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Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L'esperienza con l'attuale quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si basa marcatamente sull'attuazione nazionale delle misure AML/CFT, ha rivelato debolezze non soltanto per quanto riguarda il funzionamento efficiente di detto quadro dell'Unione ma anche per quanto concerne l'integrazione delle raccomandazioni internazionali. Tali carenze hanno determinato l'emergere di nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, tanto in ragione dei rischi nel contesto del mercato interno quanto delle minacce esterne da esso affrontate.

La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione riguardo alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È necessario intensificare tali sforzi a livello dell’Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate in tale ambito. Inoltre, detta autorità dovrebbe rafforzare, mediante un approccio armonizzato, l'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare la supervisione e la cooperazione tra unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units — FIU) in materia di AML/CFT. Tale approccio è inteso a ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Di conseguenza, dovrebbe essere istituita un'autorità dell'Unione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, («Autorità»). La creazione dell'Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per tutti gli altri soggetti obbligati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le FIU.

Il presente regolamento fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Insieme, il presente regolamento, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio5 costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT.

Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficiente e uniforme in tutta l'Unione, è necessario fornire all'Autorità i poteri seguenti: la supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati nel settore finanziario, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività; il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore finanziario; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione; e il coordinamento e il sostegno delle FIU.

Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta in relazione ai soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e coordinamento per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione AML/CFT tra le FIU a livello dell’Unione. È pertanto necessario che l'Autorità combini indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che sia stabilita in linea con la dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate.

Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità dovrebbero essere stabilite in un accordo sulla sede tra l'Autorità e lo Stato membro in cui è ubicata la sede. L'accordo sulla sede dovrebbe stipulare le condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi conferiti dallo Stato membro all'Autorità e al suo personale. L'accordo sulla sede dovrebbe essere concluso in tempo utile prima che l'Autorità inizi a operare.

Nel selezionare la sede dell’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio devono garantire che, data la natura dell'Autorità, la sua ubicazione le consenta di esercitare pienamente le proprie funzioni e competenze, di assumere personale altamente qualificato e specializzato, di offrire opportunità adeguate di formazione per le attività di AML/CFT e, se del caso, di cooperare strettamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; e, al fine di evitare rischi reputazionali, il Parlamento europeo e il consiglio devono valutare, sulla base di informazioni accessibili al pubblico, pertinenti e comparabili, come le relazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in che modo i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano adeguatamente affrontati nello Stato membro in cui sarà ubicata la sede. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono inoltre tenere conto dei criteri seguenti per la selezione della sede dell’Autorità: garanzia che l'Autorità possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; accessibilità del sito; esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale, accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli dei membri del personale; e equilibrio geografico. Considerando tali criteri, l'Autorità dovrebbe avere sede a Francoforte sul Meno, Germania.

I poteri dell'Autorità mirano a consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. Per quanto concerne i supervisori del settore finanziario, l'Autorità dovrebbe in particolare effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario svolgano i loro compiti in modo adeguato. Dovrebbe inoltre indagare sulle carenze sistematiche di supervisione derivanti da violazioni o dalla mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di AML/CFT nella loro sfera di competenza. L'Autorità dovrebbe poter intervenire in caso di potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e, qualora tali violazioni non siano corrette in linea con le raccomandazioni dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe emettere avvertimenti alle controparti interessate dei supervisori del settore non finanziario. L'Autorità dovrebbe facilitare il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT sia nel settore finanziario che in quello non finanziario. Nel complesso, l'Autorità dovrebbe contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare e sostenere la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU, o richiedere l'avvio di analisi congiunte, e mettere a disposizione delle FIU servizi informatici e di intelligenza artificiale per rafforzare le loro capacità di analisi dei dati, nonché strumenti per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti.

Al fine di rafforzare le norme AML/CFT a livello dell’Unione, di migliorarne la chiarezza, garantendo nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, e di aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello dell’Unione in relazione ai soggetti obbligati sia nel settore finanziario che in quello non finanziario allo scopo di assistere i supervisori nazionali e promuovere la convergenza della supervisione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. Inoltre, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di monitorare e misurare il grado di convergenza e l'applicazione coerente dei requisiti giuridici e di livelli elevati di supervisione da parte delle autorità di supervisione e dei soggetti obbligati. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio dei soggetti obbligati, compresi i loro profili di rischio intrinseco e residuo, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili — norme tecniche di regolamentazione o di attuazione — tenendo conto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di garantire un'interazione efficace tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale.Altri aspetti della metodologia che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare i controlli interni dei soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. Più specificamente, la metodologia di supervisione che l'Autorità dovrà sviluppare dovrebbe integrare gli orientamenti e gli altri strumenti messi a punto dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6 che specifica gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT. Una metodologia di supervisione armonizzata consentirebbe inoltre lo sviluppo di strumenti comuni di supervisione per le interazioni con i soggetti obbligati e le richieste di dati da parte di questi ultimi nell'intero sistema di supervisione. L'Autorità dovrebbe essere in grado di coordinare lo sviluppo di tali strumenti sotto forma di questionari strutturati, online o offline, e integrati in un'unica piattaforma per l'interazione con i soggetti obbligati e tra i supervisori all'interno del sistema. Tale piattaforma non solo faciliterebbe i processi di supervisione e gli approcci armonizzati in materia di supervisione, ma eviterebbe anche la duplicazione degli obblighi di segnalazione e l'imposizione di un onere eccessivo ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione a livello dell’Unione o nazionale.

L'estensione dei reati presupposto del riciclaggio al fine di includere la mancata attuazione e l'evasione di sanzioni finanziarie mirate richiede lo sviluppo di una comprensione delle minacce e delle vulnerabilità in tale settore a livello di soggetti obbligati, di supervisori e dell’Unione. Nello svolgimento dei propri compiti di supervisione in relazione a soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe pertanto garantire che tali soggetti dispongano di sistemi adeguati per attuare i requisiti relativi a sanzioni finanziarie mirate. Analogamente, dato il suo ruolo centrale nel garantire un sistema di supervisione efficace in tutto il mercato interno, l'Autorità dovrebbe sostenere la convergenza della supervisione per assicurare un'adeguata vigilanza sul rispetto, da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari, dei requisiti relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate. Le informazioni raccolte attraverso i compiti di supervisione e convergenza dell'Autorità costituiscono una risorsa per la comprensione, da parte dell'Unione, dei rischi connessi alla mancata attuazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate e possono contribuire all'individuazione di misure di attenuazione efficaci. A tal fine, l'Autorità dovrebbe contribuire con la propria esperienza e conoscenza allo sviluppo di una valutazione dei rischi a livello dell’Unione in relazione alla mancata attuazione e all'evasione di sanzioni finanziarie mirate.

L'Autorità dovrebbe essere incaricata della predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione per completare il corpus normativo armonizzato stabilito nel regolamento (UE) 2023/1113, nel regolamento (UE) 2024/1624 e nella direttiva (UE) 2024/1640. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

L’Autorità dovrebbe essere incaricata della predisposizione di progetti di norme tecniche di attuazione, ove necessario, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore che è a più stretto contatto con il quadro AML/CFT e ne ha la migliore conoscenza. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, è opportuno imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Nel processo di predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di orientamenti e raccomandazioni rivolti ai soggetti obbligati, ai supervisori o alle FIU, l'Autorità dovrebbe, di norma, condurre consultazioni pubbliche aperte, a meno che tali consultazioni e analisi non siano altamente sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto delle misure in questione o rispetto alla particolare urgenza della questione. Le consultazioni pubbliche dovrebbero essere condotte per analizzare i potenziali costi e benefici correlati delle nuove misure e i requisiti che esse introducono e per garantire che tutti i portatori di interessi, compresi altri organismi dell'Unione il cui settore di competenza potrebbe essere interessato, abbiano avuto la possibilità di fornire il loro contributo e la loro consulenza. Poiché il ruolo della società civile, compresi il mondo accademico, i giornalisti investigativi e le organizzazioni non governative, si è dimostrato fondamentale nel corso degli anni nell'individuare i modelli criminali e il modo in cui il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT può essere rafforzato per prevenire l'uso improprio a fini illeciti del mercato interno, l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione ai contributi forniti dalla società civile. Dovrebbe garantire che la società civile sia coinvolta adeguatamente nel processo decisionale e che le sue opinioni siano ricercate attivamente.

Poiché non esistono accordi sufficientemente efficaci per gestire gli incidenti AML/CFT che presentano aspetti transfrontalieri, è necessario mettere in atto un sistema integrato di supervisione AML/CFT a livello di Unione che assicuri un'applicazione coerente e di qualità elevata della metodologia di supervisione AML/CFT e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le autorità competenti pertinenti. Per tali motivi, l'Autorità e le autorità nazionali di supervisione AML/CFT dovrebbero costituire insieme un sistema di supervisione AML/CFT. Il sistema di supervisione AML/CFT dovrebbe basarsi sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione in buona fede, comprendendo scambi di informazioni e dati relativi alla supervisione, al fine di consentire all'Autorità e alle autorità di supervisione di svolgere i propri compiti in modo efficace. Il sistema di supervisione AML/CFT apporterebbe vantaggi alle autorità di supervisione nel momento in cui si trovano ad affrontare sfide specifiche, ad esempio nei confronti di un rischio maggiore di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o in ragione di una mancanza di risorse, dato che all'interno di tale sistema, su richiesta, dovrebbe essere disponibile l'assistenza reciproca. Tale assistenza reciproca potrebbe comportare anche scambi e distacchi di personale, attività di formazione e scambi di buone prassi. La Commissione potrebbe inoltre fornire sostegno tecnico agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio7 al fine di promuovere riforme destinate a rafforzare la lotta al riciclaggio.

