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Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

L’accordo di Parigi4, adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell’accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l’adozione, nell’ambito dell’UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell’UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C – invece che di 2 °C – gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l’azione volta limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C.

Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione illustra una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l’Unione in una società sostenibile, equa e prospera con un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi entro il 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a ripristinare, proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, ritiene che tale transizione debba essere giusta e inclusiva e non debba lasciare indietro nessuno.

Mediante l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio5, l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo della neutralità climatica dell’economia al più tardi entro il 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ci si aspetta che tutti i settori dell’economia contribuiscano a conseguire tale obiettivo.

Nelle conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, sottolineando nel contempo l’importanza di considerazioni di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno. Ribadendo tali conclusioni nelle conclusioni del 24 e 25 maggio 2021, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare rapidamente il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame approfondito dell’impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri.

Il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, approvato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021, sottolinea la necessità di rafforzare i diritti sociali e la dimensione sociale europea in tutte le politiche dell’Unione. Il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi».

Con la dichiarazione di Porto dell’8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l’impegno ad adoperarsi per un’Europa sociale che rafforzi una transizione giusta e la determinazione a continuare ad approfondire l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello di Unione e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Al fine di concretare l’impegno preso sulla neutralità climatica, la legislazione dell’Unione in materia di clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Le modifiche hanno un impatto economico e sociale eterogeneo sui diversi settori dell’economia, sui cittadini e sugli Stati membri. In particolare l’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori che corrispondono ad attività industriali non contemplate dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 nell’ambito di tale direttiva dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l’inclusione dovrebbe, a medio e lungo termine, contribuire alla riduzione della povertà energetica e della povertà dei trasporti, ridurre i costi per gli edifici e il trasporto su strada e, ove opportuno, offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro di qualità e di investimenti sostenibili, pienamente in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Tuttavia, per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano realizzati, è probabile che aumentino i costi sia del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti, sia del trasporto su strada a carico rispettivamente delle famiglie e degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili che sono soggetti agli obblighi previsti dal sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada trasferiranno i costi del carbonio sui consumatori.

La transizione climatica avrà un impatto economico e sociale difficile da valutare ex ante. Il conseguimento della maggiore ambizione in materia di clima richiederà ingenti risorse pubbliche e private. Gli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica, dei sistemi di riscaldamento basati sulle energie rinnovabili, come le pompe di calore elettriche, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, e della partecipazione a comunità di energia rinnovabile sono un metodo efficace per ridurre le emissioni e la dipendenza dalle importazioni, aumentando nel contempo la resilienza dell’Unione. Sono necessari finanziamenti ad hoc per sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti.

L’aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte maggiore del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili. Nel contesto della povertà dei trasporti le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo, possono avere impatti specifici sulla vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti. È pertanto opportuno tenere conto di tali specificità geografiche nella messa a punto di misure e investimenti a sostegno delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, laddove applicabile e pertinente.

Una parte dei proventi generati dall’inclusione degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere usata per far fronte all’impatto sociale derivante da tale inclusione, affinché la transizione sia giusta e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno. L’importo complessivo del Fondo sociale per il clima a norma del presente regolamento («Fondo») dovrebbe rispecchiare il livello di ambizione in materia di decarbonizzazione che implica l’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

L’utilizzo di parte dei proventi per far fronte all’impatto sociale derivante dall’inclusione degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE è ancora più pertinente alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s’intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, come un’erogazione adeguata di calore, il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento, l’illuminazione e l’energia per alimentare gli apparecchi. In un’indagine condotta nel 2021 a livello di Unione circa 34 milioni di europei, quasi il 6,9 % della popolazione, ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida di rilievo per l’Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto temporaneo al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica a breve termine, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare la ristrutturazione edilizia – anche attraverso l’accesso a energia da fonti rinnovabili e la promozione attiva delle fonti di energia rinnovabili mediante azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie – e la ristrutturazione edilizia che contribuisce agli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 possono fornire soluzioni durature e contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà energetica. Dovrebbe essere possibile aggiornare la definizione di povertà energetica di cui al presente regolamento per tenere conto dell’esito dei negoziati su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione).

