possibile aumento della domanda energetica dell'industria che potrebbe derivare dalla sua decarbonizzazione, in particolare per i processi ad alta intensità energetica.
Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la sanità pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo il fabbisogno di importazioni di energia, in particolare di combustibili fossili, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Il miglioramento dell'efficienza energetica comporterebbe a sua volta il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, contribuendo nel contempo alla trasformazione delle relazioni energetiche dell'Unione con i paesi terzi partner nell'ottica di conseguire la neutralità climatica. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi. Il miglioramento delle prestazioni energetiche di vari settori ha il potenziale di stimolare la rivitalizzazione urbana, incluso il miglioramento degli edifici e il cambiamento dei modelli di mobilità e accessibilità, promuovendo nel contempo opzioni più efficienti sostenibili ed economicamente accessibili.
La presente direttiva rappresenta un passo avanti verso la neutralità climatica entro il 2050, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto è un principio trasversale di cui si dovrebbe tenere conto a ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica.
L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato considerando innanzitutto un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale e di salute, prestando attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'integrazione del sistema energetico e alla transizione verso la neutralità climatica. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» ’dovrebbe di conseguenza contribuire ad aumentare l’efficienza dei singoli settori di uso finale e dell’intero sistema energetico. L’applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» è sancito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio7 ed è al centro della strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico stabilita nella comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2022. Sebbene il principio sia basato sull'efficacia in termini di costi, la sua applicazione ha implicazioni più ampie dal punto di vista sociale. Tali implicazioni possono variare in funzione delle circostanze e dovrebbero essere attentamente valutate attraverso solide metodologie di analisi costi-benefici che tengano conto dei molteplici vantaggi dell'efficienza energetica. La Commissione ha elaborato orientamenti appositi per il funzionamento e l'applicazione del principio, proponendo strumenti ed esempi specifici di applicazione in vari settori. La Commissione ha anche formulato una raccomandazione rivolta agli Stati membri che si basa sui requisiti stabiliti nella presente direttiva e invita a intraprendere azioni precise per l'applicazione del principio. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione tale raccomandazione e orientarsi a essa nell'applicazione pratica del principio dell'efficienza energetica.
Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» implica l'adozione di un approccio olistico che tenga conto dell'efficienza globale del sistema energetico integrato, come pure della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficacia in termini di costi, e promuova le soluzioni più efficienti per la neutralità climatica lungo l'intera catena del valore, dalla produzione di energia e trasporto in rete fino al consumo di energia finale, in modo da conseguire efficienze tanto nel consumo di energia primaria quanto nel consumo di energia finale. Tale approccio dovrebbe esaminare le prestazioni del sistema e l'uso dinamico dell'energia, in un contesto nel quale le risorse dal lato della domanda e la flessibilità del sistema sono considerate soluzioni di efficienza energetica.
Perché abbia una reale incidenza, il principio «l'efficienza energetica al primo posto» deve essere applicato in modo coerente dai decisori nazionali, regionali, locali e settoriali in tutti gli scenari rilevanti e in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti – vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 100000000 EUR o a 175000000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto – che incidono sul consumo o sull'approvvigionamento di energia. La corretta applicazione del principio richiede l'utilizzo della metodologia giusta di analisi costi-benefici, la definizione di condizioni che favoriscano soluzioni di efficienza energetica e un monitoraggio adeguato. Le analisi costi-benefici dovrebbero essere sistematicamente sviluppate ed realizzate, dovrebbero basarsi sulle informazioni più aggiornate relative ai prezzi dell'energia e dovrebbero includere scenari per eventuali aumenti dei prezzi, ad esempio dovuti a riduzioni delle quote del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, in modo da incentivare l'applicazione delle misure di efficienza energetica. È opportuno attribuire la priorità a soluzioni dal lato della domanda, laddove siano più efficaci in termini di costi rispetto agli investimenti in infrastrutture di approvvigionamento energetico nel soddisfare gli obiettivi strategici. La flessibilità dal lato della domanda può apportare più ampi vantaggi economici, ambientali e sociali ai consumatori e alla società in generale, comprese le comunità locali, può aumentare l'efficienza del sistema energetico e ridurre i costi dell'energia, ad esempio diminuendo i costi di gestione del sistema con la conseguente riduzione delle tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati membri, nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell'ambito dei loro sforzi per aumentare l'efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda a livello sia centralizzato che decentrato, lo stoccaggio dell'energia e soluzioni intelligenti.
Nel valutare i valori dei progetti ai fini dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione dovrebbe valutare, in particolare, se e in che modo le soglie siano effettivamente applicate in ciascuno Stato membro.
Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe sempre essere applicato in modo proporzionale e i requisiti stabiliti nella presente direttiva non dovrebbero sovrapporsi a o confliggere con altri obblighi in capo agli Stati membri, se l'applicazione del principio è garantita direttamente da altra legislazione. Questa fattispecie potrebbe verificarsi con i progetti di interesse comune che figurano nell'elenco dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio9, che introduce l'obbligo di considerare l'efficienza energetica al primo posto nello sviluppo e nella valutazione di tali progetti.
Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», concepito per favorire una transizione energetica giusta. In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio10, la Commissione, nella sua raccomandazione (UE) 2020/1563 sulla povertà energetica11, ha fornito orientamenti indicativi su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica». La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12 e la direttiva (UE) 2019/944 impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà. Ciò risulta particolarmente rilevante in un contesto di aumento dei prezzi energetici e di pressione inflazionistica, nel quale dovrebbero essere attuate misure sia a breve che a lungo termine per affrontare le sfide sistemiche poste al sistema energetico dell'Unione.
Le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le famiglie a basso e medio reddito e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie e per alleviare la povertà energetica, senza incoraggiare un aumento sproporzionato dei costi abitativi, di mobilità o energetici. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.
La presente direttiva fa parte di un quadro più ampio di politiche di efficienza energetica che riguardano il potenziale di efficienza energetica in settori strategici specifici, tra cui gli edifici (direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13), i prodotti (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e regolamenti (UE) 2017/136915 e (UE) 2020/74016 del Parlamento europeo e del Consiglio) e la governance (regolamento (UE) 2018/1999). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante per realizzare risparmi energetici al momento della sostituzione dei prodotti o della costruzione o ristrutturazione degli edifici.
Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. Il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio17, sosterrà economicamente lo sviluppo delle buone pratiche europee nell'attuazione delle politiche di efficienza energetica, affrontando gli aspetti comportamentali, normativi e di mercato che sono d'ostacolo all'efficienza energetica.
Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %». Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata «Verso un'Unione europea dell'energia», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine.
Nella sua comunicazione del 28 novembre 2018 «Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», la Commissione prevede che l'obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % che l'Unione si è data per il 2030 e gli altri strumenti strategici del quadro vigente determinerebbero una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 45 % entro il 2030. Nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico è stato quantificato il livello di impegno necessario nei diversi settori strategici per ottenere una riduzione più ambiziosa, pari al 55 % entro il 2030. Se ne è concluso che, rispetto allo scenario di riferimento, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente ottimale occorre ridurre il consumo di energia primaria e il consumo di energia finale di almeno il 39-41 % e il 36-37 % rispettivamente.
L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento UE 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, segnatamente paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento UE 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno dell'11,7 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento UE 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari e corrisponde a una riduzione del 40,5 % del consumo di energia primaria e del 38 % del consumo di energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2007 per il 2030.
La metodologia di calcolo del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale è in linea con la nuova metodologia di Eurostat, ma gli indicatori utilizzati ai fini della presente direttiva hanno un ambito di applicazione diverso, in quanto escludono l'energia dell'ambiente e includono il consumo energetico del trasporto aereo internazionale per gli obiettivi relativi al consumo di energia primaria e al consumo di energia finale. L'uso dei nuovi indicatori implica anche che qualsiasi variazione nel consumo di energia degli altiforni trova ora riscontro solo nel consumo di energia primaria.
È opportuno esprimere la necessità che l'Unione migliori l'efficienza energetica sotto forma di consumo di energia primaria e consumo di energia finale da conseguire nel 2030, indicando un livello degli sforzi supplementari necessari rispetto alle misure in atto o previste nei piani nazionali per l'energia e il clima. Lo scenario di riferimento UE 2020 prevede un consumo di energia finale di 864 Mtep e un consumo di energia primaria di 1124 Mtep da raggiungere entro il 2030 (escludendo l'energia dell'ambiente e includendo il trasporto aereo internazionale). Una riduzione supplementare dell'11,7 % risulta in 763 Mtep e 992,5 Mtep entro il 2030. Ne consegue che il consumo di energia finale nell'Unione dovrebbe essere ridotto di circa il 25 % e quello di energia primaria di circa il 34 % rispetto ai livelli del 2005. Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri nelle prospettive del 2020 e 2030 e gli Stati membri dovrebbero fissare i rispettivi contributi all'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione tenendo conto della formula fornita nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare gli obiettivi nazionali in base al consumo di energia primaria o al consumo di energia finale, al risparmio di energia primaria o al risparmio di energia finale, oppure all'intensità energetica. La presente direttiva modifica il modo in cui gli Stati membri devono esprimere i contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di coerenza e monitoraggio dello stato di avanzamento, i contributi degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere espressi come consumo di energia primaria e consumo di energia finale. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999.
Entro il 30 novembre 2023 la Commissione dovrebbe aggiornare lo scenario di riferimento UE 2020 sulla base dei più recenti dati Eurostat. Gli Stati membri che intendono utilizzare lo scenario di riferimento aggiornato dovrebbero notificare i loro contributi nazionali aggiornati entro il 1o febbraio 2024, nell'ambito del processo iterativo di cui al regolamento (UE) 2018/1999.
Sarebbe auspicabile che gli obiettivi di efficienza energetica siano conseguiti grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche dell'Unione e nazionali che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune.
Il settore pubblico è responsabile di una percentuale compresa all'incirca tra il 5 e il 10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione. Le autorità pubbliche spendono approssimativamente 1800000000000 EUR l'anno. Questa cifra rappresenta circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.
Per dare l'esempio, il settore pubblico dovrebbe fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico dovrebbero rispecchiare gli sforzi richiesti a livello dell'Unione. Per raggiungere l'obiettivo relativo al consumo di energia finale, l'Unione dovrebbe ridurne il consumo del 19 % entro il 2030 rispetto al consumo energetico medio negli anni 2017, 2018 e 2019. L'introduzione di un obbligo che imponga al settore pubblico una riduzione annua del consumo di energia di almeno l'1,9 % dovrebbe garantire che questo settore svolga il suo ruolo esemplare. Gli Stati membri mantengono piena flessibilità quanto alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. Imporre una riduzione annua del consumo di energia finale è amministrativamente meno oneroso che definire metodi di misurazione dei risparmi energetici.
Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di «enti pubblici» di cui alla presente direttiva, in cui per «direttamente finanziate da tali autorità» si intende che tali entità sono per lo più finanziate mediante fondi pubblici e per «amministrate da tali autorità» si intende che un'autorità nazionale, regionale o locale detiene la maggioranza per quanto concerne la scelta della direzione dell'entità. L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica, la pianificazione delle infrastrutture, l'istruzione e i servizi sociali. Gli Stati membri possono anche includere altri tipi di servizi al momento del recepimento della presente direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero fornire una pianificazione e relazioni annuali sul consumo degli enti pubblici in forma aggregata per settore.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere mezzi di mobilità efficienti sotto il profilo energetico – anche nelle loro pratiche di appalto pubblico – come i trasporti su rotaia, gli spostamenti in bicicletta o a piedi o la mobilità condivisa, rinnovando e decarbonizzando il parco veicoli, incoraggiando il trasferimento modale e includendo tali modi di trasporto nella pianificazione della mobilità urbana.
Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico, gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico ad alta intensità energetica si faccia ampio ricorso agli audit energetici. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti e prevedere procedure per l'utilizzo di tali strumenti.
Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile istituite a livello regionale o locale, se del caso. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.
Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento. L'obbligo di trasformare gli edifici in edifici a energia quasi zero non esclude o vieta una differenziazione tra i livelli degli edifici a energia quasi zero per gli edifici nuovi o ristrutturati. La definizione di edifici a energia quasi zero, compreso il livello ottimale in funzione dei costi, figura nella direttiva 2010/31/UE.