Dato l'importante ruolo delle verifiche tematiche nella supervisione AML/CFT in tutta l'Unione, in quanto consentono di individuare e confrontare il livello di esposizione ai rischi in relazione ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione, e dato che attualmente i supervisori in diversi Stati membri non beneficiano di tali verifiche, occorre che l'Autorità individui le verifiche tematiche nazionali che hanno una portata e un calendario simili e ne assicuri il coordinamento a livello dell’Unione. Al fine di evitare situazioni di possibili comunicazioni conflittuali con i soggetti sottoposti a supervisione, il ruolo di coordinamento dell'Autorità dovrebbe essere limitato all'interazione con le autorità di supervisione pertinenti e non dovrebbe contemplare alcuna interazione diretta con soggetti obbligati non selezionati. Per lo stesso motivo, l'Autorità dovrebbe esaminare la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario delle verifiche tematiche nazionali e agevolare qualsiasi attività che le autorità di supervisione pertinenti potrebbero voler svolgere, congiuntamente o in altro modo.

L'uso efficiente dei dati determina un monitoraggio e una conformità migliori dei soggetti obbligati. Di conseguenza, tanto la supervisione diretta quanto quella indiretta da parte dell'Autorità e delle autorità di supervisione di tutti i soggetti obbligati nell'intero sistema di supervisione AML/CFT dovrebbero basarsi su un accesso rapido ai dati e alle informazioni pertinenti sui soggetti obbligati stessi così come sulle azioni e sulle misure di supervisione adottate nei loro confronti, subordinatamente a periodi di conservazione limitati in conformità del quadro normativo applicabile in materia di protezione dei dati. A tal fine, e tenendo conto della natura riservata e sensibile delle informazioni, l'Autorità dovrebbe istituire una banca dati AML/CFT centrale con informazioni raccolte da tutte le autorità di supervisione e dovrebbe rendere tali informazioni disponibili a qualsiasi autorità di supervisione e a qualsiasi autorità non preposta all'AML/CFT all'interno del sistema quando necessario, nel rispetto della riservatezza e in base al principio della necessità di sapere. I dati raccolti dovrebbero riguardare anche gli aspetti rilevanti della revoca delle procedure di autorizzazione e delle valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati, in quanto ciò consentirebbe alle autorità di supervisione e alle autorità non preposte all'AML/CFT di prendere in debita considerazione eventuali carenze di specifici soggetti e individui che potrebbero essersi concretizzate in altri Stati membri. La banca dati dovrebbe altresì comprendere informazioni statistiche su autorità di supervisione e FIU. Tutti i dati e le informazioni raccolti consentirebbero all'Autorità di sorvegliare efficacemente il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT. Le informazioni della banca dati consentirebbero all'Autorità di reagire tempestivamente a potenziali debolezze e casi di non conformità da parte di soggetti obbligati non selezionati. Al fine di garantire che la banca dati contenga tutte le informazioni pertinenti disponibili in tutto il sistema di supervisione AML/CFT, le autorità di supervisione dovrebbero avere la flessibilità che permetta loro di presentare altre categorie di dati oltre a quelle direttamente previste dal presente regolamento.Nella stessa ottica, l'Autorità, nel gestire la banca dati e nell'analizzare i dati trasmessi, si troverebbe nella posizione migliore per individuare quali ulteriori punti di dati o categorie di dati potrebbero essere richiesti alle autorità di controllo per aumentare l'efficacia della banca dati. Per contribuire alla compilazione, alla conservazione e all'utilizzo di una serie di dati coerente e strutturata, è necessario specificare ulteriormente il formato, le procedure, i termini e altri dettagli relativi alla portata e alla natura dei dati da trasmettere alla banca dati. A tal fine, l'Autorità dovrebbe predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e presentarli alla Commissione. Le specifiche previste nelle norme tecniche di regolamentazione determinerebbero il livello di dettaglio appropriato per specifiche categorie di informazioni che si prevede di trasmettere in relazione ai vari tipi di attività di supervisione o alle categorie di soggetti obbligati. I dati raccolti per quanto riguarda i soggetti obbligati nel settore non finanziario dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità e del mandato dell'Autorità nel settore non finanziario. Inoltre, considerando che l'Autorità introdurrebbe per la prima volta la sorveglianza a livello di Unione nel settore non finanziario e che la direttiva (UE) 2024/1640 richiede adeguamenti del quadro istituzionale nazionale di supervisione che devono essere recepiti, è necessario prevedere un periodo sufficiente per preparare l'integrazione nella banca dati delle informazioni provenienti dalle autorità di supervisione del settore non finanziario. Nello specifico, i dati relativi al settore non finanziario dovrebbero essere trasmessi alla banca dati entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ossia un anno dopo il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640. Tuttavia, le autorità di supervisione del settore non finanziario dovrebbero poter presentare i dati su base volontaria prima di tale data.I dati personali trattati nel contesto della banca dati dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla data della loro raccolta da parte dell'Autorità. Tale durata del periodo di conservazione è strettamente necessaria e proporzionata ai fini delle attività di supervisione svolte dall'Autorità e dalle autorità di supervisione. La durata del periodo di conservazione dei dati garantisce inoltre che l'Autorità e le autorità di supervisione conservino l'accesso alle informazioni necessarie sulla valutazione del rischio, sulle attività commerciali, sui controlli in atto e sulle violazioni da parte di singoli soggetti obbligati al fine di svolgere i loro compiti, il che richiede loro di accedere alle informazioni relative ai casi per un periodo di tempo più lungo. Tale periodo di conservazione si rende necessario soprattutto perché le autorità di supervisione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, della gravità, della durata e della ripetitività della violazione per determinare il livello delle sanzioni da irrogare o delle misure da applicare, il che richiede l'analisi delle informazioni sui casi relativamente a un periodo di riferimento più lungo. Analogamente, tale periodo di conservazione dei dati è necessario anche per quanto riguarda le informazioni risultanti da valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione, al fine di garantire che le autorità di supervisione dispongano di informazioni sufficienti per valutare se essi godano di buona reputazione, agiscano con onestà e integrità e possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni, nonché per assicurare il monitoraggio continuo di tali condizioni, come richiesto dalla direttiva (UE) 2024/1640. I dati personali dovrebbero essere cancellati qualora non sia più necessario conservarli. In considerazione della finalità della banca dati e dell'uso delle informazioni ivi contenute da parte dei vari partecipanti al sistema di supervisione AML/CFT, essa non dovrebbe contenere dati coperti da segreto professionale.

Con l'obiettivo di assicurare una tutela più efficace e meno frammentata del quadro finanziario dell'Unione, è opportuno che un numero limitato dei soggetti obbligati più a rischio sia sottoposto alla supervisione diretta dell'Autorità. Dato che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non sono proporzionali alle dimensioni dei soggetti sottoposti a supervisione, si dovrebbero applicare altri criteri per individuare i soggetti più a rischio. Occorre in particolare considerare due categorie: enti creditizi ed enti finanziari transfrontalieri a rischio elevato con attività in un numero significativo di Stati membri, selezionati periodicamente; e, in casi eccezionali, qualsiasi soggetto le cui violazioni sostanziali degli obblighi applicabili non siano sufficientemente o tempestivamente affrontate dal suo supervisore nazionale. In tali casi eccezionali, l'Autorità o i supervisori del settore finanziario dovrebbero poter chiedere il trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, con un'adeguata giustificazione. Qualora siano presentate dall'Autorità, tali richieste di trasferimento dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e approvate o respinte mediante una decisione ufficiale, tenendo conto della motivazione presentata. Qualora tali richieste di trasferimento siano presentate dai supervisori del settore finanziario all'Autorità e comportino la delega volontaria di compiti e poteri, dovrebbe spettare all'Autorità decidere in merito alla necessità del trasferimento e assumere la supervisione diretta del soggetto o del gruppo obbligato in questione qualora constati che gli interessi dell'Unione e l'integrità del sistema AML/CFT lo richiedano. Tutti i soggetti nei confronti dei quali l'Autorità eserciterebbe poteri di supervisione diretta rientrano nella categoria dei «soggetti obbligati selezionati».

La prima categoria di enti creditizi ed enti finanziari, o gruppi di tali enti creditizi ed enti finanziari, dovrebbe essere valutata ogni tre anni, sulla base di una combinazione di criteri oggettivi relativi alla loro presenza e attività a livello transfrontaliero e di criteri relativi al loro profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel processo di selezione dovrebbero essere inclusi soltanto gli enti creditizi o gli enti finanziari, o gruppi di tali enti creditizi ed enti finanziari, che sono presenti in un numero significativo di Stati membri, indipendentemente dal fatto che operino attraverso stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi negli Stati membri, e per i quali la supervisione a livello di Unione sarebbe quindi più adeguata.