Un approccio olistico alla ristrutturazione edilizia che tenga conto in modo più efficiente delle persone a rischio di esclusione, vale a dire le persone più colpite dalla povertà energetica nell’Unione, potrebbe portare a una minore domanda di energia. Pertanto, il sostegno del Fondo al settore dell’edilizia dovrebbe puntare a migliorare l’efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere, per ogni famiglia, una riduzione del consumo energetico che sarebbe visibile in termini di risparmio economico e, di conseguenza, costituirebbe uno strumento per combattere la povertà energetica. La revisione della direttiva 2010/31/UE getterà le basi per il raggiungimento di tali obiettivi e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell’attuazione del presente regolamento.

Poiché la povertà dei trasporti non è ancora stata definita a livello di Unione, è opportuno introdurre tale definizione ai fini del presente regolamento. La povertà dei trasporti potrebbe diventare una questione ancora più urgente, come riconosciuto nella raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica8, e comportare una riduzione dell’accesso ad attività e servizi socioeconomici essenziali quali l’occupazione, l’istruzione o l’assistenza sanitaria, in particolare per le persone e le famiglie vulnerabili. La povertà dei trasporti è generalmente causata da uno o da una combinazione di fattori, quali basso reddito, spese elevate per il carburante, o mancanza di trasporti pubblici o privati accessibili o a prezzi abbordabili. La povertà dei trasporti può colpire in particolare gli individui e le famiglie nelle zone rurali, insulari, periferiche, montuose, remote e meno accessibili o nelle regioni o nei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche.

Il Fondo dovrebbe essere istituito per sostenere finanziariamente gli Stati membri nelle loro politiche intese a mitigare l’impatto sociale dell’introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire in particolare mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e attraverso misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, indipendentemente dal proprietario, anche con l’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili, e offrendo alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. Occorre prestare attenzione alle diverse forme di alloggi in affitto, anche sul mercato degli affitti privati. Le misure potrebbero comprendere un sostegno finanziario o incentivi fiscali, quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dal canone di locazione per tenere conto dei locatari e delle persone che vivono negli alloggi sociali.

Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima («piano»). È opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito, per attenuare gli effetti negativi sul reddito nel breve termine. I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo, dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell’efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni, anche attraverso buoni, sovvenzioni o prestiti a tasso zero. In secondo luogo, i piani dovrebbero attenuare l’impatto dell’aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da prevenire la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all’attuazione di tali investimenti. I piani potrebbero sostenere l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali. Per quanto riguarda l’attuazione di misure a sostegno degli utenti vulnerabili dei trasporti, nei loro piani gli Stati membri dovrebbero poter dare la priorità al sostegno ai veicoli a emissioni zero, a condizione che si tratti di una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile.

Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, sono nella posizione migliore per elaborare, attuare e, se del caso, modificare piani che sono adattati e mirati in base alla rispettiva situazione locale, regionale e nazionale, alle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e all’uso programmato di altri fondi pertinenti dell’Unione. Una consultazione pubblica dei portatori di interessi dovrebbe aver luogo ogni volta che la Commissione è tenuta a valutare un piano. In tal modo, l’ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, delle parti economiche e sociali, delle pertinenti organizzazioni della società civile, degli istituti di ricerca e innovazione, dei portatori di interessi industriali e dei rappresentanti del dialogo sociale nonché la situazione nazionale possono essere meglio rispecchiate e contribuire all’efficacia e all’efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

I piani dovrebbero essere elaborati in stretta cooperazione con la Commissione e predisposti conformemente al modello fornito. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani, notificando tali modifiche alla Commissione. Tali adeguamenti di lieve entità dovrebbero consistere in un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano.

Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all’impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto su strada.

In attesa dell’impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti contribuirebbe a ridurre i costi dell’energia e della mobilità e sosterrebbe la transizione giusta. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte all’impatto diretto dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e non dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte ai costi dell’energia elettrica o del riscaldamento connessi all’inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell’ambito di applicazione di detta direttiva. L’ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo. I destinatari del sostegno diretto al reddito, in quanto membri di un gruppo generale di destinatari, dovrebbero essere oggetto di misure e investimenti volti a far uscire efficacemente tali destinatari dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti. I piani dovrebbero pertanto includere un sostegno diretto al reddito, purché contengano anche misure o investimenti con effetti duraturi destinati alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti che ricevono un sostegno diretto al reddito.

Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti offrendo informazioni, opportunità di educazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure, sugli investimenti e sul sostegno efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso audit energetici degli edifici, nonché consultazioni energetiche su misura o servizi di gestione della mobilità su misura.

In considerazione dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell’accordo di Parigi e all’impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le misure e gli investimenti previsti dal presente regolamento mirano a conformarsi all’obiettivo secondo cui almeno il 30 % dell’importo totale del bilancio dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio9 («QFP 2021-2027») e dell’importo totale dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio10, e almeno il 37 % dell’importo totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio11, dovrebbero essere destinati all’integrazione degli obiettivi in materia di clima. Le misure e gli investimenti a norma del presente regolamento mirano anche a conformarsi all’ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per monitorare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Il Fondo dovrebbe sostenere misure e investimenti che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e si conformino al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Solo tali misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Di norma, è opportuno considerare che le misure di sostegno diretto al reddito abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e che, pertanto, esse dovrebbero essere considerate conformi al principio «non arrecare un danno significativo». È opportuno che la Commissione trasmetta orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti dovrebbero illustrare in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio «non arrecare un danno significativo».

Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti, in particolare le madri sole, che rappresentano l’85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole. Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi. Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che gli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti – e la loro integrazione – come pure i diritti all’accessibilità delle persone con disabilità, siano sostenuti e promossi durante l’intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

I clienti attivi, le comunità energetiche dei cittadini e gli scambi tra pari di energia rinnovabile possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso una metodologia dal basso verso l’alto avviata dai cittadini. Essi responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di clienti civili di partecipare a misure e investimenti in materia di efficienza energetica, di sostenere l’utilizzo dell’energia rinnovabile da parte delle famiglie e, nel contempo, di contribuire alla lotta contro la povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere il ruolo delle comunità energetiche dei cittadini e delle comunità di energia rinnovabile e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo.

Gli Stati membri dovrebbero includere nei piani le misure e gli investimenti da finanziare, i costi stimati di tali misure e investimenti e il contributo nazionale. Al momento della presentazione del piano, gli Stati membri dovrebbero presentare i costi totali stimati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a fini di comparabilità tra i piani. I piani dovrebbero inoltre includere i traguardi e gli obiettivi fondamentali per valutare l’attuazione effettiva delle misure e degli investimenti.

Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito dei rispettivi piani aggiornati nazionali integrati per l’energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio14, nell’ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione), del Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060, dei piani per una transizione giusta in conformità del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio15, nell’ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241, del Fondo per la modernizzazione di cui all’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE. Ai fini dell’efficienza amministrativa, se del caso, è opportuno che le informazioni contenute nei piani siano coerenti con gli atti legislativi e i piani sopra elencati.

Per una pianificazione più efficiente, gli Stati membri dovrebbero indicare nei loro piani le conseguenze del rinvio del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, a norma dell’articolo 30 duodecies di tale direttiva. A tal fine, è opportuno distinguere accuratamente tutte le informazioni pertinenti da inserire nel piano suddividendole in due scenari, ossia descrivendo e quantificando gli adeguamenti da apportare alle misure, agli investimenti, ai traguardi e agli obiettivi, all’importo del contributo nazionale e a qualsiasi altro elemento pertinente del piano.

È opportuno che l’Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo. I pagamenti a titolo del Fondo dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto delle circostanze e delle priorità nazionali, semplificando nel contempo i finanziamenti e facilitando l’integrazione dei finanziamenti a titolo del Fondo con altri programmi di spesa nazionali nonché garantendo l’impatto e l’integrità della spesa dell’Unione.