Entro la fine del 2026, gli Stati membri che ristrutturano più del 3 % della superficie coperta totale dei propri edifici in un determinato anno dovrebbero avere la possibilità di conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno qualunque dei tre anni successivi. Uno Stato membro che ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici a partire dal 1° gennaio 2027 dovrebbe poter conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti. Tale possibilità non dovrebbe essere utilizzata per scopi non in linea con gli obiettivi generali e il livello di ambizione della presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre a quello del risparmio energetico, come la qualità dell'ambiente interno, il miglioramento della qualità della vita delle persone e la comodità degli edifici pubblici ristrutturati, in particolare le scuole, i centri di assistenza diurna, le residenze sanitarie assistenziali, gli alloggi protetti, gli ospedali e gli alloggi sociali.
L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni. Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 intitolata «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa» affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà di enti pubblici nel territorio di uno Stato membro in modo da migliorarne la prestazione energetica e trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare requisiti meno stringenti ad alcuni edifici, ad esempio quelli di particolare valore architettonico o storico. Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. L'obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra quello della direttiva 2010/31/UE, che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.
I sistemi di automazione e controllo degli edifici e altre soluzioni per una gestione attiva dell'energia sono strumenti importanti a disposizione degli enti pubblici per migliorare e mantenere la prestazione energetica degli edifici nonché garantire le necessarie condizioni interne negli edifici che possiedono o occupano, conformemente alla direttiva 2010/31/UE.
La promozione della mobilità verde è un elemento fondamentale del Green Deal europeo. La fornitura di infrastrutture di ricarica è uno degli elementi necessari per la transizione. Le infrastrutture di ricarica negli edifici rivestono particolare importanza, dal momento che i veicoli elettrici sono parcheggiati regolarmente e per lunghi periodi di tempo negli edifici, rendendo così la ricarica più semplice ed efficiente. Gli enti pubblici dovrebbero adoperarsi al massimo per installare infrastrutture di ricarica negli edifici che possiedono o occupano, in conformità della direttiva 2010/31/UE.
Per fissare il tasso di ristrutturazione, gli Stati membri devono avere una visione d'insieme degli edifici che non equivalgono a edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare e tenere aggiornato un inventario degli edifici pubblici, compresi, se del caso, gli alloggi sociali, nell'ambito di una banca dati generale degli attestati di prestazione energetica. L'inventario dovrebbe anche consentire agli attori privati, comprese le società di servizi energetici (ESCO), di proporre soluzioni di ristrutturazione, che possono essere aggregate dall'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.
L'inventario potrebbe integrare i dati degli inventari del parco immobiliare esistenti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per facilitare la raccolta dei dati e rendere l'inventario accessibile agli attori privati, comprese le ESCO, per consentire loro di svolgere un ruolo attivo nelle soluzioni di ristrutturazione. L'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE può aggregare i dati disponibili e condivisi pubblicamente sulle caratteristiche del parco immobiliare, sulla ristrutturazione degli edifici e sulla prestazione energetica al fine di garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio attraverso dati comparabili.
Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050. Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita. Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente. Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri ha già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici e alla mobilità sostenibile, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia o piani di mobilità urbana sostenibile, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica della mobilità urbana, per quanto riguarda il trasporto sia di passeggeri che di merci, in quanto tale mobilità utilizza circa il 40 % di tutta l'energia richiesta dal trasporto su strada.
Tutti i principi delle direttive 2014/23/UE18, 2014/24/UE19 e 2014/25/UE20 del Parlamento europeo e del Consiglio restano pienamente applicabili nel quadro della presente direttiva.
Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare, adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico e applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto», anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per i quali non sono previsti requisiti specifici nella presente direttiva. Ciò dovrebbe applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE. Gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli che si frappongono agli appalti congiunti all'interno dello Stato membro o a livello transfrontaliero se così facendo è possibile ridurre i costi e accrescere i benefici del mercato interno creando opportunità commerciali per i fornitori, compresi quelli di servizi energetici.
Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, edifici, lavori e servizi con la massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.
È altresì importante che gli Stati membri monitorino il modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto dei requisiti di efficienza energetica negli appalti di prodotti, edifici, lavori e servizi, assicurando che siano pubblicate le informazioni relative all'impatto sull'efficienza energetica delle offerte vincenti che superano le soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici. Ciò consentirebbe ai portatori di interessi e ai cittadini di valutare il ruolo del settore pubblico nel garantire che l'efficienza energetica sia al primo posto negli appalti pubblici.
L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori acquistino solo prodotti, edifici, lavori e servizi ad alta efficienza energetica non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di acquistare i beni necessari per proteggere la sicurezza pubblica e rispondere alle emergenze di sanità pubblica.
Il Green Deal europeo riconosce l'importanza dell'economia circolare per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Il settore pubblico e in particolare il settore dei trasporti, dovrebbe contribuire a tali obiettivi usando il proprio potere d'acquisto per scegliere, se del caso, prodotti, edifici, lavori e servizi rispettosi dell'ambiente attraverso gli strumenti disponibili per gli appalti pubblici verdi, concorrendo così in modo sostanziale a ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale.
È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle buone pratiche.
Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici. Ciò dovrebbe inscriversi nel ruolo esemplare che il settore pubblico è chiamato a svolgere sforzandosi di essere più attento alle prestazioni dell'intero ciclo di vita, agli aspetti dell'economia circolare e all'impatto ambientale. Gli appalti pubblici possono quindi essere un'opportunità per affrontare la questione del carbonio incorporato negli edifici nel loro ciclo di vita. A tale riguardo le amministrazioni aggiudicatrici sono attori importanti che possono intervenire nelle procedure di appalto acquistando nuovi edifici concepiti per contenere il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita.
Il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita misura le emissioni di gas a effetto serra associate all'edificio in diverse fasi del suo ciclo di vita. Esso misura pertanto il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che causano i cambiamenti climatici. Questo concetto è anche chiamato «valutazione dell'impronta di carbonio» o «misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita». Racchiude le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso. Depositi decennali di risorse ad alta intensità di carbonio, gli edifici sono una banca considerevole di materiali, ed è quindi importante progettarli in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la circolarità, la durabilità e l'adattabilità dei materiali per l'edilizia, al fine di verificare le prestazioni in termini di sostenibilità dei prodotti da costruzione.