La valutazione periodica del profilo di rischio di enti creditizi ed enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta dovrebbe basarsi sui dati che devono essere forniti dai supervisori del settore finanziario o, per i soggetti obbligati già selezionati, dall'Autorità. Inoltre, l'Autorità dovrebbe assicurare l'applicazione armonizzata della metodologia da parte dei supervisori del settore finanziario e coordinare la valutazione del profilo di rischio dei soggetti a livello di gruppo. Una norma tecnica di attuazione dovrebbe precisare i ruoli rispettivi dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario nel processo di valutazione. L'Autorità dovrebbe assicurare, se del caso, l'allineamento tra la metodologia per la valutazione del profilo di rischio ai fini del processo di selezione a norma del presente regolamento e la metodologia per armonizzare la valutazione dei profili di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati a livello nazionale da mettere a punto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1640.

Data l'ampia varietà di approcci adottati dalle autorità nazionali per la valutazione del profilo di rischio residuo dei soggetti obbligati, il processo di elaborazione normativa di una metodologia armonizzata perfezionata e dettagliata che consenta la valutazione del rischio residuo con risultati comparabili è in evoluzione e dovrebbe essere avviato quanto prima sulla base del lavoro svolto dall'ABE. Pertanto, la metodologia per la categorizzazione del rischio residuo da adottare per la prima individuazione dei soggetti obbligati selezionati dovrebbe mirare a essere più semplice e ad armonizzare i diversi approcci applicati a livello nazionale. L'Autorità dovrebbe riesaminare la propria metodologia ogni tre anni, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze pertinenti.

Il criterio di selezione finale dovrebbe garantire parità di condizioni tra i soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta e, a tal fine, non dovrebbe essere lasciata alcuna discrezione all'Autorità o alle autorità di supervisione nel decidere l'elenco dei soggetti obbligati che devono essere sottoposti a supervisione diretta. Di conseguenza, quando un determinato soggetto obbligato valutato opera su base transfrontaliera e rientra nella categoria di rischio elevato secondo la metodologia armonizzata, dovrebbe essere considerato un soggetto obbligato selezionato.

Al fine di fornire trasparenza e chiarezza agli enti pertinenti, l'Autorità dovrebbe pubblicare un elenco dei soggetti obbligati selezionati entro sei mesi dall'inizio di un periodo di selezione, dopo aver verificato che le informazioni fornite dai supervisori del settore finanziario corrispondano ai criteri delle attività transfrontaliere e alla metodologia del profilo di rischio. Di conseguenza, è importante che all'inizio di ciascun periodo di selezione i pertinenti supervisori del settore finanziario e, se necessario, gli stessi soggetti obbligati, forniscano all'Autorità informazioni statistiche aggiornate per determinare l'elenco degli enti finanziari ammissibili alla valutazione in conformità con i criteri di accesso alla valutazione relativi alle loro operazioni transfrontaliere. In tale contesto, i supervisori del settore finanziario dovrebbero informare l'Autorità in merito alla categoria di profilo di rischio nella quale rientra un ente finanziario nelle proprie giurisdizioni, conformemente alla metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità dovrebbe quindi iniziare la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sei mesi dopo la pubblicazione di tale elenco. Tale periodo è necessario per preparare adeguatamente il trasferimento dei compiti di supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, compresa la formazione di un gruppo di supervisione congiunto e l'adozione di eventuali accordi di lavoro pertinenti con i supervisori del settore finanziario interessati.

Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra i soggetti obbligati selezionati, ciascun soggetto obbligato selezionato dovrebbe rimanere oggetto della supervisione diretta dell'Autorità per almeno tre anni, anche se dopo il momento della selezione e nel corso dei tre anni il soggetto obbligato selezionato cessa di soddisfare uno dei criteri di attività transfrontaliera o relativi al rischio in ragione ad esempio di una cessazione, un consolidamento, un'espansione o una riallocazione eventuale delle attività svolte attraverso stabilimenti o in libera prestazione di servizi. L'Autorità dovrebbe altresì assicurare che sia allocato un tempo sufficiente alla preparazione da parte dei soggetti obbligati selezionati e delle loro autorità di supervisione per il trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione. Di conseguenza, ogni selezione successiva dovrebbe iniziare dodici mesi prima dello scadere del periodo di tre anni di supervisione dei soggetti obbligati precedentemente selezionati.

L'Autorità dovrebbe vigilare sui soggetti obbligati nel settore finanziario aventi un profilo di rischio elevato se tali soggetti operano in almeno sei Stati membri attraverso stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione. In tali casi, la supervisione da parte dell'Autorità a livello dell’Unione apporterebbe un significativo valore aggiunto rispetto alla supervisione frammentata tra Stati membri d'origine e Stati membri ospitanti, in quanto eliminerebbe la necessità, per i supervisori nazionali degli Stati membri d'origine e degli Stati membri ospitanti, di coordinare e allineare le misure adottate nei confronti di varie parti dello stesso gruppo. Al fine di garantire la vigilanza omogenea dei gruppi e un'analisi più granulare del rischio dei soggetti transfrontalieri valutati, la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo dovrebbe sempre essere effettuata a livello di gruppo, determinando un unico punteggio di rischio a livello di gruppo da prendere in considerazione ai fini della selezione. L'intero gruppo dovrebbe quindi essere considerato come soggetto obbligato selezionato. Sebbene il numero esatto di soggetti che potrebbero soddisfare i criteri relativi al rischio e alle attività transfrontaliere per la supervisione diretta sia variabile e dipenda dai rispettivi modelli aziendali e profili di rischio di riciclaggio al momento della valutazione, è necessario garantire una ripartizione ottimale, progressiva e dinamica delle competenze tra l'Unione e le autorità nazionali nella prima fase di esistenza dell'Autorità. Per garantire un numero sufficiente e una gamma adeguata di tipi di gruppi e soggetti a rischio elevato sottoposti a supervisione a livello dell’Unione, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse sufficienti per sottoporre simultaneamente a supervisione fino a 40 gruppi e soggetti, almeno durante il primo processo di selezione.Nel caso in cui più di 40 soggetti soddisfino i requisiti per la supervisione diretta sulla base del proprio profilo di rischio elevato, l'Autorità dovrebbe selezionare tra loro i 40 soggetti che operano nel maggior numero di Stati membri mediante stabilimenti o in libera prestazione di servizi. Qualora tale criterio non sia sufficiente per poter selezionare 40 soggetti, in particolare laddove più soggetti obbligati operino nello stesso numero di Stati membri — ad esempio nel caso in cui i soggetti numero 39, 40 e 41 operino tutti nello stesso numero di Stati membri — l'Autorità dovrebbe essere in grado di distinguere tra di essi selezionando quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il loro volume totale di operazioni. Nei successivi processi di selezione, e sulla base dell'esperienza acquisita in materia di supervisione durante il primo processo di selezione, sarebbe utile che il numero di soggetti sotto la supervisione dell'Autorità aumentasse anche affinché questa garantisca una copertura completa del mercato interno sotto la sua supervisione. A tal fine, nel caso in cui più di 40 soggetti si qualifichino per la supervisione diretta sulla base del loro profilo di rischio elevato, l'Autorità dovrebbe potere, in consultazione con le autorità di supervisione, concordare di supervisionare un numero specifico diverso di soggetti o gruppi superiore a 40. Nel decidere in merito a tale numero specifico, l'Autorità dovrebbe tenere conto delle proprie risorse in termini di capacità di assegnare o assumere personale aggiuntivo di supervisione e sostegno numericamente sufficiente e dovrebbe garantire che l'aumento delle risorse finanziarie e umane sia fattibile. Al tempo stesso, la copertura completa del mercato interno potrebbe essere garantita supervisionando almeno un soggetto per Stato membro. Negli Stati membri in cui non sono stati individuati soggetti a seguito del regolare processo di selezione, al fine di selezionare un soggetto è opportuno applicare la metodologia di rischio concepita per il processo di selezione, compresi i criteri per la scelta tra più soggetti con un profilo di rischio elevato.

Gli attori pertinenti coinvolti nell'applicazione del quadro AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro in conformità con il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati. Al fine di assicurare che il sistema di supervisione AML/CFT composto dall'Autorità e dalle autorità di supervisione funzioni come un meccanismo integrato e che i rischi specifici di una giurisdizione e le competenze locali in materia di supervisione siano debitamente presi in considerazione e ben utilizzati, la supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati dovrebbe avere luogo ricorrendo a gruppi di supervisione congiunti e, se del caso, ad appositi gruppi di ispezione in loco. Tali gruppi dovrebbero essere guidati da un membro del personale dell'Autorità che coordina tutte le attività di supervisione di un gruppo («coordinatore del gruppo di supervisione congiunto»). Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto e gli altri membri del personale dell'Autorità assegnati al gruppo di supervisione congiunto dovrebbero avere come base la sede dell'Autorità, ma dovrebbero essere in grado di svolgere i loro compiti quotidiani e le loro attività di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui il soggetto obbligato selezionato svolge le proprie attività. A tal fine, i supervisori del settore finanziario dovrebbero contribuire a garantire modalità di lavoro agevoli e flessibili per tutti i membri del gruppo di supervisione congiunto. L'Autorità dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e della composizione del gruppo di supervisione congiunto e i supervisori locali coinvolti nella supervisione del soggetto dovrebbero assicurare che un numero sufficiente di membri del loro personale sia nominato a far parte di tale gruppo, tenendo conto del profilo di rischio del soggetto selezionato nella rispettiva giurisdizione e del suo volume di attività complessivo. Ogni autorità di supervisione che partecipa alla supervisione di un gruppo dovrebbe nominare un membro del gruppo di supervisione congiunto. Tuttavia, nei casi in cui il rischio delle attività del soggetto obbligato sia basso in un determinato Stato membro, il supervisore del settore finanziario di tale Stato membro dovrebbe poter scegliere, d'intesa con il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto, di non nominare un membro del gruppo di supervisione congiunto. Qualora non sia nominato alcun membro a far parte del gruppo di supervisione congiunto, il supervisore del settore finanziario pertinente dovrebbe comunque avere un punto di contatto per eventuali questioni e responsabilità del gruppo di supervisione congiunto.