Il Fondo dovrebbe essere finanziato in via eccezionale e temporanea dalle entrate generate dalla vendita all’asta di 50 milioni di quote a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE, di 150 milioni di quote a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva e di un volume aggiuntivo di quote a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, di tale direttiva, che dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne. In linea di principio, per l’attuazione del Fondo nel periodo 2026-2032, dovrebbe essere messo a disposizione un importo massimo di 65000000000 EUR. La Commissione è tenuta a garantire la vendita all’asta delle quote di cui al capo IV bis di tale direttiva. Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma di tale capo sia rinviato al 2028 a norma dell’articolo 30 duodecies della medesima direttiva, l’importo massimo disponibile per l’attuazione del Fondo dovrebbe essere pari a 54600000000 EUR. Tale importo e gli importi annuali riflettono una maggiore necessità di finanziamenti all’avvio del Fondo. Per ciascuno Stato membro dovrebbe essere calcolata una dotazione finanziaria massima in base a una metodologia di assegnazione che fornisca in particolare un sostegno supplementare agli Stati membri maggiormente colpiti dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tenuto conto del fatto che le entrate con destinazione specifica esterne devono essere rese disponibili in seguito alla vendita all’asta delle quote a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e dell’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario prevedere una deroga all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio16 per consentire all’Unione di impegnare ogni anno gli importi necessari per i pagamenti agli Stati membri da effettuare conformemente al presente regolamento per accogliere gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica.

Gli Stati membri dovrebbero contribuire almeno nella misura del 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.

Gli impegni di bilancio dovrebbero poter essere ripartiti, all’occorrenza, in frazioni annue. Gli accordi con gli Stati membri che costituiscono impegni giuridici specifici dovrebbero tenere conto, tra l’altro, dell’evento di cui all’articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE, che potrebbe determinare il ritardo di un anno dell’avvio dello scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori. Tali accordi dovrebbero inoltre considerare eventuali rischi finanziari potenziali per l’Unione, che potrebbero richiedere una modifica degli impegni giuridici specifici a causa delle specificità del finanziamento temporaneo ed eccezionale del Fondo mediante entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.

Al fine di garantire risorse aggiuntive per il Fondo, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un trasferimento di risorse al Fondo dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1060, alle condizioni ivi stabilite. Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità quanto all’attuazione dei rispettivi stanziamenti nell’ambito del Fondo, dovrebbe essere possibile trasferire risorse dalla loro dotazione finanziaria annuale ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060, entro un massimale del 15 %. Con l’obiettivo di alleviare gli oneri amministrativi derivanti da successivi trasferimenti di risorse dalla rispettiva dotazione finanziaria annuale a titolo del Fondo ai fondi in regime di gestione concorrente che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1060, la modifica corrispondente da apportare a uno o più programmi dovrebbe, in linea di principio, essere richiesta una sola volta e sottoposta a determinate condizioni per garantire un controllo finanziario efficace. Dovrebbe essere possibile effettuare ulteriori trasferimenti negli anni successivi trasmettendo le tabelle finanziarie alla Commissione, a condizione che le modifiche riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma in questione.

Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio di addizionalità dei finanziamenti dell’Unione. Salvo casi debitamente giustificati, il Fondo non dovrebbe sostituire le spese nazionali correnti, compresi i pagamenti dei costi per le azioni di assistenza tecnica indicate nei piani.

Per garantire un’assegnazione efficiente, trasparente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione nonché ai programmi nazionali, e, se del caso, regionali in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del Fondo e di altri programmi dell’Unione. In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell’Unione esistenti o previsti all’atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario a titolo del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. Misure e investimenti finanziati nell’ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

I pagamenti dovrebbero essere effettuati in forza di una decisione della Commissione che autorizza l’erogazione allo Stato membro interessato. È pertanto necessario derogare all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in modo che il termine di pagamento possa decorrere dalla data di comunicazione della suddetta decisione da parte della Commissione allo Stato membro interessato e non dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

Dopo l’analisi di tutte le domande di pagamento ricevute durante un determinato ciclo, e se le entrate assegnate al Fondo a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE non sono sufficienti a coprire le domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe pagare gli Stati membri su base proporzionale al fine di garantire la parità di trattamento tra essi. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dovrebbe pagare in via priorità gli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo di domande di pagamento, provvedendo solo successivamente al pagamento delle nuove domande di pagamento presentate.

Al fine di agevolare la preparazione dei piani e di garantire la trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, l’elenco degli indicatori comuni e il modello per i piani dovrebbero essere inclusi negli allegati del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare indicatori comuni pertinenti per definire i traguardi e gli obiettivi nei loro piani. L’elenco degli indicatori comuni dovrebbe contenere gli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione dei piani e del Fondo.