Il potenziale di riscaldamento globale è espresso come indicatore numerico in kgCO2eq/m2 (di superficie coperta utile interna) per ogni fase del ciclo di vita, calcolato come media di un anno di un periodo di riferimento di 50 anni. La scelta dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978. L'elenco degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche interessate è definito nell'indicatore 1.2 del quadro comune dell'Unione Level(s). Per fornire le informazioni richieste dovrebbe essere possibile usare lo strumento nazionale di calcolo che già esista o sia necessario a fini di informativa o rilascio delle licenze edilizie. Dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Unione Level(s).
La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21 stabilisce norme riguardanti le installazioni che contribuiscono alla produzione di energia o all'uso di energia a fini di produzione, e prevede che le informazioni sull'energia utilizzata o prodotta dall'installazione debbano essere incluse nelle domande di autorizzazione integrata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. Inoltre, la medesima direttiva, all'articolo 11, precisa che l'uso efficiente di energia è uno dei principi generali a cui sono informati gli obblighi fondamentali del gestore e uno dei criteri per determinare le migliori tecniche disponibili in applicazione dell'allegato III di detta direttiva. L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare l'efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.
Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.
L'obbligo di risparmio energetico stabilito dalla presente direttiva dovrebbe essere aumentato e applicato anche dopo il 2030. Così facendo si assicura stabilità per gli investitori e si stimolano gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico svolge un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, crescita a livello locale, competitività e nel contrasto alla povertà energetica. Esso dovrebbe garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e rompendo il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.
Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, di cui in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio22.
Al fine di garantire un contributo stabile e prevedibile al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo fino al 2030, pari a nuovi risparmi annuali di almeno lo 0,8 % del consumo di energia finale fino al 31 dicembre 2023 e di almeno l'1,3 % dal 1° gennaio 2024, dell'1,5 % dal 1° gennaio 2026 e dell'1,9 % dal 1° gennaio 2028. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il periodo d'obbligo, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel periodo successivo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative o entrambi.
Per il periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 Cipro e Malta dovrebbero essere tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale equivalenti a nuovi risparmi dello 0,24 % del consumo di energia finale annuale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. Per il periodo che va dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 Cipro e Malta dovrebbero essere tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale equivalenti a nuovi risparmi dello 0,45 % del consumo di energia finale annuale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019.
Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori di sistemi di trasmissione, i gestori di sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali soggetti non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti soggetti o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate. Per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone delle famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso tali persone. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle fatture energetiche, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento e sostenendo iniziative di risparmio energetico da parte delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità di energia dei cittadini.
Quando definiscono le misure politiche per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, è opportuno che gli Stati membri rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, nonché il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. Gli Stati membri non dovrebbero promuovere attività non ecosostenibili come l'uso di combustibili fossili. L'obbligo di risparmio energetico mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici promuovendo incentivi che incoraggino l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una combinazione di politiche sostenibili e pulite che sia resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. I risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili non saranno pertanto ammissibili nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico a certe condizioni e per un periodo transitorio in seguito alla data di recepimento della presente direttiva conformemente a un allegato della presente direttiva. Ciò consentirà di allineare tale obbligo agli obiettivi del Green Deal europeo, al piano per l'obiettivo climatico, all'ondata di ristrutturazioni per l'Europa, oltre a tradurre la necessità di intervento evidenziata dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione sull'azzeramento delle emissioni nette. Scopo della limitazione è incoraggiare gli Stati membri a investire i fondi pubblici unicamente in tecnologie sostenibili e adeguate alle esigenze future. È importante che gli Stati membri forniscano agli attori del mercato un quadro strategico chiaro e certezze per gli investimenti. L'applicazione del metodo di calcolo nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico dovrebbe consentire a tutti gli attori del mercato di adeguare le proprie tecnologie in tempi ragionevoli. Laddove gli Stati membri sostengano l'uso di tecnologie efficienti per i combustibili fossili o la loro sostituzione precoce, ad esempio attraversi regimi di sussidi o regimi obbligatori di efficienza energetica, eventuali risparmi energetici potrebbero non essere più ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. Non sarebbero ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico i risparmi energetici derivanti ad esempio dalla promozione della cogenerazione a gas naturale, ma la limitazione non si applicherebbe all'uso indiretto di combustibili fossili, come nel caso in cui l'energia elettrica è prodotta anche a partire da combustibili fossili. Dovrebbero continuare ad essere ammissibili le misure politiche volte a modificare i comportamenti per ridurre il consumo di combustibili fossili, ad esempio per mezzo di campagne di informazione e uno stile di guida ecologico. Le misure politiche che sono incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono comprendere misure quali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e il miglioramento dell'involucro edilizio. Tali misure dovrebbero essere limitate alle tecnologie che consentono di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia. È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, segnatamente ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua. Nel contabilizzare i risparmi necessari per raggiungere una quota dell'obbligo di risparmio energetico tra le persone in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle loro condizioni climatiche.
Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei trasporti degli Stati membri sono ammissibili a essere prese in considerazione per ottemperare al loro obbligo di risparmio energetico nell'uso finale. Tali misure includono politiche che sono intese, tra l'altro, a promuovere un veicolo più efficiente, il trasferimento modale verso trasporti in bicicletta, a piedi e verso il trasporto collettivo, ovvero una pianificazione urbanistica e della mobilità che riduca la richiesta di trasporti. Inoltre, sono in grado altresì di essere ammissibili anche regimi che accelerino la diffusione di veicoli nuovi e più efficienti o misure politiche che promuovono il passaggio a carburanti con livelli ridotti di emissioni, a eccezione dei regimi o delle misure politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili che riducono l'uso di energia per chilometro, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di rilevanza e addizionalità previste dalla presente direttiva. Le misure politiche che promuovono la diffusione di veicoli nuovi alimentati a combustibili fossili non dovrebbero essere considerate ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico.