Al fine di assicurare di poter adempiere i propri obblighi di supervisione in maniera efficiente nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ottenere tutti i documenti e le informazioni interni necessari per l'esercizio dei propri compiti e, a tal fine, disporre di poteri generali di indagine riconosciuti a tutte le autorità di supervisione dal diritto amministrativo nazionale. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di rivolgere richieste di informazioni al soggetto obbligato selezionato, alle persone fisiche alle sue dipendenze, alle persone giuridiche ad esso appartenenti e alle sue parti contrattuali, quali: il soggetto obbligato stesso o qualsiasi persona giuridica all'interno del soggetto obbligato; dipendenti del soggetto obbligato e persone in posizioni comparabili, compresi agenti e distributori; contraenti esterni; e terzi ai quali un soggetto obbligato selezionato ha esternalizzato le proprie attività.

L'Autorità dovrebbe disporre del potere di richiedere azioni, in seno a un soggetto, con l'obiettivo di migliorare la conformità dei soggetti obbligati rispetto al quadro AML/CFT, compreso il rafforzamento delle procedure interne e modifiche della struttura di governance, giungendo fino a sollevare dall'incarico membri dell'organo di gestione, fatti salvi i poteri di altre autorità di supervisione pertinenti dello stesso soggetto obbligato selezionato. A seguito di conclusioni relative alla non conformità o alla conformità parziale con i requisiti applicabili da parte del soggetto obbligato selezionato, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre misure o procedure specifiche per particolari clienti o categorie di clienti che presentano rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elevati. Le ispezioni in loco dovrebbero rappresentare una caratteristica regolare di tale supervisione e potrebbero essere effettuate da gruppi appositi. Se un tipo specifico di ispezione in loco, ad esempio in relazione a una persona fisica i cui locali commerciali sono gli stessi della sua residenza privata, richiede un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, l'Autorità dovrebbe richiedere tale autorizzazione.

L'Autorità dovrebbe disporre di una gamma completa di poteri di supervisione in relazione ai soggetti sottoposti a supervisione diretta, al fine di garantire il rispetto degli obblighi applicabili. Tali poteri dovrebbero applicarsi nei casi in cui il soggetto obbligato selezionato non soddisfi i requisiti, nei casi in cui è improbabile che determinati requisiti siano soddisfatti, così come nei casi in cui le procedure interne non siano appropriate per assicurare una sana gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo posti dal soggetto obbligato selezionato. L'esercizio di tali poteri potrebbe avvenire per mezzo di decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati.

Oltre ai poteri di supervisione di applicare misure amministrative e al fine di garantire la conformità, negli eventuali casi di violazioni di obblighi direttamente applicabili, l'Autorità dovrebbe essere in grado di irrogare sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati. Nell'eventualità di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, l'Autorità dovrebbe sempre irrogare sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, dovrebbero avere un effetto punitivo e deterrente, e dovrebbero rispettare il principio del ne bis in idem. Gli importi massimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1640 e disponibili per tutte le autorità di supervisione dell'Unione. Gli importi di base di tali sanzioni dovrebbero essere determinati entro i limiti stabiliti dal quadro AML/CFT, tenendo conto della natura degli obblighi che sono stati violati. Affinché l'Autorità possa prendere adeguatamente in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti, dovrebbero essere possibili adeguamenti del corrispondente importo di base. Con l'obiettivo di conseguire una cessazione tempestiva della pratica commerciale dannosa, il comitato esecutivo dell'Autorità dovrebbe avere il potere di imporre penalità di mora al fine di costringere la persona fisica o giuridica interessata a cessare la condotta in questione. Al fine di aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti obbligati, incoraggiandoli ad adottare prassi commerciali in linea con il quadro AML/CFT, tali sanzioni pecuniarie e penalità di mora dovrebbero essere rese note. Il regime di informativa relativo alle misure amministrative nonché alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte dall'Autorità e specificate nel presente regolamento dovrebbe essere strettamente allineato a quello esistente a livello nazionale, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1640. La Corte di giustizia dovrebbe avere competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dall'Autorità, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, nonché per determinare la loro responsabilità extracontrattuale.

È importante che le autorità incaricate di sorvegliare l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate a livello nazionale siano informate ina maniera tempestiva di qualsiasi violazione di tale obbligo da parte di soggetti obbligati selezionati. A tal fine, l'Autorità dovrebbe poter condividere tali informazioni con il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato e incaricarlo di trasmetterle all'autorità nazionale incaricata di sorvegliare l'attuazione di tali sanzioni.

Per i soggetti obbligati non selezionati, la supervisione AML/CFT deve rimanere principalmente a livello nazionale; in tale contesto le autorità nazionali competenti manterrebbero la piena competenza e responsabilità per la supervisione diretta. Si dovrebbero concedere all'Autorità adeguati poteri di supervisione indiretta al fine di assicurare che le azioni di supervisione a livello nazionale siano coerenti e di alta qualità in tutta l'Unione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe effettuare valutazioni dello stato di convergenza della supervisione e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni. È opportuno conferire all’Autorità il potere di adottare misure di follow-up sotto forma di orientamenti e raccomandazioni, comprese singole raccomandazioni, rivolti ai supervisori del settore finanziario a seguito della valutazione, al fine di garantire prassi di supervisione armonizzate e di alto livello in tutta l'Unione. Le singole raccomandazioni potrebbero contenere suggerimenti di misure specifiche di follow-up e il supervisore del settore finanziario dovrebbe compiere ogni sforzo per conformarsi a tali misure. Qualora il supervisore del settore finanziario non attui le misure di follow-up, l'Autorità dovrebbe adottare i provvedimenti appropriati e necessari a norma del presente regolamento.

L'Autorità dovrebbe inoltre essere in grado di risolvere i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario in merito alle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato non selezionato nel settore finanziario. Al fine di garantire una cooperazione costruttiva, l'Autorità dovrebbe in primo luogo cercare di risolvere il disaccordo mediante una fase di conciliazione con un termine prestabilito. Nel caso in cui la fase di conciliazione non raggiunga i risultati desiderati, l'Autorità dovrebbe poter adottare una decisione vincolante per imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT, l'Autorità dovrebbe essere in grado di individuare e agire in caso di carenze sistematiche della supervisione causate da violazioni del diritto dell'Unione derivanti dalla mancata o inadeguata applicazione delle disposizioni di diritto interno di recepimento delle direttive dell'Unione. A tal fine, e fatti salvi i poteri della Commissione in relazione all'avvio di una procedura di infrazione a norma del TFUE, l'Autorità dovrebbe poter indagare su tali possibili violazioni. Se ha constatato una violazione, dopo aver informato il supervisore interessato e, se del caso, aver dato agli altri supervisori del settore finanziario la possibilità di fornire informazioni sulla questione, l'Autorità dovrebbe poter formulare una raccomandazione rivolta al supervisore in questione, se lo ritiene opportuno, che illustri le misure da adottare per porre rimedio alla violazione. Qualora le carenze individuate non siano state sanate, la Commissione dovrebbe inoltre poter esprimere un parere che imponga al supervisore di conformarsi alla raccomandazione formulata dall'Autorità.

Alcuni soggetti obbligati nel settore finanziario che non soddisfano i requisiti per la selezione regolare potrebbero comunque presentare un profilo di rischio intrinseco o residuo elevato dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oppure potrebbero intraprendere, modificare o espandere attività che comportano un rischio elevato, non mitigato da un livello commisurato di controlli interni, determinando così violazioni gravi, ripetute o sistematiche dei loro obblighi AML/CFT. Eventuali indizi di possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi AML/CFT applicabili potrebbero configurare negligenza grave da parte del soggetto obbligato. L'autorità di supervisione dovrebbe essere in grado di rispondere adeguatamente a qualsiasi possibile violazione e di impedire che i rischi si concretizzino e determinino una negligenza grave nel rispetto degli obblighi AML/CFT. Tuttavia, in alcuni casi una risposta a livello nazionale potrebbe non essere sufficiente o tempestiva, specialmente quando ci sono indizi del fatto che si siano verificate violazioni gravi, ripetute o sistematiche a livello di soggetto. In tali casi l'Autorità dovrebbe chiedere al supervisore locale di adottare misure specifiche per porre rimedio alla situazione, compresa la richiesta di irrogare sanzioni finanziarie o altre misure coercitive. Al fine di evitare che i rischi di riciclaggio e di terrorismo si materializzino, il termine per l'azione a livello nazionale dovrebbe essere sufficientemente breve.