Il Fondo dovrebbe essere attuato in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci di frodi, frodi fiscali, evasioni fiscali, corruzione e conflitti di interessi. Il Fondo è soggetto a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale sostegno sia fornito nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell’Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all’assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. In caso di risoluzione di un accordo relativo al sostegno finanziario nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria, tali importi dovrebbero essere assegnati agli Stati membri entro il 31 dicembre 2033 secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Per fare in modo che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati o alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati efficacemente. Sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro assicurare che il Fondo sia attuato in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale, la Commissione dovrebbe poter ricevere garanzie sufficienti al riguardo da parte degli Stati membri. A tal fine, nell’attuazione del Fondo gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico categorie standardizzate di dati e informazioni che consentano la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di gravi irregolarità in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e monitoraggio, compreso un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per accedere a tali dati e informazioni e analizzarli. La Commissione dovrebbe incoraggiare l’uso di tale sistema di informazione e monitoraggio in vista di una applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, la Procura europea (EPPO) dovrebbero poter utilizzare il sistema di informazione e monitoraggio nell’ambito delle loro competenze e dei loro diritti.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di garantire il discarico, la revisione contabile e il controllo, l’informazione, la comunicazione e la visibilità dell’utilizzo dei fondi in relazione alle misure di esecuzione nell’ambito del Fondo. I dati personali dovrebbero essere trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio18 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio19, a seconda dei casi.

In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20, e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9521, (Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 2017/193923 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione, conflitti di interessi o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO ha facoltà di svolgere indagini su frodi, corruzione e conflitti di interessi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e di perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio24. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata, l’EPPO ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate a norma dell’articolo 322 TFUE comprendono un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione.

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1060.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale per il clima («Fondo») per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032.

Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima («piani»).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «povertà energetica»: la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  2. 2) «povertà dei trasporti»: l’incapacità o la difficoltà degli individui e delle famiglie di sostenere i costi dei trasporti pubblici o privati o l’impossibilità o la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per l’accesso a servizi e attività socioeconomici essenziali, tenuto conto del contesto nazionale e geografico;

  3. 3) «costi totali stimati del piano»: i costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nel piano;

  4. 4) «dotazione finanziaria»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri a titolo del Fondo;

  5. 5) «traguardo»: il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;

  6. 6) «obiettivo»: il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;

  7. 7) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l’energia da fonti rinnovabili definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio25;

  8. 8) «famiglia»: la famiglia definita all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio26;

  9. 9) «microimpresa»: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione27;

  10. 10) «famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dovuto all’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;

  11. 11) «microimprese vulnerabili»: le microimprese che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dovuto all’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici o dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che, ai fini della loro attività, non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano o per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, se del caso;

  12. 12) «utenti vulnerabili dei trasporti»: individui e famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, ma anche individui e famiglie, compresi quelli a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dovuto all’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;

  13. 13) «ristrutturazione edilizia»: qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia connessa all’energia, che ha l’obiettivo di aumentare la prestazione energetica degli edifici, come l’isolamento dell’involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento e sostituzione delle finestre, e l’installazione di sistemi tecnici per l’edilizia, conformi alle pertinenti norme nazionali di sicurezza, anche contribuendo ai requisiti di ristrutturazione stabiliti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione);

  14. 14) «sistema tecnico per l’edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’automazione e il controllo, la produzione e lo stoccaggio in loco di energia da fonti rinnovabili o una combinazione di tali apparecchiature tecniche, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

  15. 15) «cliente attivo»: il cliente attivo definito all’articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio28;

  16. 16) «comunità energetica dei cittadini»: la comunità energetica dei cittadini definita all’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944;

  17. 17) «comunità di energia rinnovabile»: la comunità di energia rinnovabile definita all’articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;

  18. 18) «scambio tra pari di energia rinnovabile»: lo scambio tra pari di energia rinnovabile definito all’articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2018/2001;

  19. 19) «veicolo a zero e a basse emissioni», il veicolo a zero e a basse emissioni definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio29.