Le misure adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e che danno luogo a miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili possono essere considerate un modo efficiente in termini di costi con cui gli Stati membri adempiono l'obbligo di risparmio energetico ai sensi della presente direttiva.
In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi a norma dell'obbligo di risparmio energetico di cui alla presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica, al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone delle famiglie a basso reddito e, ove applicabile, le persone che vivono negli alloggi sociali.
Gli Stati membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, a eccezione delle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale, anche mediante la promozione di tecnologie intelligenti e sostenibili in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e raffrescamento, edifici, veicoli elettrici e industrie efficienti e intelligenti, e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati rispettino la presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero puntare a un livello elevato di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione delle misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare azioni che diano luogo a risparmi energetici nella lunga durata.
Le misure di efficienza energetica a lungo termine continuano a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale prescritti per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
L'addizionalità è un principio fondamentale alla base dell'obbligo di risparmio energetico di cui alla presente direttiva, nella misura in cui garantisce che gli Stati membri mettano in atto politiche e misure specificamente concepite ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico. I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che i risparmi comunque prodotti non siano presi in considerazione nell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte dovrebbero essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione attuate ai fini dell'obbligo di risparmio energetico di cui alla presente direttiva. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della misura in questione. La misura politica in questione dovrebbe essere valutata a fronte di questo scenario di base. Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei requisiti minimi stabiliti dal pertinente quadro normativo a livello dell'Unione, nonché del fatto che altre misure politiche possono essere attuate nello stesso arco di tempo nel quale possono avere un impatto sul volume del risparmio energetico, in modo che tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione di una particolare misura politica possano essere attribuiti a quella sola misura politica. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero di fatto contribuire a realizzare i risparmi energetici dichiarati.
È importante considerare, se del caso, tutte le fasi della catena energetica nel calcolo dei risparmi energetici, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Gli studi e la consultazione dei portatori di interessi hanno rivelato l'esistenza di un potenziale significativo. Tuttavia le condizioni fisiche ed economiche differiscono notevolmente tra Stati membri, e spesso anche al loro interno, e vi sono molteplici gestori di sistemi. Date le circostanze è auspicabile adottare un approccio decentrato, conformemente al principio di sussidiarietà. Le autorità nazionali di regolazione dispongono delle conoscenze, delle competenze giuridiche e delle capacità amministrative necessarie per promuovere lo sviluppo di una rete elettrica efficiente sotto il profilo energetico. Organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE possono anch'essi fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.
Per i numerosi gestori dei sistemi del gas naturale valgono considerazioni analoghe. Il ruolo del gas naturale e il tasso di fornitura e copertura del territorio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali di regolazione sono pertanto nella posizione migliore per monitorare l'evoluzione del sistema e orientarla verso una maggiore efficienza, mentre organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas possono fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.
Il ruolo delle ESCO è importante per sviluppare, progettare, costruire e finanziare progetti che consentano di risparmiare energia, ridurre i costi energetici e diminuire i costi operativi e di manutenzione in settori quali l'edilizia, l'industria e i trasporti.
È particolarmente importante esaminare il nesso tra acqua ed energia per affrontare la questione dell'uso interdipendente di energia e acqua e la crescente pressione su entrambe le risorse. La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico, comportando non solo benefici climatici, ma anche economici e sociali. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione e tale percentuale dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione e il settore dell'energia, che rappresenta il 44 % dei consumi, è il maggior consumatore di risorse idriche. È opportuno esplorare e realizzare pienamente, ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il profilo dei costi, il potenziale risparmio energetico ottenibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti in tutti i cicli e le applicazioni industriali, residenziali e commerciali dell'acqua, così come è opportuno prendere in considerazione il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Inoltre, tecnologie di irrigazione avanzate, le tecnologie di raccolta dell'acqua piovana e di riutilizzo dell'acqua potrebbero ridurre in modo sostanziale il consumo di acqua del settore agricolo, edilizio e industriale e la quantità di energia necessaria per trattarla e trasportarla.
Conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare la parità di accesso alle misure di efficienza energetica per tutti i consumatori in condizioni di povertà energetica. Dovrebbero essere attuati in via prioritaria miglioramenti dell'efficienza energetica tra le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e gli utenti finali, le persone presso famiglie a basso o medio reddito, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli anziani e le persone che vivono in zone rurali e remote e nelle regioni ultraperiferiche. In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. Gli Stati membri possono esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità è già stata estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica. Essa dovrebbe essere trasformata in obbligo al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto al tipo di misura politica, all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella loro combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili, gli utenti finali e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione.
Ciascuno Stato membro dovrebbe definire il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica da apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Ciò consente agli Stati membri di includere le persone presso famiglie a basso reddito.
Secondo la raccomandazione (UE) 2020/1563, all'incirca 34 milioni di famiglie nell'Unione non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019. Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario e tecnico adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica. Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché le misure volte a promuovere o agevolare l'efficienza energetica, in particolare quelle che interessano gli edifici e la mobilità, non determinino un aumento sproporzionato dei costi dei servizi relativi a tali misure o una maggiore esclusione sociale.
Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale, ad esempio, le piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare e sostenere le PMI a sottoporsi a audit energetici e ad attuare le raccomandazioni che scaturiscono da tali audit energetici. Per le imprese con un consumo energetico medio annuo superiore a una determinata soglia, gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica, dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere anche conformi alla presente direttiva, che non va oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Per le imprese che già attuano l'obbligo di audit energetico, gli audit energetici dovrebbero continuare a essere effettuati almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico, conformemente alla presente direttiva.
Gli Stati membri potrebbero stabilire orientamenti che le imprese devono seguire nell'attuazione delle misure volte a realizzare i nuovi risparmi annui individuati nell'audit energetico.
Il criterio usato per definire l'applicazione dei sistemi di gestione dell'energia e audit energetici dovrebbe essere il consumo medio di un'impresa, in modo da affinare la capacità di tali meccanismi di individuare opportunità economicamente efficaci di risparmio energetico. Un'impresa che si situa al di sotto delle soglie di consumo definite per i sistemi di gestione dell'energia e per gli audit energetici dovrebbe essere incoraggiata a sottoporsi ad audit energetici e a mettere in atto le raccomandazioni che ne scaturiscono.
Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la loro indipendenza.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'attuazione di sistemi di gestione dell'energia e la realizzazione di audit energetici nelle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
Il settore delle TIC è un altro settore importante che riceve crescente attenzione. Nel 2018 il consumo di energia dei centri dati nell'Unione è stato di 76,8 TWh. Si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28 %. Tale aumento in termini assoluti può essere visto anche in termini relativi: nell'Unione i centri dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030. La strategia digitale dell'Unione ha già evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri dati, è opportuno che gli Stati membri impongano la raccolta e la pubblicazione dei dati pertinenti sulle prestazioni energetiche, l'impronta idrica e la flessibilità della domanda dei centri dati, sulla base di un modello comune dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre la raccolta e la pubblicazione dei dati soltanto sui centri dati con un'impronta significativa, per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento – nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti – possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, in un aumento dell'efficienza dei sistemi che promuovono la decarbonizzazione della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Gli indicatori di sostenibilità dei centri dati potrebbero essere stabiliti sulla base di tali dati raccolti, tenendo conto anche delle iniziative già esistenti nel settore.
L'obbligo di comunicazione si applica ai centri dati che soddisfano la soglia di cui alla presente direttiva. In tutti i casi e in particolare per i centri dati d'impresa in loco, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere inteso come riferito agli spazi e alle apparecchiature che servono principalmente o esclusivamente alle funzioni connesse ai dati (sale server), comprese le apparecchiature associate necessarie, ad esempio, il raffrescamento, l'illuminazione, i sistemi di batterie o gli alimentatori non interrompibili. Qualsiasi apparecchiatura informatica collocata o installata principalmente nel quadro di un accesso pubblico, di un uso comune o di uffici o a sostegno di altre funzioni dell'impresa, quali postazioni di lavoro, computer portatili, fotocopiatrici, sensori, apparecchiature di sicurezza o elettrodomestici e attrezzature audiovisive, dovrebbe essere esclusa dall'obbligo di comunicazione. La stessa esclusione dovrebbe applicarsi anche ai server, alle reti, allo stoccaggio e alle apparecchiature associate che sarebbero dislocati in un sito come i server unici, gli scaffali a faccia singola o i punti d'accesso Wi-Fi e i punti di accesso ai servizi di rete.
I dati raccolti dovrebbero essere usati per misurare almeno alcune dimensioni fondamentali di un centro dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto, l'efficacia del raffrescamento, l'efficacia dell'uso del carbonio e l'uso di acqua dolce. I dati raccolti e gli indicatori di sostenibilità dei centri dati dovrebbero servire a sensibilizzare i titolari e i gestori di centri dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di software e servizi, gli utenti dei servizi dei centri dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri dati. Dovrebbero inoltre infondere fiducia quanto ai miglioramenti tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad aumentare la sostenibilità dei centri dati nuovi o esistenti. Dovrebbero infine costituire le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti. La Commissione dovrebbe valutare l'efficienza dei centri dati sulla base delle informazioni comunicate dai centri dati obbligati.
A seguito di una valutazione, al momento di istituire eventuali partenariati settoriali per l'efficienza energetica, la Commissione dovrebbe riunire i principali portatori di interessi, incluse le organizzazioni non governative e le parti sociali, in settori quali le TIC, i trasporti, i settori finanziario e dell'edilizia in modo inclusivo e rappresentativo.
La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico, la mobilità condivisa e la bicicletta. Gli Stati membri dovrebbero valutare anche la possibilità di migliorare la connettività nelle zone rurali e remote.
È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.
I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.
Nell'attuazione della presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.
Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.
Occorre prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, ove tecnicamente fattibile ed efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. La presente direttiva precisa che l'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico. La valutazione dell'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione.
La presente direttiva precisa inoltre che i diritti di fatturazione e di informazione di fatturazione o il consumo dovrebbero valere per i consumatori di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia.
Per raggiungere la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e facilitare pertanto l'attuazione della contabilizzazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di contabilizzazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.
È opportuno che i contatori di calore e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, la contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, l'obbligo di lettura da remoto, le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, i costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, e i requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico dovrebbero applicarsi solo al riscaldamento, al raffrescamento e all'acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia.
Le informazioni di fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti del loro consumo energetico. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.
Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del TFUE.
La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Tali valutazioni dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e con le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e potrebbero includere traiettorie che portino a un settore dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento nazionale alimentato da energie rinnovabili e calore di scarto entro un periodo di tempo compatibile con il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. Gli altri impianti con un apporto energetico medio annuo significativo dovrebbero parimenti essere dotati di soluzioni tecniche al fine di sfruttare il calore di scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-benefici dimostri un surplus costi-benefici. Il calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e le autorizzazioni a norma della direttiva (UE) 2019/944.
Può essere appropriato che gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24 siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o teleraffrescamento non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.
È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 5 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.
Ai fini delle valutazioni globali nazionali gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la valutazione del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti a livello regionale e locale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e agevolare la realizzazione del potenziale individuato in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi.
È opportuno che i requisiti relativi al teleriscaldamento e al teleraffrescamento efficienti siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine e con le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. Tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero tendere a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente da installazioni di servizio e centri dati circostanti. Per tale ragione i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti dovrebbero assicurare l'aumento dell'efficienza energetica primaria, come pure la progressiva integrazione dell'energia rinnovabile e del calore e del freddo di scarto come definiti nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio25. La presente direttiva introduce pertanto requisiti progressivamente più rigorosi per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento, i quali dovrebbero essere d'applicazione per determinati periodi e diventare applicabili su base permanente dal 1o gennaio 2050.
I principi per calcolare la quota di calore o freddo da fonti rinnovabili nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento efficienti dovrebbero essere coerenti con la direttiva (UE) 2018/2001 e con le metodologie di Eurostat per le comunicazioni statistiche. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, il consumo lordo di energia finale da fonti rinnovabili comprende il consumo lordo di energia finale da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento. Il consumo lordo di energia finale – calore o freddo – nel teleriscaldamento o nel teleraffrescamento è pari alla fornitura di energia a fini di riscaldamento o raffrescamento immessa nella rete al servizio dei clienti finali o dei distributori di energia.