L'Autorità dovrebbe essere informata di qualsiasi deterioramento rapido e significativo della situazione di un soggetto obbligato non selezionato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti applicabili e l'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare quando tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo alla reputazione di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di richiedere un trasferimento di compiti e poteri di supervisione relativi a uno specifico soggetto obbligato di propria iniziativa in caso di inerzia, mancato rispetto delle sue istruzioni o incapacità di seguire tali istruzioni entro il termine previsto. Dato che il trasferimento di compiti e poteri relativi a un soggetto obbligato senza una richiesta specifica rivolta all'Autorità dal supervisore del settore finanziario richiederebbe una decisione discrezionale da parte dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe indirizzare una richiesta specifica a tal fine alla Commissione. Affinché la Commissione possa adottare una decisione coerente con il quadro dei compiti assegnati all'Autorità nel contesto del quadro AML/CFT, la richiesta dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe specificare la durata della riassegnazione di compiti e poteri all'Autorità. L'orizzonte temporale per la riassegnazione dei poteri dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni. L'Autorità dovrebbe poter chiedere una proroga di tale termine nel caso in cui le violazioni individuate non siano state pienamente affrontate. Tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per affrontare tali violazioni e non superare i tre anni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione che trasferisca i poteri e i compiti di supervisione del soggetto all'Autorità rapidamente e, in ogni caso, senza indebito ritardo. Tale decisione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di migliorare le prassi di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe effettuare verifiche inter pares dei supervisori del settore non finanziario, che dovrebbero anche includere verifiche inter pares delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. A tal fine, l'Autorità dovrebbe elaborare il quadro metodologico per tali verifiche, comprese norme volte a evitare conflitti di interesse nello svolgimento delle verifiche inter pares e nell'elaborazione dei risultati, nonché riguardo all'opportunità di tenere conto delle valutazioni da parte delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al momento di decidere in merito alla pianificazione delle verifiche inter pares e al loro contenuto. Al fine di promuovere la convergenza delle prassi di supervisione, l'Autorità dovrebbe pubblicare relazioni contenenti le conclusioni di tali verifiche inter pares, comprese le carenze e le buone prassi individuate. Tali relazioni potrebbero essere accompagnate da orientamenti o raccomandazioni indirizzati alle autorità pubbliche competenti, comprese le autorità pubbliche che supervisionano gli organi di autoregolamentazione. Tali organi di autoregolamentazione dovrebbero essere in grado di partecipare alle verifiche inter pares, qualora abbiano espresso un interesse in tal senso.

Con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle misure AML/CFT anche nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di indagare in merito a eventuali violazioni o applicazioni scorrette del diritto dell'Unione da parte dei supervisori di tale settore, nonché da parte delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. Qualora accerti l'esistenza di una violazione, l'Autorità dovrebbe essere in grado di formulare una raccomandazione nei confronti del supervisore del settore non finanziario o dell'autorità di supervisione interessati, specificando le misure da adottare per porvi rimedio. Qualora non siano state adottate misure adeguate in risposta a tale raccomandazione, l'Autorità dovrebbe anche poter inviare una segnalazione alle controparti interessate dell'autorità di supervisione o del supervisore del settore non finanziario. Il potere dell'Autorità di emettere tali raccomandazioni e segnalazioni lascia impregiudicato il potere della Commissione di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri qualora rilevi una situazione di mancata o inadeguata attuazione del diritto dell'Unione, conformemente ai poteri che le sono conferiti dai trattati.

L'Autorità dovrebbe inoltre essere in grado di risolvere i disaccordi tra supervisori del settore non finanziario in merito alle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato nel settore non finanziario. Al fine di garantire una cooperazione costruttiva, l'Autorità dovrebbe cercare di risolvere i disaccordi mediante una fase di conciliazione con un termine prestabilito. Al termine della fase di conciliazione, l'Autorità dovrebbe esprimere un parere su come risolvere il disaccordo.

Alla luce della natura transfrontaliera del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rivestono fondamentale importanza una cooperazione efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e un'azione coordinata tra le FIU. Al fine di migliorare tale coordinamento e tale cooperazione, all'Autorità dovrebbero essere affidati compiti e poteri che consentano all'Autorità stessa e alle FIU di costituire congiuntamente un meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse umane, finanziarie e informatiche sufficienti, le quali, se necessario, dovrebbero essere separate dal punto di vista organizzativo dal personale che svolge i compiti relativi alle attività di supervisione dell'Autorità. Il successo del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU dipende dalla cooperazione in buona fede tra l'Autorità e le FIU, nonché dal loro scambio di tutte le informazioni pertinenti necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti. In caso di disaccordo tra le FIU in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni, l'Autorità dovrebbe essere informata di conseguenza e dovrebbe poter fungere da mediatore tra le FIU pertinenti.

Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di proporre, avviare, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Dovrebbe essere attivata un'analisi congiunta quando ve ne è la necessità conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e conformemente ai metodi e i criteri elaborati dall'Autorità per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la conduzione di analisi congiunte. Le FIU dovrebbero compiere ogni sforzo per accettare l'invito dell'Autorità a partecipare a un'analisi congiunta. Una FIU che rifiuta di partecipare a un'analisi congiunta dovrebbe spiegare all'Autorità i motivi del suo rifiuto. Tali motivi dovrebbero essere forniti, se del caso, alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta. Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene lo svolgimento di tale analisi dovrebbe avere accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi all'oggetto del caso.

L'Autorità dovrebbe essere in grado di chiedere alle FIU di avviare un'analisi congiunta in circostanze specifiche, anche qualora le informazioni siano state portate all'attenzione dell'Autorità da informatori o giornalisti investigativi o laddove l'analisi congiunta di casi complessi e transfrontalieri apporterebbe un valore aggiunto. Le FIU alle quali è stato chiesto di partecipare a un'analisi congiunta dovrebbero rispondere senza ritardo all'Autorità indicando se sono disposte a partecipare all'analisi congiunta e, se non sono disposte a partecipare, illustrandone i motivi.

Individuare, in una fase precoce, i collegamenti con le informazioni detenute da altri organi e organismi dell'Unione e da terzi interessati è fondamentale per garantire che siano selezionati i casi transfrontalieri più pertinenti, compresi quelli che richiedono un'analisi operativa approfondita. A tal riguardo, e previo consenso di tutte le FIU che si sono dichiarate disposte a partecipare a un'analisi congiunta, il personale dell'Autorità dovrebbe essere autorizzato a effettuare, sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, la corrispondenza incrociata dei dati di tali FIU con le informazioni messe a disposizione da altre FIU e da altri organi e organismi dell'Unione, tra cui Europol. L'Autorità dovrebbe garantire che, per la corrispondenza incrociata dei dati sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, sia utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, comprese le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata. La funzionalità «match» del sistema FIU.net è un esempio di soluzione che consente a una FIU di stabilire in tempo reale se un soggetto i cui dati sono pseudonimizzati sia già noto alla FIU di un altro paese o a un organo o organismo dell'Unione, evitando così il trattamento non necessario di dati personali. In caso di riscontro positivo, l'Autorità dovrebbe condividere le informazioni che hanno generato tale riscontro positivo con le FIU che partecipano all'analisi congiunta. In tali circostanze, l'Autorità dovrebbe altresì condividere le informazioni che hanno generato il riscontro positivo con gli organi e gli organismi dell'Unione, previo consenso della FIU che le ha fornite.

Al fine di garantire che il processo di istituzione di un'analisi congiunta sia rapido ed efficiente, l'Autorità dovrebbe essere responsabile della creazione e della composizione del gruppo di analisi congiunto, nonché del suo coordinamento.

Un'efficace cooperazione operativa nei casi transfrontalieri tra l'Autorità e altri pertinenti organi e organismi dell'Unione è di fondamentale importanza. Al fine di garantire, se del caso, che sia dato concretamente seguito ai risultati delle analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri, l'Autorità dovrebbe comunicare i risultati delle analisi congiunte alla Procura europea (EPPO) o trasmetterli all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), qualora i risultati di tale analisi congiunta indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale l'EPPO o l'OLAF potrebbe esercitare le proprie competenze. Inoltre, previo accordo di tutte le FIU che partecipano a un'analisi congiunta, l'Autorità dovrebbe anche poter trasmettere i risultati di tale analisi congiunta a Europol ed Eurojust, qualora i risultati di tale analisi congiunta indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale Europol ed Eurojust potrebbero esercitare le loro competenze. L'Autorità dovrebbe essere in grado di scambiare informazioni strategiche, quali tipologie e indicatori di rischio, con l'EPPO, l'OLAF, Europol ed Eurojust.

A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio8, l'Autorità è tenuta a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, l'Autorità è tenuta a trasmettere senza ritardo all'OLAF qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Conformemente alle disposizioni applicabili degli strumenti giuridici che li disciplinano, l'EPPO e l'OLAF dovrebbero informare l'Autorità in merito alle misure adottate in relazione alle informazioni fornite e agli eventuali risultati pertinenti.

Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di definire metodi e procedure per lo svolgimento delle analisi congiunte. Sulla base dei riscontri forniti dalle FIU che partecipano alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe essere in grado di riesaminare la loro condotta in modo da individuare gli insegnamenti tratti. Tali riesami dovrebbero consentire all'Autorità di emanare relazioni e conclusioni di follow-up da condividere con tutte le FIU, senza divulgare informazioni confidenziali o riservate, al fine di perfezionare e migliorare ulteriormente i metodi e le procedure per lo svolgimento di analisi congiunte, nonché di migliorare e promuovere, in definitiva, le analisi stesse.

Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero delegare uno o più membri del personale per ciascuna FIU all'Autorità («delegati delle FIU nazionali»). I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pur rimanendo sotto l'autorità della rispettiva FIU delegante, i delegati delle FIU dovrebbero essere indipendenti e autonomi sul piano operativo nello svolgimento dei loro compiti e nell'adempimento dei loro doveri a norma del presente regolamento. Essi non dovrebbero chiedere né ricevere istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione e neppure da governi o altri organismi pubblici o privati. I loro compiti e doveri non dovrebbero pregiudicare le norme di sicurezza e riservatezza delle FIU.

Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU. Il ruolo dell'Autorità nel sostenere le FIU nelle loro attività le conferisce una posizione unica per facilitare l'accesso delle FIU alle banche dati e agli strumenti fondamentali per migliorare la qualità dell'intelligence finanziaria. L'Autorità dovrebbe utilizzare la propria posizione per negoziare, per conto di tutte le FIU, contratti con i fornitori di tali strumenti e banche dati, nonché per la pertinente formazione del proprio personale e del personale delle FIU. L'Autorità dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU. A tal fine, le FIU dovrebbero poter deferire alla mediazione dell'Autorità i disaccordi relativi alla cooperazione, compreso lo scambio di informazioni tra le FIU, nel caso in cui non riescano a risolvere tali disaccordi mediante il dialogo e i contatti diretti.

L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net. L'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato, tenendo conto delle esigenze espresse dalle FIU. A tal fine, l'Autorità dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, sia utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, previo svolgimento di un'analisi costi-benefici. Dato che l'Autorità dovrebbe affidarsi a terzi prestatori di servizi solo per compiti non essenziali, non dovrebbe esternalizzare l'hosting e la gestione di FIU.net. L'Autorità non dovrebbe avere accesso al contenuto delle informazioni scambiate nell'ambito di FIU.net, a meno che non sia la destinataria prevista di tali informazioni. Per poter inviare e ricevere le informazioni ed effettuare su di esse la corrispondenza incrociata, l'Autorità dovrebbe disporre di un nodo operativo nel sistema FIU.net.

Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione.

Per fornire un'assistenza ottimale alle FIU e aumentare in tal modo l'efficacia del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU, l'Autorità e le FIU dovrebbero essere in grado di rafforzare l'efficacia delle attività di queste ultime, individuando e promuovendo le migliori prassi. Le verifiche inter pares sarebbero lo strumento migliore per permettere una valutazione oggettiva di tali attività e pratiche e, pertanto, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di organizzare tali verifiche inter pares, sulla base di metodi e norme procedurali per lo svolgimento di tali verifiche, che saranno elaborate a livello centrale dall'Autorità. Per essere utili, le verifiche inter pares dovrebbero essere complete e riguardare tutti gli aspetti pertinenti dei compiti delle FIU stabiliti al capo III della direttiva (UE) 2024/1640. Le verifiche dovrebbero quindi riguardare, tra l'altro, l'adeguatezza delle risorse delle FIU, le misure attuate per garantire l'indipendenza e l'autonomia delle FIU sul piano operativo, le misure predisposte per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate dalle FIU, le funzioni relative al ricevimento delle segnalazioni di operazioni sospette, le funzioni relative alle analisi operative e strategiche delle FIU e alla loro diffusione, nonché gli accordi e le pratiche di cooperazione nazionale e transfrontaliera delle FIU. A seguito delle verifiche inter pares, l'Autorità potrebbe emanare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere le migliori prassi individuate e ad affrontare eventuali carenze.

L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere adottate da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere adottate dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle relative a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe disporre di un consiglio generale e di un comitato esecutivo.

Al fine di garantire la competenza pertinente, il consiglio generale dovrebbe articolarsi in due composizioni. Per tutte le decisioni sull'adozione di atti di applicazione generale quali i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri relativi alle FIU, dovrebbe essere composto dai capi delle FIU degli Stati membri («consiglio generale nella composizione FIU»). Per gli stessi tipi di atti relativi alla supervisione diretta o indiretta di soggetti obbligati finanziari e non finanziari, tale consiglio dovrebbe essere composto dai capi dei supervisori AML/CFT che sono autorità pubbliche («consiglio generale nella composizione di supervisione»). Tutte le parti rappresentate nel consiglio generale si dovrebbero sforzare di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori di tale consiglio. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata in termini di genere in seno al consiglio generale.

Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti alle FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare, sulla base di procedure da definire in accordo con il comitato esecutivo, il proprio parere al comitato esecutivo in relazione a tutti i progetti di decisione relativi a singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere, le decisioni dovrebbero essere adottate dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta dal parere formulato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe illustrarne i motivi per iscritto.

Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza, i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità di supervisione di uno Stato membro dovrebbero poter nominare un rappresentante ad hoc. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

Affinché il consiglio generale nella composizione FIU riceva assistenza nella predisposizione di tutte le decisioni pertinenti nell'ambito del suo mandato, dovrebbe essere sostenuto da un comitato permanente con una composizione più limitata. Il comitato permanente dovrebbe sostenere il lavoro del consiglio generale nella composizione FIU e svolgere i propri compiti esclusivamente nell'interesse dell'Unione nel suo insieme. Dovrebbe operare in stretta cooperazione con i delegati delle FIU e il personale dell'Autorità responsabile dei compiti connessi alle FIU, nonché in piena trasparenza nei confronti del consiglio generale nella composizione FIU.

Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono adottate a maggioranza semplice salvo che sia altrimenti disposto dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto — in particolare rappresentanti nominati dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e da ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza, ovvero l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10, e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11, (collettivamente, «le AEV»), per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione, e rappresentanti dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e dell'EPPO per il consiglio generale nella sua composizione FIU — quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati.Per garantire che le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione siano invitati alle riunioni in cui la loro presenza sarebbe richiesta o utile, il regolamento interno del consiglio generale dovrebbe definire chiaramente le circostanze in cui tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché altri osservatori, dovrebbero poter essere ammessi alle riunioni. Nell'elaborare le parti pertinenti del regolamento interno, l'Autorità dovrebbe concordare con tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione i termini e le condizioni della loro partecipazione. Si presume l'esistenza di un siffatto accordo quando i termini e le condizioni di partecipazione sono già inclusi negli accordi di lavoro bilaterali o nei memorandum d'intesa previsti dal presente regolamento. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto dei trattati.

L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente, nominati dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta del consiglio generale sulla base di un elenco ristretto di candidati qualificati predisposto dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe adottare tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. I rappresentanti dei supervisori del settore finanziario in cui è stabilito il soggetto dovrebbero poter assistere alle delibere del comitato esecutivo. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità.

Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice e il voto del presidente dell'Autorità dovrebbe essere decisivo in caso di parità. Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, per quanto riguarda le decisioni in cui la Commissione ha diritto di voto e il comitato esecutivo si discosta dal parere della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere in grado di fornire una motivazione dettagliata di tale scostamento.

Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo insieme. Tanto durante quanto successivamente alla cessazione del loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che i membri del comitato esecutivo dell'Autorità possano sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al loro mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, nonché per il presidente dell'Autorità.

Il presidente dell'Autorità dovrebbe essere nominato sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. Sia il Parlamento europeo che il consiglio generale dovrebbero essere in grado di condurre audizioni dei candidati alla posizione di presidente dell'Autorità, figuranti nell'elenco ristretto elaborato dalla Commissione. Al fine di garantire una scelta informata del miglior candidato da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e un elevato grado di trasparenza del processo di nomina, il consiglio generale dovrebbe essere in grado di formulare e pubblicare un parere sui risultati delle sue audizioni o di trasmettere il suo parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il presidente dovrebbe avere la rappresentanza esterna dell'Autorità e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità.

Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione. Per consentire una scelta ottimale, l'elenco ristretto dovrebbe comprendere almeno due candidati, selezionati dalla Commissione in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, che devono essere dimostrate dai candidati figuranti in tale elenco nel corso di una procedura di selezione aperta. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

La parità tra donne e uomini e la diversità sono valori fondamentali dell'Unione, che promuove tali valori in tutte le sue attività. Sebbene nel tempo siano stati realizzati progressi in tali ambiti, occorre fare di più per conseguire una rappresentanza equilibrata nel processo decisionale, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale. Il principale organo direttivo dell'Autorità, il comitato esecutivo, dovrebbe essere collegiale e composto dal presidente dell'Autorità e da altri cinque membri indipendenti, mentre la gestione quotidiana dovrebbe essere affidata a un direttore esecutivo. Tutte queste persone dovrebbero essere selezionate mediante una procedura di selezione aperta fondata principalmente su criteri individuali basati sul merito. Nel contempo, l'obiettivo perseguito è che le nomine determinino collettivamente una direzione collegiale dell'Autorità da parte di un gruppo dotato di competenze ed esperienze sufficientemente diversificate e con una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere. Considerando che la Commissione ha il compito di predisporre gli elenchi ristretti di candidati per le posizioni di presidente dell'Autorità, membro del comitato esecutivo e direttore esecutivo, la Commissione dovrebbe essere guidata dalla necessità inderogabile di prendere in considerazione l'esito collettivo delle nomine. Nello specifico, i candidati figuranti negli elenchi ristretti dovrebbero consentire alle corrispondenti autorità che hanno il potere di nomina di procedere a nomine che, in definitiva, assicurino una sufficiente diversità e l'equilibrio di genere in seno all'alta dirigenza dell'Autorità.

Al fine di tutelare efficacemente i diritti delle parti interessate, per ragioni di semplificazione delle procedure e per ridurre l'onere della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni prese in virtù dei poteri di supervisione diretta conferiti all'Autorità dal presente regolamento e adottate nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente. L'indipendenza e l'obiettività dei pareri dati dalla commissione amministrativa del riesame dovrebbero essere garantite tra l'altro dalla sua composizione di cinque persone indipendenti e adeguatamente qualificate.