Art. 3 Obiettivi

1. L’obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l’integrazione negli edifici della produzione di energia innovabile e lo stoccaggio di tale energia, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Capo II. Piani sociali per il clima

Art. 4 Piani sociali per il clima

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi, per far fronte all’impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di assicurare l’accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione.

2. Ciascuno Stato membro garantisce la coerenza tra il proprio piano e il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall’inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

4. Il piano comprende misure e investimenti nazionali e, se del caso, locali e regionali, in conformità dell’articolo 8, volti a:

  1. a) procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio;

  2. b) aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

5. Qualora uno Stato membro disponga già di un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada o preveda già una tassa sul carbonio, le misure nazionali già in vigore per mitigare gli impatti e le sfide sociali possono essere incluse nel piano, a condizione che siano conformi al presente regolamento.

Art. 5 Consultazione pubblica

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione un piano a seguito di una consultazione pubblica con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi. Ogni Stato membro effettua tale consultazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e nel rispetto del quadro giuridico nazionale di tale Stato membro.

2. Ogni Stato membro include nel proprio piano una sintesi dei seguenti elementi:

  1. a) la consultazione svolta a norma del paragrafo 1; e

  2. b) il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione.

3. Ai fini dell’articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta se il piano sia stato elaborato in consultazione con i portatori di interessi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4. La Commissione sostiene gli Stati membri fornendo esempi di buone pratiche di consultazioni sui piani conformemente all’articolo 6, paragrafo 4.

Art. 6 Contenuto dei piani sociali per il clima

1. Il piano presenta gli elementi seguenti:

  1. a) misure concrete e investimenti conformemente agli articoli 4 e 8 per ridurre gli effetti di cui alla lettera d) del presente paragrafo, precisando in che modo tali misure e investimenti potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 nell’ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

  2. b) se del caso, misure di accompagnamento concrete, reciprocamente coerenti e rafforzate per realizzare le misure e gli investimenti e ridurre gli effetti di cui alla lettera d);

  3. c) informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell’Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano. comprese informazioni sul sostegno diretto temporaneo al reddito;

  4. d) la stima dei probabili effetti dell’aumento dei prezzi derivanti dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull’incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese; tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l’accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite;

  5. e) la stima del numero e l’individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;

  6. f) una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti;

  7. g) se il piano prevede le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, la scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che tali misure riducano la povertà energetica, la povertà dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie nel contesto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

  8. h) i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo globale dell’attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

  9. i) se del caso, un calendario per la riduzione graduale del sostegno ai veicoli a basse emissioni;

  10. j) i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell’efficienza e commisurati all’impatto atteso del piano;

  11. k) il contributo nazionale previsto ai costi totali stimati del piano, calcolato conformemente all’articolo 15;

  12. l) fatta eccezione per le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna delle misure o degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

  13. m) le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e degli obiettivi proposti, i pertinenti indicatori comuni di cui all’allegato IV e, se nessuno di tali indicatori è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro interessato;

  14. n) per la preparazione e, ove disponibile, l’attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione pubblica di cui all’articolo 5;

  15. o) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell’utilizzo delle dotazioni finanziarie fornite nell’ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell’Unione;

  16. p) laddove applicabile e pertinente, una spiegazione del modo in cui nel piano sono state prese in considerazione le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo;

  17. q) se del caso, una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti sono intesi ad affrontare la disparità di genere.

2. Il piano può comprendere azioni di assistenza tecnica necessarie a una gestione e un’attuazione efficaci delle misure e degli investimenti.

3. Il piano è coerente con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dallo Stato membro nell’ambito di quanto segue:

  1. a) il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;

  2. b) i propri programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060;

  3. c) il proprio piano di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241;

  4. d) il proprio piano di ristrutturazione edilizia in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione);

  5. e) il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l’energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999; e

  6. f) i propri piani territoriali per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056.