Le pompe di calore sono importanti per la decarbonizzazione della fornitura di riscaldamento e raffrescamento, anche nel teleriscaldamento. La metodologia di cui all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce norme per conteggiare l'energia catturata dalle pompe di calore come energia da fonti rinnovabili ed evita il doppio conteggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile in una rete di teleriscaldamento, tutto il calore proveniente dalla pompa di calore e immesso nella rete dovrebbe essere contabilizzato come energia rinnovabile, a condizione che la pompa di calore soddisfi i criteri minimi di efficienza di cui all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 al momento dell'installazione.
La cogenerazione ad alto rendimento è definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. È opportuno che i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine in materia di clima. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.
Per assicurare trasparenza e consentire ai clienti finali di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.
È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffrescamento, che comprendono molti produttori che sono PMI, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «pensare anzitutto in piccolo» («think small first»).
La maggior parte delle imprese dell'Unione è costituita da PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e norme per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto dei codici di rete e degli orientamenti elaborati conformemente ai regolamenti (UE) 2019/94326 e (CE) n. 715/200927 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d’appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l’accesso alla rete dell’energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all’efficienza energetica.
È necessario stabilire disposizioni in materia di fatturazione, punto unico di contatto, risoluzione extragiudiziale delle controversie, povertà energetica e diritti contrattuali di base, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni relative all'energia elettrica ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico e di regolarli di conseguenza.
La presente direttiva rafforza la tutela dei consumatori introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, coerentemente con il livello dei diritti, della protezione e della responsabilizzazione che la direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto per i clienti finali nel settore dell'energia elettrica. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti. Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. L'introduzione di diritti contrattuali di base può contribuire, tra l'altro, alla corretta comprensione dell'assunto di base della qualità dei servizi offerti dal fornitore nel contratto, comprese la qualità e le caratteristiche dell'energia fornita. Inoltre, può contribuire a ridurre al minimo i costi nascosti o supplementari che potrebbero derivare dall'introduzione di servizi aggiornati o nuovi dopo la firma del contratto senza una chiara comprensione e un accordo da parte del cliente. Tali servizi potrebbero riguardare, tra l'altro, l'energia fornita, i servizi di contabilizzazione e fatturazione, l'acquisto e l'installazione o i servizi ausiliari e di manutenzione e i costi relativi alla rete, ai dispositivi di contabilizzazione, alle apparecchiature locali di riscaldamento o raffrescamento. I requisiti contribuiranno a migliorare la comparabilità delle offerte e garantiranno lo stesso livello di diritti contrattuali di base a tutti i cittadini dell'Unione in materia di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico, senza limitare le competenze nazionali.
In caso di disconnessione pianificata dal riscaldamento, dal raffrescamento e dall'acqua calda per uso domestico, i fornitori dovrebbero fornire ai clienti interessati informazioni adeguate sulle misure alternative, come fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione.
È opportuno garantire una maggiore protezione dei consumatori mettendo a disposizione di tutti meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
È opportuno riconoscere e sostenere attivamente il contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare, nonché di edifici pubblici, in cooperazione con le autorità locali. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica, che possono combinare le azioni con investimenti in energie rinnovabili. Le comunità energetiche possono altresì svolgere un ruolo importante nell'educazione e in una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle misure concepite per ottenere risparmi energetici. Le comunità energetiche, se adeguatamente sostenute dagli Stati membri, possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.
È possibile ottenere cambiamenti comportamentali a lungo termine nel consumo di energia responsabilizzando i cittadini. Le comunità energetiche possono contribuire a realizzare risparmi energetici a lungo termine, in particolare tra le famiglie, e ad accrescere gli investimenti sostenibili da parte dei cittadini e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tali azioni dei cittadini attraverso il sostegno a progetti e organizzazioni a livello di comunità nel settore dell'energia. Inoltre, le strategie di coinvolgimento, che coinvolgono nel processo decisionale tutti i portatori di interessi pertinenti a livello nazionale e locale, possono far parte dei piani di decarbonizzazione locali o regionali o dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, ottenere un riscontro sulle politiche e migliorarne l'accettazione da parte della società.
È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Il contributo degli sportelli unici può essere molto importante per i clienti vulnerabili, in quanto potrebbero ricevere informazioni affidabili e accessibili sui miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari, l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico dell'Unione e nazionale, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.
È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.
Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Le persone in stato di bisogno devono poter disporre di un sostegno per l'accesso a tali servizi, soprattutto in un contesto di pressione inflazionistica e sostanziale rincaro dei prezzi dell'energia.
Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri. Andrebbero elaborate altresì campagne di sensibilizzazione mirate per illustrare i vantaggi dell'efficienza energetica e fornire informazioni sul sostegno economico disponibile.
I finanziamenti pubblici disponibili a livello dell'Unione e nazionale dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio28, e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, comprese le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.
I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali.
Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, in particolare per quanto riguarda la povertà energetica.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, tutti gli Stati membri hanno effettuato una valutazione del potenziale di efficienza energetica delle loro infrastrutture del gas e dell'energia elettrica e hanno individuato misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione. I risultati di tali azioni rappresentano una solida base per l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento.
Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico dovrebbero adottare un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Ciò li aiuterebbe a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni dal lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione.
Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, o entrambi, e adeguati programmi di formazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi.
È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici certificati e di contratti tipo disponibili, lo scambio di buone pratiche e gli orientamenti contribuiscono fortemente alla diffusione dei servizi energetici e dei contratti di rendimento energetico e possono contribuire a stimolare la domanda e ad accrescere la fiducia nei fornitori di servizi energetici. In un contratto di rendimento energetico il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare, totalmente o in parte, l'investimento effettuato da terzi. Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia nell'Unione, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio valutare la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per le ristrutturazioni di edifici non residenziali con superficie coperta utile superiore a 750 m2. Così facendo si accresce la fiducia nei confronti delle imprese di servizi energetici e si apre la strada al moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in futuro.
Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto dell'«ondata di ristrutturazioni», è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione. La presente direttiva dovrebbe contribuire a migliorare la disponibilità di prodotti, servizi e consulenza, anche promuovendo la capacità degli imprenditori di colmare i divari esistenti sul mercato e proporre modi innovativi per migliorare l'efficienza energetica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di non discriminazione.
I contratti di rendimento energetico si scontrano ancora con impedimenti considerevoli in diversi Stati membri a causa dei restanti ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Occorre pertanto far fronte alle ambiguità dei quadri legislativi nazionali, alla carenza di competenze, soprattutto per quanto concerne le procedure di gara, e all'incompatibilità con prestiti e contributi.
È opportuno che gli Stati membri continuino a sostenere il settore pubblico nell'adozione dei contratti di rendimento energetico fornendo contratti tipo che tengano conto delle norme europee o internazionali disponibili, degli orientamenti in materia di gare di appalto e della guida al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche pubblicata nel maggio 2018 da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), tutti strumenti dimostratisi utili per affrontare gli ostacoli regolamentari che ancora esistono negli Stati membri in relazione a tali contratti.
Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia è necessario intensificare gli sforzi per rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di accordi di finanziamento da parte di terzi che aiutano a realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento.
Gli Stati membri hanno riferito nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica 2014 e 2017 i progressi verso l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto concerne la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare. Gli Stati membri dovrebbero proseguire gli sforzi in tal senso e cogliere le possibilità di efficientamento energetico che emergono dalle statistiche Eurostat relative al 2016, in particolare il fatto che più di quattro europei su dieci vivono in appartamenti e più di tre su dieci sono locatari.
È opportuno incoraggiare gli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali, ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio29 e nel dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio30, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio31, per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze attraverso lo sviluppo di formazioni, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti, segnatamente nei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia, per favorire l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta, ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa e LIFE, e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per le violazioni di talune disposizioni della presente direttiva, risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e risorse assegnate all'efficienza energetica nell'ambito di appositi fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei, come il Fondo europeo per l'efficienza energetica.
Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla BEI e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; ed entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32.
Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare i contributi, le risorse e le entrate provenienti da dette risorse per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi, tra cui garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e apposite linee di credito, sistemi di finanziamento da parte di terzi, che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.
Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per la produzione di energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; e fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme allo scopo di migliorare l'efficienza energetica e garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.
Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire alle amministrazioni regionali e locali informazioni adeguate su tali strumenti finanziari e programmi di finanziamento dell'Unione e meccanismi di finanziamento innovativi.
Per l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe monitorare l'impatto delle pertinenti misure sulla direttiva 2003/87/CE, al fine di mantenere gli incentivi nell'EU ETS a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e di preparare i settori dell'EU ETS alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, elencati nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione33, al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.
Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti nell'ambito del programma InvestEU e da finanziamenti della BEI e della BERS, che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva con un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, dovrebbero progettare, realizzare e finanziare programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.
Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici attuali ed è probabile che evolva. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico.
Per poter valutare l'efficacia della presente direttiva, dovrebbe essere sancito l'obbligo di un riesame generale della presente direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2027. Tale riesame dovrebbe consentire i necessari allineamenti, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.
Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.
Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria per l'energia elettrica e altri vettori energetici rispecchi i suddetti cambiamenti. La metodologia di calcolo è conforme alle definizioni e ai bilanci energetici di Eurostat, ad eccezione del metodo di assegnazione del combustibile di alimentazione usato per il calore e l'energia elettrica negli impianti di produzione combinata di calore e di energia, per i quali l'efficienza del sistema di riferimento, necessaria per l'assegnazione del consumo di combustibile, è stata allineata ai dati Eurostat per il 2015 e il 2020. I calcoli che riflettono il mix energetico del fattore di conversione in energia primaria per l'energia elettrica si basano su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul «contenuto di energia fisica», mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'«efficienza di conversione tecnica». Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'«energia primaria totale». Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui alla presente direttiva. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Si tiene conto delle perdite di conversione, trasmissione e distribuzione. Le perdite di distribuzione per vettori di energia diversa da quella elettrica non sono prese in considerazione nei calcoli, a causa della mancanza di dati affidabili e della complessità del calcolo. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il fattore di energia primaria è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il coefficiente scelto per il fattore di energia primaria per l'energia elettrica è la media dei valori del 2024 e del 2025, in quanto un fattore di energia primaria anticipatore costituirà un indicatore più appropriato rispetto a uno storico. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati dell'ENTSO-E.
I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione non dovrebbero essere dichiarati, a meno che risultino da una misura che vada oltre il minimo richiesto dall'atto giuridico dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello di Stato membro o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.
Conformemente alla comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» e ai principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica per l'attuazione di regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, compreso l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure.
L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati membri possono tenere conto dei risparmi energetici derivanti da misure politiche che promuovono le tecnologie rinnovabili per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, secondo il metodo di calcolo fornito dalla presente direttiva. Non dovrebbero essere contabilizzati i risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili.
Alcune modifiche introdotte dalla presente direttiva potrebbero rendere necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di garantire la coerenza dei due atti giuridici. Le nuove disposizioni, che vertono principalmente sulla fissazione dei contributi nazionali, sui meccanismi per colmare i divari e sugli obblighi di comunicazione, dovrebbero essere allineate e trasferite al predetto regolamento una volta che sarà stato modificato. Potrebbe anche essere necessario riesaminare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva. I requisiti supplementari di comunicazione e monitoraggio non dovrebbero creare nuovi sistemi paralleli di comunicazione ma rientrerebbero nel quadro di monitoraggio e comunicazione esistente istituito dal regolamento (UE) 2018/1999.
Per promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che la Commissione continui a sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete e pratiche innovative attraverso una piattaforma in linea.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione e l'apertura verso ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica e verso la neutralità climatica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 TFUE riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della presente direttiva, riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva e riguardo all'integrazione della presente direttiva istituendo un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati ubicati sul suo territorio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201634. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Il regolamento (UE) 2023/955 dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto della definizione di povertà energetica stabilita nella presente direttiva. Ciò garantirebbe la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra i diversi strumenti e finanziamenti, in particolare per quanto riguarda le famiglie in condizioni di povertà energetica.
È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio35 e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.
La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.