È necessario fornire all'Autorità le risorse umane e finanziarie necessarie affinché possa conseguire gli obiettivi, realizzare i compiti e adempiere le responsabilità che le sono assegnati a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato, a seconda dei compiti e delle funzioni, da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione. Al fine di assicurare che l'Autorità possa adempiere i suoi compiti di supervisore diretto o indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni riscosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. Le commissioni imposte a determinati soggetti obbligati dovrebbero essere calcolate secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, del fatto che i soggetti obbligati soddisfino o meno i requisiti per la supervisione diretta, nonché in relazione al profilo di rischio e al fatturato. La metodologia dovrebbe essere calibrata in modo tale da garantire che un profilo di rischio inferiore comporti un minor contributo in termini di commissioni in funzione delle dimensioni del soggetto. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione deve essere deciso dall'autorità di bilancio dell'Unione mediante la procedura di bilancio. A tal fine, l'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione uno stato di previsione. Essa dovrebbe inoltre adottare le norme finanziarie previa consultazione della Commissione.

Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/71512 della Commissione per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF.

Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)13, che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in loco nel suo settore di competenza.

Come affermato nella comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2013, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro», è essenziale garantire un livello elevato di ciberresilienza presso tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi dell'UE in ragione del contesto sempre più ostile in termini di minacce. Il direttore esecutivo dovrebbe quindi garantire un'adeguata gestione del rischio informatico, una solida governance informatica interna e un finanziamento sufficiente della sicurezza informatica. Di norma, almeno il 10 % della spesa dell'Autorità in tecnologie dell'informazione dovrebbe essere assegnato in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) può essere conteggiato in tale obbligo di spesa minima. L'Autorità dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con CERT-UE e segnalare gli incidenti gravi entro 24 ore a tale squadra e alla Commissione.

L'Autorità dovrebbe rispondere tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio dell'esecuzione dei suoi compiti e dell'attuazione del presente regolamento. L'Autorità dovrebbe presentare ogni anno una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il personale dell'Autorità dovrebbe essere composto da agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, compresi i delegati nazionali messi a disposizione dell'Autorità dalle FIU dell'Unione, pur restando sotto l'Autorità della rispettiva FIU delegante. L'Autorità, in accordo con la Commissione, dovrebbe adottare le pertinenti misure di applicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/6814 («statuto dei funzionari»).

Al fine di assicurare che le informazioni riservate siano trattate in quanto tali, tutti i membri degli organi direttivi dell'Autorità, tutto il personale dell'Autorità, compreso quello distaccato e quello messo a disposizione dell'Autorità, nonché tutte le persone che svolgono compiti per conto dell'Autorità su base contrattuale, dovrebbero essere soggetti all'obbligo del segreto professionale, compresi gli obblighi e le restrizioni di riservatezza derivanti dalle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione e relativi ai compiti specifici dell'Autorità. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale non dovrebbero impedire all'Autorità di cooperare con, scambiare informazioni con o divulgarle ad altre autorità od organismi nazionali o dell'Unione pertinenti, laddove ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e qualora tale cooperazione e tali obblighi di scambio di informazioni siano previsti dal diritto dell'Unione.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio15. In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, l'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione previsto da tale regolamento non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare, tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU trattati dal personale dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia, le informazioni riservate che si riferiscono a una procedura di supervisione dovrebbero poter essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla protezione dei loro segreti commerciali.

Fatto salvo qualsiasi regime linguistico specifico che potrebbe essere adottato nell'ambito del sistema di supervisione AML/CFT e con soggetti obbligati selezionati, il regolamento n. 116 del Consiglio dovrebbe applicarsi all'Autorità e i servizi di traduzione eventualmente necessari per il funzionamento dell'Autorità, ad eccezione dell'interpretazione, dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Il regolamento (UE) 2018/1725 impone alla Commissione di consultare il Garante europeo della protezione dei dati nella stesura di atti delegati o di esecuzione che incidano sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. Ciò potrebbe valere per le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che devono essere elaborate dall'Autorità. Onde garantire un processo agevole di predisposizione e adozione di tali atti, qualora l'Autorità ritenga che la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati offra un valore aggiunto già nella fase di elaborazione degli stessi, dovrebbe informarne la Commissione e ottenere la sua autorizzazione a procedere alla consultazione.

La segnalazione di irregolarità da parte di dipendenti di soggetti obbligati o loro gruppi può fornire all'Autorità informazioni essenziali sul livello generale di conformità degli enti creditizi e degli enti finanziari in tutta l'Unione agli obblighi AML/CFT. Analogamente, la segnalazione da parte di dipendenti delle autorità di supervisione, degli organi di autoregolamentazione che svolgono funzioni di supervisione e delle FIU può assistere l'Autorità nel suo ruolo di garante di una vigilanza di alta qualità e di sostegno allo sviluppo di un'informazione finanziaria efficace in tutto il mercato interno. Tuttavia, tali dipendenti devono avere sufficienti garanzie che le loro segnalazioni saranno trattate con un elevato livello di riservatezza e che i loro dati personali non saranno divulgati in alcun caso. A tal fine, l'Autorità dovrebbe adottare misure volte a mantenere la riservatezza delle segnalazioni di irregolarità. Nello stabilire le proprie norme interne per il trattamento delle segnalazioni riguardanti possibili violazioni delle norme in materia di AML/CFT, l'Autorità dovrebbe garantire che le segnalazioni dei dipendenti di soggetti obbligati selezionati siano considerate prioritarie e può stabilire procedure per trattare segnalazioni ripetute, afflussi elevati di segnalazioni e situazioni in cui sono presentate segnalazioni concernenti violazioni che esulano dal mandato dell'Autorità. Inoltre, le persone che segnalano violazioni in materia di AML/CFT all'Autorità dovrebbero beneficiare della protezione di cui alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio19, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le AEV. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la BCE per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio20, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21, le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22 e le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio23.A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre, l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

I partenariati per la condivisione di informazioni sono diventati consessi sempre più importanti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i soggetti obbligati in alcuni Stati membri. Dato il mandato dell'Autorità di prevenire e individuare il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo, l'Autorità dovrebbe poter istituire un partenariato per la condivisione di informazioni al fine di perseguire tale obiettivo. Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni dovrebbero essere coerenti con l'ambito del mandato dell'Autorità. Qualora l'Autorità agisca in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati o a sostegno di FIU che fanno parte di un partenariato per la condivisione di informazioni in uno Stato membro, potrebbe essere utile che anche l'Autorità vi partecipi, alle condizioni stabilite dalla o dalle autorità pubbliche nazionali pertinenti che hanno istituito il partenariato in questione e con il loro esplicito accordo.

Considerando che la cooperazione tra le autorità di supervisione, amministrative e di contrasto è fondamentale per contrastare con successo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che alcune autorità e organismi dell'Unione svolgono compiti o mandati specifici in questo settore, l'Autorità dovrebbe assicurarsi di essere in grado di cooperare con tali autorità e organismi, in particolare con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. Laddove sia necessario stabilire accordi di lavoro specifici o concludere protocolli d'intesa tra l'Autorità e tali autorità e organismi, l'Autorità dovrebbe essere in grado di procedere in tal senso. Gli accordi dovrebbero avere natura strategica e tecnica, non dovrebbero comportare la condivisione di informazioni riservate od operative in possesso dell'Autorità e dovrebbero tener conto dei compiti già svolti dalle altre istituzioni, dagli altri organi od organismi dell'Unione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Poiché tanto i reati presupposto quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna. In particolare, l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell'agevolare tale interazione.

Dati i suoi compiti e i suoi poteri in materia di AML/CFT, l'Autorità è nella posizione ideale per sostenere l'azione della Commissione nei consessi internazionali, compreso il GAFI, al fine di promuovere una rappresentanza unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione in tali consessi. L'Autorità dovrebbe pertanto assistere la Commissione nelle sue attività in qualità di membro del GAFI e contribuire alla rappresentanza dell'Unione e alla difesa dei suoi interessi nei consessi internazionali. In considerazione dell'importanza delle valutazioni reciproche effettuate dal GAFI e dal comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo — MONEYVAL, e qualora tali valutazioni riguardino Stati membri, il personale dell'Autorità dovrebbe mettersi a disposizione e cooperare con i gruppi di valutazione incaricati di effettuare le valutazioni, ove necessario.

Dato che si intende che l'Autorità disponga di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'ABE non dovrebbe mantenere i suoi compiti in materia di AML/CFT una volta che il presente regolamento sarà pienamente applicabile e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'ABE per l'adempimento di tali compiti e poteri dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le AEV dovrebbero collaborare con l'Autorità e dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle AEV. Nei casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

Al fine di garantire l’efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle norme procedurali per l'esercizio della facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora, riguardo alle norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni, nonché riguardo alla definizione di una metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni e di una procedura di riscossione di tali commissioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201624. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla predisposizione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della predisposizione di tali atti delegati.

L'Autorità dovrebbe assumere la maggior parte dei suoi compiti e poteri conformemente al presente regolamento entro il 1o luglio 2025. La supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati dovrebbe iniziare a partire dal 2028. Tale termine dovrebbe conferire all'Autorità il tempo sufficiente per stabilire la propria sede nello Stato membro, come stabilito dal presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La BCE ha formulato il suo parere il 16 febbraio 202225.

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 202126,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Istituzione, status giuridico e definizioni

Art. 1 Istituzione e ambito di intervento

1. È istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («Autorità»).