4. Durante la preparazione dei piani la Commissione organizza uno scambio di buone pratiche, anche su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi da includere nei piani. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica nell’ambito del meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (European Local Energy Assistance - ELENA) istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio30.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), del presente articolo, la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici, adattati all’ambito di applicazione del Fondo, sulla conformità delle misure e degli investimenti al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

6. Per aiutare gli Stati membri a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione fornisce un valore comune da prendere in considerazione come stima del prezzo del carbonio risultante dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

7. Ogni Stato membro utilizza il modello di cui all’allegato V per il piano.

Capo III. Sostegno del Fondo ai piani sociali per il clima

Art. 7 Principi che disciplinano il Fondo

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.

2. L’erogazione del sostegno finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo a ciascuno Stato membro è subordinata al conseguimento, da parte di tale Stato membro, dei traguardi e degli obiettivi fissati per le misure e gli investimenti conformemente all’articolo 8 del presente regolamento. Tali traguardi e obiettivi sono compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione nonché con l’obiettivo fissato al regolamento (UE) 2021/1119 e riguardano in particolare:

  1. a) l’efficienza energetica;

  2. b) la ristrutturazione edilizia;

  3. c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

  4. d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

  5. e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, di microimprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti.

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

4. Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo riducono la dipendenza dai combustibili fossili e, ove opportuno, contribuiscono all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nonché a posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti del Fondo.

Art. 8 Misure e investimenti ammissibili da includere nei piani sociali per il clima

1. Lo Stato membro può includere nei costi totali stimati del piano le misure e gli investimenti seguenti con impatti duraturi, purché siano destinati principalmente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

  1. a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;

  2. b) sostenere l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;

  3. c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell’energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica;

  4. d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili;

  5. e) sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

  6. f) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario;

  7. g) incentivare l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.

2. Nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno è temporaneo e diminuisce nel tempo. Gli Stati membri possono fornire un sostegno diretto temporaneo al reddito se i loro piani contengono misure o investimenti destinati a tali famiglie vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 del presente regolamento. Tale sostegno è limitato all’impatto diretto dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i costi di assistenza tecnica per coprire le spese connesse ad attività di formazione, programmazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e il conseguimento dei suoi obiettivi, ad esempio studi, spese informatiche (IT), consultazione pubblica dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione. I costi di tale assistenza tecnica arrivano al 2,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera j).

Art. 9 Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti

1. Gli Stati membri possono includere nei piani il sostegno fornito mediante enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, a condizione che detti enti attuino misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili o utenti vulnerabili dei trasporti.

2. Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per far sì che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti.

Art. 10 Risorse del Fondo

1.

Un importo massimo di 65000000000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 è messo a disposizione, conformemente agli articoli 10 bis, paragrafo 8 ter, 30 quinquies, paragrafo 3, e 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, per l’attuazione del Fondo. Tale importo costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatto salvo l’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Gli importi annuali assegnati al Fondo, nei limiti dell’importo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo, non superano gli importi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sia rinviato al 2028 a norma dell’articolo 30 duodecies di tale direttiva, l’importo massimo da mettere a disposizione del Fondo è pari a 54600000000 EUR e gli importi annuali assegnati al Fondo non superano i rispettivi importi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE.

2. In deroga all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l’articolo 19 del presente regolamento, gli stanziamenti di impegno a copertura dell’importo massimo pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili automaticamente all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1o gennaio 2026, fino agli importi annuali pertinenti applicabili di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle azioni ammissibili.

Art. 11 Risorse provenienti da e destinate a programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni fissate nelle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali risorse sono usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono chiedere nei loro piani presentati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, di trasferire fino al 15 % della loro dotazione finanziaria annuale massima ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Le risorse trasferite finanziano le misure e gli investimenti di cui all’articolo 8 del presente regolamento e sono attuate conformemente alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite. Le risorse sono trasferite dagli Stati membri mediante modifica di uno o più programmi, ad eccezione dei programmi nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), in conformità dell’articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, e sono attuate conformemente alle norme stabilite in tale regolamento e alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite.

3. Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 l’attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali programmi della politica di coesione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l’intenzione di affidare così detti incarichi a dette autorità. In tali casi, i sistemi di gestione e di controllo esistenti istituiti dagli Stati membri e notificati alla Commissione sono considerati conformi ai requisiti del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l’importo del contributo in contante per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio31. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria massima del piano e le misure pertinenti ivi stabilite sono conformi al presente regolamento.