2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferitile dal presente regolamento, in particolare quelli stabiliti all'articolo 6, e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1113, della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, nonché di tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli stabiliti da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisca compiti all'Autorità quelli stabiliti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e quelli stabiliti da altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione.

3. L'obiettivo dell'Autorità è la protezione dell'interesse pubblico, la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno:

  1. a) prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

  2. b) contribuendo a individuare e valutare i rischi e le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno;

  3. c) assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («AML/CFT») in tutto il mercato interno;

  4. d) contribuendo a una convergenza della supervisione nel settore della AML/CFT in tutto il mercato interno;

  5. e) contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di operazioni o attività sospette da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU»);

  6. f) sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti.

Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1624 e all'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13;

  2. 2) «soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato;

  3. 3) «sistema di supervisione AML/CFT»: l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;

  4. 4) «autorità non preposta all'AML/CFT»:

    1. a) un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27;

    2. b) la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

    3. c) l'autorità di risoluzione designata in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;

    4. d) l’autorità designata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;

    5. e) l’autorità competente, quale definita all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.

Art. 3 Status giuridico

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Autorità è rappresentata dal suo presidente.

Art. 4 Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno, Germania.

Capo II. Compiti e poteri dell'autorità

Sezione 1. Compiti e poteri

Art. 5 Compiti

1. L'Autorità svolge i compiti seguenti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il mercato interno:

  1. a) monitora gli sviluppi nel mercato interno e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

  2. b) monitora gli sviluppi in paesi terzi e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione ai loro sistemi AML/CFT che si ripercuotono, o hanno il potenziale di ripercuotersi, sul mercato interno;

  3. c) raccoglie e analizza informazioni dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione in merito alle carenze individuate nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, la loro esposizione al rischio, le sanzioni irrogate e le azioni correttive intraprese;

  4. d) istituisce una banca dati centrale AML/CFT di informazioni raccolte da autorità di supervisione o derivanti dalle attività dell'Autorità, e la tiene aggiornata;

  5. e) analizza le informazioni raccolte nella banca dati centrale e condivide tali analisi con i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere;

  6. f) sostiene l'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che incidono sul mercato interno di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;

  7. g) sostiene, agevola e rafforza la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto, anche partecipando a partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT;

  8. h) rilascia pubblicazioni e offre formazione, nonché altri servizi su richiesta, al fine di sensibilizzare e affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

  9. i) riferisce alla Commissione i casi in cui l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, rileva che uno Stato membro ha recepito la direttiva (UE) 2024/1624 in modo errato o incompleto;

  10. j) intraprende ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

  11. k) assiste la Commissione nell’esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, esamina l’applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e propone modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di:

    1. i) rimuovere obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati;

    2. ii) garantire obblighi di segnalazione proporzionati e uniformi; e

    3. iii) colmare le lacune normative relative agli obblighi di segnalazione.

2. L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti di soggetti obbligati selezionati:

  1. a) garantisce il rispetto dei soggetti obbligati selezionati agli obblighi loro applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2023/1113, compresi gli obblighi relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate;

  2. b) effettua revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo per accertare se le politiche, le procedure e i controlli interni messi in atto dai soggetti obbligati selezionati siano adeguati per soddisfare i requisiti ad essi applicabili, e sulla base di tali revisioni della supervisione imporre obblighi specifici, applicare misure amministrative, irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora ai sensi degli articoli 21, 22 e 23;

  3. c) partecipa alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi di supervisione AML/CFT, anche quando un soggetto obbligato selezionato fa parte di un gruppo che ha sede, filiazioni o succursali al di fuori dell'Unione;

  4. d) sviluppa e mantiene aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati per informare le attività di supervisione dell'Autorità e delle autorità di supervisione, anche attraverso la raccolta di dati da tali soggetti mediante questionari strutturati e altri strumenti online od offline.

3. L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore finanziario:

  1. a) tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione;

  2. b) effettua valutazioni periodiche per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse, dei poteri e delle strategie adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT, e rende disponibili i risultati di tali valutazioni;

  3. c) adotta, in risposta a una richiesta dei supervisori del settore finanziario affinché assuma la supervisione diretta o di propria iniziativa, misure adeguate in circostanze eccezionali che richiedono l'intervento dell'Autorità e relative alla conformità o all'esposizione al rischio dei soggetti obbligati non selezionati;

  4. d) agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario;

  5. e) contribuisce, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di elevati livelli di supervisione in materia di AML/CFT, anche in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi AML/CFT relativi a sanzioni finanziarie mirate;

  6. f) coordina gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore AML/CFT;

  7. g) fornisce assistenza, in materia AML/CFT, ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore finanziario;

  8. h) risolve, con effetto vincolante, i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT, a seguito di una richiesta specifica di cui alla lettera g).

4. L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore non finanziario:

  1. a) tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore non finanziario all'interno dell'Unione;

  2. b) coordina le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT;

  3. c) in materia AML/CFT, indaga su potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, formulare raccomandazioni su come porre rimedio alle violazioni individuate e, qualora i supervisori o le autorità pubbliche non si conformino alle raccomandazioni, emette segnalazioni che identifichino le misure da attuare per attenuare gli effetti della violazione;

  4. d) effettua riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;

  5. e) contribuisce alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT;

  6. f) agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT del settore non finanziario;

  7. g) fornisce assistenza ai supervisori del settore non finanziario, su loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario in caso di disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.

Laddove la supervisione in merito a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione alle autorità di supervisione che sorvegliano l'attività di tali organi.

5. L'Autorità svolge i compiti seguenti per quanto concerne le FIU e le loro attività negli Stati membri:

  1. a) tiene un elenco aggiornato delle FIU all'interno dell'Unione;

  2. b) monitora i cambiamenti nel quadro giuridico delle FIU, nonché nella loro organizzazione, concentrandosi sulle risorse per lo svolgimento dei loro compiti;

  3. c) sostiene il lavoro delle FIU e contribuisce a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le FIU;

  4. d) contribuisce all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU;

  5. e) sviluppa metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU in relazione a casi transfrontalieri;

  6. f) istituisce, coordina, organizza e agevola lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;

  7. g) fornisce assistenza alle FIU, a seguito delle loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU;

  8. h) effettua verifiche inter pares delle attività delle FIU al fine di rafforzarne la coerenza e l'efficacia e individuare le migliori pratiche;

  9. i) sviluppa e mette a disposizione delle FIU strumenti e servizi per potenziarne le capacità di analisi, come anche servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net;

  10. j) sviluppa, condivide e promuove le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette;

  11. k) su richiesta delle FIU, fornisce loro formazione e assistenza specializzata, anche mediante sostegno finanziario, nel contesto dell'ambito di applicazione dei suoi obiettivi e in funzione delle risorse in termini di personale e di bilancio di cui dispone;

  12. l) sostiene, su richiesta delle FIU, la loro interazione con i soggetti obbligati fornendo conoscenze di esperti ai soggetti obbligati, compreso il miglioramento della loro consapevolezza e delle procedure per rilevare attività e operazioni finanziarie sospette e la loro segnalazione alle FIU;

  13. m) prepara e coordina le valutazioni e le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

6. Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il diritto dell'Unione applicabile sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, l'Autorità applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

Art. 6 Poteri dell'Autorità

1.

Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 17 a 21 e del potere di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora di cui agli articoli 22 e 23.

L'Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il diritto dell'Unione applicabile dell'Unione conferisce ai supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere alle autorità nazionali, mediante istruzioni, di utilizzare i propri poteri in materia di AML/CFT, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non conferisca tali poteri all'Autorità.

Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al primo e al secondo comma, l'Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati. L'Autorità ha il potere di applicare misure amministrative e di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21, conformemente all'articolo 22.

2. Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

  1. a) richiedere la presentazione di informazioni o documenti, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni dei supervisori e delle autorità di supervisione, e di accedere a tali informazioni ed estrarle dai questionari strutturati comuni e altri strumenti online e offline sviluppati dall'Autorità;

  2. b) emanare orientamenti e raccomandazioni;

  3. c) emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4;

  4. d) effettuare una mediazione su richiesta di un supervisore del settore finanziario o di un supervisore del settore non finanziario;

  5. e) su richiesta dei supervisori del settore finanziario, regolare, con effetto vincolante, le controversie tra i supervisori del settore finanziario, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.

3. Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

  1. a) richiedere alle FIU dati non operativi e analisi laddove questi siano necessari per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

  2. b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;

  3. c) ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per l'avvio, lo svolgimento e il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 40;

  4. d) emanare orientamenti e raccomandazioni.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

  1. a) predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 49;

  2. b) predisporre progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 53;

  3. c) emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 54;

  4. d) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come previsto all'articolo 55.

Sezione 2. Sistema di supervisione AML/CFT

Art. 7 Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1. L'Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.

2. Tanto l'Autorità quanto le autorità di supervisione sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni ai fini dell'AML/CFT a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113, del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640.

3. Su richiesta dell'Autorità, le autorità di supervisione forniscono all'Autorità tutte le informazioni relative ai soggetti obbligati che rimangono sotto supervisione diretta a livello nazionale e che sono necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'Autorità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, qualora le autorità di supervisione abbiano accesso legale a tali informazioni.

4. Le autorità di supervisione assistono l'Autorità nell'individuare e nel considerare le specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali, in particolare quando l'Autorità applica la legislazione nazionale di recepimento del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.